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Document 32014Y1201(01)

2000/365/CE: Versione consolidata della decisione del Consiglio, del 29 maggio 2000 , riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen

GU C 430 del 1.12.2014, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

1.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 430/1


VERSIONE CONSOLIDATA DELLA

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 maggio 2000

riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen

(2000/365/CE)

(2014/C 430/01)

AVVISO AL LETTORE

La presente pubblicazione contiene la versione consolidata della decisione 2000/365/CE del Consiglio del 29 maggio 2000, relativa all'attuazione di parte delle disposizioni dell'acquis di Schengen da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43), come risulta dalle modifiche introdotte dalla decisione 2014/857/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2014, relativa alla notifica da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che desidera partecipare ad alcune delle disposizioni dell'acquis di Schengen contenute in atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale e che modifica le decisioni 2000/365/CE e 2004/926/CE (GU L 345 dell'1.12.2014, pag. 1).

La presente pubblicazione rappresenta uno strumento di documentazione che non implica la responsabilità delle istituzioni dell'Unione europea.

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto l’articolo 4 del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea («protocollo Schengen»),

vista la richiesta del governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, formulata con le lettere al presidente del Consiglio datate 20 maggio, 9 luglio e 6 ottobre 1999, di partecipare a talune disposizioni dell’acquis di Schengen specificate in dette lettere,

visto il parere del 20 luglio 1999 della Commissione delle Comunità europee sulla richiesta,

considerando che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha una posizione speciale sulle materie oggetto del titolo IV, parte terza, del trattato che istituisce la Comunità europea, quale espressa nel protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda e nel protocollo sull’applicazione di taluni aspetti dell’articolo 14 del trattato che istituisce la Comunità europea al Regno Unito e all’Irlanda, allegati dal trattato di Amsterdam al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea;

considerando che l’acquis di Schengen è stato concepito e funziona come un insieme coerente che deve essere accettato integralmente e applicato da tutti gli Stati che sostengono il principio dell’abolizione dei controlli delle persone alle frontiere comuni;

considerando che il protocollo Schengen prevede la possibilità per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen per via di detta posizione speciale del Regno Unito;

considerando che il Regno Unito assume gli obblighi in quanto Stato membro derivanti dagli articoli della convenzione di Schengen del 1990 elencati nella presente decisione;

considerando che ai sensi della succitata posizione speciale del Regno Unito, né quest’ultimo né i territori di cui all’articolo 5 partecipano in virtù della presente decisione alle disposizioni relative alle frontiere della convenzione di Schengen del 1990;

considerando che, vista la gravità delle materie contemplate dagli articoli 26 e 27 della suddetta convenzione di Schengen del 1990, il Regno Unito e Gibilterra applicano tali articoli;

considerando che il Regno Unito ha chiesto di partecipare all’insieme delle disposizioni dell’acquis di Schengen riguardanti l’istituzione e il funzionamento del sistema d’informazione Schengen («SIS»), salvo per quanto concerne le disposizioni riguardanti le segnalazioni di cui all’articolo 96 della convenzione di Schengen del 1990 e le altre disposizioni connesse a dette segnalazioni;

considerando che il Consiglio ritiene che qualsiasi partecipazione parziale del Regno Unito all’acquis di Schengen debba rispettare la coerenza dei settori che costituiscono l’insieme di questo acquis;

considerando che il Consiglio riconosce pertanto il diritto del Regno Unito di avanzare, ai sensi dell’articolo 4 del protocollo Schengen, una richiesta di partecipazione parziale, rilevando nel contempo che è necessario considerare le ripercussioni di una siffatta partecipazione del Regno Unito alle disposizioni riguardanti l’istituzione e il funzionamento del SIS sull’interpretazione delle altre disposizioni pertinenti dell’acquis di Schengen e sulle relative implicazioni finanziarie;

considerando che il comitato misto, istituito a norma dell’articolo 3 dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (1), è stato informato, a norma dell’articolo 5 di detto accordo, che la presente decisione è in corso di elaborazione,

DECIDE:

Articolo 1

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord partecipa alle seguenti disposizioni dell’acquis di Schengen:

a)

per quanto concerne le disposizioni della convenzione del 1990 recante applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985, con relativo atto finale e dichiarazioni comuni connesse:

i)

articolo 26 e articolo 27, paragrafo 1;

articoli 39 e 40;

articoli 42 e 43, nella misura in cui sono connessi all’articolo 40;

articolo 44;

articoli 46 e 47, fatto salvo l’articolo 47, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 4;

articoli da 48 a 51;

articoli 52 e 53;

articoli da 54 a 58;

articolo 59;

articoli da 61 a 66;

articoli 67, 68 e 69;

articoli 71, 72 e 73;

articoli 75 e 76;

articoli da 126 a 130, nella misura in cui sono connessi alle disposizioni cui il Regno Unito partecipa in virtù della presente lettera;

dichiarazione 3 acclusa all’atto finale, relativa all’articolo 71, paragrafo 2;

ii)

le seguenti disposizioni relative al sistema d’informazione Schengen:

Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (2);

Decisione 2007/171/CE della Commissione, del 16 marzo 2007, che stabilisce i requisiti di rete per il sistema d’informazione Schengen II (terzo pilastro) (3);

b)

per quanto concerne le disposizioni degli accordi di adesione alla convenzione del 1990 recante applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985, con relativi atti finali e dichiarazioni comuni:

i)

accordo di adesione del Regno di Danimarca, firmato il 19 dicembre 1996: articolo 6;

ii)

accordo di adesione della Repubblica di Finlandia, firmato il 19 dicembre 1996: articolo 5;

iii)

accordo di adesione del Regno di Svezia, firmato il 19 dicembre 1996: articolo 5;

c)

per quanto concerne le disposizioni delle seguenti decisioni del comitato esecutivo istituito dalla convenzione del 1990 recante applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985, nella misura in cui sono connesse alle disposizioni cui il Regno Unito partecipa in virtù della summenzionata lettera a):

SCH/Com-ex (94) 28 rev. (certificato ex articolo 75 per il trasporto di stupefacenti e/o sostanze psicotrope);

SCH/Com-ex (98) 26 def. (istituzione della commissione permanente di applicazione di Schengen), fatto salvo un accordo interno che specifichi le modalità di partecipazione degli esperti britannici alle missioni effettuate sotto il patrocinio del gruppo competente del Consiglio.

Articolo 5

1.   Il Regno Unito notifica per iscritto al presidente del Consiglio quali delle disposizioni di cui all’articolo 1 desideri applicare alle Isole Normanne e all’isola di Man. Il Consiglio, deliberando all’unanimità dei membri di cui all’articolo 1 del protocollo Schengen e del rappresentante del governo del Regno Unito, adotta una decisione di esecuzione su tale richiesta.

2.   Tra le disposizioni dell’articolo 1 le seguenti si applicano a Gibilterra:

a)

per quanto riguarda le disposizioni della convenzione del 1990 recante applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985, con relativo atto finale e dichiarazioni comuni connesse:

articolo 26 e articolo 27, paragrafo 1;

articolo 39;

articolo 44, nella misura in cui non riguarda l’inseguimento transfrontaliero e il controllo del passaggio alle frontiere;

articoli 46 e 47, fatto salvo l’articolo 47, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 4;

articoli da 48 a 51;

articoli 52 e 53;

articoli da 54 a 58;

articolo 59;

articoli 61, 62 e 63;

articoli 65 e 66;

articoli 67, 68 e 69;

articoli 71, 72 e 73;

articoli 75 e 76;

articoli da 126 a 130, nella misura in cui sono connessi alle disposizioni cui Gibilterra partecipa in virtù della presente lettera;

dichiarazione 3 acclusa all’atto finale, relativa all’articolo 71, paragrafo 2;

b)

per quanto concerne le disposizioni degli accordi di adesione alla convenzione del 1990 recante applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985, con relativi atti finali e dichiarazioni comuni:

i)

accordo di adesione del Regno di Danimarca, firmato il 19 dicembre 1996: articolo 6;

ii)

accordo di adesione della Repubblica di Finlandia, firmato il 19 dicembre 1996: articolo 5;

iii)

accordo di adesione del Regno di Svezia, firmato il 19 dicembre 1996: articolo 5;

c)

per quanto concerne le disposizioni delle seguenti decisioni del comitato esecutivo istituito dalla convenzione del 1990 recante applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985:

SCH/Com-ex (94) 28 rev. (certificato ex articolo 75 per il trasporto di stupefacenti e/o sostanze psicotrope).

3.   L’articolo 8, paragrafo 3, è applicabile ai territori di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 6

1.   Le disposizioni di cui all’articolo 1, lettera a), punto ii), nonché le altre disposizioni pertinenti relative al sistema d’informazione Schengen, adottate dal 1o dicembre 2009 ma non ancora messe in applicazione, hanno effetto, per decisione di esecuzione del Consiglio, tra il Regno Unito, gli Stati membri ed altri Stati nei cui confronti dette disposizioni hanno già effetto, quando saranno riuniti i presupposti per la loro attuazione.

2.   Il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis alla messa in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 5 nei confronti dei territori in questione.

3.   Qualsiasi decisione di esecuzione ai sensi dei paragrafi 1 e 2 è adottata dal Consiglio con voto unanime dei suoi membri di cui all’articolo 1 del protocollo Schengen e del rappresentante del governo del Regno Unito.

4.   Le disposizioni dell’articolo 75 della convenzione del 1990 recante applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e quelle della decisione SCH/Com-ex (94) 28 rev. del comitato esecutivo (certificato ex articolo 75 per il trasporto di stupefacenti e/o sostanze psicotrope) sono direttamente applicabili nel Regno Unito.

Articolo 7

Il Regno Unito sostiene tutte le spese connesse alla realizzazione tecnica della sua parziale partecipazione al funzionamento del SIS.

Articolo 8

1.   La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2.   A decorrere dalla data di adozione della presente decisione si considera irrevocabilmente che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord abbia notificato al presidente del Consiglio, ai sensi dell’articolo 5 del protocollo Schengen, che desidera partecipare a tutte le proposte e iniziative basate sull’acquis di Schengen di cui all’articolo 1. Tale partecipazione riguarda i territori di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2 rispettivamente, nella misura in cui le proposte e iniziative siano basate sulle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui detti territori sono vincolati.

3.   Salvo indicazione di una data successiva nelle misure stesse, le misure basate sull’acquis di Schengen di cui all’articolo 1, adottate anteriormente all’adozione della decisione del Consiglio di cui all’articolo 6, hanno effetto, per il Regno Unito, alla data o alle date in cui il Consiglio decide, ai sensi di tale articolo, di mettere in applicazione, per il Regno Unito, l’acquis di cui all’articolo 1.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2000

Per il Consiglio

Il presidente

A. COSTA


(1)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(2)  GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63.

(3)  GU L 79 del 20.3.2007, pag. 29.


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