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Document 52005SC1793

Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati per la partecipazione della Comunità alla conferenza diplomatica prevista dal 13 al 31 marzo 2006 a Singapore nell'ambito dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) e per l'adozione del trattato modificato sul diritto dei marchi

/* SEC/2005/1793 def. */

52005SC1793

Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati per la partecipazione della Comunità alla conferenza diplomatica prevista dal 13 al 31 marzo 2006 a Singapore nell'ambito dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) e per l'adozione del trattato modificato sul diritto dei marchi /* SEC/2005/1793 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 11.1.2006

SEC(2005)1793 definitivo

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Commissione ad avviare negoziati per la partecipazione della Comunità alla conferenza diplomatica prevista dal 13 al 31 marzo 2006 a Singapore nell'ambito dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) e per l'adozione del trattato modificato sul diritto dei marchi

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Oggetto del trattato

Una conferenza diplomatica si terrà a Singapore dal 13 al 31 marzo 2006 nel quadro dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) per l'elaborazione e l'adozione di un trattato modificato sul diritto dei marchi.

Il trattato sul diritto dei marchi concluso a Ginevra il 27 ottobre 1994 (di seguito "TLT del 1994") contiene disposizioni procedurali volte a semplificare le procedure amministrative connesse ai marchi senza prevedere norme sostanziali su questi ultimi. Non si pone alcun problema di compatibilità con altri strumenti internazionali, in particolare con l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPS del 1994), rispetto al quale complementare.

Dal 1994 gli utenti beneficiano della semplificazione delle procedure amministrative per la registrazione dei marchi. Alcuni aspetti, sempre d'ordine procedurale, meritano tuttavia di essere precisati o aggiunti. Per tale motivo il comitato permanente per la legislazione sui marchi di fabbrica, i disegni e i modelli industriali e le indicazioni geografiche (SCT), nel corso di sette sessioni di lavoro, si occupato della revisione del TLT del 1994, in particolare per istituire un'assemblea del TLT e introdurre nel trattato disposizioni concernenti il deposito elettronico e altre procedure. I lavori si sono basati sui seguenti documenti:

trattato modificato e regolamento di esecuzione: "proposta di base" (documento TLT/DC/3 del 3 gennaio 2005).

Scopo della conferenza diplomatica l'adozione di un nuovo trattato modificato.

2. Regole procedurali della conferenza diplomatica

La conferenza diplomatica dovrà stabilire il proprio regolamento interno sulla base della proposta elaborata a tal fine (TLT/R/PM/2 del 3 gennaio 2005), che riprende in larga misura il regolamento interno della conferenza diplomatica, svoltasi nel giugno e nel luglio 1999, per l'adozione di un nuovo atto dell'accordo dell'Aia concernente il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali.

Le delegazioni degli Stati membri dell'OMPI avranno la denominazione di "delegazione membro ordinario". Si propone che la Comunità europea sia invitata a partecipare con la denominazione di "delegazione membro speciale". Una delegazione membro speciale avrebbe, alla conferenza diplomatica, lo stesso status di una delegazione membro ordinario, senza però poter essere membro della commissione di verifica dei poteri e senza diritto di voto (cfr. punto 7 del documento TLT/R/PM/2). Per quanto possibile tutte le decisioni sono adottate per consenso.

3. Interesse della Comunità per il Trattato in questione

Il trattato modificato di cui trattasi riguarda la Comunità europea in quanto le sue disposizioni potrebbero applicarsi al marchio comunitario[1] qualora la Comunità dovesse in futuro aderire al trattato. Per quanto concerne i marchi nazionali, l'attuale armonizzazione comunitaria[2] riguarda aspetti non contemplati dal trattato in questione. Spetta dunque agli Stati membri esprimersi sulle questioni inerenti ai marchi nazionali.

Il marchio comunitario giustifica la competenza della Comunità.

Il marchio comunitario non si sostituisce ai marchi nazionali, ma si aggiunge quale titolo unitario a sé stante valido in tutta la Comunità. Il marchio comunitario e i marchi nazionali coesistono e hanno un'esistenza giuridica autonoma e indipendente l'uno dagli altri, e ciò in ragione delle norme sostanziali e procedurali applicabili e degli uffici incaricati del loro rilascio.

Spetta alla Comunità assicurare che il nuovo trattato modificato non sia incompatibile con il regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario, e ciò nella prospettiva di un'eventuale futura adesione della Comunità europea al trattato.

4. I principali temi del trattato esaminati nel corso dei lavori

Di seguito sono elencati i principali temi del trattato modificato esaminati nel corso dei lavori.

Marchi ai quali applicabile il trattato (articolo 2)

Possibilità di applicare il presente trattato ai marchi invisibili (marchi sonori od olfattivi) qualora la legislazione nazionale lo preveda

Deposito elettronico (articolo 8)

Possibilità di comunicazione e trasmissione elettronica dei documenti agli uffici delle parti contraenti

Misure sospensive in caso di inosservanza di un termine (articolo 14)

Per quanto riguarda le misure sospensive successive alla scadenza di un termine, possibilità di prevedere una o più delle misure seguenti: proroga del termine, prosecuzione del procedimento o reintegrazione dei diritti.

Licenze (articolo 17)

Disposizioni riguardanti l'armonizzazione e la semplificazione delle richieste di iscrizione delle licenze e disposizioni riguardanti il diritto del titolare qualora il marchio venga utilizzato su licenza.

Assemblea (articolo 24)

Previsione di un'assemblea delle parti contraenti che consenta di procedere alla modifica del trattato o ad altro senza che sia necessario convocare una conferenza diplomatica. Per quanto concerne l'adozione delle decisioni dell'assemblea, qualsiasi parte contraente che sia un'organizzazione intergovernativa (ad esempio la Comunità europea) può partecipare al voto in vece dei suoi Stati membri, con un numero di voti uguale al numero dei suoi Stati membri che siano parti del trattato. Nessuna organizzazione intergovernativa partecipa al voto ove uno dei suoi Stati membri eserciti il diritto di voto e viceversa. Si tratta della stessa formula dell'atto di Ginevra all'accordo dell'Aia, che la Comunità europea ha accettato.

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Commissione ad avviare negoziati per la partecipazione della Comunità alla conferenza diplomatica prevista dal 13 al 31 marzo 2006 a Singapore nell'ambito dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) e per l'adozione del trattato modificato sul diritto dei marchi

DECIDE:

Articolo unico

Nella conferenza diplomatica che si svolgerà a Singapore dal 13 al 31 marzo 2006 nell'ambito dell'OMPI per l'adozione di un trattato modificato sul diritto dei marchi, la Commissione autorizzata a negoziare, in consultazione con il comitato speciale designato dal Consiglio e conformemente alle direttive in allegato, gli aspetti riguardanti il marchio comunitario e la partecipazione della Comunità al trattato in questione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

DIRETTIVE DI NEGOZIATO

1. La Commissione deve assicurarsi che le disposizioni del trattato modificato di cui trattasi siano compatibili con il sistema del marchio comunitario previsto dal regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio e con ogni misura di applicazione del suddetto regolamento.

La Commissione deve assicurarsi che non si ponga alcun problema di compatibilità con altri strumenti internazionali, in particolare con l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPS del 1994).

2. La Commissione deve assicurarsi che il trattato modificato contenga misure tali da consentire alla Comunità di diventare membro del trattato modificato.

La Commissione deve inoltre assicurarsi che nell'adozione di decisioni da parte dell'assemblea delle parti contraenti la Comunità europea possa partecipare al voto in vece dei suoi Stati membri, con un numero di voti uguale al numero dei suoi Stati membri che sono parti del presente trattato.

3. La Commissione terrà il Consiglio informato sull'andamento dei negoziati e, se del caso, sui problemi che si dovessero presentare.

[1] GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1. Regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 422/2004 (GU L 70 del 9.3.2004, pag. 1).

[2] Prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa.

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