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Document 62017CN0512

Causa C-512/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy Poznań — Stare Miasto w Poznaniu (Polonia) il 22 agosto 2017 — HR

GU C 412 del 4.12.2017, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

201711170141555622017/C 412/225122017CJC41220171204IT01ITINFO_JUDICIAL20170822141521

Causa C-512/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy Poznań — Stare Miasto w Poznaniu (Polonia) il 22 agosto 2017 — HR

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C4122017IT1410120170822IT0022141152

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy Poznań — Stare Miasto w Poznaniu (Polonia) il 22 agosto 2017 — HR

(Causa C-512/17)

2017/C 412/22Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy Poznań — Stare Miasto w Poznaniu

Parti

Ricorrente: HR

Questioni pregiudiziali

1)

Se, nelle circostanze del caso di specie, occorra interpretare l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 ( 1 ), nel senso che: un minore di 18 mesi ha la residenza abituale nello Stato membro che, a causa delle circostanze seguenti, realizzi una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare: la cittadinanza del genitore che esercita quotidianamente la custodia del minore, il fatto che quest'ultimo si esprima nella lingua ufficiale di tale Stato membro, che vi sia stato battezzato e vi abbia soggiornato per un periodo non superiore a tre mesi nel corso dei congedi parentali di detto genitore e di altri congedi di cui quest'ultimo abbia beneficiato durante i periodi festivi, nonché i contatti con la famiglia del suddetto genitore, nel caso in cui il minore, nel resto del tempo, risieda con tale genitore in un altro Stato membro, in cui quest'ultimo svolge un'attività lavorativa sulla base di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e in cui il minore intrattiene contatti regolari, ma limitati nel tempo, con l'altro genitore e la famiglia di quest'ultimo;

2)

Se, per determinare, sulla base dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, la residenza abituale del minore di 18 mesi, che, data l'età, si trovi quotidianamente sotto la custodia di uno solo dei genitori e intrattenga contratti regolari, ma limitati nel tempo, con l'altro genitore, in caso di mancato accordo dei genitori sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sul diritto di visita del minore, occorra tener conto in egual misura, al fine di valutare l'integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, dei legami che uniscono il minore a ciascuno dei genitori, o se si debbano tenere maggiormente in considerazione i legami con il genitore che esercita quotidianamente la custodia.


( 1 ) GU 2003, L 338, pag. 1.

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