EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011CN0424

Causa C-424/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Regno Unito) l’ 11 agosto 2011 — Wheels Common Investment Fund Trustees Ltd, National Association of Pension Funds Ltd, Ford Pension Fund Trustees Ltd, Ford Salaried Pension Fund Trustees Ltd, Ford Pension Scheme for Senior Staff Trustee Ltd/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

GU C 311 del 22.10.2011, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Regno Unito) l’11 agosto 2011 — Wheels Common Investment Fund Trustees Ltd, National Association of Pension Funds Ltd, Ford Pension Fund Trustees Ltd, Ford Salaried Pension Fund Trustees Ltd, Ford Pension Scheme for Senior Staff Trustee Ltd/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Causa C-424/11)

2011/C 311/39

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parti

Ricorrenti: Wheels Common Investment Fund Trustees Ltd, National Association of Pension Funds Ltd, Ford Pension Fund Trustees Ltd, Ford Salaried Pension Fund Trustees Ltd, Ford Pension Scheme for Senior Staff Trustee Ltd

Convenuti: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’espressione «fondi comuni d’investimento» di cui all’art. 13 B, lett. d), n. 6, della sesta direttiva IVA (1) ed all’art. 135, n. 1, lett. g), della direttiva 2006/112 (2) sia idonea ad includere: i) un regime pensionistico professionale istituito da un datore di lavoro allo scopo di fornire prestazioni previdenziali ai dipendenti e/o ii) un fondo comune d’investimento in cui gli attivi di tali regimi pensionistici vengono gestiti in comune per essere investiti, qualora i regimi pensionistici in questione abbiano le seguenti caratteristiche:

a)

le prestazioni previdenziali spettanti all’aderente sono definite in anticipo dagli atti costitutivi del regime facendo riferimento ad una formula basata sull’anzianità di servizio dell’aderente e sul suo stipendio, e non al valore degli attivi del regime;

b)

il datore di lavoro è obbligato a versare contributi al regime;

c)

solo i dipendenti del datore di lavoro possono partecipare al regime e ottenere a tale titolo prestazioni previdenziali (un partecipante al regime è qui indicato col termine «aderente»);

d)

un dipendente è libero di decidere se essere o meno un aderente;

e)

un dipendente aderente è normalmente obbligato a versare contributi al regime corrispondenti ad una percentuale del suo stipendio;

f)

i contributi del datore di lavoro e degli aderenti sono raccolti dal gestore del regime ed investiti (generalmente in titoli) per formare un fondo diretto a finanziare le prestazioni erogate dal regime agli aderenti;

g)

se gli attivi del regime sono più elevati di quanto necessario per finanziare le prestazioni erogate dal medesimo, il gestore del regime e/o il datore di lavoro, in conformità con i termini del regime e con le disposizioni di diritto nazionale pertinenti, possono adottare una delle seguenti misure: i) ridurre i contributi versati dal datore di lavoro al regime; ii) trasferire l’intera eccedenza, o una sua parte, al datore di lavoro; iii) incrementare le prestazioni previdenziali per gli aderenti al regime;

h)

se gli attivi del regime sono insufficienti a finanziare le prestazioni erogate dal medesimo, il datore di lavoro è normalmente tenuto a coprire il deficit e, qualora non lo faccia o non sia in grado di farlo, vengono ridotte le prestazioni percepite dagli aderenti;

i)

il regime consente agli aderenti di versare contributi aggiuntivi volontari che non sono trattenuti dal regime ma che vengono trasferiti a terzi per essere investiti e per ottenere prestazioni aggiuntive in base all’andamento degli investimenti effettuati (tali operazioni non sono soggette ad IVA);

j)

gli aderenti hanno diritto di trasferire i capitali accumulati nel regime (calcolati con riferimento al valore attuariale di tali capitali al momento del trasferimento) ad altri regimi pensionistici;

k)

i contributi del datore di lavoro e degli aderenti al regime non vengono considerati, ai fini dell’imposta sul reddito applicata dagli Stati membri, come reddito degli aderenti;

l)

le prestazioni previdenziali erogate dal regime agli aderenti sono considerate, ai fini dell’imposta sul reddito applicata dagli Stati membri, come reddito degli aderenti; e

m)

i costi di gestione del regime sono sopportati dal datore di lavoro, e non dagli aderenti al regime.

2)

Se, alla luce, in primo luogo, dell’obiettivo dell’esenzione prevista dall’art. 13 B, lett. d), n. 6, della sesta direttiva IVA e dall’art. 135, n. 1, lett. g), della direttiva 2006/112, in secondo luogo, del principio di neutralità fiscale e, in terzo luogo, delle circostanze elencate nella questione 1) supra:

a)

uno Stato membro sia legittimato a definire, nella normativa nazionale, i fondi che rientrano nella nozione di «fondi comuni d’investimento» in maniera da escludervi i fondi aventi le caratteristiche indicate alla questione 1) supra e di includervi invece gli organismi d’investimento collettivo quali definiti dalla direttiva 85/611, come modificata;

b)

siano pertinenti, e in quale misura, al fine di determinare se un fondo del tipo descritto nella questione 1) supra debba essere qualificato dalla normativa di uno Stato membro come «fondo comune d’investimento»:

i)

le caratteristiche del fondo [elencate nella questione 1) supra];

ii)

il livello di somiglianza ed il rapporto di concorrenza tra il fondo ed altri strumenti di investimento già qualificati dallo Stato membro come «fondi comuni d’investimento».

3)

Nell’ipotesi in cui, in risposta alla questione 2), lett. b), punto ii) supra, risulti pertinente determinare il «livello di somiglianza ed il rapporto di concorrenza» tra il fondo ed altri strumenti di investimento già qualificati dallo Stato membro come «fondi comuni d’investimento», se sia necessario considerare la questione dell’esistenza e della portata del rapporto di concorrenza tra il fondo di cui trattasi e gli altri suddetti strumenti di investimento come distinta rispetto alla questione della loro somiglianza.


(1)  Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

(2)  Direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).


Top