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Document 62010CA0296

Causa C-296/10: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 9 novembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Stuttgart — Germania) — Bianca Purrucker/Guillermo Vallés Pérez [Cooperazione giudiziaria in materia civile civile — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Litispendenza — Azione di merito per l’affidamento di un minore e domanda di provvedimenti provvisori per l’affidamento dello stesso minore]

GU C 13 del 15.1.2011, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 13/15


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 9 novembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Stuttgart — Germania) — Bianca Purrucker/Guillermo Vallés Pérez

(Causa C-296/10) (1)

(Cooperazione giudiziaria in materia civile civile - Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale - Regolamento (CE) n. 2201/2003 - Litispendenza - Azione di merito per l’affidamento di un minore e domanda di provvedimenti provvisori per l’affidamento dello stesso minore)

2011/C 13/25

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Stuttgart

Parti

Ricorrente: Bianca Purrucker

Convenuto: Guillermo Vallés Pérez

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Amtsgericht Stuttgart — Interpretazione dell'art. 19, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1) — Competenza di un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro a decidere su un’azione di merito per l’affidamento di un minore che risiede abitualmente in tale Stato, mentre un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro è stata preventivamente adita, in un procedimento tra le medesime parti e concernente il diritto di affidamento dello stesso minore, con una domanda di provvedimenti provvisori — Nozione di «autorità giurisdizionale preventivamente adita»

Dispositivo

Le disposizioni dell’art. 19, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, non trovano applicazione qualora all’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, adita preventivamente per decidere della responsabilità genitoriale, sia chiesta solo l’adozione di provvedimenti provvisori ex art. 20 di detto regolamento e l’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, competente a conoscere del merito ai sensi del medesimo regolamento, sia adita successivamente anch’essa con la domanda di decidere della responsabilità genitoriale, vuoi in via provvisoria, vuoi a titolo definitivo.

Il fatto che dinanzi all’autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia avviato un procedimento sommario o che sia presa una decisione nell’ambito di un tale procedimento e che non risulti da alcun elemento dell’atto introduttivo di giudizio o della decisione adottata che il giudice del procedimento sommario sia competente ai sensi del regolamento n. 2201/2003 non esclude necessariamente l’esistenza, come eventualmente ammesso dal diritto interno di tale Stato membro, di una domanda di merito connessa a quella di provvedimenti provvisori e contenente elementi che dimostrino la competenza del giudice adito ai sensi del suddetto regolamento.

Quando l’autorità giurisdizionale adita successivamente, nonostante gli sforzi profusi per informarsi presso la parte che eccepisce la litispendenza, presso l’autorità giurisdizionale preventivamente adita e presso l’autorità centrale, non dispone di alcun elemento che permetta di determinare l’oggetto e il titolo di una domanda introdotta dinanzi ad un’altra autorità giurisdizionale e che sia diretto in particolare a dimostrare la competenza di quest’ultima conformemente al regolamento n. 2201/2003, e, a causa di particolari circostanze, l’interesse del minore richieda l’adozione di una decisione che possa essere riconosciuta in Stati membri diversi da quello dell’autorità giurisdizionale successivamente adita, tale autorità giurisdizionale è tenuta, decorso un termine ragionevole perché sia data risposta ai suoi quesiti, a proseguire l’esame della domanda di cui è stata investita. La durata di tale periodo di tempo ragionevole deve tener conto dell’interesse superiore del minore nelle specifiche circostanze della controversia.


(1)  GU C 221 del 14.8.2010.


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