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Document 62022CN0455

Causa C-455/22: Ricorso proposto l’8 luglio 2022 — Commissione europea / Romania

GU C 318 del 22.8.2022, p. 33–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 318/33


Ricorso proposto l’8 luglio 2022 — Commissione europea / Romania

(Causa C-455/22)

(2022/C 318/45)

Lingua processuale: il rumeno

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Escobar Gómez, E. A. Stamate, C. Valero, agenti)

Convenuta: Romania

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia:

dichiarare che, fino alla data del 3 ottobre 2020, la Romania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE (1);

condannare la Romania alle spese.

Motivi e principali argomenti

A partire dall’anno 2014 e sino alla data del 3 ottobre 2020, la S.C. CET Govora n. 2, la S.C. Electrocentrale Deva (Mintia) n. 2 e la S.C. Electrocentrale Deva (Mintia) n. 3 avrebbero operato in assenza di un’autorizzazione ambientale valida conforme alle prescrizioni di cui alla direttiva 2010/75. Le autorità rumene avrebbero riconosciuto che questi tre impianti hanno continuato a operare senza un'autorizzazione ambientale valida fino alla data del 3 ottobre 2020, ma avrebbero sostenuto che gli impianti sono stati messi in funzione sporadicamente, al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico nazionale.

La Romania, non avendo adottato le misure necessarie per garantire che la S.C. CET Govora n. 2, la S.C. Electrocentrale Deva (Mintia) n. 2 e la S.C. Electrocentrale Deva (Mintia) n. 3 operassero sulla base di un'autorizzazione ambientale valida, avrebbe violato il disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2010/75.

Per quanto riguarda l'argomento relativo al funzionamento sporadico degli impianti volto a garantire la sicurezza del sistema energetico nazionale, la direttiva 2010/75 non prevederebbe una simile possibilità di esenzione generale dall'obbligo di possedere un'autorizzazione ambientale, stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva. Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte, la responsabilità di uno Stato membro per violazione di obblighi derivanti dal diritto dell’Unione sussisterebbe a prescindere dall’organo statale interessato responsabile e detto Stato non potrebbe invocare disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l’inosservanza degli obblighi previsti dalle direttive [dell’Unione]. In tal senso, la Romania non potrebbe addurre situazioni puramente nazionali, quali l'insolvenza degli operatori o le controversie relative alla sospensione dell’attività degli impianti, per giustificare l’inadempimento degli obblighi risultanti dalla direttiva.


(1)  Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU 2010, L 334, pag. 17).


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