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Document 52011PC0658

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee che abroga la decisione n. 1364/2006/CE

/* COM/2011/0658 definitivo - 2011/0300 (COD) */

52011PC0658

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee che abroga la decisione n. 1364/2006/CE /* COM/2011/0658 definitivo - 2011/0300 (COD) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

È necessario un notevole impegno per modernizzare e ampliare le infrastrutture energetiche dell'Europa e per realizzare l'interconnessione transfrontaliera delle reti al fine di conseguire i principali obiettivi di competitività, sostenibilità e sicurezza dell'approvvigionamento della politica energetica dell'Unione.

La comunicazione della Commissione sulle priorità per le infrastrutture energetiche per il 2020 e oltre[1], adottata il 17 novembre 2010, ha auspicato pertanto una nuova politica in materia di infrastrutture energetiche dell'UE per coordinare e ottimizzare lo sviluppo della rete su scala continentale. La comunicazione ha confermato in particolare la necessità di revisione dell'attuale politica RTE per l'energia (RTE-E) e del quadro di finanziamento.

Tale nuova politica è fondamentale per assicurare che la solidarietà tra gli Stati membri diventi operativa, che il mercato interno dell'energia sia completato e le regioni isolate siano collegate, che si concretizzino rotte di approvvigionamento o di trasmissione e fonti di energia alternative e che le fonti rinnovabili si sviluppino e competano con le fonti tradizionali, come sottolineato dal Consiglio europeo del 4 febbraio 2011.

In data 29 giugno 2011 la Commissione ha adottato la comunicazione "Un bilancio per la strategia 2020" sul prossimo quadro finanziario pluriennale (2014-2020)[2], che propone la creazione di un meccanismo per collegare l'Europa al fine di promuovere il completamento delle infrastrutture prioritarie nei settori dell'energia, dei trasporti e del digitale con un finanziamento unico di 40 miliardi di euro, di cui 9,1 miliardi di euro sono destinati all'energia[3].

La presente proposta stabilisce le norme per lo sviluppo tempestivo e l'interoperabilità delle reti di energia transeuropee al fine di raggiungere gli obiettivi di politica energetica del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per assicurare il funzionamento del mercato interno dell'energia e la sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione, promuovere l'efficienza energetica e lo sviluppo di forme di energia nuove e rinnovabili e promuovere l'interconnessione delle reti energetiche.

Più specificatamente, il presente regolamento mira alla piena integrazione del mercato interno dell'energia, assicurando tra l'altro che nessun Stato membro rimanga isolato dalle reti europee, che ognuno contribuisca allo sviluppo sostenibile e alla protezione dell'ambiente consentendo all'Unione di raggiungere i propri obiettivi della riduzione del 20% delle emissioni di gas a effetto serra[4], dell'aumento del 20% dell'efficienza energetica e del 20% dell'energia rinnovabile nel consumo finale di energia entro il 2020, assicurando al contempo la sicurezza dell'approvvigionamento e la solidarietà fra gli Stati membri.

Perseguendo questi obiettivi, la presente proposta contribuisce a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e apporta benefici per l'intera Unione europea in termini di competitività e coesione economica, sociale e territoriale.

A tale scopo, questa iniziativa individua, per il periodo fino al 2020 e oltre, un numero limitato di aree e corridoi prioritari a livello transeuropeo riguardanti le reti elettriche e del gas e le infrastrutture per il trasporto del petrolio e dell'anidride carbonica, per cui l'azione dell'Unione europea è maggiormente giustificata. Mira quindi ad attuare tali priorità nei seguenti modi:

– razionalizzando le procedure di rilascio delle autorizzazioni per ridurre in modo significativo la loro durata per i progetti d'interesse comune e aumentare la partecipazione e l'accettazione del pubblico per l''attuazione di tali progetti;

– agevolando il trattamento normativo dei progetti di interesse comune nel campo dell'elettricità e del gas distribuendo i costi in base ai benefici forniti e assicurando che gli utili consentiti siano in linea con i rischi corsi;

– assicurando l'attuazione di progetti d'interesse comune fornendo il sostegno finanziario necessario sotto forma di un sostegno finanziario basato sul mercato o del sostegno diretto dell'UE. In quest'ultimo caso, la proposta fornisce le basi per l'ammissibilità dei progetti di interesse comune ai fini dell'assistenza finanziaria dell'UE nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa, che è oggetto di una proposta legislativa separata.

Tale proposta è una priorità strategica nell'ambito del programma di lavoro 2011 della Commissione.

Contesto generale

La sfida dell'interconnessione e dell'adattamento delle nostre infrastrutture energetiche a queste nuove esigenze è fondamentale, urgente e riguarda tutti i settori dell'energia.

Le reti elettriche devono essere potenziate e modernizzate per soddisfare la domanda di elettricità in crescita a causa di un'importante evoluzione nella catena di valore e nel mix energetico globale. Le reti devono inoltre essere rapidamente ampliate e potenziate, anche attraverso le autostrade elettriche, per favorire l'integrazione del mercato e mantenere i livelli esistenti di sicurezza del sistema, ma soprattutto per trasportare ed equilibrare l'elettricità generata da fonti rinnovabili, destinata a più che raddoppiare nel periodo 2007-2020. Al contempo, il raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica e di utilizzo dell'energia rinnovabile dell'UE 2020 avverrà solo in presenza di un livello maggiore di innovazione e intelligenza nelle reti sia in termini di trasmissione che di distribuzione, in particolare grazie alle tecnologie di informazione e comunicazione.

Il gas naturale continuerà ad avere una funzione essenziale nel mix energetico dell'UE e acquisterà importanza come combustibile ausiliario della produzione variabile di elettricità, a condizione che ne venga garantito l'approvvigionamento. A medio termine, l'esaurimento delle risorse convenzionali endogene di gas naturale impone l'incremento e la diversificazione delle importazioni. Le reti del gas devono far fronte ad esigenze supplementari di flessibilità del sistema, alla necessità di gasdotti bidirezionali, di capacità di stoccaggio supplementari e di forniture flessibili, che includano il gas naturale liquefatto (GNL) e il gas naturale compresso (GNC).

Dato il ruolo del petrolio nel mix energetico dei prossimi decenni, è d'importanza strategica garantire la continuità dell'approvvigionamento di petrolio greggio dei paesi UE dell'Europa centro-orientale senza sbocco sul mare, che attualmente possono contare su poche rotte di approvvigionamento.

Infine, le tecnologie per la cattura e lo stoccaggio di del carbonio (le cosiddette tecnologie CCS) permetterebbero di ridurre le emissioni di CO2 su vasta scala pur continuando a consentire l'uso dei combustibili fossili, che resteranno una fonte importante di produzione di energia elettrica nei prossimi decenni. Lo sviluppo futuro di una rete transfrontaliera per il trasporto di CO2 presuppone che adesso vengano compiuti passi per lo sviluppo e la pianificazione delle infrastrutture a livello europeo.

Nella relazione presentata nel giugno 2011 in occasione del consiglio "Energia"[5], la Commissione ha stimato a circa 200 miliardi di euro le esigenze di investimento totali in infrastrutture energetiche importanti a livello europeo fino al 2020:

– circa 140 miliardi di euro per sistemi di trasmissione di elettricità ad alta tensione, sia onshore che offshore, stoccaggio e applicazioni di reti intelligenti a livello di trasmissione e di distribuzione;

– circa 70 miliardi di euro per i gasdotti per il trasporto di gas ad alta pressione (a destinazione dell'UE e tra i suoi Stati membri d), stoccaggio, terminal per il gas naturale liquefatto/compresso (GNL/GNC) e infrastrutture per permettere i flussi inversi;

– circa 2,5 miliardi di euro per le infrastrutture per il trasporto di CO2.

I volumi di investimento per il periodo 2011-2020 aumenteranno, rispetto ai livelli attuali, del 30% per il gas e fino al 100% per l'elettricità . Questa sfida e urgenza in termini di investimenti distingue chiaramente le infrastrutture energetiche dalle infrastrutture di altri settori, poiché le reti energetiche costituiscono una condizione necessaria per il raggiungimento degli obiettivi energetici e climatici del 2020 e degli obiettivi climatici più a lungo termine.

I principali ostacoli individuati, che in assenza di interventi potrebbero impedire la realizzazione di tali investimenti o ritardarli ben oltre la scadenza del 2020, sono problemi correlati al rilascio delle autorizzazioni (procedure di rilascio delle autorizzazioni lunghe e inefficaci, opposizione da parte del pubblico), alla regolamentazione (quadro non orientato alla realizzazione delle priorità in materia di infrastrutture europee) e al finanziamento (capacità finanziarie limitate dei gestori, mancanza di strumenti di finanziamento adatti e di sostegno sufficiente).

Disposizioni esistenti

Il quadro dell'RTE-E è stato sviluppato e elaborato negli anni novanta attraverso i successivi orientamenti RTE-E e il regolamento finanziario corrispondente. Gli orientamenti 2006 in materia di reti transeuropee dell'energia[6] elencavano circa 550 progetti idonei a ricevere il sostegno comunitario, classificandoli nelle tre categorie seguenti: progetti d'interesse europeo (42 in totale); progetti prioritari e progetti di interesse comune. Questi progetti riguardano solo l'infrastruttura elettrica e del gas. La relazione sull'attuazione del quadro RTE-E nel periodo 2007-2009[7], pubblicata nell'aprile 2010, ha concluso che pur apportando un contributo positivo ai progetti selezionati conferendo loro visibilità politica, la strategia non era sufficientemente mirata, e risente della mancanza di flessibilità e dell'approccio top-down necessario per individuare le carenze infrastrutturali.

Il regolamento per il finanziamento dell'RTE[8], adottato il 20 giugno 2007, stabilisce le condizioni per il cofinanziamento dei progetti RTE-E, con uno stanziamento di bilancio per il periodo 2007-2013 pari a 155 milioni di euro. Le risorse finanziarie e l'architettura del programma RTE-E si sono tuttavia rivelate inadeguate alla luce del mutamento radicale verso un sistema energetico a basse emissioni di carbonio e pertanto dell'importante evoluzione e i cospicui investimenti in infrastrutture energetiche necessari nei prossimi anni (stanziamento di bilancio limitato, nessuno strumento di attenuazione del rischio, nessun finanziamento esterno all'UE, sinergie insufficienti con gli altri finanziamenti dell'UE).

Istituito nel contesto della crisi economica e finanziaria, il programma energetico europeo per la ripresa[9] ha, per la prima volta, assegnato cifre significative una tantum (circa 3,85 miliardi di euro) a un numero limitato di progetti ammissibili nel campo delle infrastrutture elettriche e del gas, dell'eolico off-shore e dei progetti dimostrativi delle CCS.

Coerenza con altre politiche e obiettivi dell'UE

Questa iniziativa si fonda sulla strategia Europa 2020, una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva[10], che pone le infrastrutture energetiche in primo piano come parte integrante dell'iniziativa faro "Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse". Sottolinea la necessità di potenziare rapidamente le reti dell'Europa per creare una "super rete intelligente" europea, creando interconnessioni a livello continentale, in particolare per integrare le fonti di energia rinnovabile. Le priorità individuate e le misure proposte nell'ambito di questa iniziativa riguardo al rilascio delle autorizzazioni, alla regolamentazione e al finanziamento sono interamente in linea con tali obiettivi.

La proposta mira a sostituire gli orientamenti RTE-E esistenti e costituisce un "pacchetto" coerente con il meccanismo per collegare l'Europa messo a punto in vista della sostituzione dell'attuale regolamento per il finanziamento delle RTE.

Questa iniziativa costituisce inoltre un contributo essenziale per il raggiungimento efficace dal punto di vista dei costi dei due obiettivi vincolanti del 20% di energie rinnovabili e di riduzione del 20%[11] delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020. Mira altresì a essere in linea con il percorso indicato nella comunicazione della Commissione relativa a una tabella di marcia per passare a un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050 e con l'obiettivo a lungo termine dell'UE di una riduzione dell'80-95% delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2050 rispetto ai livelli del 1990[12].

Ai sensi dell'articolo 11 del TFUE, la proposta integra i requisiti di protezione ambientale esistenti nell'ambito dell'infrastruttura energetica.

2.           RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazione, raccolta dati e ricorso al parere di esperti

Questa proposta è stata elaborata sulla base di un'ampia gamma di contributi da parte degli Stati membri e delle parti interessate forniti in varie occasioni (conferenze di alto livello, workshop, inchieste), incluse due consultazioni pubbliche sul rilascio delle autorizzazioni e sull'uso di prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti infrastrutturali[13]. Gli impatti delle diverse opzioni politiche proposte sono stati analizzati in due valutazioni d'impatto condotte nel 2010 e nel 2011 utilizzando i risultati di diversi modelli e di numerosi studi, tre dei quali erano stati commissionati specificatamente per valutare le esigenze di investimento, il rilascio delle autorizzazioni e le questioni di carattere finanziario. Entrambe le valutazioni d'impatto hanno preso in esame gli impatti economici, sociali e ambientali delle opzioni, tenendo conto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Valutazione d'impatto

La prima valutazione d'impatto, nel 2010, si è incentrata sull'ambito di applicazione della nuova iniziativa in termini di settori energetici contemplati, sulla sua struttura in termini di individuazione delle priorità e di selezione dei progetti di interesse comune, sulla forma del coordinamento e della cooperazione regionale e sui principi generali riguardanti il rilascio delle autorizzazioni.

In base a questa prima analisi, la valutazione d'impatto 2011 analizza molto più dettagliatamente le opzioni politiche nei campi del rilascio delle autorizzazioni e della consultazione del pubblico, della regolamentazione e del finanziamento che dovrebbero trovare applicazione nell'ambito dei progetti di interesse comune selezionati per l'attuazione delle priorità infrastrutturali precedentemente individuate. Per ciascuno dei diversi ostacoli individuati, viene effettuata la valutazione delle soluzioni disponibili, efficaci ed efficienti dal punto di vista dei costi.

Rilascio delle autorizzazioni e consultazione del pubblico

L'analisi esegue un confronto fra tre opzioni: istituzione di un regime di interesse comune; regole sull'organizzazione e durata del processo di rilascio delle autorizzazioni, in particolare un sistema a sportello unico e un limite temporale; una combinazione delle due opzioni precedenti.

Per quanto riguarda le misure correlate alla direttiva Habitat, si prevede che l'impatto sulla flora e fauna locali del regime di interesse europeo comune sia rilevante solo per un esiguo numero di progetti di interesse comune individuati come in possibile conflitto con le aree del programma Natura 2000, che, tuttavia sono fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi strategici in materia di energia e di clima.

L'impatto complessivo dell'ultima opzione politica è considerato quello maggiormente positivo in quanto condurrebbe al completamento di quasi tutti i progetti di interesse comune necessari entro il 2020, a condizione che vengano messe a punto misure adeguate relativamente alla regolamentazione e al finanziamento. Nell'ambito di questa opzione politica, si prevedono maggiori impatti ambientali, sociali ed economici sul PIL poiché tutti i progetti di interesse comune verrebbero completati, mentre i risparmi delle spese amministrative risulterebbero significativi.

Questioni normative

L'analisi esegue un confronto tra tre opzioni: ripartizione dei costi a livello transfrontaliero; incentivi per gli investimenti; una combinazione delle due opzioni precedenti.

L'analisi mostra che sia il meccanismo di ripartizione dei costi ex ante a livello transfrontaliero sia gli incentivi commisurati ai rischi cui è esposto il gestore sono necessari per assicurare l'attuazione di progetti di interesse comune che costituiscono delle sfide in termini di validità economica. Il loro impatto complessivo a livello economico, sociale e ambientale è ampio e positivo.

Finanziamento

Allo scopo di valutare l'intera gamma delle misure applicabili riguardanti lo sviluppo infrastrutturale, l'analisi prende inoltre in considerazione quattro opzioni di finanziamento, anche se la loro traduzione in misure politiche avverrà nel Comitato economico e finanziario (CEF): uso degli strumenti di condivisione del rischio (inclusi i prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti e le garanzie); uso di strumenti di capitale di rischio (incluse le partecipazioni azionarie); uso di sovvenzioni per gli studi e l'esecuzione di progetti; una combinazione di sovvenzioni e di strumenti di condivisione del rischio e di capitale di rischio.

L'impatto complessivo dell'ultima opzione politica è il più positivo poiché riunisce gli impatti positivi delle singole opzioni e fornisce un kit di strumenti flessibili basati sul mercato e sostegno finanziario diretto, che conducono a sinergie e guadagni di efficienza offrendo la soluzione più efficace dal punto di vista dei costi per rischi specifici insiti nei progetti. Questa opzione politica rispecchia anche le misure proposte nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

Il regolamento proposto accorda la priorità a 12 corridoi e aree per le infrastrutture energetiche strategiche a livello transeuropeo. Fissa norme per individuare, all'interno di un insieme di categorie di infrastrutture energetiche definite, i progetti di interesse comune (PIC) necessari per attuare tali priorità. A tal fine, stabilisce un processo di selezione basato su gruppi di esperti regionali e un ruolo di consulenza per l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) in materia di elettricità e di gas; la decisione finale, da aggiornare ogni due anni, deve essere presa dalla Commissione su un elenco di progetti di interesse comune a livello di tutta l'Unione. Ai gruppi di esperti regionali e all'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia sono affidati il monitoraggio e la valutazione dell'attuazione dei PIC. La Commissione può nominare dei coordinatori europei per i progetti di interesse comune che incontrano difficoltà.

La proposta istituisce un regime di interesse comune per i PIC, attribuendo responsabilità particolari a un'autorità competente nazionale in ogni Stato membro per coordinare e sovrintendere al processo di rilascio delle autorizzazioni per i PIC, dettando gli standard minimi per la trasparenza e la partecipazione del pubblico e fissando la durata massima consentita del processo di rilascio delle autorizzazioni. La proposta inoltre chiarisce che i PIC possono essere attuati in determinate condizioni per motivi di "rilevante interesse pubblico" come definito nelle direttive 92/43/CE e 2000/60/CE. Queste misure sono proporzionate poiché mirano a un allineamento minimo delle procedure amministrative nazionali necessarie per agevolare l'attuazione di progetti di rilevanza europea, per la maggior parte PIC. Gli Stati membri sono liberi di stabilire le loro procedure interne specifiche in linea con i loro sistemi giuridici nazionali al fine di conformarsi alle prescrizioni del presente regolamento.

Il regolamento proposto fornisce una metodologia e un processo per l'elaborazione di un'analisi del rapporto costi-benefici armonizzata a livello di sistema energetico per i PIC in materia di elettricità e di gas. Sulla base di questa metodologia, assegna la responsabilità alle autorità di regolamentazione nazionali e ad ACER per l'allocazione dei costi per i PIC in questi settori conformemente ai benefici degli Stati membri direttamente o indirettamente coinvolti in questi PIC. Alle autorità di regolamentazione nazionali viene inoltre richiesto di accordare incentivi adeguati tramite tariffe per l'attuazione dei PIC esposti a rischi più elevati per ragioni motivate.

Infine, il regolamento determina le condizioni per l'ammissibilità dei PIC all'assistenza finanziaria dell'Unione nell'ambito del meccanismo di collegamento dell'Europa, sia per gli studi (accessibile a tutti i PIC tranne a quelli nel settore petrolifero) sia per i lavori (accessibile a tutti i PIC nel settore delle reti intelligenti e dell'anidride carbonica e ai PIC in materia di elettricità e gas che soddisfano determinate condizioni, che hanno ottenuto una decisione di allocazione dei costi a livello transnazionale).

Base giuridica

La proposta si basa sull'articolo 172 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Secondo l'articolo 171, paragrafo 1, "L'Unione stabilisce un insieme di orientamenti che contemplino gli obiettivi, le priorità e le linee principali delle azioni previste nel settore delle reti transeuropee; in detti orientamenti sono individuati progetti di interesse comune". L'articolo 172 specifica che gli orientamenti e le altre misure di cui all'articolo 171, paragrafo 1, devono essere adottati in conformità con la procedura di codecisione.

Principio di sussidiarietà

Il principio di sussidiarietà si applica a questa proposta nella misura in cui la politica energetica non rientra nell'ambito di competenza esclusivo dell'Unione. L'infrastruttura di trasmissione dell'energia ha una natura o impatti transeuropei o quanto meno transnazionali. Un regolamento a livello di Stato membro non è adatto e le singole amministrazioni nazionali non hanno la competenza necessaria per occuparsi di queste infrastrutture nel loro complesso. Da un punto di vista economico, il modo migliore per sviluppare la rete energetica consiste nel pianificarne lo sviluppo in una prospettiva europea, incorporando sia l'azione dell'UE che quella dello Stato membro rispettando al contempo le rispettive competenze. Il regolamento proposto rispetta pertanto il principio di sussidiarietà.

Principio di proporzionalità e scelta dello strumento giuridico

La proposta si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti, dati gli obiettivi della politica energetica e climatica concordati a livello di Unione e gli ostacoli che si frappongono allo sviluppo di infrastrutture energetiche adeguate. Lo strumento prescelto è un regolamento, che è direttamente applicabile e obbligatorio in tutti i suoi elementi. Tale misura è necessaria per assicurare l'attuazione tempestiva delle priorità delle infrastrutture energetiche entro il 2020.

In particolare, l'istituzione di un quadro per il rilascio delle autorizzazioni con autorità competenti a livello nazionale e limiti temporali chiari, entro cui il processo di rilascio delle autorizzazioni può essere condotto conformemente alle specificità nazionali, è proporzionale all'obiettivo di accelerare il processo di rilascio delle autorizzazioni.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

Tutte le incidenze sul bilancio della presente proposta sono trattate in conformità la scheda finanziaria legislativa della proposta di regolamento che stabilisce il meccanismo di collegamento per l'Europa.

5.           ELEMENTI FACOLTATIVI

Abrogazione della normativa vigente

L'adozione della proposta porterà all'abrogazione della decisione n. 1364/2006/CE a partire dal 1º gennaio 2014. Tuttavia, ciò non influirà sulla concessione, il proseguimento o la modifica dell'aiuto finanziario concesso dalla Commissione sulla base di inviti a presentare proposte indetti nell'ambito del regolamento vigente per il finanziamento delle RTE per i progetti cui è destinata questa decisione o per i progetti RTE-E che beneficiano del sostegno tramite i fondi strutturali.

Spazio economico europeo (SEE)

La proposta riguarda aspetti rilevanti ai fini del SEE e, pertanto, dovrebbe applicarsi a quest'ultimo.

2011/0300 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee che abroga la decisione n. 1364/2006/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 172,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[14],

visto il parere del Comitato delle regioni[15],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) Il 26 marzo 2010 il Consiglio europeo ha espresso il proprio accordo in merito alla proposta della Commissione di varare una nuova strategia "Europa 2020". Una delle priorità della strategia di Europa 2020[16] è il raggiungimento di una crescita sostenibile promuovendo un'economia più efficiente dal punto di vista delle risorse, più rispettosa dell'ambiente e più competitiva. Tale strategia pone le infrastrutture energetiche in primo piano come parte integrante dell'iniziativa faro "Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse", sottolineando la necessità di ammodernare rapidamente le reti dell'Europa, creando interconnessioni a livello continentale, in particolare per integrare le fonti di energia rinnovabile.

(2) La comunicazione della Commissione dal titolo "Priorità per le infrastrutture energetiche per il 2020 e oltre - Piano per una rete energetica europea integrata"[17], seguita dalle conclusioni del Consiglio "Trasporti, telecomunicazioni e energia" del 28 febbraio 2011 e dalla risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2011, ha auspicato una nuova politica in materia di infrastrutture energetiche per ottimizzare lo sviluppo della rete a livello europeo, per il periodo fino al 2020 e oltre, al fine di consentire all'Unione di conseguire i suoi principali obiettivi di politica energetica in termini di competitività, sostenibilità e sicurezza dell'approvvigionamento.

(3) Il Consiglio europeo del 4 febbraio 2011 ha sottolineato la necessità di modernizzare e ampliare le infrastrutture energetiche dell'Europa e di interconnettere le reti attraverso le frontiere, al fine di rendere operativa la solidarietà tra gli Stati membri, garantire rotte di approvvigionamento o di transito e fonti di energia alternative e sviluppare fonti energetiche rinnovabili in competizione con le fonti tradizionali. Il Consiglio ha ribadito che dopo il 2015 nessun Stato membro dell'UE deve rimanere isolato dalle reti elettriche e di gas europee o vedere minacciata la sua sicurezza energetica per mancanza di connessioni adeguate.

(4) La decisione n. 1364/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, stabilisce gli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'energia (RTE-E)[18]. Tali orientamenti (RTE-E) mirano a sostenere l'effettiva realizzazione del mercato interno dell'energia dell'Unione incoraggiando nel contempo la produzione, il trasporto, la distribuzione e l'uso razionali delle risorse energetiche, a ridurre l'isolamento delle regioni meno favorite e insulari, a rendere sicuro e diversificare l'approvvigionamento energetico dell'Unione anche tramite la cooperazione con paesi terzi e a contribuire allo sviluppo sostenibile e alla protezione dell'ambiente.

(5) Dalla valutazione del quadro attuale delle RTE-E è emerso chiaramente che questa politica, pur apportando un contributo positivo ai progetti selezionati dando loro visibilità politica, risente della mancanza di visione generale, approfondimento e flessibilità per colmare i divari infrastrutturali individuati.

(6) Accelerare la ristrutturazione delle infrastrutture energetiche esistenti e metterne a punto delle nuove è d'importanza vitale per raggiungere gli obiettivi politici dell'Unione in materia di energia e di clima, che consistono nel completare il mercato interno dell'energia, garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, in particolare per il gas e il petrolio, ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 20%[19], portare al 20% la quota delle fonti di energia rinnovabile nel consumo finale[20] migliorare del 20% l'efficienza energetica entro il 2020. Allo stesso tempo, l'Unione deve preparare la propria infrastruttura per l'ulteriore decarbonizzazione del suo sistema energetico nella prospettiva più a lungo termine all'orizzonte 2050.

(7) Nonostante la sua esistenza giuridica come stabilita nelle direttive 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica[21] e 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale[22], il mercato interno dell'energia rimane frammentato a causa delle interconnessioni insufficienti tra le reti energetiche nazionali. La creazione di reti integrate a livello di Unione tuttavia è d'importanza cruciale per assicurare un mercato integrato competitivo e ben funzionante, per promuovere la crescita, l'occupazione e lo sviluppo sostenibile.

(8) È opportuno aggiornare le infrastrutture energetiche dell'Unione al fine di aumentarne la resilienza in caso di disastri naturali o provocati dall'uomo, effetti negativi dei cambiamenti climatici e minacce alla sicurezza delle infrastrutture, in particolare per quanto riguarda le infrastrutture europee d'importanza fondamentale come enunciato nella direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione[23].

(9) L'importanza delle reti intelligenti per il raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione è stata riconosciuta nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dal titolo "Reti intelligenti: dall'innovazione all'introduzione"[24].

(10) La comunicazione della Commissione dal titolo "La politica energetica dell'UE: un impegno con i partner al di là delle nostre frontiere"[25] ha sottolineato l'esigenza dell'Unione di includere la promozione dello sviluppo delle infrastrutture energetiche nelle sue relazioni esterne per sostenere lo sviluppo socioeconomico oltre le frontiere dell'Unione. Quest'ultima deve agevolare i progetti infrastrutturali che collegano le reti energetiche dell'Unione con le reti dei paesi terzi, in particolare nei paesi vicini e nei paesi con cui l'Unione ha istituito una cooperazione energetica specifica.

(11) Le esigenze di investimento fino al 2020 in infrastrutture di rilevanza europea per la trasmissione dell'elettricità e del gas sono state stimate a circa 200 miliardi di euro. L'aumento significativo dei volumi di investimento rispetto alle tendenze passate e l'urgenza di attuare le priorità per le infrastrutture energetiche richiede un nuovo approccio nella modalità di regolamentazione e finanziamento delle infrastrutture energetiche e, in particolare, quelle di tipo transfrontaliero.

(12) Il documento di lavoro della Commissione al Consiglio Trasporti, telecomunicazioni e energia del 10 giugno 2011 "Esigenze di investimento in strutture energetiche e requisiti finanziari"[26] ha sottolineato che circa la metà degli investimenti totali necessari per il decennio fino al 2020 corre il rischio di non arrivare a destinazione o di non giungere in tempo a causa degli ostacoli correlati al rilascio delle autorizzazioni, al regolamento e al finanziamento.

(13) Il presente regolamento stabilisce le norme per lo sviluppo e l'interoperabilità tempestivi delle reti di energia transeuropee al fine di conseguire gli obiettivi di politica energetica del trattato per assicurare il funzionamento del mercato interno dell'energia e la sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione, di promuovere l'efficienza energetica e il risparmio di energia e lo sviluppo di forme nuove e rinnovabili di energia nonché di promuovere l'interconnessione delle reti di energia. Perseguendo tali obiettivi, la presente proposta contribuisce alla crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e apporta benefici all'insieme dell'Unione in termini di competitività e coesione economica, sociale e territoriale.

(14) La Commissione ha individuato, in seguito a intense consultazioni con tutti gli Stati membri e con le parti interessate, 12 priorità strategiche relative alle infrastrutture energetiche transeuropee, la cui attuazione entro il 2020 è essenziale per il raggiungimento degli obiettivi politici energetici e climatici dell'Unione. Queste priorità riguardano diverse regioni geografiche o aree tematiche nel campo della trasmissione e dello stoccaggio dell'elettricità, della trasmissione del gas, dello stoccaggio e delle infrastrutture del gas naturale liquefatto o compresso, del trasporto di anidride carbonica e delle infrastrutture per il petrolio.

(15) L'individuazione di progetti di interesse comune deve essere basata su criteri comuni, trasparenti e obiettivi visto il loro contributo agli obiettivi di politica energetica. Per l'elettricità e il gas, è opportuno che i progetti proposti facciano parte dell'ultimo piano decennale di sviluppo della rete disponibile. Tale piano deve tenere conto in particolare delle conclusioni del Consiglio europeo del 4 febbraio in relazione alla necessità di integrare i mercati dell'energia periferici;

(16) Al fine di conformarsi all'articolo 172 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea è necessario istituire dei gruppi regionali al fine di proporre progetti di interesse comune che saranno approvati dagli Stati membri. Per assicurare un ampio consenso, questi gruppi regionali devono assicurare una stretta cooperazione tra gli Stati membri, le autorità di regolamentazione nazionali, i promotori di progetto e le parti interessate. La cooperazione deve essere basarsi il più possibile sulle strutture di cooperazione regionale esistenti delle autorità nazionali di regolamentazione e dei gestori di sistemi di trasmissione e su altre strutture istituite dagli Stati membri e dalla Commissione.

(17) L'elenco dei progetti di interesse comune a livello di Unione deve essere limitato ai progetti che contribuiscono in misura maggiore all'attuazione delle aree e dei corridoi prioritari per le infrastrutture energetiche strategiche. Ciò presuppone che la decisione in merito all'elenco venga presa dalla Commissione, pur rispettando il diritto degli Stati membri di approvare i progetti di interesse comune concernenti il loro territorio. Secondo l'analisi condotta nella valutazione d'impatto allegata, il numero di tali progetti è stimato a circa 100 nel campo dell'elettricità e 50 nel settore del gas.

(18) I progetti di interesse comune devono essere attuati il più rapidamente possibile ed essere monitorati e valutati attentamente, pur mantenendo al minimo gli oneri amministrativi per i promotori dei progetti. È opportuno che la Commissione nomini dei coordinatori europei per i progetti che incontrano difficoltà particolari.

(19) Le procedure di autorizzazione non devono comportare oneri amministrativi sproporzionati rispetto alle dimensioni o alla complessità di un progetto, né creare barriere allo sviluppo delle reti transeuropee e all'accesso al mercato. Il Consiglio europeo del 19 febbraio 2009 ha evidenziato la necessità di individuare e rimuovere gli ostacoli all'investimento, anche semplificando le procedure di pianificazione e consultazione. Queste conclusioni sono state confermate dal Consiglio europeo del 4 febbraio 2011, che ha nuovamente sottolineato l'importanza di snellire e perfezionare le procedure di autorizzazione rispettando al contempo le competenze nazionali.

(20) Ai progetti di interesse comune deve essere assegnato uno "status di priorità" a livello nazionale per assicurare il loro trattamento amministrativo rapido. I progetti di interesse comune vengono considerati dalle autorità competenti di interesse pubblico. L'autorizzazione deve essere rilasciata a progetti che hanno un effetto negativo sull'ambiente, per motivi di rilevante interesse pubblico, quando vengono rispettate tutte le condizioni di cui alle direttive 92/43/CE e 2000/60/CE.

(21) L'istituzione di un'unica autorità competente a livello nazionale che integra o coordina tutte le procedure di rilascio delle autorizzazioni ("sportello unico") dovrebbe ridurre la complessità, aumentare l'efficienza e la trasparenza e contribuire a migliorare la cooperazione tra gli Stati membri.

(22) Nonostante l'esistenza di regole consolidate per la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in campo ambientale sono necessarie ulteriori misure per assicurare i livelli più elevati possibile di trasparenza e di partecipazione del pubblico per tutte le questioni importanti nel processo di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di interesse comune.

(23) L'attuazione corretta e coordinata della direttiva 85/337/CE del Consiglio, modificata, e delle convenzioni di Aarhus ed Espoo deve assicurare l'armonizzazione dei principi di base per la valutazione degli effetti ambientali, anche in un contesto transfrontaliero. Gli Stati membri sono tenuti a coordinare le loro valutazioni per i progetti di interesse comune e a predisporre, se possibile, valutazioni congiunte.

(24) Data l'urgenza di sviluppare infrastrutture energetiche, la semplificazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni deve essere accompagnata da un chiaro limite temporale per l'adozione della decisione da parte delle rispettive autorità competenti in merito all'esecuzione del progetto. Tale limite temporale deve favorire una definizione e una gestione delle procedure più efficienti e non deve mai mettere a repentaglio gli standard elevati per la protezione dell'ambiente e la partecipazione del pubblico.

(25) Il presente regolamento, in particolare le disposizioni sul rilascio delle autorizzazioni, sulla partecipazione del pubblico e sull'attuazione di progetti di interesse comune, deve essere applicato fatte salve le legislazioni internazionali e dell'Unione, comprese le disposizioni a tutela dell'ambiente e della salute umana e le disposizioni adottate ai sensi della politica comune della pesca e della politica marittima.

(26) La discussione sull'adeguata ripartizione dei costi si deve fondare sulla valutazione dei costi e dei benefici di un progetto infrastrutturale, effettuata sulla base di una metodologia armonizzata di analisi energetica dell'intero sistema, nel quadro dei piani decennali di sviluppo della rete elaborati dalla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione ai sensi del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica[27] e del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale[28], e rivista dall'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia ai sensi del regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia[29] . deve costituire la base per .

(27) In un mercato interno dell'energia sempre più integrato sono necessarie regole chiare e trasparenti per la ripartizione dei costi tra paesi transfrontalieri al fine di accelerare l'investimento nell'infrastruttura transfrontaliera. Il Consiglio europeo del 4 febbraio 2011 ha ribadito l'importanza di promuovere un quadro normativo in grado di attrarre gli investimenti nelle reti, con tariffe fissate a livelli coerenti con le esigenze di finanziamento e una ripartizione dei costi adeguata per gli investimenti transfrontalieri, rafforzando al contempo la concorrenza e la competitività, in particolare dell'industria europea, e tenendo conto dell'impatto sui consumatori.

(28) La legislazione esistente per il mercato interno dell'energia prevede che le tariffe per l'accesso alle reti del gas e dell'elettricità forniscano incentivi adeguati per gli investimenti. Le autorità di regolamentazione nazionali devono assicurare, quando applicano la legislazione sul mercato interno dell'energia, che gli incentivi per i progetti di interesse comune, ivi compresi quelli a lungo termine, siano commisurati al livello di rischio specifico del progetto. Ciò vale in particolare per il settore dell'elettricità, per le tecnologie di trasmissione innovative, per consentire l'integrazione su vasta scala dell'energia rinnovabile, delle risorse energetiche distribuite o della reazione alla domanda nelle reti interconnesse e per l'infrastruttura di trasmissione del gas, che offre una capacità avanzata o una flessibilità aggiuntiva al mercato per consentire le transazioni a breve termine o l'approvvigionamento complementare in caso di interruzioni.

(29) Il programma energetico europeo per la ripresa (EEPR)[30] ha dimostrato il valore aggiunto che deriva dall'incentivazione di finanziamenti privati tramite un sostegno finanziario significativo da parte dell'Unione per consentire l'attuazione di progetti di portata europea. Il Consiglio europeo del 4 febbraio 2011 ha riconosciuto che alcuni progetti di infrastruttura energetica possono richiedere finanziamenti pubblici limitati per mobilitare i finanziamenti privati. Alla luce della crisi economica e finanziaria e dei vincoli di bilancio, è necessario predisporre un sostegno mirato, tramite l'uso sia di sovvenzioni sia di strumenti finanziari, nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale che attirerà nuovi investitori nei corridoi e nelle aree prioritarie dell'infrastruttura energetica, mantenendo al contempo al minimo il contributo del bilancio dell'Unione europea.

(30) I progetti di interesse comune nei settori dell'elettricità, del gas e dell'anidride carbonica devono essere ammissibili per beneficiare dell'assistenza finanziaria dell'Unione per gli studi e, in determinate condizioni, per i lavori nell'ambito del regolamento proposto concernente un meccanismo per collegare l'Europa (regolamento CEF), sotto forma di sovvenzioni o sotto forma di strumenti finanziari innovativi. Ciò assicurerà l'erogazione di un sostegno personalizzato ai progetti di interesse comune, non ammissibili nell'ambito del quadro normativo vigente e delle condizioni di mercato esistenti. Tale assistenza finanziaria deve garantire le sinergie necessarie con il finanziamento derivante da strumenti appartenenti ad altre politiche dell'Unione. In particolare, il meccanismo per collegare l'Europa finanzierà infrastrutture energetiche di rilevanza europea, mentre i fondi strutturali finanzieranno le reti intelligenti di distribuzione dell'energia di importanza locale o regionale. Le due fonti di finanziamento si integreranno pertanto reciprocamente.

(31) Occorre pertanto abrogare la decisione n. 1364/2006/CE.

(32) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, nella fattispecie lo sviluppo e l'interoperabilità delle reti energetiche a livello transeuropeo e la connessione a tali reti, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può pertanto essere meglio perseguito a livello dell'Unione, quest'ultima può adottare misure in conformità del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Alla luce del principio di proporzionalità di cui al suddetto articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto e campo d'applicazione

1.           Il presente regolamento stabilisce gli orientamenti per lo sviluppo tempestivo e l'interoperabilità delle aree e dei corridoi prioritari dell'infrastruttura energetica transeuropea stabiliti nell'allegato I.

2.           In particolare, il presente regolamento:

(a) stabilisce regole per individuare progetti di interesse comune necessari per la realizzazione di tali corridoi e aree prioritari, rientranti nelle categorie delle infrastrutture energetiche nei settori dell'elettricità, del gas, del petrolio e del CO2 definiti nell'allegato II;

(b) facilita l'attuazione tempestiva di progetti di interesse comune accelerando il rilascio delle autorizzazioni e migliorando la partecipazione del pubblico;

(c) fornisce norme per la ripartizione dei costi a livello transfrontaliero e incentivi correlati al rischio per progetti di interesse comune;

(d) determina le condizioni per l'ammissibilità di progetti di interesse comune all'assistenza finanziaria dell'Unione nell'ambito del [regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa].

Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui alle direttive 2009/28/CE, 2009/72/CE e 2009/73/CE, e ai regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009, si applicano le definizioni seguenti:

1.           "infrastruttura energetica", qualsiasi attrezzatura fisica destinata alla trasmissione e alla distribuzione di elettricità o gas, al trasporto di petrolio o CO2 oppure allo stoccaggio di elettricità o gas, che è ubicata all'interno dell'Unione o che collega l'Unione e uno o più paesi terzi;

2.           "decisione globale", la decisione presa da un'autorità competente per concedere o rifiutare l'autorizzazione per la costruzione dell'infrastruttura energetica relativa a un progetto, senza pregiudicare alcuna decisione successiva presa nell'ambito della concessione dell'accesso alla proprietà o delle successive procedure di appello amministrativo o giudiziale;

3.           "progetto", una o più linee, condotte, impianti, attrezzature, installazioni e relative categorie di infrastrutture come definito all'allegato II, destinate alla costruzione di nuove infrastrutture energetiche o al rafforzamento o alla ristrutturazione di infrastrutture energetiche esistenti;

4.           "progetto di interesse comune", un progetto necessario per l'attuazione dei corridoi e delle aree prioritari delle infrastrutture energetiche di cui all'allegato I;

5.           "promotore del progetto",

(a) un operatore del sistema di trasmissione o un operatore del sistema di distribuzione, o un altro operatore o investitore che sviluppi un progetto di interesse comune; oppure

(b) se sono presenti più gestori di sistemi di trasmissione, gestori di sistemi di distribuzione, altri gestori, investitori o qualsiasi gruppo degli stessi, l'organismo dotato di personalità giuridica ai sensi della legge nazionale applicabile, che è stato designato per accordo contrattuale concluso tra loro e che ha la capacità di assumere obblighi legali e la responsabilità finanziaria per conto delle parti dell'accordo contrattuale.

CAPITOLO II – PROGETTI DI INTERESSE COMUNE

Articolo 3 Individuazione di progetti di interesse comune

1.           La Commissione stabilisce, a livello di Unione, un elenco di progetti di interesse comune. L'elenco viene rivisto e aggiornato, a seconda delle esigenze, ogni due anni. Il primo elenco deve essere adottato entro il 31 luglio 2013.

2.           Ai fini dell'individuazione dei progetti di interesse comune, la Commissione istituisce un gruppo regionale ("gruppo"), secondo la definizione della sezione 1 dell'allegato III, basato su ogni corridoio e area prioritari e la loro rispettiva copertura geografica, come stabilito nell'allegato I.

3.           Ogni gruppo redige la propria proposta di elenco di progetti di interesse comune secondo la procedura di cui all'allegato III, sezione 2, in base al contributo di ciascun progetto all'attuazione dei corridoi e delle aree prioritari dell'infrastruttura energetica di cui all'allegato I e in base al loro soddisfacimento dei criteri di cui all'Articolo 4. Ogni singola proposta per un progetto richiede l'approvazione dello o degli Stati membri interessati dal progetto.

4.           Per i progetti nei settori dell'elettricità e del gas che rientrano nelle categorie stabilite ai punti 1 e 2 dell'allegato II, ogni gruppo, almeno sei mesi prima della data di adozione dell'elenco a livello di Unione di cui al paragrafo 1, presenta all'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia ("Agenzia") la propria proposta di elenco di progetti di interesse comune.

Per i progetti di trasporto del petrolio e del CO2 che rientrano nelle categorie di cui ai punti 3 e 4 dell'allegato II, ogni gruppo, almeno sei mesi prima della data di adozione dell'elenco a livello di Unione di cui al paragrafo 1, presenta alla Commissione la propria proposta di elenco di progetti di interesse comune.

5.           Per i progetti nei settori dell'elettricità e del gas che rientrano nelle categorie stabilite ai punti 1 e 2 dell'allegato II, l'Agenzia, entro due mesi dalla data di ricezione delle proposte di elenchi di progetti di interesse comune di cui al primo comma del paragrafo 4, presenta alla Commissione un parere sulle proposte di elenchi di progetti di interesse comune, tenendo conto in particolare dell'applicazione uniforme dei criteri di cui all'articolo 4 tra i gruppi, e dei risultati dell'analisi svolta dalla REGST per l'elettricità e il gas in conformità con il punto 2.6 dell'allegato III.

6.           Per i progetti di trasporto del petrolio e dell'anidride carbonica che rientrano nelle categorie stabilite ai punti 3 e 4 dell'allegato II, la Commissione valuta l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 4. Per i progetti relativi all'anidride carbonica, che rientrano nella categoria di cui al punto 4 dell'allegato II, la Commissione tiene in considerazione anche il futuro potenziale di allargamento per includere Stati membri aggiuntivi.

7.           In seguito alla decisione di adozione della Commissione di cui al paragrafo 1, i progetti di interesse comune diventano parte integrante dei piani regionali di investimento ai sensi dell'articolo 12 dei regolamenti (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 e dei piani decennali nazionali per lo sviluppo delle reti pertinenti a norma dell'articolo 22 delle direttive 72/2009/CE e 73/2009/CE e, se opportuno, di altri piani nazionali infrastrutturali interessati. Ai progetti deve essere accordata la massima priorità possibile nell'ambito di ciascuno di questi piani.

Articolo 4 Criteri applicabili ai progetti di interesse comune

1.           I progetti di interesse comune soddisfano i seguenti criteri generali:

(a) il progetto è necessario per l'attuazione delle aree e dei corridoi prioritari per le infrastrutture energetiche di cui all'allegato I; e

(b) il progetto presenta prospettive di sostenibilità economica, sociale e ambientale; e

(c) il progetto coinvolge almeno due Stati membri, sia perché attraversa direttamente la frontiera di uno o più Stati membri sia perché è ubicato sul territorio di uno Stato membro e ha un impatto significativo a livello transfrontaliero come enunciato al punto 1 dell'allegato IV.

2.           Inoltre, i seguenti criteri specifici si applicano ai progetti di interesse comune che rientrano in categorie di infrastrutture energetiche specifiche:

(a) per quanto riguarda i progetti di trasmissione e stoccaggio di elettricità che rientrano nelle categorie stabilite al punto 1, lettere da a) a d) dell'allegato II, il progetto deve contribuire in misura significativa ad almeno uno dei seguenti criteri specifici:

– integrazione del mercato, concorrenza e flessibilità del sistema;

– sostenibilità, inter alia tramite la trasmissione di energia rinnovabile ai principali centri di consumo e siti di stoccaggio;

– interoperabilità e funzionamento sicuro del sistema;

(b) per quanto riguarda i progetti nel settore del gas che rientrano nelle categorie di cui al punto 2 dell'allegato II, il progetto deve contribuire in modo significativo ad almeno uno dei seguenti criteri specifici:

– integrazione del mercato, interoperabilità e flessibilità del sistema;

– sicurezza dell'approvvigionamento, inter alia tramite la diversificazione delle fonti di approvvigionamento, controparti di fornitura e rotte;

– concorrenza, inter alia tramite la diversificazione delle fonti di approvvigionamento, controparti e rotte di fornitura;

– sostenibilità;

(c) per quanto riguarda i progetti delle reti elettriche intelligenti che rientrano nella categoria di cui al punto 1, lettera e) dell'allegato II, il progetto deve contribuire in modo significativo alle seguenti funzioni specifiche:

– integrazione e coinvolgimento degli utenti delle reti con nuovi requisiti tecnici per quanto riguarda la loro offerta e domanda di elettricità;

– efficienza e interoperabilità della trasmissione e distribuzione dell'elettricità nella gestione giornaliera delle reti;

– sicurezza della rete, controllo del sistema e qualità dell'approvvigionamento;

– pianificazione ottimizzata dei futuri investimenti in reti efficienti dal punto di vista dei costi;

– funzionamento del mercato e servizi ai clienti;

– coinvolgimento degli utenti nella gestione del loro uso dell'energia;

(d) riguardo ai progetti sul trasporto di petrolio che rientrano nelle categorie di cui al punto 3 dell'allegato II, il progetto deve contribuire in misura significativa ai seguenti tre criteri specifici:

– sicurezza dell'approvvigionamento riducendo la dipendenza da un'unica fonte o rotta di approvvigionamento;

– uso efficiente e sostenibile delle risorse tramite l'attenuazione dei rischi ambientali;

– interoperabilità;

(e) per quanto riguarda i progetti sul trasporto di CO2 che rientrano nelle categorie di cui al punto 4 dell'allegato II, il progetto deve contribuire in misura significativa ai seguenti tre criteri specifici:

– prevenzione delle emissioni di anidride carbonica ad un costo ridotto garantendo nel contempo la sicurezza dell'approvvigionamento energetico;

– aumento della resilienza e della sicurezza del trasporto di anidride carbonica;

– uso efficiente delle risorse, consentendo la connessione di più fonti e siti di stoccaggio di CO2 tramite un'infrastruttura comune e minimizzando l'onere e i rischi ambientali.

3.           Per quanto riguarda i progetti che rientrano nelle categorie di cui ai punti dall'1 al 3 dell'allegato II, i criteri elencati nel presente articolo devono essere valutati in conformità agli indicatori di cui ai punti da 2 a 5 dell'allegato IV.

4.           Al momento della classificazione dei progetti che contribuiscono all'attuazione della stessa priorità, deve inoltre essere accordata la dovuta considerazione all'urgenza di ciascun progetto proposto al fine di raggiungere gli obiettivi di politica energetica in materia di integrazione e concorrenza del mercato, sostenibilità e sicurezza dell'approvvigionamento, il numero di Stati membri interessati da ciascun progetto e la sua complementarità riguardo ad altri progetti proposti. Per i progetti che rientrano nella categoria di cui al punto 1, lettera e) dell'allegato II, deve essere accordata la dovuta considerazione al numero di utenti interessati dal progetto, il consumo di energia annuale e la quota di generazione di energia da risorse di energia detta "non programmabile" nella zona di interesse di tali utenti.

Articolo 5 Attuazione e monitoraggio

1.           I promotori di progetto attuano progetti di interesse comune conformemente a un piano di attuazione che include un calendario per gli studi di fattibilità e progettazione, approvazione normativa, esecuzione e messa in servizio, e il programma di rilascio delle autorizzazioni di cui all'Articolo 11, paragrafo 3. I gestori del sistema di trasmissione, i gestori del sistema di distribuzione o altri gestori gestiscono progetti di interesse comune in questo settore.

2.           L'Agenzia e i gruppi eseguono il monitoraggio dei progressi registrati nell'attuazione dei progetti di interesse comune. I gruppi possono richiedere informazioni aggiuntive fornite in conformità ai paragrafi 3, 4 e 5, verificare le informazioni fornite in loco e convocare riunioni con le parti interessate. I gruppi possono anche chiedere che l'Agenzia adotti alcune misure per agevolare l'attuazione di progetti di interesse comune.

3.           Entro il 31 marzo di ogni anno successivo all'anno di selezione come progetto di interesse comune conformemente all'articolo 4, i promotori del progetto presentano una relazione annuale, per ogni progetto che rientra nelle categorie di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato II, all'Agenzia o, per i progetti che rientrano nelle categorie di cui ai punti 3 e 4 dell'allegato II, al rispettivo gruppo. Tale relazione specifica:

(a) i progressi realizzati per lo sviluppo, la costruzione e la messa in servizio del progetto, in particolare per quanto riguarda il rilascio delle autorizzazioni e le procedure di consultazione;

(b) se del caso, ritardi rispetto al piano di attuazione e altre difficoltà riscontrate.

4.           Entro tre mesi dalla ricezione delle relazioni annuali, l'Agenzia presenta ai gruppi una relazione consolidata per i progetti di interesse comune che rientrano nelle categorie di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato II, valutando i progressi compiuti e proponendo, ove opportuno, misure per superare i ritardi e le difficoltà incontrate. La valutazione deve anche includere, conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 8 e 9, del regolamento (CE) n. 713/2009, l'attuazione uniforme dei piani di sviluppo della rete a livello di Unione in relazione alle aree e ai corridoi prioritari delle infrastrutture energetiche di cui all'allegato I.

5.           Ogni anno, le autorità interessate competenti di cui all'Articolo 9, in occasione della riunione successiva alla ricezione delle relazioni annuali di cui al paragrafo 3, riferiscono al rispettivo gruppo sullo stato e, ove opportuno, sui ritardi dell'attuazione dei progetti di interesse comune ubicati nel loro territorio.

6.           Se la messa in servizio di un progetto di interesse comune viene ritardata di più di due anni rispetto al piano di attuazione senza una valida giustificazione:

(a) il promotore di tale progetto accetta gli investimenti di uno o più altri gestori o investitori per attuare il progetto. Il gestore del sistema, nella cui zona è ubicato l'investimento, fornisce al o ai gestori o investitori tutte le informazioni necessarie per realizzare l'investimento, collega nuovi capitali alla rete di trasmissione e, in genere, fa tutto il possibile per agevolare l'attuazione dell'investimento e il funzionamento sicuro, affidabile ed efficiente e la manutenzione del progetto di interesse comune.

(b) La Commissione può bandire un invito a presentare proposte aperto a qualsiasi promotore di progetto per realizzare il progetto nei tempi concordati.

7.           Un progetto di interesse comune può essere rimosso dall'elenco di progetti di interesse comune a livello di Unione ai sensi della procedura stabilita nella seconda frase dell'Articolo 3, paragrafo 1, se:

(a) l'analisi dei costi-benefici a livello di sistema dell'energia svolta dalla REGST ai sensi dell'allegato III, punto 6, non produce un risultato positivo per il progetto;

(b) il progetto non è più incluso nel piano decennale di sviluppo della rete;

(c) l'inclusione nell'elenco di cui all'Articolo 3, paragrafo 1, è basata su un'informazione errata che ha rappresentato un fattore determinante per la decisione;

(d) il progetto non è conforme alla legislazione in vigore dell'Unione.

I progetti che vengono rimossi dall'elenco a livello di Unione perdono tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal presente regolamento per i progetti di interesse comune. Il presente articolo non pregiudica gli eventuali finanziamenti dell'Unione europea versati al progetto prima della decisione di revoca.

Articolo 6 Coordinatori europei

1.           Quando un progetto di interesse comune incontra notevoli difficoltà di attuazione, la Commissione può nominare un coordinatore europeo per un periodo massimo di un anno, rinnovabile due volte.

2.           Il coordinatore europeo svolge i seguenti compiti:

(a) promuove il o progetti, per i quali è stato nominato coordinatore europeo, e il dialogo transfrontaliero tra i promotori del progetto e tutte le parti interessate coinvolte;

(b) assiste tutte le parti, in funzione delle esigenze, nella consultazione delle parti interessate e nell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per il o i progetti;

(c) assicura che vengano forniti un sostegno adeguato e una direzione strategica da parte degli Stati membri interessati per la preparazione e l'attuazione del o dei progetti;

(d) presenta ogni anno una relazione alla Commissione sui progressi del o dei progetti e sugli ostacoli e le difficoltà eventuali che potrebbero ritardare in maniera considerevole la data di messa in servizio del o dei progetti. La Commissione trasmette la relazione ai gruppi interessati e al Parlamento europeo.

3.           Il coordinatore europeo viene scelto sulla base della sua esperienza in relazione ai compiti specifici assegnatigli per il o i progetti pertinenti.

4.           La decisione di nomina del coordinatore europeo stabilisce il mandato, in cui vengono specificati la durata, i compiti specifici, nonché le relative scadenze e la metodologia da seguire. L'attività di coordinamento è proporzionata alla complessità e ai costi stimati del odei progetti.

5.           Gli Stati membri interessati cooperano con il coordinatore europeo nell'esecuzione dei compiti di cui ai paragrafi 2 e 4.

CAPITOLO III – Rilascio delle autorizzazioni e partecipazione del pubblico

Articolo 7 Regime di interesse comune

1.           Al fine di accelerare le procedure di rilascio delle autorizzazioni e di migliorare la partecipazione del pubblico, le disposizioni di questo capitolo si applicano a tutti i progetti di interesse comune.

Articolo 8 "Stato prioritario" dei progetti di interesse comune

1.           Ai progetti di interesse comune viene assegnato lo stato di massima importanza possibile a livello nazionale e vengono trattati come tali nelle procedure di rilascio delle autorizzazioni, qualora e nella misura in cui tale trattamento venga disposto nella legislazione nazionale applicabile al tipo di infrastruttura energetica corrispondente.

2.           L'adozione dell'elenco di progetti di interesse comune a livello di Unione europea determina l'interesse pubblico e la necessità di questi progetti all'interno degli Stati membri interessati e viene approvata come tale da tutte le parti interessate.

3.           Al fine di assicurare un trattamento amministrativo efficiente dei fascicoli correlati ai progetti di interesse comune, i promotori del progetto e tutte le autorità interessate assicurano che venga attribuito il massimo trattamento preferenziale possibile a tali fascicoli per quanto riguarda le risorse assegnate.

4.           Con l'obiettivo di rispettare i limiti di tempo stabiliti nell'Articolo 11 e di ridurre l'onere amministrativo per il completamento dei progetti di interesse comune, gli Stati membri, entro nove mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, adottano le misure necessarie a semplificare le procedure di valutazione ambientale. Tali misure si applicano fatti salvi gli obblighi derivanti dalla legislazione dell'Unione.

La Commissione, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, pubblica orientamenti destinati a sostenere gli Stati membri nella definizione di misure adeguate e a garantire l'applicazione uniforme delle procedure di valutazione ambientale richieste a norma della legislazione dell'UE per i progetti di interesse comune.

5.           In relazione agli impatti ambientali di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE e all'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE, i progetti di interesse comune vengono ritenuti di interesse pubblico e possono essere considerati di "rilevante interesse pubblico", a condizione che vengano soddisfatte tutte le condizioni previste in tali direttive.

Qualora venga richiesto il parere della Commissione in conformità con la direttiva 92/43/CE, la Commissione e l'autorità competente ai sensi dell'articolo 9 assicurano che la decisione che riguarda il "rilevante interesse pubblico" di un progetto venga adottata entro il limite di tempo, ai sensi del paragrafo 1 dell'Articolo 11.

Articolo 9 Organizzazione del processo di rilascio delle autorizzazioni

1.           Entro sei mesi dell'entrata in vigore del presente regolamento ogni Stato membro nomina un'autorità nazionale competente, che sarà responsabile dell'agevolazione e del coordinamento del processo di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di interesse comune e per l'attuazione dei compiti attinenti al processo di rilascio delle autorizzazioni, come stabilito nel presente capitolo.

2.           L'autorità competente emette, fatte salve le prescrizioni rilevanti ai sensi della legislazione dell'Unione europea e internazionale, la decisione globale entro la scadenza di cui all'Articolo 11, paragrafo 1, in base a uno dei seguenti sistemi:

(a) sistema integrato: la decisione globale emessa dall'autorità competente è l'unica decisione legalmente vincolante derivante dalla procedura legale di rilascio dell'autorizzazione. Qualora il progetto coinvolga altre autorità, esse possono, conformemente alla legislazione nazionale, esprimere il loro parere quale contributo alla procedura, parere che deve essere preso in considerazione dall'autorità competente;

(b) sistema coordinato: la decisione globale può comprendere più decisioni singole legalmente vincolanti emesse dall'autorità competente e da altre autorità interessate. L'autorità competente stabilisce, caso per caso, un termine ragionevole entro il quale devono essere emesse le singole decisioni. L'autorità competente può adottare una decisione singola per conto di un'altra autorità interessata, se la decisione di quest'ultima non viene emessa entro il termine stabilito e se il ritardo non può essere giustificato adeguatamente. L'autorità competente può invalidare una decisione singola di un'altra autorità nazionale se ritiene che tale decisione non sia sufficientemente suffragata da elementi probatori presentati dall'autorità interessata. L'autorità competente assicura che siano rispettati i requisiti pertinenti ai sensi della legislazione internazionale e dell'Unione e deve debitamente motivare la propria decisione.

3.           Se un progetto di interesse comune richiede che le decisioni vengano adottate in due o più Stati membri, le rispettive autorità competenti prendono tutte le iniziative necessarie per una cooperazione e coordinazione efficienti ed efficaci tra loro, ivi compresi il rispetto della convenzione di Espoo e delle disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 3. Gli Stati membri si adoperano per disporre procedure comuni, in particolare rispetto alla valutazione degli impatti ambientali.

4.           Gli Stati membri si impegnano ad assicurare che i ricorsi che mettono in discussione la legalità sostanziale o procedurale di una decisione globale siano trattati nella maniera più efficace possibile.

Articolo 10 Trasparenza e partecipazione del pubblico

1.           Al fine di aumentare la trasparenza per tutte le parti interessate, l'autorità competente, entro nove mesi dell'entrata in vigore del presente regolamento, pubblica un manuale delle procedure per il processo di rilascio delle autorizzazioni applicabili ai progetti di interesse comune. Il manuale viene aggiornato in funzione delle esigenze e messo a disposizione del pubblico. Il manuale comprende almeno le informazioni specificate al punto 1 dell'allegato VI.

2.           Fatti salvi i requisiti delle convenzioni di Aarhus ed Espoo e la legislazione dell'Unione applicabile, tutte le parti coinvolte nel processo di rilascio delle autorizzazioni si attengono ai principi per la partecipazione pubblica stabiliti al punto 2 dell'allegato VI.

3.           Il promotore del progetto, entro tre mesi dall'inizio del processo di rilascio dell'autorizzazione ai sensi del paragrafo 1, lettera a), dell'Articolo 11, elabora e presenta un concetto di partecipazione del pubblico all'autorità competente. L'autorità competente richiede delle modifiche o approva il concetto di partecipazione del pubblico entro un mese. L'idea deve comprendere almeno le informazioni specificate al punto 3 dell'allegato VI.

4.           Il promotore del progetto o, qualora stabilito dalla legislazione nazionale, l'autorità competente svolge almeno una consultazione pubblica prima della presentazione del fascicolo di domanda all'autorità competente, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a). La consultazione pubblica informa le parti interessate indicate al punto 2, lettera a), dell'allegato VI in merito al progetto nella fase iniziale e individua i siti e le vie più adatti e le questioni rilevanti da trattare nel fascicolo di domanda. Le modalità minime di questa consultazione pubblica sono specificate al punto 4 dell'allegato VI. Una relazione che sintetizza i risultati delle attività relative alla partecipazione del pubblico prima della presentazione del fascicolo di domanda viene stilata dal promotore del progetto e presentata insieme al fascicolo di domanda all'autorità competente, che prende in debita considerazione questi risultati al momento di adottare la decisione globale.

5.           Per i progetti che interessano due o più Stati membri, le consultazioni pubbliche a norma del paragrafo 4 condotte in ciascuno degli Stati membri interessati vengono svolte entro al massimo due mesi dalla data di inizio della prima consultazione pubblica in uno di questi Stati membri.

6.           Per i progetti che potrebbero avere impatti transfrontalieri negativi rilevanti in uno o più Stati membri confinanti, qualora siano applicabili l'articolo 7 della direttiva 85/337CEE e la convenzione di Espoo, le informazioni pertinenti vengono messe a disposizione dell'autorità competente dello o degli Stati membri confinanti. L'autorità competente dello o degli Stati membri confinanti dichiara se desidera partecipare alle procedure della consultazione pubblica in questione.

7.           Il promotore del progetto, o, qualora disposto dalla legislazione nazionale, l'autorità competente, crea e aggiorna regolarmente un sito Internet relativo al progetto per pubblicare le informazioni importanti sul progetto; il sito conterrà dei link al sito Internet della Commissione e soddisferà le prescrizioni di cui al punto 5 dell'allegato VI. Si tutela la riservatezza dei dati sensibili a livello commerciale.

I promotori di progetto, inoltre, pubblicano le informazioni importanti attraverso altri mezzi di informazione adeguati cui il pubblico ha libero accesso.

Articolo 11 Durata e attuazione del processo di rilascio delle autorizzazioni

1.           Il processo di rilascio delle autorizzazioni prevede due fasi e non supera una durata di tre anni:

(a) la procedura che precede la domanda, che copre il periodo compreso tra l'inizio del processo di rilascio delle autorizzazioni e l'accettazione del fascicolo di domanda presentato dall'autorità competente, non può durare più di due anni.

Allo scopo di stabilire l'inizio del processo di rilascio delle autorizzazioni, il o i promotori del progetto notificano per iscritto il progetto all'autorità competente dello o degli Stati membri interessati, trasmettendo anche una descrizione ragionevolmente dettagliata del progetto. Entro al massimo due settimane dalla ricezione della notifica, l'autorità competente accetta o, se ritiene che il progetto non sia abbastanza maturo per avviare il processo di rilascio delle autorizzazioni, rifiuta in forma scritta la notifica. In caso di rifiuto l'autorità competente motiva la propria decisione. La data della firma dell'accettazione della notifica da parte dell'autorità competente segna l'inizio del processo di rilascio delle autorizzazioni. Qualora siano coinvolti due o più Stati membri, l'accettazione della notifica da parte dell'ultima autorità competente interessata viene considerata come la data di inizio del processo di rilascio delle autorizzazioni.

(b) La procedura legale di rilascio delle autorizzazioni, che copre il periodo a decorrere dall'accettazione del fascicolo di domanda presentato fino all'adozione di una decisione globale da parte dell'autorità competente, non supera un anno. Gli Stati membri possono stabilire una data anteriore per il termine, se lo ritengono opportuno.

2.           Entro un mese dall'inizio del processo di rilascio delle autorizzazioni, ai sensi del paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente individua, in stretta collaborazione con le altre autorità interessate, l'ambito di applicazione del materiale e il livello di dettaglio delle informazioni che devono essere presentate dal promotore del progetto, nell'ambito del fascicolo di domanda, per richiedere la decisione globale. La lista di controllo di cui al punto 1, lettera e), dell'allegato VI funge da base per questa individuazione. A tale scopo è opportuno organizzare almeno una riunione tra l'autorità competente e il promotore del progetto e, se ritenuto opportuno dall'autorità competente, altre autorità e parti interessate. Una descrizione dettagliata della domanda, comprensiva dei risultati di tale riunione, viene trasmessa al promotore del progetto e resa disponibile al pubblico non più di un mese dopo la riunione.

3.           Entro tre mesi dall'inizio del processo di rilascio dell'autorizzazione, ai sensi del paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente elabora, in stretta cooperazione con il promotore del progetto e altre autorità interessate e prendendo in considerazione i risultati delle attività svolte ai sensi del paragrafo 2, un programma dettagliato per il processo di rilascio dell'autorizzazione, individuando almeno quanto segue:

(a) le decisioni e i pareri da ottenere;

(b) le autorità, le parti interessate e il pubblico che è probabile siano coinvolti;

(c) le singole fasi della procedura e la loro durata;

(d) le tappe principali e le rispettive scadenze in vista della decisione globale da adottare;

(e) le risorse pianificate dalle autorità e le possibili esigenze di risorse aggiuntive.

Per i progetti transfrontalieri che coinvolgono due o più Stati membri, le autorità competenti degli Stati membri interessati adattano i loro calendari ed elaborano un programma comune.

4.           Il promotore del progetto verifica la completezza e la qualità adeguata del fascicolo di domanda e richiede il parere dell'autorità competente al riguardo il più presto possibile, durante la procedura pre-domanda. Il promotore del progetto collabora con l'autorità competente per rispettare i termini e il calendario dettagliato, secondo quanto definito al paragrafo 3.

5.           Entro un mese dalla ricezione del fascicolo di domanda, l'autorità competente presenta, se necessario, ulteriori richieste relative a informazioni mancanti che devono essere presentate dal promotore del progetto e possono riguardare unicamente temi individuati nella descrizione dettagliata della domanda. Entro un mese dalla ricezione del fascicolo di domanda completo, l'autorità competente accetta la domanda in forma scritta. Successivamente, è possibile presentare richieste di ulteriori informazioni soltanto se giustificate da nuove circostanze e debitamente motivate dall'autorità competente.

6.           In caso di scadenza del termine per la decisione globale, l'autorità competente presenta al gruppo interessato le misure adottate o da adottare per concludere il processo di rilascio dell'autorizzazione entro il più breve tempo possibile. Il gruppo può invitare l'autorità competente a riferire regolarmente in merito ai progressi realizzati a questo riguardo.

7.           Le scadenze stabilite nelle disposizioni di cui sopra non pregiudicano gli obblighi derivanti dalla legislazione internazionale e dell'Unione.

CAPITOLO IV – Trattamento normativo

Articolo 12 Analisi dei costi-benefici a livello di sistema energetico

1.           Entro un mese dell'entrata in vigore del presente regolamento, la REGST per l'elettricità e la REGST per il gas presentano all'Agenzia e alla Commissione la rispettiva metodologia, anche per quanto riguarda la modellizzazione della rete e del mercato, per un'analisi armonizzata dei costi-benefici dell'energia a livello di Unione per i progetti d'interesse comune che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punti 1, lettere da a) a d), e 2. La metodologia è elaborata in conformità con i principi stabiliti nell'allegato V.

2.           Entro tre mesi dalla data di ricezione della metodologia, l'Agenzia, dopo aver consultato formalmente le organizzazioni che rappresentano tutte le parti interessate, fornisce il suo parere alla Commissione in merito alla metodologia.

3.           Entro tre mesi dalla ricezione del parere dell'Agenzia, la Commissione esprime un parere sulla metodologia.

4.           Entro tre mesi dalla data di ricezione del parere della Commissione, la REGST per l'elettricità e la REGST per il gas adattano di conseguenza la loro metodologia e la presentano alla Commissione per approvazione.

5.           Entro due settimane dall'approvazione da parte della Commissione, la REGST per l'elettricità e la REGST per il gas pubblicano la metodologia sui rispettivi siti Internet. Su richiesta trasmettono alla Commissione e all'Agenzia le serie di dati inseriti corrispondenti, come definito nel punto 1 dell'allegato V, e altri dati rilevanti sulle reti, sui flussi di carico e sul mercato in una forma sufficientemente precisa ai sensi delle legislazioni nazionali e degli accordi di riservatezza pertinenti . I dati sono validi alla data della richiesta. La Commissione e l'Agenzia garantiscono il trattamento riservato dei dati ricevuti da parte loro e da chiunque svolga un lavoro di analisi per loro conto sulla base di tali dati.

6.           La metodologia viene aggiornata e migliorata periodicamente seguendo la procedura stabilita nei paragrafi da 1 a 5. L'Agenzia, dopo aver consultato formalmente le organizzazioni che rappresentano tutte le parti interessate e la Commissione, può chiedere tali aggiornamenti e miglioramenti con debite motivazione e scadenze.

7.           La metodologia viene applicata all'analisi dei costi-benefici effettuata nell'ambito di tutti i piani decennali di sviluppo della rete per l'elettricità o il gas successivamente sviluppati dalla REGST per l'elettricità o il gas ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 714/2009 e del regolamento (CE) n. 715/2009.

8.           Entro il 31 dicembre 2016 la REGTS per l'elettricità e la REGST per il gas trasmettono congiuntamente alla Commissione e all'Agenzia un modello comune di mercato e di rete dell'elettricità e del gas, riguardante la trasmissione e lo stoccaggio dell'elettricità e del gas e riguardante i corridoi e le aree prioritarie indicate nell'allegato I, elaborato in conformità con i principi stabiliti nell'allegato V. In seguito all'approvazione di tale modello da parte della Commissione, secondo la procedura stabilita nei paragrafi da 2 a 4, il modello viene incluso nella metodologia.

Articolo 13 Realizzazione di investimenti con impatti transfrontalieri

1.           I costi di investimento relativi a un progetto di interesse comune che rientra nelle categorie di cui al punto 1, lettere da a) a d), e al punto 2 dell'allegato II, sono sostenuti dal o dai gestori del sistema di trasmissione dello o degli Stati membri su cui il progetto esercita un impatto positivo netto e vengono pagati dagli utenti di rete tramite tariffe per l'accesso alla rete.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai progetti di interesse comune che hanno ottenuto un'esenzione ai sensi dell'articolo 36 della direttiva 2009/73/CE o dell'articolo 17 del regolamento (CE) 714/2009.

2.           Le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto dei costi effettivi sostenuti da un gestore di sistemi di trasmissione o da un altro promotore di progetto a seguito degli investimenti e della ripartizione transfrontaliera dei costi corrispondenti di cui al paragrafo 3 al momento dello stabilimento o dell'approvazione delle tariffe in conformità con l'articolo 37, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/72/CE e con l'articolo 41, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/73/CE, nella misura in cui questi costi corrispondono a quelli di un gestore efficiente dotato di una struttura paragonabile.

3.           Fatti salvi gli investimenti in progetti di interesse comune realizzati tramite mutuo accordo tra i gestori di sistemi di trasmissione interessati, le autorità nazionali di regolamentazione approvano congiuntamente gli investimenti e decidono in merito alla ripartizione transfrontaliera dei costi corrispondenti per i progetti di interesse comune o insiemi di progetti di interesse comune, nonché all'eventuale inclusione dei costi di investimento nelle tariffe di trasmissione.

4.           Il o promotori di un progetto di interesse comune che rientra nelle categorie di cui ai punti 1, lettere da a) a d), e 2 dell'allegato II, tiene tutte le autorità nazionali di regolamentazione interessate regolarmente informate del progresso di quel progetto e dell'individuazione dei costi e degli impatti ad esso associati. Non appena un progetto di interesse comune, selezionato ai sensi dell'articolo 3 e rientrante nelle categorie di cui all'allegato II, ai punti 1, lettere da a) a d), e 2, raggiunge un grado di maturità sufficiente, il promotore del progetto presenta, alle autorità nazionali di regolamentazione competenti, una richiesta di investimento, contenente una ripartizione transfrontaliera dei costi, accompagnata da:

(a) un'analisi dei costi-benefici sulla base della metodologia elaborata ai sensi dell'Articolo 12; e

(b) un piano aziendale di valutazione della sostenibilità finanziaria del progetto, compresa la soluzione di finanziamento scelta e, per i progetti di interesse comune che rientrano nella categoria di cui al punto 2 dell'allegato I, i risultati della verifica di mercato.

Se un progetto è promosso da diversi operatori o investitori, questi presentano la loro richiesta insieme.

Per i progetti contenuti nel primo elenco dei progetti di interesse comune a livello di Unione i promotori del progetto presentano la loro richiesta entro il 30 settembre 2013.

Una copia di ogni richiesta di investimento viene trasmessa per informazione immediatamente dalle autorità nazionali di regolamentazione all'Agenzia. .

Le autorità nazionali di regolamentazione e l'Agenzia mantengono la riservatezza delle informazioni sensibili a livello commerciale.

5.           Entro sei mesi dalla data in cui l'ultima richiesta è pervenuta all'ultima delle autorità nazionali di regolamentazione interessate, le autorità nazionali di regolamentazione, dopo aver consultato il o i promotori del progetto interessati, adottano una decisione congiunta sulla ripartizione dei costi di investimento che ogni gestore di sistemi di trasmissione deve sostenere per tale progetto, nonché sulla loro inclusione nelle tariffe di rete. Le autorità nazionali di regolamentazione possono decidere di allocare soltanto parte dei costi o di ripartire i costi tra più progetti di interesse comune appartenenti ad un "pacchetto".

Nella decisione di ripartizione dei costi su scala transfrontaliera, è necessario prendere in considerazione i costi e i benefici economici, sociali e ambientali del o dei progetti negli Stati membri interessati e la possibile necessità di un sostegno finanziario.

La decisione viene notificata tempestivamente dalle autorità nazionali di regolamentazione all'Agenzia, insieme a tutte le informazioni pertinenti relative alla decisione. In particolare, le informazioni contengono i motivi dettagliati in base a cui i costi sono stati ripartiti fra gli Stati membri, come ad esempio:

(a) una valutazione degli effetti individuati, compreso in merito alle tariffe di rete, su ciascuno degli Stati membri interessati;

(b) una valutazione del piano aziendale di cui al paragrafo 4, lettera b);

(c) esternalità positive regionali o a livello di Unione generate dal progetto;

(d) il risultato della consultazione del o dei promotori del progetto interessato/i.

La decisione di ripartizione viene pubblicata.

6.           Qualora le autorità nazionali di regolamentazione interessate non abbiano raggiunto un accordo sulla richiesta di investimento entro sei mesi dalla data di ricezione della richiesta da parte dell'ultima delle autorità nazionali di regolamentazione interessate, esse ne informano immediatamente l'Agenzia.

In tal caso o su richiesta congiunta delle autorità nazionali di regolamentazione interessate, la decisione sulla richiesta di investimento comprensiva della ripartizione transfrontaliera dei costi di cui al paragrafo 4, nonché del modo in cui il costo degli investimenti si ripercuote sulle tariffe, viene adottata dall'Agenzia entro tre mesi della data del rinvio alla stessa.

Prima di adottare una decisione di questo tipo, l'agenzia consulta le autorità nazionali di regolamentazione interessate e il o i promotori del progetto. Il periodo di tre mesi indicato nel secondo comma può essere prorogato di un periodo supplementare di due mesi qualora l'Agenzia richieda ulteriori informazioni. Tale periodo supplementare inizia il giorno successivo alla ricezione delle informazioni complete.

La decisione di ripartizione viene pubblicata.

7.           Una copia di tutte le decisioni, insieme a tutte le informazioni attinenti a ciascuna decisione, viene trasmessa immediatamente dall'Agenzia alla Commissione. Tali informazioni possono essere presentate in forma aggregata. La Commissione tutela la riservatezza dei dati sensibili a livello commerciale.

8.           Questa ripartizione dei costi non influisce sul diritto dei gestori di sistemi di trasmissione di presentare domanda e delle autorità nazionali di regolamentazione di approvare le spese per l'accesso alle reti in conformità con l'articolo 32 della direttiva 2009/72/CE e della direttiva 2009/73/CE, con l'articolo 14 del regolamento (CE) n. 714/2009 e con l'articolo 13 del regolamento (CE) n. 715/2009.

Articolo 14 Incentivi

1.           Qualora il promotore di un progetto affronti rischi più elevati per lo sviluppo, l'esecuzione, il funzionamento o la manutenzione di un progetto di interesse comune rientrante nelle categorie di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato II, ad eccezione dei progetti di stoccaggio dell'elettricità mediante pompaggio, rispetto ai rischi connessi di norma a un progetto infrastrutturale e qualora tali rischi non siano coperti da una deroga a norma dell'articolo 36 della direttiva 2009/73/CE o dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/2009, le autorità nazionali di regolamentazione assicurano che vengano concessi incentivi adeguati a tale progetto, in applicazione dell'articolo 37, paragrafo 8, della direttiva 2009/72/CE, dell'articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73/CE, dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 714/2009 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 715/2009.

2.           Le autorità nazionali di regolamentazione decidono di concedere tali incentivi tenendo conto dei risultati dell'analisi dei costi-benefici in base alla metodologia elaborata ai sensi dell'articolo 12 e, in particolare, delle esternalità positive regionali o a livello di Unione generate dal progetto. Le autorità nazionali di regolamentazione analizzano più approfonditamente i rischi specifici sostenuti dal o dai promotori del progetto, le misure di attenuazione dei rischi adottate e la giustificazione di questo profilo di rischio in considerazione dell'impatto positivo netto del progetto rispetto a un'alternativa meno rischiosa. I rischi ammissibili comprendono in particolare i rischi relativi alle nuove tecnologie di trasmissione, sia onshore che offshore, i rischi relativi al recupero parziale dei costi e i rischi dello sviluppo.

3.           L'incentivo concesso dalla decisione tiene conto della natura specifica del rischio corso e riguarda:

(a) le norme per investimenti a fronte della previsione di necessità future (anticipatory investment);

(b) le norme per il riconoscimento dei costi sostenuti efficientemente prima della messa in servizio del progetto;

(c) le norme per ottenere una remunerazione aggiuntiva del capitale investito per il progetto o

(d) qualunque altra misura ritenuta necessaria e adeguata.

4.           Entro il 31 dicembre 2013 l'Agenzia pubblica alcuni orientamenti in conformità con l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 713/2009:

(a) in merito agli incentivi di cui al paragrafo 1, sulla base di una valutazione comparativa delle migliori prassi da parte delle autorità nazionali di regolamentazione;

(b) riguardo a una metodologia comune per valutare i maggiori rischi connessigli investimenti nei progetti di trasmissione dell'elettricità e del gas.

5.           Entro il 31 luglio 2013 ogni autorità nazionale di regolamentazione pubblica la propria metodologia e i criteri utilizzati per valutare gli investimenti in progetti di trasmissione di 'elettricità e gas e i rischi più elevati affrontati.

6.           La Commissione può pubblicare orientamenti relativi agli incentivi stabiliti in questo articolo in conformità con l'articolo 18, paragrafi da 1 a 3, del regolamento (CE) n. 714/2009 e con l'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2009.

CAPITOLO V – Finanziamento

Articolo 15 Ammissibilità dei progetti all'assistenza finanziaria dell'Unione

1.           I progetti di interesse comune che rientrano nelle categorie di cui ai punti 1, 2 e 4 dell'allegato II sono ammissibili al sostegno finanziario dell'Unione sotto forma di sovvenzioni per studi e strumenti finanziari in conformità con le disposizioni del [regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo per collegare l'Europa].

2.           I progetti di interesse comune che rientrano nelle categorie di cui al punto 1, lettere da a) a d), e al punto 2) dell'allegato II, ad eccezione dei progetti di stoccaggio dell'elettricità mediante pompaggio sono ammissibili anche per il sostegno finanziario dell'Unione sotto forma di sovvenzioni per lavori in conformità con le disposizioni del [regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo per collegare l'Europa], purché siano realizzati in base alla procedura di cui al paragrafo 6, lettera b),dell'articolo 5, o se soddisfano i seguenti criteri:

(a) l'analisi dei costi-benefici specifici del progetto ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, lettera a), apporta elementi che comprovano l'esistenza di esternalità positive rilevanti, quali la sicurezza dell'approvvigionamento, la solidarietà o l'innovazione; e

(b) il progetto non è commercialmente sostenibile secondo il piano aziendale e altre valutazioni svolte, in particolare da parte di potenziali investitori o creditori. Nella valutazione della sostenibilità del progetto viene presa in considerazione la decisione sugli incentivi e sulla loro giustificazione, di cui all'articolo 14, paragrafo 3; e

(c) il progetto è stato oggetto di una decisione sulla ripartizione transfrontaliera dei costi ai sensi dell'articolo 13 o, per i progetti che hanno ottenuto una deroga ai sensi dell'articolo 36 della direttiva 2009/73/CE o dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/2009, di un parere espresso dalle autorità nazionali di regolamentazione competenti e dall'Agenzia in merito alla sostenibilità finanziaria del progetto.

3.           I progetti di interesse comune che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punto 1, lettera e), e 4, sono ammissibili anche al sostegno finanziario dell'Unione sotto forma di sovvenzioni per lavori in conformità con le disposizioni del [regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo per collegare l'Europa], se i promotori del progetto interessati possono dimostrare chiaramente le esternalità positive notevoli generate dai progetti e la loro insufficiente sostenibilità commerciale.

CAPITOLO VI – Disposizioni finali

Articolo 16 Relazioni e valutazione

Entro il 2017 la Commissione pubblica una relazione sull'attuazione dei progetti di interesse comune. Questa relazione fornisce una valutazione in merito a:

(a) i progressi realizzati per lo sviluppo, l'esecuzione e la messa in servizio di progetti di interesse comune selezionati ai sensi dell'articolo 3 e, se opportuno, i ritardi nell'attuazione e altre difficoltà riscontrate;

(b) i fondi impegnati ed erogati dall'Unione per progetti di interesse comune ai sensi delle disposizioni del [regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo per collegare l'Europa] rispetto al valore totale dei progetti di interesse comune finanziati;

(c) per quanto riguarda i settori dell'elettricità e del gas, l'evoluzione del livello di interconnessione tra gli Stati membri, l'evoluzione corrispondente dei prezzi dell'energia e il numero di disfunzioni sistemiche delle reti, le loro cause e il costo economico correlato;

(d) per quanto riguarda il rilascio delle autorizzazioni e la partecipazione del pubblico:

– la durata totale media e massima delle procedure di autorizzazione per i progetti di interesse comune, compresa la durata di ogni fase della procedura di autorizzazione, rispetto ai tempi previsti per gli aspetti principali iniziali di cui all'Articolo 11, paragrafo 3;

– il livello di opposizione incontrato dai progetti di interesse comune (in particolare il numero delle obiezioni scritte durante il processo di consultazione pubblica, il numero delle azioni legali di ricorso);

(e) per quanto riguarda il trattamento normativo:

– il numero dei progetti di interesse comune oggetto di una decisione di ripartizione dei costi transfrontaliera ai sensi dell'Articolo 13;

– il numero e il tipo di progetti di interesse comune che hanno ricevuto incentivi specifici ai sensi dell'Articolo 14.

Articolo 17 Informazione e pubblicità

La Commissione istituisce una piattaforma per la trasparenza delle infrastrutture facilmente accessibile al grande pubblico. Questa piattaforma contiene le seguenti informazioni:

(a) informazioni generali, regolarmente aggiornate, comprensive di informazioni geografiche, per ogni progetto di interesse comune;

(b) il piano di attuazione per ogni progetto di interesse comune;

(c) i risultati principali dell'analisi dei costi-benefici in base alla metodologia elaborata ai sensi dell'Articolo 12 per i progetti di interesse comune coinvolti, ad eccezione delle informazioni sensibili a livello commerciale.

Articolo 18 Disposizioni transitorie

Il presente regolamento non influisce sulla concessione, sul proseguimento o sulla modifica dell'aiuto finanziario concesso dalla Commissione, in base ad inviti a presentare proposte indetti ai sensi del regolamento (CE) n. 680/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio[31],ai progetti elencati negli allegati I e III della decisione 1364/2006/CE o in vista degli obiettivi, in base alle categorie di spesa pertinenti per le RTE-E, come indicato nel regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio[32].

Articolo 19 Revoca

La decisione 1364/2006/CE è abrogata a partire dal 1° gennaio 2014. Ai sensi del presente regolamento non sussiste alcun diritto per i progetti elencati negli allegati I e III della decisione 1364/2006/CE.

Articolo 20 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

ALLEGATO I

CORRIDOI E AREE PRIORITARI DELL'INFRASTRUTTURA ENERGETICA

Il presente regolamento si applica ai seguenti corridoi e aree transeuropei prioritari dell'infrastruttura energetica:

1. Corridoi prioritari dell'elettricità

(1) Rete offshore nei mari del Nord ("Northern Seas offshore grid, NSOG"): rete elettrica offshore integrata nel Mar del Nord, nel Mare d'Irlanda, nella Manica, nel Mar Baltico e nelle acque confinanti per trasportare elettricità dalle fonti di energia rinnovabili offshore ai centri di consumo e stoccaggio e per aumentare lo scambio di elettricità transfrontaliero.

Stati membri interessati: Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia.

(2) Interconnessioni di elettricità nord-sud nell'Europa occidentale ("NSI West Electricity"): interconnessioni tra gli Stati membri della regione e con i paesi terzi mediterranei, in particolare per integrare l'elettricità proveniente da fonti di energia rinnovabili.

Stati membri interessati: Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Regno Unito.

(3) Interconnessioni di elettricità nord-sud nell'Europa centro-orientale e sud-orientale ("NSI East Electricity"): interconnessioni e linee interne nelle direzioni nord-sud ed est-ovest per completare il mercato interno e integrare la produzione a partire da fonti di energia rinnovabili.

Stati membri interessati: Austria, Bulgaria, Cipro, Germania, Grecia, Italia, Polonia, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Ungheria,.

(4) Piano di interconnessione del mercato energetico del Baltico nell'elettricità (Baltic Energy Market Interconnection Plan – "BEMIP elettricità"): interconnessioni tra gli Stati membri nella regione del Baltico e consolidamento delle infrastrutture di rete interne di conseguenza, per porre fine all'isolamento degli Stati baltici e promuovere l'integrazione del mercato nella regione;

Stati membri interessati: Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Lettonia, Lituania, Polonia, Svezia.

2. Corridoi prioritari del gas

(5) Interconnessioni del gas nord-sud nell'Europa occidentale ("NSI West Gas"): capacità di interconnessione dei flussi del gas nord-sud nell'Europa occidentale per diversificare ulteriormente le rotte di approvvigionamento e aumentare l'erogabilità del gas a breve termine.

Stati membri interessati: Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna.

(6) Interconnessioni del gas nord-sud nell'Europa centro-orientale e sud-orientale ("NSI East Gas"): collegamenti regionali del gas tra la regione del Mar Baltico, l'Adriatico e il Mar Egeo e il Mar Nero, in particolare per aumentare la diversificazione e la sicurezza dell'approvvigionamento di gas.

Stati membri interessati: Austria, Bulgaria, Cipro, Germania, Grecia, Italia, Polonia, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Ungheria.

(7) Corridoio meridionale del gas (Southern Gas Corridor, "SGC"): trasmissione del gas dal Bacino del Mar Caspio, dall'Asia Centrale, dal Medio Oriente e dal Bacino del Mediterraneo orientale all'Unione europea per aumentare la diversificazione dell'approvvigionamento di gas.

Stati membri interessati: Austria, Bulgaria, Cipro, Francia, Germania, Grecia, Italia, Polonia, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Ungheria.

(8) Piano di interconnessione del mercato energetico del Baltico nel gas ("BEMIP gas"): infrastruttura per porre termine all'isolamento dei tre Stati baltici e della Finlandia e alla loro dipendenza da un unico fornitore e per aumentare la diversificazione degli approvvigionamenti nella regione del Mar Baltico.

Stati membri interessati: Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Lettonia, Lituania, Polonia, Svezia.

3. Corridoio prioritario del petrolio

(9) Connessioni di approvvigionamento del petrolio nell'Europa centro-orientale ("Oil supply connections, OSC"): interoperabilità della rete di oleodotti in Europa centro-orientale per aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento e ridurre i rischi ambientali.

Stati membri interessati: Austria, Germania, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria.

4. Aree tematiche prioritarie

(10) Sviluppo di reti intelligenti: adozione delle tecnologie di rete intelligenti nell'intero territorio dell'Unione europea per integrare in maniera efficiente il comportamento e le azioni di tutti gli utenti collegati alla rete elettrica, in particolare la produzione di grandi quantità di elettricità a partire da fonti di energia rinnovabili o distribuite e la risposta alla domanda dei consumatori;

Stati membri interessati: tutti.

(11) Autostrade elettriche: prime autostrade elettriche entro il 2020, in vista della costruzione di un sistema di autostrade elettriche in tutta l'Unione europea;

Stati membri interessati: tutti.

(12) Rete transfrontaliera per il trasporto di biossido di carbonio: sviluppo di un'infrastruttura di trasporto del biossido di carbonio tra gli Stati membri e con i paesi terzi confinanti in vista della realizzazione della cattura e dello stoccaggio del biossido di carbonio.

Stati membri interessati: tutti.

ALLEGATO II

CATEGORIE DI INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

Le categorie di infrastrutture energetiche da sviluppare al fine di attuare le priorità di infrastruttura energetica elencate nell'allegato I sono:

(1) relativamente all'elettricità:

(a) linee di trasmissione aeree ad alta tensione, purché siano progettate per una tensione di 220 kV o più e cavi di trasmissione sotterranei o sottomarini, purché siano progettati per una tensione di 150 kV o più;

(b) per quanto riguarda in particolare le autostrade elettriche: qualunque attrezzatura fisica destinata a consentire il trasporto di elettricità a livello di alta e altissima tensione in vista del collegamento di grandi quantità di elettricità prodotta o stoccata in uno o più Stati membri o paesi terzi a un consumo di elettricità su vasta scala in uno o più Stati membri diversi;

(c) impianti di stoccaggio di elettricità utilizzati per immagazzinare elettricità in maniera permanente o temporanea in un'infrastruttura o in siti geologici in superficie o sotterranei, a condizione che siano collegati direttamente a linee di trasmissione ad alta tensione destinate a una tensione di 110kV o più;

(d) qualsiasi attrezzatura o installazione essenziale per i sistemi di cui alle lettere da (a) a (c) per operare in maniera sicura ed efficace, compresi i sistemi di protezione, monitoraggio e controllo a tutti i livelli di tensione;

(e) qualsiasi attrezzatura o installazione, a livello di trasmissione e distribuzione a media tensione, destinata alla comunicazione digitale bidirezionale, in tempo reale o quasi reale, al controllo e alla gestione interattivi e intelligenti della produzione, trasmissione, distribuzione e del consumo di elettricità all'interno di una rete elettrica in vista dello sviluppo di una rete che integri in maniera efficace il comportamento e le azioni di tutti gli utenti collegati ad essa (produttori, consumatori e produttori-consumatori) al fine di garantire un sistema elettrico efficiente dal lato economico e sostenibile con scarse perdite e un'elevata qualità e sicurezza dell'approvvigionamento e della protezione;

(2) relativamente al gas:

(a) condotte di trasmissione per il trasporto del gas naturale e del biogas facenti parte di una rete costituita principalmente da condotte ad alta pressione, escluse le condotte ad alta pressione utilizzate per la distribuzione a monte o la distribuzione locale del gas naturale,

(b) impianti di stoccaggio sotterranei collegati alle suddette condotte di gas ad alta pressione,

(c) impianti di ricevimento, stoccaggio e rigassificazione o decompressione per il gas naturale liquefatto (GNL) o il gas naturale compresso (CNG);

(d) qualsiasi apparecchiatura o installazione essenziale affinché il sistema funzioni in maniera sicura, protetta ed efficiente o per installare la capacità bidirezionale;

(3) relativamente al petrolio:

(a) oleodotti utilizzati per trasportare il petrolio grezzo;

(b) stazioni di pompaggio e impianti di stoccaggio necessari per il funzionamento degli oleodotti per petrolio grezzo;

(c) qualsiasi apparecchiatura o installazione essenziale affinché il sistema in questione funzioni in maniera corretta, sicura ed efficiente, compresi i sistemi di protezione, monitoraggio e controllo e i dispositivi di inversione dei flussi;

(4) relativamente all'anidride carbonica:

(a) condotte dedicate, diverse dalla rete di condotte a monte utilizzate per trasportare l'anidride carbonica antropogenica da più fonti, ad esempio installazioni industriali (comprese le centrali elettriche) che producono anidride carbonica attraverso la combustione o altre reazioni chimiche che comportano composti contenenti carbonio fossile o non fossile, ai fini dello stoccaggio geologico permanente dell'anidride carbonica ai sensi della direttiva 2009/31/CE;

(b) impianti per la liquefazione e lo stoccaggio intermedio dell'anidride carbonica in vista del suo ulteriore trasporto. Non comprendono l'infrastruttura all'interno di una formazione geologica usata per lo stoccaggio geologico permanente dell'anidride carbonica ai sensi della direttiva 2009/31/CE e gli impianti associati di superficie e di iniezione.

(c) qualsiasi apparecchiatura o installazione essenziale per il funzionamento corretto, sicuro ed efficiente del sistema in questione, compresi i sistemi di protezione, monitoraggio e controllo

ALLEGATO III

IDENTIFICAZIONE REGIONALE DI PROGETTI DI INTERESSE COMUNE

1. Norme per i gruppi regionali

(1) Per i progetti elettrici che rientrano nelle categorie di cui al punto 1 dell'allegato II, ogni gruppo è composto da rappresentanti degli Stati membri, autorità di regolamentazione nazionali, gestori dei sistemi di trasmissione alla luce del loro obbligo di cooperare a livello regionale conformemente all'articolo 6 della direttiva 2009/72/CE e all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 714/2009 e dai promotori di progetto interessati da ciascuna delle priorità rilevanti designate nell'allegato I, oltre che dalla Commissione, dall'Agenzia e dalla REGST per l'elettricità.

Per i progetti nel settore del gas che rientrano nelle categorie di cui al punto 2 dell'allegato II, ogni gruppo è composto da rappresentanti degli Stati membri, autorità di regolamentazione nazionali, gestori dei sistemi di trasmissione alla luce del loro obbligo di cooperare a livello regionale conformemente all'articolo 7 della direttiva 2009/73/CE e all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 715/2009 e dai promotori di progetto interessati da ciascuna delle priorità rilevanti designate nell'allegato I, oltre che dalla Commissione, dall'Agenzia e dalla REGST per il gas.

Per i progetti nel settore dei trasporti di petrolio e anidride carbonica che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punti 3 e 4, ogni gruppo è composto da rappresentanti degli Stati membri e dai promotori del progetto interessati da ciascuna delle priorità rilevanti designate nell'allegato I e dalla Commissione.

(2) Ogni gruppo organizza il proprio carico di lavoro in linea con le attività di cooperazione regionale conformemente all'articolo 6 della direttiva 2009/72/CE, all'articolo 7 della direttiva 2009/73/CE, all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 714/2009 e all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 715/2009 e ad altre strutture per la cooperazione regionale esistenti.

(3) Ogni gruppo invita, per quanto necessario per l'attuazione della priorità rilevante designata nell'allegato I, rappresentanti degli amministratori nazionali, delle autorità di regolamentazione, i promotori del progetto e i gestori del sistema di trasmissione provenienti dai paesi candidati e candidati potenziali all'adesione all'UE, i paesi membri dello Spazio economico europeo e dell'Associazione europea di libero scambio, i rappresentanti delle istituzioni e degli organismi della Comunità dell'energia, i paesi interessati dalla politica europea di vicinato e i paesi con cui l'Unione ha stabilito una cooperazione specifica in materia di energia.

(4) Ogni gruppo consulta le organizzazioni che rappresentano le parti interessate, inclusi i produttori, i gestori del sistema di distribuzione, i fornitori, i consumatori e, per i compiti di cui all'articolo 5, paragrafo 2,, le organizzazioni per la tutela dell'ambiente. Il gruppo può organizzare udienze o consultazioni, qualora ciò sia rilevante per l'esecuzione dei propri compiti.

2. Processo di identificazione regionale

(1) Ogni promotore di progetto presenta ai membri del rispettivo gruppo una domanda per la selezione del progetto come progetto di interesse comune, includendo una valutazione del o dei propri progetti riguardo al contributo all'attuazione delle priorità enunciate nell'allegato I, al soddisfacimento dei criteri pertinenti di cui all'articolo 6, nonché qualsiasi altra informazione pertinente per la valutazione del progetto.

(2) Tutti i destinatari tutelano la riservatezza delle informazioni sensibili dal punto di vista commerciale.

(3) I progetti proposti riguardanti i settori della trasmissione e dello stoccaggio dell'energia elettrica che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punto 1, lettere da a) a d), devono essere parte integrante dell'ultimo piano decennale disponibile per lo sviluppo delle reti nel settore dell'energia elettrica, elaborato dalla REGST per l'elettricità conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 714/2009.

(4) Per tutti gli elenchi dei progetti di interesse comune a livello di Unione adottati dopo il 1ºagosto 2013, i progetti proposti riguardanti la trasmissione e lo stoccaggio del gas che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punto 2, devono essere parte integrante dell'ultimo piano decennale di sviluppo delle reti del gas, sviluppato dalla REGST per il gas conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 715/2009.

(5) I progetti proposti riguardanti il trasporto di anidride carbonica che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punto 4, vengono presentati come parte di un piano, elaborato da più di due Stati membri, per lo sviluppo delle infrastrutture per lo stoccaggio e il trasporto di anidride carbonica a livello transfrontaliero, e vengono presentati alla Commissione da parte degli Stati membri o delle entità designate da tali Stati membri.

(6) Durante la valutazione dei progetti proposti riguardanti elettricità e gas che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punti 1, lettere d a) a d), e 2, ogni gruppo, fatte salve le disposizioni di cui al punto 4, tiene conto dell'analisi condotta, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 7, per i progetti proposti in questione che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punti 1, lettere da a) a d) e 2, dell'ultimo piano decennale di sviluppo delle reti per il gas e l'elettricità disponibile, elaborato dalle REGST per l'elettricità e il gas conformemente all'articolo 8 dei regolamenti (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009

ALLEGATO IV

NORME E INDICATORI RELATIVI AI CRITERI PER I PROGETTI DI INTERESSE COMUNE

(1) Un progetto con un notevole impatto transfrontaliero è un progetto sul territorio di uno Stato membro, che soddisfa le seguenti condizioni:

(a) per la trasmissione di elettricità, il progetto modifica la capacità di trasferimento della rete al confine di tale Stato membro con uno o più altri Stati membri o su qualunque altra sezione trasversale rilevante dello stesso corridoio di trasmissione di almeno 500 MW rispetto alla situazione senza messa in servizio del progetto;

(b) per lo stoccaggio di elettricità, il progetto fornisce capacità di stoccaggio che consentono una produzione annuale netta di elettricità di almeno 500 gigawattora;

(c) per la trasmissione del gas, il progetto riguarda un investimento in capacità di flusso bidirezionale o modifica la possibilità di trasmissione del il gas attraverso la o le frontiere dello Stato membro interessato del 10% almeno rispetto alla situazione precedente alla messa in servizio del progetto;

(d) per lo stoccaggio del gas o del gas naturale liquefatto/compresso, il progetto mira a rifornire direttamente o indirettamente almeno due Stati membri o a soddisfare lo standard di infrastruttura (norma N-1) a livello regionale in conformità con l'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 994/2010;

(e) per le reti intelligenti, il progetto è destinato alle attrezzature e alle installazioni ad alta e media tensione progettate per una tensione di 10kV o più. Coinvolge gestori di sistemi di trasmissione e di distribuzione di almeno due Stati membri, che coprono almeno 100 000 utenti, che producono o consumano elettricità o fanno entrambe le cose in un'area di consumo di almeno 300 gigawattora/anno, di cui almeno il 20% proviene da risorse "non programmabili".

(2) Per quanto riguarda i progetti che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punto 1, lettere da a) a d), i criteri elencati nell'articolo 4 sono misurati nel seguente modo:

(a) l'integrazione nel mercato, la concorrenza e la flessibilità del sistema vengono misurate in linea con l'analisi effettuata nell'ultimo piano decennale di sviluppo della rete nel settore dell'elettricità, in particolare:

– calcolando, per i progetti transfrontalieri, l'impatto sulla capacità di trasferimento della rete in entrambe le direzioni di flusso, misurata in termini di quantità di energia (in megawatt) o, per progetti con un forte impatto transfrontaliero, l'effetto sulla capacità di trasferimento della rete alle frontiere tra gli Stati membri interessati, tra gli Stati membri pertinenti e i paesi terzi o all'interno degli Stati membri pertinenti, sul bilanciamento tra domanda-offerta e sulle operazioni di rete negli Stati membri pertinenti;

– valutando l'impatto, per la zona di analisi definita al punto 10 dell'allegato V, in termini di costi di produzione e trasmissione dell'energia a livello di sistema e di evoluzione dei prezzi di mercato secondo diversi scenari di pianificazione, in particolare prendendo in considerazione le variazioni sull'ordine di merito.

(b) La trasmissione dell'energia rinnovabile verso i principali centri di consumo e i siti di stoccaggio viene misurata in linea con l'analisi effettuata nell'ultimo piano decennale di sviluppo della rete nel settore dell'elettricità disponibile, in particolare:

– per la trasmissione di elettricità, confrontando la quantità di capacità di produzione a partire da fonti di energia rinnovabili (per tecnologia, in megawatt), collegata e trasmessa grazie al progetto, con la quantità di capacità di produzione totale pianificata a partire da questi tipi di fonti di energia rinnovabili nello Stato membro interessato nel 2020 secondo i piani d'azione nazionali per l'energia rinnovabile di cui all'articolo 4 della direttiva 2009/28/CE;

– per lo stoccaggio di elettricità, confrontando la nuova capacità fornita dal progetto con la capacità totale esistente per la stessa tecnologia di stoccaggio nella zona di analisi di cui al punto 10 dell'allegato V.

(c) L'interoperabilità e il funzionamento sicuro del sistema sono misurati in linea con l'analisi effettuata nell'ultimo piano decennale di sviluppo della rete nel settore dell'elettricità disponibile, valutando in particolare l'impatto del progetto sulla previsione di perdita di carico per la zona di analisi di cui al punto 10 dell'allegato V, in termini di adeguatezza della produzione e della trasmissione per una serie di periodi di carico caratteristici, tenendo conto dei cambiamenti attesi negli eventi climatici estremi e il loro effetto sulla resilienza dell'infrastruttura.

Nel calcolo di questi indicatori viene presa in considerazione la spesa totale per il progetto nel corso del suo ciclo di vita tecnico.

(3) Per quanto riguarda i progetti che rientrano nelle categorie di cui all''allegato II, p punto 2, i criteri elencati nell'articolo 4 sono misurati nel seguente modo:

(a) l'integrazione e l'interoperabilità del mercato sono misurate calcolando il valore aggiunto del progetto per l'integrazione delle aree di mercato e la convergenza dei prezzi, la flessibilità generale del sistema, compreso il livello di capacità offerto per l'inversione dei flussi in diverse situazioni.

(a) La concorrenza è misurata in base alla diversificazione, in particolare l'agevolazione dell'accesso alle fonti di approvvigionamento locali, prendendo successivamente in considerazione la diversificazione delle fonti, i partner e le vie di approvvigionamento e l'impatto della nuova capacità sull'indice HHI calcolato a livello di capacità per la zona di analisi di cui al punto 10 dell'allegato V.

(b) La sicurezza dell'approvvigionamento di gas è misurata calcolando il valore aggiunto del progetto per la resilienza a breve e a lungo termine del sistema e per migliorare la flessibilità restante del sistema per fare fronte alle interruzioni della fornitura in varie situazioni, nonché la capacità supplementare fornita dal progetto misurata in relazione allo standard dell'infrastruttura (norma N-1) a livello regionale, in conformità con l'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 994/2010.

(c) La sostenibilità è misurata considerando il contributo di un progetto alla riduzione delle emissioni, alla produzione di supporto di elettricità rinnovabile o al trasporto di gas ottenuto dall'elettricità e di biogas, tenendo conto dei cambiamenti previsti nelle condizioni climatiche.

(4) Per quanto riguarda i progetti che rientrano nella categoria di cui all'allegato II, punto 1, lettera e), ogni funzione elencata nell'articolo 4 viene valutata in base ai seguenti criteri:

(a) livello di sostenibilità: questo criterio è misurato valutando la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e l'impatto ambientale dell'infrastruttura della rete elettrica;

(b) capacità delle reti di trasmissione e di distribuzione di collegare e di trasportare l'elettricità da e agli utenti: questo criterio è misurato stimando la capacità installata delle risorse energetiche distribuite nelle reti di distribuzione, l'iniezione massima consentita dell'elettricità senza rischi di congestione nelle reti di trasmissione e l'energia non estratta dalle fonti rinnovabili a causa della congestione o di rischi per la sicurezza;

(c) connettività di rete e accesso a tutte le categorie di utenti della rete: questo criterio viene valutato esaminando i metodi adottati per calcolare gli oneri e le tariffe, oltre alla loro struttura, per i produttori, consumatori ei produttori-consumatori e la flessibilità operativa fornita per il bilanciamento dinamico dell'elettricità nella rete;

(d) sicurezza e qualità dell'approvvigionamento: questo criterio viene valutato stimando il rapporto della capacità di produzione disponibile in maniera affidabile e picchi della domanda, la parte di elettricità prodotta a partire da fonti rinnovabili, la stabilità del sistema elettrico, la durata e la frequenza delle interruzioni per cliente, comprese le interruzioni dovute alle condizioni climatiche, e le prestazioni qualitative di tensione;

(e) efficienza e qualità del servizio nella fornitura di elettricità e nel funzionamento della rete: questo criterio viene stimato valutando il livello delle perdite nelle reti di trasmissione e di distribuzione, il rapporto tra la domanda di elettricità minima e massima nel corso di un periodo determinato, la partecipazione dal lato della domanda ai mercati dell'elettricità e alle misure di efficienza energetica, la percentuale di utilizzo (ovvero il carico medio) dei componenti della rete elettrica, la disponibilità dei componenti della rete (in relazione alla manutenzione pianificata e non pianificata) e il relativo effetto sulle prestazioni di rete, e l'effettiva disponibilità della capacità di rete in relazione al suo valore standard;

(f) contributo ai mercati transfrontalieri dell'elettricità tramite controllo dei flussi di carico per attenuare i flussi di ricircolo e aumentare le capacità di interconnessione: questo criterio viene stimato valutando il rapporto tra la capacità di interconnessione di uno Stato membro e la relativa domanda di elettricità, lo sfruttamento delle capacità di interconnessione e le entrate provenienti dalla gestione della congestione a livello delle interconnessioni.

(5) Per quanto riguarda i progetti di trasporto del petrolio che rientrano nelle categorie di cui al punto 3 dell'allegato II, i criteri elencati nell'articolo 4 vengono misurati nel seguente modo:

(a) la sicurezza dell'approvvigionamento di petrolio viene misurata valutando il valore aggiunto della nuova capacità offerta da un progetto per la resilienza del sistema a breve e a lungo termine e per la flessibilità rimanente per fare fronte alle interruzioni di approvvigionamento nell'ambito di vari scenari.

(b) L'interoperabilità è misurata valutando in che misura il progetto migliora il funzionamento della rete del petrolio, in particolare fornendo la possibilità d'inversione dei flussi.

(c) L'utilizzo efficiente e sostenibile delle risorse viene valutato stimando in che misura il progetto utilizza l'infrastruttura già esistente e contribuisce a ridurre al minimo l'onere e i rischi per l'ambiente e i cambiamenti climatici.

ALLEGATO V

ANALISI DEI COSTI-BENEFICI A LIVELLO DI SISTEMA ENERGETICO

La metodologia per un'analisi armonizzata dei costi-benefici a livello di sistema energetico per i progetti di interesse comune soddisfa i seguenti principi stabiliti nel presente allegato.

(1) La metodologia si basa su una serie di dati di input comuni che rappresentano i sistemi dell'elettricità e del gas dell'Unione negli anni n+5, n+10, n+15 e n+20, dove "n" è l'anno in cui l'analisi viene effettuata. Questa serie di dati comprende almeno:

(a) nel settore dell'elettricità: scenari relativi alla domanda, capacità di produzione per tipo di combustibile (biomassa, geotermale, idroelettrica, gas, nucleare, petrolio, combustibili solidi, energia eolica, solare fotovoltaico, solare concentrato, altre tecnologie rinnovabili) e rispettiva posizione geografica, prezzi dei combustibili (compresa biomassa, carbone, gas e petrolio), prezzi dell'anidride carbonica, composizione della rete di trasmissione e, se pertinente, di distribuzione e sua evoluzione, prendendo in considerazione tutti nuovi progetti importanti in materia di produzione (compresa la capacità per la cattura dell'l'anidride carbonica), progetti di stoccaggio e trasmissione per i quali è stata adottata una decisione finale di investimento e che devono essere messi in servizio entro la fine dell'anno n+5;

(b) nel settore del gas: scenari relativi alla domanda, importazioni, prezzi del combustibile (compresi carbone, gas e petrolio), prezzi dell'anidride carbonica, composizione della rete di trasmissione e sua evoluzione, prendendo in considerazione tutti i nuovi progetti per i quali è stata adottata una decisione finale di investimento e che devono essere messi in servizio entro la fine dell'anno n+5.

(2) Questo insieme di dati riflette le legislazioni dell'Unione e quelle nazionali in vigore al momento dell'analisi. L'insieme di dati utilizzato rispettivamente per l'elettricità e il gas è compatibile, in particolare riguardo alle ipotesi relative ai prezzi e ai volumi in ciascun mercato. L'insieme di dati viene elaborato dopo aver consultato ufficialmente gli Stati membri e le organizzazioni che rappresentano tutte le parti interessate importanti. La Commissione e l'Agenzia garantiscono l'accesso ai dati commerciali di terzi qualora opportuno.

(3) La metodologia fornisce orientamenti per lo sviluppo e l'uso della modellizzazione della rete e del mercato necessaria per l'analisi dei costi-benefici.

(4) L'analisi dei costi-benefici si basa su una valutazione armonizzata dei costi e dei benefici per le diverse categorie di progetto analizzate e copre almeno il periodo indicato al punto 1.

(5) L'analisi dei costi-benefici prende in considerazione almeno i seguenti costi: spesa in conto capitale, spese operative e perla manutenzione durante il ciclo di vita tecnico del progetto e costi per lo smantellamento e la gestione dei rifiuti, qualora pertinente. La metodologia fornisce orientamenti sui tassi di sconto da utilizzare per i calcoli.

(6) Per la trasmissione e lo stoccaggio di elettricità, l'analisi dei costi-benefici prende in considerazione almeno gli impatti sugli indicatori definiti nell'allegato III. Conformemente ai metodi applicati per l'elaborazione dell'ultimo piano di sviluppo di rete decennale disponibile nel settore dell'elettricità, prende in considerazione inoltre, in particolare, gli impatti del progetto su:

(a) concorrenza in termini di potere di mercato dei diversi operatori e convergenza dei prezzi tra diversi Stati membri;

(b) costi della produzione, trasmissione e distribuzione di elettricità, compresi i costi per il consumo proprio delle centrali e quelli relativi alle emissioni di gas a effetto serra e alle perdite legate alla trasmissione durante il ciclo di vita tecnico del progetto;

(c) costi futuri dei nuovi investimenti nella produzione e trasmissione durante il ciclo di vita tecnico del progetto;

(d) flessibilità operativa, compresa l'ottimizzazione dell'energia regolatrice e dei servizi accessori;

(e) resilienza del sistema, compresa la resilienza ai disastri e agli effetti del clima e sicurezza del sistema, in particolare per le infrastrutture critiche europee definite nella direttiva 2008/114/CE.

(7) Per il gas, l'analisi dei costi-benefici prende in considerazione almeno i risultati della verifica di mercato, come le procedure "open season", gli effetti sugli indicatori definiti nell'allegato III e i seguenti impatti:

(a) concorrenza in termini di potere di mercato dei diversi operatori e convergenza dei prezzi tra i diversi Stati membri;

(b) resilienza del sistema, compresa la resilienza ai disastri e ai cambiamenti climatici e sicurezza del sistema, in particolare per le infrastrutture critiche europee, definite nella direttiva 2008/114/CE;

(c) probabilità e quantità dell'energia non fornita e aumento della sicurezza e della qualità dell'approvvigionamento;

(d) contributo all'integrazione dei diversi settori del mercato del gas;

(e) flessibilità e congestione nella rete del gas.

(8) Per le reti intelligenti, l'analisi dei costi-benefici prende in considerazione gli effetti sugli indicatori definiti nell'allegato III.

(9) Il metodo dettagliato impiegato per prendere in considerazione gli indicatori di cui ai punti da 6 a 8 viene elaborato dopo aver consultato ufficialmente le organizzazioni che rappresentano tutte le parti interessate rilevanti.

(10) La metodologia definisce un ambito di analisi per l'analisi dei costi-benefici di ogni singolo progetto e per l'analisi al livello regionale o di Unione. L'ambito per l'analisi di un singolo progetto riguarderà tutti gli Stati membri e i paesi terzi sul cui territorio sarà sviluppato il progetto, tutti gli Stati membri direttamente vicini e tutti gli altri Stati membri che subiranno un impatto significativo dal progetto.

(11) La metodologia definisce un'area per l'analisi costi-benefici, in base all'insieme dei dati iniziale pertinente, calcolando i risultati della funzione obiettivo quando ogni progetto viene realizzato o no. . L'analisi individua gli Stati membri su cui il progetto ha effetti positivi netti (beneficiari) e gli Stati membri su cui il progetto ha un effetto negativo netto (sostenitori dei costi). Ogni analisi costi-benefici comprende analisi della sensibilità relative all'insieme dei dati iniziali, alla data di messa in servizio dei diversi progetti nella stessa area di analisi e altri parametri pertinenti.

(12) I gestori di sistemi di trasmissione e distribuzione scambiano le informazioni necessarie per l'elaborazione della metodologia, compresa la modellizzazione della rete e la del mercato. Qualunque gestore di sistemi di trasmissione o distribuzione che raccolga informazioni per conto di altri gestori di sistemi di trasmissione o distribuzione è tenuto a fornire ai gestori di sistemi di trasmissione e distribuzione partecipanti i risultati della raccolta dei dati. Per il mercato comune dell'elettricità e del gas e il modello di rete indicato al paragrafo 8 dell'Articolo 12, la serie di dati iniziali di cui al punto 1 copre gli anni n+10, n+20 e n+30 e il modello consente una valutazione completa degli impatti economici, sociali e ambientali, ivi compresi in particolare i costi esterni come quelli correlati ai gas a effetto serra e alle emissioni tradizionali di sostanze inquinanti dell'aria o alla sicurezza dell'approvvigionamento.

ALLEGATO VI

ORIENTAMENTI PER LA TRASPARENZA E LA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO

(1) Il manuale delle procedure specifica almeno:

(a) la legislazione pertinente su cui si basano le decisioni e i pareri per i diversi tipi di progetti rilevanti di interesse comune, compresa la legislazione ambientale;

(b) le decisioni e i pareri pertinenti da raccogliere;

(c) i nomi e le informazioni di contatto dell'autorità competente, di altre autorità e delle principali parti interessate;

(d) il flusso di lavoro, che descrive ogni fase del processo, compreso un calendario indicativo;

(e) informazioni sull'ambito di applicazione, sulla struttura e sul livello di dettaglio dei documenti da presentare insieme alla domanda di decisioni, compresa una lista di controllo;

(f) le fasi e i mezzi di partecipazione del grande pubblico al processo.

(2) Per aumentare la partecipazione del pubblico al processo di rilascio delle autorizzazioni è necessario applicare i seguenti principi:

(a) Le parti interessate, coinvolte in un progetto di interesse comune, comprese le autorità interessate, i proprietari terrieri e i cittadini che vivono nelle vicinanze del sito del progetto, il grande pubblico e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi, vengono ampiamente informati e consultati in una fase preliminare e in maniera aperta e trasparente. Qualora opportuno, l'autorità competente sostiene attivamente le attività intraprese dal promotore del progetto.

(b) Le autorità competenti assicurano che le procedure di consultazione pubblica per i progetti di interesse comune siano concentrate, laddove possibile. Ogni consultazione pubblica riguarda tutti i temi relativi alla fase specifica della procedura e un tema relativo a una fase particolare della procedura sarà trattato in un'unica consultazione pubblica. I temi trattati da una consultazione pubblica sono indicati chiaramente nella notifica della consultazione pubblica.

(c) Le osservazioni e le obiezioni sono ammesse soltanto dall'inizio della consultazione pubblica fino alla scadenza del termine.

(3) il concetto di "partecipazione" del pubblico comprende almeno informazioni su:

(a) parti interessate coinvolte e interpellate;

(b) misure previste;

(c) termine ultimo;

(d) risorse umane destinate ai rispettivi compiti.

(4) Nell'ambito della consultazione pubblica da svolgere prima della presentazione del fascicolo della domanda, le parti interessate devono quantomeno:

(a) pubblicare un opuscolo informativo di al massimo 15 pagine, presentando in maniera chiara e concisa lo scopo e il calendario preliminare del progetto, almeno tre percorsi alternativi considerati, gli impatti previsti, anche di tipo transfrontaliero e delle possibili misure di attenuazione;

(b) informare tutte le parti interessate coinvolte nel progetto attraverso il sito Internet citato nell'articolo 10, paragrafo 7, e altri mezzi di informazione adeguati;

(c) invitare in forma scritta le parti interessate coinvolte a apposite riunioni in cui verranno trattate le questioni fonte di preoccupazione.

(5) Il sito Internet del progetto mette a disposizione almeno le seguenti informazioni:

(a) una sintesi non tecnica e regolarmente aggiornata di al massimo 50 pagine sullo stato di avanzamento del progetto che indichi chiaramente, in caso di aggiornamenti, le modifiche alle versioni precedenti;

(b) la pianificazione del progetto e della consultazione pubblica, con la chiara indicazione delle date e dei luoghi per le consultazioni e le udienze pubbliche;

(c) le informazioni di contatto per procurarsi l'insieme dei documenti relativi alla domanda;

(d) le informazioni di contatto da utilizzare per trasmettere osservazioni e obiezioni durante le consultazioni pubbliche;

(e) il manuale delle procedure ai sensi dell'Articolo 10, paragrafo 1.

[1]                      COM(2010) 677.

[2]               COM(2011) 500/I def. e COM(2011) 500/II def. (schede tematiche).

[3]               Tutti gli importi si riferiscono a prezzi del 2011.

[4]               30% nelle giuste condizioni.

[5]                      SEC(2011) 755.

[6]               Decisione n. 1364/2006/CE.

[7]               COM(2010)203 e SEC(2010)505.

[8]               Regolamento (CE) n. 680/2007.

[9]               Regolamento (CE) n. 663/2009

[10]             COM(2010) 2020.

[11]             30% nelle giuste condizioni.

[12]             COM(2011) 112 in combinazione con SEC(2011)288.

[13]             Cfr. la sezione 1.2.1 della valutazione dell'impatto di accompagnamento.

[14]             GU C …,…, pag.

[15]             GU C …,…, pag.

[16]             COM(2010) 2020.

[17]             COM(2010) 677.

[18]             GU L 262 del 22.9.2006, pag. 1.

[19]             30% nelle giuste condizioni.

[20]             Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.

[21]             GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55.

[22]             GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94.

[23]             GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75.

[24]             COM(2011) 202 def.

[25]             COM(2011) 539.

[26]             SEC(2011) 755.

[27]             GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15.

[28]             GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36.

[29]             GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1.

[30]             GU L 200 del 31.7.2009, pag. 31.

[31]             GU L 162 del 22.6.2007, pag. 1.

[32]             GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

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