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Document 62010CN0211

Causa C-211/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria il 3 maggio 2010 — Doris Povse/Mauro Alpago

GU C 179 del 3.7.2010, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 179/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria il 3 maggio 2010 — Doris Povse/Mauro Alpago

(Causa C-211/10)

(2010/C 179/41)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof — Austria.

Parti

Ricorrente: Doris Povse.

Convenuto: Mauro Alpago.

Questioni pregiudiziali

1)

Se rientri nella nozione di «decisione di affidamento che non prevede il ritorno del minore» ai sensi dell’art. 10, lett. b), sub iv), del regolamento (CE) n. 2201/2003 (in prosieguo: il «regolamento Bruxelles II bis») (1) anche un provvedimento provvisorio con cui si dispone che, fino all’adozione della decisione definitiva sull’affidamento, «le decisioni relative al minore» (2), in particolare il diritto di stabilire il luogo di residenza, spettano al genitore che ha sottratto il minore.

2)

Se un decreto che dispone il ritorno del minore rientri nel campo di applicazione dell’art. 11, n. 8, del regolamento Bruxelles II bis solo qualora il giudice disponga il ritorno sulla base di una decisione di affidamento da esso stesso adottata.

3)

In caso di soluzione affermativa alle questioni formulate sub 1) o 2):

3.1

Se nello Stato di esecuzione possa essere eccepita l’incompetenza del giudice dello Stato di origine (prima questione) o l’inapplicabilità dell’art. 11, n. 8, del regolamento Bruxelles II bis (seconda questione) per opporsi all’esecuzione di una decisione che sia stata certificata dal giudice di origine ai sensi dell’art. 42, n. 2, del regolamento Bruxelles II bis.

3.2

Oppure se, in tale fattispecie, il convenuto debba richiedere la revoca del certificato nello Stato di origine, con la possibilità di sospendere l’esecuzione nel secondo Stato fino all’adozione della decisione nello Stato di origine.

4)

In caso di soluzione negativa alle questioni formulate sub 1) o 2) o 3.1):

Se una decisione emanata da un giudice del secondo Stato, da considerarsi esecutiva ai sensi del diritto di quest’ultimo, con la quale la custodia viene provvisoriamente attribuita al genitore che ha sottratto il minore, osti, ai sensi dell’art. 47, n. 2, del regolamento Bruxelles II bis, all’esecuzione di un decreto che dispone il ritorno emesso precedentemente nello Stato di origine ai sensi dell’art. 11, n. 8, del regolamento Bruxelles II bis, anche quando non impedirebbe l’esecuzione di un provvedimento di ritorno emanato dal secondo Stato ai sensi della Convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980, sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (in prosieguo: la «Convenzione dell’Aia»).

5)

Qualora anche la questione formulata sub 4) vada risolta in senso negativo:

5.1

Se, nel caso di una decisione certificata dal giudice di origine ai sensi dell’art. 42, n. 2, del regolamento Bruxelles II bis, il secondo Stato possa rifiutarsi di darvi esecuzione qualora, successivamente alla sua adozione, le circostanze siano mutate in modo tale che ora l’esecuzione sarebbe gravemente lesiva per l’interesse del minore.

5.2

Oppure se, in tal caso, il convenuto debba far valere tali mutate circostanze nello Stato di origine, con la possibilità di sospendere l’esecuzione nel secondo Stato fino a che sia stata adottata la decisione nello Stato di origine.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1).

(2)  Ndt: così il Tribunale per i minorenni di Venezia. Il giudice del rinvio usa l’espressione «potestà genitoriale» («elterliche Entscheidungsgewalt»).


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