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Document 62020CJ0388

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) dell'11 novembre 2021.
Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. contro Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof.
Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 1169/2011 – Informazioni ai consumatori sugli alimenti – Articolo 9, paragrafo 1, lettera l) – Dichiarazione nutrizionale – Articolo 31, paragrafo 3, secondo comma – Calcolo del valore energetico e delle quantità di sostanze nutritive – Possibilità di fornire tali informazioni per l’alimento dopo la preparazione – Presupposti – Articolo 33, paragrafo 2, secondo comma – Espressione per porzione o per unità di consumo.
Causa C-388/20.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:913

 SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

11 novembre 2021 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 1169/2011 – Informazioni ai consumatori sugli alimenti – Articolo 9, paragrafo 1, lettera l) – Dichiarazione nutrizionale – Articolo 31, paragrafo 3, secondo comma – Calcolo del valore energetico e delle quantità di sostanze nutritive – Possibilità di fornire tali informazioni per l’alimento dopo la preparazione – Presupposti – Articolo 33, paragrafo 2, secondo comma – Espressione per porzione o per unità di consumo»

Nella causa C‑388/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), con decisione del 23 luglio 2020, pervenuta in cancelleria il 14 agosto 2020, nel procedimento

Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV

contro

Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da J. Passer (relatore), presidente della Settima Sezione, facente funzione di presidente dell’Ottava Sezione, F. Biltgen e N. Wahl, giudici,

avvocato generale: A. Rantos

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per il Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV, da P. Wassermann, Rechtsanwalt;

per la Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, da C. Konnertz-Häußler, Rechtsanwältin;

per la Commissione europea, da C. Hödlmayr e B. Rous Demiri, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 2 settembre 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, e dell’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU 2011, L 304, pag. 18).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV (Unione federale delle organizzazioni e delle associazioni di consumatori, Germania) (in prosieguo: il «BVV») e la Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG (in prosieguo: la «Dr. Oetker») in merito ad una domanda diretta ad ottenere che sia ingiunto a tale società di conformare ai requisiti del regolamento n. 1169/2011 l’etichettatura nutrizionale figurante sulla parte anteriore di una confezione di muesli.

Contesto normativo

3

I considerando 35, 37 e 41 del regolamento n. 1169/2011 enunciano quanto segue:

«(35)

Per facilitare la comparabilità tra i prodotti contenuti in imballaggi di dimensioni diverse è opportuno continuare a imporre che le indicazioni nutrizionali obbligatorie si riferiscano a quantità di 100 g o 100 ml e, se necessario, ammettere indicazioni supplementari relative alle porzioni. Tuttavia, se l’alimento è preimballato e sono precisate porzioni o unità di consumo, dovrebbe essere consentita una dichiarazione nutrizionale per porzione o per unità di consumo, come integrazione all’espressione per 100 g o per 100 ml. Inoltre, per fornire informazioni comparabili relative alle porzioni o alle unità di consumo, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare regole sull’espressione delle dichiarazioni nutrizionali per porzione o per unità di consumo per categorie specifiche di alimenti.

(...)

(37)

Poiché uno degli obiettivi del presente regolamento è di fornire al consumatore finale le basi per effettuare scelte consapevoli, è importante assicurare al riguardo che il consumatore finale comprenda facilmente le informazioni fornite sulle etichette. (...)

(...)

(41)

Per interessare il consumatore medio ed essere conformi alle finalità informative cui devono corrispondere, e considerato l’attuale livello di conoscenze relative alla nutrizione, le informazioni nutrizionali fornite dovrebbero essere semplici e facilmente comprensibili. La collocazione di informazioni nutrizionali nel campo visivo principale, in genere denominato “parte anteriore dell’imballaggio” e in parte in un altro lato dell’imballaggio, per esempio nella “parte posteriore”, può confondere i consumatori. Pertanto, la dichiarazione nutrizionale dovrebbe figurare nel medesimo campo visivo. Inoltre, su base volontaria, gli elementi più significativi delle informazioni nutrizionali potrebbero essere ripetuti nel campo visivo principale affinché i consumatori vedano facilmente le informazioni nutrizionali essenziali al momento dell’acquisto degli alimenti. La possibilità di scegliere liberamente le informazioni che possono essere ripetute potrebbe confondere i consumatori. Pertanto occorre precisare quali informazioni possono essere ripetute».

4

L’articolo 9 di tale regolamento, rubricato «Elenco delle indicazioni obbligatorie», prevede, al suo paragrafo 1, quanto segue:

«Conformemente agli articoli da 10 a 35 e fatte salve le eccezioni previste nel presente capo, sono obbligatorie le seguenti indicazioni:

(...)

l) una dichiarazione nutrizionale».

5

L’articolo 30 di detto regolamento, dal titolo «Contenuto», così dispone:

«1.   La dichiarazione nutrizionale obbligatoria reca le indicazioni seguenti:

a)

il valore energetico; e

b)

la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale.

(...)

3.   Quando l’etichettatura di un alimento preimballato contiene la dichiarazione nutrizionale obbligatoria di cui al paragrafo 1, vi possono essere ripetute le seguenti informazioni:

a)

il valore energetico; oppure

b)

il valore energetico accompagnato dalla quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale.

4.   In deroga all’articolo 36, paragrafo 1, quando l’etichettatura dei prodotti di cui all’articolo 16, paragrafo 4, contiene una dichiarazione nutrizionale, il contenuto della dichiarazione può limitarsi al solo valore energetico.

5.   Fatto salvo l’articolo 44 e in deroga all’articolo 36, paragrafo 1, quando l’etichettatura dei prodotti di cui all’articolo 44, paragrafo 1, contiene una dichiarazione nutrizionale, il contenuto della dichiarazione può limitarsi:

a)

al valore energetico; oppure

b)

al valore energetico accompagnato dalla quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale.

(...)».

6

L’articolo 31 del medesimo regolamento, dal titolo «Calcolo», al suo paragrafo 3 prevede quanto segue:

«Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all’articolo 30, paragrafi da 1 a 5, si riferiscono all’alimento così com’è venduto.

Se del caso, tali informazioni possono riguardare l’alimento dopo la preparazione, a condizione che le modalità di preparazione siano descritte in modo sufficientemente particolareggiato e le informazioni riguardino l’alimento pronto per il consumo».

7

L’articolo 32 del regolamento n. 1169/2011, dal titolo «Espressione per 100 g o per 100 ml», enuncia, al paragrafo 2, quanto segue:

«Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all’articolo 30, paragrafi da 1 a 5, sono espressi per 100 g o per 100 ml».

8

L’articolo 33 del regolamento in parola, intitolato «Espressione per porzione o per unità di consumo», prevede quanto segue ai paragrafi 1 e 2:

«1.   Nei seguenti casi il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all’articolo 30, paragrafi da 1 a 5, possono essere espressi per porzione e/o per unità di consumo, facilmente riconoscibile dal consumatore, a condizione che siano quantificate sull’etichetta la porzione o l’unità utilizzate e sia indicato il numero di porzioni o unità contenute nell’imballaggio:

a)

oltre alla forma di espressione per 100 g o per 100 ml di cui all’articolo 32, paragrafo 2;

b)

oltre alla forma di espressione per 100 g o per 100 ml di cui all’articolo 32, paragrafo 3, per quanto concerne le quantità di vitamine e sali minerali;

c)

oltre o in luogo della forma di espressione per 100 g o per 100 ml di cui all’articolo 32, paragrafo 4.

2.   In deroga all’articolo 32, paragrafo 2, nei casi di cui all’articolo 30, paragrafo 3, lettera b), la quantità di sostanze nutritive e/o la percentuale delle assunzioni di riferimento fissate nell’allegato XIII, parte B, possono essere espressi soltanto per porzione o per unità di consumo.

Quando le quantità di sostanze nutritive sono espresse soltanto per porzione o per unità di consumo in conformità del primo comma, il valore energetico è espresso per 100 g o per 100 ml nonché per porzione o per unità di consumo».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

9

La Dr. Oetker è un’impresa tedesca del settore alimentare che produce e commercializza muesli con la denominazione «Dr. Oetker Vitalis Knuspermüsli Schoko+Keks» (muesli croccante con cioccolato e biscotti). L’imballaggio di tale prodotto è costituito da una scatola di cartone a forma di parallelepipedo.

10

Detto imballaggio reca le seguenti dichiarazioni nutrizionali:

sulla parte laterale dell’imballaggio (il lato stretto della scatola di cartone), sotto il titolo «Informazione nutrizionale», sono riportate le indicazioni sul valore energetico e sulle quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale, e ciò in riferimento, per un verso, a 100 g di prodotto così com’è venduto, e, per altro verso, a una porzione di 40 g di muesli preparato con 60 ml di latte contenente l’1,5% di grassi;

sulla parte anteriore dell’imballaggio (nel campo visivo principale della scatola di cartone) sono ripetute le informazioni concernenti il valore energetico e le quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale in relazione unicamente alla porzione del prodotto dopo la preparazione.

11

Il BVV ha intimato alla Dr. Oetker di conformarsi, per quanto riguarda la pubblicità del prodotto menzionato ai punti 9 e 10 della presente sentenza, alle norme relative alla dichiarazione nutrizionale previste dal regolamento n. 1169/2011. Infatti, secondo il BVV, la Dr. Oetker avrebbe violato l’articolo 33 di tale regolamento, in combinato disposto con gli articoli 30 e 32 di quest’ultimo, per il motivo che, sulla parte anteriore dell’imballaggio di tale prodotto, il valore energetico era indicato non già per porzione del prodotto così com’è venduto, bensì solo per porzione del prodotto dopo la preparazione.

12

Poiché tale intimazione non ha avuto alcun seguito, il BVV ha proposto ricorso dinanzi al Landgericht Bielefeld (Tribunale regionale di Bielefeld, Germania), che ha accolto tale ricorso con sentenza dell’8 agosto 2018. Su appello interposto dalla Dr. Oekter, l’Oberlandesgericht Hamm (Tribunale superiore del Land di Hamm, Germania), con sentenza del 13 giugno 2019, ha annullato detta sentenza e ha respinto il ricorso del BVV.

13

Il BVV ha proposto un ricorso per cassazione (Revision) dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), giudice del rinvio, contro la sentenza dell’Oberlandesgericht Hamm (Tribunale superiore del Land di Hamm).

14

Secondo il giudice del rinvio, l’esito del ricorso in parola dipende segnatamente dalla questione se gli articoli 31, paragrafo 3, e 33, paragrafo 2, del regolamento n. 1169/2011 debbano essere interpretati nel senso che essi vietano, in un caso come quello di cui trattasi nel procedimento principale, la menzione sulla parte anteriore dell’imballaggio, a fini promozionali, delle informazioni nutrizionali per porzione dell’alimento dopo la preparazione, in assenza dell’indicazione ulteriore del valore energetico per 100 g dell’alimento stesso, così com’è venduto.

15

In tale contesto, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento [n.°1169/2011] debba essere interpretato nel senso che tale disposizione si applica esclusivamente ad alimenti che richiedono una preparazione e per i quali sono specificate le modalità di preparazione.

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione: se l’espressione “per 100 g” di cui all’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento sulle informazioni alimentari significhi solo 100 grammi del prodotto così com’è venduto, o invece – perlomeno anche – 100 grammi dell’alimento dopo la preparazione».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

16

Con la sua prima questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1169/2011 debba essere interpretato nel senso che tale disposizione si applica esclusivamente agli alimenti che, per essere consumati, richiedono una preparazione e per i quali la modalità di preparazione è predeterminata.

17

Nel caso di specie, il prodotto di cui trattasi nel procedimento principale può essere preparato in modi diversi, vale a dire, in particolare, mediante l’aggiunta di latte, yogurt, formaggio bianco, succhi di frutta, frutta, marmellata o miele. Esso può altresì essere consumato senza alcuna preparazione.

18

La Corte è pertanto chiamata a decidere se, in presenza di diverse modalità di preparazione di un alimento, le dichiarazioni nutrizionali ripetute su base volontaria sulla parte anteriore dell’imballaggio di tale alimento possano limitarsi a una di queste modalità di preparazione.

19

A norma dell’articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1169/2011, le informazioni nutrizionali, «[s]e del caso», possono riguardare «l’alimento dopo la preparazione», anziché l’alimento «così com’è venduto», «a condizione che le modalità di preparazione siano descritte in modo sufficientemente particolareggiato e le informazioni riguardino l’alimento pronto per il consumo».

20

L’interpretazione di tale disposizione, che non contiene alcun rinvio espresso al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del proprio significato e della propria portata, dev’essere effettuata tenendo conto non solo dei termini della medesima, ma anche del suo contesto e dello scopo perseguito dalla normativa di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2020, AFMB e a., C‑610/18, EU:C:2020:565, punto 50).

21

Come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 45, 49 e 50 delle sue conclusioni, le interpretazioni letterale e contestuale non sono decisive quanto alla questione se l’articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1169/2011 riguardi unicamente gli alimenti con un’unica modalità di preparazione predeterminata o altresì gli alimenti che possono essere preparati con modalità diverse, in particolare mediante l’aggiunta di vari ingredienti agli alimenti stessi. Invero, oltre al fatto che il tenore letterale di tale disposizione non fornisce elementi che consentano di dare una risposta chiara e inequivocabile a tale questione, il regolamento n. 1169/2011 non contiene alcuna disposizione relativa al calcolo e alla presentazione delle dichiarazioni nutrizionali che devono figurare sulla parte anteriore di un imballaggio.

22

Pertanto, è solo alla luce dell’interpretazione teleologica che possono essere individuati elementi di risposta per quanto attiene, in particolare, al significato da attribuirsi all’espressione «se del caso», di cui all’articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1169/2011.

23

Per quanto riguarda l’obiettivo perseguito dall’articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1169/2011, esso deve essere valutato alla luce sia della finalità di tale disposizione sia degli obiettivi della normativa di cui trattasi, che includono, come già rilevato dalla Corte, quello consistente nel garantire un elevato livello di protezione dei consumatori in materia di informazioni sugli alimenti, tenendo conto delle differenze di percezione dei consumatori stessi (v., in tal senso, sentenza del 1o ottobre 2020, Groupe Lactalis, C‑485/18, EU:C:2020:763, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

24

Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 52 delle sue conclusioni, dai considerando 35 e 41 del regolamento n. 1169/2011 risulta che l’articolo 31 di tale regolamento ha la finalità di facilitare la comparabilità degli alimenti e informare i consumatori.

25

Invero, ai sensi del considerando 35, le disposizioni relative alla dichiarazione nutrizionale per 100 g o 100 ml hanno lo scopo di «facilitare la comparabilità tra i prodotti contenuti in imballaggi di dimensioni diverse». Tale considerando specifica, inoltre, che le «indicazioni supplementari relative alle porzioni» sono consentite, «come integrazione all’espressione per 100 g o per 100 ml», «se necessario», «se l’alimento è preimballato e sono precisate porzioni o unità di consumo».

26

Per quanto riguarda il considerando 41, esso prevede che «[p]er interessare il consumatore medio ed essere conformi alle finalità informative cui devono corrispondere», le informazioni nutrizionali fornite devono «essere semplici e facilmente comprensibili». Da tale considerando risulta altresì che, «su base volontaria, gli elementi più significativi delle informazioni nutrizionali potrebbero essere ripetuti nel campo visivo principale affinché i consumatori vedano facilmente le informazioni nutrizionali essenziali al momento dell’acquisto degli alimenti».

27

Da tali elementi risulta che qualora, come nel caso di specie, un alimento possa essere preparato con modalità diverse, le informazioni relative al valore energetico e alle quantità di nutrienti dell’alimento dopo la preparazione in conformità al suggerimento del produttore non consentono il confronto con gli alimenti corrispondenti di altri produttori, dato che il calcolo del valore energetico e delle quantità di sostanze nutritive di un prodotto che può essere preparato con modalità diverse è, per definizione, incerto in quanto necessariamente variabile in funzione della modalità di preparazione.

28

La mancanza di comparabilità non può neppure essere sanata dal fatto che i valori di una porzione sono indicati altrove sull’imballaggio, unitamente ai valori per 100 g del prodotto così come è venduto. Come dichiarato dalla Corte nella sua sentenza del 4 giugno 2015, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände (C‑195/14, EU:C:2015:361, punti da 38 a 40), la circostanza che l’elenco degli ingredienti sia riportato sull’imballaggio del prodotto di cui trattasi non consente da sola di escludere che l’etichettatura di tale prodotto e le relative modalità di realizzazione possano essere tali da indurre in errore l’acquirente. Per analogia, le singole informazioni che compaiono sulla parte anteriore dell’imballaggio non consentono il confronto tra prodotti e le indicazioni supplementari che figurano altrove sull’imballaggio con quantità di riferimento diverse sono semplicemente idonee a disorientare ancor di più il consumatore quanto alla comparabilità con altri prodotti.

29

Tale interpretazione è peraltro confermata dal considerando 37 del regolamento n. 1169/2011, secondo il quale è importante far sì che il consumatore finale comprenda facilmente le informazioni fornite sulle etichette al fine di fornirgli le basi per effettuare scelte consapevoli.

30

Pertanto, gli alimenti che possono essere preparati con modalità diverse devono essere esclusi dall’ambito di applicazione dell’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1169/2011.

31

Di conseguenza, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1169/2011 deve essere interpretato nel senso che tale disposizione si applica esclusivamente agli alimenti che richiedono una preparazione e la cui modalità di preparazione è predeterminata.

Sulla seconda questione

32

Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda questione.

Sulle spese

33

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

 

L’articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione, deve essere interpretato nel senso che tale disposizione si applica esclusivamente agli alimenti che richiedono una preparazione e la cui modalità di preparazione è predeterminata.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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