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Document 62008CN0195

Causa C-195/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di Lituania (Repubblica di Lituania) il 14 maggio 2008 — Inga Rinau

GU C 171 del 5.7.2008, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/27


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di Lituania (Repubblica di Lituania) il 14 maggio 2008 — Inga Rinau

(Causa C-195/08)

(2008/C 171/42)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Corte suprema di Lituania

Parti

Ricorrente: Inga Rinau

Altra parte nel procedimento: Michael Rinau

Questioni pregiudiziali

1)

Se una parte interessata, ai sensi dell'art. 21 del regolamento n. 2201/2003 (1), possa domandare il non riconoscimento di una decisione giudiziaria, senza che sia stata proposta una domanda di riconoscimento della decisione.

2)

In caso di soluzione affermativa alla prima questione, in che modo il giudice nazionale, nel momento in cui esamina la domanda di non riconoscimento della decisione presentata dalla persona nei confronti della quale la decisione è esecutiva, debba dunque applicare l'art. 31, n. 1, del regolamento n. 2201/2003, che dispone che «(…) in questa fase del procedimento, né la parte contro la quale l'esecuzione viene chiesta né il minore possono presentare osservazioni».

3)

Se il giudice nazionale dinanzi al quale il titolare della responsabilità genitoriale ha presentato la domanda di non riconoscimento della decisione del giudice dello Stato membro d'origine che prescrive il rientro del minore, con lui residente, nello Stato d'origine, per la quale è stato rilasciato un certificato ai sensi dell'art. 42 del regolamento n. 2201/2003, la debba esaminare ai sensi delle disposizioni del capo III, sezioni 1 e 2, del regolamento n. 2201/2003, come previsto dall'art. 40, n. 2, del suddetto regolamento.

4)

Chiarire il significato della condizione stabilita all'art. 21, n. 3, del regolamento n. 2201/2003 «fatta salva la sezione 4 del presente capo».

5)

Se l'adozione di una decisione che prescrive il rientro del minore e il rilascio del certificato di cui all'art. 42 del regolamento n. 2201/2003 da parte del giudice dello Stato membro d'origine, dopo che il giudice dello Stato membro nel quale il minore è trattenuto illecitamente abbia emanato una decisione che prescrive il rientro del minore nello Stato d'origine, sia conforme agli obbiettivi e alle procedure di cui al regolamento n. 2201/2003.

6)

Se il divieto di riesame della competenza del giudice d'origine di cui all'art. 24 del regolamento n. 2201/2003 significhi che il giudice nazionale dinanzi al quale è stata presentata domanda di riconoscimento o di non riconoscimento della decisione emanata da un giudice straniero, che non può riesaminare la competenza del giudice dello Stato membro d'origine e che non ha individuato altri motivi di non riconoscimento delle decisioni stabiliti all'art. 23 del regolamento n. 2201/2003, debba riconoscere la decisione del giudice dello Stato membro d'origine che prescrive il rientro del minore, se il giudice dello Stato membro d'origine non ha rispettato il procedimento stabilito dal regolamento ai fini di risolvere la questione del rientro del minore;


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1).


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