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Document 62008CA0242

Causa C-242/08: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 22 ottobre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Swiss RE Germany Holding GmbH/Finanzamt München für Körperschaften (Sesta direttiva IVA — Artt. 9, n. 2, lett. e), quinto trattino, e 13, parte B, lett. a), c) e d), punti 2 e 3 — Nozione di operazioni di assicurazione e di riassicurazione — Cessione a titolo oneroso di un portafoglio di contratti di riassicurazione vita ad un soggetto stabilito in uno Stato terzo — Determinazione del luogo di tale cessione — Esenzioni)

GU C 297 del 5.12.2009, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 297/10


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 22 ottobre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Swiss RE Germany Holding GmbH/Finanzamt München für Körperschaften

(Causa C-242/08) (1)

(Sesta direttiva IVA - Artt. 9, n. 2, lett. e), quinto trattino, e 13, parte B, lett. a), c) e d), punti 2 e 3 - Nozione di operazioni di assicurazione e di riassicurazione - Cessione a titolo oneroso di un portafoglio di contratti di riassicurazione vita ad un soggetto stabilito in uno Stato terzo - Determinazione del luogo di tale cessione - Esenzioni)

2009/C 297/09

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Swiss RE Germany Holding GmbH

Convenuta: Finanzamt München für Körperschaften

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione dell’art. 9, n. 2, lett. e), quinto trattino, nonché dell’art. 13, parte B, lett. a), c) e d), punti 2 e 3, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Cessione, dietro corrispettivo dovuto dal cessionario stabilito in uno Stato terzo, di un portafoglio di contratti di riassicurazione vita con l’autorizzazione degli assicurati, che comporta il trasferimento di tutti i diritti e gli obblighi inerenti ai contratti ceduti, ma che non comporta alcun trasferimento di altri beni economici — Determinazione del luogo di collegamento sotto il profilo fiscale — Applicabilità alla transazione di cui trattasi di uno dei casi di esenzione di cui alle citate disposizioni dell’art. 13, parte B, della direttiva 77/388/CEE

Dispositivo

1)

Una cessione a titolo oneroso, da parte di una società stabilita in uno Stato membro ad una compagnia di assicurazioni stabilita in uno Stato terzo, di un portafoglio di contratti di riassicurazione vita implicante, per quest’ultima, l’assunzione, con il consenso degli assicurati, del complesso dei diritti e degli obblighi risultanti da tali contratti non costituisce né un’operazione ai sensi degli artt. 9, n. 2, lett. e), quinto trattino, e 13, parte B, lett. a), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, né un’operazione riconducibile ad una lettura combinata dei punti 2 e 3 di tale art. 13, parte B, lett. d).

2)

Nell’ambito di una cessione a titolo oneroso di un portafoglio comprendente 195 contratti di riassicurazione vita, la circostanza che non sia il cessionario, bensì il cedente, colui che paga un corrispettivo, consistente nel caso di specie nella fissazione di un valore negativo, per l’acquisto di 18 di tali contratti è priva di rilevanza ai fini della soluzione della prima questione.

3)

L’art. 13, parte B, lett. c), della sesta direttiva 77/388 deve essere interpretato nel senso che esso non si applica ad una cessione a titolo oneroso di un portafoglio di contratti di riassicurazione vita come quello oggetto della causa principale.


(1)  GU C 223 del 30.8.2008.


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