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Document 52018AE0201

Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo — Pacchetto merci: rafforzare la fiducia nel mercato unico» [COM(2017) 787 final] e sulla «proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme e procedure per la conformità alla normativa di armonizzazione dell’Unione relativa ai prodotti e per la sua applicazione e che modifica i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) n. 305/2011, (UE) n. 528/2012, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426 e (UE) 2017/1369 e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/42/CE, 2009/48/CE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2013/53/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE, 2014/68/UE e 2014/90/UE» [COM(2017) 795 final — 2017/0353 (COD)] e sulla «proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro» [COM(2017) 796 final — 2017/0354 (COD)]

EESC 2018/00201

GU C 283 del 10.8.2018, p. 19–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 283/19


Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo — Pacchetto merci: rafforzare la fiducia nel mercato unico»

[COM(2017) 787 final]

e sulla

«proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme e procedure per la conformità alla normativa di armonizzazione dell’Unione relativa ai prodotti e per la sua applicazione e che modifica i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) n. 305/2011, (UE) n. 528/2012, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426 e (UE) 2017/1369 e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/42/CE, 2009/48/CE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2013/53/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE, 2014/68/UE e 2014/90/UE»

[COM(2017) 795 final — 2017/0353 (COD)]

e sulla

«proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro»

[COM(2017) 796 final — 2017/0354 (COD)]

(2018/C 283/03)

Relatore:

Jorge PEGADO LIZ

Consultazione

a)

Commissione europea, 12/2/2018

b)

Consiglio, 31/1/2018

Parlamento europeo, 5/2/2018

c)

Parlamento europeo, 5/2/2018

Consiglio, 26/2/2018

Base giuridica

a)

articolo 304 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea

b)

articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea

c)

articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea

 

 

Sezione competente

Sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo

Adozione in sezione

27/4/2018

Adozione in sessione plenaria

23/5/2018

Sessione plenaria n.

535

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

184/2/5

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

Il CESE accoglie con favore l’enorme lavoro, necessario, complesso e meritorio che la Commissione ha svolto con il presente pacchetto e si rammarica soltanto per l’eccessiva «flessibilità» che si constata in una serie di disposizioni, fatto che lascia un margine di discrezionalità troppo ampio agli Stati membri, non permettendo l’assunzione di un maggiore livello di controllo.

1.2.

Il CESE condivide la scelta delle basi giuridiche per le proposte in esame, le valutazioni ivi presentate sulla sussidiarietà e la proporzionalità nonché la scelta degli strumenti giuridici, che ritiene siano quelli più adatti per gli scopi perseguiti.

1.3.

Guarda con perplessità al fatto che la Commissione non chiarisca adeguatamente le vicende della sua proposta di regolamento del 2013 sulla vigilanza del mercato dei prodotti, di cui si sa che l’adozione non è imminente e di cui la presente proposta rappresenta una duplicazione per quanto riguarda alcune disposizioni.

1.4.

Inoltre, la Commissione non spiega le ragioni per le quali le sue proposte non sono state accompagnate da una nuova normativa sulla sicurezza generale dei prodotti, in modo da garantire che per tutti i prodotti, indipendentemente dalle loro caratteristiche, vigano norme attuali e più efficaci.

1.5.

Il CESE, inoltre, ritiene che l’attuale proposta dovrebbe stabilire una norma per rafforzare l’obbligo di vigilanza del mercato da parte degli Stati membri e, in particolare, l’obbligo di trasmettere alla Commissione relazioni (trimestrali) che riepiloghino le azioni e i controlli.

1.6.

Il CESE ribadisce che i principi generali di vigilanza del mercato dovrebbero includere come elemento essenziale ai fini delle decisioni il principio di precauzione, ogniqualvolta vi siano indicazioni fondate che il consumatore o l’ambiente non siano sufficientemente protetti, anche se non vi è una dimostrazione chiara e scientifica che il prodotto non presenti per loro alcun rischio.

1.7.

In mancanza di ciò, il CESE sottolinea la necessità di chiarire che l’onere della prova ricade sempre sugli operatori economici, in modo tale che essi non sostengano che incombe alle autorità dimostrare l’assenza di sicurezza o altri eventuali rischi del prodotto.

1.8.

Il CESE ritiene prioritario prevedere non soltanto l’obbligo per la Commissione europea di presentare relazioni periodiche in merito al RAPEX, ma anche che i consumatori e le imprese, e le loro organizzazioni rappresentative, abbiano accesso a più informazioni di quelle disponibili pubblicamente.

1.9.

Ritiene, inoltre, che il regolamento dovrà essere l’atto giuridico che contiene tutte le disposizioni concernenti il sistema di scambio rapido di informazioni dell’Unione, in particolare, la definizione, i punti di contatto, le modalità e le procedure per lo scambio di informazioni, i soggetti esterni che possono partecipare al sistema (comprese le organizzazioni di difesa dei consumatori) e le regole di notifica.

1.10.

D’altro canto, il CESE sottolinea la necessità di rafforzare la strategia doganale europea comune, in modo da garantire l’impiego ottimale delle risorse materiali e umane per lo sviluppo delle misure previste nella proposta in esame, e, in questo senso, raccomanda l’intensificazione degli accordi di assistenza reciproca con tutti i partner commerciali, in particolare nel quadro dell’OMC e degli accordi di partenariato negoziati di recente con il Giappone e il Canada.

1.11.

Sottolinea, inoltre, la necessità di una politica ambiziosa che consenta la cooperazione tra gli Stati membri nello scambio di informazioni al fine di rispondere più rapidamente a effetti gravi indesiderati connessi all’uso dei prodotti.

1.12.

Per quanto riguarda la valutazione da parte dell’Unione di prodotti controllati all’interno dell’Unione e oggetto della normativa di armonizzazione, il CESE ritiene essenziale che, fatte salve le competenze specifiche delle autorità nazionali, la Commissione europea abbia il potere di valutare le misure nazionali attuate in relazione alla politica di armonizzazione.

1.13.

D’altro canto, il CESE ritiene che nella proposta si sarebbero dovute inserire la questione della vigilanza sul mercato delle vendite tramite piattaforme online come pure quella della valutazione dei nuovi rischi per i consumatori che utilizzano dispositivi connessi a Internet (Internet-connected devices).

1.14.

Infine, il CESE raccomanda l’inclusione di disposizioni per la creazione di una Banca dati europea degli infortuni (IDB) che copra tutti i tipi di infortuni e, in questo senso, raccomanda l’inserimento di una base giuridica per la creazione di una banca dati europea sugli infortuni, in base alla quale la Commissione sosterrebbe il coordinamento della raccolta di dati negli Stati membri, nonché l’efficace funzionamento di tale base.

1.15.

Infine, il CESE raccomanda alla Commissione di tener conto delle modifiche che esso suggerisce a taluni articoli delle sue proposte, come indicato nelle osservazioni specifiche.

2.   Obiettivi del pacchetto merci

2.1.    Obiettivi generali

2.1.1.

È nella comunicazione (1), primo elemento del pacchetto merci, che la Commissione definisce l’obiettivo generale di tale iniziativa, vale a dire: «Tutti i soggetti interessati (cittadini, lavoratori, consumatori, imprese e autorità) devono avere la garanzia di poter agire e acquistare prodotti sicuri in un contesto trasparente ed equo, in cui le norme si applicano allo stesso modo a tutti».

2.1.2.

A tal fine, la Commissione ritiene che, per poter sviluppare appieno il potenziale del mercato unico delle merci e instaurare un clima di fiducia tra consumatori, imprese e autorità sia necessario affrontare rapidamente due carenze strutturali che permangono.

2.1.3.

La prima carenza strutturale nel mercato unico dei beni riguarda l’attuazione delle norme armonizzate dell’UE in materia di sicurezza dei prodotti.

2.1.4.

La seconda carenza strutturale riguarda i prodotti che non rientrano nel campo di applicazione delle norme armonizzate dell’UE in materia di sicurezza dei prodotti o che vi rientrano solo parzialmente. Tali prodotti possono essere considerati sicuri e in linea con l’interesse pubblico in uno Stato membro, ma incontrare difficoltà di accesso al mercato di un altro Stato membro.

2.1.5.

Per affrontare queste due «carenze» la Commissione propone due iniziative legislative oltre ad alcune misure complementari.

2.1.5.1.

La prima di queste iniziative legislative mira a rafforzare il rispetto e l’applicazione delle norme dell’UE sui prodotti; la seconda a rinnovare e facilitare il reciproco riconoscimento nel mercato unico.

2.1.5.2.

Tra le misure complementari si distinguono:

a)

una relazione sull’applicazione della direttiva (UE) 2015/1535, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione nel periodo 2014-2015 (2), e

b)

una relazione sull’attuazione del regolamento (CE) n. 765/2008 (3).

2.2.    Obiettivi specifici

2.2.1.

Gli obiettivi specifici di tali iniziative possono essere riassunti come segue:

a)

Proposta «Conformità»

2.2.2.

Per quanto riguarda la prima iniziativa legislativa (proposta di regolamento che stabilisce norme e procedure per la conformità alla normativa di armonizzazione dell’Unione relativa ai prodotti (4) e per la sua applicazione, di seguito la proposta «conformità») l’obiettivo è creare fiducia nell’effettiva attuazione delle disposizioni dell’UE in materia di prodotti e a tal fine:

a)

garantire l’attuazione intelligente delle norme in un mercato unico senza frontiere;

b)

applicare la legislazione alle frontiere esterne.

2.2.3.

I principali obiettivi specifici sono i seguenti:

a)

consolidare il quadro esistente per le attività di vigilanza del mercato;

b)

incoraggiare iniziative congiunte da parte delle autorità di vigilanza del mercato di vari Stati membri;

c)

migliorare lo scambio di informazioni e promuovere il coordinamento dei programmi di vigilanza del mercato;

d)

creare un quadro rafforzato per i controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell’Unione e per una migliore cooperazione tra le autorità di vigilanza del mercato e le autorità doganali.

b)

Proposta «Riconoscimento»

2.2.4.

Per quanto riguarda la seconda iniziativa legislativa (proposta di regolamento relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro (5), di seguito proposta «riconoscimento») l’obiettivo consiste nel garantire un’applicazione efficace ed efficiente del principio di riconoscimento reciproco e a tal fine:

a)

garantire l’efficace funzionamento del principio del reciproco riconoscimento;

b)

rafforzare la cooperazione e la fiducia;

c)

assicurare il funzionamento del mercato interno per i prodotti non armonizzati.

2.2.5.

Il principale obiettivo specifico della proposta è quello di migliorare il funzionamento del reciproco riconoscimento proponendo diverse iniziative miranti a garantire che siano rispettati i diritti e gli obblighi esistenti che discendono dal relativo principio, e precisamente:

a)

la precisazione della portata del principio del reciproco riconoscimento, definendo chiaramente quando esso è applicabile;

b)

l’introduzione di un’autodichiarazione, al fine di agevolare la dimostrazione che un prodotto è già legalmente commercializzato, e di un sistema di risoluzione dei problemi in caso di decisioni che negano o limitano l’accesso al mercato;

c)

l’istituzione di una cooperazione amministrativa e l’adozione di uno strumento informatico che consentiranno di migliorare la comunicazione, la collaborazione e la fiducia reciproca tra le autorità nazionali, facilitando, di conseguenza, il funzionamento del reciproco riconoscimento.

c)

Testi Complementari

2.2.6.

In via complementare, la Commissione presenta due relazioni sulle quali basa le sue proposte legislative, vale a dire:

2.2.7.

Relazione della Commissione sull’applicazione della direttiva (UE) 2015/1535 (cosiddetta direttiva «Trasparenza») nel periodo dal 2014 al 2015 (6), le cui principali conclusioni vanno nel senso di:

a)

confermare l’utilità della direttiva in termini di trasparenza, cooperazione amministrativa e prevenzione di ostacoli tecnici nel mercato interno, come dimostra il grande interesse delle parti interessate per la procedura di notifica, che consente di individuare i settori in cui l’armonizzazione a livello dell’UE potrebbe essere un’opzione;

b)

riconoscere, tuttavia, che l’applicazione della procedura può essere migliorata, in particolare per quanto riguarda il numero di notifiche da parte di alcuni Stati membri e il rispetto degli obblighi di notifica;

c)

considerare che un maggior numero di notifiche e una partecipazione più attiva degli Stati membri alla procedura consentirebbe di evitare nuovi ostacoli tecnici e di individuare problemi sistemici in ciascuno Stato membro e in tutta l’Unione europea;

d)

ritenere essenziale continuare a promuovere la direttiva e a rafforzare la sua applicazione, istituendo un legame più stretto con la politica di monitoraggio e le misure legislative per conseguire pienamente i suoi obiettivi.

2.2.8.

Relazione della Commissione sull’applicazione del regolamento (CE) n. 765/2008 (7) che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, (COM(2017) 789 final), le cui principali osservazioni sono del seguente tenore:

a)

gli «organismi preposti alla valutazione della conformità», attendibili e competenti, che operano correttamente, per verificare la conformità dei prodotti alle norme prima di metterli in vendita, sono necessari;

b)

per tale ragione, l’UE ha istituito un sistema di accreditamento di tali organismi di valutazione della conformità;

c)

la Commissione ritiene che l’infrastruttura europea di accreditamento istituita dal regolamento (CE) n. 765/2008 (8) rappresenti un valore aggiunto per il mercato unico, ma anche per il commercio internazionale e

d)

la relazione conferma che l’industria dell’Unione e la comunità di valutazione della conformità appoggiano vigorosamente l’accreditamento;

e)

la sfida, tuttavia, sta nel garantire che l’intero sistema di accreditamento tenga conto degli ultimi sviluppi e che sia sempre applicato con lo stesso rigore;

f)

la relazione conferma inoltre che le imprese sono consapevoli del ruolo importante che svolge nel mercato unico l’apposizione del marchio CE sui prodotti, applicata tra il 2013 e il 2017.

d)

Misure non vincolanti

2.2.9.

Infine, la Commissione riconosce, pur senza entrare nei dettagli, che vi è ancora spazio per misure non vincolanti, previste nella comunicazione di base, volte a rafforzare la fiducia nel mercato unico, quali il ricorso ai meccanismi esistenti di SOLVIT o all’adozione di una «clausola del mercato unico» chiara e inequivocabile, corsi di formazione degli istruttori sul tema del riconoscimento reciproco, scambi di funzionari ecc. (allegato alla comunicazione succitata).

3.   Osservazioni generali

3.1.

Si deve constatare che la Commissione ha effettuato un enorme lavoro, necessario, complesso e meritorio che va riconosciuto.

3.2.

Tuttavia, essa non chiarisce a quale punto del suo iter si trovi la proposta di regolamento del 2013 sulla vigilanza del mercato dei prodotti, che non consta sia stata pubblicata e di cui la presente proposta sembra modificare e duplicare alcune disposizioni, senza che la Commissione abbia riconosciuto di averla lasciata cadere.

3.2.1.

Peraltro, il CESE ritiene necessario un collegamento chiaro tra la direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti e la proposta in esame, in modo che tutti i prodotti (e non solo quelli elencati nell’allegato) siano coperti dal suo ambito di applicazione.

3.2.2.

A giudizio del CESE, inoltre, sarebbe stato fondamentale che la proposta fosse accompagnata da una nuova normativa sulla sicurezza generale dei prodotti, in modo da garantire per tutti i prodotti, indipendentemente dalle loro caratteristiche, l’esistenza di norme attuali e più efficaci.

3.2.3.

In effetti, il CESE continua a ritenere che le disposizioni sulla vigilanza del mercato siano disseminate in vari atti e si sovrappongano le une alle altre, cosa che genera confusione tra le norme di vigilanza propriamente dette e gli obblighi degli operatori economici.

3.2.4.

Il CESE teme che la Commissione, presentando alla discussione, allo stesso tempo, due proposte di contenuto analogo, ma con elementi differenti, non dia una soluzione adeguata a questo problema.

3.3.

Visto l’attuale quadro della discussione sulla proposta del pacchetto sicurezza dei prodotti e vigilanza del mercato, il CESE ritiene che l’attuale proposta dovrebbe stabilire una regola per rafforzare l’obbligo di vigilanza del mercato da parte degli Stati membri e, in particolare, l’obbligo di presentare relazioni (trimestrali) delle azioni e dei controlli alla Commissione per quanto riguarda, segnatamente, le statistiche e le decisioni.

3.4.

D’altro canto, le azioni di vigilanza delle autorità devono essere rese pubbliche, segnatamente attraverso relazioni d’attività e nei rispettivi siti web.

3.5.

Per contro, il CESE condivide la scelta delle basi giuridiche per le proposte in esame, le valutazioni ivi presentate sulla sussidiarietà e la proporzionalità, nonché la scelta degli strumenti giuridici, che ritiene siano quelli più adatti per gli scopi perseguiti, e si rammarica soltanto per l’eccessiva «flessibilità» che, malgrado il ricorso a regolamenti, si constata in una serie di disposizioni in essi contenute, fatto che lascia un margine di manovra troppo ampio agli Stati membri, non permettendo quell’assunzione di un maggiore livello di controllo che certe opzioni scartate avrebbero conferito all’UE.

3.6.

Il CESE insiste nell’affermare che i principi generali di vigilanza del mercato dovrebbero includere come elemento essenziale ai fini delle decisioni il principio di precauzione, ogniqualvolta vi siano indicazioni che il consumatore o l’ambiente non siano sufficientemente protetti, anche se non vi è una dimostrazione chiara e scientifica che il prodotto non presenti per loro alcun rischio.

3.6.1.

Il CESE non può evitare di criticare ancora una volta la Commissione per la mancanza totale di riferimenti a tale principio e rammenta che il principio di precauzione, che è sempre utilizzato dalle autorità degli Stati membri nel contesto della gestione dei rischi, è un principio fondamentale per tutti gli organismi che devono prendere decisioni relative al ritiro o meno di un prodotto dal mercato.

3.6.2.

In mancanza di un riferimento al principio di precauzione, il CESE raccomanda, comunque, che sia chiarito il fatto che l’onere della prova ricade sempre sugli operatori economici, in modo tale che essi non sostengano che incombe alle autorità dimostrare l’assenza di sicurezza o altri eventuali rischi del prodotto.

3.7.

Il CESE riconosce l’obbligo degli Stati membri di definire una strategia complessiva per la vigilanza del mercato con una cadenza minima triennale.

3.7.1.

Il CESE ritiene, tuttavia, che le misure adottate dalle autorità debbano essere oggetto di un monitoraggio regolare da parte della Commissione europea.

3.8.

Il CESE ritiene indispensabile l’esistenza di un meccanismo RAPEX che funzioni in maniera coordinata ed efficace, in termini di scambio d’informazioni tra gli Stati membri, ma rileva che, negli ultimi anni, ogni volta che vi è una notifica di un prodotto pericoloso da parte di uno Stato membro alla Commissione europea, né le autorità delle Stato membro né la Commissione stessa informano i consumatori, in generale, o le loro organizzazioni di rappresentanza, a meno che non siano adottate misure necessarie, specificamente procedure di richiamo in cui risulta necessario l’intervento del consumatore, e anche nei casi in cui le autorità di uno Stato membro concordano con l’operatore economico il ritiro di un prodotto dal mercato, tale Stato membro non informa gli altri Stati membri di detto accordo, mettendo, persino, in discussione molte volte il principio di precauzione.

3.8.1.

Il CESE sottolinea anche la necessità che il funzionamento di tale meccanismo sia coordinato nei casi in cui il prodotto deve essere distrutto, promuovendo in tal modo una maggiore integrazione e informazione dei consumatori in relazione a tali situazioni.

3.8.2.

In riferimento a ciò, fatte salve la tutela del principio di riservatezza e la protezione dei segreti commerciali, il CESE ritiene prioritario prevedere non soltanto l’obbligo per la Commissione europea di presentare relazioni periodiche in merito al RAPEX, ma anche che i consumatori e le imprese, e le loro organizzazioni rappresentative, abbiano accesso a più informazioni di quelle disponibili pubblicamente, tenendo conto della difficoltà dei consumatori nel venire a conoscenza del fatto che un prodotto è riconosciuto come non sicuro e nell’adottare comportamenti conseguenti.

3.8.3.

Ritiene, inoltre, che il presente regolamento dovrà essere l’atto giuridico che contiene tutte le disposizioni concernenti il sistema di scambio rapido di informazioni dell’Unione, in particolare, la definizione, i punti di contatto, le modalità e le procedure per lo scambio di informazioni, i soggetti esterni che possono partecipare al sistema (comprese le organizzazioni di difesa dei consumatori) e le regole di notifica.

3.9.

Dall’altro lato, e come già in precedenti pareri, il CESE sottolinea la necessità di rafforzare la strategia doganale europea comune in modo che garantisca l’impiego ottimale delle risorse materiali e umane per lo sviluppo delle misure di cui alla presente proposta, sfruttando anche le nuove tecnologie e l’innovazione, nel pieno rispetto della riservatezza dei dati personali dei cittadini, con particolare attenzione alle PMI e ai consumatori.

3.9.1.

A tale proposito, raccomanda l’intensificazione di accordi di assistenza reciproca con i partner commerciali, in particolare nel quadro dell’OMC e degli accordi di partenariato negoziati di recente con il Giappone e il Canada.

3.9.2.

Il CESE richiama anche l’attenzione sul problema della lotta contro le frodi, la contraffazione e la falsificazione, che ha un impatto significativo sulla sicurezza generale dei prodotti, in particolare nel contesto delle importazioni nell’UE.

3.9.3.

Sottolinea, a tale proposito, la necessità di una politica ambiziosa che consenta la cooperazione tra gli Stati membri per lo scambio di informazioni al fine di rispondere più rapidamente agli effetti indesiderati gravi connessi all’uso dei prodotti, nella misura in cui l’aumento del numero di prodotti fraudolenti e adulterati, insieme con la scarsità di risorse degli Stati membri per il loro controllo, comporta un aumento del rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori.

3.9.4.

Infine, come affermato nel suo precedente parere in materia, il CESE ritiene che «I membri che siedono negli organi di vigilanza e i dipendenti di tali organi, come pure il personale dei servizi doganali, devono presentare tutte le garanzie di integrità e indipendenza, ed essere tutelati nell’esercizio delle loro funzioni da eventuali ingerenze o tentativi di corruzione» (9).

3.10.

Per quanto riguarda la valutazione da parte dell’UE di prodotti controllati all’interno dell’Unione e oggetto della normativa di armonizzazione, il CESE ritiene essenziale che, fatte salve le competenze specifiche delle autorità nazionali, la Commissione europea abbia il potere di valutare le misure nazionali attuate in relazione alla politica di armonizzazione, evitando così una situazione di incertezza giuridica tale da mettere in discussione la libera circolazione di prodotti sicuri.

3.11.

Allo stesso modo, come già dichiarato in un precedente parere, il CESE continua a sostenere l’inclusione di disposizioni per la creazione di una banca dati europea degli infortuni che copra tutti i tipi di infortuni e che sia diretta a:

a)

aiutare le autorità di vigilanza del mercato a prendere decisioni più informate in merito ai rischi;

b)

offrire una base per misure preventive e campagne di sensibilizzazione del pubblico e a consentire agli organismi responsabili della standardizzazione di elaborare norme migliori sui prodotti;

c)

aiutare i fabbricanti ad adeguare la progettazione di nuovi prodotti in modo da includervi gli aspetti relativi alla sicurezza;

d)

valutare l’efficacia delle misure preventive e a fissare priorità per la definizione delle politiche.

3.12.

A tale proposito, propone, di nuovo, di stabilire una base giuridica per la banca dati europea degli infortuni, in forza della quale la Commissione europea appoggerebbe il coordinamento della raccolta dei dati negli Stati membri e il buon funzionamento dell’IDB.

4.   Osservazioni specifiche

4.1.    Proposta «conformità» (COM(2017) 795 final)

4.1.1.   Articolo 1

4.1.1.1.

Il CESE accoglie con favore il fatto che, oltre alla protezione della salute e della sicurezza delle persone, rientrino nell’oggetto del regolamento anche la protezione dell’ambiente e l’interesse pubblico.

4.1.2.   Articolo 5

4.1.2.1.

Il CESE critica le dichiarazioni di conformità per la maggior parte dei prodotti di consumo, poiché in generale si tratta di una dichiarazione unilaterale da parte del fabbricante, che riconosce che il prodotto è conforme al diritto europeo in materia di sicurezza dei prodotti. Spesso, la dichiarazione crea confusione tra i destinatari che non distinguono tra origine del prodotto e autorizzazione del prodotto.

4.1.2.2.

Di recente, varie organizzazioni di consumatori hanno sollevato una serie di preoccupazioni in merito a questi sistemi di conformità, analoghe a quelle riguardanti la dichiarazione di «marcatura CE». In questo contesto, il CESE sottolinea la necessità che tale dichiarazione di conformità, nello stesso sito web, sia posta nella pagina che fa riferimento alla documentazione tecnica del prodotto. Questa dichiarazione di conformità non deve, pertanto, indurre confusione o trarre in inganno i destinatari.

4.1.3.   Articoli 10 e 14

4.1.3.1.

Il CESE accoglie con favore questa proposta che intende creare un sistema coerente di vigilanza del mercato in ciascuno Stato membro. La proposta, tuttavia, stabilisce norme riguardanti gli obblighi, i poteri e l’organizzazione delle attività di vigilanza del mercato, ma non dice nulla circa la capacità e il potere discrezionale degli Stati membri, a livello di risorse tecniche, umane e finanziarie, fatto che potrà determinare incoerenze a livello della vigilanza del mercato dei prodotti nell’Unione europea.

4.1.3.2.

Fatte salve le competenze attribuite, il CESE ritiene che il regolamento stabilisca obblighi limitati per le autorità, citando soprattutto prerogative, in particolare la semplice facoltà di avvertire, entro un adeguato periodo di tempo, gli utilizzatori che vivono nel loro territorio in merito a prodotti identificati come rischiosi.

4.1.4.   Articolo 18

4.1.4.1.

Il CESE non è a conoscenza della ragione per cui la Commissione ha svuotato di contenuto, in questo articolo, la disposizione precedente proposta nel 2013, vale a dire l’ottemperanza dei criteri riguardanti la decisione dell’autorità, nonché tutte le misure posteriori, come gli obblighi dell’operatore economico e le azioni successive da parte delle autorità. In realtà, non è chiaro, dal punto di vista degli operatori economici, se, dopo la notifica al sistema RAPEX, tali notifiche siano effettivamente controllate e se gli operatori ritirino realmente i prodotti dal mercato.

4.1.4.2.

Per quanto concerne la procedura di richiamo dei prodotti, il CESE ritiene essenziali le informazioni fornite al consumatore e sottolinea, pertanto, che la procedura di richiamo deve essere identificata in modo concreto, obbligando le autorità a pubblicare tali informazioni. D’altra parte, la procedura d’informazione sul richiamo di un prodotto dovrà essere anch’essa definita, al fine di evitare che i consumatori confondano le informazioni sul richiamo con una comunicazione commerciale sul prodotto.

4.1.5.   Articolo 26

4.1.5.1.

Il CESE ritiene fondamentale che la proposta preveda una norma esplicita secondo cui le autorità degli Stati membri devono disporre di poteri e risorse sufficienti per l’adempimento dei loro compiti, in particolare in termini di controlli fisici e di laboratorio sui prodotti.

4.1.6.   Articolo 27

4.1.6.1.

Il CESE reputa che, fatti salvi i paragrafi esistenti, si dovrà inserire una disposizione generale che consenta alle autorità di vigilanza del mercato di chiedere alle autorità competenti dei controlli alle frontiere esterne di non immettere il prodotto in libera pratica nel caso in cui sia accertato che il prodotto presenta un rischio per la salute, la sicurezza, l’ambiente o l’interesse pubblico.

4.1.7.   Articolo 32

4.1.7.1.

Il CESE sottolinea la necessità che le organizzazioni della società civile, in particolare le associazioni di consumatori, siano coinvolti in tale rete, al fine di garantire una maggiore trasparenza sui risultati raggiunti dagli Stati membri in materia di politica di vigilanza del mercato.

4.1.8.   Articolo 61

4.1.8.1.

Il CESE accoglie con favore la proposta di definire una norma specifica in materia di sanzioni pecuniarie intese a scoraggiare gli operatori economici dall’immettere nel mercato prodotti pericolosi.

4.1.8.2.

Pertanto, il CESE accoglie favorevolmente l’articolo 61, paragrafo 3, quando afferma che in caso di recidiva la sanzione può essere inasprita.

4.2.    Proposta «Riconoscimento» (COM(2017) 796 final)

4.2.1.   Articolo 4

4.2.1.1.

Il CESE esprime dubbi in merito all’efficacia di tale principio, in particolare quando l’articolo 4, paragrafo 3, dispone che siano gli operatori economici ad essere responsabili del contenuto e dell’esattezza di tale dichiarazione, in quanto può generare gli stessi effetti che ha avuto per i consumatori la marcatura CE, la quale non ha mai impedito che prodotti considerati pericolosi circolassero nel mercato interno, indipendentemente dalla relativa dichiarazione.

4.2.1.2.

Il CESE ritiene che, se l’operatore economico non fornisce la relativa dichiarazione e fatto salvo il paragrafo 8, si debba stabilire un termine ragionevole per la verifica da parte delle autorità delle informazioni sulla conformità.

4.2.2.   Articolo 5

4.2.2.1.

Il CESE ritiene che il principio di precauzione debba essere incluso nei requisiti di valutazione delle merci, in particolare con riferimento al paragrafo 5 di questo articolo.

4.2.3.   Articolo 6

4.2.3.1.

Per quanto riguarda i diritti dei consumatori, in particolare, il diritto alla tutela della salute e alla sicurezza e alla protezione dell’ambiente e dell’interesse pubblico, il CESE non è d’accordo con la presunzione di sicurezza stabilita nella disposizione. Ritiene che, qualora venga effettuata la valutazione del prodotto di cui all’articolo 5, il prodotto stesso non potrà essere immesso in circolazione fino all’adozione della decisione definitiva da parte dell’autorità competente dello Stato membro.

Bruxelles, 23 maggio 2018.

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Luca JAHIER


(1)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=COM%3A2017%3A787%3AFIN.

(2)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52017DC0788&qid=1519385332001.

(3)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52017DC0789.

(4)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM%3A2017%3A0795%3AFIN.

(5)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM%3A2017%3A0796%3AFIN.

(6)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52017DC0788(01)&qid=1519385332001.

(7)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.

(8)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.

(9)  GU C 271 del 19.9.2013, pag. 86, punto 1.6.


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