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Document L:2014:174:FULL

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 174, 13 giugno 2014


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ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 174

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57° anno
13 giugno 2014


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2014/347/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 20 febbraio 2014, relativa alla conclusione di un protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Armenia, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica di Armenia sui principi generali della partecipazione della Repubblica di Armenia ai programmi dell'Unione

1

 

 

Protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Armenia, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica di Armenia sui principi generali della partecipazione della Repubblica di Armenia ai programmi dell'Unione

3

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) n. 622/2014 della Commissione, del 14 febbraio 2014, recante deroga al regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 per quanto riguarda l'impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi 2 ( 1 )

7

 

*

Regolamento delegato (UE) n. 623/2014 della Commissione, del 14 febbraio 2014, recante deroga al regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 per quanto riguarda l'impresa comune Bioindustrie ( 1 )

12

 

*

Regolamento delegato (UE) n. 624/2014 della Commissione, del 14 febbraio 2014, recante deroga al regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 per quanto riguarda l'impresa comune Clean Sky 2 ( 1 )

14

 

*

Regolamento delegato (UE) n. 625/2014 della Commissione, del 13 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti a carico degli enti che agiscono in qualità di investitori, promotori, prestatori originali e cedenti in relazione alle esposizioni al rischio di credito trasferito ( 1 )

16

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2014 della Commissione, del 10 giugno 2014, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

26

 

*

Regolamento (UE) n. 627/2014 della Commissione, del 12 giugno 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 582/2011, adeguandolo al progresso tecnico, per quanto riguarda il monitoraggio del particolato mediante il sistema diagnostico di bordo ( 1 )

28

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 628/2014 della Commissione, del 12 giugno 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 341/2007 per quanto riguarda il contingente tariffario d'importazione per l'aglio originario della Cina

31

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 629/2014 della Commissione, del 12 giugno 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva metilnonilchetone ( 1 )

33

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 630/2014 della Commissione, del 12 giugno 2014, recante duecentoquindicesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

35

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 631/2014 della Commissione, del 12 giugno 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

38

 

 

DECISIONI

 

 

2014/348/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 5 giugno 2014, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

40

 

*

Decisione 2014/349/PESC del Consiglio, del 12 giugno 2014, che modifica l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO

42

 

 

2014/350/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 5 giugno 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti tessili [notificata con il numero C(2014) 3677]  ( 1 )

45

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

13.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 febbraio 2014

relativa alla conclusione di un protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Armenia, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica di Armenia sui principi generali della partecipazione della Repubblica di Armenia ai programmi dell'Unione

(2014/347/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 114, 168, 169 e 172, l'articolo 173, paragrafo 3, e gli articoli 188 e 192, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità della decisione 2012/777/UE del Consiglio (1), il protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Armenia, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica di Armenia sui principi generali della partecipazione della Repubblica di Armenia ai programmi dell'Unione (2) («protocollo») è stato firmato a nome dell'Unione il 17 dicembre 2012.

(2)

È opportuno approvare il protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Armenia, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica di Armenia sui principi generali della partecipazione della Repubblica di Armenia ai programmi dell'Unione, è approvato a nome dell'Unione.

Il testo del protocollo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 10 del protocollo (3).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

K. HATZIDAKIS


(1)  GU L 340 del 13.12.2012, pag. 26.

(2)  Cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale.

(3)  La data di entrata in vigore del protocollo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio


13.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/3


PROTOCOLLO

dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Armenia, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica di Armenia sui principi generali della partecipazione della Repubblica di Armenia ai programmi dell'Unione

L'UNIONE EUROPEA, in appresso «l'Unione»,

da una parte,

e

LA REPUBBLICA DI ARMENIA, in appresso «l'Armenia»

dall'altra,

in appresso «le parti»,

considerando quanto segue:

(1)

L'Armenia ha concluso un accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Armenia, dall'altra (in appresso «l'accordo»), entrato in vigore il 1o luglio 1999.

(2)

Il Consiglio europeo tenutosi a Bruxelles il 17 e 18 giugno 2004 si è compiaciuto della proposta della Commissione europea relativa a una politica europea di vicinato (PEV) e ha approvato le conclusioni del Consiglio del 14 giugno 2004.

(3)

In numerose altre occasioni il Consiglio ha ripetutamente adottato conclusioni a favore di tale politica.

(4)

Il 5 marzo 2007 il Consiglio ha espresso il proprio sostegno all'approccio generale e globale esposto nella comunicazione della Commissione europea del 4 dicembre 2006, che consiste nel permettere ai partner della politica europea di vicinato di partecipare, in funzione dei loro meriti e qualora le basi giuridiche lo consentano, alle agenzie e ai programmi della Comunità.

(5)

L'Armenia ha espresso il desiderio di partecipare a una serie di programmi dell'Unione.

(6)

Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione dell'Armenia a ciascun programma specifico, in particolare il contributo finanziario e le procedure di relazione e di valutazione, dovrebbero essere stabilite nell'ambito di un memorandum di intesa tra la Commissione europea e le autorità competenti dell'Armenia,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

L'Armenia può partecipare a tutti i programmi attuali e futuri dell'Unione aperti alla partecipazione dell'Armenia a norma delle pertinenti disposizioni di adozione di tali programmi.

Articolo 2

L'Armenia fornisce un contributo finanziario al bilancio generale dell'Unione europea corrispondente ai programmi specifici cui partecipa.

Articolo 3

I rappresentanti dell'Armenia possono partecipare, in veste di osservatori e per i punti che riguardano l'Armenia, ai comitati di gestione responsabili del monitoraggio dei programmi ai quali l'Armenia contribuisce finanziariamente.

Articolo 4

Alle iniziative e ai progetti presentati dai partecipanti dell'Armenia si applicano, per quanto possibile, le stesse condizioni, norme e procedure applicate agli Stati membri per i programmi in questione.

Articolo 5

Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione dell'Armenia a ciascun programma specifico, in particolare il contributo finanziario e le procedure di relazione e di valutazione, sono stabilite nell'ambito di un memorandum di intesa tra la Commissione europea e le autorità competenti dell'Armenia, sulla base dei criteri stabiliti nei programmi in questione.

Qualora l'Armenia chieda l'assistenza esterna dell'Unione per partecipare a un determinato programma dell'Unione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato, o di qualsiasi analogo regolamento che possa essere adottato in futuro e che garantisca all'Armenia l'assistenza esterna dell'Unione, le condizioni secondo le quali l'Armenia beneficia dell'assistenza esterna dell'Unione sono stabilite nel quadro di un accordo di finanziamento, che rispetti in particolare l'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1638/2006.

Articolo 6

Ciascun memorandum di intesa concluso a norma dell'articolo 5 dispone che, conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, il controllo finanziario, le verifiche contabili o altre verifiche, comprese le indagini amministrative, sono effettuati dalla Commissione europea, dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode e dalla Corte dei conti, direttamente o sotto la loro autorità.

Sono adottate disposizioni dettagliate in materia di controllo finanziario e verifiche contabili, misure amministrative, sanzioni e recupero che conferiscono alla Commissione europea, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode e alla Corte dei conti poteri equivalenti a quelli di cui dispongono nei confronti di beneficiari o contraenti stabiliti nell'Unione.

Articolo 7

Il presente protocollo è applicabile fintantoché l'accordo rimane in vigore.

Il presente protocollo è firmato e approvato dalle parti in conformità delle rispettive procedure.

Ciascuna parte può denunciare il presente protocollo mediante notifica scritta all'altra parte contraente.

Il presente protocollo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data della notifica.

L'estinzione del protocollo previa denuncia di una delle parti non ha alcuna incidenza sulle verifiche e sui controlli da eseguire ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6, ove opportuno.

Articolo 8

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente protocollo e, successivamente, con scadenza triennale, entrambe le parti possono riesaminare l'attuazione del presente protocollo sulla base dell'effettiva partecipazione dell'Armenia ai programmi dell'Unione.

Articolo 9

Il presente protocollo si applica, da un lato, ai territori cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni ivi precisate, e, dall'altro, al territorio dell'Armenia.

Articolo 10

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

Articolo 11

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

Articolo 12

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e armena, ciascun testo facente ugualmente fede.

Съставено в Брюксел на седемнадесети декември две хиляди и дванадесета година.

Hecho en Bruselas, el diecisiete de diciembre de dos mil doce.

V Bruselu dne sedmnáctého prosince dva tisíce dvanáct.

Udfærdiget i Bruxelles den syttende december to tusind og tolv.

Geschehen zu Brüssel am siebzehnten Dezember zweitausendzwölf.

Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta detsembrikuu seitsmeteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εφτά Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δώδεκα.

Done at Brussels on the seventeenth day of December in the year two thousand and twelve.

Fait à Bruxelles, le dix-sept décembre deux mille douze.

Fatto a Bruxelles, addì diciassette dicembre duemiladodici.

Briselē, divi tūkstoši divpadsmitā gada septiņpadsmitajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai dvyliktų metų gruodžio septynioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkettedik év december havának tizenhetedik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sbatax-il jum ta’ Diċembru tas-sena elfejn u tnax.

Gedaan te Brussel, de zeventiende december tweeduizend twaalf.

Sporządzono w Brukseli dnia siedemnastego grudnia roku dwa tysiące dwunastego.

Feito em Bruxelas, em dezassete de dezembro de dois mil e doze.

Întocmit la Bruxelles la șaptesprezece decembrie două mii doisprezece.

V Bruseli sedemnásteho decembra dvetisícdvanásť.

V Bruslju, dne sedemnajstega decembra leta dva tisoč dvanajst.

Tehty Brysselissä seitsemäntenätoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakaksitoista.

Som skedde i Bryssel den sjuttonde december tjugohundratolv.

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За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Ghall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Република Армения

Por la Republica de Armenia

Za Arménskou republiku

For Republikken Armenien

Für die Republik Armenien

Armeenia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Αρμενίας

For the Republic of Armenia

Pour la Republique dArménie

Per la Repubblica di Armenia

Armēnijas Republikas vārdā –

Armėnijos Respublikos vardu

Örmény Köztársaság részéről

Ghar-Repubblika tal-Armenja

Voor de Republiek Armenië

W imieniu Republiki Armenii

Pela República da Armenia

Pentru Republica Armenia

Za Armensku republiku

Za Republiko Armenijo

Armenian tasavallan puolesta

För Republiken Armenien

Image

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REGOLAMENTI

13.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/7


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 622/2014 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 2014

recante deroga al regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 per quanto riguarda l'impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi 2

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del «programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020» e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3, lettera b) e l'articolo 1, paragrafo 3, lettera c), punti da i) a vii),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020, prevede la partecipazione dell'Unione a partenariati pubblico-privato, tra cui le imprese comuni, nei settori chiave nei quali la ricerca e l'innovazione sono suscettibili di contribuire ai più ampi obiettivi di competitività dell'Unione e aiutare a risolvere le sfide per la società.

(2)

La partecipazione ad azioni indirette nel quadro di Orizzonte 2020 è soggetta al rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1290/2013. Tuttavia, per tener conto delle esigenze operative specifiche delle imprese comuni istituite a norma dell'articolo 187 del trattato nel settore dei medicinali innovativi, alla Commissione è stato conferito il potere di adottare atti delegati in forza dell'articolo 290 del trattato per la durata del programma Orizzonte 2020, allo scopo di autorizzare gli organismi di finanziamento istituiti a norma dell'articolo 187 del trattato a limitare l'ammissibilità al finanziamento a specifiche tipologie di partecipanti e ad adottare regole specifiche in materia di proprietà intellettuale.

(3)

L'impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi è stata istituita con il regolamento (CE) n. 73/2008 (3) del Consiglio per un periodo che scade il 31 dicembre 2017, allo scopo di incentivare la collaborazione tra tutte le parti interessate, ossia l'industria, gli enti pubblici (ivi comprese le autorità di regolamentazione), le associazioni di pazienti, le università e i centri clinici e di migliorare l'efficacia e l'efficienza del processo di sviluppo dei medicinali cosicché il settore farmaceutico a lungo termine produca medicinali innovativi più efficaci e più sicuri.

(4)

Con riferimento all'ammissibilità dei finanziamenti e alle regole in materia di proprietà intellettuale, sono state individuate specifiche esigenze operative motivate dall'obiettivo dell'iniziativa in materia di medicinali innovativi di riunire grandi partner industriali e organizzazioni senza scopo di lucro, soggetti pubblici e altri soggetti per sfruttare al massimo i risultati dei progetti che possono mettere più rapidamente i medicinali a disposizione dei pazienti. L'impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi 2 istituita con il regolamento (UE) n. 557/2014 (4), dovrebbe continuare a fornire finanziamenti a soggetti quali le microimprese, le piccole e medie imprese, gli istituti di istruzione secondaria e superiore, le organizzazioni senza scopo di lucro; occorre pertanto una deroga all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1290/2013.

(5)

Sono state individuate specifiche esigenze operative in merito alle regole di proprietà intellettuale nel contesto degli obiettivi dell'iniziativa in materia di medicinali innovativi 2, al fine di pervenire ad un modello innovativo aperto, un sistema dinamico di condivisione delle conoscenze che offra maggiori possibilità di creare e sfruttare le conoscenze derivanti dai progetti IMI e ampio accesso dei partecipanti, dei soggetti collegati e dei terzi a tali conoscenze. Il fine ultimo è accelerare lo sviluppo della diagnostica e l'intervento medico a vantaggio dei pazienti, anche stimolando la ricerca clinica e traslazionale e la sperimentazione clinica, in particolare nel settori della sanità pubblica laddove esistono grandi necessità insoddisfatte, che l'Organizzazione mondiale della sanità ha riconosciuto nella relazione del 9 luglio 2013 sui medicinali prioritari (5). Tali condizioni dovrebbero valere per tutti i partecipanti in modo da tutelarne le conoscenze preesistenti, i risultati e le conoscenze acquisite collateralmente (sideground). È opportuno prevedere il trasferimento e la concessione di licenze sui risultati e le conoscenze preesistenti nonché i diritti di accesso ai risultati e alle conoscenze preesistenti di altri partecipanti al fine dello svolgimento della ricerca. Occorre in proposito distinguere, nell'ambito dello sfruttamento, tra l'uso a fini di ricerca e lo sfruttamento diretto. Tali condizioni dovrebbero altresì tener conto dei precedenti obblighi dei partecipanti laddove si offrano potenzialità di sfruttamento diretto dei risultati, compresa la sperimentazione clinica sui risultati in sé. Per poter sfruttare appieno i risultati e facilitare e accelerare la formulazione di medicinali innovativi a vantaggio dei pazienti, migliorando la ricerca e lo sviluppo di farmaci, è necessario stabilire deroghe all'articolo 41 e agli articoli da 44 a 48 del regolamento (UE) n. 1290/2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1290/2013, per quanto riguarda l'impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi 2, sono ammissibili ai finanziamenti di tale impresa comune solo i partecipanti seguenti:

a)

i soggetti giuridici stabiliti in uno Stato membro o in un paese associato o costituiti a norma del diritto dell'Unione; e

b)

che rientrano in una delle categorie di seguito:

i)

microimprese, piccole e medie imprese e altre società con fatturato annuo massimo di 500 milioni di EUR, purché non siano soggetti collegati a società con fatturato annuo superiore a 500 milioni di EUR; per «soggetti collegati» si applica, mutatis mutandis, la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 1290/2013;

ii)

istituti di istruzione secondaria o superiore;

iii)

organizzazioni senza scopo di lucro, incluse quelle che annoverano tra i propri obiettivi principali lo svolgimento di attività di ricerca o sviluppo tecnologico, e le organizzazioni dei pazienti;

c)

il Centro comune di ricerca;

d)

organizzazioni internazionali di interesse europeo.

Articolo 2

In deroga all'articolo 41, paragrafo 2, e agli articoli da 45 a 48 del regolamento (UE) n. 1290/2013, alla proprietà e all'accesso alle conoscenze acquisite collateralmente (sideground) si applicano le seguenti disposizioni:

a)

i risultati non comprendono le conoscenze acquisite collateralmente, in quanto prodotto tangibile o intangibile ottenuto da un partecipante nell'ambito dell'azione, ad esempio i dati, conoscenze o informazioni indipendentemente dalla loro forma o natura, che possono o no essere protetti, ma che esulano dagli obiettivi dell'azione definita nella convenzione di sovvenzione e che pertanto non sono necessari per l'attuazione dell'azione o per l'uso a fini di ricerca dei risultati;

b)

ciascun partecipante resta il proprietario esclusivo delle proprie conoscenze acquisite collateralmente ma è possibile concordare una diversa assegnazione della proprietà;

c)

i partecipanti non sono tenuti a concedere l'accesso alle conoscenze acquisite collateralmente.

Articolo 3

In deroga all'articolo 44, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1290/2013, al trasferimento e alla concessione di licenze per i risultati e le conoscenze preesistenti a soggetti collegati, acquirenti ed eventuali organismi successori si applicano le seguenti disposizioni:

a)

un partecipante, senza il consenso degli altri partecipanti, ma informandoli senza indebito ritardo e purché il cessionario accetti per iscritto gli obblighi nell'ambito della convenzione di sovvenzione e dell'accordo consortile, può trasferire i suoi risultati a:

i)

un soggetto collegato;

ii)

un acquirente della totalità o di una parte sostanziale delle attività pertinenti;

iii)

un organismo successorio subentrato in seguito a fusione o consolidamento del partecipante.

I termini di tempo di cui al primo comma sono concordati tra i partecipanti dell'accordo consortile;

b)

ciascun partecipante resta libero di cedere in licenza, trasferire o altrimenti disporre dei suoi diritti di proprietà delle conoscenze preesistenti, fatti salvi eventuali diritti e obblighi previsti nella convenzione di sovvenzione e nell'accordo consortile;

c)

un partecipante, se trasferisce la proprietà delle conoscenze preesistenti, trasferisce al cessionario i suoi obblighi nell'ambito della convenzione di sovvenzione in relazione a tali conoscenze, compreso l'obbligo di trasferire le stesse in qualsiasi successivo trasferimento;

d)

un partecipante, senza il consenso degli altri partecipanti, ma informandoli senza indebito ritardo e purché il cessionario accetti per iscritto gli obblighi nell'ambito della convenzione di sovvenzione e dell'accordo consortile, può trasferire le proprie conoscenze preesistenti a:

i)

un soggetto collegato;

ii)

un acquirente del totale o di una parte sostanziale delle attività pertinenti;

iii)

un organismo successorio subentrato in seguito a fusione o consolidamento del partecipante.

I termini di tempo di cui al primo comma sono concordati tra i partecipanti dell'accordo consortile.

Articolo 4

In deroga all'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1290/2013, al trasferimento e alla concessione di licenze sui risultati si applicano le seguenti disposizioni:

 

il partecipante che detiene i risultati può concedere licenze o altrimenti accordare il diritto di sfruttarli a qualsiasi soggetto giuridico, purché possano essere esercitati i diritti di accesso ai risultati e siano rispettati tutti gli altri obblighi previsti dalla convenzione di sovvenzione o dell'accordo consortile.

Articolo 5

In deroga all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1290/2013, ai principi in materia di diritti di accesso si applicano le seguenti disposizioni:

 

il soggetto giuridico che gode dei diritti di accesso ai risultati per concludere l'azione o per uso a fini di ricerca può autorizzare un altro soggetto giuridico a esercitare tali diritti a suo nome purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

il soggetto giuridico che gode dei diritti di accesso è responsabile degli atti dell'altro soggetto giuridico come se fossero suoi propri;

b)

i diritti di accesso concessi all'altro soggetto giuridico non comprendono il diritto di cedere sub-licenze.

Articolo 6

In deroga all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1290/2013, ai diritti di accesso ai fini dell'attuazione si applicano le seguenti disposizioni:

a)

durante l'azione, i partecipanti godono dei diritti di accesso ai risultati degli altri partecipanti soltanto ai fini e nella misura necessaria ad intraprendere e concludere l'azione. Tali diritti di accesso sono concessi gratuitamente;

b)

durante l'azione, i partecipanti, salvo divieti o limitazioni indotti da obblighi verso altri in vigore alla data di accesso alla convenzione di sovvenzione, godono dei diritti di accesso alle conoscenze preesistenti degli altri partecipanti soltanto ai fini e nella misura necessaria ad intraprendere e concludere l'azione. Tali diritti di accesso sono concessi gratuitamente.

Articolo 7

In deroga all'articolo 48 del regolamento (UE) n. 1290/2013, si applicano le seguenti disposizioni:

a)

Per quanto riguarda lo sfruttamento s'intende per:

i)

«uso a fini di ricerca», l'uso dei risultati, o delle conoscenze preesistenti necessarie all'uso dei risultati, a scopi diversi dalla conclusione dell'azione o dallo sfruttamento diretto; tale uso comprende anche l'applicazione dei risultati come strumento di ricerca, comprese la ricerca e la sperimentazione clinica, e contribuisce direttamente o indirettamente al conseguimento degli obiettivi definiti nella sfida per la società «Salute, cambiamento demografico e benessere» di cui al regolamento (UE) n. 1291/2013;

ii)

«sfruttamento diretto» lo sviluppo dei risultati a fini di commercializzazione, anche tramite la sperimentazione clinica, o la commercializzazione dei risultati stessi;

b)

durante l'azione e successivamente alla sua conclusione i partecipanti e i soggetti collegati godono dei diritti di accesso ai risultati degli altri partecipanti per uso a fini di ricerca.

I diritti d'accesso per uso a fini di ricerca sono concessi su base non esclusiva a condizioni eque e ragionevoli, ossia appropriate, comprese eventuali condizioni finanziarie o condizioni a titolo gratuito, tenendo conto del valore reale o potenziale dei risultati di cui si chiede l'accesso e di ogni altra caratteristica dell'uso a fini di ricerca previsto.

Se lo sfruttamento diretto da parte di un partecipante o di un terzo richiede i risultati detenuti da un altro partecipante, i diritti di accesso possono essere negoziati tra le parti interessate;

c)

durante l'azione e successivamente alla sua conclusione i partecipanti e i soggetti collegati godono dei diritti di accesso alle conoscenze preesistenti degli altri partecipanti solo nella misura ragionevolmente necessaria all'uso dei risultati a fini di ricerca.

Tali diritti d'accesso per uso a fini di ricerca sono concessi su base non esclusiva a condizioni eque e ragionevoli, ossia appropriate, comprese eventuali condizioni finanziarie o condizioni a titolo gratuito, tenendo conto del valore reale o potenziale delle conoscenze preesistenti di cui si chiede l'accesso e di ogni altra caratteristica dell'uso a fini di ricerca previsto.

I partecipanti non sono tenuti a concedere diritti d'accesso, a fini di sfruttamento diretto, alle proprie conoscenze preesistenti che essi possono usare, sfruttare cedere in sub-licenza o altrimenti commercializzare a propria discrezione, fatti salvi i diritti di accesso per uso a fini di ricerca.

Se lo sfruttamento diretto da parte di un partecipante o di un terzo richiede conoscenze preesistenti detenute da un altro partecipante e necessarie per usare i risultati, i diritti di accesso possono essere negoziati tra le parti interessate;

d)

una volta conclusa l'azione, i terzi hanno diritto di chiedere e ottenere diritti di accesso ai risultati dei partecipanti per uso a fini di ricerca.

Tali diritti d'accesso sono concessi su base non esclusiva a condizioni ritenute appropriate dal proprietario dei risultati e dal terzo interessato. Tali condizioni non sono più favorevoli di quelle applicate ai partecipanti e ai soggetti collegati per uso a fini di ricerca;

e)

una volta conclusa l'azione, i terzi hanno diritto di chiedere e ottenere diritti di accesso alle conoscenze preesistenti dei partecipanti solo nella misura ragionevolmente necessaria all'uso dei risultati a fini di ricerca.

Tali diritti d'accesso sono concessi su base non esclusiva a condizioni ritenute appropriate dal proprietario delle conoscenze preesistenti e dal terzo interessato;

f)

prima della firma della convenzione di sovvenzione, un partecipante può individuare elementi specifici delle conoscenze preesistenti e presentare una richiesta motivata all'ufficio del programma dell'impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi 2 affinché tali elementi siano in tutto o in parte esclusi dagli obblighi di cui all'articolo 7, lettera e).

L'ufficio del programma accoglie tale richiesta solo in circostanze eccezionali e nel decidere tiene conto degli obiettivi di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 557/2014, dei compiti dell'impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi 2 iscritti nello statuto e degli interessi legittimi del partecipante interessato. Può accogliere la richiesta a condizioni concordate con il partecipante. Eventuali deroghe sono incluse nella convenzione di sovvenzione e non possono essere modificate se la convenzione non lo prevede;

g)

nell'accordo consortile i partecipanti concordano un termine temporale riguardo alle richieste di accesso di cui alle lettere da b) a e).

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104.

(3)  Regolamento (CE) n. 73/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, che istituisce l'impresa comune per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi (GU L 30 del 4.2.2008, pag. 38).

(4)  Regolamento (UE) n. 557/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l'impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi 2(GU L 169 del 7.6.2014, pag. 54).

(5)  Priority Medicines for Europe and the World Update Report, 2013, WHO, ISBN 978 92 4 150575 8 — http://www.who.int/medicines/areas/priority_medicines/en/.


13.6.2014   

IT

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L 174/12


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 623/2014 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 2014

recante deroga al regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del «programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020» per quanto riguarda l'impresa comune Bioindustrie

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del «programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020» e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1291/2013 (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020, prevede la partecipazione dell'Unione a partenariati pubblico-privato, tra cui le imprese comuni, nei settori chiave nei quali la ricerca e l'innovazione sono suscettibili di contribuire ai più ampi obiettivi di competitività dell'Unione e aiutare a risolvere le sfide per la società.

(2)

La partecipazione ad azioni indirette nel quadro di Orizzonte 2020 è soggetta al rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1290/2013. Tuttavia, per tener conto delle esigenze operative specifiche delle imprese comuni istituite a norma dell'articolo 187 del trattato nel settore delle bioindustrie, alla Commissione è stato conferito il potere di adottare atti delegati in forza dell'articolo 290 del trattato per la durata del programma Orizzonte 2020.

(3)

L'impresa comune Bioindustrie (IC Bioindustrie) è stata istituita dal regolamento (UE) n. 560/2014 del Consiglio (3) per un periodo che scade il 31 dicembre 2024, allo scopo di realizzare un'iniziativa tecnologica congiunta nel settore delle bioindustrie.

(4)

Sono state individuate esigenze operative specifiche per agevolare e incoraggiare la partecipazione di determinate tipologie di partecipanti. Tali esigenze operative specifiche derivano dall'attuale frammentazione di questo settore industriale nascente e dal numero elevato di piccole e medie imprese (PMI) interessate. In considerazione dell'indiscussa importanza che rivestono nel campo della ricerca e dello sviluppo, è opportuno inoltre agevolare e promuovere la partecipazione all'IC Bioindustrie delle PMI, nonché degli istituti di istruzione secondaria e superiore e di altri soggetti. Al fine di esercitare un effetto leva ottimale sugli investimenti privati, l'ammissibilità al finanziamento dell'IC Biondustrie, per le azioni diverse dalle azioni di innovazione, dovrebbe essere limitato alle parti interessate di cui sopra.

(5)

È opportuno pertanto prevedere una deroga all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1290/2013 al fine di limitare l'ammissibilità al finanziamento, per le azioni diverse dalle azioni di innovazione, a soggetti come le PMI o gli istituti di istruzione secondaria e superiore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1290/2013, sono ammissibili al finanziamento dell'impresa comune Bioindustrie, per le azioni nel settore delle bioindustrie diverse dalle azioni di innovazione, solo le seguenti tipologie di partecipanti:

a)

piccole e medie imprese;

b)

istituti di istruzione secondaria o superiore;

c)

organizzazioni senza scopo di lucro, incluse quelle che annoverano tra i propri obiettivi principali lo svolgimento di attività di ricerca o sviluppo tecnologico;

d)

il Centro comune di ricerca;

e)

organizzazioni internazionali di interesse europeo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81.

(2)  Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2000 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347, del 20.12.2013, pag. 104).

(3)  Regolamento (UE) n. 560/2014 del Consiglio del 6 maggio 2014 che istituisce l'impresa comune Bioindustrie (GU L 169, del 7.6.2014, pag. 130).


13.6.2014   

IT

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L 174/14


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 624/2014 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 2014

recante deroga al regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 per quanto riguarda l'impresa comune Clean Sky 2

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che istituisce il «programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020», prevede la partecipazione dell'Unione a partenariati pubblico-privato nei settori chiave nei quali la ricerca e l'innovazione sono suscettibili di contribuire ai più ampi obiettivi di competitività dell'Unione e aiutare a risolvere le sfide per la società.

(2)

La partecipazione ad azioni indirette nel quadro di Orizzonte 2020 è soggetta al rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1290/2013. Tuttavia, per tener conto delle esigenze operative specifiche delle imprese comuni istituite a norma dell'articolo 187 del trattato nel settore aeronautico, alla Commissione è stato conferito il potere di adottare atti delegati in forza dell'articolo 290 del trattato per la durata del programma Orizzonte 2020, allo scopo di autorizzare gli organismi di finanziamento di questo settore istituiti a norma dell'articolo 187 del trattato a ridurre il numero minimo di partecipanti.

(3)

L'impresa comune Clean Sky 2 è stata istituita dal [regolamento (UE) n. 558/2014 del Consiglio (3) nel settore aeronautico per un periodo che scade il 31 dicembre 2024. Essa intende migliorare ulteriormente l'impatto ambientale delle tecnologie aeronautiche europee e garantire, sul piano internazionale, la futura competitività del settore aeronautico europeo.

(4)

Sono state individuate esigenze operative specifiche per quanto riguarda le regole di partecipazione a Orizzonte 2020, in particolare in relazione al numero minimo di partecipanti. Gli inviti a presentare proposte pubblicati dall'impresa comune sono molto specifici e mirati e incentrati su soluzioni innovative da convogliare in progetti dimostrativi finali. Inoltre, consentire a singoli soggetti di rispondere agli inviti a presentare proposte dell'impresa comune Clean Sky si è dimostrato molto efficace nell'incentivare la partecipazione di piccole e medie imprese (PMI), istituti di ricerca e università.

(5)

Per continuare a sostenere l'ampia partecipazione di PMI, istituti di ricerca e università, è opportuno prevedere una deroga al numero minimo di partecipanti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1290/2013 al fine di consentire a singoli soggetti di rispondere agli inviti a presentare proposte pubblicati dall'impresa comune Clean Sky 2,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1290/2013, per quanto riguarda gli inviti a presentare proposte pubblicati dall'impresa comune Clean Sky 2, la condizione minima è la partecipazione di un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o in un paese associato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81.

(2)  Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e che abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

(3)  Regolamento del Consiglio (UE) n. 558/2014 del 6 maggio 2014 che istituisce l'impresa comune Clean Sky 2 (GU L 169, del 7.6.2014, pag. 77).


13.6.2014   

IT

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L 174/16


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 625/2014 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2014

che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti a carico degli enti che agiscono in qualità di investitori, promotori, prestatori originali e cedenti in relazione alle esposizioni al rischio di credito trasferito

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 410, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il mantenimento dell'interesse economico ha lo scopo di allineare gli interessi delle parti che rispettivamente trasferiscono e assumono il rischio di credito delle esposizioni cartolarizzate. Quando un'entità cartolarizza le proprie passività, l'allineamento degli interessi si realizza automaticamente, a prescindere dal fatto che il debitore finale copra il proprio debito mediante garanzie reali. Quando è chiaro che il rischio di credito rimane al cedente, il mantenimento dell'interesse da parte del cedente non è necessario e non migliorerebbe la posizione preesistente.

(2)

È opportuno chiarire quando l'esposizione al rischio di credito trasferito si considera avvenuta in alcuni casi specifici in cui gli enti, pur non agendo in qualità di cedenti, promotori o prestatori originari, possono esporsi al rischio di credito di una posizione verso la cartolarizzazione, ivi compresi i casi in cui, in relazione all'operazione di cartolarizzazione, gli enti agiscono come controparte di uno strumento derivato, come controparte che fornisce la copertura, come fornitore della linea di liquidità, e quando gli enti detengono posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione nell'ambito di attività di supporto agli scambi.

(3)

Nelle operazioni di ricartolarizzazione il trasferimento del rischio di credito si verifica al livello della prima cartolarizzazione delle attività e al secondo livello «riassemblato» dell'operazione. I due livelli dell'operazione, e i due casi corrispondenti di trasferimento del rischio di credito, sono indipendenti per quanto riguarda i requisiti previsti dal presente regolamento. Il mantenimento dell'interesse economico netto e la due diligence dovrebbero essere assicurati a ogni livello dell'operazione dagli enti che si espongono al rischio di credito trasferito allo specifico livello. Pertanto, se si espone soltanto al secondo livello «riassemblato» dell'operazione, l'ente è soggetto agli obblighi di mantenimento dell'interesse economico netto e di due diligence soltanto in relazione al secondo livello dell'operazione. Nella stessa operazione di ricartolarizzazione gli enti che si espongono al primo livello di cartolarizzazione delle attività dovrebbero rispettare gli obblighi di mantenimento e di due diligence in relazione al primo livello di cartolarizzazione dell'operazione.

(4)

È opportuno specificare ulteriormente l'applicazione dell'impegno al mantenimento, anche per i casi in cui vi sono molteplici cedenti, promotori o prestatori originari, prevedendo i dettagli riguardanti le diverse opzioni di mantenimento, le modalità di misurazione del requisito di mantenimento all'avvio dell'operazione e su base continuativa e le modalità di applicazione delle esenzioni.

(5)

L'articolo 405, paragrafo 1, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 575/2013 prevede varie opzioni per il soddisfacimento del requisito di mantenimento dell'interesse. Il presente regolamento chiarisce in dettaglio le modalità per conformarsi ad ognuna di dette opzioni.

(6)

Il mantenimento dell'interesse potrebbe essere realizzato anche mediante una forma sintetica o potenziale di mantenimento, purché tali metodi siano pienamente conformi ad una delle opzioni di cui all'articolo 405, paragrafo 1, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 575/2013, a cui può essere assimilata la forma sintetica o potenziale di mantenimento, e sia garantito il rispetto degli obblighi di informativa.

(7)

Sono vietate le operazioni di copertura o di vendita dell'interesse mantenuto, quando tali tecniche compromettono la finalità del requisito di mantenimento, ovvero possono essere ammesse quando non coprono il soggetto che mantiene l'interesse contro il rischio di credito delle posizioni verso la cartolarizzazione mantenute o le esposizioni mantenute.

(8)

Per garantire il mantenimento dell'interesse economico netto su base continuativa, gli enti dovrebbero garantire che non vi siano meccanismi incorporati nella struttura della cartolarizzazione in virtù dei quali il requisito di mantenimento minimo all'avvio dell'operazione diminuirebbe necessariamente più rapidamente dell'interesse trasferito. Analogamente, in termini di flussi di cassa, l'interesse mantenuto non dovrebbe essere prioritario e beneficiare di un rimborso o di un ammortamento preferenziali tali da farlo scendere al di sotto del 5 % del valore nominale corrente dei segmenti venduti o delle esposizioni cartolarizzate. Inoltre, il supporto di credito fornito all'ente che assume l'esposizione alla posizione verso la cartolarizzazione non dovrebbe diminuire in modo sproporzionato rispetto al tasso di rimborso delle esposizioni sottostanti.

(9)

Per ridurre l'onere amministrativo e i costi di conformità ai fini del rispetto dei requisiti di due diligence, gli enti dovrebbero poter utilizzare i modelli finanziari sviluppati da terze parti diverse dalle ECAI. Gli enti dovrebbero utilizzare modelli finanziari di terzi parti solo quando hanno agito con debita cura, prima dell'investimento, per convalidare le pertinenti ipotesi alla base dei modelli e la strutturazione di questi ultimi e per comprendere la metodologia, le ipotesi e i risultati dei modelli.

(10)

È essenziale specificare ulteriormente la frequenza alla quale gli enti dovrebbero procedere alla revisione della conformità ai requisiti di due diligence, delle modalità di valutazione dell'appropriatezza dell'uso di politiche e procedure diverse per le posizioni detenute nel portafoglio di negoziazione e fuori di esso e delle modalità di valutazione della conformità quando la posizione rientra nel portafoglio di negoziazione di correlazione, e chiarire alcuni termini, di cui all'articolo 406 del regolamento (UE) n. 575/2013, quali «caratteristiche di rischio» e «caratteristiche strutturali».

(11)

A norma dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti stabiliti in paesi terzi che sono inclusi nel consolidamento ai sensi dell'articolo 18, del regolamento (UE) n. 575/2013 ma che non rientrano direttamente nell'ambito di applicazione degli altri fattori di ponderazione del rischio, in circostanze limitate, come per le esposizioni detenute nel portafoglio di negoziazione ai fini di attività di supporto agli scambi, non dovrebbero essere considerati in violazione dell'articolo 405, del regolamento (UE) n. 575/2013. Gli enti non dovrebbero essere considerati in violazione del predetto articolo quando dette esposizioni o posizioni nel portafoglio di negoziazione non sono rilevanti e non costituiscono una quota sproporzionata delle attività di negoziazione, purché vi sia una conoscenza approfondita delle esposizioni o delle posizioni e che siano state attuate politiche e procedure formali adeguate e commisurate al profilo di rischio dell'ente e al profilo di rischio complessivo del gruppo.

(12)

L'informativa iniziale e periodica agli investitori sul livello dell'impegno di mantenimento e su tutti i dati effettivamente significativi, tra l'altro sulla qualità creditizia e la performance delle esposizioni sottostanti, è necessaria per garantire un'effettiva due diligence sulle posizioni verso la cartolarizzazione. I dati oggetto dell'informativa dovrebbero includere informazioni sull'identità del soggetto che mantiene l'interesse economico, l'opzione di mantenimento prescelta e l'impegno originario e su base continuativa a mantenere l'interesse economico. In caso di applicazione delle esenzioni di cui all'articolo 405, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, dovrebbe essere prevista esplicitamente la comunicazione delle operazioni cartolarizzate per le quali non si applica l'obbligo di mantenimento e del motivo della disapplicazione.

(13)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) ha presentato alla Commissione.

(14)

L'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) ha svolto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DEFINIZIONI ED ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI CARTOLARIZZAZIONE

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«soggetto che mantiene l'interesse economico netto»: soggetto che agisce in qualità di cedente, promotore o prestatore originario che mantiene l'interesse economico netto nella cartolarizzazione ai sensi dell'articolo 405, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;

b)

«forma sintetica di mantenimento»: mantenimento dell'interesse economico mediante l'uso di strumenti derivati;

c)

«forma potenziale di mantenimento»: mantenimento dell'interesse economico mediante l'uso di garanzie, lettere di crediti e altre forme simili di supporto di credito che garantiscono un'esecuzione immediata del mantenimento;

d)

«segmento verticale»: segmento che espone il possessore del segmento al rischio di credito di ogni segmento emesso dell'operazione di cartolarizzazione su base proporzionale.

CAPO II

ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI CREDITO DI UNA POSIZIONE VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE

Articolo 2

Casi particolari di esposizione al rischio di credito di una posizione verso la cartolarizzazione

1.   L'ente che agisce come controparte di un derivato creditizio o come la controparte che fornisce la copertura o come fornitore della linea di liquidità per un'operazione di cartolarizzazione si considera esposto al rischio di credito di una posizione verso la cartolarizzazione quando il derivato, la copertura o la linea di liquidità assumono il rischio di credito delle esposizioni cartolarizzate o delle posizioni verso la cartolarizzazione.

2.   Ai fini dell'applicazione degli articoli 405 e 406 del regolamento (UE) n. 575/2013, se una linea di liquidità soddisfa le condizioni di cui all'articolo 255, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, il fornitore di liquidità non è considerato esposto al rischio di credito della posizione verso la cartolarizzazione.

3.   Nel contesto di una ricartolarizzazione avente più di un livello o in una cartolarizzazione con operazioni sottostanti singole multiple, l'ente è considerato esposto unicamente al rischio di credito della singola posizione verso la cartolarizzazione o della singola operazione di cartolarizzazione verso la quale assume l'esposizione.

4.   Gli enti non sono considerati in violazione dell'articolo 405 del regolamento (UE) n. 575/2013, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, su base consolidata, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a)

il soggetto che detiene le posizioni verso la cartolarizzazione è stabilito in un paese terzo ed è incluso nel gruppo consolidato ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 575/2013;

b)

le posizioni verso la cartolarizzazione sono detenute nel portafoglio di negoziazione del soggetto di cui alla lettera a) a fini di attività di supporto agli scambi;

c)

le posizioni verso la cartolarizzazione non sono rilevanti rispetto al profilo di rischio complessivo del portafoglio di negoziazione del gruppo di cui alla lettera a) e non costituiscono una quota sproporzionata delle attività di negoziazione del gruppo.

CAPO III

MANTENIMENTO DELL'INTERESSE ECONOMICO NETTO

Articolo 3

Soggetti che mantengono l'interesse economico netto

1.   L'interesse economico netto rilevante mantenuto non è ripartito tra diverse categorie di soggetti che mantengono l'interesse. Il requisito del mantenimento dell'interesse economico netto rilevante è rispettato interamente da uno qualsiasi dei seguenti soggetti:

a)

il cedente o i cedenti multipli;

b)

il promotore o i promotori multipli;

c)

il prestatore originario o i prestatori originari multipli.

2.   Quando le esposizioni cartolarizzate sono create da cedenti multipli, il requisito del mantenimento è rispettato da ogni cedente in relazione alla quota sul totale delle esposizioni cartolarizzate per la quale è il cedente.

3.   Nei casi in cui le esposizioni cartolarizzate sono create da prestatori originari multipli, il requisito del mantenimento è rispettato da ogni prestatore originario in relazione alla quota sul totale delle esposizioni cartolarizzate per la quale è il prestatore originario.

4.   In deroga ai paragrafi 2 e 3, quando le esposizioni cartolarizzate sono create da cedenti multipli o da prestatori originari multipli, il requisito del mantenimento può essere rispettato interamente da un unico cedente o da un unico prestatore originario, purché sia rispettata una delle seguenti condizioni:

a)

il cedente o il prestatore originario abbiano creato e gestiscano il programma o lo schema di cartolarizzazione;

b)

il cedente o il prestatore originario abbiano creato il programma o lo schema di cartolarizzazione e abbiano contribuito con oltre il 50 % del totale delle esposizioni cartolarizzate.

5.   Quando le esposizioni cartolarizzate sono state promosse da promotori molteplici, l'obbligo di mantenimento è soddisfatto:

a)

o dal promotore il cui interesse economico è più adeguatamente allineato a quello degli investitori come concordato dai promotori molteplici in base a criteri oggettivi, quali la struttura delle commissioni, la partecipazione alla creazione e alla gestione del programma o dello schema di cartolarizzazione e l'esposizione al rischio di credito delle cartolarizzazioni;

b)

o da ogni singolo promotore in misura proporzionale al numero di promotori.

Articolo 4

Soddisfacimento del requisito del mantenimento tramite una forma di mantenimento sintetica o potenziale

1.   Il requisito del mantenimento può essere soddisfatto secondo modalità equivalenti ad una delle opzioni di cui all'articolo 405, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 tramite una forma sintetica o potenziale di mantenimento quando sono rispettate le seguenti condizioni:

a)

l'importo mantenuto è almeno uguale al requisito previsto dall'opzione a cui è equiparabile la forma di mantenimento sintetica o potenziale;

b)

il soggetto che mantiene l'interesse ha esplicitamente comunicato che manterrà su base continuativa un interesse economico netto rilevante secondo dette modalità, comunicando altresì informazioni sulla forma di mantenimento, la metodologia utilizzata per la sua determinazione e la sua equivalenza ad una delle predette opzioni.

2.   Quando il soggetto che agisce come soggetto che mantiene l'interesse tramite una forma sintetica o potenziale di mantenimento è diverso da un ente creditizio quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013, l'interesse mantenuto su base sintetica o potenziale è integralmente coperto da garanzie reali costituite da disponibilità liquide, detenute su base segregata come fondi appartenenti ai clienti, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 8, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

Articolo 5

Opzione di mantenimento a): mantenimento percentuale di ciascun segmento ceduto o trasferito agli investitori

1.   Il mantenimento di una percentuale non inferiore al 5 % del valore nominale di ciascun segmento venduto o trasferito ai sensi dell'articolo 405, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 può essere conseguito anche mediante:

a)

il mantenimento di almeno il 5 % del valore nominale di ciascuna delle esposizioni cartolarizzate, purché il rischio di credito delle esposizioni abbia rango pari o subordinato rispetto al rischio di credito cartolarizzato per le stesse esposizioni. In caso di cartolarizzazione rotativa, ai sensi dell'articolo 242, paragrafo 13, del regolamento (UE) n. 575/2013, ciò avviene attraverso il mantenimento dell'interesse del cedente, quando l'interesse del cedente è pari ad almeno il 5 % del valore nominale di ciascuna delle esposizioni cartolarizzate e ha rango pari o subordinato al rischio di credito cartolarizzato in relazione alle stesse esposizioni;

b)

la fornitura, nel contesto di un programma ABCP, di una linea di liquidità che può essere di rango senior nelle sequenze contrattuali dei flussi di cassa (waterfall) della cartolarizzazione, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

i)

la linea di liquidità copre il 100 % del rischio di credito delle esposizioni cartolarizzate;

ii)

la linea di liquidità copre il rischio di credito per tutto il tempo durante il quale il soggetto che mantiene l'interesse è tenuto a mantenere l'interesse economico per mezzo della linea di liquidità per la pertinente posizione verso la cartolarizzazione;

iii)

la linea di liquidità è fornita dal cedente, dal promotore o dal prestatore originario dell'operazione di cartolarizzazione;

iv)

l'ente che si espone alla cartolarizzazione ha avuto accesso a informazioni appropriate che gli consentono di verificare che sono soddisfatti i punti i), ii) e iii);

c)

il mantenimento di un segmento verticale avente un valore nominale non inferiore al 5 % del valore nominale complessivo di tutti i segmenti emessi delle note.

Articolo 6

Opzione di mantenimento b): mantenimento dell'interesse del cedente nelle esposizioni rotative

Il mantenimento ai sensi dell'articolo 405, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, può essere conseguito mantenendo almeno il 5 % del valore nominale di ciascuna delle esposizioni cartolarizzate, purché il rischio di credito mantenuto di tali esposizioni abbia rango pari o subordinato al rischio di credito cartolarizzato per le stesse esposizioni.

Articolo 7

Opzione di mantenimento c): mantenimento di esposizioni scelte casualmente

1.   Il pacchetto di almeno 100 esposizioni potenzialmente cartolarizzate da cui le esposizioni mantenute e le esposizioni cartolarizzate sono scelte casualmente, di cui all'articolo 405, paragrafo 1, secondo comma, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, presenta un grado sufficiente di diversità che consenta di evitare l'eccessiva concentrazione dell'interesse mantenuto. Nel preparare il processo di selezione, il soggetto che mantiene l'interesse tiene conto degli opportuni fattori quantitativi e qualitativi per assicurare che la distinzione tra esposizioni mantenute e esposizioni cartolarizzate sia effettivamente casuale. Il soggetto che mantiene le esposizioni scelte casualmente tiene conto, ove opportuno, di fattori quali anzianità, prodotto, geografia, data di avvio dell'operazione, data di scadenza, indici di copertura del finanziamento, tipo di proprietà, settore industriale e saldo dei prestiti in essere al momento della selezione delle esposizioni.

2.   Il soggetto che mantiene l'interesse non designa in momenti diversi nel tempo singole esposizioni diverse come esposizioni mantenute, a meno che ciò non sia necessario per soddisfare il requisito di mantenimento in relazione ad una cartolarizzazione in cui le esposizioni cartolarizzate variano nel tempo, sia a causa dell'aggiunta di nuove esposizioni alla cartolarizzazione sia a causa di variazioni del livello delle singole esposizioni cartolarizzate.

Articolo 8

Opzione di mantenimento d): mantenimento del segmento prime perdite

1.   Il mantenimento del segmento prime perdite ai sensi dell'articolo 405, paragrafo 1, secondo comma, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 è soddisfatto mediante posizioni in bilancio o fuori bilancio, e può essere soddisfatto anche secondo una delle seguenti modalità:

a)

fornitura di una forma potenziale di mantenimento di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), o di una linea di liquidità nel contesto di un programma ABCP, che soddisfi i seguenti criteri:

i)

copre almeno il 5 % del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate;

ii)

costituisce una posizione che copre le prime perdite in relazione alla cartolarizzazione;

iii)

copre il rischio di credito per l'intera durata dell'impegno di mantenimento;

iv)

è fornita dal cedente, dal promotore o dal prestatore originario della cartolarizzazione;

v)

l'ente che si espone alla cartolarizzazione ha avuto accesso a informazioni appropriate che gli consentono di verificare che sono soddisfatti i punti i), ii), iii) e iv).

b)

costituzione di garanzie reali superiori ai requisiti, come forma di supporto di credito, se tale costituzione di garanzie reali superiori ai requisiti consente il mantenimento di un'esposizione che copre le prime perdite di non meno del 5 % del valore nominale dei segmenti emessi dalla cartolarizzazione.

2.   Quando il segmento prime perdite è superiore al 5 % del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate, il soggetto che mantiene l'interesse può mantenere solo una parte del segmento prime perdite, purché detta parte sia equivalente ad almeno il 5 % del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate.

3.   Ai fini del rispetto del requisito di mantenimento del rischio a livello del programma di cartolarizzazione, gli enti non tengono conto dell'esistenza di operazioni sottostanti in cui i cedenti o i prestatori originari mantengono un'esposizione che copre le prime perdite al livello specifico dell'operazione.

Articolo 9

Opzione di mantenimento e): mantenimento di un'esposizione che copre le prime perdite di ciascuna esposizione cartolarizzata

1.   Il mantenimento di un'esposizione che copre le prime perdite a livello di ciascuna esposizione cartolarizzata, ai sensi dell'articolo 405, paragrafo 1, secondo comma, lettera e), si applica in maniera tale che il rischio di credito mantenuto sia sempre subordinato al rischio di credito cartolarizzato in relazione alle stesse esposizioni.

2.   Quando l'importo dello sconto non è inferiore al 5 % del valore nominale di ciascuna esposizione e quando l'importo della vendita a valore scontato è rimborsabile al cedente o al prestatore originario solo quando non è assorbito da perdite connesse al rischio di credito associate alle esposizioni cartolarizzate, il mantenimento di cui al paragrafo 1 può essere soddisfatto mediante la vendita ad un valore scontato delle esposizioni sottostanti da parte del cedente o del prestatore originario.

Articolo 10

Misura del livello di mantenimento

1.   Per misurare il livello di mantenimento dell'interesse economico netto si applicano i seguenti criteri:

a)

l'avvio dell'operazione è considerato il momento in cui le esposizioni sono state cartolarizzate per la prima volta;

b)

il calcolo del livello di mantenimento si basa su valori nominali e non tiene conto del prezzo di acquisizione delle attività;

c)

il «margine positivo (excess spread)», quale definito all'articolo 242, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, non è preso in considerazione ai fini del calcolo dell'interesse economico netto del soggetto che mantiene l'interesse;

d)

la stessa opzione di mantenimento e la stessa metodologia di calcolo dell'interesse economico netto sono utilizzate per tutta la durata dell'operazione di cartolarizzazione, tranne quando circostanze eccezionali rendano necessario un cambiamento e purché detto cambiamento non venga utilizzato come mezzo per ridurre l'importo dell'interesse mantenuto.

2.   In aggiunta ai criteri di cui al paragrafo 1, a condizione che non vi sia un meccanismo incorporato in base al quale l'interesse mantenuto all'avvio dell'operazione diminuisca più rapidamente dell'interesse trasferito, il requisito di mantenimento non si considera non rispettato a causa dell'ammortamento del mantenimento mediante l'allocazione di flussi di cassa o mediante l'allocazione di perdite che, di fatto, riducono il livello di mantenimento nel tempo. Il soggetto che mantiene l'interesse non è tenuto a ricostituire o a riaggiustare costantemente l'interesse mantenuto ad un livello almeno pari al 5 % in caso di perdite sulle esposizioni realizzate o allocate alla posizione mantenuta.

Articolo 11

Misura del mantenimento degli importi non utilizzati delle esposizioni in forma di linee di credito

Il calcolo dell'interesse economico netto da mantenere per le linee di credito, comprese le carte di credito, si basa esclusivamente sugli importi già utilizzati, realizzati o ricevuti e viene adeguato in funzione delle variazioni di tali importi.

Articolo 12

Divieto di copertura o vendita dell'interesse mantenuto

1.   L'obbligo di cui all'articolo 405, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 di non sottoporre l'interesse economico netto mantenuto ad attenuazione del rischio di credito, posizioni corte, altre coperture o vendita è applicato nel rispetto della finalità del requisito di mantenimento e tenendo conto della sostanza economica dell'operazione. Le coperture dell'interesse economico netto non sono considerate copertura ai sensi dell'articolo 405, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 e possono pertanto essere autorizzate solo quando non coprono il soggetto che mantiene l'interesse contro il rischio di credito delle posizioni verso la cartolarizzazione mantenute o delle esposizioni mantenute.

2.   Il soggetto che mantiene l'interesse può utilizzare le esposizioni o le posizioni verso la cartolarizzazione mantenute a fini di garanzia del finanziamento, fintanto che tale uso non trasferisce a terzi il rischio di credito delle esposizioni o delle posizioni verso la cartolarizzazione mantenute.

Articolo 13

Esenzioni dall'articolo 405, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013

Le operazioni di cui all'articolo 405, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 comprendono le posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione di correlazione che sono strumenti di riferimento conformi al criterio di cui all'articolo 338, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 o ammissibili a essere incluse nel portafoglio di negoziazione di correlazione.

Articolo 14

Mantenimento su base consolidata

L'ente che rispetta il requisito di mantenimento sulla base della situazione consolidata dell'ente creditizio impresa madre dell'UE, della società di partecipazione finanziaria dell'UE o della società di partecipazione finanziaria mista dell'UE, ai sensi dell'articolo 405, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, assicura, quando il soggetto che mantiene l'interesse non è più incluso nell'ambito della vigilanza su base consolidata, che una o più delle altre entità incluse nell'ambito della vigilanza su base consolidata assumano l'esposizione verso la cartolarizzazione, in modo da assicurare che l'obbligo continui a essere rispettato.

CAPO IV

REQUISITI DI DUE DILIGENCE A CARICO DEGLI ENTI CHE SI ESPONGONO AD UNA POSIZIONE VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE

Articolo 15

Esternalizzazione e altre considerazioni generali

1.   In mancanza di informazioni sulle specifiche esposizioni da cartolarizzare, tra cui dove le esposizioni si accumulano prima della loro cartolarizzazione o se possono essere sostituire in una cartolarizzazione rotativa esistente, si ritiene che l'ente rispetti gli obblighi di due diligence di cui all'articolo 406 del regolamento (UE) n. 575/2013 per ognuna delle sue posizioni verso la cartolarizzazione sulla base dei criteri di ammissibilità pertinenti per tali esposizioni.

2.   Quando esternalizzano taluni compiti necessari all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 406 del regolamento (UE) n. 575/2013, compresa la conservazione dei dati, gli enti che si espongono ai rischi di una cartolarizzazione mantengono il pieno controllo di tale processo.

Articolo 16

Specificazione delle caratteristiche di rischio e delle caratteristiche strutturali

1.   Le caratteristiche di rischio di ogni singola posizione verso la cartolarizzazione, di cui all'articolo 406, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, includono le seguenti caratteristiche più appropriate e rilevanti:

a)

il rango (seniority) del segmento;

b)

il profilo di flusso di cassa;

c)

eventuali rating esistenti;

d)

i dati storici sulla performance di segmenti simili;

e)

obblighi in relazione ai segmenti previsti nella documentazione relativa alla cartolarizzazione;

f)

il supporto di credito.

2.   Le caratteristiche di rischio delle esposizioni sottostanti la posizione verso la cartolarizzazione, di cui all'articolo 406, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, includono le caratteristiche più appropriate e rilevanti, comprese le informazioni relative alla performance di cui all'articolo 406, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 in relazione alle esposizioni verso mutui ipotecari residenziali. Gli enti individuano parametri adeguati e comparabili per l'analisi delle caratteristiche di rischio di altre categorie di attività.

3.   Le caratteristiche strutturali aggiuntive di cui all'articolo 406, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 575/2013 comprendono gli strumenti derivati, le garanzie personali, le lettere di credito e altre forme simili di supporto di credito.

Articolo 17

Frequenza della revisione

Gli enti rivedono la propria conformità all'articolo 406 del regolamento (UE) n. 575/2013 dopo aver assunto esposizioni a posizioni verso la cartolarizzazione almeno una volta l'anno e più frequentemente non appena vengono a conoscenza di una violazione degli obblighi previsti nella documentazione relativa alla cartolarizzazione o di modifiche sostanziali di uno qualsiasi dei seguenti elementi:

a)

le caratteristiche strutturali che possono avere un impatto rilevante sulla performance della posizione verso la cartolarizzazione;

b)

le caratteristiche di rischio delle posizioni verso la cartolarizzazione e delle esposizioni sottostanti.

Articolo 18

Prove di stress

1.   Le prove di stress di cui all'articolo 406, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 riguardano tutte le posizioni verso la cartolarizzazione pertinenti e sono incorporate nelle strategie e nei processi in materia di prove di stress che gli enti attuano conformemente al processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno di cui all'articolo 73 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

2.   Per rispettare i requisiti in materia di prove di stress di cui all'articolo 406, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 gli enti possono utilizzare modelli finanziari comparabili sviluppati da terze parti, oltre a quelli sviluppati dalle ECAI, purché possano dimostrare, ove richiesto, di aver agito con debita cura, prima dell'investimento, per convalidare le pertinenti ipotesi alla base dei modelli e la strutturazione di questi ultimi e per comprendere la metodologia, le ipotesi e i risultati.

3.   Nell'effettuare le prove di stress di cui all'articolo 406, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 nel quadro di un programma ABCP di cui all'articolo 242, punto 9, del regolamento (UE) n. 575/2013, sostenuto da una linea di liquidità che copre integralmente il rischio di credito delle esposizioni cartolarizzate, gli enti possono effettuare una prova di stress sul merito creditizio del fornitore della linea di liquidità piuttosto che sulle esposizioni cartolarizzate.

Articolo 19

Esposizioni nel portafoglio di negoziazione ed esterne al portafoglio di negoziazione

1.   La detenzione di posizioni verso la cartolarizzazione rispettivamente nel portafoglio di negoziazione o esternamente ad esso non costituisce di per sé una giustificazione sufficiente per l'applicazione di politiche o procedure diverse o di un grado diverso di intensità della revisione per soddisfare gli obblighi di due diligence di cui all'articolo 406 del regolamento (UE) n. 575/2013. Per determinare se debbano essere applicate politiche e procedure diverse o una diversa intensità di revisione, si tiene conto di tutti i fattori pertinenti che incidono in misura rilevante sul profilo di rischio di ciascuno dei portafogli e di ciascuna delle pertinenti posizioni verso la cartolarizzazione, compresi l'entità delle posizioni, l'impatto sulla base di capitale dell'ente in periodo di stress e la concentrazione dei rischi su un'operazione, un emittente o una classe di attività specifici.

2.   Gli enti assicurano che qualsiasi modifica rilevante che determina un aumento del profilo di rischio delle posizioni verso la cartolarizzazione nel loro portafoglio di negoziazione ed esternamente ad esso sia adeguatamente riflessa in un'appropriata modifica delle procedure di due diligence per quanto riguarda dette posizioni verso la cartolarizzazione. Al riguardo, gli enti individuano nelle loro politiche e procedure formali relative al portafoglio di negoziazione e agli elementi esterni al portafoglio di negoziazione le circostanze che fanno scattare la revisione degli obblighi di due diligence.

Articolo 20

Posizioni nel portafoglio di negoziazione di correlazione

L'articolo 406 del regolamento (UE) n. 575/2013 si considera rispettato quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

le posizioni verso la cartolarizzazione sono o detenute nel portafoglio di negoziazione di correlazione e sono strumenti di riferimento ai sensi dell'articolo 338, paragrafo 1, lettera b), del predetto regolamento, o sono ammissibili a essere incluse nel portafoglio di negoziazione di correlazione;

b)

l'ente è conforme all'articolo 377 del predetto regolamento per quanto concerne il calcolo dei requisiti di fondi propri in relazione al suo portafoglio di negoziazione di correlazione;

c)

il metodo applicato dall'ente per il calcolo dei fondi propri in relazione al suo portafoglio di negoziazione consente una conoscenza ampia e approfondita del profilo di rischio del suo investimento nelle posizioni verso la cartolarizzazione;

d)

l'ente ha attuato politiche e procedure formali appropriate al suo portafoglio di negoziazione di correlazione e commisurate al profilo di rischio dei suoi investimenti nelle corrispondenti posizioni cartolarizzate, per analizzare e registrare le informazioni pertinenti di cui all'articolo 406, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.

CAPO V

REQUISITI A CARICO DEI CEDENTI, DEI PROMOTORI E DEI PRESTATORI ORIGINARI

Articolo 21

Politiche in materia di concessione di crediti

1.   Il rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 408 del regolamento (UE) n. 575/2013 da parte dell'ente cedente o dell'ente promotore non implica che i tipi di mutuatari o di prodotti creditizi devono essere gli stessi per le esposizioni cartolarizzate e per le esposizioni non cartolarizzate.

2.   Se non hanno partecipato essi stessi alla concessione originaria di credito per le esposizioni da cartolarizzare o se non sono attivi nella concessione di crediti per i tipi specifici di esposizioni da cartolarizzare, gli enti cedenti e gli enti promotori ottengono tutte le informazioni necessarie per valutare se i criteri applicati per la concessione di crediti per tali esposizioni siano solidi e ben definiti al pari dei criteri applicati per le esposizioni non cartolarizzate.

Articolo 22

Informativa sul livello dell'impegno assunto di mantenere un interesse economico netto

1.   Ai sensi dell'articolo 409 del regolamento (UE) n. 575/2013, il soggetto che mantiene l'interesse comunica agli investitori almeno le seguenti informazioni sul livello dell'impegno di mantenimento assunto:

a)

conferma dell'identità del soggetto che mantiene l'interesse e se mantiene l'interesse in qualità di cedente, promotore o prestatore originario;

b)

se per mantenere l'interesse economico netto sono state applicate le modalità di cui all'articolo 405, paragrafo 1, secondo comma, lettere a), b), c), d) ed e), del regolamento (UE) n. 575/2013;

c)

eventuali modifiche delle modalità di mantenimento dell'interesse economico netto di cui alla lettera b), a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d);

d)

la conferma del livello di mantenimento all'avvio dell'operazione e dell'impegno al mantenimento su base continuativa, che riguarda soltanto il rispetto su base continuativa dell'obbligo originario e non richiede dati sul valore attuale nominale o di mercato o su eventuali riduzioni di valore o svalutazioni dell'interesse mantenuto.

2.   Quando ad un'operazione di cartolarizzazione si applicano le esenzioni di cui all'articolo 405, paragrafo 3 o 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti che agiscono in qualità di cedenti, promotori o prestatori originari comunicano agli investitori le informazioni sull'esenzione applicabile.

3.   Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono adeguatamente documentate e messe a disposizione del pubblico, tranne in caso di operazioni bilaterali o private, per le quali la comunicazione privata è considerata sufficiente dalle parti. L'inclusione di una dichiarazione riguardante l'impegno al mantenimento nel prospetto relativo ai titoli emessi nel quadro del programma di cartolarizzazione è considerata un mezzo adeguato per soddisfare il requisito.

4.   L'informazione viene confermata anche dopo l'avvio dell'operazione, con la stessa regolarità della frequenza di segnalazione dell'operazione, almeno una volta l'anno e nelle seguenti circostanze:

a)

in caso di violazione dell'impegno di mantenimento di cui all'articolo 405, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;

b)

in caso di modifica significativa della performance della posizione verso la cartolarizzazione o delle caratteristiche di rischio della cartolarizzazione o delle esposizioni sottostanti;

c)

a seguito della violazione degli obblighi previsti nella documentazione relativa alla cartolarizzazione.

Articolo 23

Informativa sui dati effettivamente significativi

1.   I cedenti, i promotori e i prestatori originari assicurano che i dati effettivamente significativi di cui all'articolo 409 del regolamento (UE) n. 575/2013 siano facilmente accessibili agli investitori, senza oneri amministrativi eccessivi.

2.   L'informativa appropriata ai sensi dell'articolo 409, del regolamento (UE) n. 575/2013 viene effettuata almeno annualmente o nelle seguenti circostanze:

a)

in caso di modifica significativa della performance della posizione verso la cartolarizzazione o delle caratteristiche di rischio della cartolarizzazione o delle esposizioni sottostanti;

b)

a seguito della violazione degli obblighi previsti nella documentazione relativa alla cartolarizzazione;

c)

perché siano considerati effettivamente significativi in relazione alle singole esposizioni sottostanti, i dati sono di norma forniti per ogni singolo prestito, sebbene in taluni casi possano essere forniti su base aggregata. Per valutare se le informazioni aggregate sono sufficienti, i fattori da prendere in considerazione comprendono la granularità dell'insieme sottostante e se la gestione delle esposizioni dell'insieme è basata sull'insieme stesso o su ogni singolo prestito.

3.   Il requisito di mantenimento è soggetto a tutti gli altri requisiti di legge o regolamentari applicabili al soggetto che mantiene l'interesse.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331, del 15.12.2010, pag. 12).

(3)  Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).

(4)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).


13.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/26


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 626/2014 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 2014

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci, denominata in appresso «nomenclatura combinata» o «NC», che figura nell'allegato I di tale regolamento.

(2)

Vi sono pareri discordanti per quanto riguarda la classificazione (nei codici NC 2207 e 3824) delle miscele contenenti alcole etilico utilizzate come materia prima per la produzione di carburanti per veicoli a motore.

(3)

Ai fini della certezza del diritto, è pertanto necessario chiarire la portata della sottovoce NC 2207 20 per quanto riguarda l'alcole etilico denaturato.

(4)

La sottovoce NC 2207 20 dovrebbe comprendere l'alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 50 % vol., in particolare le miscele a base di alcole etilico utilizzate per la produzione di combustibile per veicoli a motore, denaturate aggiungendo alcune sostanze all'alcole etilico al fine di renderlo inadatto, in modo irreversibile, al consumo umano.

(5)

La norma europea EN 15376, intitolata «Combustibili per autotrazioneEtanolo come componente di miscelazione della benzinaRequisiti e metodi di prova» approvata il 24 dicembre 2010 dal Comitato europeo di normalizzazione, contribuisce al conseguimento degli obiettivi dell'Unione europea con norme tecniche volontarie destinate a promuovere il libero scambio e a completare il mercato unico. Essa contiene, al punto 4.3, un elenco di denaturanti raccomandati che non danneggiano le apparecchiature dei veicoli. Le sostanze che figurano in tale elenco sono le seguenti: benzina per autoveicoli conforme alla norma EN 228, etil-t-butil-etere (ETBE), metil-t-butil-etere (MTBE), alcol t-butilico (TBA), 2-metil-1-propanolo (isobutanolo) e 2-propanolo (isopropanolo). Uno o più di tali denaturanti possono essere utilizzati nella miscela, tranne l'isobutanolo e l'isopropanolo, che sono facilmente separabili dalla miscela. Pertanto essi devono essere utilizzati sempre in combinazione con un altro denaturante.

(6)

Di conseguenza, per garantire l'interpretazione uniforme in tutta l'Unione occorre aggiungere una nuova nota complementare al capitolo 22 della parte seconda della nomenclatura combinata.

(7)

Il comitato del codice doganale non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Al capitolo 22 della parte seconda della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, è inserita la seguente nota complementare n. 12:

«12.

La sottovoce 2207 20 comprende miscele di alcole etilico utilizzato come materia prima per la produzione di carburanti per autoveicoli con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 50 % vol. e denaturate con una o più delle seguenti sostanze:

a)

benzina per autoveicoli (conforme alla norma EN 228);

b)

etil-t-butil-etere (ETBE);

c)

metil-t-butil-etere (MTBE);

d)

2-metilpropan-2-olo (alcol t-butilico,terziar-butil alcol, TBA);

e)

2-metilpropan-1-olo (2-metil-1-propanolo isobutanolo);

f)

propan-2-olo (alcol isopropilico,2-propanolo,(isopropanolo).

I denaturanti di cui alle lettere e) e f) del primo comma devono essere utilizzati in combinazione con almeno uno dei denaturanti elencati alle lettere da a) a d) del primo comma.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2014

Per la Commissione

A nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.


13.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/28


REGOLAMENTO (UE) N. 627/2014 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 2014

che modifica il regolamento (UE) n. 582/2011, adeguandolo al progresso tecnico, per quanto riguarda il monitoraggio del particolato mediante il sistema diagnostico di bordo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, e l'articolo 12, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione (2) stabilisce l'obbligo per la Commissione di condurre un riesame sulla fattibilità tecnica del monitoraggio, per i veicoli ad accensione spontanea, dell'efficienza del filtro antiparticolato diesel (DPF) rispetto ai valori limite per il sistema diagnostico di bordo (OTL) di cui all'allegato X, tabella 1, di detto regolamento.

(2)

La Commissione ha effettuato tale riesame e ha concluso che la tecnologia in grado di monitorare l'efficienza del DPF rispetto agli OTL è disponibile. Dal summenzionato riesame, tuttavia, risulta anche che è opportuno rinviare la data di applicazione di tali requisiti di efficienza del DPF, al fine di lasciare al settore industriale un adeguato periodo di tempo per garantire la disponibilità delle attrezzature in termini di produzione di massa e il relativo adattamento ai veicoli. È pertanto necessario adattare la tabella 1 dell'allegato I, appendice 9, del regolamento (UE) n. 582/2011 al fine di inserire la nuova data di attuazione.

(3)

Inoltre, per i motori ad accensione comandata, anche la tabella 1 dell'allegato I, appendice 9, del regolamento (UE) n. 582/2011 dovrebbe essere adattata mediante l'inserimento di una colonna per i requisiti del monitoraggio dei livelli di monossido di carbonio rispetto agli OTL di cui all'allegato X, tabella 2, del regolamento (UE) n. 582/2011 nonché di una colonna per i requisiti di efficienza in servizio di cui all'allegato X, punti da 6 a 6.5.5.1, di tale regolamento.

(4)

Il regolamento (UE) n. 582/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato tecnico — Veicoli a motore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 582/2011 è così modificato:

1)

all'articolo 4, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8.   Fino al 31 dicembre 2015, in caso di nuovi tipi di veicoli o di motori, e fino al 31 dicembre 2016, per tutti i veicoli nuovi venduti, immatricolati o messi in servizio all'interno dell'Unione, il fabbricante può valersi di disposizioni alternative, ai sensi dell'allegato X, punto 2.3.3.3, per monitorare il DPF.»;

2)

l'allegato I è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le omologazioni rilasciate, prima della data di applicazione del presente regolamento, a motori e veicoli ad accensione spontanea conformemente all'allegato I, appendice 9, tabella 1, carattere B, rimangono valide dopo tale data.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e recante modifica degli allegati I e III della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 167 del 25.6.2011, pag. 1).


ALLEGATO

All'allegato I, appendice 9, la tabella 1 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 1

Carattere

NOx OTL (1)

PM OTL (2)

CO OTL (6)

IUPR

Qualità e consumo di reagente

Date di attuazione: tipi nuovi

Date di attuazione: tutti i veicoli

Ultima data di immatrico-lazione

A

Riga “periodo transitorio” della tabella 1 o della tabella 2

Monitoraggio dell'effi-cienza (3)

 

Periodo transitorio (7)

Periodo transitorio (4)

31.12.2012

31.12.2013

31.08.2015 (9)

30.12.2016 (10)

B (11)

Riga “periodo transitorio” della tabella 2

 

Riga “periodo transitorio” della tabella 2

Periodo transitorio (7)

Periodo transitorio (4)

1.9.2014

1.9.2015

30.12.2016

C

Riga “requisiti generali” della tabella 1 o della tabella 2

Riga “requisiti generali” della tabella 1

Riga “requisiti generali” della tabella 2

Aspetti generali (8)

Aspetti generali (5)

31.12.2015

31.12.2016

 


(1)  “NOx OTL” requisiti del monitoraggio di cui all'allegato X, tabelle 1 e 2.

(2)  “PM OTL” requisiti del monitoraggio di cui all'allegato X, tabella 1.

(3)  Requisiti del “monitoraggio dell'efficienza” di cui all'allegato X, punto 2.1.1.

(4)  Requisiti “transitori” di qualità e consumo del reagente di cui all'allegato XIII, punti 7.1.1.1 e 8.4.1.1.

(5)  Requisiti “generali” di qualità e consumo del reagente di cui all'allegato XIII, punti 7.1.1 e 8.4.1.

(6)  “CO OTL” requisiti del monitoraggio di cui all'allegato X, tabella 2.

(7)  Requisiti “transitori” IUPR di cui all'allegato X, punti 6.4.4, 6.5.5 e 6.5.5.1.

(8)  Requisiti “generali” IUPR di cui all'allegato X, sezione 6.

(9)  Per motori ad accensione comandata e veicoli dotati di tali motori.

(10)  Per motori ad accensione spontanea e veicoli dotati di tali motori.

(11)  Applicabile solo a motori ad accensione comandata e a veicoli dotati di tali motori.»


13.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/31


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 628/2014 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 2014

recante modifica del regolamento (CE) n. 341/2007 per quanto riguarda il contingente tariffario d'importazione per l'aglio originario della Cina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 (1), in particolare l'articolo 187, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione (2) reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per l'aglio e alcuni altri prodotti agricoli importati da paesi terzi.

(2)

L'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese a norma dell'articolo XXIV:6 e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 sulla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea (3), approvato con la decisione del Consiglio 2014/116/EU (4), prevede un aumento di 12 375 tonnellate alla quota della Repubblica popolare cinese nell'ambito del contingente tariffario dell'UE per l'aglio.

(3)

L'aumento del contingente tariffario deve riflettersi nell'allegato I del regolamento (CE) n. 341/2007. Poiché l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese è stato approvato dal Consiglio il 28 gennaio 2014, gli importatori devono avere accesso ai quantitativi supplementari a decorrere dal secondo sotto-periodo del periodo contingentale di importazione 2014/2015.

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 341/2007.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 341/2007

L'allegato I del regolamento (EC) n. 341/2007 è sostituito dal testo in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione, del 29 marzo 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un regime di titoli di importazione e certificati d'origine per l'aglio e alcuni altri prodotti agricoli importati da paesi terzi (GU L 90 del 30.3.2007, pag. 12).

(3)  GU L 64 del 4.3.2014, pag. 2.

(4)  Decisione 2014/116/UE del Consiglio, del 28 gennaio 2014, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese a norma dell'articolo XXIV:6 e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 sulla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea (GU L 64 del 4.3.2014, pag. 1).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Contingenti tariffari a norma delle decisioni 2001/404/CE, 2006/398/CE e 2014/116/UE per le importazioni di aglio del codice NC 0703 20 00

Origine

Numero d'ordine

Contingente tariffario (tonnellate)

Primo sotto-periodo (giugno-agosto)

Secondo sotto-periodo (settembre-novembre)

Terzo sotto-periodo (dicembre-febbraio)

Quarto sotto-periodo (marzo-maggio)

Totale

Argentina

 

 

 

 

 

19 147

Importatori tradizionali

09.4104

9 590

3 813

 

Nuovi importatori

09.4099

4 110

1 634

 

Totale

 

13 700

5 447

 

Cina

 

 

 

 

 

46 075

Importatori tradizionali

09.4105

8 278

8 278

7 210

8 488

 

Nuovi importatori

09.4100

3 547

3 547

3 090

3 637

 

Totale

 

11 825

11 825

10 300

12 125

 

Altri paesi terzi

 

 

 

 

 

6 023

Importatori tradizionali

09.4106

941

1 960

929

386

 

Nuovi importatori

09.4102

403

840

398

166

 

Totale

 

1 344

2 800

1 327

552

 

Totale

 

13 169

14 625

25 327

18 124

71 245»


13.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/33


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 629/2014 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 2014

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva metilnonilchetone

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare la seconda alternativa di cui all'articolo 21, paragrafo 3, e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 608/2012 della Commissione (2) ha modificato il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (3) per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva metilnonilchetone disponendo che il notificante debba fornire ulteriori informazioni di conferma sotto forma di studi sulla specifica con dati riguardanti la partita e metodi convalidati di analisi.

(2)

Il notificante ha presentato allo Stato membro relatore, il Belgio, entro il termine previsto, informazioni supplementari sotto forma di studi sulla specifica con dati riguardanti la partita e metodi convalidati di analisi.

(3)

Il Belgio ha valutato le informazioni supplementari presentate dal notificante. In data 25 novembre 2013 ha presentato la sua valutazione, sotto forma di progetto riveduto di relazione di valutazione, agli altri Stati membri, alla Commissione e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l'Autorità»).

(4)

Il progetto riveduto di relazione di valutazione è stato esaminato dagli Stati membri e dalla Commissione in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e approvato il 16 maggio 2014 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione relativo al metilnonilchetone.

(5)

La Commissione ha invitato il notificante a presentare le sue osservazioni in merito al rapporto di riesame relativo al metilnonilchetone.

(6)

La Commissione è giunta alla conclusione che, in base alle ulteriori informazioni di conferma, la purezza minima della sostanza attiva dovrebbe essere fissata a 985 g/kg.

(7)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. È opportuno concedere agli Stati membri il tempo necessario per modificare o revocare all'occorrenza le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti metilnonilchetone.

(8)

Laddove gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza in conformità all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, per i prodotti fitosanitari contenenti metilnonilchetone tale periodo dovrebbe scadere entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

Nella colonna «Purezza» della riga 238, metilnonilchetone, della parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, il valore relativo alla purezza è sostituito da «≥ 985 g/kg».

Articolo 2

Disposizioni transitorie

In conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 gli Stati membri modificano o revocano all'occorrenza le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti metilnonilchetone come sostanza attiva entro il 3 gennaio 2015.

Articolo 3

Periodo di tolleranza

L'eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è il più breve possibile e scade il 3 gennaio 2016.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 608/2012 della Commissione, del 6 luglio 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione delle sostanze attive denatonio benzoato, metilnonilchetone e oli vegetali/olio di menta verde (GU L 177 del 7.7.2012, pag. 19).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).


13.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/35


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 630/2014 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 2014

recante duecentoquindicesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafi 1 e 5,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 2 giugno 2014 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha deciso di aggiungere tre voci al suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Lo stesso giorno, il Comitato per le sanzioni del CSNU ha deciso di depennare due persone fisiche dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche e di modificare tre voci dell'elenco.

(3)

Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2014

Per la Commissione

A nome del presidente

Capo del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

(1)

Le voci seguenti sono aggiunte all'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità»:

(a)

«Al Mouakaoune Biddam (alias (a) Les Signataires par le Sang; (b) Ceux Qui Signent avec le Sang; (c) Those Who Sign in Blood. Indirizzo: Mali. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 2.6.2014.»

(b)

«Al Moulathamoun (alias (a) Les Enturbannés; (b) The Veiled. Indirizzo: (a) Algeria; (b) Mali; (c) Niger. Altre informazioni: opera nel Sahel/Sahara. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 2.6.2014.»

(c)

«Al Mourabitoun (alias (a) Les Sentinelles; (b) The Sentinels. Indirizzo: Mali. Altre informazioni: Opera nella regione del Sahel/Sahara. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 2.6.2014.»

(2)

Le voci seguenti sono depennate dall'elenco «Persone fisiche»:

(a)

«Jainal Antel Sali (jr.) (alias (a) Abu Solaiman, (b) Abu Solayman, (c) Apong Solaiman, (d) Apung). Data di nascita: 1.6.1965. Luogo di nascita: Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, Filippine. Nazionalità: filippina. Altre informazioni: sarebbe deceduto nel 2007. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.12.2005.»

(b)

«Mohammad Ilyas Kashmiri (alias (a) Muhammad Ilyas Kashmiri, (b) Elias al-Kashmiri, (c) Ilyas Naib Amir). Titolo: Mufti. Indirizzo: villaggio di Thathi, Samahni, distretto di Bhimber, parte del Kashmir sotto amministrazione pakistana. Data di nascita: (a) 2.1.1964, (b) 10.2.1964. Luogo di nascita: Bhimber, Samahani Valley, parte del Kashmir sotto amministrazione pakistana. Altre informazioni: (a) titolo precedente: Maulana. (b) sarebbe deceduto in Pakistan l'11 giugno 2011. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.8.2010.»

(3)

La voce «Abu Mohammed Al-Jawlani (alias (a) Abu Mohamed al-Jawlani, (b) Abu Muhammad al-Jawlani, (c) Abu Mohammed al-Julani, (d) Abu Mohammed al-Golani, (e) Abu Muhammad al-Golani, (f) Abu Muhammad Aljawlani, (g) Muhammad al-Jawlani, (h) Shaykh al-Fatih; (i) Al Fatih. Data di nascita: tra il 1975 e il 1979. Luogo di nascita: Siria. Nazionalità: siriana. Indirizzo: in Siria (giugno 2013). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 24.7.2013.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da quanto segue:

«Abu Mohammed Al-Jawlani (alias (a) Abu Mohamed al-Jawlani, (b) Abu Muhammad al-Jawlani, (c) Abu Mohammed al-Julani, (d) Abu Mohammed al-Golani, (e) Abu Muhammad al-Golani, (f) Abu Muhammad Aljawlani, (g) Muhammad al-Jawlani, (h) Shaykh al-Fatih; (i) Al Fatih. Data di nascita: tra il 1975 e il 1979. Luogo di nascita: Siria. Nazionalità: siriana. Indirizzo: in Siria (giugno 2013). Altre informazioni: da gennaio 2012 è a capo di Al-Nusrah Front for the People of the Levant. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 24.7.2013.»

(4)

La voce «Doku Khamatovich Umarov (alias Умаров Доку Хаматович). Data di nascita: 12.5.1964. Luogo di nascita: villaggio di Kharsenoy, Distretto di Shatoyskiy (Sovetskiy), Repubblica cecena, Federazione russa. Nazionalità: a) russa, b) sovietica (fino al 1991). Altre informazioni: a) residente nella Federazione russa al novembre 2010; b) mandato di arresto internazionale nel 2000. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 10.3.2011.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da quanto segue:

«Doku Khamatovich Umarov (alias Умаров Доку Хаматович). Data di nascita: 12.5.1964. Luogo di nascita: villaggio di Kharsenoy, distretto di Shatoyskiy (Sovetskiy), Repubblica cecena, Federazione russa. Nazionalità: a) russa, b) sovietica (fino al 1991). Altre informazioni: a) residente nella Federazione russa al novembre 2010; b) mandato di arresto internazionale emesso nel 2000; c) sarebbe deceduto nell'aprile 2014. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 10.3.2011.»

(5)

La voce «Al-Qaida in Iraq (alias (a) AQI, (b) al-Tawhid, (c) the Monotheism and Jihad Group, (d) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers, (e) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers, (f) The Organization of Jihad's Base in the Country of the Two Rivers, (g) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers, (h) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia, (i) Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn, (j) Tanzeem Qa'idat al Jihad/Bilad al Raafidaini, (k) Jama'at Al-Tawhid Wa'al-Jihad, (l) JTJ, (m) Islamic State of Iraq, (n) ISI, (o) al-Zarqawi network, (p) Jabhat al Nusrah, (q) Jabhet al-Nusra, (r) Al-Nusrah Front, (s) The Victory Front, (t) Al-Nusrah Front for the People of the Levant, (u) Islamic State in Iraq and the Levant). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 18.10.2004.» dell'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita da quanto segue:

«Al-Qaida in Iraq (alias (a) AQI, (b) al-Tawhid, (c) the Monotheism and Jihad Group, (d) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers, (e) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers, (f) The Organization of Jihad's Base in the Country of the Two Rivers, (g) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers, (h) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia, (i) Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn, (j) Tanzeem Qa'idat al Jihad/Bilad al Raafidaini, (k) Jama'at Al-Tawhid Wa'al-Jihad, (l) JTJ, (m) Islamic State of Iraq, (n) ISI, (o) al-Zarqawi network, (p) Islamic State in Iraq and the Levant). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 18.10.2004.»


13.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/38


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 631/2014 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all’importazione

0702 00 00

MK

62,3

TR

71,7

ZZ

67,0

0707 00 05

MK

50,6

TR

105,0

ZZ

77,8

0709 93 10

MA

68,1

TR

109,3

ZA

27,3

ZZ

68,2

0805 50 10

AR

103,3

TR

120,8

ZA

121,5

ZZ

115,2

0808 10 80

AR

135,5

BR

76,6

CL

96,5

CN

99,1

NZ

133,4

US

183,9

UY

168,2

ZA

99,1

ZZ

124,0

0809 10 00

TR

248,2

ZZ

248,2

0809 29 00

TR

456,1

ZZ

456,1

0809 30

MA

135,6

ZZ

135,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

13.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/40


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 5 giugno 2014

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

(2014/348/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 46, lettera d), l'articolo 149, l'articolo 153, paragrafo 2, lettera a), l'articolo 175, terzo comma e l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo 31 dell'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE») contiene disposizioni e norme specifiche sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.

(2)

È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE al fine di integrare il regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(3)

È opportuno,pertanto, modificare di conseguenza il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1o gennaio 2014.

(4)

La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione, in sede di Comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 5 giugno 2014

Per il Consiglio

Il presidente

N. DENDIAS


(1)  GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

(2)  Regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo a un programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale («EaSI») e recante modifica della decisione n. 283/2010/UE che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 238).


PROGETTO DI

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. …/2014

del

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE al fine di integrare il regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo a un programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale («EaSI») e recante modifica della decisione n. 283/2010/UE che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (1).

(2)

È opportuno, pertanto, modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1o gennaio 2014,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 15 del protocollo 31 dell'accordo SEE è così modificato:

1)

al paragrafo 2, dopo «paragrafo 1» è aggiunto «e che sono eseguite prima del 1o gennaio 2014»;

2)

al paragrafo 8 è aggiunto il seguente:

«—

32013 R 1296: Regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo a un programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale (“EaSI”) e recante modifica della decisione n. 283/2010/UE che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 238).

Il Liechtenstein è dispensato dal partecipare e dal contribuire finanziariamente a questo programma. La Norvegia partecipa e contribuisce finanziariamente soltanto alla componente EURES del programma.»;

3)

Il testo del paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«Gli Stati EFTA partecipano alle attività comunitarie di cui al primo trattino del paragrafo 8 a partire dal 1o gennaio 1999, alle attività di cui al secondo trattino a partire dal 1o gennaio 2003 e alle attività di cui al terzo trattino a partire dal 1o gennaio 2014».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (2).

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari

del Comitato misto SEE


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 238.

(2)  [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]


13.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/42


DECISIONE 2014/349/PESC DEL CONSIGLIO

del 12 giugno 2014

che modifica l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo (1), EULEX KOSOVO

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 4 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/124/PESC (2).

(2)

L'8 giugno 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/322/PESC (3), che ha modificato l'azione comune 2008/124/PESC e ha prorogato la durata della missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) per un periodo di due anni fino al 14 giugno 2012.

(3)

Il 6 giugno 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/291/PESC (4), che ha modificato l'azione comune 2008/124/PESC e ha prorogato la durata di EULEX KOSOVO per un periodo di due anni fino al 14 giugno 2014.

(4)

Sulla scorta delle raccomandazioni del riesame strategico adottato nel 2014, è necessario prorogare la durata di EULEX KOSOVO per un ulteriore periodo di due anni.

(5)

Il 27 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/241/PESC (5) che ha modificato l'azione comune 2008/124/PESC affinché prevedesse un nuovo importo di riferimento finanziario destinato a coprire il periodo dal 15 giugno 2013 fino al 14 giugno 2014. L'azione comune 2008/124/PESC dovrebbe essere modificata affinché preveda un nuovo importo di riferimento finanziario destinato a coprire il periodo transitorio dal 15 giugno 2014 al 14 ottobre 2014.

(6)

L'EULEX KOSOVO sarà condotta nell'ambito di una situazione che può deteriorarsi e che potrebbe impedire il conseguimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione di cui all'articolo 21 del trattato.

(7)

L'azione comune 2008/124/PESC dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'azione comune 2008/124/PESC è così modificata:

1)

l'articolo 8 è così modificato:

a)

è inserito il seguente paragrafo:

«1 bis)   Il capomissione è il rappresentante della missione. Il capomissione può delegare compiti di gestione riguardanti il personale e le questioni finanziarie a membri del personale della missione, sotto la sua responsabilità generale.»;

b)

il paragrafo 5 è soppresso;

c)

il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

«9)   Il capomissione assicura che l'EULEX KOSOVO lavori a stretto contatto e in coordinamento con le competenti autorità del Kosovo e con gli attori internazionali interessati, come opportuno, compresi la KFOR della NATO, l'UNMIK, l'OSCE e gli Stati terzi che operano per lo stato di diritto in Kosovo.»;

2)

all'articolo 9, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Tutto il personale esercita le sue funzioni e opera nell'interesse della missione. Tutto il personale rispetta i principi e le norme minime in materia di sicurezza stabiliti dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio (6).

(6)  Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).»;"

3)

all'articolo 10, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le condizioni d'impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale internazionale e locale sono stabiliti nei contratti conclusi tra l'EULEX KOSOVO e i membri del personale interessati.»;

4)

all'articolo 14, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Il capomissione assicura la protezione delle informazioni classificate UE conformemente alla decisione 2013/488/UE.»;

5)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 15 bis

Disposizioni giuridiche

L'EULEX KOSOVO ha la capacità di procurarsi servizi e forniture, stipulare contratti e concludere accordi amministrativi, assumere personale, detenere conti bancari, acquisire beni e disporne nonché liquidare il suo passivo e stare in giudizio, nella misura necessaria per l'attuazione della presente azione comune.»;

6)

l'articolo 16 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'EULEX KOSOVO fino al 14 ottobre 2010 è di 265 000 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'EULEX KOSOVO dal 15 ottobre 2010 fino al 14 dicembre 2011 è di 165 000 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'EULEX KOSOVO dal 15 dicembre 2011 fino al 14 giugno 2012 è di 72 800 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'EULEX KOSOVO dal 15 giugno 2012 fino al 14 giugno 2013 è di 111 000 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'EULEX KOSOVO dal 15 giugno 2013 fino al 14 giugno 2014 è di 110 000 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'EULEX KOSOVO dal 15 giugno 2014 fino al 14 ottobre 2014 è di 34 000 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario relativo al periodo successivo per l'EULEX KOSOVO è deciso dal Consiglio.»;

b)

i paragrafi da 4 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

«4.   L'EULEX KOSOVO è responsabile dell'esecuzione del bilancio della missione. A tal fine l'EULEX KOSOVO firma un accordo con la Commissione.

5.   L'EULEX KOSOVO è competente per eventuali richieste di indennizzo e gli obblighi derivanti dall'attuazione del mandato a decorrere dal 15 giugno 2014, fatta eccezione per eventuali richieste di indennizzo in relazione a una colpa grave del capomissione, di cui quest'ultimo si assume la responsabilità.

6.   L'attuazione delle disposizioni finanziarie non pregiudica la catena di comando di cui agli articoli 7, 8 e 11 e le esigenze operative della missione EULEX KOSOVO, compresa la compatibilità delle attrezzature e l'interoperabilità delle sue squadre.

7.   Le spese sono ammissibili a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente azione comune.»;

7)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 16 bis

Cellula di progetto

1.   L'EULEX KOSOVO dispone di una cellula di progetto per individuare e attuare i progetti. Ove opportuno, l'EULEX KOSOVO coordina, agevola e fornisce consulenza sui progetti realizzati dagli Stati membri e da Stati terzi sotto la loro responsabilità, in settori connessi al mandato dell'EULEX KOSOVO e a sostegno dei suoi obiettivi.

2.   L'EULEX KOSOVO è autorizzata a far ricorso ai contributi finanziari degli Stati membri o di Stati terzi per l'attuazione di progetti individuati che completino in modo coerente le altre azioni della missione EULEX KOSOVO, se il progetto è:

a)

previsto nella scheda finanziaria della presente azione comune; o

b)

integrato nel corso del mandato mediante una modifica di tale scheda finanziaria su richiesta del capomissione. L'EULEX KOSOVO conclude un accordo con tali Stati, riguardante in particolare le modalità specifiche concernenti la risposta a qualsiasi azione emanante da terzi riguardante danni subiti a causa di atti od omissioni dell'EULEX KOSOVO nell'utilizzo dei fondi messi a sua disposizione da tali Stati. Né l'Unione né l'AR sono in alcun caso ritenuti responsabili dagli Stati contributori per atti od omissioni dell'EULEX KOSOVO nell'utilizzo dei fondi di tali Stati.

3.   Il CPS approva l'accettazione dei contributi finanziari alla cellula di progetto da parte di Stati terzi.»;

8)

all'articolo 18, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   L'AR è autorizzato a trasmettere alle Nazioni Unite, alla KFOR della NATO e ad altre parti terze associate alla presente azione comune informazioni e documenti classificati dell'UE prodotti ai fini dell'EULEX KOSOVO fino al livello di classificazione appropriato per ciascuna, a norma della decisione 2013/488/UE. A tal fine si stabiliscono disposizioni tecniche a livello locale.

2.   Qualora insorgano necessità operative precise e immediate, l'AR è inoltre autorizzato a trasmettere alle competenti autorità locali informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello “RESTREINT UE/EU RESTRICTED” prodotti ai fini dell'EULEX KOSOVO, conformemente alla decisione 2013/488/UE. In tutti gli altri casi, tali informazioni e documenti sono trasmessi alle competenti autorità locali secondo procedure consone al livello di cooperazione di tali autorità con l'UE.»;

9)

all'articolo 20, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Essa cessa di produrre effetti il 14 giugno 2016».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 12 giugno 2014

Per il Consiglio

Il presidente

Y. MANIATIS


(1)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con l'UNSCR 1244 (1999) e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(2)  Azione comune 2008/124/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2008, relativa alla missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO (GU L 42 del 16.2.2008, pag. 92).

(3)  Decisione 2010/322/PESC del Consiglio, dell'8 giugno 2010, che modifica e proroga l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO (GU L 145 dell'11.6.2010, pag. 13).

(4)  Decisione 2012/291/PESC del Consiglio, del 5 giugno 2012, che modifica e proroga l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO (GU L 146 del 6.6.2012, pag. 46).

(5)  Decisione 2013/241/PESC del Consiglio, del 27 maggio 2013, che modifica l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO (GU L 141 del 28.5.2013, pag. 47).


13.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/45


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 giugno 2014

che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti tessili

[notificata con il numero C(2014) 3677]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/350/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, il marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) può essere concesso a prodotti aventi un impatto ambientale ridotto durante l'intero ciclo di vita del prodotto.

(2)

Il regolamento (CE) n. 66/2010 dispone che i criteri specifici per l'assegnazione dell'Ecolabel UE siano stabiliti per gruppi di prodotti.

(3)

La decisione 2009/567/CE (2) della Commissione ha stabilito i criteri ecologici e i relativi criteri di valutazione e verifica per i prodotti tessili validi fino al 30 giugno 2014.

(4)

Al fine di rispecchiare al meglio lo stato attuale del mercato relativo a tale gruppo di prodotti e tener conto delle innovazioni apportate durante il periodo trascorso, è opportuno modificare l'ambito d'applicazione del gruppo di prodotti e stabilire un insieme riveduto di criteri ecologici.

(5)

I criteri mirano in particolare a identificare i prodotti aventi il minor impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita, con miglioramenti specifici affinché le materie prime provengano da forme di agricoltura e silvicoltura più sostenibili, i prodotti siano fabbricati con un uso più efficiente delle risorse e dell'energia, mediante processi più puliti e meno inquinanti, con un minor ricorso a sostanze pericolose, progettati e indicati per essere di elevata qualità e durevoli. I criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE ai prodotti tessili sono stabiliti in merito ai predetti aspetti ed è opportuno promuovere i prodotti che presentano migliori caratteristiche in tal senso. È quindi necessario stabilire i criteri per l'assegnazione dell'Ecolabel UE per il gruppo di prodotti «prodotti tessili».

(6)

È necessario che i criteri ecologici riveduti e i relativi requisiti di valutazione e verifica siano validi per quattro anni a decorrere dalla data di adozione della presente decisione, tenuto conto del ciclo di innovazione di tale gruppo di prodotti.

(7)

Occorre pertanto sostituire la decisione 2009/567/CE con la presente decisione.

(8)

Occorre istituire un periodo transitorio per i produttori ai quali è stato assegnato il marchio di qualità ecologica per i prodotti tessili sulla base dei criteri fissati nella decisione 2009/567/CE, affinché dispongano del tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti e conformarsi ai criteri e ai requisiti riveduti.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Il gruppo di prodotti «prodotti tessili» comprende:

a)

articoli di abbigliamento e accessori tessili: abbigliamento e accessori composti per almeno l'80 % in peso da fibre in forma tessuta, non tessuta o a maglia;

b)

prodotti tessili per interni: prodotti tessili per uso in ambienti interni, composti per almeno l'80 % in peso da fibre tessili, in forma tessuta, non tessuta o a maglia;

c)

fibre, filati, stoffa e pannelli a maglia: destinati a essere impiegati in articoli di abbigliamento e accessori tessili nonché in prodotti tessili per interni, comprese le stoffe per imbottitura e per materassi prima dell'applicazione di supporti e di trattamenti associati al prodotto finito;

d)

elementi non tessili: cerniere, bottoni e altri accessori inseriti nel prodotto. Membrane, rivestimenti e laminati;

e)

prodotti per la pulizia: prodotti tessuti o non tessuti destinati alla pulizia a umido o a secco di superfici e all'asciugatura di stoviglie.

2.   I seguenti prodotti non sono inclusi nel gruppo di prodotti «prodotti tessili»:

a)

prodotti monouso destinati a essere smaltiti;

b)

rivestimenti del suolo, disciplinati dalla decisione 2009/967/CE (3) della Commissione;

c)

stoffe che costituiscono parte di strutture destinate all'uso per esterni.

3.   Sono esclusi dal gruppo di prodotti l'abbigliamento, le stoffe e le fibre che contengono quanto segue:

a)

dispositivi elettrici o che costituiscono parte integrante di un circuito elettrico;

b)

dispositivi o sostanze impregnate intese a rilevare o a reagire a cambiamenti nelle condizioni ambientali.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione si intende per:

a)

«fibre tessili», fibre naturali, sintetiche e artificiali (cellulosa);

b)

«fibre naturali», cotone e altre fibre di cellulosa naturali, lino e altre fibre tessili liberiane, lana e altre fibre cheratiniche;

c)

«fibre sintetiche», acrilico, elastan, poliammide, poliestere e polipropilene;

d)

«fibre artificiali», lyocell, modal e viscosa.

Articolo 3

Nel calcolo della percentuale di fibre tessili dei «capi di abbigliamento e accessori tessili» e dei «prodotti tessili per interni» non è necessario prendere in considerazione riempiture, fodere, imbottiture, membrane e rivestimenti in fibre compresi nell'ambito d'applicazione della presente decisione.

Articolo 4

I materiali di riempitura non costituiti da fibre tessili sono conformi alle restrizioni elencate al criterio 10 dell'allegato per quanto riguarda ausiliari, tensioattivi, biocidi e formaldeide.

Articolo 5

I criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica Ecolabel UE ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 a un prodotto rientrante nel gruppo di prodotti «prodotti tessili», definito nell'articolo 1 della presente decisione, nonché i rispettivi requisiti di valutazione e verifica, sono stabiliti nell'allegato.

Articolo 6

I criteri e i rispettivi requisiti di valutazione di cui all'allegato sono validi per quattro anni a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 7

Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo «prodotti tessili» è «016».

Articolo 8

La decisione 2009/567/CE è abrogata.

Articolo 9

1.   Le domande per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica per prodotti appartenenti al gruppo «prodotti tessili» presentate entro due mesi dalla data di adozione della presente decisione possono basarsi sui criteri di cui alla decisione 2009/567/CE o sui criteri stabiliti dalla presente decisione. Tali domande sono valutate conformemente ai criteri sui quali sono basate.

2.   I marchi Ecolabel UE assegnati conformemente ai criteri stabiliti nella decisione 2009/567/CE possono essere fruiti durante i dodici mesi successivi alla data di adozione della presente decisione.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2014

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1)  GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.

(2)  Decisione 2009/567/CE della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti tessili (GU L 197 del 29.7.2009, pag. 7).

(3)  Decisione 2009/967/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai rivestimenti del suolo di materie tessili (GU L 332 del 17.12.2009, pag. 1).


ALLEGATO

I criteri per assegnare l'Ecolabel UE ai prodotti tessili e le relative sottocategorie sono i seguenti:

Fibre tessili

1.

Cotone e altre fibre di cellulosa naturali

2.

Lino e altre fibre tessili liberiane

3.

Lana e altre fibre cheratiniche

4.

Acrilico

5.

Elastan

6.

Poliammide

7.

Poliestere

8.

Polipropilene

9.

Fibre artificiali (lyocell, modal e viscosa)

Componenti e accessori

10.

Imbottiture

11.

Rivestimenti, laminati e membrane

12.

Accessori

Sostanze e processi chimici

13.

Elenco delle sostanze soggette a restrizioni d'uso (SSR)

14.

Sostituzione delle sostanze pericolose nella tintura, nella stampa e nella finitura

15.

Efficienza energetica del lavaggio, dell'asciugatura e della concia

16.

Trattamento delle emissioni in aria e in acqua

Idoneità all'uso

17.

Variazioni delle dimensioni durante il lavaggio e l'asciugatura

18.

Resistenza del colore al lavaggio

19.

Resistenza del colore al sudore (acido o alcalino)

20.

Resistenza del colore allo sfregamento a umido

21.

Resistenza del colore allo sfregamento a secco

22.

Resistenza del colore alla luce

23.

Resistenza al lavaggio dei prodotti di pulizia

24.

Resistenza della stoffa al «pilling» (formazione di palline di peluria) e all'abrasione

25.

Durata funzionale

Responsabilità sociale delle imprese

26.

Principi e diritti fondamentali sul luogo di lavoro

27.

Divieto di sabbiatura del denim

Informazioni di supporto

28.

Informazioni presenti sul marchio di qualità ecologica

L'appendice 1 contiene inoltre l'elenco delle sostanze soggette a restrizioni d'uso di cui al criterio 13. Le restrizioni riportate in tale elenco si applicano alle sostanze pericolose che possono essere impiegate per fabbricare prodotti tessili e suscettibili di permanere nel prodotto finito.

I criteri per l'assegnazione dell'Ecolabel UE riflettono i prodotti dalle migliori prestazioni ambientali presenti sul mercato dei tessili. Anche se l'impiego di prodotti chimici e il rilascio di inquinanti sono parte del processo produttivo, un prodotto che ha ottenuto l'Ecolabel UE garantisce al consumatore che l'uso di tali sostanze è stato limitato nella misura tecnicamente possibile senza pregiudicare l'idoneità all'uso.

Laddove possibile i criteri escludono o restringono al minimo la concentrazione (necessaria per conferire funzioni e proprietà specifiche) di un certo numero di sostanze, che possono essere usate nella produzione tessile, identificate come pericolose o potenzialmente pericolose per la salute dell'uomo e per l'ambiente. Solo se una sostanza è necessaria per soddisfare le attese del consumatore o i requisiti d'obbligo relativi al prodotto (per esempio ritardo alla fiamma) e se non esistono alternative applicate e provate, l'Ecolabel contempla una deroga per l'uso di tale sostanza.

Le deroghe sono valutate sulla base del principio di precauzione nonché di prove tecniche e scientifiche, in particolare se sono presenti sul mercato prodotti più sicuri.

Al fine di garantire ai consumatori un elevato livello di sicurezza sono d'obbligo prove di laboratorio sulle sostanze pericolose il cui uso è soggetto a restrizioni. I processi produttivi tessili sono inoltre sottoposti a condizioni rigorose per controllare l'inquinamento dell'aria e dell'acqua oltre che per ridurre al minimo l'esposizione del personale addetto. La verifica della conformità ai criteri è formulata per offrire ai consumatori un elevato livello di sicurezza, rispecchiare il potenziale reale affinché i richiedenti ottengano le informazioni dalla catena di approvvigionamento, escludendo il possibile parassitismo dei richiedenti.

Valutazione e verifica Al fine di dimostrare la conformità ai criteri il richiedente è tenuto a dichiarare quanto segue relativamente al prodotto e alla relativa catena d'approvvigionamento.

Ciascun criterio contiene le prescrizioni particolareggiate che impongono al richiedente di allegare dichiarazioni, documentazione, analisi, relazioni di prova e altre prove afferenti al prodotto e alla relativa catena d'approvvigionamento.

La validità della licenza è basata sulla verifica in sede di domanda e, se specificato al criterio 13, sulle prove di laboratorio da presentare agli organismi competenti per le verifica. I cambiamenti nei fornitori e nei siti di produzione relativi a prodotti muniti di licenza sono notificati agli organismi competenti, congiuntamente alle informazioni a sostegno al fine di consentire la verifica delle condizioni di licenza.

Gli organismi competenti riconoscono di preferenza le prove effettuate da laboratori accreditati conformemente alla norma ISO 17025 e le verifiche eseguite da organismi accreditati in forza della norma EN 45011 o di norme equivalenti internazionalmente riconosciute.

L'unità funzionale alla quale ascrivere i contributi in entrata e in uscita è data da 1 kg di prodotto tessile in condizioni normali (umidità relativa 65 % ± 4 % e 20 °C ± 2 °C; tali condizioni normali sono precisate nella norma ISO 139 «Tessili — atmosfere normali per il condizionamento e le prove»).

Se il richiedente si avvale di un sistema di certificazione per le verifiche indipendenti, il sistema prescelto e i sistemi di accreditamento connessi dell'organismo di verifica sono tenuti a soddisfare i requisiti generali delle norme EN 45011 e ISO 17065. Se necessario, gli organismi competenti possono chiedere documenti giustificativi ed eseguire verifiche indipendenti nonché effettuare visite in loco.

In sede di valutazione delle richieste di assegnazione del marchio e di verifica della conformità ai criteri, si raccomanda agli organismi competenti di tenere conto dell'applicazione di sistemi di gestione ambientale riconosciuti, come ad esempio EMAS, ISO 14001 ed EN ISO 50001 (NB: l'adozione di tali sistemi di gestione non è obbligatoria).

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO UE DI QUALITÀ ECOLOGICA (ECOLABEL UE)

I richiedenti sono tenuti a dimostrare la conformità ai criteri inerenti la composizione dei materiali, le formule chimiche, i siti di produzione e l'idoneità all'uso dei prodotti per i quali richiedono l'Ecolabel.

1.   FIBRE TESSILI

I criteri specifici per le fibre sono stabiliti nella presente sezione per i seguenti tipi di fibre:

a)

fibre naturali: cotone e altre fibre di cellulosa naturali, lino e altre fibre tessili liberiane, lana e altre fibre cheratiniche;

b)

fibre sintetiche: acrilico, elastan, poliammide, poliestere e polipropilene;

c)

fibre artificiali: lyocell, modal e viscosa.

Non è necessario che la fibra soddisfi il pertinente criterio specifico se contribuisce per meno del 5 % al peso totale del prodotto o se costituisce un'imbottitura o una fodera. Fatta eccezione per il poliammide e il poliestere, non è necessario il rispetto dei seguenti criteri:

a)

sul prodotto intero se contiene fibre il cui contenuto riciclato rappresenta almeno il 70 % in peso di tutte le fibre del prodotto;

b)

sulle singole fibre che costituiscono parte del prodotto recante l'Ecolabel che rappresentano almeno il 70 % in peso del contenuto riciclato.

In tale contesto, le fibre contenenti una parte riciclata sono definite come fibre derivate da scarti industriali (compresi gli scarti della produzione di polimeri e fibre nonché i cascami di tessuti e di abbigliamento) e da rifiuti di consumo (tessuti e tutti i tipi di fibre e prodotti tessili, nonché rifiuti non tessili, comprese le bottiglie per uso alimentare in PET e le reti da pesca).

Fatta eccezione per le bottiglie in PET usate per produrre poliestere, il contenuto riciclato è tenuto a soddisfare il criterio 13 SSR. Questo include prove analitiche annuali a campione per i gruppi di sostanze specificati.

Valutazione e verifica del contenuto riciclato: : il contenuto riciclato è tracciabile fino alla rilavorazione delle materie prime. La verifica è eseguita da un organismo di certificazione di terzi indipendenti della catena di controllo o per mezzo di documentazione rilasciata dai fornitori e dai trasformatori di materie prime. Se richiesto dal criterio 13, i fabbricanti di fibre e i fornitori di materie prime allegano dichiarazioni e risultati di prove di laboratorio.

Criterio 1. Cotone e altre fibre di cellulosa naturali (compreso il kapok)

Il cotone e le altre fibre di cellulosa naturali (in appresso definite cotone) hanno un contenuto minimo di cotone biologico (cfr. criterio 1a) o di cotone derivato da una gestione integrata dei parassiti (integrated pest management, IPM) (cfr. criterio 1b). Inoltre:

tutto il cotone convenzionale e IPM è tenuto a soddisfare le limitazioni relative ai pesticidi di cui al criterio 1c,

per quanto riguarda la produzione normale 1a) il cotone convenzionale, biologico e IPM usato è ottenuto da varietà non modificate geneticamente,

tutto il cotone biologico e IPM è integralmente tracciabile a norma del criterio 1d,

l'abbigliamento destinato a bambini di età inferiore a tre anni contiene almeno il 95 % di cotone biologico.

I prodotti che rientrano nelle soglie di contenuto specifico relative al cotone biologico o IPM hanno la facoltà di presentare una dicitura supplementare congiuntamente alle indicazioni legate al contenuto dell'Ecolabel. Il criterio 28 ne presenta gli orientamenti.

1a)   Produzione biologica normale

Fatta eccezione per i prodotti elencati oltre, almeno il 10 % del cotone è coltivato conformemente alle prescrizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (1), dallo US National Organic Programme (NOP) o da analoghi obblighi di legge stabiliti dai partner commerciali dell'UE. Il contenuto di cotone biologico può comprendere cotone proveniente da colture biologiche o da colture in conversione.

Il contenuto di cotone dei seguenti prodotti contiene almeno il 95 % di cotone biologico: magliette, top da donna, camicette, jeans, pigiami e abbigliamento da notte, biancheria intima e calzini.

Valutazione e verifica : spetta a un organismo di controllo indipendente certificare che la produzione del contenuto biologico sia avvenuta conformemente alle prescrizioni di produzione e controllo stabilite dal regolamento (CE) n. 834/2007, dallo US National Organic Programme (NOP) o da analoghi obblighi di legge stabiliti da altri partner commerciali. La verifica è effettuata su base annuale per ciascun paese di origine.

Le varietà di cotone geneticamente non modificato sono verificate a norma del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

1b)   Produzione di cotone secondo i principi IPM

Almeno il 20 % del cotone è coltivato secondo i principi IPM quali definiti dal programma IMP dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) o dai sistemi ICM (Integrated Crop Management) che inglobano i principi IPM, e rispetta le restrizioni relative ai pesticidi di cui al criterio 1c).

Per quanto riguarda i seguenti prodotti, la percentuale minima di cotone coltivato a norma dei principi IPM di cui sopra è pari al 60 %: magliette, top da donna, camicette, jeans, pigiami e abbigliamento da notte, biancheria intima e calzini.

Valutazione e verifica : il richiedente presenta le prove che il cotone è stato coltivato da agricoltori che hanno seguito programmi ufficiali di formazione della FAO oppure programmi nazionali IPM e ICM e/o che siano stati sottoposti ad audit nell'ambito di schemi IPM certificati da terzi. La verifica è effettuata su base annuale per ciascun paese di origine o sulla base di certificazioni per tutte le balle di cotone IPM acquistate per fabbricare il prodotto.

Non è richiesta la conformità alla restrizione relativa ai pesticidi per gli schemi che vietano l'uso delle sostanze elencate al criterio 1c) e nel caso siano effettuate prove di laboratorio o i coltivatori e/o i gruppi di produttori alleghino dichiarazioni di non utilizzo accertate per mezzo di visite in loco effettuate da organismi di controllo accreditati dalle autorità nazionali o da schemi riconosciuti di certificazione biologica o IPM.

Il cotone IPM geneticamente non modificato utilizzato in combinazione con cotone biologico è verificato a norma del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio. Gli schemi IPM che escludono il cotone geneticamente modificato sono accettati quale prova di conformità per quanto attiene al contenuto IPM.

1c)   Restrizioni relative ai pesticidi applicabili al cotone convenzionale e IPM

Tutto il cotone usato nei prodotti tessili che hanno ottenuto l'Ecolabel, fatta eccezione per il cotone biologico e il cotone coltivato secondo gli schemi IPM esentati al punto 1b), è coltivato senza l'uso delle seguenti sostanze:

alacloro, aldicarb, aldrina, canfecloro (toxafene), captafol, clordano, 2,4,5-T, clordimeformio, clorobenzilato, cipermetrina, DDT, dieldrina, dinoseb e i suoi sali, endosulfano, endrina, glifosulfato, eptacloro, esaclorobenzene, esaclorocicloesano (isomeri totali), metamidofos, metil-o-dematon, metilparation, monocrotofos, neonicotinoidi (clotianidina, imidaclopride, tiametoxam), paration, fosfamidon, pentaclorofenolo, tiofanex, triafanex, triazofos.

Il cotone non può contenere complessivamente oltre 0,5 ppm delle sostanze summenzionate.

Valutazione e verifica : Il cotone è sottoposto a prova per le sostanze elencate. Si allega una relazione di prova sulla base dei seguenti metodi di prova, come opportuno:

US EPA 8081 B [pesticidi organoclorurati, con estrazione a ultrasuoni o con il metodo Soxhlet e solventi apolari (isoottano o esano)],

US EPA 8151 A (erbicidi clorurati, utilizzando il metanolo),

US EPA 8141 B (composti organofosforici),

US EPA 8270 D (composti organici semivolatili).

Le prove sono effettuate su campioni di cotone grezzo provenienti da ciascun paese di origine prima di essere sottoposti a trattamenti a umido. Per ciascun paese di origine le prove sono eseguite sulla base di quanto segue:

i)

se ogni anno è usato un solo lotto di cotone, si estrae un campione da una balla scelta casualmente,

ii)

se ogni anno sono usati due o più lotti di cotone, si estraggono campioni compositi dal 5 % delle balle.

Non è necessario sottoporre a prova il cotone certificato mediante uno schema IPM che vieta l'uso delle sostanze elencate.

1d)   Requisiti di tracciabilità applicabili al cotone organico e IPM

Tutto il cotone coltivato secondo le norme di coltura biologica e IPM impiegato per fabbricare un prodotto tessile munito di Ecolabel è tracciabile dal punto di verifica delle norme di produzione fino almeno alla produzione di tessuto grezzo.

Valutazione e verifica : il richiedente dimostra la conformità al requisito relativo al contenuto minimo di cotone sia per il volume annuale di cotone acquistato, sia per il misto di cotone usato per fabbricare il prodotto finito secondo ciascuna linea di prodotto:

i)

su base annualizzata: si presentano le registrazioni delle transazioni e/o le fatture che documentino i quantitativi di cotone acquistati su base annua presso i coltivatori o i gruppi di produttori e/o il peso totale delle balle certificate fino alla produzione del tessuto grezzo,

ii)

su base del prodotto finito: si presenta la documentazione relativa alle fasi di produzione del filato e/o del tessuto. Tutta la documentazione fa riferimento all'organismo di controllo o di certificazione delle diverse forme di cotone.

Criterio 2. Lino e altre fibre tessili liberiane (comprese canapa, iuta e ramia)

2a)   Il lino e le altre fibre liberiane sono macerate a condizioni ambientali senza apporti di energia termica.

Valutazione e verifica : il richiedente presenta una dichiarazione relativa al metodo di macerazione seguito dagli agricoltori e/o dagli stigliatori che forniscono la fibra.

2b)   Se si fa ricorso alla macerazione in acqua, le acque reflue provenienti dai bacini di macerazione sono trattate per ridurre il fabbisogno chimico di ossigeno (Chemical Oxygen Demand — COD) o il carbonio organico totale (Total Organic Carbon — TOC) di almeno il 75 % per le fibre di canapa e di almeno il 95 % per il lino e le altre fibre liberiane.

Valutazione e verifica : se si fa ricorso alla macerazione in acqua, il richiedente presenta una relazione di prova che dimostri la conformità al metodo di prova ISO 6060 (COD).

Criterio 3. Lana e altre fibre cheratiniche (comprese la lana di pecora e agnello nonché il pelo di cammello, alpaca e capra)

3a)   Non è consentito superare le somme totali di cui alla tabella 2 per quanto riguarda le concentrazioni di ectoparassiticidi nella lana greggia prima del lavaggio.

I requisiti di cui sopra non si applicano se può essere documentata l'identità degli allevatori che producono almeno il 75 % della lana o delle fibre cheratiniche in questione, congiuntamente a una verifica indipendente basata su visite in loco attestanti che nessuna delle sostanze succitate è stata impiegata nei campi o sugli animali in questione.

Tabella 2

Somma totale delle restrizioni alle concentrazioni di ectoparassiticidi nella lana

Gruppi di ectoparassiticidi

Somma totale dei valori limite

γ-esaclorocicloesano (lindano), α-esaclorocicloesano, β-esaclorocicloesano, δ-esaclorocicloesano, aldrina, dieldrina, endrina, p,p'-DDT, p,p'-DDD

0,5 ppm

Cipermetrina, deltametrina, fenvalerato, cialotrina, flumetrina

0,5 ppm

Diazinone, propetamfos, clorfenvinfos, diclofention, clorpirifos, fenclorfos

2 ppm

Diflubenzuron, triflumuron, diciclanil

2 ppm

I siti di lavaggio della lana muniti di sistemi idraulici a circuito chiuso senza scarico di acque reflue e in grado di smaltire per incenerimento i suddetti ectoparassiticidi eventualmente presenti nei residui di lavaggio e nei fanghi sono esonerati dal requisito di prova della lana ma sono tenuti a soddisfare almeno due delle misure di cui al punto 3c).

Valutazione e verifica : il richiedente allega la documentazione di cui sopra oppure relazioni di prova secondo il metodo di prova IWTO Draft Test Method 59. Le prove sono eseguite sulle partite di lana greggia, per paese di origine (se miste) e prima di qualsiasi trattamento a umido. Per ciascun lotto destinato alla lavorazione si sottopone a prova almeno un campione composito di diverse partite per ciascun paese di origine. Un campione composito consiste in:

i)

fibre di lana provenienti da almeno 10 lotti scelti casualmente fra le partite, o

ii)

un campione composito per produttore se vi sono meno di 10 partite nel lotto destinato alla lavorazione.

In alternativa è possibile presentare certificati relativi ai residui per tutte le partite di un lotto destinato alla lavorazione.

Se vige una deroga il richiedente presenta prove documentali intese a confermare la configurazione dell'impianto di lavaggio e relazioni di prova che dimostrino lo smaltimento degli ectoparassiticidi eventualmente presenti nei residui di lavaggio e nei fanghi.

3b)   Le operazioni di lavaggio della lana riducono al minimo il COD massimizzando l'eliminazione delle impurità e il recupero del grasso, seguite dal trattamento secondo gli standard di cui alla tabella 3 in situ o al di fuori del sito. Le seguenti soglie COD si applicano al lavaggio della lana greggia e alla lana sucida fine. La lana fine è definita come lana merino avente un diametro di ≤ 23,5 micron.

Tabella 3

Valori COD per lo scarico finale di effluenti del lavaggio della lana

Tipo di lana

Scarico finale nell'ambiente (g COD/kg lana sucida)

Lana greggia

25 g/kg

Lana fine

45 g/kg

Valutazione e verifica : per questo criterio il richiedente comunica i relativi dati e relazioni di prova basate sul metodo ISO 6060. I dati dimostrano la conformità dell'impianto di lavaggio della lana, se l'effluente è trattato esternamente al sito, dell'operatore di trattamento delle acque reflue. La conformità a tale criterio è valutata sulla base delle medie mensili dei sei mesi precedenti la domanda.

3c)   Gli impianti di lavaggio della lana sono tenuti ad adottare almeno una delle seguenti misure per valorizzare il grasso ossidato, le fibre, l'untume o i fanghi prodotti nel sito di lavaggio dei prodotti di lana recanti l'Ecolabel:

i)

recupero destinato alla vendita in quanto materia prima chimica,

ii)

produzione di compost o di fertilizzante liquido,

iii)

fabbricazione di prodotti quali materiali edili,

iv)

trattamento e recupero dell'energia mediante digestione anaerobica o incenerimento.

Valutazione e verifica : il richiedente presenta una relazione e i documenti relativi al trasferimento dei rifiuti che ne confermano il tipo e la quota recuperati nonché il metodo seguito.

Criterio 4. Acrilico

4a)   La media annua delle emissioni atmosferiche di acrilonitrile (durante la polimerizzazione e fino all'ottenimento della soluzione pronta per la filatura) è inferiore a 1,0 g/kg di fibra prodotta.

Valutazione e verifica : il richiedente presenta una documentazione dettagliata e/o relazioni di prova che dimostrino il rispetto di questo criterio, nonché una dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore della fibra.

4b)   Le emissioni atmosferiche sul luogo di lavoro di N,N-dimetilacetammide (127-19-5) durante la polimerizzazione e la filatura non possono superare un valore limite indicativo di esposizione professionale pari a 10,0 ppm.

Valutazione e verifica : i valori delle emissioni sono misurati nelle fasi del processo durante le quali si impiegano tali sostanze, espressi come valore medio su otto ore (durata media di un turno). Il richiedente presenta relazioni di prova e dati di monitoraggio rilasciati dal produttore della fibra attestanti la conformità a tale criterio.

Criterio 5. Elastan

5a)   Non è consentito l'uso di composti organostannici nella fabbricazione delle fibre.

Valutazione e verifica : il richiedente allega una dichiarazione di non utilizzo rilasciata dal produttore della fibra.

5b)   Le emissioni atmosferiche sul luogo di lavoro delle seguenti sostanze durante la polimerizzazione e la filatura non possono superare i seguenti valori limite indicativi di esposizione professionale:

i)

difenilmetano-4,4'-diisocianato (101-68-8) 0,005 ppm

ii)

toluene-2,4-diisocianato (584-84-9) 0,005 ppm

iii)

N,N-dimetilacetammide (127-19-5) 10,0 ppm

Valutazione e verifica : i valori delle emissioni sono misurati nelle fasi del processo durante le quali si impiegano tali sostanze, espressi come valore medio su otto ore (durata media di un turno). Il richiedente presenta relazioni di prova e dati di monitoraggio rilasciati dal produttore della fibra attestanti la conformità a tale criterio.

Criterio 6. Poliammide (o nylon)

I prodotti di poliammide sono conformi ad almeno una delle norme di produzione di cui ai sottocriteri 6a) e 6b).

Qualsiasi prodotto che rispetti la soglia di contenuto riciclato minimo ha la facoltà di aggiungere diciture supplementari oltre alla dichiarazione di contenuti dell'Ecolabel. Il criterio 28 ne presenta gli orientamenti.

6a)   Norma di produzione 1: Contenuto riciclato minimo.

Le fibre sono prodotte con un contenuto minimo del 20 % di nylon riciclato da scarti e/o da rifiuti di consumo.

Valutazione e verifica : il contenuto riciclato è tracciabile fino alla rilavorazione delle materie prime. La verifica è eseguita da un organismo di certificazione indipendente della catena di controllo o per mezzo della documentazione rilasciata dai fornitori e dai trasformatori.

6b)   Norma di produzione 2: emissioni di N2O da produzione di monomeri.

Le emissioni atmosferiche di N2O da produzione di monomeri di nylon, espresse come media annua, non possono superare 9,0 g N2O/kg di caprolattame (per il nylon 6) o di acido adipico (per il nylon 6,6).

Valutazione e verifica : il richiedente presenta documentazione o relazioni di prova attestanti il rispetto di questo criterio sulla base di dati di monitoraggio, congiuntamente a una dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore della fibra e dai suoi fornitori di materie prime.

Criterio 7. Poliestere

I prodotti tessili destinati principalmente alla vendita ai consumatori sono tenuti a soddisfare i sottocriteri a) e b). I prodotti tessili destinati principalmente alla vendita a clienti del settore commerciale o pubblico sono tenuti a soddisfare i sottocriteri a) e b) oppure c).

Qualsiasi prodotto che rispetti la soglia di contenuto riciclato minimo ha la facoltà di aggiungere diciture supplementari oltre a tale dichiarazione di contenuti dell'Ecolabel. Il criterio 28 ne presenta gli orientamenti.

7a)   Il contenuto di antimonio nelle fibre di poliestere non può superare 260 ppm. Le fibre di poliestere prodotte a partire da bottiglie di PET sono esonerate da questo requisito.

Valutazione e verifica : il richiedente allega una dichiarazione di non utilizzo oppure una relazione di prova secondo i seguenti metodi di prova: determinazione diretta mediante spettrometria di assorbimento atomico o spettrometria di massa al plasma accoppiato induttivamente. La prova è effettuata su un campione composito di fibre grezze prima di qualsiasi trattamento a umido. Si allega una dichiarazione relativa alle fibre prodotte a partire da bottiglie di PET riciclate.

7b)   Le fibre sono prodotte con un contenuto minimo di PET riciclato da scarti e/o da rifiuti di consumo. Le fibre in fiocco hanno un contenuto minimo del 50 % e le fibre in bava continua del 20 %. Le microfibre sono esonerate da questo requisito ma sono tenute a soddisfare il punto c).

Valutazione e verifica : il contenuto riciclato è tracciabile fino alla rilavorazione delle materie prime. La verifica è eseguita da un organismo di certificazione indipendente della catena di controllo o per mezzo della documentazione rilasciata dai fornitori e dai trasformatori.

7c)   Le emissioni di VOC durante la produzione di poliestere, espresse come media annua comprensiva sia delle fonti localizzate che delle emissioni diffuse, non possono superare 1,2 g/kg per i trucioli di PET e 10,3 g/kg per le fibre in bava continua.

Valutazione e verifica : il richiedente presenta i dati di monitoraggio e/o le relazioni di prova attestanti la conformità alla norma EN 12619 o ad altre norme aventi metodi di prova equivalenti. Si allegano le medie mensili delle emissioni totali di composti organici provenienti dai siti di produzione dei prodotti che hanno ottenuto l'Ecolabel per almeno i sei mesi precedenti la domanda.

Criterio 8. Polipropilene

Non è consentito l'uso di pigmenti a base di piombo.

Valutazione e verifica : il richiedente allega una dichiarazione di non utilizzo.

Criterio 9. Fibre artificiali (compresi viscosa, modal e lyocell)

Sottocriteri relativi alla produzione di pasta

9a)   Almeno il 25 % delle fibre di pasta è prodotto a partire da legno proveniente da foreste gestite secondo i principi della silvicoltura sostenibile definiti dalla FAO. La quota rimanente delle fibre di pasta è composta da pasta derivata da silvicoltura e colture lecite.

Valutazione e verifica : il richiedente ottiene dal produttore delle fibre certificati della catena di controllo validi, rilasciati da fonti indipendenti attestanti che le fibre di legno sono state coltivate secondo i principi della silvicoltura sostenibile e/o provengono da fonti lecite. Si accettano gli schemi FSC, PEFC o equivalenti come certificazione indipendente.

Il produttore della fibra è tenuto a dimostrare il rispetto delle procedure di diligenza specificate nel regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) al fine di garantire che il legno sia di provenienza lecita. Si accettano le autorizzazioni valide EU FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) o UN CITES (la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione) e/o la certificazione di terzi come prove di provenienza lecita.

9b)   La pasta prodotta a partire da cascami di cotone (linters) soddisfa almeno i requisiti dei criteri 1a o 1b per il cotone.

Valutazione e verifica : come indicato ai criteri corrispondenti.

9c)   La pasta usata per produrre le fibre è sbiancata senza uso di cloro elementare. Il quantitativo totale risultante di cloro e di cloro a legami organici nelle fibre finite (OX) non può superare 150 ppm o 0,170 kg/ADT pasta nelle acque reflue della produzione di pasta (AOX).

Valutazione e verifica : il richiedente allega una relazione di prova che dimostra la conformità al criterio OX o AOX, avvalendosi dell'opportuno metodo di prova: OX: ISO 11480 (combustione controllata e titolazione microcoulometrica).

AOX: UNI EN ISO 9562

9d)   Almeno il 50 % della pasta usata per produrre fibre è acquistato presso impianti che producono pasta di legno per fibre («dissolving pulp») e valorizzano le acque di macerazione esauste mediante:

i)

generazione di energia elettrica e vapore in situ oppure

ii)

fabbricazione di coprodotti chimici.

Valutazione e verifica : il richiedente allega un elenco dei fornitori di pasta che forniscono la materia prima usata per produrre le fibre e indica la proporzione di pasta da questi fornita. La documentazione e le prove allegate dimostrano che la proporzione prescritta di fornitori dispone delle idonee attrezzature di generazione energetica e/o di recupero dei coprodotti nonché di sistemi di fabbricazione installati presso i siti produttivi connessi.

Sottocriteri relativi alla produzione di fibre

9e)   Per le fibre di viscosa e modal, il tenore di zolfo delle emissioni atmosferiche dei composti del medesimo provenienti dai processi produttivi delle fibre espresse come media annua non può superare i valori di prestazione di cui alla tabella 4.

Tabella 4

Valori delle emissioni di zolfo per le fibre di viscosa e modal

Tipo di fibra

Valore di prestazione (g S/kg)

Fibra in fiocco

30 g/kg

Fibra in bava continua

 

Lavaggio in lotto

Lavaggio integrato

40 g/kg

170 g/kg

Valutazione e verifica : il richiedente presenta una documentazione dettagliata e/o relazioni di prova che dimostrino il rispetto di questo criterio, nonché una dichiarazione di conformità.

2.   CRITERI RELATIVI AI COMPONENTI E AGLI ACCESSORI

I criteri della presente sezione si applicano ai componenti e agli accessori che costituiscono parte di un prodotto finito.

Criterio 10. Imbottiture

10a)   I materiali da imbottitura costituiti da fibre tessili soddisfano i criteri previsti per tali fibre (ai numeri da 1 a 9) ove applicabili.

10b)   I materiali da imbottitura soddisfano i criteri dell'elenco SSR relativi ai biocidi e alla formaldeide (cfr. appendice 1).

10c)   I detergenti e le altre sostanze chimiche usate per il lavaggio delle imbottiture (piumino, piume, fibre naturali o sintetiche) rispettano i criteri SSR relativi agli ausiliari chimici e ai detergenti, agli ammorbidenti e agli agenti complessanti (cfr. appendice 1).

Valutazione e verifica : come indicato ai criteri corrispondenti.

Criterio 11. Rivestimenti, laminati e membrane

11a)   I componenti di poliuretano soddisfano i criteri per le fibre tessili 5a), relativo allo stagno organico, e 5b), relativo all'esposizione ai diisocianati aromatici e al DMAc sul luogo di lavoro.

11b)   I componenti di poliestere soddisfano i criteri per le fibre tessili 7a) e 7c) relativi al contenuto di antimonio e alle emissioni di VOC durante la polimerizzazione.

11c)   I polimeri rispettano la restrizione g(v) dell'elenco SSR all'appendice 1 della presente decisione.

Valutazione e verifica : come indicato ai criteri corrispondenti e/o all'appendice 1 della presente decisione.

Criterio 12. Accessori

Gli elementi di metallo e plastica come cerniere, bottoni e ganci soddisfano i criteri dell'elenco SSR relativi agli accessori (cfr. appendice 1).

Valutazione e verifica : come indicato ai criteri corrispondenti.

3.   CRITERI RELATIVI ALLE SOSTANZE E AI PROCESSI CHIMICI

I criteri della presente sezione si applicano, ove indicato, alle seguenti fasi di produzione:

i)

Filatura

ii)

Tessitura

iii)

Pretrattamento

iv)

Tintura

v)

Stampa

vi)

Finitura

vii)

Taglio, confezione e finitura

Salvo diversa indicazione, tali criteri, compresi quelli relativi alle prove a campione, sono applicabili anche alle fibre contenenti una parte di materiale riciclato.

Criterio 13. Elenco delle sostanze soggette a restrizioni d'uso (SSR)

13a)   Requisiti generali

Il prodotto finito e le formule di produzione usate per fabbricare il prodotto finito non possono contenere le sostanze pericolose di cui all'elenco delle sostanze soggette a restrizioni d'uso ai limiti di concentrazione specificati o superiori o conformemente alle restrizioni specificate. L'elenco SSR figura in appendice 1. Le restrizioni dell'elenco prevalgono sulle deroghe elencate al criterio 14, tabella 6.

L'elenco SSR è comunicato ai fornitori e agli agenti responsabili delle fasi produttive di filatura, tintura, stampa e finitura. I requisiti di verifica e prova sono specificati nell'elenco SSR per ciascuna fase produttiva e per il prodotto finito.

Le prove di laboratorio, se previste, sono effettuate per ciascuna linea di prodotti in base a un campionamento casuale. Le prove sono svolte annualmente durante il periodo di autorizzazione al fine di dimostrare l'effettiva conformità all'elenco SSR.

Valutazione e verifica : il richiedente presenta una dichiarazione di conformità all'elenco SSR corroborata dalle prove applicabili alle sostanze e alle formule impiegate per fabbricare il prodotto finito. I requisiti sono indicati nell'elenco SSR e comprendono le dichiarazioni rilasciate dai responsabili delle rispettive fasi produttive, le dichiarazioni dei fornitori di sostanze chimiche e i risultati delle prove analitiche di laboratorio su campioni del prodotto finito. Le dichiarazioni provenienti dalle fasi produttive sono corroborate dalle schede di dati di sicurezza relative alle formule chimiche e, se del caso, dalle dichiarazioni dei fornitori di sostanze chimiche. Le schede di dati di sicurezza sono compilate a norma della guida, sezioni 2, 3, 9, 10, 11 e 12 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) (Guida alla compilazione delle schede di dati di sicurezza). Qualora le schede di dati di sicurezza siano incomplete è necessario integrarle con le dichiarazioni dei fornitori di sostanze chimiche.

Le analisi di laboratorio sul prodotto finito sono svolte in modo rappresentativo delle linee di prodotto recanti l'Ecolabel, come specificato nell'elenco SSR e a norma dei metodi di prova elencati. Le prove, se necessario, sono effettuate al momento della domanda e con cadenza annuale per ciascuna linea di prodotto sulla base di un campione casuale; i risultati sono quindi comunicati all'organismo competente. I dati delle prove eseguite a fini di conformità con l'elenco SSR del settore e altri schemi sono accettati se i metodi di prova sono equivalenti e le prove sono state effettuate su un campione rappresentativo del prodotto finito.

Se una prova non è superata durante il periodo di validità della licenza, è necessario sottoporre nuovamente a prova la specifica linea di prodotti. Se non è superata neanche la seconda prova la licenza è sospesa per la linea di prodotti in questione. Sarà pertanto necessario adottare le azioni necessarie al ripristino della licenza.

13b)   Sostanze estremamente problematiche

Salvo deroga specifica, il prodotto finito che comprende eventuali componenti o accessori non può contenere sostanze che:

i)

rispondano ai criteri dell'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

ii)

siano state identificate a norma della procedura descritta all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 che istituisce l'elenco delle sostanze estremamente problematiche candidate all'inclusione.

Questo si applica alle sostanze usate per conferire determinate funzioni al prodotto finito nonché alle sostanze intenzionalmente impiegate nelle formule di produzione.

Non è concessa nessuna deroga alle sostanze che rispondono a una di queste due condizioni, presenti in un articolo tessile o in una qualsiasi parte omogenea di un articolo tessile complesso, in concentrazioni superiori a 0,10 % (peso/peso).

Valutazione e verifica : le sostanze e le formule impiegate in ogni fase produttiva sono esaminate alla luce della versione più recente dell'elenco di sostanze candidate pubblicato dall'ECHA. Il richiedente stila dichiarazioni di conformità relative a ogni fase produttiva cui fa riferimento la documentazione analitica.

Qualora sia stata concessa una deroga, il richiedente dimostra che l'uso della sostanza è conforme ai limiti di concentrazione e alle condizioni di deroga stabilite nell'elenco SSR.

Criterio 14. Sostituzione delle sostanze pericolose usate nella tintura, nella stampa e nella finitura

Salvo deroga specifica e a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) o della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (6), non è consentito l'uso di quelle sostanze applicate ai tessuti e ai pannelli a maglia durante i processi di tintura, stampa e finitura, che permangono nel prodotto finito e rispondono ai criteri di classificazione nelle classi di pericolo o nelle frasi di rischio di cui alla tabella 5. Queste restrizioni sono applicabili anche alle sostanze funzionali incorporate nelle fibre artificiali durante la loro produzione.

14a)   Restrizioni per classi di pericolo

Le classi di pericolo sottoposte a restrizioni sono elencate alla tabella 5. Le regole di classificazione più recenti adottate dall'Unione europea prevalgono sulle classi di pericolo e sulle frasi di rischio elencate. I richiedenti si accertano pertanto che le eventuali classificazioni siano basate sulle regole di classificazione più recenti.

L'uso di sostanze o miscele le cui proprietà cambiano in fase di trattamento (per esempio, diventano non più biodisponibili, subiscono modificazioni chimiche), di sorta che il pericolo individuato non sussista più, è esonerato dal requisito di cui sopra. Questo include i polimeri modificati per incorporare una funzione e i monomeri o additivi a legame covalente con polimeri.

Tabella 5

Classi di pericolo e frasi di rischio e relativa categorizzazione CLP

Tossicità acuta

Categorie 1 e 2

Categoria 3

H300 Mortale se ingerito (R28)

H301 Tossico se ingerito (R25)

H310 Mortale a contatto con la pelle (R27)

H311 Tossico a contatto con la pelle (R24)

H330 Mortale se inalato (R23/26)

H331 Tossico se inalato (R23)

H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie (R65)

EUH070 Tossico per contatto oculare (R39/41)

Tossicità specifica per organi bersaglio

Categoria 1

Categoria 2

H370 Provoca danni agli organi (R39/23, R39/24, R39/25, R39/26, R39/27, R39/28)

H371 Può provocare danni agli organi (R68/20, R68/21, R68/22)

H372 Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta (R48/25, R48/24, R48/23)

H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta (R48/20, R48/21, R48/22)

Sensibilizzazione respiratoria e cutanea

Categoria 1 A

Categoria 1B

H317 Può provocare una reazione allergica della pelle (R43)

H317 Può provocare una reazione allergica della pelle (R43)

H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato (R42)

H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato (R42)

Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione

Categorie 1 A e 1B

Categoria 2

H340 Può provocare alterazioni genetiche (R46)

H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche (R68)

H350 Può provocare il cancro (R45)

H351 Sospettato di provocare il cancro (R40)

H350i Può provocare il cancro se inalato (R49)

 

H360F Può nuocere alla fertilità (R60)

H361f Sospettato di nuocere alla fertilità (R62)

H360D Può nuocere al feto (R61)

H361d Sospettato di nuocere al feto (R63)

H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto (R60, R60/61)

H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto (R62/63)

H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto (R60/63)

H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno (R64)

H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità (R61/62)

 

Pericoloso per l'ambiente acquatico

Categorie 1 e 2

Categorie 3 e 4

H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici (R50)

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (R52/53)

H410 Altamente tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (R50/53)

H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (R53)

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (R51/53)

 

Pericoloso per lo strato di ozono

EUH059 Pericoloso per lo strato di ozono (R59)

 

14b)   Deroghe applicabili a gruppi di sostanze per i tessili

A norma dell'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 66/2010, i seguenti gruppi di sostanze di cui alla tabella 6 sono esplicitamente esonerati dai requisiti di cui a criterio 14a), conformemente alle condizioni di deroga illustrate alla tabella 6. Per ciascun gruppo di sostanze sono soddisfatte tutte le condizioni di deroga relative alle classi di pericolo specificate. Tali deroghe si applicano anche alle sostanze aggiunte alle fibre artificiali sintetiche e cellulosiche durante la loro fabbricazione.

Tabella 6

Classi di pericolo esonerate per gruppo di sostanze

Sostanze che conferiscono funzioni al prodotto finito

Gruppo di sostanze

Classi di pericolo esonerate

Condizioni di deroga

i)

Coloranti per tintura e stampa senza pigmento

H301, H311, H331, H317, H334

Formulazioni coloranti senza polveri o dosaggio ed erogazione automatici dei coloranti usati nelle tintorie e presso gli stampatori per ridurre al minimo l'esposizione del personale.

H411, H412, H413

I processi di tintura che fanno uso di coloranti reattivi, diretti, al tino (leucocoloranti), allo zolfo con queste classificazioni soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

uso di coloranti ad alta affinità,

realizzazione di un tasso di rigetto inferiore al 3,0 %,

uso di strumentazione per la corrispondenza cromatica,

adozione di procedure operative standard per il processo di tintura,

il ricorso allo smaltimento del colore nel trattamento delle acque reflue a norma del criterio 16a).

Il ricorso alla tintura in soluzione e/o alla stampa digitale è esonerato da tali condizioni.

ii)

Ritardanti di fiamma

H317 (1B), H373, H411, H412, H413

Il prodotto è destinato all'uso in applicazioni tenute a soddisfare i requisiti in materia di protezione antincendio stabiliti da norme e regolamenti ISO, EN, nazionali o afferenti agli appalti del settore pubblico.

Il prodotto soddisfa i requisiti di durata funzionale (cfr. criterio 25)

H351 è esonerato relativamente all'applicazione come sinergizzante del triossido di antimonio dei rivestimenti tessili d'interno.

Il prodotto è destinato all'uso in applicazioni tenute a soddisfare i requisiti in materia di protezione antincendio stabiliti da norme e regolamenti ISO, EN, nazionali o afferenti agli appalti del settore pubblico.

Le emissioni atmosferiche sul luogo di lavoro ove si applica il ritardante di fiamma rispettano il limite di esposizione occupazionale di otto ore pari a 0,50 mg/m3.

iii)

Sbiancanti ottici

H411, H412, H413

L'uso di sbiancanti ottici è consentito solo nei seguenti casi:

nella stampa bianca,

per realizzare una maggiore bianchezza di uniformi e abbigliamento professionale,

come additivi durante la produzione di poliammide e poliestere aventi un contenuto riciclato.

iv)

Idrorepellenti, oleorepellenti e antimacchia

H413

Il repellente e i prodotti della sua degradazione sono rapidamente e/o intrinsecamente biodegradabili e non bioaccumulabili negli ambienti acquatici, ivi compresi i sedimenti acquatici.

Il prodotto soddisfa i requisiti di durata funzionale (cfr. criterio 25)

Altre sostanze residue suscettibili di essere rinvenute nel prodotto finito

v)

Ausiliari che comprendono:

vettori,

agenti livellanti,

agenti disperdenti,

tensioattivi,

addensanti,

leganti,

H301, H311, H331, H371, H373, H317 (1B), H334, H411, H412, H413, EUH070,

Le formule sono erogate per mezzo di sistemi di dosaggio automatici e i processi seguono procedure operative standard.

Le sostanze classificate H311, H331, H317 (1B) non possono essere presenti nel prodotto finito in concentrazioni superiori all'1,0 % (peso/peso).

Valutazione e verifica : il richiedente allega dichiarazioni di conformità relative a ogni sito di tintura, stampa e finitura e, se necessario, ai relativi fornitori di sostanze chimiche. Questi dichiarano che, se impiegate nelle formule di produzione, le seguenti sostanze, congiuntamente a eventuali sostanze funzionali supplementari usate suscettibili di permanere nel prodotto finito, non rispondono ai criteri di classificazioni in una o più classi di pericolo e frasi di rischio di cui alla tabella 5:

biocidi

coloranti e pigmenti

vettori ausiliari, agenti livellanti e agenti disperdenti

sbiancanti ottici

addensanti, leganti e plastificanti di stampa

agenti per la reticolazione (per la facilità di trattamento e la stampa)

ritardanti di fiamma e sinergizzanti

idrorepellenti, oleorepellenti e antimacchia

ammorbidenti

Qualora le sostanze impiegate siano esonerate alla tabella 6, la dichiarazione identifica specificatamente tali sostanze esonerate e allega le prove della rispondenza ai criteri per l'esonero.

Deroga v) Gli ausiliari sono verificati mediante prove di laboratorio sul prodotto finito se le formule di produzione includono sostanze munite delle specifiche classi di pericolo.

Si allegano le seguenti informazioni tecniche a sostegno della dichiarazione di classificazione o di non classificazione per ciascuna sostanza:

i)

per le sostanze non registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 o senza classificazione armonizzata CLP: informazioni conformi ai requisiti elencati all'allegato VII del detto regolamento;

ii)

per le sostanze registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 e non conformi alla classificazione armonizzata CLP: informazioni basate sul fascicolo di registrazione REACH che conferma lo stato non classificato della sostanza;

iii)

per le sostanze che dispongono di una classificazione armonizzata o autoclassificate: schede di dati di sicurezza se disponibili. Se queste non sono disponibili o se la sostanza è autoclassificata, si comunicano le informazioni pertinenti alla classificazione di rischio delle sostanze ai sensi dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006;

iv)

nel caso delle miscele: schede di dati di sicurezza se disponibili. Se queste non sono disponibili, il calcolo della classificazione della miscela è comunicato a norma delle regole di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 congiuntamente alle informazioni pertinenti alla classificazione di pericolo delle miscele ai sensi dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Le schede di dati di sicurezza sono compilate a norma della guida di cui alle sezioni 2, 3, 9, 10, 11 e 12 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 (Guida alla compilazione delle schede di dati di sicurezza). Qualora le schede di dati di sicurezza siano incomplete è necessario integrarle con le dichiarazioni dei fornitori di sostanze chimiche.

Criterio 15. Efficienza energetica del lavaggio, dell'asciugatura e della concia

Il richiedente dimostra che l'energia usata nelle fasi di lavaggio, asciugatura e concia associate alle fasi di tintura, stampa e finitura dei prodotti recanti l'Ecolabel è misurata e parametrata nell'ambito di un sistema di gestione dell'energia o delle emissioni di diossido di carbonio.

Egli è inoltre tenuto a dimostrare che i siti di produzione hanno adottato un numero minimo di migliori tecniche disponibili (BAT, Best Available Techniques) relative all'efficienza energetica specificate alla tabella 7 ed elencate nell'appendice 3 della presente decisione.

Tabella 7

Tecniche di efficienza energetica per lavaggio, risciacquo e asciugatura

Temi BAT

Volume di produzione

< 10 tonnellate/giorno

> 10 tonnellate/giorno

1.

Gestione generale dell'energia

Due tecniche

Tre tecniche

2.

Processi di lavaggio e risciacquo

Una tecnica

Due tecniche

3.

Asciugatura e concia su telai stenditoi

Una tecnica

Due tecniche

Valutazione e verifica : il richiedente stila relazioni sui sistemi di gestione dell'energia per ciascun sito di tintura, stampa e finitura. Sono accettati come prova di gestione dell'energia la norma ISO 50001 o sistemi equivalenti per l'energia o le emissioni di diossido di carbonio.

Le prove richieste a sostegno dell'attuazione delle BAT includono almeno immagini del sito, descrizioni tecniche di ciascuna tecnica nonché valutazioni dei risparmi energetici conseguiti.

Criterio 16. Trattamento delle emissioni in aria e in acqua

16a)   Scarichi di acque reflue dai processi a umido

Gli scarichi di acque reflue nell'ambiente non possono superare 20 g COD/kg di lavorazione di tessuti. Tale requisito si applica ai processi di tessitura, tintura, stampa e finitura seguiti per ottenere il prodotto. Il requisito è misurato a valle dell'impianto di trattamento delle acque reflue all'interno e/o all'esterno del sito che riceve le acque reflue da tali impianti di produzione.

Se l'effluente è trattato in loco e scaricato direttamente nelle acque di superficie, è necessario siano soddisfatti anche i seguenti requisiti:

i)

pH compreso fra 6,0 e 9,0 (a meno che il pH delle acque riceventi non sia esterno a tali valori)

ii)

temperatura inferiore a 35 °C (a meno che la temperatura delle acque riceventi non sia superiore a tale valore)

Se l'eliminazione del colorante è richiesta da una condizioni di deroga di cui al criterio 14, è necessario rispettare i seguenti coefficienti di assorbimento di spettro:

i)

436 nm (settore giallo) 7 m-1

ii)

525 nm (settore rosso) 5 m-1

iii)

620 nm (settore blu) 3 m-1

Valutazione e verifica : il richiedente allega una documentazione dettagliata e relazioni di prova conformi alle norme ISO 6060 per la determinazione del COD e ISO 7887 per la determinazione del colore, in cui si dimostra la conformità a tale criterio sulla base delle medie mensili dei sei mesi precedenti la domanda, congiuntamente a una dichiarazione di conformità. I dati dimostrano la conformità dell'impianto di produzione o, se l'effluente è trattato esternamente al sito, dell'operatore di trattamento delle acque reflue.

16b)   Emissioni atmosferiche da processi di stampa e finitura

Le emissioni complessive di composti organici, quali definite dalla direttiva 1999/13/CE del Consiglio (7), provenienti dai siti di produzione dedicati alla stampa e alla finitura tessili che producono i prodotti recanti l'Ecolabel non possono superare 100,0 mg C/Nm3.

Se i processi di rivestimento e asciugatura dei tessuti consentono il recupero e il riutilizzo dei solventi si applica un limite di emissioni pari a 150,0 mg C/Nm3.

I processi di finitura comprendono l'applicazione di resine termoindurenti, la fissazione a caldo della tintura, il rivestimento e l'impregnazione dei tessuti compresi i relativi sistemi di telai di asciugatura.

Valutazione e verifica : il richiedente dimostra la conformità alla norma EN 12619 o altra norma equivalente. Si allegano le medie mensili delle emissioni totali di composti organici provenienti dai siti di produzione dei prodotti per i sei mesi precedenti la domanda. Se si pratica il recupero e il riutilizzo dei solventi, i dati di monitoraggio fungono da prova del funzionamento di tali sistemi.

4.   CRITERI DI IDONEITÀ ALL'USO

I criteri di questa sezione si applicano ai tessili semilavorati e ai prodotti a maglia nonché ai prodotti finiti.

Criterio 17. Variazioni delle dimensioni durante il lavaggio e l'asciugatura

Le variazioni delle dimensioni dopo il lavaggio e l'asciugatura a temperature e condizioni domestiche o industriali non possono superare le tolleranze di cui alla tabella 8.

Tabella 8

Tolleranze per le variazioni delle dimensioni durante il lavaggio e l'asciugatura

Prodotti tessili o tipi di materiale

Variazioni delle dimensioni durante il lavaggio e l'asciugatura

Tessuti a maglia

± 4,0 %

Maglia di lana grossa

± 6,0 %

Interlock

± 5,0 %

Tessuti di filati:

 

cotone e misto cotone

misto lana

fibre sintetiche

± 3,0 %

± 2,0 %

± 2,0 %

Calzetteria e maglieria

±8,0 %

Biancheria da bagno, compresi asciugamani in ricci tipo spugna e stoffa a costine

± 8,0 %

Fodere in tessuto lavabili e sfoderabili — Tende e tessuti d'interno

± 2,0 %

Fodere per materassi

± 3,0 %

Tessuti non tessuti

 

Fodere per materassi

Tutti gli altri tessili

± 5,0 %

± 6,0 %

Questo criterio non si applica:

a)

alle fibre o ai filati;

b)

ai prodotti chiaramente etichettati «lavare esclusivamente a secco» o equivalente;

c)

ai tessili d'interno non sfoderabili né lavabili.

Valutazione e verifica : il richiedente allega relazioni di prove eseguite conformemente alle norme corrispondenti al prodotto.

Per il lavaggio domestico si segue la norma EN ISO 6330 congiuntamente alla norma EN ISO 5077: tre lavaggi alle temperature indicate sul prodotto, seguite da asciugatura a macchina dopo ogni ciclo di lavaggio.

Per il lavaggio professionale presso lavanderie industriali si segue la norma ISO 15797 congiuntamente alla norma EN ISO 5077 a una temperatura minima di 75 °C o come indicato nella norma per la fibra e la combinazione di solvente. L'asciugatura è effettuata secondo quanto indicato sull'etichetta di prodotto.

In alternativa per le fodere da materasso sfoderabili e lavabili si segue la norma EN ISO 6330 congiuntamente alla norma EN 25077. Le condizioni normali sono il lavaggio 3 A (60 °C) e l'asciugatura C (orizzontale) salvo diversa indicazione riportata sull'etichetta del prodotto.

Criterio 18. Resistenza del colore al lavaggio

La solidità delle tinte al lavaggio è almeno di livello 3-4 per la degradazione e almeno di livello 3-4 per lo scarico.

Questo criterio non si applica ai prodotti che recano l'indicazione «lavare esclusivamente a secco» o un'indicazione equivalente (nella misura in cui è prassi che tali prodotti rechino un'indicazione di questo tipo), ai capi bianchi o a quelli che non sono né colorati né stampati o ai tessuti da arredamento non lavabili.

Valutazione e verifica : per il lavaggio domestico il richiedente allega le relazioni di prova basate sul metodo ISO 105 C06 (lavaggio unico, alla temperatura indicata sul prodotto, con polvere di perborato).

Per il lavaggio professionale presso lavanderie industriali si segue la norma ISO 15797 congiuntamente alla norma ISO 105 C06 a una temperatura minima di 75 °C o come indicato nella norma per la fibra e la combinazione di solvente.

Criterio 19. Resistenza del colore al sudore (acido o alcalino)

La solidità delle tinte al sudore (acido o alcalino) è almeno di livello 3-4 (degradazione e scarico). È tuttavia ammesso un livello 3 nel caso di tessuti con colori scuri (intensità di tinta > 1/1) costituiti da lana rigenerata. Questo criterio non si applica ai prodotti bianchi, a quelli non colorati né stampati, ai tessuti da arredamento, alle tende o ad analoghi prodotti tessili per la decorazione di interni.

Valutazione e verifica : il richiedente allega le relazioni di prova basate sul metodo ISO 105 E04 (acido e alcalino, confronto con tessuti multifibra).

Criterio 20. Resistenza del colore allo sfregamento a umido

La solidità delle tinte allo sfregamento a umido è almeno di livello 2-3. È tuttavia ammesso un livello 2 per il denim tinto con indaco.

Questo criterio non si applica ai prodotti bianchi e a quelli non colorati né stampati.

Valutazione e verifica : il richiedente allega le relazioni di prova basate sul metodo ISO 105 X12.

Criterio 21. Resistenza del colore allo sfregamento a secco

La solidità delle tinte allo sfregamento a secco è almeno di livello 4. È tuttavia ammesso un livello 3-4 per il denim tinto con indaco.

Questo criterio non si applica ai capi bianchi, a quelli non colorati né stampati, alle tende o ad analoghi prodotti tessili per la decorazione di interni.

Valutazione e verifica : il richiedente allega le relazioni di prova basate sul metodo ISO 105 X12.

Criterio 22. Resistenza del colore alla luce

Per i tessuti da arredamento, le tende o i tendaggi, la solidità delle tinte alla luce è almeno di livello 5, mentre per tutti gli altri prodotti è almeno di livello 4.

È tuttavia ammesso un livello 4 per i tessuti d'arredamento, le tende o i tendaggi di colore chiaro (intensità di tinta < 1/12) contenenti più del 20 % di lana o altre fibre cheratiniche o più del 20 % di lino o altre fibre tessili liberiane.

Questo requisito non si applica alle fodere e coperture per materassi o alla biancheria intima.

Valutazione e verifica : il richiedente allega le relazioni di prova basate sul metodo ISO 105 B02.

Criterio 23. Resistenza al lavaggio e assorbenza dei prodotti per la pulizia

I prodotti per la pulizia sono resistenti al lavaggio e assorbenti conformemente ai pertinenti parametri di prova identificati alle tabelle 9 e 10. Le specifiche di prova per l'assorbenza non si applicano ai prodotti in filato ritorto.

Tabella 9

Valori e parametri relativi alla resistenza al lavaggio dei prodotti di pulizia

Prodotti tessili per la pulizia o tipi di materiale

Numero di lavaggi

Temperatura

Metodo di riferimento EN ISO 6630

Prodotti tessuti e non tessuti per la pulizia a umido

80

40 °C

Procedura 4N

Prodotti di microfibra per spolverare

200

40 °C

Procedura 4N

Prodotti derivati da fibre tessili riciclate

20

30 °C

Procedura 3G

Scope per il lavaggio dei pavimenti

200

60 °C

Procedura 6 N

Stracci per il lavaggio dei pavimenti

5

30 °C

Procedura 3G


Tabella 10

Valori e parametri relativi all'assorbenza dei prodotti di pulizia

Prodotti tessili per la pulizia o tipi di materiale

Tempo di assorbimento dei liquidi

Prodotti derivati da fibre tessili riciclate

≤ 10 secondi

Prodotti di microfibra per la pulizia di superfici e di pavimenti

≤ 10 secondi

Prodotti tessuti e non tessuti per la pulizia a umido

≤ 10 secondi

Prodotti per il lavaggio dei pavimenti

≤ 10 secondi

Valutazione e verifica : il richiedente allega le relazioni di prova basate sui seguenti metodi, come opportuno: EN ISO 6330 ed EN ISO 9073-6. Si effettuano prove conformi alla norma EN ISO 6330 con lavatrici di tipo A per tutti i prodotti e i materiali.

Criterio 24. Resistenza della stoffa al «pilling» (formazione di palline di peluria) e all'abrasione

I tessuti non tessuti e i capi di maglia, gli accessori e le coperte di lana, misto lana e poliestere (compreso il pile) presentano una resistenza al pilling almeno di livello 3.

I tessuti di filati di cotone impiegati nell'abbigliamento presentano una resistenza al pilling almeno di livello 3. Le calze di poliammide e i leggings presentano una resistenza almeno di livello 2.

Valutazione e verifica : il richiedente allega le relazioni di prova basate su prove eseguite sull'opportuno substrato:

prodotti a maglia e non tessuti: ISO 12945-1 Metodo pilling box

Tessuti di filati: ISO 12945-2 Metodo Martindale

Criterio 25. Durata funzionale

Le finiture, i trattamenti e gli additivi intesi a conferire caratteristiche di idrorepellenza, oleorepellenza, antimacchia, ritardo alla fiamma e facilità di trattamento (anche antipiega o lava-e-indossa) a tali prodotti tessili presentano una durata conforme ai valori e ai parametri stabiliti nei sottocriteri 25a), b) e c)

Per gli idrorepellenti, gli oleorepellenti e gli antimacchia i consumatori sono informati sui modi di preservare la funzionalità delle finiture applicate al prodotto.

Le fibre tessili, le stoffe e le membrane che conferiscono al prodotto finito proprietà funzionali sono esonerate da tali requisiti.

Valutazione e verifica : per i prodotti aventi proprietà intrinseche i richiedenti allegano relazioni di prova che dimostrino prestazioni analoghe o superiori rispetto alle alternative applicabili come finiture.

25a)   Funzioni di idrorepellenza, oleorepellenza e antimacchia

Gli idrorepellenti mantengono una funzionalità pari a 80 su 90 dopo 20 lavaggi domestici e cicli di asciugatura a 40 °C, o dopo 10 cicli di lavaggio e asciugatura industriali ad almeno 75 °C.

Gli oleorepellenti mantengono una funzionalità pari a 3,5 su 4,0 dopo 20 lavaggi domestici e cicli di asciugatura a 40 °C, o dopo 10 cicli di lavaggio e asciugatura industriali ad almeno 75 °C.

Gli antimacchia mantengono una funzionalità pari a 3,0 su 5,0 dopo 20 lavaggi domestici e cicli di asciugatura a 40 °C, o dopo 10 cicli di lavaggio e asciugatura industriali ad almeno 75 °C.

Le temperature di lavaggio industriale possono essere ridotte a 60 °C per i capi i cui orli sono rifiniti con una fettuccia.

Valutazione e verifica : il richiedente allega le relazioni delle prove eseguite secondo le seguenti norme confacenti al substrato:

per tutti i prodotti cicli di lavaggio domestico, secondo la norma ISO 6330, o cicli di lavaggio industriale secondo la norma ISO 15797 congiuntamente a:

idrorepellenti: UNI EN ISO 4920

oleorepellenti: UNI EN ISO 14419

antimacchia: UNI EN ISO 22958

25b)   Funzioni di ritardo alla fiamma

I prodotti lavabili mantengono tale funzionalità dopo 50 lavaggi e cicli di asciugatura industriali ad almeno 75 °C. I prodotti non lavabili mantengono tale funzionalità dopo la prova di sosta a caldo.

Valutazione e verifica : il richiedente allega le relazioni delle prove eseguite secondo le seguenti norme confacenti al substrato:

per i cicli di lavaggio domestico la norma ISO 6330, o per i cicli di lavaggio commerciale la norma EN ISO 10528, entrambe congiuntamente alla norma EN ISO 12138. Se il prodotto tessile non è sfoderabile, la norma BS 5651 o equivalente.

25c)   Facilità di trattamento (anche antipiega o lava-e-indossa)

I prodotti di fibre naturali presentano un grado di morbidezza del tessuto SA-3 e i prodotti di fibre miste naturali e sintetiche presentano un grado di morbidezza del tessuto SA-4 dopo 10 cicli domestici di lavaggio e asciugatura a 40 °C.

Valutazione e verifica : il richiedente allega le relazioni delle prove eseguite secondo il metodo di prova ISO 7768 per valutare l'aspetto di morbidezza dei tessili dopo il lavaggio.

5.   RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE

I criteri di questa sezione si applicano alle fasi produttive di taglio, confezione e finitura dei prodotti tessili.

Criterio 26. Principi e diritti fondamentali sul luogo di lavoro

I richiedenti sono tenuti a garantire il rispetto dei principi e dei diritti fondamentali sanciti dalle norme fondamentali del lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), dall'iniziativa «Global Compact» dell'ONU e dai principi direttivi dell'OCSE destinati alle imprese multinazionali per quanto attiene a tutti i siti produttivi di taglio, confezione e finitura ove sono fabbricati i prodotti muniti di licenza. A fini di verifica si fa riferimento alle seguenti norme fondamentali del lavoro enunciate dall'OIL:

029

Lavoro forzato

087

Libertà sindacale e protezione del diritto sindacale

098

Diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva

100

Uguaglianza di retribuzione

105

Abolizione del lavoro forzato

111

Discriminazione (impiego e professione)

155

Salute e sicurezza sul posto di lavoro

138

Convenzione sull'età minima

182

Eliminazione delle forme peggiori di lavoro infantile

Queste convenzioni sono comunicate ai siti produttivi di taglio, confezione e finitura ove sono fabbricati i prodotti finiti.

Valutazione e verifica : il richiedente dimostra la certificazione di conformità rilasciata da terzi, per mezzo di una verifica indipendente o di prove documentali, comprese visite in loco effettuate da ispettori in occasione del processo di verifica dell'Ecolabel relativo ai siti produttivi di taglio, confezione e finitura della catena di approvvigionamento dei loro prodotti muniti di licenza. Questo avviene al momento della domanda e successivamente durante il periodo di validità della licenza se si aggiungono nuovi siti produttivi.

Criterio 27. Divieto di sabbiatura del denim

Non è consentito il ricorso alla sabbiatura manuale e meccanica per realizzare una finitura invecchiata del denim.

Valutazione e verifica : il richiedente presenta i dettagli relativi a tutti i siti di produzione nei quali sono fabbricati prodotti in denim con l'Ecolabel, congiuntamente a prove documentali e fotografiche dei processi alternativi per ottenere l'aspetto invecchiato del denim.

Criterio 28. Informazioni presenti sul marchio di qualità ecologica

Nell'etichetta opzionale può figurare una o più delle seguenti diciture:

Maggiore produzione sostenibile di fibre (o una dicitura scelta dalla tabella 11 in appresso)

Processi produttivi meno inquinanti

Sostanze pericolose ridotte al minimo

Testato per durare

Tabella 11

Diciture visualizzabili accanto all'Ecolabel secondo il contenuto del prodotto

Fibre usate

Specifica di produzione

Testo visualizzabile

Fibre di cotone

Contenuto biologico superiore al 50 %

Fatto con il xx% di cotone biologico

Contenuto biologico superiore al 95 %

Fatto con cotone biologico

Contenuto IPM superiore al 70 %

Cotone coltivato con meno pesticidi

Fibre artificiali di cellulosa

Pasta certificata sostenibile superiore al 25 %

Fatto con il xx% di legno proveniente da foreste sostenibili

Pasta certificata sostenibile superiore al 95 %

Fatto con legno proveniente da foreste sostenibili

Poliammide

Contenuto riciclato superiore al 20 %

Fatto con il xx% di nylon riciclato

Contenuto riciclato superiore al 95 %

Fatto con nylon riciclato

Poliestere

Contenuto riciclato superiore al 50 %

Fatto con il xx% di poliestere riciclato

Contenuto riciclato superiore al 95 %

Fatto con poliestere riciclato

Valutazione e verifica : il richiedente fornisce un campione dell'imballaggio del prodotto su cui figuri il marchio, unitamente a una dichiarazione di conformità a questo criterio.


(1)  Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24).

(3)  Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23).

(4)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, recante modifica e abrogazione delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE, nonché recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

(6)  Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 196 del 16.8.1967, pag. 1).

(7)  Direttiva 1999/13/CE del Consiglio, dell'11 marzo 1999, sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti (GU L 85 del 29.3.1999, pag. 1).

Appendice 1

ELENCO DELLE SOSTANZE SOGGETTE A RESTRIZIONI D'USO PER L'ECOLABEL RELATIVO AI TESSILI

Questo elenco comprende le restrizioni d'uso applicabili alle seguenti fasi di produzione della catena di approvvigionamento del settore tessile:

a)

filatura di fibre e filati

b)

sbiancamento e pretrattamento

c)

tintorie

d)

processi di stampa

e)

processi di finitura

f)

tutte le fasi produttive

g)

prodotto finito

Alla lettera g) sono riportate talune restrizioni altresì applicabili al prodotto finito per le quali può essere richiesta l'esecuzione di prove di laboratorio.

a)   Restrizioni applicabili alla filatura di fibre e filati nonché alla tessitura

Gruppo di sostanze

Portata della restrizione

Valori limite

Requisiti di verifica

i)

Preparati imbozzimanti applicati alle fibre e ai filati

Applicabilità:

processi di filatura

Almeno il 95 % (in peso a secco) delle sostanze componenti è rapidamente biodegradabile.

In ogni caso si tiene conto della somma di ciascun componente.

Prontamente biodegradabile

degradazione dell'70 % del carbonio organico disciolto entro 28 giorni.

oppure

60 % del massimo teorico di deplezione dell'ossigeno o di generazione di diossido di carbonio entro 28 giorni.

Verifica:

dichiarazione del fornitore di sostanze chimiche corroborata da risultati di prove secondo i metodi OCSE o ISO

Metodo di prova:

OCSE 301 A, ISO 7827

OCSE 301 B, ISO 9439

OCSE 301 C,

(2) OCSE 301 D,

UNI EN ISO 10708

OCSE 301 E,

OCSE 301 F, ISO 9408,

ii)

Additivi per soluzioni di filatura, additivi per filatura e agenti di preparazione (compresi gli oli per la cardatura, i prodotti per il finissaggio e i lubrificanti)

Applicabilità

processi primari di filatura

Almeno il 90 % (in peso secco) delle sostanze componenti è rapidamente biodegradabile, intrinsecamente biodegradabile o eliminabile negli impianti di depurazione delle acque reflue.

In ogni caso si tiene conto della somma di ciascun componente.

Prontamente biodegradabile:

cfr. definizione a) ii)

Intrinsecamente biodegradabile:

degradazione dell'70 % del carbonio organico disciolto entro 28 giorni.

oppure

60 % del massimo teorico di deplezione dell'ossigeno o di generazione di diossido di carbonio entro 28 giorni.

Eliminabilità:

degradazione dell'80 % del carbonio organico disciolto entro 28 giorni.

Verifica:

dichiarazione del fornitore di sostanze chimiche corroborate da risultati di prove secondo i metodi OCSE o ISO.

Metodo di prova:

cfr. a) ii) per le prove di biodegradabilità rapida. Prove di biodegradabilità intrinseca accettate:

UNI EN ISO 14593

OCSE 302 A, ISO 9887, OCSE 302 B, ISO 9888

OCSE 302 C,

prove di eliminabilità: OCSE 303 A/B ISO 11733

b)   Restrizioni applicabili allo sbiancamento

Gruppo di sostanze

Portata della restrizione

Valori limite

Requisiti di verifica

Sbiancamento di filati, stoffe e prodotti finiti

Applicabilità:

Tutti i tipi di fibre

Non è consentito l'uso di agenti clorati per sbiancare fili, stoffe, pannelli a maglia o prodotti finiti, fatta eccezione per le fibre artificiali di cellulosa.

Non applicabile

Verifica:

dichiarazione di non utilizzo per ciascuna fase produttiva

c)   Restrizioni applicabili alle tintorie

Gruppo di sostanze

Portata della restrizione

Valori limite

Requisiti di verifica

i)

Rigonfianti (carrier) alogenati

Applicabilità:

poliestere, miste poliestere-lana, acrilico e poliammide in cui sono impiegati coloranti in dispersione.

Non è consentito l'uso di acceleranti rigonfianti (carrier) alogenati per tingere fibre stoffe sintetiche o miste poliestere-lana.

Tra gli esempi di rigonfianti si includono: 1,2-diclorobenzene, 1,2,4-triclorobenzene, clorofenossietanolo.

Non applicabile

Verifica:

dichiarazione di non utilizzo da parte del fornitore di sostanze chimiche corroborata dalle schede di dati di sicurezza.

ii)

Coloranti azoici

Applicabilità:

applicazione di coloranti ex appendice 2 alle fibre, maglia e stoffe di acrilico, cotone, poliammide e lana.

Non è consentito l'uso dei coloranti azoici suscettibili di legarsi ad ammine aromatiche notoriamente cancerogene.

L'appendice 2 contiene un elenco delle arilammine soggette a restrizioni d'uso e un elenco indicativo dei coloranti azoici suscettibili di legarsi ad esse. Quest'ultimo funge da guida relativa ai coloranti non ammessi. Il valore limite delle arilammine è applicabile al prodotto finito.

30 mg/kg per ciascuna ammina (1)

Verifica:

il prodotto finito è sottoposto a prova con le modalità specificate.

Metodo di prova:

EN 14362-1 e 3.

iii)

Coloranti CMR

Applicabilità:

tutti i prodotti

Non è consentito l'uso di coloranti cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione

L'appendice 2 contiene un elenco dei coloranti CMR il cui uso non è consentito.

Non applicabile

Verifica:

dichiarazione di non utilizzo da parte del fornitore di sostanze chimiche corroborata dalle schede di dati di sicurezza.

iv)

Coloranti potenzialmente sensibilizzanti

Applicabilità:

poliestere, — acrilico, — poliammide

Capi o biancheria elasticizzati o estensibili a contatto cutaneo

Non è consentito l'uso di coloranti potenzialmente sensibilizzanti.

L'appendice 2 contiene un elenco dei coloranti sensibilizzanti il cui uso non è consentito.

Verifica:

dichiarazione di non utilizzo da parte del fornitore di sostanze chimiche corroborata dalle schede di dati di sicurezza.

v)

Coloranti con mordenti al cromo

Applicabilità:

Lana, poliammide

Non è consentito l'uso di coloranti con mordenti al cromo.

Non applicabile

Verifica:

dichiarazione di non utilizzo da parte del fornitore di sostanze chimiche corroborata dalle schede di dati di sicurezza.

vi)

Coloranti a complesso metallico

Applicabilità:

Poliammide, lana, fibre cellulosiche

I coloranti a complesso metallico a base di rame, cromo e nichel sono consentiti solo per tingere:

fibre di lana

fibre di poliammide

miste di lana e/o poliammide con fibre artificiali di cellulosa.

Non applicabile

Verifica:

dichiarazione di non utilizzo da parte del fornitore di sostanze chimiche corroborata dalle schede di dati di sicurezza.

d)   Restrizioni applicabili ai processi di stampa

Stampa

i)

Coloranti e pigmenti

I coloranti e i pigmenti usati nei tessili recanti l'Ecolabel rispettano le restrizioni applicabili alle tintorie (sezione c della presente appendice).

Cfr. le restrizioni applicabili alle tintorie (sezione c)

Verifica:

come indicato per le tintorie

ii)

Paste di stampa

Applicabilità:

stampa

Le paste di stampa non possono contenere oltre il 5 % di composti organici volatili (VOC), tra cui:

idrocarburi alifatici (C10-C20)

monomeri quali acrilati, vinilacetati, stirene

monomeri quali acrilonitrile, acrilammide, butadiene

alcoli, esteri, polioli

formaldeide

esteri di acido fosforico

benzene come impurità da idrocarburi superiori

ammoniaca (per esempio decomposizione dell'urea, reazione del biureto)

Contenuto di VOC < 5,0 % p/p

Verifica:

il richiedente dichiara di non aver effettuato stampe

o

dichiarazione dello stampatore corroborata dalle schede di dati di sicurezza e/o da calcoli relativi alle paste da stampa.

iii)

Leganti plastisol

Applicabilità:

stampa

Non è consentito l'uso di additivi plastisol nei leganti di stampa, compresi PVC e ftalati vietati.

Non applicabile

Verifica:

il richiedente dichiara di non aver effettuato stampe

o

dichiarazione di non utilizzo da parte del fornitore di sostanze chimiche corroborata dalle schede di dati di sicurezza per gli additivi.

e)   Restrizioni applicabili ai processi di finitura

Finiture, trattamenti e additivi funzionali

i)

Finiture biocide impiegate per conferire proprietà biocide ai prodotti finiti.

Applicabilità:

tutti i prodotti

Non è consentito incorporare i biocidi in fibre, stoffe o prodotti finiti al fine di conferire proprietà biocide.

Per esempio: triclosan, nanoargento, composti organici dello zinco, composti organostannici, composti di diclorofenil(estere), derivati del benzimidazolo e isotiazolinoni.

Non applicabile

Verifica:

il richiedente dichiara il non utilizzo.

ii)

Resistenza all'infeltrimento e al restringimento

Applicabilità:

se usato

Le sostanze o i preparati alogenati sono applicati solo ai nastri cardati di lana e alla lana sciolta sgrassata.

Non applicabile

Verifica:

i trasformatori di lana dichiarano il non utilizzo.

iii)

Trattamenti idrorepellenti, oleorepellenti e antimacchia

Applicabilità:

se applicati per conferire la proprietà.

Non sono consentiti trattamenti a base di acqua fluorurata, antimacchia e oleorepellenti. Tra questi si annoverano i trattamenti a base di carbonio perfluorato e polifluorato.

I trattamenti non fluorurati sono rapidamente biodegradabili e non bioaccumulabili negli ambienti acquatici né nei sedimenti acquatici. È inoltre necessaria la conformità al criterio 25a di idoneità all'uso.

Non applicabile

Verifica:

i finitori presentano una dichiarazione di non utilizzo corroborata dalle schede di dati di sicurezza per i repellenti impiegati.

Metodo di prova:

Non applicabile

iv)

Ritardanti di fiamma

Applicabilità:

se applicati e come specificato per i sinergizzanti.

Non è consentito l'uso dei seguenti ritardanti di fiamma:

HBCDD — Esabromociclododecano

PeBDE — Pentabromodifeniletere

OcBDE — Ottabromidifeniletere

DecaBDE — Decabromodifeniletere

PBBs — Bifenili polibromurati

TEPA — Tris(aziridinil) fosfinossido

TRIS — Tris (2,3 dibromopropil) fosfato

TCEP — Tris (2,cloroetil)fosfato

Paraffina, C10-C13, clorurata (SCCP)

Non applicabile

Verifica:

dichiarazione di non utilizzo corroborata dalle schede di dati di sicurezza

Il sinergizzante triossido di antimonio (H351) è esonerato per l'uso come sinergizzante nel rivestimento interno dei tessuti d'interno solo a condizione che il prodotto sia trattato per il ritardo alla fiamma e che siano rispettati i valori limite di esposizione professionale.

Valore limite di emissione per 0,50 mg/m3

Verifica:

il finitore presenta i dati di monitoraggio relativi all'applicazione di triossido di antimonio.

f)   Restrizioni applicabili a tutte le fasi produttive

Sostanze estremamente problematiche

i)

Sostanze iscritte nell'elenco ECHA delle sostanze candidate.

Applicabilità

tutti i prodotti

Queste sostanze sono state identificate a norma dell'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) in quanto rispondenti ai criteri di cui all'articolo 57 del medesimo regolamento e sono iscritte nell'elenco delle sostanze candidate per un'eventuale inclusione nell'allegato XIV del regolamento REACH («elenco delle sostanze candidate») in vigore al momento della presentazione della domanda e non possono essere presenti nel prodotto finito, né per conferire caratteristiche allo stesso, né aggiunte intenzionalmente durante le fasi produttive, salvo approvazione di una deroga.

La versione aggiornata dell'elenco delle sostanze candidate è disponibile sul sito:

http://ECHA.europa.eu/web/guest/candidate-list-table

Non sono concesse deroghe a tale criterio per le sostanze identificate come estremamente problematiche inserite nell'elenco previsto all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006, presenti nell'articolo o in qualsiasi sua parte omogenea in concentrazioni superiori allo 0,10 %.

Non applicabile

Verifica:

dichiarazione di conformità per ciascuna fase produttiva e per ogni fornitore di sostanze chimiche.

Tensioattivi, ammorbidenti e agenti complessanti

ii)

Tutti i tensioattivi, ammorbidenti e agenti complessanti

Applicabilità:

tutti i processi a umido

Almeno il 95 % in peso degli ammorbidenti, agenti complessanti e tensioattivi è:

rapidamente biodegradabile in condizioni aerobiche o

intrinsecamente biodegradabile e/o

eliminabile negli impianti di trattamento delle acque reflue.

Il punto di riferimento per la biodegradabilità è costituito dall'ultima revisione della base di dati degli ingredienti dei detersivi:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_b_en.pdf

Non applicabile

Verifica:

dichiarazione del fornitore di sostanze chimiche corroborata dalle schede di dati di sicurezza e/o dai risultati di prove secondo i metodi OCSE o ISO

Metodo di prova:

Cfr. agenti di imbozzimatura e filatura (Appendice 1a) i/ii)

iii)

Tensioattivi anionici e cationici

Applicabilità:

tutti i processi a umido

Tutti i tensioattivi anionici e cationici sono inoltre rapidamente biodegradabili in condizioni anaerobiche.

Il punto di riferimento per la biodegradabilità è costituito dalla base di dati degli ingredienti dei detersivi:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_b_en.pdf

Non applicabile

Verifica:

dichiarazione mediante schede di dati di sicurezza e/o del fornitore di sostanze chimiche corroborata dai risultati di prove svolte secondo i metodi OCSE o ISO

Metodo di prova:

EN ISO 11734, ECETOC No 28 OCSE 311

Ausiliari

iv)

Ausiliari usati nelle preparazioni e nelle formule.

Applicabilità:

tutti i prodotti

Non è consentito l'uso delle seguenti sostanze in nessun preparato o formula usato nei tessili, subordinatamente ai valori limite relativi alla presenza di sostanze nel prodotto finito:

 

Nonilfenolo, isomeri misti 25154-52-3

 

4-Nonilfenolo 104-40-5

 

4-Nonilfenolo, ramificato 84852-15-3

 

Ottilfenolo 27193-28-8

 

4-ottilfenolo 1806-26-4

 

4-tert-ottilfenolo 140-66-9

 

Alchilfenoletossilati (APEO) e relativi derivati:

 

Ottilfenolo poliossietilato 9002-93-1

 

Nonilfenolo poliossietilato 9016-45-9

 

P-nonilfenolo poliossietilato 26027-38-3

Somma totale 25 mg/kg

Verifica:

il prodotto finito è sottoposto a prova con le modalità specificate per gli alchilfenoli.

Metodo di prova:

Estrazione mediante solvente seguita da cromatografia liquida — spettrometria di massa (LC-MS).

 

Non è consentito l'uso delle seguenti sostanze in nessun preparato o formula per tessili:

 

Cloruro di bis(alchile di sego idrogenato) dimetilammonio (DTDMAC)

 

Cloruro di distearildimetilammonio (DSDMAC)

 

Cloruro di di(sego idrogenato) dimetilammonio (DHTDMAC),

 

Etilendiammina tetracetato (EDTA)

 

Acido dietilene-triamino-pentacetico (DTPA)

 

4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo

 

1-metil-2-pirrolidone

Acido nitrilotriacetico (NTA)

Non applicabile

Verifica:

dichiarazione di non utilizzo da parte del fornitore di sostanze chimiche corroborata dalle schede di dati di sicurezza per tutte le fasi produttive.

g)   Restrizioni applicabili al prodotto finito

i)

Elenco delle sostanze estremamente problematiche candidate esonerate.

Applicabilità:

Elastan, acrilico

N,N-dimetilacetammide (127-19-5)

I seguenti valori limite si applicano ai prodotti finiti contenenti elastan e acrilico:

 

Verifica:

prova sul prodotto finito

Metodo di prova:

estrazione mediante solvente seguita da gascromatografia — spettrometria di massa (GC-MS) o cromatografia liquida — spettrometria di massa (LC-MS).

Prodotti per neonati e bambini fino a tre anni

0,001 % p/p

Prodotti a contatto cutaneo diretto

0,005 % p/p

Capi a contatto cutaneo limitato e tessuti d'interno

0,005 % p/p

ii)

Residui di formaldeide

Applicabilità:

tutti i prodotti. Ai capi rifiniti per la facilità di trattamento (cosiddetti anche «antipiega» o «lava-e-indossa») si applicano condizioni specifiche.

I seguenti valori limite sono applicabili alla formaldeide residua proveniente dai trattamenti antipiega:

 

Verifica:

prova di laboratorio sui prodotti finiti rifiniti per la facilità di trattamento.

Per tutti gli altri prodotti è richiesta una dichiarazione di non utilizzo.

Metodo di prova:

EN ISO 14184-1

Prodotti per neonati e bambini fino a tre anni

16 ppm

Tutti i prodotti a contatto cutaneo diretto

16 ppm

Capi a contatto cutaneo limitato e tessuti d'interno

75 ppm

iii)

Biocidi usati per proteggere i tessili durante il trasporto e lo stoccaggio.

Applicabilità:

tutti i prodotti

È consentito l'uso dei soli biocidi autorizzati a norma della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e del regolamento (CE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). I richiedenti sono tenuti a consultare la versione aggiornata dell'elenco di autorizzazioni:

http://ec.europa.eu/environment/biocides/annexi_and_ia.htm

I seguenti biocidi specifici sono sottoposti a restrizioni d'uso:

Clorofenoli (loro sali ed esteri)

Bifenili policlorurati (PCB)

Composti organostannici, compresi TBT, TPhT, DBT e DOT

Dimetilfumarato (DMFu)

Non applicabile

Verifica:

Dichiarazione di non utilizzo rilasciata prima della spedizione e dello stoccaggio, corroborata dalle schede di dati di sicurezza.

iv)

Metalli estraibili

Applicabilità:

tutti i prodotti aventi diversi valori limite applicabili a neonati e bambini di età inferiore a 3 anni.

I seguenti valori limite si applicano ai prodotti destinati ai neonati e ai bambini di età inferiore a 3 anni:

mg/kg

Verifica:

prova sul prodotto finito

Metodo di prova:

estrazione — EN ISO 105-E04-2013 (soluzione sudore acido)

Rivelazione — spettrometria di massa al plasma accoppiato induttivamente (ICP-MS) o spettrometria di emissione ottica al plasma accoppiato induttivamente (ICP- OES).

Antimonio (Sb)

30,0

Arsenico (As)

0,2

Cadmio (Cd)

0,1

Cromo (Cr)

 

Tessili tinti con coloranti a complesso metallico

1,0

Tutti gli altri tessili

0,5

Cobalto (Co)

1,0

Rame (Cu)

25,0

Piombo (Pb)

0,2

Nichel (Ni)

 

Tessili tinti con coloranti a complesso metallico

1,0

Tutti gli altri tessili

0,5

Mercurio (Hg)

0,02

I seguenti valori limite si applicano a tutti gli altri prodotti compresi i tessuti d'interno:

mg/kg

Verifica:

prova sul prodotto finito

Metodo di prova:

estrazione — DIN EN ISO 105-E04-2013 (soluzione sudore acido)

Rivelazione — spettrometria di massa al plasma accoppiato induttivamente (ICP-MS) o spettrometria di emissione ottica al plasma accoppiato induttivamente (ICP- OES).

Antimonio (Sb)

30,0

Arsenico (As)

1,0

Cadmio (Cd)

0,1

Cromo (Cr)

 

Tessili tinti con coloranti a complesso metallico

2,0

Tutti gli altri tessili

1,0

Cobalto (Co)

 

Tessili tinti con coloranti a complesso metallico

4,0

Tutti gli altri tessili

1,0

Rame (Cu)

 

Piombo (Pb)

50,0

Nichel (Ni)

1,0

Mercurio (Hg)

1,0

0,02

v)

Rivestimenti, laminati e membrane

Applicabilità:

se incorporati nella struttura tessile

I polimeri non possono contenere i seguenti ftalati:

DEHP (Bis-(2-etilesil)-ftalato)

BBP (Butilbenzilftalato)

DBP (Dibutilftalato)

DMEP (Bis2-metossietil) ftalato

DIBP (Diisobutilftalato)

DIHP (Di-C6-8-alchilftalati ramificati)

DHNUP (Di-C7-11-alchilftalati ramificati)

DHP (Di-n-esilftalato)

Somma totale 0,10 % p/p

Verifica:

dichiarazione di non utilizzo rilasciata dal fabbricante di polimeri corroborata dalle schede di dati di sicurezza per i plastificanti usati nella formula. Se non sono disponibili informazioni, può essere richiesta una prova di laboratorio.

Metodo di prova:

EN ISO 14389

Le membrane e i laminati di fluoropolimeri possono essere usati per l'abbigliamento e l'abbigliamento tecnico da indossare all'esterno. Nella fabbricazione di tali manufatti non è consentito l'uso di PFOA né dei suoi omologhi superiori quali definiti dall'OCSE.

 

Verifica:

dichiarazione di conformità rilasciata dal fabbricate di membrane o laminati per quanto riguarda la produzione dei polimeri.

vi)

Accessori quali bottoni, rivetti e cerniere

Applicabilità:

se incorporati nella struttura del capo

Per gli accessori metallici:

 

Verifica:

prova della composizione dei componenti metallici

Metodi di prova:

per la migrazione del nichel:

EN 12472-2005

EN 1811-1998+A1-2008

per gli altri metalli:

rivelazione — GC-ICP-MS

le leghe metalliche contenenti nichel a contatto cutaneo diretto e prolungato sono soggette a un limite di migrazione.

Nichel 0,5 μg/cm2/settimana

Si svolgono prove di laboratorio supplementari volte a rilevare la presenza dei seguenti metalli, cui si applicano i seguenti valori limite:

 

Piombo (Pb),

90 mg/kg

Cadmio (Cd)

 

prodotti per neonati e bambini fino a tre anni

50 mg/kg

tutti gli altri prodotti compresi i tessuti d'interno

100 mg/kg

Cromo (Cr) in presenza di cromature

60 mg/kg

Mercurio (Hg)

60 mg/kg

Negli accessori di plastica non è consentito l'uso dei seguenti ftalati:

DEHP (Bis-(2-etilesil)-ftalato)

BBP (Butilbenzilftalato)

DBP (Dibutilftalato)

DMEP (Bis2-metossietil) ftalato

DIBP (Diisobutilftalato)

DIHP (Di-C6-8-alchilftalati ramificati)

DHNUP (Di-C7-11-alchilftalati ramificati)

DHP (Di-n-esilftalato)

Non è consentito l'uso dei seguenti ftalati nell'abbigliamento per bambini qualora vi sia il rischio che l'accessorio possa essere portato alla bocca, per esempio i tiretti delle cerniere:

DINP (Di-isononil ftalato)

DIDP (Di-isodecil ftalato)

DNOP (Di-n-ottil ftalato)

Non applicabile

Verifica:

è necessario allegare la scheda di dati di sicurezza per le formule plastiche.


(1)  È necessario adottare misure intese a evitare i falsi positivi legati alla presenza di 4-amminoazobenzene.

(2)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

Appendice 2

COLORANTI SOGGETTI A RESTRIZIONI

a)   Ammine aromatiche cancerogene

Arilammina

Numero CAS

4-amminobifenile

92-67-1

Benzidina

92-87-5

4-cloro-o-toluidina

95-69-2

2-naftilammina

91-59-8

O-ammino-azotoluene

97-56-3

2-ammino-4-nitrotoluene

99-55-8

4-cloroanilina

106-47-8

2,4-diamminoanisolo

615-05-4

4,4'-diamminodifenilmetano

101-77-9

3,3'-diclorobenzidina

91-94-1

3,3′-dimetossilbenzidina

119-90-4

3,3'-dimetilbenzidina

119-93-7

3,3'-dimetil-4,4'-diamminodifenilmetano

838-88-0

P-cresidina

120-71-8

4,4'-metilene-bis-(2-cloro-anilina)

101-14-4

4,4'-ossidianilina

101-80-4

4,4'-tiodianilina

139-65-1

O-toluidina

95-53-4

2,4-diamminotoluene

95-80-7

2,4,5-trimetilanilina

137-17-7

4-amminoazobenzene

60-09-3

O-anisidina

90-04-0

2,4-xilidina

95-68-1

2,6-xilidina

87-62-7

b)   Elenco indicativo dei coloranti suscettibili di legarsi alle ammine aromatiche

Coloranti in dispersione

Arancio in dispersione 60

Giallo in dispersione 7

Arancio in dispersione 149

Giallo in dispersione 23

Rosso in dispersione 151

Giallo in dispersione 56

Rosso in dispersione 221

Giallo in dispersione 218

Coloranti basici

Marrone basico 4

Rosso basico 114

Rosso basico 42

Giallo basico 82

Rosso basico 76

Giallo basico 103

Rosso basico 111

 

Coloranti acidi

Nero acido 29

Rosso acido 24

Rosso acido 128

Nero acido 94

Rosso acido 26

Rosso acido 115

Nero acido 131

Rosso acido 26: 1

Rosso acido 128

Nero acido 132

Rosso acido 26: 2

Rosso acido 135

Nero acido 209

Rosso acido 35

Rosso acido 148

Nero acido 232

Rosso acido 48

Rosso acido 150

Marrone acido 415

Rosso acido 73

Rosso acido 158

Arancio acido 17

Rosso acido 85

Rosso acido 167

Arancio acido 24

Rosso acido 104

Rosso acido 170

Arancio acido 45

Rosso acido 114

Rosso acido 264

Rosso acido 4

Rosso acido 115

Rosso acido 265

Rosso acido 5

Rosso acido 116

Rosso acido 420

Rosso acido 8

Rosso acido 119: 1

Viola acido 12

Coloranti diretti

Nero diretto 4

Marrone basico 4

Rosso diretto 13

Nero diretto 29

Marrone diretto 6

Rosso diretto 17

Nero diretto 38

Marrone diretto 25

Rosso diretto 21

Nero diretto 154

Marrone diretto 27

Rosso diretto 24

Blu diretto 1

Marrone diretto 31

Rosso diretto 26

Blu diretto 2

Marrone diretto 33

Rosso diretto 22

Blu diretto 3

Marrone diretto 51

Rosso diretto 28

Blu diretto 6

Marrone diretto 59

Rosso diretto 37

Blu diretto 8

Marrone diretto 74

Rosso diretto 39

Blu diretto 9

Marrone diretto 79

Rosso diretto 44

Blu diretto 10

Marrone diretto 95

Rosso diretto 46

Blu diretto 14

Marrone diretto 101

Rosso diretto 62

Blu diretto 15

Marrone diretto 154

Rosso diretto 67

Blu diretto 21

Marrone diretto 222

Rosso diretto 72

Blu diretto 22

Marrone diretto 223

Rosso diretto 126

Blu diretto 25

Verde diretto 1

Rosso diretto 168

Blu diretto 35

Verde diretto 6

Rosso diretto 216

Blu diretto 76

Verde diretto 8

Rosso diretto 264

Blu diretto 116

Verde diretto 8,1

Viola diretto 1

Blu diretto 151

Verde diretto 85

Viola diretto 4

Blu diretto 160

Arancio diretto 1

Viola diretto 12

Blu diretto 173

Arancio diretto 6

Viola diretto 13

Blu diretto 192

Arancio diretto 7

Viola diretto 14

Blu diretto 201

Arancio diretto 8

Viola diretto 21

Blu diretto 215

Arancio diretto 10

Viola diretto 22

Blu diretto 295

Arancio diretto 108

Giallo diretto 1

Blu diretto 306

Rosso diretto 1

Giallo diretto 24

Marrone diretto 1

Rosso diretto 2

Giallo diretto 48

Marrone diretto 1: 2

Rosso diretto 7

 

Marrone diretto 2

Rosso diretto 10

 

c)   Coloranti CMR o potenzialmente sensibilizzanti

Coloranti cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione

Rosso acido 26

Nero diretto 38

Blu in dispersione 1

Rosso basico 9

Blu diretto 6

Arancio in dispersione 11

Viola basico 14

Rosso diretto 28

Giallo in dispersione 3

Coloranti potenzialmente sensibilizzanti

Blu in dispersione 1

Blu in dispersione 124

Rosso in dispersione 11

Blu in dispersione 3

Marrone in dispersione 1

Rosso in dispersione 17

Blu in dispersione 7

Arancio in dispersione 1

Giallo in dispersione 1

Blu in dispersione 26

Arancio in dispersione 3

Giallo in dispersione 3

Blu in dispersione 35

Arancio in dispersione 37

Giallo in dispersione 9

Blu in dispersione 102

Arancio in dispersione 76

Giallo in dispersione 39

Blu in dispersione 106

Rosso in dispersione 1

Giallo in dispersione 49

Appendice 3

MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI NEL SETTORE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEL LAVAGGIO, DELL'ASCIUGATURA E DELLA CONCIA

Settore

Tecniche BAT

1.

Gestione generale dell'energia

1.1

Contatori individuali

1.2

Sistemi di monitoraggio dei processi e di controllo automatico per i flussi, i volumi, le temperature e la tempistica di riempimento

1.3

Isolamento di tubature, valvole e flange

1.4

Pompe e motori elettrici controllati in frequenza

1.5

Macchinari a ciclo chiuso per ridurre la dispersione di vapori

1.6

Riutilizzo/riciclaggio dell'acqua e delle acque di macerazione nei processi discontinui

1.7

Recupero del calore, per esempio acque di risciacquo, condensa, aria esausta, gas di combustione

2.

Processo di lavaggio e risciacquo

2.1

Uso dell'acqua di raffreddamento per il processo

2.2

Sostituzione del lavaggio per immersione con il lavaggio per drenaggio/afflusso

2.3

Uso di tecnologie di risciacquo intelligenti con controlli del flusso d'acqua e in controcorrente

2.4

Installazione di scambiatori di calore

3.

Asciugatura e concia su telai stenditoi

3.1

Ottimizzazione del flusso d'aria

3.2

Isolamento degli ambienti

3.3

Installazione di sistemi di bruciatori efficienti

3.4

Installazione di sistemi di recupero del calore

Nota:

le nuove tecniche BAT cui è fatto specifico riferimento raccomandate dalle autorità degli Stati membri dell'UE successivamente alla data di pubblicazione del BREF (2003) per i tessili della Commissione europea sono considerate complementari a quelle elencate supra.


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