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Document 32014R0629

Regolamento di esecuzione (UE) n. 629/2014 della Commissione, del 12 giugno 2014 , che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva metilnonilchetone Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 174 del 13.6.2014, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/629/oj

13.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/33


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 629/2014 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 2014

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva metilnonilchetone

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare la seconda alternativa di cui all'articolo 21, paragrafo 3, e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 608/2012 della Commissione (2) ha modificato il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (3) per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva metilnonilchetone disponendo che il notificante debba fornire ulteriori informazioni di conferma sotto forma di studi sulla specifica con dati riguardanti la partita e metodi convalidati di analisi.

(2)

Il notificante ha presentato allo Stato membro relatore, il Belgio, entro il termine previsto, informazioni supplementari sotto forma di studi sulla specifica con dati riguardanti la partita e metodi convalidati di analisi.

(3)

Il Belgio ha valutato le informazioni supplementari presentate dal notificante. In data 25 novembre 2013 ha presentato la sua valutazione, sotto forma di progetto riveduto di relazione di valutazione, agli altri Stati membri, alla Commissione e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l'Autorità»).

(4)

Il progetto riveduto di relazione di valutazione è stato esaminato dagli Stati membri e dalla Commissione in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e approvato il 16 maggio 2014 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione relativo al metilnonilchetone.

(5)

La Commissione ha invitato il notificante a presentare le sue osservazioni in merito al rapporto di riesame relativo al metilnonilchetone.

(6)

La Commissione è giunta alla conclusione che, in base alle ulteriori informazioni di conferma, la purezza minima della sostanza attiva dovrebbe essere fissata a 985 g/kg.

(7)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. È opportuno concedere agli Stati membri il tempo necessario per modificare o revocare all'occorrenza le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti metilnonilchetone.

(8)

Laddove gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza in conformità all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, per i prodotti fitosanitari contenenti metilnonilchetone tale periodo dovrebbe scadere entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

Nella colonna «Purezza» della riga 238, metilnonilchetone, della parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, il valore relativo alla purezza è sostituito da «≥ 985 g/kg».

Articolo 2

Disposizioni transitorie

In conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 gli Stati membri modificano o revocano all'occorrenza le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti metilnonilchetone come sostanza attiva entro il 3 gennaio 2015.

Articolo 3

Periodo di tolleranza

L'eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è il più breve possibile e scade il 3 gennaio 2016.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 608/2012 della Commissione, del 6 luglio 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione delle sostanze attive denatonio benzoato, metilnonilchetone e oli vegetali/olio di menta verde (GU L 177 del 7.7.2012, pag. 19).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).


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