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Document 62020CJ0533

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 24 marzo 2022.
Somogy Megyei Kormányhivatal contro Upfield Hungary Kft.
Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Regolamento (UE) n. 1169/2011 – Fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori – Etichettatura – Indicazioni obbligatorie – Elenco degli ingredienti – Denominazione specifica di tali ingredienti – Aggiunta di una vitamina a un alimento – Obbligo di indicare la denominazione specifica di tale vitamina – Insussistenza di un obbligo di indicare la formula vitaminica utilizzata.
Causa C-533/20.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:211

 SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

24 marzo 2022 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Regolamento (UE) n. 1169/2011 – Fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori – Etichettatura – Indicazioni obbligatorie – Elenco degli ingredienti – Denominazione specifica di tali ingredienti – Aggiunta di una vitamina a un alimento – Obbligo di indicare la denominazione specifica di tale vitamina – Insussistenza di un obbligo di indicare la formula vitaminica utilizzata»

Nella causa C‑533/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Kúria (Corte suprema, Ungheria), con decisione del 20 ottobre 2020, pervenuta in cancelleria il 21 ottobre 2020, nel procedimento

Somogy Megyei Kormányhivatal

contro

Upfield Hungary Kft.,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta da J. Passer (relatore), presidente di sezione, F. Biltgen e N. Wahl, giudici,

avvocato generale: L. Medina

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per il Somogy Megyei Kormányhivatal, da Sz. Kovács-Tátrai, in qualità di agente;

per la Upfield Hungary Kft., da J. Kovács, ügyved;

per il governo ungherese, da M.Z. Fehér e R. Kissné Berta, in qualità di agenti;

per il governo croato, da G. Vidović Mesarek, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da A. Sipos, B. Rous Demiri e K. Talabér-Ritz, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 dicembre 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU 2011, L 304, pag. 18).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il Somogy Megyei Kormányhivatal (servizio amministrativo della provincia di Somogy, Ungheria) e la Upfield Hungary Kft. relativamente a una decisione con cui tale servizio ha ingiunto alla Upfield Hungary di modificare l’etichettatura di un prodotto che essa commercializza in Ungheria.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Regolamento n. 1169/2011

3

L’articolo 1 del regolamento n. 1169/2011, intitolato «Oggetto e ambito di applicazione», al suo paragrafo 1, enuncia quanto segue:

«Il presente regolamento stabilisce le basi che garantiscono un elevato livello di protezione dei consumatori in materia di informazioni sugli alimenti, tenendo conto delle differenze di percezione dei consumatori e delle loro esigenze in materia di informazione, garantendo al tempo stesso il buon funzionamento del mercato interno».

4

L’articolo 2, paragrafo 2, lettere f), n), o) e s) di tale regolamento precisa che, ai fini di quest’ultimo, il termine «ingrediente», l’espressione «denominazione legale», l’espressione «denominazione usuale» e il termine «sostanza nutritiva» hanno, rispettivamente, il seguente significato:

«f)

“ingrediente”: qualunque sostanza o prodotto, compresi gli aromi, gli additivi e gli enzimi alimentari, e qualunque costituente di un ingrediente composto utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata; (…)

(...)

n)

“denominazione legale”: la denominazione di un alimento prescritta dalle disposizioni dell’Unione a esso applicabili o, in mancanza di tali disposizioni, la denominazione prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili nello Stato membro nel quale l’alimento è venduto al consumatore finale o alle collettività;

o)

“denominazione usuale”: una denominazione che è accettata quale nome dell’alimento dai consumatori dello Stato membro nel quale tale alimento è venduto, senza che siano necessarie ulteriori spiegazioni;

(...)

s)

“sostanza nutritiva”: le proteine, i carboidrati, i grassi, le fibre, il sodio, le vitamine e i minerali elencati nell’allegato XIII, parte A, punto 1, del presente regolamento e le sostanze che appartengono o sono componenti di una di tali categorie».

5

L’articolo 3 del suddetto regolamento, intitolato «Obiettivi generali», al suo paragrafo 1, enuncia quanto segue:

«La fornitura di informazioni sugli alimenti tende a un livello elevato di protezione della salute e degli interessi dei consumatori, fornendo ai consumatori finali le basi per effettuare delle scelte consapevoli e per utilizzare gli alimenti in modo sicuro, nel rispetto in particolare di considerazioni sanitarie, economiche, ambientali, sociali ed etiche».

6

L’articolo 7 del medesimo regolamento, intitolato «Pratiche leali d’informazione», al suo paragrafo 2, prevede in particolare quanto segue:

«Le informazioni sugli alimenti sono precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore».

7

L’articolo 9 del regolamento n. 1169/2011, intitolato «Elenco delle indicazioni obbligatorie», al suo paragrafo 1, enuncia quanto segue:

«Conformemente agli articoli da 10 a 35 e fatte salve le eccezioni previste nel presente capo, sono obbligatorie le seguenti indicazioni:

(...)

b)

l’elenco degli ingredienti;

(...)

l)

una dichiarazione nutrizionale».

8

L’articolo 17 di tale regolamento, intitolato «Denominazione dell’alimento», al suo paragrafo 1, così prevede:

«La denominazione dell’alimento è la sua denominazione legale. In mancanza di questa, la denominazione dell’alimento è la sua denominazione usuale; ove non esista o non sia utilizzata una denominazione usuale, è fornita una denominazione descrittiva».

9

L’articolo 18 del suddetto regolamento, intitolato «Elenco degli ingredienti», ai suoi paragrafi 1 e 2, precisa quanto segue:

«1.   L’elenco degli ingredienti reca un’intestazione o è preceduto da un’adeguata indicazione che consiste nella parola “ingredienti” o la comprende. L’elenco comprende tutti gli ingredienti dell’alimento, in ordine decrescente di peso, così come registrati al momento del loro uso nella fabbricazione dell’alimento.

2.   Gli ingredienti sono designati, se del caso, con la loro denominazione specifica, conformemente alle regole previste all’articolo 17 (...)».

10

L’articolo 30 del medesimo regolamento, riguardante il contenuto della dichiarazione nutrizionale di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera l), di quest’ultimo, ai suoi paragrafi 1 e 2, enuncia quanto segue:

«1.   La dichiarazione nutrizionale obbligatoria reca le indicazioni seguenti:

a)

il valore energetico; e

b)

la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale.

(...)

2.   Il contenuto della dichiarazione nutrizionale obbligatoria di cui al paragrafo 1 può essere integrato con l’indicazione delle quantità di uno o più dei seguenti elementi:

(...)

f)

i sali minerali o le vitamine elencati all’allegato XIII, parte A, punto 1, e presenti in quantità significativa secondo quanto definito nella parte A, punto 2, di tale allegato».

11

L’allegato XIII del regolamento n. 1169/2011, intitolato «Consumi di riferimento», contiene una parte A, relativa ai consumi di riferimento giornalieri per vitamine e sali minerali per gli adulti, il cui punto 1 elenca le vitamine e i sali minerali che possono essere dichiarati e i relativi valori nutritivi di riferimento. Tra tali vitamine figurano, in particolare, la vitamina A e la vitamina D.

Regolamento n. 1925/2006

12

Il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (GU 2006, L 404, pag. 26), come modificato dal regolamento n. 1169/2011 (in prosieguo: il «regolamento n. 1925/2006»), contiene l’articolo 3, intitolato «Requisiti per l’aggiunta di vitamine e minerali», il cui paragrafo 1 precisa che «[s]olo le vitamine e/o i minerali elencati nell’allegato I, nelle forme elencate nell’allegato II, possono essere aggiunti agli alimenti, in conformità con le disposizioni del presente regolamento».

13

L’articolo 7 del suddetto regolamento, intitolato «Etichettatura, presentazione e pubblicità», al suo paragrafo 3, prevede quanto segue:

«L’etichettatura nutrizionale dei prodotti ai quali siano stati aggiunti vitamine e minerali e che sono disciplinati dal presente regolamento è obbligatoria. Le informazioni da fornire consistono in quanto specificato all’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento [n. 1169/2011], e nelle quantità totali di vitamine e minerali qualora essi siano aggiunti all’alimento».

14

L’allegato I del regolamento in parola, intitolato «Vitamine e minerali che possono essere aggiunti agli alimenti», si riferisce in particolare alla vitamina A e alla vitamina D.

15

L’allegato II del medesimo regolamento comprende, tra le formule vitaminiche e le sostanze minerali che possono essere aggiunte agli alimenti, alla voce «Vitamina A», quattro formule vitaminiche, ossia il retinolo, l’acetato di retinile, il palmitato di retinile e il beta-carotene. Esso include altresì, alla voce «Vitamina D», due formule vitaminiche, ossia il colecalciferolo e l’ergocalciferolo.

Diritto ungherese

16

Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, della az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (legge n. XLVI del 2008 sulla filiera alimentare e il controllo ufficiale di quest’ultima), gli alimenti possono essere immessi in commercio solo se la loro etichettatura contiene, in lingua ungherese, in una forma comunemente comprensibile, non equivoca e ben leggibile, le informazioni previste dalle norme adottate in esecuzione di detta legge e dagli atti giuridici direttamente applicabili dell’Unione.

Procedimento principale e questione pregiudiziale

17

La Upfield Hungary commercializza in Ungheria un prodotto denominato «Flóra ProActiv, margarina con 35% di materia grassa e steroli vegetali aggiunti». L’etichettatura di tale prodotto comprende in particolare l’indicazione «Vitamine (A, D)».

18

Il servizio amministrativo della provincia di Somogy, incaricato, segnatamente, di assicurare il rispetto della normativa applicabile nel settore della tutela dei consumatori, ha ritenuto che tale indicazione non fosse conforme alle disposizioni del regolamento n. 1169/2011 con la motivazione che queste ultime impongono di far figurare, sull’etichettatura degli alimenti, in maniera generale, la denominazione specifica dei vari ingredienti che li compongono e – nel caso specifico in cui tali ingredienti siano vitamine – le formule vitaminiche che essi contengono. Esso ha quindi adottato una decisione che ingiunge alla Upfield Hungary di modificare l’etichettatura del prodotto in questione.

19

Quest’ultima ha proposto ricorso avverso detta decisione e l’organo giurisdizionale competente l’ha annullata fondandosi su due serie di elementi. Da un lato, esso ha ritenuto, in sostanza, che il regolamento n. 1169/2011 non avesse definito ciò che doveva essere considerato, in maniera generale, come la «denominazione specifica» degli ingredienti che sono componenti degli alimenti. Dall’altro lato, esso ha rilevato che il regolamento n. 1925/2006 non inquadrava ulteriormente le denominazioni delle vitamine, dei minerali e delle altre sostanze cui fa riferimento, pur elencando, inter alia, nel suo allegato II, le diverse formule vitaminiche della vitamina A e della vitamina D che possono essere aggiunte agli alimenti. Alla luce di tali elementi, il suddetto organo giurisdizionale è pervenuto alla conclusione che nessuno dei due regolamenti in questione, né nessun’altra disposizione del diritto dell’Unione, ostavano all’utilizzo, ai fini dell’etichettatura di un alimento, delle denominazioni «Vitamina A» e «Vitamina D».

20

Il servizio amministrativo della provincia di Somogy ha quindi proposto impugnazione dinanzi alla Kúria (Corte suprema, Ungheria), a sostegno della quale esso fa valere, in primo luogo, che il regolamento n. 1169/2011 impone, in termini generali, di far figurare sull’etichettatura degli alimenti l’indicazione della denominazione specifica di ciascuno degli ingredienti di cui sono composti e, in secondo luogo, che, per quanto riguarda in particolare gli ingredienti quali le vitamine A e D, tale denominazione specifica corrisponde alla formula vitaminica che è stata aggiunta a un determinato prodotto, ove tale formula deve a sua volta necessariamente far parte di quelle il cui uso è autorizzato in forza dell’allegato II del regolamento n. 1925/2006.

21

Il giudice del rinvio ritiene che tale argomentazione sollevi la questione di come debba essere intesa la nozione di «denominazione specifica» di cui all’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 1169/2011 in presenza di ingredienti quali le vitamine. Poiché la posizione dei giudici nazionali in materia non è uniforme, il giudice del rinvio ritiene necessario interrogare la Corte al riguardo.

22

In tale contesto, la Kúria (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se le disposizioni del regolamento [n. 1169/2011], in particolare il suo articolo 18, paragrafo 2, debbano essere interpretate nel senso che, in caso di aggiunta di vitamine agli alimenti, nel designare gli ingredienti degli alimenti occorra indicare, oltre alla denominazione delle vitamine, anche la loro menzione secondo le formule vitaminiche che possono essere aggiunte agli alimenti»

Sulla questione pregiudiziale

23

Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il regolamento n. 1169/2011 debba essere interpretato, tenuto conto in particolare del suo articolo 18, paragrafo 2, nel senso che, nell’ipotesi in cui una vitamina sia stata aggiunta a un alimento, l’elenco degli ingredienti di tale alimento deve comprendere, oltre alla denominazione di tale vitamina, l’indicazione della formula vitaminica che è stata utilizzata.

24

Al riguardo e in via preliminare, occorre rilevare, da un lato, che il regolamento n. 1169/2011 opera una distinzione tra la nozione di «ingrediente» e quella di «sostanza nutritiva».

25

L’articolo 2, paragrafo 2, lettera f), di tale regolamento precisa infatti che la nozione di «ingrediente» corrisponde a «qualunque sostanza o prodotto, compresi gli aromi, gli additivi e gli enzimi alimentari, e qualunque costituente di un ingrediente composto utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata».

26

Parallelamente, l’articolo 2, paragrafo 2, lettera s), del suddetto regolamento enuncia che la nozione di «sostanza nutritiva» comprende «le proteine, i carboidrati, i grassi, le fibre, il sodio, le vitamine e i minerali elencati nell’allegato XIII, parte A, punto 1» del medesimo regolamento.

27

Dall’altro lato, l’articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e l), del regolamento n. 1169/2011 prevede che gli ingredienti e le sostanze nutritive presenti negli alimenti prodotti o commercializzati nell’Unione europea siano oggetto di due distinte indicazioni obbligatorie su questi ultimi, ossia un «elenco degli ingredienti» e una «dichiarazione nutrizionale».

28

La prima di queste due indicazioni obbligatorie deve, in forza dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento in parola, includere tutti gli ingredienti che sono presenti nell’alimento di cui trattasi.

29

La seconda delle suddette indicazioni obbligatorie deve, dal canto suo, comprendere, conformemente all’articolo 30, paragrafo 1, del medesimo regolamento, il valore energetico e la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale che sono presenti nell’alimento di cui trattasi. Inoltre, esso può essere integrato, ai sensi del paragrafo 2 di tale articolo, con l’indicazione, in particolare, delle vitamine che sono presenti in quantità significativa in tale alimento.

30

Ne consegue che le vitamine sono, in via di principio, qualificate come sostanze nutritive dal regolamento n. 1169/2011 e che possono, pertanto, essere indicate nella dichiarazione nutrizionale di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera l), e all’articolo 30 di tale regolamento qualora siano presenti in quantità significativa in un alimento, senza tuttavia che tale indicazione rivesta carattere obbligatorio.

31

Occorre tuttavia precisare che, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 32 a 34 delle sue conclusioni, tale qualificazione non implica che le vitamine non possano nel contempo costituire ingredienti ai sensi del regolamento n. 1169/2011.

32

La nozione di «ingrediente» comprende, invece, come si evince dal punto 25 della presente sentenza, qualunque prodotto, qualunque sostanza o qualunque costituente che è stato «utilizzato» nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e che è «ancora presente» nel prodotto finito, il che potrebbe essere il caso di una vitamina.

33

Ne consegue che, nell’ipotesi in cui una vitamina venga aggiunta in un alimento, essa va obbligatoriamente indicata nell’elenco degli ingredienti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 18 del regolamento n. 1169/2011. Essa non va, invece, necessariamente indicata e quantificata nella dichiarazione nutrizionale di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera l), e all’articolo 30 di tale regolamento.

34

Per quanto riguarda la questione della denominazione con la quale siffatta vitamina debba essere inclusa nell’elenco degli ingredienti che deve figurare sull’alimento di cui trattasi, occorre osservare che, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 1169/2011, gli ingredienti che sono presenti in un alimento devono essere designati, se del caso, con la loro denominazione specifica, conformemente alle norme previste all’articolo 17 di tale regolamento.

35

Occorre al riguardo rilevare che l’articolo 17, del regolamento n. 1169/2011 enuncia, al suo paragrafo 1, che la denominazione degli ingredienti deve essere intesa come la denominazione legale dell’ingrediente di cui trattasi oppure, in mancanza di questa, come la denominazione usuale di tale ingrediente o ancora, ove non esista o non sia utilizzata una denominazione usuale, come una denominazione descrittiva.

36

Orbene, né il riferimento alla «denominazione specifica» di cui all’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 1169/2011 né i riferimenti alla «denominazione legale», alla «denominazione usuale» e alla «denominazione descrittiva» di cui all’articolo 17, paragrafo 1, di tale regolamento consentono, di per sé e in assenza di precisazioni testuali complementari, di determinare la denominazione con cui una vitamina che è stata aggiunta in un alimento prodotto o commercializzato nell’Unione debba essere designata nell’elenco degli ingredienti relativo a tale alimento.

37

In tali circostanze, occorre, conformemente alla giurisprudenza costante della Corte, interpretare tali disposizioni tenendo conto, al di là della lettera delle stesse, del contesto in cui si collocano e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui fanno parte (sentenze del 7 giugno 2005, VEMW e a., C‑17/03, EU:C:2005:362, punto 41, nonché del 21 gennaio 2021, Germania/Esso Raffinage,C‑471/18 P, EU:C:2021:48, punto 81).

38

Al riguardo, per quanto riguarda, sotto un primo profilo, il contesto in cui si inseriscono le disposizioni in esame, occorre osservare, in primo luogo, che l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 1169/2011 definisce, rispettivamente alle lettere n) e o), le espressioni «denominazione legale» e «denominazione usuale», precisando che esse rinviano alla «denominazione di un alimento prescritta dalle disposizioni dell’Unione a esso applicabili o, in mancanza di tali disposizioni, la denominazione prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili nello Stato membro nel quale l’alimento è venduto», la prima, e alla «denominazione che è accettata quale nome dell’alimento dai consumatori dello Stato membro nel quale tale alimento è venduto, senza che siano necessarie ulteriori spiegazioni», la seconda.

39

In secondo luogo, tale regolamento fa riferimento, al suo articolo 30, paragrafo 2, lettera f), e al suo allegato XIII, parte A, punto 1, alle vitamine che possono essere indicate e quantificate nella dichiarazione nutrizionale di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera l), nell’ipotesi in cui esse siano presenti in quantità significativa in un alimento prodotto o commercializzato nell’Unione. Orbene, come evidenziato dall’avvocato generale al paragrafo 47 delle sue conclusioni, tale allegato XIII, parte A, punto 1, elenca le vitamine in questione designandole con denominazioni quali «Vitamina A», «Vitamina D» o ancora «Vitamina E», senza tuttavia prevedere che tali denominazioni costituiscano una denominazione legale ai sensi del diritto dell’Unione.

40

In terzo luogo, né tali disposizioni né nessun’altra disposizione del regolamento n. 1169/2011 fanno riferimento a tali vitamine mediante altre denominazioni.

41

In quarto luogo, il regolamento n. 1925/2006, che armonizza le disposizioni nazionali concernenti l’aggiunta di vitamine e minerali e di talune sostanze di altro tipo agli alimenti, prevede, al suo articolo 3, paragrafo 1, che «[s]olo le vitamine e/o i minerali elencati nell’allegato I, nelle forme elencate nell’allegato II, possono essere aggiunti agli alimenti». Come risulta dal primo dei due allegati in parola, le denominazioni delle varie vitamine in questione corrispondono a quelle di cui all’allegato XIII, parte A, punto 1, del regolamento n. 1169/2011, quali ricordate al punto 39 della presente sentenza, fermo restando tuttavia che solo le formule vitaminiche espressamente elencate nel secondo dei suddetti allegati possono essere aggiunte agli alimenti prodotti o commercializzati nell’Unione.

42

In quinto luogo, il regolamento n. 1925/2006 non mira tuttavia a disciplinare l’etichettatura nutrizionale o, più in generale, la fornitura di informazioni relative alla presenza di vitamine in tali alimenti ai consumatori, atteso che una simile questione resta al contrario esclusivamente disciplinata, come risulta chiaramente dall’articolo 7, paragrafo 3, di tale regolamento e come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 45 delle sue conclusioni, dal regolamento n. 1169/2011. Le formule vitaminiche elencate nell’allegato II del regolamento n. 1925/2006 non possono quindi essere considerate come denominazioni aggiuntive a quelle di cui al punto 39 della presente sentenza, e tanto più che tale allegato precisa che si tratta esclusivamente di «forme» diverse di ciascuna delle vitamine di cui trattasi.

43

Dall’insieme delle disposizioni che precedono si evince quindi che è con denominazioni quali «vitamina A», «vitamina D» o ancora «Vitamina E» che le vitamine presenti in quantità significativa negli alimenti prodotti o commercializzati nell’Unione sono designate dal regolamento n. 1169/2011, ai fini della loro indicazione nella dichiarazione nutrizionale di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera l), all’articolo 30 e al suo allegato XIII.

44

Per garantire l’interpretazione e l’applicazione coerenti delle diverse disposizioni di tale regolamento, occorre ritenere che sia con queste medesime denominazioni che tali vitamine dovrebbero anche essere designate ai fini della loro indicazione nell’elenco degli ingredienti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 18 del suddetto regolamento.

45

Sotto un secondo profilo, occorre osservare che il regolamento n. 1169/2011 mira, segnatamente, come si evince dal combinato disposto del suo articolo 1, paragrafo 1, e del suo articolo 3, paragrafo 1, a garantire un livello elevato di tutela dei consumatori in materia di informazione sugli alimenti, tenendo conto delle loro differenze di percezione e fornendo loro le basi a partire dalle quali essi possono effettuare scelte consapevoli (v., in tal senso, sentenza del 13 gennaio 2022, Tesco Stores ČR,C‑881/19, EU:C:2022:15, punti 4344 nonché giurisprudenza ivi citata).

46

Il suddetto obiettivo si traduce, segnatamente, nell’esigenza, enunciata all’articolo 7, paragrafo 2, di tale regolamento, che le informazioni fornite ai consumatori sugli alimenti prodotti o commercializzati nell’Unione siano precise, chiare e facilmente comprensibili.

47

Tale esigenza deve a sua volta essere valutata non solo tenendo conto delle eventuali differenze di percezione tra i consumatori, come evocato al punto 45 della presente sentenza, ma anche prendendo come punto di riferimento un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, come si evince dalla giurisprudenza costante della Corte (sentenze del 16 luglio 1998, Gut Springenheide e Tusky, C‑210/96, EU:C:1998:369, punto 31, nonché del 10 settembre 2009, Severi,C‑446/07, EU:C:2009:530, punto 61).

48

Orbene, tale obiettivo e tale esigenza corroborano l’interpretazione accolta al punto 44 della presente sentenza. Il fatto di designare, in maniera coerente ed esclusiva, le vitamine mediante denominazioni quali «Vitamina A» o «Vitamina D» nella dichiarazione nutrizionale e nell’elenco degli ingredienti previsti dal regolamento n. 1169/2011 è infatti idoneo a garantire un’informazione precisa, chiara e facilmente comprensibile per un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.

49

Al contrario, il fatto di utilizzare soltanto tali denominazioni nella dichiarazione nutrizionale e di aggiungervi in parallelo le formule vitaminiche pertinenti elencate nell’allegato II del regolamento n. 1925/2006, quali «acetato di retinile» o «colecalciferolo», ai fini del loro inserimento nell’elenco degli ingredienti, rischierebbe, tenuto conto della natura relativamente oscura e poco conosciuta da parte del grande pubblico della maggior parte di tali formule vitaminiche, di rendere una simile informazione più complessa, più tecnica e, di conseguenza, meno chiara e meno facilmente comprensibile per un consumatore medio.

50

Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che il regolamento n. 1169/2011 deve essere interpretato, tenuto conto in particolare del suo articolo 18, paragrafo 2, nel senso che, nell’ipotesi in cui una vitamina sia stata aggiunta a un alimento, l’elenco degli ingredienti di tale alimento non deve comprendere, oltre alla denominazione di tale vitamina, l’indicazione della formula vitaminica che è stata utilizzata.

Sulle spese

51

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:

 

Il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione, deve essere interpretato, tenuto conto in particolare del suo articolo 18, paragrafo 2, nel senso che, nell’ipotesi in cui una vitamina sia stata aggiunta a un alimento, l’elenco degli ingredienti di tale alimento non deve comprendere, oltre alla denominazione di tale vitamina, l’indicazione della formula vitaminica che è stata utilizzata.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’ungherese.

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