EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CN0468

Causa C-468/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Judecătoria Constanţa (Romania) il 18 luglio 2018 — R / P

GU C 381 del 22.10.2018, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 381/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Judecătoria Constanţa (Romania) il 18 luglio 2018 — R / P

(Causa C-468/18)

(2018/C 381/06)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Judecătoria Constanţa

Parti

Ricorrente: R

Convenuto: P

Questioni pregiudiziali

1)

Nel caso in cui un giudice di uno Stato membro sia adito, con un’unica domanda, contenente tre petita, vale a dire lo scioglimento del vincolo matrimoniale dei genitori di un figlio minorenne, la responsabilità dei genitori su tale minore e l’obbligazione alimentare nei confronti del minore stesso, se le disposizioni dell’articolo 3, lettera a), dell’articolo 3, lettera d) e dell’articolo 5 del regolamento n. 4/2009 (1) possano essere interpretate nel senso che il giudice del divorzio, il quale — allo stesso tempo — è il giudice del luogo di residenza abituale del convenuto e il giudice dinanzi al quale è comparso il convenuto, possa decidere sulla domanda relativa all’assegno di mantenimento a favore del minore, benché si sia dichiarato incompetente in materia di responsabilità genitoriale per quanto riguarda detto minore, o se la domanda relativa all’assegno di mantenimento possa essere decisa solo dal giudice competente a pronunciarsi sull’azione vertente sulla responsabilità genitoriale nei confronti del minore.

2)

Nella medesima situazione per quanto riguarda l’investitura del giudice nazionale, se la domanda relativa all’assegno di mantenimento a favore del minore mantenga carattere accessorio rispetto all’azione vertente sulla responsabilità genitoriale, ai sensi dell’articolo 3, lettera d) del regolamento di cui trattasi.

3)

Qualora si rispondesse in senso negativo alla seconda questione, se sia nell’interesse superiore del minore che il giudice di uno Stato membro competente, in base all’articolo 3, lettera a) del regolamento (CE) n. 4/2009, decida la domanda in materia di obbligazioni alimentari del genitore nei confronti del figlio minorenne derivante dal matrimonio di cui si chiede lo scioglimento, considerato che detto giudice, per quanto riguarda l’esercizio della potestà dei genitori, si è dichiarato incompetente, riconoscendo con autorità di cosa giudicata che non sono soddisfatte le condizioni previste dall’articolo 12 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (2).


(1)  Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008 , relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU L 7, pag. 1).

(2)  GU 2003, L 338, pag. 1.


Top