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Document 21990A1026(01)

Accordo quadro di cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità economica europea e la Repubblica argentina - Scambio di lettere

OJ L 295, 26.10.1990, p. 67–73 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 016 P. 109 - OP_DATPRO
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 016 P. 109 - OP_DATPRO
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 017 P. 166 - 172
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 017 P. 166 - 172
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 017 P. 166 - 172
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 017 P. 166 - 172
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 017 P. 166 - 172
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 017 P. 166 - 172
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 017 P. 166 - 172
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 017 P. 166 - 172
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 017 P. 166 - 172
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 006 P. 108 - 114
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 006 P. 108 - 114
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 042 P. 31 - 37

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1990/530/oj

Related Council decision

21990A1026(01)

Accordo quadro di cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità economica europea e la Repubblica argentina - Scambio di lettere

Gazzetta ufficiale n. L 295 del 26/10/1990 pag. 0067 - 0073
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 16 pag. 0109
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 16 pag. 0109


ACCORDO QUADRO di cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità economica europea e la Repubblica argentina

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

in appresso denominata « Comunità », da una parte,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA,

in appresso denominata « Argentina », dall'altra,

CONSIDERANDO l'importanza dei tradizionali vincoli di amicizia che uniscono l'Argentina e gli Stati membri della Comunità;

CONSIDERANDO che la Comunità e l'Argentina desiderano istituire un legame diretto volto a sostenere, completare ed estendere le attuali relazioni tra l'Argentina e la Comunità;

CONSIDERANDO che, dopo i recenti sviluppi politici, l'Argentina desidera stabilizzare e rafforzare la democrazia e promuovere il progresso economico e sociale;

RICONOSCENDO che a tal fine l'Argentina sta facendo notevoli sforzi per ristrutturare la sua economia;

CONSIDERANDO che l'Argentina ha avviato con paesi dell'America Latina un processo di integrazione regionale che sarà necessariamente foriero di progresso, risanamento economico e stabilità politica;

CONSAPEVOLI che, a livello regionale, l'Argentina presenta notevoli squilibri, che le zone più depresse sono soprattutto regioni frontaliere e che questa situazione rende più difficile il processo di integrazione con i paesi vicini;

CONSIDERANDO che l'Argentina mantiene normali relazioni commerciali ed economiche con tutti gli Stati membri della Comunità;

DESIDEROSI di creare un contesto favorevole all'armonioso sviluppo e alla diversificazione degli scambi, nonché alla promozione della cooperazione commerciale ed economica su basi di uguaglianza, non discriminazione, mutui vantaggi e reciprocità;

RITENENDO che sia opportuno imprimere un nuovo impulso alle relazioni commerciali ed economiche tra Comunità e Argentina, rafforzandone gli elementi di cooperazione;

RICONOSCENDO che la Comunità e l'Argentina desiderano instaurare tra loro legami contrattuali per sviluppare una cooperazione commerciale ed economica suscettibile di futuri sviluppi e tenendo conto delle possibilità offerte dalla realizzazione del grande mercato comunitario degli anni novanta;

PERSUASI che siffatta cooperazione dovrà essere realizzata in modo evolutivo e pragmatico, in un spirito di buona volontà e in funzione dello sviluppo delle rispettive politiche,

HANNO DECISO di concludere il presente accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

PER LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA:

Signor Gerard COLLINS

ministro degli affari esteri dell'Irlanda,

presidente in esercizio del Consiglio delle Comunità europee,

Signor Abel MATUTES

membro della Commissione delle Comunità europee;

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA:

Signor Domingo Felipe CAVALLO

ministro degli affari esteri e del culto,

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 Basi democratiche della cooperazione 1. La cooperazione tra la Comunità e l'Argentina, nonché tutte le disposizioni del presente accordo, si basano sul rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo cui si ispirano le politiche interne ed internazionali della Comunità e dell'Argentina.

2. Il rafforzamento della democrazia e l'integrazione regionale rappresentano i principi fondamentali del presente accordo, nonché una preoccupazione condivisa dalle due parti. Per garantire l'attuazione dell'accordo è necessario incoraggiare lo sviluppo economico e sociale mediante la cooperazione nei settori commerciale, economico, agricolo, industriale e tecnologico.

Articolo 2

Trattamento della nazione più favorita 1. Nelle loro relazioni commerciali le parti contraenti si concedono reciprocamente il trattamento della nazione più favorita, in conformità delle disposizioni dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio.

2. Le parti contraenti si impegnano inoltre a prendere in considerazione, in conformità delle rispettive legislazioni, l'esonero da dazi, tasse e altri oneri nei confronti di merci che rimangono temporaneamente nei loro territori ai fini della resportazione senza aver subito trasformazioni o dopo il perfezionamento attivo.

Articolo 3

Cooperazione commerciale 1. Le parti contraenti si impegnano a promuovere al massimo lo sviluppo e la diversificazione dei loro scambi commerciali, compatibilmente con le rispettive situazioni economiche.

2. A tale scopo, le parti contraenti concordano di esaminare i metodi ed i mezzi per eliminare gli ostacoli commerciali, in particolare gli ostacoli non tariffari e paratariffari, tenendo conto dei lavori svolti in materia dalle organizzazioni internazionali.

3. In conformità delle rispettive legislazioni e dei rispettivi livelli di sviluppo, le parti contraenti provvedono a svolgere una politica intesa a:

a) concedersi reciprocamente le più ampie agevolazioni nelle transazioni commerciali a cui l'una o l'altra di esse siano interessate;

b) cooperare a livello bilaterale e multilaterale per risolvere i problemi commerciali di comune interesse, inclusi quelli relativi ai prodotti di base, ai prodotti agricoli, ai prodotti manufatti e a quelli semilavorati;

c) tener conto dei rispettivi fabbisogni ed interessi per quanto riguarda l'accesso alle risorse e la loro successiva trasformazione, nonché l'accesso ai mercati delle parti contraenti per i prodotti dell'altra parte;

d) ravvicinare gli operatori economici delle due regioni allo scopo di diversificare e di aumentare le attuali correnti di scambio;

e) studiare e raccomandare misure di promozione commerciale atte ad incoraggiare lo sviluppo delle importazioni e delle esportazioni.

Articolo 4

Cooperazione economica 1. Dato il reciproco interesse, e tenuto conto dei loro obiettivi economici a lungo termine, le parti contraenti promuovono la reciproca cooperazione economica in tutti i settori da esse ritenuti opportuni senza escluderne nessuno a priori e considerando i vari livelli di sviluppo.

Questa cooperazione è intesa a:

- favorire il potenziamento e la prosperità delle rispettive industrie;

- aprire nuove fonti di approvvigionamento e nuovi mercati;

- promuovere il progresso tecnologico e scientifico in tutti i settori in cui si può instaurare una cooperazione, approfondendo i programmi in corso alla data del presente accordo ed estendendola ad altri campi;

- stimolare la cooperazione fra operatori economici per la creazione di joint ventures e altre forme di cooperazione industriale atte a sviluppare le rispettive industrie;

- contribuire in generale allo sviluppo delle rispettive economie e dei rispettivi livelli di vita;

- appoggiare il processo di integrazione avviato dall'Argentina con paesi dell'America Latina, tenendo conto in particolare dei problemi posti dalle zone frontaliere depresse, che rendono difficile l'integrazione con i paesi limitrofi.

2. Al fine di raggiungere i suddetti obiettivi, le parti contraenti si adoperano, tra l'altro, per facilitare e promuovere mediante adeguate misure:

a) la cooperazione per lo sviluppo industriale, agroindustriale, agropastorale, minerario, della pesca, delle infrastrutture, dei trasporti e delle comunicazioni, delle telecomunicazioni, della sanità, dell'istruzione, della formazione, del turismo e degli altri servizi;

b) un'ampia e armoniosa cooperazione fra le rispettive industrie, soprattutto sotto forma di joint ventures in tutti i settori dell'attività produttiva;

c) una maggiore partecipazione dei rispettivi operatori economici allo sviluppo dei vari settori industriali delle parti contraenti, a condizioni reciprocamente vantaggiose;

d) la cooperazione scientifica e tecnologica:

in questo settore, la Comunità incentiva la ricerca scientifica ad alto livello con l'Argentina, creando un quadro scientifico adeguato per la cooperazione fra le parti;

la Comunità promuove lo scambio fra scienziati e favorisce l'instaurarsi di vincoli durevoli e stabili fra le parti;

e) la promozione del trasferimento di tecnologia in settori individuati di comune accordo, cooperando con buona volontà in tutti i campi che riguardano la proprietà industriale, commerciale e intellettuale e tenendo debito conto delle rispettive legislazioni;

f) la formazione e la specializzazione professionale ed amministrativa;

g) la cooperazione nel settore dell'energia;

h) la cooperazione per la creazione di condizioni favorevoli all'espansione degli investimenti su una base reciprocamente vantaggiosa;

i) la cooperazione per la tutela dell'ambiente e delle risorse naturali;

j) la cooperazione per quanto riguarda i paesi terzi;

k) la cooperazione nel settore dell'integrazione regionale, basata sullo scambio delle esperienze;

l) la cooperazione nel settore della normalizzazione industriale.

3. Le parti contraenti promuovono in modo adeguato gli scambi regolari di informazioni sulla cooperazione commerciale ed economica.

4. Onde agevolare la realizzazione degli obiettivi della cooperazione economica di cui al paragrafo 1, le parti contraenti applicano i mezzi adeguati in conformità con le rispettive disponibilità e meccanismi, fra cui i finanziamenti.

Articolo 5

Cooperazione nel settore agropastorale 1. La Comunità e l'Argentina instaurano una cooperazione nel settore agropastorale. A tale scopo esaminano con spirito di cooperazione e buona volontà:

a) le possibilità di sviluppare gli scambi di prodotti agricoli;

b) le misure a carattere sanitario, fitosanitario e ambientale e le loro conseguenze, affinché non siano di ostacolo agli scambi, pur tenendo conto delle relative legislazioni in materia.

2. La Comunità contribuisce alle iniziative prese dall'Argentina per diversificare le sue esportazioni di prodotti agropastorali.

Articolo 6

Cooperazione nel settore industriale Le parti contraenti si accordano a collaborare, in particolare, all'incentivazione di joint ventures, specialmente di quelle che contribuiscono alla diversificazione delle esportazioni argentine e all'utilizzazione di tecnologia; a tale scopo si avvalgono:

a) delle leggi e delle iniziative dell'Argentina in materia di investimenti stranieri e di sviluppo industriale;

b) delle possibilità comunitarie in materia di cooperazione fra operatori economici della Comunità e dei paesi latino-americani.

Articolo 7

Commissione mista di cooperazione 1. E' istituita una commissione mista di cooperazione, composta da rappresentanti della Comunità e dell'Argentina. Essa si riunisce una volta all'anno, alternativamente a Bruxelles e a Buenos Aires, a una data concordata. Di concerto possono essere indette riunioni straordinarie.

La commissione mista garantisce il corretto funzionamento del presente accordo ed esamina tutte le questioni inerenti alla sua applicazione.

2. In particolare, la commissione mista può formulare raccomandazioni per contribuire al conseguimento degli obiettivi del presente accordo, tenendo conto delle politiche economiche e sociali delle parti contraenti.

Essa esamina gli scambi commerciali fra le parti, in particolare la struttura globale, la quota di aumento, la struttura e la diversificazione, la bilancia commerciale e le varie forme di promozione commerciale.

Essa agevola i contatti e gli scambi di informazioni destinati a garantire un miglior funzionamento del presente accordo.

Essa formula proposte sui temi di reciproco interesse, riguardanti la cooperazione economica in generale e la cooperazione industriale in particolare, ed esamina tutte le misure più adeguate per il loro sviluppo e la loro diversificazione.

3. La commissione mista può creare sottocommissioni specializzate per coadiuvarla nello svolgimento delle sue mansioni.

Articolo 8

Altri accordi 1. Fatte salve le relative disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il presente accordo, nonché qualsiasi azione avviata a norma dello stesso, non ostano alla facoltà degli Stati membri della Comunità di intraprendere azioni bilaterali con l'Argentina nel settore della cooperazione economica e di concludere, se del caso, nuovi accordi di cooperazione economica con questo paese.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, relativo alla cooperazione economica, le disposizioni del presente accordo sostituiscono, nei casi in cui siano incompatibili o identiche, le disposizioni degli accordi conclusi tra gli Stati membri della Comunità e l'Argentina.

Articolo 9

Applicazione territoriale Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni in esso indicate, e, dall'altra, al territorio dell'Argentina.

Articolo 10

Clausola evolutiva 1. Onde potenziare e completare la cooperazione, le parti contraenti possono estendere il presente accordo, previa reciproca intesa, mediante accordi relativi a settori o attività specifici.

2. Nell'ambito dell'applicazione del presente accordo, qualsiasi parte può presentare suggerimenti per ampliare il campo di applicazione della cooperazione, tenendo conto dell'esperienza acquisita durante la sua esecuzione e della dinamica del processo di integrazione regionale al quale partecipa l'Argentina.

Articolo 11

Durata 1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui le parti contraenti si sono notificate l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

2. Il presente accordo è concluso per un periodo di cinque anni. Esso è prorogato tacitamente di anno in anno se nessuna delle parti contraenti lo denuncia sei mesi prima della scadenza.

Articolo 12

Lo scambio di lettere allegato è parte integrante del presente accordo.

Articolo 13

Testi facenti fede Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo.

Til bekraeftigelse heraf har undertegnede befuldmaegtigede underskrevet denne aftale.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmaechtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.

Eis pistosi ton anotero, oi ypogegrammenoi plirexoysioi ethesan tis ypografes toys stin paroysa symfonia.

In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Agreement.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.

Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Acordo.

Hecho en Luxemburgo, el dos de abril de mil novecientos noventa.

Udfaerdiget i Luxembourg, den anden april nitten hundrede og halvfems.

Geschehen zu Luxemburg am zweiten April neunzehnhundertneunzig.

Egine sto Loyxemvoyrgo, stis dyo Aprilioy chilia enniakosia eneninta.

Done at Luxembourg on the second day of April in the year one thousand nine hundred and ninety.

Fait à Luxembourg, le deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix.

Fatto a Lussemburgo, addì due aprile millenovecentonovanta.

Gedaan te Luxemburg, de tweede april negentienhonderd negentig.

Feito no Luxemburgo, em dois de Abril de mil novecentos e noventa.

Por el Consejo de las Comunidades Europeas

For Raadet for De Europaeiske Faellesskaber

Fuer den Rat der Europaeischen Gemeinschaften

Gia to Symvoylio ton Evropaikon Koinotiton

For the Council of the European Communities

Pour le Conseil des Communautés européennes

Per il Consiglio delle Comunità europee

Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen

Pelo Conselho das Comunidades Europeias

Por el Gobierno de la República Argentina

For regeringen for Den Argentinske Republik

Fuer die Regierung der Argentinischen Republik

Gia tin kyvernisi tis Dimokratias tis Argentinis

For the Government of the Argentine Republic

Pour le gouvernement de la République argentine

Per il governo della Repubblica argentina

Voor de Regering van de Republiek Argentinië

Pelo Governo da República Argentina

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