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Document 32024D0210

Decisione (UE) 2024/210 del Consiglio, del 30 dicembre 2023, relativa alla piena applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania

ST/17132/2023/INIT

GU L, 2024/210, 4.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/210/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/210/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/210

4.1.2024

DECISIONE (UE) 2024/210 DEL CONSIGLIO

del 30 dicembre 2023

relativa alla piena applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto l’atto di adesione del 2005, in particolare l’articolo 4, paragrafo 2,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania del 2005 stabilisce che le disposizioni dell’acquis di Schengen non contemplate dall’articolo 4, paragrafo 1, dello stesso atto si applicano in ciascuno di tali Stati membri solo in virtù di una decisione, adottata dal Consiglio a tal fine, dopo aver verificato, conformemente alle procedure di valutazione Schengen applicabili, il rispetto dei requisiti necessari per l’applicazione di tutte le parti dell’acquis in questione in tali Stati membri.

(2)

Con la decisione 2010/365/UE (2), il Consiglio, dopo aver verificato il rispetto dei requisiti necessari per l’applicazione della parte relativa alla protezione dei dati dell’acquis di Schengen da parte della Bulgaria e della Romania, ha reso le disposizioni dell’acquis di Schengen relative al sistema d’informazione Schengen (SIS) applicabili alla Bulgaria e alla Romania a decorrere dal 15 ottobre 2010, ad eccezione dell’obbligo di rifiutare l’ingresso o il soggiorno nei propri territori a cittadini di paesi terzi nei confronti dei quali un altro Stato membro ha effettuato una segnalazione SIS ai fini del rifiuto di ingresso o di soggiorno conformemente al regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e dell’obbligo di astenersi dall’effettuare segnalazioni SIS e introdurre informazioni complementari e di astenersi dallo scambiare informazioni supplementari sui cittadini di paesi terzi ai fini del rifiuto di ingresso o di soggiorno conformemente al regolamento (CE) n. 1987/2006 (in seguito denominate «rimanenti disposizioni dell’acquis di Schengen relative al SIS»).

(3)

Il Consiglio ha verificato, conformemente alle applicabili procedure di valutazione Schengen definite nella decisione del Comitato esecutivo del 16 settembre 1998 (4), il rispetto dei requisiti necessari per l’applicazione dell’acquis di Schengen in tutti i settori rimanenti dello stesso - ossia frontiere aeree, frontiere terrestri, cooperazione di polizia, protezione dei dati, SIS, frontiere marittime e visti - in Bulgaria e Romania.

(4)

Il 9 giugno 2011 il Consiglio ha concluso che la Bulgaria e la Romania avevano soddisfatto i requisiti in ciascuno dei rimanenti settori dell’acquis di Schengen sopra menzionati.

(5)

È possibile pertanto fissare le date per l’applicazione dell’acquis di Schengen in Bulgaria e in Romania, vale a dire le date a partire dalle quali i controlli sulle persone alle frontiere interne con tali Stati membri dovrebbero essere soppressi.

(6)

Il 12 ottobre 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2017/1908 (5) che attua talune disposizioni dell’acquis di Schengen concernenti il sistema d’informazione visti (VIS) in Bulgaria e Romania.

(7)

Il 25 giugno 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2018/934 (6) che attua le rimanenti disposizioni dell’acquis di Schengen concernenti il SIS in Bulgaria e in Romania.

(8)

È opportuno mantenere il regime semplificato per i cittadini di paesi terzi in possesso di un visto nazionale per soggiorno di breve durata, rilasciato dalla Bulgaria e dalla Romania ai fini del transito o per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel loro territorio, introdotto dalla decisione n. 565/2014 /UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), per evitare di accrescere la difficoltà dei viaggi per talune categorie di persone. È pertanto opportuno continuare ad applicare, per un limitato periodo transitorio, talune disposizioni della suddetta decisione.

(9)

È opportuno, per ragioni tecniche e operative, sopprimere prima i controlli alle frontiere aeree e marittime interne non appena possibile nel 2024. Tali controlli dovrebbero essere soppressi alla prima data possibile corrispondente al cambio degli orari stagionali IATA.

(10)

Un’ulteriore decisione dovrebbe essere adottata dal Consiglio deliberando all’unanimità ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania del 2005, al fine di stabilire una data appropriata per la soppressione dei controlli alle frontiere terrestri interne, tenendo conto delle pertinenti modalità tecniche e operative applicate presso tali frontiere e dello stato di avanzamento della cooperazione reciproca di cui al considerando 11. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero adoperarsi per consentire al Consiglio di adottare tale decisione.

(11)

Il Consiglio prende atto del fatto che esiste un’intesa reciproca sulla futura cooperazione tra alcuni Stati membri con il sostegno della Commissione. Le misure e gli impegni complementari delineati nelle dichiarazioni a verbale del Consiglio contribuiranno alla fiducia e alla cooperazione reciproche tra tali Stati membri e sono pertanto fattori importanti che hanno indotto il Consiglio ad adottare la presente decisione.

(12)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (8) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere B, C, D e F, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (9).

(13)

Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (10) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere B, C, D e F, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (11).

(14)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (12) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere B, C, D e F, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (13),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A decorrere dal 31 marzo 2024 sono soppressi i controlli sulle persone alle frontiere aeree e marittime interne con e tra la Bulgaria e la Romania e le disposizioni dell’acquis di Schengen di cui all’allegato si applicano alla Bulgaria e alla Romania nelle relazioni tra di loro e in quelle con il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l’Ungheria, Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia, nonché l’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera.

Il Consiglio si adopera per adottare una decisione relativa alla soppressione dei controlli sulle persone alle frontiere terrestri interne. Tale decisione è adottata dal Consiglio deliberando all’unanimità ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania del 2005.

Articolo 2

I visti nazionali per soggiorno di breve durata rilasciati dalla Bulgaria e dalla Romania anteriormente al 31 marzo 2024 continuano ad essere validi durante il loro periodo di validità, ai fini del transito nel territorio degli altri Stati membri o per soggiorni ivi previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, nella misura in cui questi abbiano riconosciuto detti visti per soggiorno di breve durata a tali fini conformemente alla decisione n. 565/2014/UE. Si applicano le condizioni previste nella suddetta decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 2023

Per il Consiglio

Il presidente

P. NAVARRO RÍOS


(1)   GU C 380 E dell'11.12.2012, pag. 160.

(2)  Decisione 2010/365/UE del Consiglio, del 29 giugno 2010, sull'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al sistema d'informazione Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania (GU L 166 dell'1.7.2010, pag. 17).

(3)  Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4).

(4)  Decisione del Comitato esecutivo del 16 settembre 1998 riguardante l'istituzione della Commissione permanente della Convenzione di Schengen (SCH/Com-ex (98) 26 def.) (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 138).

(5)  Decisione (UE) 2017/1908 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativa all'attuazione di talune disposizioni dell'acquis di Schengen concernenti il sistema d'informazione visti nella Repubblica di Bulgaria e in Romania (GU L 269 del 19.10.2017, pag. 39).

(6)  Decisione (UE) 2018/934 del Consiglio, del 25 giugno 2018, relativa all'attuazione delle rimanenti disposizioni dell'acquis di Schengen concernenti il sistema d'informazione Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania (GU L 165 del 2.7.2018, pag. 37).

(7)  Decisione n. 565/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne basato sul riconoscimento unilaterale, da parte della Bulgaria, della Croazia, di Cipro e della Romania di determinati documenti come equipollenti al loro visto nazionale di transito o per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel loro territorio e che abroga le decisioni n. 895/2006/CE e n. 582/2008/CE (GU L 157 del 27.5.2014, pag. 23).

(8)   GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(9)  Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

(10)   GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(11)  Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

(12)   GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(13)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).


ALLEGATO

ELENCO DELLE DISPOSIZIONI DELL’ACQUIS DI SCHENGEN AI SENSI DELL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2, DELL’ATTO DI ADESIONE DEL 2005 CHE DEVONO ESSERE RESE APPLICABILI ALLA BULGARIA E ALLA ROMANIA TRA DI LORO E NELLE LORO RELAZIONI CON GLI STATI MEMBRI CHE APPLICANO INTEGRALMENTE L’ACQUIS DI SCHENGEN NONCHÉ CON L’ISLANDA, IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN, IL REGNO DI NORVEGIA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA

A.

Le seguenti disposizioni della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19):

articolo 1, nella misura in cui riguarda altre disposizioni menzionate nella presente lettera, articolo 18, articolo 19, paragrafi 1, 3 e 4, articoli 20, 21 e 22, articoli da 40 a 43 e articoli da 126 a 130, nella misura in cui riguardano altre disposizioni menzionate nella presente lettera; inoltre, l’articolo 1 e gli articoli da 126 a 130, nella misura in cui non sono contemplati dalla decisione (UE) 2017/1908.

B.

Gli altri atti giuridici dell’Unione seguenti, unitamente ai relativi atti di esecuzione:

1.

direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34);

2.

decisione 2004/191/CE del Consiglio, del 23 febbraio 2004, che definisce i criteri e le modalità pratiche per la compensazione degli squilibri finanziari risultanti dall’applicazione della direttiva 2001/40/CE del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (GU L 60 del 27.2.2004, pag. 55);

3.

articolo 4, lettera b), e articolo 9, lettera c), del regolamento (CE) n. 1931/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della convenzione Schengen (GU L 405 del 30.12.2006, pag. 1);

4.

regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60), nella misura in cui non è contemplato dalla decisione (UE) 2017/1908;

5.

regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1), eccetto l’articolo 3, nella misura in cui non è contemplato dalla decisione (UE) 2017/1908;

6.

regolamento (UE) n. 265/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2010, che modifica la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda la circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga durata (GU L 85 del 31.3.2010, pag. 1);

7.

decisione n. 1105/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativa all’elenco dei documenti di viaggio che consentono di attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto e relativa alla creazione di un meccanismo per stabilire tale elenco (GU L 287 del 4.11.2011, pag. 9);

8.

regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen, i regolamenti (CE) n. 1683/95 e (CE) n. 539/2001 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 1), nella misura in cui riguarda altre disposizioni menzionate nel presente allegato;

9.

articolo 1, articolo 6, paragrafo 5, lettera a), titolo III e disposizioni del titolo II e dei relativi allegati che fanno riferimento al sistema di informazione visti del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1), nella misura in cui non sono contemplati dalla decisione (UE) 2017/1908;

10.

regolamento (UE) 2017/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda l’uso del sistema di ingressi/uscite (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 1), nella misura in cui non è ancora applicabile conformemente all’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226;

11.

regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20), nella misura in cui riguarda il sistema di informazione visti stabilito dal regolamento (CE) n. 767/2008 e non è ancora applicabile conformemente all’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226;

12.

regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 99), nella misura in cui riguarda il sistema di informazione visti stabilito dal regolamento (CE) n. 767/2008 e non è contemplato dalla decisione (UE) 2017/1908 e il sistema di ingressi/uscite stabilito dal regolamento (UE) 2017/2226 e cui si fa riferimento nel presente allegato;

13.

regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27), nella misura in cui riguarda il sistema di informazione visti stabilito dal regolamento (CE) n. 767/2008 e non è contemplato dalla decisione (UE) 2017/1908 e il sistema di ingressi/uscite stabilito dal regolamento (UE) 2017/2226 e cui si fa riferimento nel presente allegato;

14.

regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85), nella misura in cui riguarda il sistema di informazione visti stabilito dal regolamento (CE) n. 767/2008 e non è contemplato dalla decisione (UE) 2017/1908 e il sistema di ingressi/uscite stabilito dal regolamento (UE) 2017/2226 e cui si fa riferimento nel presente allegato;

15.

regolamento (UE) 2019/1155 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica del regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 25);

16.

regolamento (UE) 2021/1133 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 603/2013, (UE) 2016/794, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816 e (UE) 2019/818 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema di informazione visti (GU L 248 del 13.7.2021, pag. 1);

17.

regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, ai fini della riforma del sistema di informazione visti (GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11), nella misura in cui non è contemplato dalla decisione (UE) 2017/1908;

18.

regolamento (UE) 2021/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 e (UE) 2019/817 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (GU L 249 del 14.7.2021, pag. 15), nella misura in cui riguarda il sistema di informazione visti stabilito dal regolamento (CE) n. 767/2008 e il sistema di ingressi/uscite stabilito dal regolamento (UE) 2017/2226 e non è ancora applicabile conformemente all’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226;

19.

articolo 1, lettera a), della decisione (UE) 2022/2512 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla non accettazione dei documenti di viaggio della Federazione russa rilasciati in Ucraina e Georgia (GU L 326 del 21.12.2022, pag. 1);

20.

regolamento (UE) 2023/2667 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009 e (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 693/2003 e (CE) n. 694/2003 del Consiglio e la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto (GU L, 2023/2667, 7.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2667/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/210/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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