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Document 32021R0758

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/758 della Commissione del 7 maggio 2021 relativo allo status di determinati prodotti come additivi per mangimi che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e al ritiro dal mercato di determinati additivi per mangimi (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2021/3152

GU L 162 del 10.5.2021, p. 5–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/758/oj

10.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 162/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/758 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 2021

relativo allo status di determinati prodotti come additivi per mangimi che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e al ritiro dal mercato di determinati additivi per mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 3, e l’articolo 10, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. In particolare l’articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafo 7, di tale regolamento, dispone procedure specifiche per la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma delle direttive 70/524/CEE (2) e 82/471/CEE (3) del Consiglio.

(2)

L’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1831/2003 impone alla Commissione l’obbligo di adottare un regolamento per ritirare dal mercato gli additivi per mangimi per i quali non sia stata fornita entro un periodo specificato la notifica di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera a) del medesimo regolamento. Lo stesso obbligo si applica agli additivi per mangimi per i quali non sono state presentate richieste in conformità all’articolo 10, paragrafi 2 e 7, del regolamento (CE) n. 1831/2003 prima del termine previsto da tali disposizioni, o per i quali una richiesta che era stata presentata è stata in seguito ritirata.

(3)

Tali additivi per mangimi dovrebbero pertanto essere ritirati dal mercato. Poiché l’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1831/2003 non distingue tra le autorizzazioni rilasciate per un periodo limitato e quelle rilasciate per un periodo illimitato, a fini di chiarezza è opportuno disporre il ritiro dal mercato degli additivi per mangimi i cui periodi di autorizzazione limitati a norma della direttiva 70/524/CEE sono già scaduti.

(4)

Nel caso degli additivi per mangimi per i quali sono state presentate richieste solo per alcune specie animali o categorie di animali, o per i quali le richieste sono state ritirate solo per alcune specie animali o categorie di animali, il ritiro dal mercato dovrebbe riguardare solo le specie animali e le categorie di animali per le quali le richieste non sono state presentate o sono state ritirate.

(5)

A seguito del ritiro dal mercato degli additivi per mangimi, è opportuno abrogare le disposizioni che li autorizzano, qualora tali disposizioni siano ancora in vigore. È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 358/2005 della Commissione (4). È inoltre opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 880/2004 della Commissione (5), in quanto entrambe le voci del suo allegato devono essere soppresse a seguito del ritiro dal mercato del beta-carotene da utilizzare per i canarini, come previsto dall’allegato I, capo I.A, parte 2, e dell’autorizzazione della cantaxantina da utilizzare per gli uccelli ornamentali di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1486 della Commissione (6). A seguito dell’autorizzazione della cantaxantina a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1486 e del ritiro dal mercato di tale additivo per le specie e gli impieghi non autorizzati a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145 della Commissione (7), è inoltre opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 775/2008 della Commissione (8) che fissava i limiti massimi di residui per la cantaxantina.

(6)

Per quanto riguarda gli additivi per mangimi la cui autorizzazione non è scaduta alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è opportuno prevedere un periodo transitorio entro il quale le parti interessate possano esaurire le scorte esistenti degli additivi in questione o delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti prodotti con tali additivi, tenendo conto della data di scadenza di determinati mangimi contenenti gli additivi in questione.

(7)

Il ritiro dal mercato dei prodotti che figurano nell’allegato I non impedisce che essi siano autorizzati o soggetti a una misura relativa al loro status a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(8)

Per diverse sostanze, microrganismi e preparati (denominati «prodotti») non è certo se si tratti di additivi per mangimi che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003. Tale incertezza può derivare dal fatto che determinati prodotti figurano sia nel registro sia nel registro degli additivi per mangimi di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sia nel catalogo delle materie prime per mangimi istituito a norma dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). L’incertezza può anche derivare da vari dubbi o quesiti espressi dalle autorità nazionali competenti responsabili dei controlli ufficiali o dagli operatori economici in merito alla classificazione di determinati prodotti, tenendo conto in particolare degli orientamenti stabiliti nella raccomandazione 2011/25/UE della Commissione (10).

(9)

Tale incertezza sul fatto che determinati prodotti abbiano o meno lo status di additivi per mangimi che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 può compromettere la commercializzazione dei prodotti per mangimi in tutta l’Unione, in quanto la distinzione tra additivi per mangimi e altri prodotti per mangimi incide sulle condizioni della loro immissione sul mercato, a seconda della legislazione applicabile.

(10)

Al fine di dissipare l’incertezza sul fatto che determinati prodotti abbiano o meno lo status di additivi per mangimi è opportuno adottare misure adeguate, a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003, che chiariscano tale status. Dette misure garantirebbero un trattamento coerente dei prodotti interessati e agevolerebbero il lavoro delle autorità nazionali competenti responsabili dei controlli ufficiali, nel contempo aiutando gli operatori economici interessati di agire in un quadro che garantisca un livello adeguato di certezza del diritto.

(11)

Al fine di determinare se i prodotti sono additivi per mangimi che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 è opportuno fare riferimento alle linee guida per la distinzione tra additivi per mangimi, materie prime per mangimi e altri prodotti stabilite dalla raccomandazione 2011/25/UE. Tali linee guida prevedono in particolare diversi criteri da prendere in considerazione simultaneamente in una valutazione caso per caso, per definire un profilo di ogni specifico prodotto considerando tutte le sue caratteristiche. Tra i criteri utili per distinguere tra additivi per mangimi e materie prime per mangimi figurano il metodo di produzione e di trasformazione, la definizione chimica e il livello di standardizzazione o purificazione, le condizioni di sicurezza e le modalità di utilizzo nonché la funzionalità del prodotto in questione. Per motivi di coerenza è inoltre opportuno classificare per analogia i prodotti aventi proprietà simili.

(12)

I prodotti citrati di sodio, citrati di potassio, sorbitolo, mannitolo e idrossido di calcio sono inclusi nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti per i quali non è stata presentata alcuna richiesta conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003 entro il termine stabilito in tale disposizione. Tali prodotti sono stati inclusi anche nel catalogo delle materie prime per mangimi dal regolamento (UE) n. 575/2011 della Commissione (11). Tuttavia un riesame del profilo di tali prodotti alla luce dei criteri proposti nella raccomandazione 2011/25/UE ha portato a concludere che essi dovrebbero essere considerati additivi per mangimi che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003. In particolare essi sono definiti in base alle loro funzioni specifiche indicate nel registro degli additivi per mangimi e il loro status di additivi per mangimi consente di migliorare la possibilità di una loro gestione efficace in termini di sicurezza e modalità di utilizzo. Si tiene inoltre conto della loro classificazione come additivi destinati all’uso negli alimenti.

(13)

Lo status di additivi per mangimi dei prodotti citrati di sodio, citrati di potassio, sorbitolo, mannitolo e idrossido di calcio rende necessario ritirarli dal mercato a norma dell’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1831/2003. È tuttavia opportuno prevedere un periodo transitorio più lungo per il ritiro dal mercato di tali additivi e dei mangimi che li contengono, al fine di tenere conto dell’incertezza giuridica circa la loro classificazione e consentire alle parti interessate di presentare una nuova richiesta di autorizzazione per tali additivi per mangimi secondo le procedure di cui al regolamento (CE) n. 1831/2003.

(14)

La maggior parte dei prodotti che figurano nell’allegato II è inclusa nel catalogo delle materie prime per mangimi istituito dal regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione (12). Tuttavia essi figurano tutti anche nel registro degli additivi per mangimi oppure sono stati ritirati dal mercato come additivi per mangimi a norma dell’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1831/2003. Al fine di garantire la certezza del diritto in merito allo status di tali prodotti, è stato effettuato un esame dei rispettivi profili alla luce dei criteri proposti nella raccomandazione 2011/25/UE, il quale ha portato a concludere che essi non dovrebbero più essere considerati additivi per mangimi che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(15)

Per quanto riguarda l’etichettatura dei prodotti che figurano nell’allegato II e che sono ancora autorizzati sul mercato come additivi per mangimi e l’etichettatura delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti contenenti tali prodotti, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire agli operatori del settore dei mangimi di adeguarsi. È inoltre opportuno sopprimere tali prodotti dal registro degli additivi per mangimi.

(16)

I prodotti xilitolo, lattato di ammonio e acetato di ammonio figurano nel catalogo delle materie prime per mangimi istituito dal regolamento (UE) n. 68/2013. Sono stati tuttavia espressi alcuni dubbi, in particolare dalle autorità nazionali competenti responsabili dei controlli ufficiali, in merito allo status giuridico di tali prodotti, il che ha condotto a un esame dei rispettivi profili sulla base dei criteri proposti nella raccomandazione 2011/25/UE. Tale esame ha portato alla conclusione che detti prodotti dovrebbero essere considerati additivi per mangimi che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003. In particolare le caratteristiche dello xilitolo sono molto simili a quelle del mannitolo e del sorbitolo, considerati additivi per mangimi, e la classificazione per analogia dello xilitolo come additivo per mangimi assicurerebbe coerenza nel trattamento di tali prodotti simili. Si tiene inoltre conto della classificazione dello xilitolo come additivo destinato all’uso negli alimenti. Per quanto riguarda il lattato di ammonio e l’acetato di ammonio, si tratta di sostanze chimicamente ben definite, che sono purificate e che esercitano una funzione specifica descritta all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, e il cui status di additivi per mangimi consente di migliorare la possibilità di una loro gestione efficace in termini di sicurezza e modalità di utilizzo. La classificazione del lattato di ammonio e dell’acetato di ammonio come additivi per mangimi assicurerebbe inoltre coerenza con altri prodotti simili considerati additivi per mangimi, come il propionato di ammonio e il formiato di ammonio.

(17)

A seguito della classificazione dello xilitolo, del lattato di ammonio e dell’acetato di ammonio come additivi per mangimi che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003, è opportuno prevedere un periodo transitorio che consenta alle parti interessate di adeguarsi al nuovo status di tali prodotti, anche per quanto riguarda la presentazione di una richiesta di autorizzazione e l’ulteriore trattamento di quest’ultima, secondo le procedure di cui al regolamento (CE) n. 1831/2003.

(18)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ritiro dal mercato

Gli additivi per mangimi di cui all’allegato I sono ritirati dal mercato per quanto riguarda le specie animali o le categorie di animali specificate in detto allegato.

Articolo 2

Misure transitorie per gli additivi per mangimi da ritirare dal mercato

1.   Le scorte esistenti degli additivi per mangimi che figurano nell’allegato I, capi I.A e I.C, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino al 30 maggio 2022.

2.   Le premiscele prodotte con gli additivi di cui al paragrafo 1 possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino al 30 agosto 2022.

3.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi prodotti con gli additivi di cui al paragrafo 1 o con le premiscele di cui al paragrafo 2 possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino al 30 maggio 2023.

4.   In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli additivi per mangimi citrati di sodio, citrati di potassio, sorbitolo, mannitolo e idrossido di calcio che figurano nell’allegato I, capo I.A, e i mangimi prodotti con tali additivi possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino al 30 maggio 2028.

Articolo 3

Modifica del regolamento (CE) n. 358/2005

Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 358/2005, la voce E 141 «Complesso rame-clorofilla» è soppressa.

Articolo 4

Abrogazioni

I regolamenti (CE) n. 880/2004 e (CE) n. 775/2008 sono abrogati.

Articolo 5

Prodotti non considerati additivi per mangimi che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003

1.   Le sostanze, i microrganismi e i preparati (denominati «prodotti») di cui all’allegato II non sono additivi per mangimi che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003.

2.   I prodotti di cui al paragrafo 1 legalmente presenti sul mercato ed etichettati come additivi per mangimi e premiscele anteriormente al 30 maggio 2024 possono continuare a essere immessi sul mercato fino a esaurimento delle scorte. Lo stesso vale per le materie prime per mangimi e per i mangimi composti sulla cui etichettatura questi prodotti figurano come additivi per mangimi in conformità al regolamento (CE) n. 767/2009.

Articolo 6

Prodotti considerati additivi per mangimi che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003

1.   Le sostanze, i microrganismi e i preparati (denominati «prodotti») di cui all’allegato III sono additivi per mangimi che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003.

2.   I prodotti di cui al paragrafo 1 possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino al 30 maggio 2028.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell’alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

(3)  Direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell’alimentazione degli animali (GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8).

(4)  Regolamento (CE) n. 358/2005 della Commissione, del 2 marzo 2005, concernente le autorizzazioni a tempo indeterminato per taluni additivi e l’autorizzazione di nuovi impieghi di additivi già autorizzati nell’alimentazione degli animali (GU L 57 del 3.3.2005, pag. 3).

(5)  Regolamento (CE) n. 880/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, che autorizza l’utilizzo senza limiti di tempo del betacarotene e della cantaxantina come additivi nell’alimentazione degli animali appartenenti al gruppo «sostanze coloranti, compresi i pigmenti» (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 68).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1486 della Commissione, del 2 settembre 2015, relativo all’autorizzazione della cantaxantina come additivo per mangimi per talune categorie di pollame, di pesci ornamentali e di uccelli ornamentali (GU L 229 del 3.9.2015, pag. 5).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145 della Commissione, dell’8 giugno 2017, relativo al ritiro dal mercato di alcuni additivi per mangimi autorizzati a norma delle direttive del Consiglio 70/524/CEE e 82/471/CEE e che abroga le disposizioni obsolete che autorizzano tali additivi per mangimi (GU L 166 del 29.6.2017, pag. 1).

(8)  Regolamento (CE) n. 775/2008 della Commissione, del 4 agosto 2008, che fissa limiti massimi di residui per la cantaxantina utilizzata come additivo nell’alimentazione animale, in aggiunta alle condizioni stabilite dalla direttiva 2003/7/CE (GU L 207 del 5.8.2008, pag. 5).

(9)  Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione (GU L 229 dell’1.9.2009, pag. 1).

(10)  Raccomandazione 2011/25/UE della Commissione, del 14 gennaio 2011, che stabilisce linee guida per la distinzione tra materie prime per mangimi, additivi per mangimi, biocidi e medicinali veterinari (GU L 11 del 15.1.2011, pag. 75).

(11)  Regolamento (UE) n. 575/2011 della Commissione, del 16 giugno 2011, concernente il catalogo delle materie prime per mangimi (GU L 159 del 17.6.2011, pag. 25).

(12)  Regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione, del 16 gennaio 2013, concernente il catalogo delle materie prime per mangimi (GU L 29 del 30.1.2013, pag. 1).


ALLEGATO I

Additivi per mangimi da ritirare dal mercato in conformità all’articolo 1

CAPO I.A.

Additivi per mangimi che erano stati autorizzati per un periodo illimitato

Parte 1

— Additivi per mangimi da ritirare dal mercato per tutte le specie e categorie di animali

Numero di identificazione

Additivo

Specie o categoria di animali

Conservanti

E 331

Citrati di sodio

Tutte le specie

E 332

Citrati di potassio

Tutte le specie

E 325

Lattato di sodio

Tutte le specie

E 326

Lattato di potassio

Tutte le specie

Emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti

E 420

Sorbitolo

Tutte le specie

E 421

Mannitolo

Tutte le specie

Leganti, antiagglomeranti e coagulanti

E 558

Bentonite-montmorillonite

Tutte le specie

Vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite

 

Riboflavina o vitamina B2. Tutte le forme ad eccezione di:

riboflavina in forma solida prodotta da Ashbya gossypii DSM 23096  (1) [3a825i];

riboflavina in forma solida prodotta da Bacillus subtilis DSM 17339 e/o DSM 23984  (1) [3a825ii];

sale monosodico di riboflavina 5′-fosfato (estere) in forma solida prodotto a seguito di fosforilazione di riboflavina 98 % prodotta da Bacillus subtilis DSM 17339 e/o DSM 23984  (1) [3a826];

riboflavina (80 %) prodotta da Bacillus subtilis KCCM-10445  (2).

Tutte le specie

E 160 a

Beta-carotene. Tutte le forme ad eccezione del beta-carotene autorizzato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1103 della Commissione  (3) [3a160(a)]

Tutte le specie

Additivi per l’insilaggio

Microrganismi

 

Enterococcus faecium CNCM I-3236/ATCC 19434

Tutte le specie

 

Bacillus subtilis MBS-BS-01

Tutte le specie

 

Lactobacillus plantarum DSM 11520

Tutte le specie

Coloranti compresi i pigmenti

Altri coloranti

E 153

Nerofumo come sostanza colorante autorizzata dalla normativa comunitaria come colorante per prodotti alimentari

Tutte le specie

Sostanze aromatizzanti e stimolanti dell’appetito

Prodotti naturali - definiti su base botanica

 

Allium cepa L.: concentrato di cipolla CoE 24

Tutte le specie

 

Allium sativum L.: estratto di aglio (a base acquosa)

Tutte le specie

 

Amyris balsamifera L.: olio di Amyris balsamifera CoE 33

Tutte le specie

 

Anacardium occidentale L.: olio di anacardio CoE 34

Tutte le specie

 

Anethum graveolens L.: estratto di semi di aneto CAS 8006-75-5 CoE 42 EINECS 289-790-8

Tutte le specie

 

Apium graveolens L.: estratto di semi di sedano CAS 89997-35-3 FEMA 2270 CoE 52 EINECS 289-668-4

Tutte le specie

 

Artemisia absinthium L.: olio di assenzio romano CAS 8008-93-3 FEMA 3116 CoE 61 EINECS 284-503-2

Tutte le specie

 

Artemisia annua L.: estratto (a base acquosa) di artemisia annuale/olio di artemisia annuale

Tutte le specie

 

Artemisia pallens Wall.: olio di assenzio pallido CAS 8016-03-3 FEMA 2359 CoE 69 EINECS 295-155-6

Tutte le specie

 

Bacopa monnieri (L.) Pennell: tintura di bacopa monnieri

Tutte le specie

 

Carum carvi L. = Apium carvi L.: estratto di semi di carvi/oleoresina di carvi CAS 8000-42-8 CoE 112 EINECS 288-921-6

Tutte le specie

 

Cimicifuga simplex (Wormsk. ex DC.) Ledeb.

= C. racemosa (L.) Nutt.: estratto di cimicifuga

Tutte le specie

 

Cinnamomum aromaticum Nees, C. cassia Nees ex Blume: estratto di corteccia di cannella cinese CAS 84961-46-6 FEMA 2257 CoE 131 EINECS 284-635-0

Tutte le specie

 

Cinnamomum zeylanicum Bl., C. verum J.S. Presl: oleoresina di cannella Ceylon CAS 84961-46-6 FEMA 2290 CoE 133 EINECS 283-479-0

Tutte le specie

 

Citrus aurantium L.: olio di arancio amaro CAS 8016-38-4 FEMA 2771 CoE 136 EINECS 277-143-2/Petitgrain assoluto di arancio amaro CAS 8014-17-3 CoE 136 EINECS 283-881-6

Tutte le specie

 

Citrus reticulata Blanco: terpeni di mandarino e tangerino CoE 142

Tutte le specie

 

Citrus x paradisi Macfad.: olio pressato di pompelmo CAS 8016-20-4 FEMA 2530 CoE 140 EINECS 289-904-6/estratto di pompelmo CoE 140

Tutte le specie

 

Glycyrrhiza glabra L.: estratto (a base di solventi) di liquirizia CAS 97676-23-8 FEMA 2628 CoE 218 EINECS 272-837-1

Tutte le specie

 

Juniperus communis L.: estratto di bacche di ginepro CAS 84603-69-0 CoE 249 EINECS 283-268-3

Tutte le specie

 

Laurus nobilis L.: estratto di foglie di alloro/oleoresina di foglie di alloro CAS 84603-73-6 FEMA 2613 CoE 255 EINECS 283-272-5

Tutte le specie

 

Lavandula latifolia Medik.: olio di lavanda spigo CoE 256

Tutte le specie

 

Lepidium meyenii Walp.: estratto di maca

Tutte le specie

 

Leptospermum scoparium J. R. et G. Forst.: olio di manuka

Tutte le specie

 

Macleaya cordata (Willd.) R. Br.: assoluto di macleaya cordata/estratto di macleaya cordata/olio di macleaya cordata/tintura di macleaya cordata

Tutte le specie

 

Mallotus philippinensis (Lam.) Muell. Arg.: estratto di camala CoE 535

Tutte le specie

 

Malpighia glabra L.: estratto di acerola

Tutte le specie

 

Malus sylvestris Mill.: concentrato di mela CoE 386

Tutte le specie

 

Medicago sativa L.: tintura di erba medica CoE 274

Tutte le specie

 

Melissa officinalis L.: olio di melissa CoE 280

Tutte le specie

 

Mentha pulegium L.: olio di menta poleggio CAS 8013-99-8 FEMA 2839 CoE 283 EINECS 290-061-1

Tutte le specie

 

Myristica fragrans Houtt.: olio di mace CAS 8007-12-3 FEMA 2653 CoE 296 EINECS 282-013-3/Oleoresina di noce moscata CAS 8408268-8 CoE 296 EINECS 282-013-3

Tutte le specie

 

Myroxylon balsamum (L.) Harms: estratto (a base di solventi) di balsamo Tolù CAS 9000-64-0 FEMA 3069 CoE 297 EINECS 232-550-4

Tutte le specie

 

Myroxylon balsamum (L.) Harms var. Pereirae: estratto (a base di solventi) di balsamo Perù CAS 8007-00-9 FEMA 2117, 2116 CoE 298 EINECS 232-352-8

Tutte le specie

 

Ocimum basilicum L.: olio di basilico CAS 801573-4 FEMA 2119 CoE 308 EINECS 283-900-8

Tutte le specie

 

Opopanax chironium (L.) Koch, Commiphora erythrea Engler: olio di opoponax CAS 8021- 36-1 CoE 313 EINECS 232-558-8

Tutte le specie

 

Passiflora edulis Sims. = P. incarnata L.: estratto (a base acquosa) di passiflora CoE 321

Tutte le specie

 

Pelargonium asperum Her. ex Spreng.: olio di geranio

Tutte le specie

 

Peumus boldus Mol.: estratto di boldo CoE 328/tintura di boldo CoE 328

Tutte le specie

 

Pinus pinaster Soland.: olio di pino

Tutte le specie

 

Pimenta racemosa (Mill.) J.W.Moore: olio di bay CAS 8006-78-8 CoE 334

Tutte le specie

 

Piper methysticum G. Forst.: tintura di kawa-kawa

Tutte le specie

 

Quillaja saponaria Molina: estratto (a base di solventi) di quillaia CoE 391/concentrato di quillaia

Tutte le specie

 

Ribes nigrum L.: estratto di ribes nero CoE 399

Tutte le specie

 

Satureja hortensis L.: olio di santoreggia CAS 8016-68-0 FEMA 3013 CoE 425 EINECS 283-922-8

Tutte le specie

 

Sophora japonica L.: olio di sofora

Tutte le specie

 

Styrax benzoin Dryand., S. tonkinensis (Pierre) Craib ex Hartwich: resinoide di benzoino CAS 9000 -05-9 FEMA 2133 CoE 439 EINECS 232-523-7

Tutte le specie

 

Tagetes erecta L., T. glandulifera Schrank., T. minuta L. e.a.: olio di tagete CAS 8016- 84-0 FEMA 3040 CoE 443/494 EINECS 294-862-7

Tutte le specie

 

Thea sinensis L. = Camellia thea Link. = Camellia sinensis (L.) O. Kuntze: tintura di tè CoE 451

Tutte le specie

 

Uncaria tomentosa L. = Ourouparia guianensis Aubl.: estratto di unghia di gatto

Tutte le specie

 

Valeriana officinalis L.: tintura di radice di valeriana CoE 473

Tutte le specie

 

Vetiveria zizanoides (L.) Nash.: olio di vetiver CAS 8016-96-4 CoE 479 EINECS 282-490-8

Tutte le specie

 

Vitis vinifera L.: olio di cognac - verde CAS 8016-21-5 FEMA 2331 CoE 485 EINECS 232-403-4/olio di cognac - bianco CAS 801621-5 FEMA 2332 CoE 485 EINECS 232-403-4

Tutte le specie

 

Vitis vinifera L.: estratto di vinaccioli CoE 485

Tutte le specie

 

Yucca mohavensis Sarg. = Y. schidigera Roezl ex Ortgies: estratto (a base di solventi) di yucca del Mojave CAS 90147-57-2 FEMA 3121 EINECS 290-449-0/concentrato di yucca/residui di yucca

Tutte le specie

 

Zingiber officinale Rosc.: estratto di zenzero CAS 84696-15-1 FEMA 2521 CoE 489 EINECS 283-634-2

Tutte le specie

Prodotti naturali e prodotti sintetici corrispondenti

 

n. CAS 1128 -08-1/3-metil-2-pentilciclopent-2-en-1-one/n. Flavis: 07.140

Tutte le specie

 

n. CAS 352195-40-5/disodio inosina-5-mono-fosfato (IMP)

Tutte le specie

Parte 2

— Additivi per mangimi da ritirare dal mercato per determinate specie o categorie di animali

Numero di identificazione

Additivo

Specie e categoria di animali

Oligoelementi

E 7

Molibdeno — Mo, Molibdato di sodio

Tutte le specie e categorie di animali ad eccezione degli ovini

Regolatori dell’acidità

E 503 (i)

Carbonato di ammonio

Gatti; cani

E 503 (ii)

Idrogenocarbonato di ammonio

Gatti; cani

E 525

Idrossido di potassio

Gatti; cani

E 526

Idrossido di calcio

Gatti; cani

Coloranti compresi i pigmenti

Carotenoidi e xantofille

E 160 a

Beta-carotene

Canarini

Altri coloranti

E 141

Complesso rame-clorofilla come sostanza colorante autorizzata dalla normativa comunitaria come colorante per prodotti alimentari

Tutte le specie e categorie di animali ad eccezione dei cani e dei gatti

E 141

Complesso rame-clorofilla come sostanza colorante

[gruppo funzionale 2 a) iii)]

Uccelli ornamentali granivori; piccoli roditori; pesci ornamentali

E 153

Nerofumo come sostanza colorante

[gruppo funzionale 2 a) iii)]

Pesci ornamentali

E 172

Ossido di ferro rosso, nero e giallo come sostanza colorante autorizzata dalla normativa comunitaria come colorante per prodotti alimentari

Cavalli

Sostanze aromatizzanti e stimolanti dell’appetito

Prodotti naturali — definiti su base botanica

 

Helianthus annuus L.: estratto di girasole

Gatti; cani

 

Hyssopus officinalis L. = H. decumbens Jord. & Fourr.: olio di issopo officinale CAS 8006-83-5 FEMA 2591 CoE 235 EINECS 283-266-3

Gatti; cani

 

Sus scrofa (estratto di pancreas di suino privo di grassi)

Gatti e cani e altri animali da compagnia carnivori e onnivori come i furetti

Aminoacidi, loro sali e analoghi

3.2.7.

Miscele di:

a)

monocloridrato di L-lisina, tecnicamente puro, e

b)

DL-metionina, tecnicamente pura

protette con il copolimero vinilpiridina/stirene

Vacche da latte

CAPO I.B.

Additivi per mangimi che erano stati autorizzati per un periodo limitato

Numero di identificazione

Additivo

Specie o categoria di animali

Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose

E 758

Cloridrato di robenidina 66 g/kg (titolare dell’autorizzazione Zoetis Belgium SA)

Tacchini

E 770

Maduramicina ammonio alfa 1 g/100 g (titolare dell’autorizzazione Zoetis Belgium SA)

Tacchini

CAPO I.C.

Additivi per mangimi per i quali non è stata presentata una notifica di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1831/2003

Numero di identificazione

Additivo

Specie o categoria di animali

Aminoacidi, loro sali e analoghi

3.2.6.

Fosfato di L-lisina e relativi sottoprodotti generati dalla fermentazione con Brevibacterium lactofermentum NRRL B-11470

Pollame; suini


(1)  Queste forme di riboflavina sono state autorizzate dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/901 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativo all’autorizzazione della riboflavina prodotta da Ashbya gossypii (DSM 23096), della riboflavina prodotta da Bacillus subtilis (DSM 17339 e/o DSM 23984) e del sale sodico di riboflavina 5′-fosfato prodotto da Bacillus subtilis (DSM 17339 e/o DSM 23984) (fonti di vitamina B2) come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 144 del 3.6.2019, pag. 41).

(2)  Questa forma di riboflavina è stata oggetto di un diniego di autorizzazione per mezzo del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1254 della Commissione, del 19 settembre 2018, relativo al diniego di autorizzazione della riboflavina (80 %) prodotta da Bacillus subtilis KCCM-10445 come additivo per mangimi appartenente al gruppo funzionale «vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite» (GU L 237 del 20.9.2018, pag. 5).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1103 della Commissione, dell’8 luglio 2015, relativo all’autorizzazione del beta-carotene come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 181 del 9.7.2015, pag. 57).


ALLEGATO II

Prodotti che non sono additivi per mangimi che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003, di cui all’articolo 5, paragrafo 1

1.   

Farina di semi di tamarindo

2.   

Diidrogenoortofosfato di potassio

3.   

Ortofosfato dipotassico di idrogeno

4.   

Ortofosfato tripotassico

5.   

Diidrogenoortofosfato di ammonio

6.   

Idrogenoortofosfato di diammonio

7.   

Diidrogenodifosfato di disodio

8.   

Difosfato di tetrapotassio

9.   

Trifosfato di pentapotassio

10.   

Sesquicarbonato di sodio

11.   

Idrogenocarbonato di potassio

12.   

Ossido di calcio

13.   

Sucresteri degli acidi grassi (esteri del saccarosio e degli acidi grassi alimentari)

14.   

Sucrogliceridi (miscela di esteri del saccarosio e di mono e digliceridi degli acidi grassi alimentari)

15.   

Esteri poligliceridi degli acidi grassi alimentari non polimerizzati

16.   

Monoesteri del propilenglicol (1,2-propandiolo) e degli acidi grassi alimentari, soli o in miscela con diesteri

17.   

Merluccius capensis, Galeorhinus australis e.a.,/Cartilagine


ALLEGATO III

Prodotti che non sono additivi per mangimi che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003, di cui all’articolo 6, paragrafo 1

1.   

Xilitolo

2.   

Lattato di ammonio

3.   

Acetato di ammonio


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