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Document 52014PC0397

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica le direttive 2008/98/CE relativa ai rifiuti, 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

/* COM/2014/0397 final - 2014/0201 (COD) */

52014PC0397

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica le direttive 2008/98/CE relativa ai rifiuti, 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche /* COM/2014/0397 final - 2014/0201 (COD) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1         Contesto generale

L’economia dell’Unione europea perde attualmente una quantità significativa di potenziali materie prime secondarie presenti nel flusso dei rifiuti. Nel 2011 l’Unione ha prodotto complessivamente circa 2,5 miliardi di tonnellate di rifiuti; per quanto concerne i rifiuti urbani, ad esempio, solo una quantità ridotta è stata riciclata (40%), mentre il resto è stato collocato in discarica (37%) o incenerito (23%), con una perdita di circa 500 milioni di tonnellate di rifiuti che avrebbero potuto essere riciclati o riutilizzati. L’Unione si lascia così sfuggire importanti opportunità di migliorare l’efficienza delle risorse e sviluppare un’economia più circolare che potrebbe favorire la crescita economica e la creazione di posti di lavoro, ma anche ridurre le emissioni di gas a effetto serra e la dipendenza dalle materie prime importate.

Nell’UE si osservano inoltre grandi differenze tra gli Stati membri sul piano dell’attuazione della normativa: nel 2011, sei paesi sono riusciti a contenere al di sotto del 3% i rifiuti urbani collocati in discarica, mentre altri 18 hanno perso più del 50% di queste risorse collocandole in discarica, a volte con picchi del 90% e oltre. Queste cifre mostrano i forti divari esistenti nella gestione dei rifiuti per i quali è necessario intervenire con urgenza.

1.2         Motivazione e obiettivi della proposta

Le tendenze recenti indicano che è possibile utilizzare le risorse in modo ancor più efficiente traendone notevoli benefici economici e sociali. In una prospettiva di maggiore efficienza delle risorse, la trasformazione dei rifiuti in risorse è un elemento decisivo, nonché l’anello mancante di un’economia circolare.

La legislazione europea, in particolare la definizione di obiettivi giuridicamente vincolanti, è stata determinante per migliorare le pratiche di gestione dei rifiuti, stimolare l’innovazione in materia di riciclaggio, limitare il collocamento in discarica e creare incentivi volti a modificare il comportamento dei consumatori. Con politiche sui rifiuti più ambiziose sarebbe possibile ottenere notevoli vantaggi in termini di crescita sostenibile e occupazione a costi relativamente ridotti, contribuendo nel contempo a migliorare l’ambiente.

La presente proposta risponde all’obbligo giuridico di riesame degli obiettivi inerenti alla gestione dei rifiuti contenuti in tre direttive: direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti[1], direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti[2] e direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio[3]. È stata quindi colta l’occasione per porre rimedio alla situazione summenzionata, in linea con gli obiettivi della tabella di marcia per l’impiego efficiente delle risorse[4] e con quelli del settimo programma d’azione per l’ambiente[5], tra cui la piena attuazione della gerarchia dei rifiuti[6] in tutti gli Stati membri, una produzione minore di rifiuti in termini assoluti e pro capite e l’elaborazione di una strategia globale per combattere gli sprechi alimentari, in modo da assicurare un riciclaggio di alta qualità e il ricorso ai rifiuti riciclati come fonte importante e affidabile di materie prime per l’Unione, limitare il recupero energetico ai materiali non riciclabili e collocare in discarica unicamente i rifiuti non recuperabili. La proposta contribuisce inoltre all’attuazione dell’iniziativa “Materie prime” dell’Unione[7].

La proposta introduce, infine, alcuni elementi di semplificazione degli obblighi contenuti nella direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, nella direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso[8] e nella direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori[9].

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO

2.1         Studi

La valutazione d’impatto e la proposta legislativa poggiano principalmente su tre studi[10] realizzati negli ultimi due anni che hanno analizzato gli aspetti tecnici, socioeconomici e il rapporto costi/benefici connessi all’attuazione della legislazione dell’Unione in materia di rifiuti e ad uno suo ulteriore sviluppo.

2.2         Consultazione interna

Il 16 aprile 2012 è stato istituito un gruppo direttivo sulla valutazione d’impatto, che si è riunito cinque volte invitando a partecipare alle riunioni le seguenti direzioni generali: SG, ECFIN, ENTR, CLIMA, JRC e ESTAT. Il gruppo ha seguito la preparazione della valutazione d’impatto.

2.3         Consultazione esterna

La Commissione ha stilato un elenco indicativo delle questioni da affrontare e nel febbraio 2013 ha iniziato i colloqui con i principali portatori d’interesse. Nel giugno 2013 è stata lanciata una consultazione pubblica online, che, conformemente ai requisiti minimi per le consultazioni, si è conclusa nel settembre dello stesso anno.

Sono pervenute 670 risposte, a riprova del vivo interesse dell’opinione pubblica per come sono gestiti i rifiuti nell’Unione e le forti aspettative nei confronti dell’azione unionale in questo campo.

2.4         Valutazione d’impatto

Corredano la presente proposta una relazione sulla valutazione d’impatto e la relativa sintesi. La valutazione d’impatto esamina i principali impatti ambientali, sociali ed economici delle varie opzioni strategiche individuate per migliorare la gestione dei rifiuti nell’Unione. I diversi livelli di ambizione delle opzioni prospettate sono valutati e confrontati con uno “scenario di base” al fine di individuare gli strumenti e gli obiettivi più adatti a ottenere il massimo di benefici con costi minimi.

L’8 aprile 2014 il comitato per la valutazione d’impatto della Commissione ha emesso un parere favorevole sulla valutazione d’impatto, formulando nel contempo una serie di raccomandazioni volte a perfezionare la relazione. Il comitato ha chiesto di definire con maggior precisione il problema e chiarire la necessità di nuovi obiettivi di medio periodo, corroborare le argomentazioni a sostegno del divieto di collocamento in discarica dal punto di vista della sussidiarietà e della proporzionalità e a favore di obiettivi uniformi per tutti gli Stati membri, nonché spiegare più dettagliatamente in che modo viene tenuto conto nella presente proposta dei risultati disomogenei dei singoli Stati membri.

Da un ulteriore esame delle opzioni illustrate nella valutazione d’impatto si è giunti alla conclusione che la combinazione delle opzioni 2 e 3.7 recherà i seguenti vantaggi:

– riduzione degli oneri amministrativi, in particolare per i piccoli enti o imprese, semplificazione e migliore attuazione anche attraverso obiettivi commisurati allo scopo;

– creazione di posti di lavoro - più di 180 000 posti di lavoro diretti potrebbero essere creati entro il 2030, la maggior parte dei quali impossibili da delocalizzare fuori dall’Unione;

– riduzione delle emissioni di gas a effetto serra - tra il 2014 e il 2030 potrebbe essere evitato il rilascio di circa 443 milioni di tonnellate di gas a effetto serra;

– effetti positivi per la competitività dell’Unione nei settori della gestione e del riciclaggio dei rifiuti, nonché nel settore manifatturiero (responsabilità estesa del produttore meglio definita, accesso alle materie prime meno incerto);

– reintroduzione nell’economia unionale di materie prime secondarie, che, a sua volta, ridurrà la dipendenza dell’Unione dall’importazione di materie prime.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

3.1         Sintesi delle misure proposte

Le principali modifiche proposte sono:

– allineamento delle definizioni e soppressione di obblighi giuridici obsoleti;

– semplificazione e razionalizzazione degli obblighi di rendicontazione;

– introduzione di un sistema di segnalazione preventiva per il controllo della conformità agli obiettivi di riciclaggio;

– introduzione di condizioni minime per il regime della responsabilità estesa del produttore;

– aumento al 70% dell’obiettivo di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio dei rifiuti urbani entro il 2030;

– aumento degli obiettivi di riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio;

– restrizioni al collocamento in discarica dei rifiuti urbani non residui entro il 2030;

– allineamento agli articoli 290 e 291 del TFUE relativi agli atti delegati e di esecuzione.

Gli elementi summenzionati costituirebbero gli elementi di base del quadro giuridico entro cui gli Stati membri potrebbero sviluppare le politiche e la propria legislazione in materia di prevenzione e riciclaggio dei rifiuti.

3.2         Base giuridica e diritto di agire

La presente direttiva modifica sei direttive riguardanti la gestione di vari tipi di rifiuti. Quattro di esse (direttiva 2008/98/CE, direttiva 1999/31/CE, direttiva 2000/53/CE e direttiva 2012/19/UE) sono state adottate sulla base dell’articolo 192, paragrafo 1, TFUE, mentre la direttiva 2006/66/CE è stata adottata sulla base dell’articolo 192, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 114 TFUE e la direttiva 94/62/CE sulla base dell’articolo 114 TFUE. La presente direttiva si fonda quindi sull’articolo 192, paragrafo 1, TFUE e, relativamente all’articolo 2, sull’articolo 114 TFUE.

L’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE stabilisce che entro il 2020 il 50% dei rifiuti domestici e simili debbano essere preparati per il riutilizzo e riciclati e il 70% dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi debbano essere preparati per il riutilizzo, riciclati e sottoposti ad altri tipi di recupero. A norma dell’articolo 11, paragrafo 4, entro il 31 dicembre 2014, la Commissione esamina tali obiettivi al fine, se necessario, di rafforzarli e valutare la definizione di obiettivi per altri flussi di rifiuti, tenuto conto dell’impatto ambientale, economico e sociale della fissazione degli obiettivi. A norma dell’articolo 9, lettera c), entro la fine del 2014 la Commissione deve definire gli obiettivi da conseguire entro il 2020 in materia di prevenzione dei rifiuti e di dissociazione, basati sulle migliori prassi disponibili, incluso, se del caso, un riesame degli indicatori di cui all’articolo 29, paragrafo 4. Infine, l’articolo 37, paragrafo 4, dispone che la Commissione, nella prima relazione da elaborare entro il 12 dicembre 2014, valuti una serie di misure, tra cui i regimi di responsabilità estesa del produttore per determinati flussi di rifiuti, obiettivi, indicatori e misure correlati al riciclaggio, nonché operazioni di recupero di energia e materiali, che possano contribuire a raggiungere in modo più efficace gli obiettivi di cui agli articoli 1 e 4.

L’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 1999/31/CE fissa tre obiettivi di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica e vieta questa pratica per determinati flussi di rifiuti. Gli Stati membri hanno tempo fino al 16 luglio 2016 per conseguire l’ultimo obiettivo di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili collocati in discarica. A norma dell’articolo 5, paragrafo 2, entro il 16 luglio 2014 occorre riesaminare detto obiettivo per confermarlo o modificarlo al fine di garantire un livello elevato di tutela ambientale e alla luce dell’esperienza pratica acquisita dagli Stati membri nel perseguimento dei due obiettivi che lo precedono.

L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 94/62/CE fissa gli obiettivi per il recupero e il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 5, devono essere fissati ogni cinque anni, sulla base dell’esperienza pratica acquisita negli Stati membri, ai risultati della ricerca scientifica e delle tecniche di valutazione, come valutazione del ciclo di vita e analisi costi-benefici.

3.3       Principio di sussidiarietà e proporzionalità

La proposta è conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Essa si limita a modificare le direttiva summenzionate, fornendo un quadro che definisce obiettivi comuni pur lasciando gli Stati membri liberi di decidere in merito alle precise modalità di attuazione.

3.4         Documenti esplicativi

La Commissione ritiene che, per i motivi elencati di seguito, sia necessario fornire documenti esplicativi per illustrare con la massima chiarezza il recepimento della direttiva.

La legislazione sui rifiuti è spesso recepita in modo fortemente decentralizzato negli Stati membri, anche a livello regionale o locale e mediante svariati atti giuridici, in funzione della struttura amministrativa dello Stato membro. Di conseguenza, in sede di recepimento delle direttive modificate, è possibile che gli Stati membri debbano modificare una vasta serie di atti legislativi di portata nazionale, regionale e locale.

La presente direttiva modifica sei direttive diverse sui rifiuti e va a toccare molti obblighi giuridicamente vincolanti: ad esempio, rivede tutti gli obiettivi della direttiva quadro sui rifiuti, della direttiva sulle discariche e della direttiva sugli imballaggi e semplifica le direttive sui rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE), sui veicoli fuori uso e sulle pile, in una complessa operazione di revisione che presumibilmente inciderà su svariate disposizioni nazionali in materia di rifiuti.

Gli obiettivi rivisti per la gestione dei rifiuti contenuti nelle direttive modificate sono interdipendenti e come tali dovranno essere attentamente recepiti nella legislazione nazionale per poi essere integrati nei sistemi nazionali di gestione dei rifiuti.

Le disposizioni delle direttive modificate interesseranno numerosi portatori d’interesse, pubblici e privati, negli Stati membri e avranno un impatto significativo sugli investimenti pianificati e sulle future infrastrutture dei sistemi di gestione dei rifiuti. È indispensabile che siano recepite per intero e correttamente se si vuole garantire il raggiungimento degli obiettivi in esse contenuti (ossia, proteggere la salute umana e dell’ambiente, utilizzare con maggiore efficienza le risorse, assicurare il corretto funzionamento del mercato interno e prevenire l’insorgere di ostacoli agli scambi e restrizioni alla concorrenza nell’Unione).

I fattori summenzionati potrebbero aumentare il rischio di errori nel recepimento e nell’attuazione della direttiva e rendere più arduo il compito di vigilare sull’applicazione del diritto dell’Unione, che compete alla Commissione. Al fine di garantire la conformità della legislazione nazionale con le direttive sui rifiuti modificate, è necessario disporre di informazioni chiare riguardo al loro recepimento.

L’obbligo di fornire documenti esplicativi può generare un onere amministrativo supplementare per alcuni Stati membri, ma tali documenti sono necessari per poter verificare che il recepimento sia avvenuto in modo completo e corretto: si tratta, per i motivi già esposti, di un passaggio essenziale e non esistono misure meno onerose che consentano una verifica efficace. Inoltre, i documenti esplicativi possono contribuire in misura significativa a ridurre l’onere amministrativo del controllo di conformità che spetta alla Commissione; in loro assenza, sarebbe necessario impiegare molte risorse e tenere assidui contatti con le autorità nazionali per conoscere le modalità di recepimento in ciascuno degli Stati membri. Di conseguenza, l’ulteriore onere amministrativo derivante dall’obbligo di fornire documenti esplicativi è proporzionato all’obiettivo perseguito, ossia garantire un efficace recepimento e conseguire pienamente gli obiettivi delle direttive rivedute.

Alla luce di quanto precede, è opportuno chiedere agli Stati membri di corredare la notifica delle misure di recepimento con uno o più documenti esplicativi che illustrino la correlazione tra le disposizioni della presente direttiva che modifica la legislazione sui rifiuti e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.

3.5         Poteri delegati e competenze di esecuzione della Commissione

L’articolo 1, paragrafi 2, 3, 5, 7, 8, 13, 14, 16, 18, 20 e 21, l’articolo 2, paragrafi 2, 5, 6, 8 e 9, l’articolo 3, paragrafi 6 e 7, la proposta di modifica dell’articolo 4 e l’articolo 6, paragrafo 1, della presente proposta enucleano i poteri delegati e le competenze di esecuzione della Commissione, rispettivamente, nelle direttive 2008/98/CE, 94/62/CE e 1999/31/CE e stabiliscono la procedura per l’adozione dei relativi atti.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non avrà incidenza sul bilancio dell’Unione europea e pertanto non è accompagnata dalla scheda finanziaria prevista all’articolo 31 del regolamento finanziario [regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002].

2014/0201 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica le direttive 2008/98/CE relativa ai rifiuti, 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, e, relativamente all’articolo 2 della presente direttiva, l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[11],

visto il parere del Comitato delle regioni[12],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)       La gestione dei rifiuti nell’Unione dovrebbe essere migliorata per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente, proteggere la salute umana e garantire un’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

(2)       Per la modifica delle direttive 1999/31/CE, 2000/53/CE, 2006/66/CE, 2008/98/CE e 2012/19/UE la base giuridica è pertanto l’articolo 192, paragrafo 2, del trattato. La direttiva 94/62/CE, in quanto volta a garantire il funzionamento del mercato interno, dovrebbe essere modificata in base all’articolo 114 del trattato. Per motivi di semplificazione e di economia dei mezzi procedurali, è opportuno modificare tutte le suddette direttive mediante un unico atto modificativo.

(3)       La Commissione ha esaminato gli obiettivi stabiliti dall’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[13], dall’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 1999/31/CE del Consiglio[14] e dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[15]. In esito all’esame, la Commissione ha ritenuto che sarebbe stato opportuno modificare tali obiettivi, in modo che si attaglino meglio ad un’economia circolare, aumentando le percentuali di rifiuti urbani e rifiuti di imballaggio da preparare per il riutilizzo e da riciclare ed eliminando la collocazione in discarica dei rifiuti destinati alle discariche di rifiuti non pericolosi.

(4)       Molti Stati membri non si sono ancora dotati completamente delle dovute infrastrutture di gestione dei rifiuti e stanno pianificando gli investimenti solo adesso. È pertanto essenziale stabilire obiettivi strategici chiari per evitare che materie prime secondarie vengano relegate in fondo alla gerarchia dei rifiuti.

(5)       Sul totale dei rifiuti generati nell’Unione, quelli urbani costituiscono una quota compresa tra il 7 e il 10%; si tratta, tuttavia, di uno dei flussi più complessi da gestire e le modalità di gestione forniscono una buona indicazione della qualità dell’intero sistema di gestione dei rifiuti di un paese. I rifiuti urbani sono di difficile gestione a causa della loro composizione, estremamente complessa e mista, dell’immediata prossimità ai cittadini e della grande visibilità pubblica, per cui occorre non solo prevedere una struttura estremamente articolata che includa un efficiente sistema di raccolta, ma anche coinvolgere i cittadini e le imprese, realizzare infrastrutture adeguate alla composizione dei rifiuti e predisporre un elaborato sistema di finanziamento. I paesi che hanno istituito sistemi efficienti di gestione dei rifiuti urbani ottengono in genere risultati migliori nella gestione globale dei rifiuti.

(6)       I rifiuti di imballaggio e i rifiuti urbani biodegradabili rappresentano una percentuale elevata dei rifiuti urbani, domestici e simili. È quindi necessario esaminare gli effetti che può produrre la definizione di obiettivi per la gestione concomitante di questi flussi di rifiuti.

(7)       I rifiuti industriali, commerciali e minerari hanno composizione e volumi molto eterogenei, che variano notevolmente in funzione della struttura economica dello Stato membro, della struttura del settore industriale o commerciale che li produce e della densità industriale o commerciale di una determinata zona geografica. Di conseguenza, la maggior parte dei rifiuti industriali e minerari si presta ad essere gestita ricorrendo ad un approccio settoriale basato sui documenti di riferimento (BREF) delle migliori tecniche disponibili (BAT), in modo da affrontare le problematiche specifiche inerenti alla gestione di ogni singolo tipo di rifiuti[16]. I rifiuti di imballaggio industriali e commerciali continueranno però ad essere disciplinati dalle disposizioni della direttiva 94/62/CE e della direttiva 2008/98/CE, e rispettive modifiche.

(8)       L’aumento graduale dei rifiuti urbani da preparare per il riutilizzo e da riciclare e l’eliminazione, entro il 2025, dei rifiuti riciclabili dalle discariche, corrispondente a non oltre 25% di rifiuti collocati a discarica costituiscono modifiche degli obiettivi vigenti che dovrebbero assicurare il recupero graduale ed efficace di rifiuti ad alto valore economico attraverso un’adeguata gestione in linea con la gerarchia dei rifiuti. Si dovrebbe garantire in tal modo che le materie di valore contenute nei rifiuti siano reimmesse nell’economia europea, aggiungendo così un tassello alla realizzazione dell’iniziativa sulle materie prime[17] e alla creazione di un’economia circolare.

(9)       Si otterrebbero evidenti benefici ambientali, economici e sociali aumentando ulteriormente gli obiettivi di riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti urbani e di imballaggio stabiliti nelle direttive 2008/98/CE, 94/62/CE e 1999/31/CE, iniziando dai flussi di rifiuti facilmente riciclabili (ad es. plastica, metalli, vetro, carta, legno, rifiuti organici).

(10)     Affinché negli Stati membri si innalzino le percentuali di rifiuti urbani preparati per il riutilizzo e riciclati, è di fondamentale importanza che sia rispettato l’obbligo di istituire sistemi di raccolta differenziata per carta, metalli, plastica e vetro. La raccolta differenziata dei rifiuti organici introdotta dalla presente proposta dovrebbe inoltre contribuire a evitare la contaminazione dei materiali riciclabili.

(11)     La combinazione, prospettata dalla presente proposta, di obiettivi di riciclaggio e restrizioni al collocamento in discarica, rende superflui gli obiettivi vigenti a livello di Unione rispetto al recupero di energia e ai quantitativi massimi di riciclaggio per i rifiuti di imballaggio, di cui alla direttiva 94/62/CE, che dovrebbero pertanto essere soppressi.

(12)     Gli obiettivi introdotti dalla presente proposta presuppongono che gli Stati membri incentivino l’uso di materiali di recupero, come carta e legno recuperati, in linea con la gerarchia dei rifiuti, allo scopo di assicurare l’approvvigionamento di materie prime e far sì che l’Unione divenga sempre più una «società del riciclaggio», e, dove possibile, non favoriscano il collocamento in discarica o l’incenerimento di detti materiali. Gli Stati membri non dovrebbero sostenere l’incenerimento dei rifiuti che possono essere riciclati in maniera tecnicamente ed economicamente fattibile e in condizioni sicure per l’ambiente. È opportuno interpretare in questo contesto il considerando 29 della direttiva 2008/98/CE.

(13)     La presente proposta è tesa a fornire indicazioni chiare sulla gestione dei rifiuti nell’Unione e garantire in tal modo la sicurezza degli investimenti per gli Stati membri e il settore. Gli Stati membri, all’atto di elaborare le strategie nazionali di gestione dei rifiuti e nel pianificare gli investimenti, dovrebbero fare un uso accorto dei fondi strutturali e di investimento europei, in linea con la gerarchia dei rifiuti, utilizzandoli per promuovere la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio.

(14)     La Commissione ha fissato gli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio di plastica da raggiungere entro il 2025 tenendo conto di quanto era tecnicamente possibile al momento della revisione della direttiva; in base all’esame dei progressi che compiranno gli Stati membri nel perseguimento dei suddetti obiettivi, la Commissione potrà proporre obiettivi di livello diverso per la plastica da raggiungere entro il 2030, prendendo in considerazione l’evoluzione dei tipi di plastica immessi sul mercato e lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio.

(15)     La raccolta differenziata e il riciclaggio dei metalli ferrosi e dell’alluminio apporterebbero notevoli vantaggi economici e ambientali, grazie alla maggiore quantità di alluminio che sarebbe così recuperata. L’obiettivo di riutilizzo e riciclaggio degli imballaggi di metallo dovrebbe pertanto essere suddiviso in obiettivi distinti per i due suddetti tipi di rifiuti.

(16)     Esistono grandi differenze tra gli Stati membri in fatto di gestione dei rifiuti, in particolare per quanto riguarda i rifiuti urbani. Al fine di garantire che l’attuazione della normativa sui rifiuti avvenga in modo migliore, più rapido e uniforme e di anticiparne i punti deboli, dovrebbe essere istituito un sistema di segnalazione preventiva che consenta di individuare le lacune e intervenire prima dello scadere dei termini prestabiliti per gli obiettivi.

(17)     La direttiva 2008/98/CE introduce le definizioni di base relative alla gestione dei rifiuti. Affinché l’intero corpus legislativo sui rifiuti sia più coerente, le definizioni contenute nelle direttive 94/62/CE e 1999/31/CE dovrebbero essere allineate a quelle della direttiva 2008/98/CE.

(18)     È opportuno includere nella direttiva 2008/98/CE la definizione di rifiuti urbani, rifiuti alimentari e riempimento, e nella direttiva 1999/31/CE la definizione di rifiuti residui, allo scopo di precisare la portata di questi concetti.

(19)     I dati statistici comunicati dagli Stati membri sono indispensabili alla Commissione per poter valutare la conformità con la legislazione in materia di rifiuti. La qualità e l’affidabilità delle statistiche dovrebbe migliorare con l’introduzione di un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti, la soppressione delle disposizioni obsolete in materia di rendicontazione e l’analisi comparativa dei metodi nazionali di rendicontazione, accompagnate dalla verifica della qualità dei dati da parte di terzi.

(20)     È opportuno che i produttori di beni e prodotti siano responsabili della gestione dei rifiuti generati da detti beni e prodotti dopo il consumo. Il regime di responsabilità estesa del produttore è un elemento essenziale di una buona gestione dei rifiuti, la cui efficienza ed efficacia tuttavia variano notevolmente da uno Stato membro all’altro. Per ridurre i costi e migliorare l’efficacia dei prodotti, così come per garantire pari condizioni di concorrenza e l’assenza di ostacoli al funzionamento del mercato interno, è necessario definire le condizioni minime di funzionamento di questi regimi in modo da internalizzare i costi di gestione del fine vita secondo norme ambientali rigorose e incentivare i produttori a tenere conto degli aspetti ambientali in tutto il ciclo di vita dei prodotti, dalla fase di progettazione al fine vita.

(21)     L’adeguata gestione dei rifiuti pericolosi continua a porre problemi nell’Unione e i dati riguardanti il loro trattamento sono lacunosi. È pertanto necessario potenziare la registrazione dei dati e i meccanismi di tracciabilità tramite l’introduzione di registri informatici dei rifiuti pericolosi negli Stati membri. La raccolta informatica dei dati dovrebbe essere applicata anche ad altri rifiuti, per semplificare alle imprese e alle amministrazioni la registrazione dei dati e per monitorare meglio i flussi di rifiuti nell’Unione.

(22)     Nell’ottica di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento delle materie prime essenziali e in linea con l’iniziativa sulle materie prime e con gli obiettivi generali e specifici del partenariato europeo per l’innovazione concernente le materie prime[18], è opportuno che gli Stati membri adottino misure per gestire al meglio i rifiuti contenenti quantità importanti di materie prime essenziali[19], in conformità con la gerarchia dei rifiuti e tenendo conto sia della fattibilità economica e tecnologica sia dei benefici per l’ambiente. Sulle disposizioni contenute nella presente direttiva, ad esempio gli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani e il divieto di smaltimento dei metalli, compresi i metalli presenti nei prodotti scartati, nelle discariche per rifiuti non pericolosi, si baseranno le misure adottate a livello nazionale.

(23)     Per favorire la realizzazione dell’iniziativa sulle materie prime, gli Stati membri dovrebbero includere nei loro piani di gestione dei rifiuti misure applicabili a livello nazionale di raccolta e recupero dei rifiuti contenenti quantità importanti di materie prime essenziali.

(24)     Tenuto conto degli effetti negativi causati dallo spreco di alimenti sull’ambiente è opportuno istituire un quadro che consenta agli Stati membri di raccogliere e comunicare dati comparabili sul livello di rifiuti alimentari in ciascun settore e prescrivere la stesura di piani nazionali di prevenzione dei rifiuti alimentari nell’intento di ridurre i rifiuti alimentari del 30% entro il 2025.

(25)     All’atto di definire i programmi di prevenzione dei rifiuti alimentari gli Stati membri dovrebbero stabilire le priorità in base alla gerarchia per la gestione dei rifiuti, vale a dire prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero e smaltimento. Nel caso dei rifiuti alimentari, è opportuno ponderare attentamente se e per quali categorie di rifiuti alimentari il dono e l’eventuale uso come mangimi delle derrate già destinate all’alimentazione umana dovrebbero prevalere sul compostaggio, la generazione di energia rinnovabile e il collocamento in discarica. Tale valutazione, oltre a non perdere di vista la legislazione unionale in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute degli animali, dovrebbe tenere conto innanzitutto delle circostanze economiche e sanitarie, nonché delle norme di qualità.

(26)     L’inquinamento da rifiuti, soprattutto quelli di plastica, va a diretto discapito dell’ambiente e gli elevati costi di pulizia costituiscono un inutile onere economico. Il problema potrebbe essere eliminato introducendo misure specifiche nei piani di gestione dei rifiuti, utilizzando il sostegno finanziario dei produttori nell’ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore e garantendo la corretta applicazione da parte delle autorità competenti.

(27)     La Commissione, nella comunicazione su “Adeguatezza ed efficacia della regolamentazione (REFIT): risultati e prossime tappe”[20], s’impegna a valutare, semplificare o abrogare varie misure legislative dell’Unione per alleggerire gli oneri a carico delle imprese e stimolare la crescita e l’occupazione. In cima alle priorità del programma REFIT vi è l’azione per ridurre gli oneri regolamentari per i piccoli enti o imprese. La consultazione sui 10 atti legislativi unionali più gravosi per le PMI[21] ha individuato nella legislazione sui rifiuti un settore che andrebbe snellito. In risposta a questo invito, e a seguito di una consultazione più approfondita dei piccoli enti o imprese in un seminario ad hoc tenutosi il 16 settembre 2013, è opportuno semplificare gli obblighi di autorizzazione e di registrazione per questa categoria di soggetti.

(28)     Le relazioni sullo stato di attuazione redatte dagli Stati membri ogni tre anni non si sono dimostrate strumenti efficaci per verificare la conformità e garantire la corretta attuazione della normativa, generando oltretutto inutili oneri amministrativi. Sarebbe pertanto opportuno sopprimere le disposizioni che obbligano gli Stati membri a presentare le suddette relazioni e verificare la conformità esclusivamente in base ai dati statistici che gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione e che indicano i tempi previsti per raggiungere gli obiettivi.

(29)     È necessario continuare a riferire su alcuni aspetti dell’attuazione della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[22]. Per poter monitorare meglio l’attuazione della suddetta direttiva, tale comunicazione dovrebbe essere effettuata su base annua.

(30)     La comunicazione affidabile dei dati statistici relativi alla gestione dei rifiuti è di fondamentale importanza per un’attuazione efficiente e per garantire condizioni di parità tra gli Stati membri. Pertanto, al momento di stilare le relazioni sulla conformità agli obiettivi stabiliti dalla legislazione sui rifiuti, gli Stati membri, sono tenuti a utilizzare la metodologia più recente messa a punto dalla Commissione e dagli istituti nazionali di statistica degli Stati membri.

(31)     Al fine di integrare o modificare la direttiva 94/62/CE dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato riguardo all’articolo 3, paragrafo 1, all’articolo 11, paragrafo 3, all’articolo 19, paragrafo 2, nonché all’articolo 20, paragrafo 1. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(32)     Al fine di integrare o modificare la direttiva 2008/98/CE dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato riguardo all’articolo 5, paragrafo 2, all’articolo 6, paragrafo 2, all’articolo 7, paragrafo 1, all’articolo 27, paragrafi 1 e 4, nonché all’articolo 38, paragrafi 1, 2 e 3. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(33)     Al fine di integrare o modificare la direttiva 1999/31/CE dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato riguardo all’articolo 16. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. Qualsiasi modifica degli allegati dovrebbe essere apportata solo conformemente ai principi stabiliti nella presente direttiva così come enunciati negli allegati. A tal fine, per quanto riguarda l’allegato II, è opportuno che la Commissione tenga conto dei principi generali e delle procedure generali per i criteri di prova e di ammissione dei rifiuti indicati nell’allegato II i criteri specifici e/o metodi di prova con relativi valori limite per ogni categoria di discarica, compresi, se del caso, i tipi specifici di discarica nell’ambito di ciascuna categoria, ivi compreso il deposito sotterraneo. La Commissione dovrebbe valutare l’opportunità di adottare proposte di normalizzazione dei metodi di controllo, campionamento e analisi in relazione agli allegati entro due anni dall’entrata in vigore della presente direttiva.

(34)     Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 94/62/CE dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardo all’articolo 12, paragrafo 3 ter, e all’articolo 19, paragrafo 1. Tali competenze devono essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[23].

(35)     Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 1999/31/CE dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardo all’articolo 3, paragrafo 3, all’articolo 5, paragrafi 2, 2 bis e 2 ter, all’allegato I, punto 3.5 e all’allegato II, punto 5. Tali competenze devono essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[24].

(36)         Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 2008/98/CE dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardo all’articolo 9, paragrafo 3, all’articolo 11, paragrafo 3, all’articolo 24, paragrafo 2, all’articolo 29, paragrafo 4, all’articolo 33, paragrafo 2, all’articolo 35, paragrafo 4, all’articolo 37, paragrafo 4 e all’articolo 38, paragrafo 4. Tali competenze devono essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[25].

(37)     Conformemente alla dichiarazione politica comune, del 28 settembre 2011, degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(38)         Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire migliorare la gestione dei rifiuti nell’Unione contribuendo in tal modo alla salvaguardia, alla tutela e al miglioramento della qualità dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali in tutta l’Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai singoli Stati membri, ma possono, a motivo della portata o degli effetti delle misure, essere conseguiti meglio a livello di Unione, l’Unione può adottare misure in virtù del principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifica della direttiva 2008/98/CE

La direttiva 2008/98/CE è così modificata:

1) l’articolo 3 è così modificato:

a) è inserito il seguente punto 1 bis):

“1 bis) «rifiuto urbano» rifiuto di cui all’allegato VI;”;

b) sono inseriti i seguenti punti 4 bis e 4 ter:

“4 bis) «rifiuto alimentare» prodotto alimentare (ivi comprese le parti non commestibili) andato perso nella catena di approvvigionamento alimentare, esclusi i prodotti alimentari reindirizzati verso usi di materiali quali bioprodotti, mangimi, oppure destinati alla ridistribuzione;

4 ter) «rifiuto da costruzione e demolizione» rifiuto corrispondente alle categorie di cui al capitolo 17 dell’allegato della decisione 2000/532/CE della Commissione, esclusi i rifiuti pericolosi e il materiale allo stato naturale di cui alla categoria 17 05 04;”;

c) è inserito il seguente punto 15 bis):

“15 bis) «recupero di materiale», qualsiasi operazione di recupero, esclusi il recupero di energia e il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili;”;

d) è inserito il seguente punto 17 bis):

“17 bis) «riempimento», uno dei seguenti tipi di recupero:

i) recupero in cui i rifiuti sono utilizzati in aree escavate, quali miniere sotterranee o cave di ghiaia, ai fini di correzione della pendenza, sicurezza o interventi paesaggistici;

ii) recupero in cui i rifiuti sono utilizzati per la costruzione, la colmatatura di miniere e cave, la ricoltivazione, la bonifica di terreni o interventi paesaggistici e in cui i rifiuti sostituiscono altri materiali che non sono rifiuti e che sarebbero stati altrimenti utilizzati a tale scopo;”;

e) è aggiunto il seguente punto 20 bis):

“20 bis) «piccolo ente o impresa» ente che impiega meno di 250 addetti, il cui fatturato annuo non supera 50 milioni di EUR o il cui totale di bilancio annuo non supera 43 milioni di EUR;”;

2) l’articolo 5 è così modificato:

a) al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera e):

“e) altre eventuali condizioni da soddisfare per sostanze o oggetti specifici stabilite a norma del paragrafo 2.”;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell’articolo 38 bis, per stabilire i criteri da soddisfare affinché sostanze o oggetti specifici siano considerati sottoprodotti e non rifiuti ai sensi dell’articolo 3, punto 1.”;

3) all’articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell’articolo 38 bis, riguardo all’adozione dei criteri di cui al paragrafo 1 e per precisare il tipo di rifiuti cui si applicano tali criteri. Tra i materiali per cui dovrebbero essere ponderati criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale rientrano almeno gli aggregati, la carta, il vetro, i metalli, i pneumatici, i tessili e i rifiuti organici.”;

4) all’articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. I rifiuti che hanno cessato di essere tali a norma dei paragrafi 1 e 2 sono considerati riciclati ai fini del calcolo degli obiettivi stabiliti nella presente direttiva, delle direttive 94/62/CE, 2000/53/CE e 2006/66/CE, nonché della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio*, a meno che tali materiali siano destinati ad essere utilizzati come combustibile oppure, ad eccezione degli aggregati derivati dai rifiuti da costruzione e demolizione, per operazioni di riempimento.

* Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38).”;

5) l’articolo 7 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

“1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell’articolo 38 bis riguardo all’aggiornamento dell’elenco dei rifiuti istituito con decisione 2000/532/CE.”;

b) il paragrafo 5 è soppresso;

6) l’articolo 8 è così modificato:

a) nel paragrafo 1, al primo comma è aggiunto il paragrafo 1 bis:

“1 bis. Per «responsabilità estesa del produttore» s’intende la responsabilità operativa e/o finanziaria del produttore nei confronti del prodotto estesa anche alla fase del ciclo di vita del prodotto successiva al suo consumo.”;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. Gli Stati membri adottano misure appropriate per far sì che i prodotti siano progettati in modo da ridurne gli effetti sull’ambiente nonché la produzione di rifiuti durante la fabbricazione e il successivo utilizzo, senza causare distorsioni del mercato interno.

Tra le suddette misure rientrano misure di incentivazione dello sviluppo, della produzione e della commercializzazione di prodotti adatti all’uso multiplo, tecnicamente durevoli e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti ad essere riutilizzati e riciclati per favorire la corretta attuazione della gerarchia dei rifiuti. Le misure tengono conto dell’impatto dell’intero ciclo di vita dei prodotti.”;

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. Nell’elaborare e applicare la responsabilità estesa del produttore, gli Stati membri rispettano i requisiti minimi di cui all’allegato VII.”;

7) l’articolo 9 è sostituito dal seguente:

“Articolo 9

Prevenzione dei rifiuti

“1. Gli Stati membri adottano le opportune misure di prevenzione dei rifiuti.

2. Ogni anno, l’Agenzia europea per l’ambiente pubblica una relazione che illustra i progressi realizzati in materia di prevenzione della produzione di rifiuti, per ogni Stato membro e per l’Unione nel suo insieme, ivi compresi i progressi compiuti in fatto di dissociazione tra produzione di rifiuti e crescita economica.

3. Gli Stati membri adottano misure per prevenire la produzione di rifiuti alimentari lungo l’intera catena di approvvigionamento alimentare. Le misure puntano a garantire che i rifiuti alimentari siano ridotti di almeno il 30% nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2025 nei settori della fabbricazione, della vendita al dettaglio/distribuzione, dei servizi di ristorazione e ospitalità e dei nuclei domestici.

Entro il 31 dicembre 2017 la Commissione adotta atti di esecuzione per instaurare condizioni uniformi di controllo dell’attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti alimentari adottate dagli Stati membri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2.”;

8) l’articolo 11 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è così modificato:

i) la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) entro il 1° gennaio 2020, il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 50% in peso;”;

ii) è aggiunta la seguente lettera c):

“c) entro il 1° gennaio 2030, il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 70% in peso;”;

b) i paragrafi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

“3. La Commissione può adottare gli atti di esecuzione necessari per garantire un’attuazione uniforme dell’obiettivo di cui al paragrafo 2, lettera b), in materia di riempimento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2.

4. Per calcolare se sono stati raggiunti gli obiettivi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), il peso dei rifiuti preparati per essere riutilizzati e dei rifiuti riciclati è inteso come il peso dei rifiuti che sono stati sottoposti ad un ultimo processo di preparazione per il riutilizzo o di riciclaggio, meno il peso degli eventuali materiali scartati durante il suddetto processo a causa della presenza di impurità e che devono essere smaltiti o sottoposti ad altre operazioni di recupero.

Se tuttavia i materiali scartati sono pari o inferiori al 2% in peso dei rifiuti sottoposti al suddetto processo, il peso dei rifiuti preparati per essere riutilizzati e dei rifiuti riciclati è inteso come il peso dei rifiuti che sono stati sottoposti ad un ultimo processo di preparazione per il riutilizzo o di riciclaggio.

5. Per calcolare se è stato raggiunto l’obiettivo di cui al paragrafo 2, lettera b), il peso dei rifiuti preparati per essere riutilizzati, dei rifiuti riciclati e dei rifiuti da cui è stato recuperato materiale è inteso come il peso dei rifiuti sottoposti ad un ultimo processo di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio o di recupero di materiale, meno il peso degli eventuali materiali scartati durante il suddetto processo a causa della presenza di impurità e che devono essere smaltiti o sottoposti ad altre operazioni di recupero.

Se tuttavia i materiali scartati sono pari o inferiori al 2% in peso dei rifiuti sottoposti al suddetto processo, il peso dei rifiuti preparati per essere riutilizzati e dei rifiuti riciclati è inteso come il peso dei rifiuti che sono stati sottoposti ad un ultimo processo di preparazione per il riutilizzo o di riciclaggio.”;

9) è inserito il seguente articolo 11 bis:

“Articolo 11 bis

Sistema di segnalazione preventiva

1. La Commissione, coadiuvata dall’Agenzia europea dell’ambiente, pubblica le seguenti relazioni:

a)       nel 2017, la relazione sul raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lettere a) e b);

b)       nel 2022, la relazione sul raggiungimento dell’obiettivo di cui all’articolo 9, paragrafo 3;

c)       nel 2027, la relazione sul raggiungimento dell’obiettivo di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lettera c).

2. Le relazioni di cui al paragrafo 1 includono i seguenti elementi:

(a) una stima del raggiungimento degli obiettivi da parte di ciascuno Stato membro;

(b) una valutazione dei tempi previsti per il raggiungimento degli obiettivi da parte di ciascuno Stato membro, e

(c) l’elenco degli Stati membri che rischiano di non raggiungere tali obiettivi entro i tempi prestabiliti, accompagnato da opportune raccomandazioni.

Se necessario, le relazioni possono riguardare anche l’attuazione di altre disposizioni oltre a quelle di cui al paragrafo 1.

3. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione della relazione della Commissione, gli Stati membri che rischiano di non conseguire gli obiettivi presentano alla Commissione un piano di conformità in cui delineano le misure che intendono adottare per raggiungere gli obiettivi. Il piano di conformità tiene conto delle raccomandazioni della Commissione di cui al paragrafo 2, lettera c), delle misure contenute nell’allegato VIII, o di qualsiasi altra misura pertinente. Esso indica la data entro la quale lo Stato membro prevede di ottemperare agli obblighi.

4. Nel presentare il piano di conformità in risposta alla relazione pubblicata dalla Commissione in conformità del paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri possono chiedere una proroga del termine di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lettera a), per un periodo massimo di tre anni.

A meno che la Commissione sollevi obiezioni nei confronti del piano di conformità entro cinque mesi dal suo ricevimento, la richiesta di proroga si considera accettata.

Se la Commissione solleva obiezioni, essa chiede allo Stato membro di presentare un piano di conformità riveduto entro due mesi dal ricevimento delle sue osservazioni.

La Commissione valuta la conformità del piano riveduto entro due mesi dal suo ricevimento e accetta o respinge per iscritto la richiesta di proroga. In mancanza di reazione da parte della Commissione entro tale termine, la richiesta di proroga si considera accettata.”;

10) l’articolo 17 è sostituito dal seguente:

“Articolo 17

Controllo dei rifiuti pericolosi

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la produzione, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti pericolosi siano eseguiti in condizioni tali da garantire la protezione dell’ambiente e della salute umana, al fine di rispettare i principi di cui all’articolo 13, comprese misure volte a garantire la tracciabilità dalla produzione alla destinazione finale e il controllo dei rifiuti pericolosi al fine di soddisfare i requisiti di cui agli articoli 35 e 36.

A tal fine, gli Stati membri si servono delle informazioni fornite alle autorità competenti e raccolte a norma dell’articolo 35.”;

11) all’articolo 22, il secondo comma è sostituito dal seguente:

“Al fine di ridurre al minimo la contaminazione dei materiali di rifiuto, gli Stati membri assicurano la raccolta differenziata dei rifiuti organici entro il 2025.

La Commissione effettua una valutazione sulla gestione dei rifiuti organici in vista di presentare un’eventuale proposta. La valutazione esamina l’opportunità di definire requisiti minimi per la gestione dei rifiuti organici e criteri di qualità per il composto e il digestato prodotto dai rifiuti organici, al fine di garantire un livello elevato di protezione per la salute umana e l’ambiente.”;

12) l’articolo 24 è sostituito dal seguente:

“Articolo 24

Deroghe all’obbligo di autorizzazione

Gli Stati membri possono dispensare dall’obbligo di cui all’articolo 23, paragrafo 1, gli enti o le imprese che effettuano le seguenti operazioni:

a) raccolta di rifiuti non pericolosi;

b) trasporto di rifiuti non pericolosi;

c) smaltimento dei propri rifiuti non pericolosi nei luoghi di produzione; oppure

d) recupero di rifiuti.”;

13) l’articolo 26 è sostituito dal seguente:

“Articolo 26

Registrazione

1. Qualora i soggetti di seguito elencati non siano soggetti all’obbligo di autorizzazione, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti tengano un registro:

a)       degli enti o delle imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto di rifiuti a titolo professionale;

b)       dei commercianti o degli intermediari; nonché

c)       degli enti o delle imprese cui si applicano le deroghe all’obbligo di autorizzazione a norma dell’articolo 24.

Ove possibile, i registri tenuti dalle autorità competenti sono utilizzati per ottenere le informazioni necessarie per la procedura di registrazione, al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi.

2. Gli Stati membri possono dispensare dall’obbligo di cui al paragrafo 1 i piccoli enti o imprese che raccolgono o trasportano quantità molto ridotte di rifiuti non pericolosi.

La Commissione può adottare gli atti di esecuzione necessari per stabilire come determinare il suddetto limite quantitativo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2.”;

14) l’articolo 27 è così modificato:

a) il paragrafo 1) è sostituito dal seguente:

“1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell’articolo 38 bis, per definire le norme tecniche minime applicabili alle attività di trattamento che richiedono un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 23 qualora sia dimostrato che dette norme minime produrrebbero un beneficio in termini di protezione della salute umana e dell’ambiente.”;

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

“4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell’articolo 38 bis, per definire le norme tecniche minime applicabili alle attività che richiedono una registrazione ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, lettere a) e b), qualora sia dimostrato che dette norme minime produrrebbero un beneficio in termini di protezione della salute umana e dell’ambiente o eviterebbero perturbazioni del mercato interno.”;

15) l’articolo 28 è così modificato:

a) al paragrafo 3, la lettera b) è così modificata:

“b) sistemi di raccolta dei rifiuti e grandi impianti di smaltimento e recupero esistenti, inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati, rifiuti pericolosi, rifiuti contenenti quantità importanti di materie prime essenziali o flussi di rifiuti disciplinati da una normativa unionale specifica;”;

b) al paragrafo 3 è aggiunta la seguente lettera f):

“f) misure di lotta contro l’inquinamento da rifiuti.”;

c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

“5. I piani di gestione dei rifiuti si conformano alle prescrizioni in materia di pianificazione di cui all’articolo 14 della direttiva 94/62/CE e alle prescrizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 2, della presente direttiva e all’articolo 5 della direttiva 1999/31/CE.”;

16) l’articolo 29 è così modificato:

a) al paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

“Gli Stati membri includono nei loro programmi misure specifiche intese a ridurre la produzione di rifiuti alimentari, come indicato all’articolo 9, paragrafo 3, della presente direttiva.”;

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

“4. La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire gli indicatori per le misure di prevenzione dei rifiuti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2.”;

17) all’articolo 33, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire il formato della notifica delle informazioni sull’adozione e sulle revisioni sostanziali dei suddetti piani e programmi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2.”;

18) l’articolo 35 è così modificato:

a) il paragrafo 1) è sostituito dal seguente:

“1. Gli enti o le imprese di cui all’articolo 23, paragrafo 1, i produttori di rifiuti e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti a titolo professionale, o che operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti, tengono un registro cronologico in cui sono indicate la quantità, la natura e l’origine dei rifiuti, nonché, se opportuno, la destinazione, la frequenza di raccolta, il mezzo di trasporto e il metodo di trattamento previsti per i rifiuti e mettono tali informazioni a disposizione delle autorità competenti:

a) per i rifiuti pericolosi, dette informazioni sono rese disponibili entro il 31 dicembre di ogni anno;

b) per i rifiuti non pericolosi, dette informazioni sono rese disponibili su richiesta dell’autorità competente.”;

b) è aggiunto il seguente paragrafo 4:

“4. Gli Stati membri predispongono un registro elettronico o registri coordinati su cui riportare i dati riguardanti i rifiuti pericolosi e, se del caso, altri flussi di rifiuti, per l’intero territorio geografico dello Stato membro interessato. Gli Stati membri utilizzano i dati sui rifiuti comunicati dai gestori degli stabilimenti industriali in linea con il registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti istituito a norma del regolamento (CE) n. 166/2006**.

La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire le condizioni minime di funzionamento di tali registri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2.”;

** Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all’istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).”;

19) all’articolo 36, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare l’abbandono, lo scarico e la gestione incontrollata dei rifiuti, ivi compreso l’inquinamento da rifiuti.”;

20) l’articolo 37 è sostituito dal seguente:

“Articolo 37

Relazioni

1. Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione per via elettronica i dati riguardanti l’applicazione dell’articolo 9, paragrafo 3, e dell’articolo 11, paragrafo 2, lettere a), b) e c), entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello per cui i dati sono raccolti. I dati sono trasmessi secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 6. La prima relazione verte sul periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019.

2. Ai fini delle relazioni di cui al paragrafo 1, i rifiuti che sono inviati in un altro Stato membro per essere preparati al riutilizzo, riciclati o sottoposti ad un’altra forma di recupero di materiale possono essere contabilizzati esclusivamente in relazione agli obiettivi dello Stato membro in cui sono stati raccolti.

3. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, i rifiuti esportati fuori dall’Unione per essere preparati per il riutilizzo o per essere riciclati sono contabilizzati solo se l’esportatore può dimostrare, conformemente al regolamento (CE) n. 1013/2006, che il trattamento fuori dall’Unione ha avuto luogo a condizioni equivalenti alle prescrizioni della pertinente legislazione unionale in materia di ambiente.

4. Ai fini della verifica del rispetto dell’articolo 11, paragrafo 2, lettera b), la quantità di rifiuti utilizzata per operazioni di riempimento è comunicata separatamente dalla quantità di rifiuti preparata per il riutilizzo, riciclata o usata per altre operazioni di recupero di materiale. Il ritrattamento di rifiuti per ottenere materiali da utilizzare in operazioni di riempimento è dichiarato quale riempimento.

5. I dati comunicati dallo Stato membro in applicazione del presente articolo sono accompagnati da una relazione di controllo della qualità e sono verificati da terzi indipendenti.

6. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le condizioni uniformi per verificare il rispetto degli obiettivi di cui all’articolo 9, paragrafo 3, e dell’articolo 11, paragrafo 2, lettere a), b) e c), che definiscano il formato per la comunicazione dei dati relativi a detti obiettivi e che stabiliscano le condizioni minime della verifica da parte di terzi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2.”;

21) l’articolo 38 è così modificato:

a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

“Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell’articolo 38 bis, per precisare l’applicazione della formula per gli impianti di incenerimento di cui all’allegato II, punto R1. È possibile considerare le condizioni climatiche locali, ad esempio la rigidità del clima e le esigenze di riscaldamento nella misura in cui influenzano i quantitativi di energia che possono essere tecnicamente usati o prodotti sotto forma di energia elettrica, termica, raffreddamento o vapore. Anche le condizioni locali delle regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 299, paragrafo 2, quarto comma, del trattato e dei territori di cui all’articolo 25 dell’atto di adesione del 1985 possono essere prese in considerazione.”;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell’articolo 38 bis per modificare gli allegati da I a V per tener conto del progresso scientifico e tecnico.”;

c) sono aggiunti i seguenti paragrafi 3 e 4:

“3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell’articolo 38 bis, necessari per modificare gli allegati VII e VIII.

4. La Commissione può adottare atti di esecuzione per rivedere l’allegato VI. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2.”;

22) è inserito il seguente articolo 38 bis:

“Articolo 38 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. È conferito alla Commissione il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 5, paragrafo 2, all’articolo 6, paragrafo 2, all’articolo 7, paragrafo 1, all’articolo 27, paragrafi 1 e 4, all’articolo 38, paragrafi 1, 2 e 3, per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore della presente revisione].

3. La delega di potere di cui all’articolo 5, paragrafo 2, all’articolo 6, paragrafo 2, all’articolo 7, paragrafo 1, all’articolo 27, paragrafi 1 e 4, all’articolo 38, paragrafi 1, 2 e 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. La revoca non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L’atto delegato adottato in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, dell’articolo 6, paragrafo 2, dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’articolo 27, paragrafi 1 e 4, e dell’articolo 38, paragrafi 1, 2 e 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio sollevano obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.”;

23) l’articolo 39 è sostituito dal seguente:

“Articolo 39

Procedura di comitato

1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 9, paragrafo 3, dell’articolo 11, paragrafo 3, dell’articolo 24, paragrafo 2, dell’articolo 29, paragrafo 4, dell’articolo 33, paragrafo 2, dell’articolo 35, paragrafo 4, dell’articolo 37, paragrafo 4, e dell’articolo 38, paragrafo 4, la Commissione è assistita dal comitato per l’adeguamento al progresso scientifico e tecnico e l’attuazione della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio***.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

*** Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).”;

24) gli allegati VI, VII e VIII sono aggiunti conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Modifica della direttiva 94/62/CE

La direttiva 94/62/CE è così modificata:

1) l’articolo 3 è così modificato:

a) al punto 1 il seguente testo è soppresso:

“Se del caso la Commissione esamina e, se necessario, rivede gli esempi illustrativi della definizione di imballaggio di cui all’allegato I. In via prioritaria sono esaminati i seguenti articoli: custodie di CD e videocassette, vasi da fiori, tubi e rotoli su cui è avvolto materiale flessibile, pellicole di supporto di etichette autoadesive e carta da imballaggio. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 21, paragrafo 3;”;

b) il punto 2 è sostituito dal seguente:

“2. «rifiuti di imballaggio»: qualsiasi imballaggio o materiale di imballaggio contemplato dalla definizione di rifiuti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*;

* Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).”;

c) i punti da 3 a 10 sono soppressi;

d) è aggiunto il punto 13 seguente:

“13) si applicano le definizioni di «rifiuto», «rifiuto urbano», «rifiuto pericoloso», «prevenzione», «preparazione per il riutilizzo», «riutilizzo», «recupero», «riciclaggio», «smaltimento», «gestione dei rifiuti», «produttore di rifiuti» e «detentore di rifiuti» di cui all’articolo 3 della direttiva 2008/98/CE.”;

2) è aggiunto l’articolo 3 bis:

“Articolo 3 bis

Modifica dell’allegato I

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 21 bis, per modificare l’elenco degli esempi illustrativi di cui all’allegato I.”;

3) l’articolo 6 è così modificato:

a) il titolo è sostituito da “Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero”;

b) al paragrafo 1 sono aggiunte le seguenti lettere da f) a k):

“f) entro la fine del 2020, almeno il 60% in peso dei rifiuti di imballaggio sarà preparato per il riutilizzo e sarà riciclato;

g) entro la fine del 2020, saranno raggiunti i seguenti obiettivi minimi di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio per quanto concerne i seguenti materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio:

i) 45% per la plastica;

ii) 50% per il legno;

iii) 70% per i metalli ferrosi;

iv) 70% per l’alluminio

v) 70% per il vetro;

vi) 85% per la carta e il cartone;

h) entro la fine del 2025, almeno il 70% in peso dell’insieme dei rifiuti di imballaggio sarà preparato per il riutilizzo e sarà riciclato;

i) entro la fine del 2025, saranno raggiunti i seguenti obiettivi minimi di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio per quanto concerne i seguenti materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio:

i) 60% per la plastica;

ii) 65% per il legno;

iii) 80% per i metalli ferrosi;

iv) 80% per l’alluminio;

v) 80% per il vetro;

vi) 90% per la carta e il cartone;

j) entro la fine del 2030, almeno l’80% in peso dei rifiuti di imballaggio sarà preparato per il riutilizzo e sarà riciclato;

k) entro la fine del 2030, saranno raggiunti i seguenti obiettivi minimi di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio per quanto concerne i seguenti materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio:

i) 80% per il legno;

ii) 90% per i metalli ferrosi;

iii) 90% per l’alluminio;

iv) 90% per il vetro.”;

c) è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

“1 bis. Per calcolare se sono stati raggiunti gli obiettivi di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a k), il peso dei rifiuti preparati per essere riutilizzati e dei rifiuti riciclati è inteso come il peso dei rifiuti sottoposti ad un ultimo processo di preparazione per il riutilizzo o di riciclaggio, meno il peso degli eventuali materiali scartati durante il suddetto processo a causa della presenza di impurità e che devono essere smaltiti o sottoposti ad altre operazioni di recupero.

Se tuttavia i materiali scartati sono pari o inferiori al 2% in peso dei rifiuti sottoposti al suddetto processo, il peso dei rifiuti preparati per essere riutilizzati e dei rifiuti riciclati è inteso come il peso dei rifiuti che sono stati sottoposti ad un ultimo processo di preparazione per il riutilizzo o di riciclaggio.”;

d) è inserito il seguente paragrafo 1 ter:

«1 ter. Se l’imballaggio è composto di materiali diversi, ai fini del calcolo degli obiettivi di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere da f) a k) ogni materiale è considerato separatamente.”;

e) i paragrafi 3, 5, 8 e 9 sono soppressi.

f) è aggiunto il paragrafo 12 seguente:

“12. Gli Stati membri adottano misure appropriate affinché i prodotti siano progettati in modo da ridurne gli effetti sull’ambiente e diminuire la produzione di rifiuti durante la fabbricazione e il successivo utilizzo, purché tali misure non causino distorsioni del mercato interno e non impediscano ad altri Stati membri di ottemperare alla presente direttiva.

Tra le suddette misure rientrano misure di stimolo allo sviluppo, alla fabbricazione e alla commercializzazione di imballaggi adatti all’uso multiplo, tecnicamente durevoli e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti ad essere riutilizzati e riciclati per favorire la corretta attuazione della gerarchia dei rifiuti. Le misure tengono conto dell’impatto dell’intero ciclo di vita dell’imballaggio.”;

4) è inserito il seguente articolo 6 bis:

“Articolo 6 bis

Sistema di segnalazione preventiva

1. La Commissione, coadiuvata dall’Agenzia europea dell’ambiente, pubblica le seguenti relazioni:

(a) nel 2017, la relazione sul raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere f) e g);

(b) nel 2022, la relazione sul raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere h) e i);

(c) nel 2027, la relazione sul raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere j) e k).

2. Le relazioni di cui al paragrafo 1 includono i seguenti elementi:

(a) una stima del raggiungimento degli obiettivi da parte di ciascuno Stato membro;

(b) una valutazione dei tempi previsti per il raggiungimento degli obiettivi da parte di ciascuno Stato membro, e

(c) l’elenco degli Stati membri che rischiano di non raggiungere tali obiettivi entro i tempi prestabiliti, accompagnato da opportune raccomandazioni.

Se necessario, le relazioni possono illustrare anche l’attuazione di altre disposizioni oltre a quelle di cui al paragrafo 1.

3. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione della relazione della Commissione, gli Stati membri che rischiano di non conseguire gli obiettivi presentano alla Commissione un piano di conformità in cui delineano le misure che intendono adottare per raggiungere gli obiettivi. Il piano di conformità tiene conto delle raccomandazioni della Commissione di cui al paragrafo 2, lettera c), delle misure contenute nell’allegato VIII della direttiva 2008/98/CE, o di qualsiasi altra misura pertinente. Esso indica la data entro la quale lo Stato membro prevede di ottemperare agli obblighi.”;

5) all’articolo 11, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 21 bis per determinare le condizioni alle quali i livelli di concentrazione di cui al paragrafo 1 non si applicano ai materiali riciclati e ai circuiti di produzione localizzati in una catena chiusa e controllata, nonché i tipi di imballaggio esonerati dal requisito di cui al paragrafo 1, terzo trattino.”;

6) l’articolo 12 è così modificato:

a) il titolo è sostituito da “Sistemi di informazione e relazioni”;

b) il paragrafo 3 è soppresso;

c) sono inseriti i seguenti paragrafi da 3 bis a 3 quinquies:

“3 bis. Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione per via elettronica i dati riguardanti l’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a k), entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello per cui i dati sono raccolti. La prima relazione verte sul periodo compreso dal 1º gennaio [inserire l’anno di entrata in vigore del presente atto modificativo + 1 anno] al 31 dicembre [inserire l’anno di entrata in vigore del presente atto modificativo + 1 anno].

3 ter. Ai fini delle relazioni di cui al paragrafo 1, i rifiuti che sono inviati in un altro Stato membro per essere preparati al riutilizzo, riciclati o sottoposti ad un’altra forma di recupero di materiale possono essere contabilizzati esclusivamente in relazione agli obiettivi dello Stato membro in cui sono stati raccolti.

3 quater. Ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti all’articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a k), i rifiuti di imballaggio esportati fuori dall’Unione per essere preparati per il riutilizzo o per essere riciclati sono contabilizzati solo se l’esportatore, conformemente al regolamento (CE) n. 1013/2006, può dimostrare che il trattamento fuori dall’Unione ha avuto luogo a condizioni equivalenti alle prescrizioni della pertinente legislazione unionale in materia di ambiente.

3 quinquies. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le condizioni uniformi per verificare il rispetto degli obiettivi di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a k), che definiscano il formato per la comunicazione dei dati relativi a detti obiettivi e che stabiliscano condizioni uniformi per la verifica da parte di terzi Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 21, paragrafo 2.”;

d) il paragrafo 5 è soppresso;

7) l’articolo 17 è soppresso;

8) l’articolo 19 è sostituito dal seguente:

“1. La Commissione adotta gli atti di esecuzione necessari per adeguare al progresso scientifico e tecnico il sistema d’identificazione di cui all’articolo 8, paragrafo 2 e all’articolo 10, secondo comma, sesto trattino. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 21, paragrafo 2.

2. La Commissione adotta gli atti di esecuzione necessari a stabilire il formato per la comunicazione dei dati di cui all’articolo 12, paragrafo 3 quinquies. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 21, paragrafo 2.”;

9) l’articolo 20 è sostituito dal seguente:

“Articolo 20

Misure specifiche

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell’articolo 21 bis necessari per superare qualsiasi difficoltà incontrata nell’applicazione delle disposizioni della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda i materiali di imballaggio inerti immessi sul mercato unionale in piccolissime quantità (ossia circa 0,1% in peso), gli imballaggi di base per i dispositivi medici e prodotti farmaceutici, gli imballaggi di piccole dimensioni e gli imballaggi di lusso.”;

10) l’articolo 21 è sostituito dal seguente:

“Articolo 21

Procedura di comitato

1. Ai fini dell’articolo 12, paragrafo 3 ter, e dell’articolo 19, paragrafo 1, la Commissione è assistita dal comitato per l’adeguamento al progresso scientifico e tecnico e l’attuazione della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, istituito ai sensi dell’articolo 39 di detta direttiva. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio **.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

** Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).”;

11) è aggiunto l’articolo 21 bis:

“Articolo 21 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 1, paragrafo 1, all’articolo 11, paragrafo 3, all’articolo 19, paragrafo 2, e all’articolo 20, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore della presente revisione].

3. La delega di potere di cui all’articolo 1, paragrafo 1, all’articolo 11, paragrafo 3, all’articolo 19, paragrafo 2, e all’articolo 20, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L’atto delegato adottato a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, dell’articolo 11, paragrafo 3, dell’articolo 19, paragrafo 2, e dell’articolo 20, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio sollevano obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio informano la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.”.

Articolo 3

Modifica della direttiva 1999/31/CE

La direttiva 1999/31/CE è così modificata:

1) l’articolo 2 è così modificato:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) si applicano le definizioni di «rifiuto», «rifiuto urbano», «rifiuto pericoloso», «recupero», «riciclaggio», «smaltimento», «produttore di rifiuti» e «detentore di rifiuti» di cui all’articolo 3 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*;

* Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3). “;

b) è inserita la seguente lettera a bis):

a bis) «rifiuto residuo»: rifiuto misto risultante da un’operazione di recupero, ivi compreso il riciclaggio, che non può essere ulteriormente recuperato e di conseguenza deve essere smaltito;”;

c), le lettere b), c) e n) sono soppresse;

d) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

“d) «rifiuto non pericoloso»: qualsiasi rifiuto non contemplato dalla definizione di rifiuto pericoloso della direttiva 2008/98/CE;”;

e) la lettera m) è sostituita dalla seguente:

“m) «rifiuto biodegradabile»: legno, rifiuto alimentare, rifiuto di giardino, carta, cartone e ogni altro rifiuto soggetto a decomposizione aerobica o anaerobica;”;

2) l’articolo 5 è così modificato:

a) sono inseriti i seguenti paragrafi da 2 bis a 2 quinquies:

“2 bis. Fino al 1° gennaio 2025 gli Stati membri non ammettono nelle discariche per rifiuti non pericolosi i rifiuti riciclabili quali plastica, metallo, vetro, carta, cartone e altri rifiuti biodegradabili.

2 ter. A decorrere dal 1º gennaio 2025 gli Stati membri non ammettono nelle discariche per rifiuti non pericolosi una quantità annua di rifiuti superiore al 25% del totale dei rifiuti urbani prodotti nell’anno precedente.

2 quater. Entro il 1° gennaio 2030 gli Stati membri si sforzano di ammettere nelle discariche per rifiuti non pericolosi unicamente i rifiuti residui, per cui la quantità totale collocata in tali discariche non supera il 5% della quantità di rifiuti urbani prodotti nell’anno precedente. La Commissione rivede il presente obiettivo entro il 2025 e, se opportuno, presenta una proposta legislativa relativa a un obiettivo di riduzione giuridicamente vincolante da conseguire entro il 2030.

2 quinquies. Gli Stati membri non ammettono i rifiuti urbani nelle discariche per rifiuti inerti.

La Commissione valuta la possibilità di introdurre restrizioni al collocamento in discarica dei rifiuti non residui in discariche per rifiuti inerti e, entro il 2018, pubblica una relazione contenente le proprie conclusioni, eventualmente accompagnata da una proposta legislativa.”;

3) è inserito il seguente articolo 5 bis:

“Articolo 5 bis

Sistema di segnalazione preventiva

1. La Commissione, coadiuvata dall’Agenzia europea dell’ambiente, pubblica le seguenti relazioni:

a)       nel 2022, la relazione sul raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 5, paragrafo 2 bis, lettera a), e paragrafo 2 ter, lettera a);

b)      nel 2027, la relazione sul raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 5, paragrafo 2 bis, lettera b), e paragrafo 2 ter, lettera b).

2. Le relazioni di cui al paragrafo 1 includono i seguenti elementi:

a)       una stima del raggiungimento degli obiettivi da parte di ciascuno Stato membro;

b)      una valutazione dei tempi previsti per il raggiungimento degli obiettivi da parte di ciascuno Stato membro, e

c)       l’elenco degli Stati membri che rischiano di non raggiungere tali obiettivi entro i tempi prestabiliti, accompagnato da opportune raccomandazioni.

Se necessario, le relazioni possono riguardare anche l’attuazione di altre disposizioni oltre a quelle di cui al paragrafo 1.

3. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione della relazione della Commissione, gli Stati membri che rischiano di non conseguire gli obiettivi presentano alla Commissione un piano di conformità in cui delineano le misure che intendono adottare per raggiungere gli obiettivi. Il piano di conformità tiene conto delle raccomandazioni della Commissione di cui al paragrafo 2, lettera c), delle misure contenute nell’allegato VIII della direttiva 2008/98/CE, o di qualsiasi altra misura pertinente. Esso indica la data entro la quale lo Stato membro prevede di ottemperare agli obblighi.”;

4) all’articolo 11, paragrafo 2, il secondo comma è soppresso;

5) l’articolo 12, lettera c), è così modificato:

“c) Il controllo qualitativo delle operazioni di analisi svolte nelle procedure di controllo e sorveglianza e/o delle analisi di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), è effettuato da laboratori competenti accreditati a norma del regolamento (CE) n. 765/2008[26].”;

6) l’articolo 15 è sostituito dal seguente:

“Articolo 15

Relazioni

1. Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione per via elettronica i dati riguardanti il raggiungimento degli obiettivi e l’applicazione degli obblighi di cui all’articolo 5, paragrafi 2, 2 bis e 2 ter, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello per cui i dati sono raccolti. I dati sono trasmessi nel formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 3. La prima relazione verte sul periodo compreso tra il 1º gennaio [inserire l’anno di entrata in vigore del presente atto modificativo + 1 anno] e il 31 dicembre [inserire l’anno di entrata in vigore del presente atto modificativo + 1 anno].

2. Gli Stati membri comunicano i dati relativi all’attuazione degli obiettivi di cui all’articolo 5, paragrafo 2, fino al 1º gennaio 2025.

3. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano condizioni uniformi per verificare il rispetto degli obiettivi di cui all’articolo 5, paragrafi 2, 2 bis e 2 ter, che definiscano il formato per la comunicazione dei dati relativi a detti obiettivi e che stabiliscano le condizioni minime della verifica da parte di terzi. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura di cui all’articolo 17, paragrafo 2, della presente direttiva.

4. I dati comunicati dallo Stato membro a norma dei paragrafi 1 e 2 sono accompagnati da una relazione di controllo della qualità e sono verificati da terzi indipendenti.”;

7) l’articolo 16 è sostituito dal seguente:

“Articolo 16

Modifica degli allegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell’articolo 17 bis per introdurre le modifiche necessarie ad adeguare gli allegati al progresso scientifico e tecnico.”;

8) l’articolo 17 è sostituito dal seguente:

“Articolo 17

Procedura di comitato

1. Ai fini dell’articolo 3, paragrafo 3, dell’articolo 5, paragrafi 2, 2 bis e 2 ter, dell’allegato I, punto 3.5, e dell’allegato II, punto 5, la Commissione è assistita dal comitato per l’adeguamento al progresso scientifico e tecnico e l’attuazione della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, istituito dall’articolo 39 di detta direttiva. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio **.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

** Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).”;

9) è aggiunto l’articolo 17 bis:

“Articolo 17 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati previsto all’articolo 16 è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere da [inserire data dell’entrata in vigore del presente atto modificativo].

3. La delega di potere di cui all’articolo 16 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L’atto delegato adottato in forza dell’articolo 16 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio sollevano obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.”.

Articolo 4

Modifica della direttiva 2000/53/CE

All’articolo 9 della direttiva 2000/53/CE, sono inseriti i seguenti paragrafi da 1 bis a 1 quater:

“1 bis. Gli Stati membri applicano le norme dettagliate che possono riguardare anche la definizione dei formati adottati dalla Commissione in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, terzo comma, ultima frase, per comunicare i dati inerenti alla verifica del conseguimento degli obiettivi enunciati all’articolo 7, paragrafo 2, primo comma. I dati sono trasmessi alla Commissione entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello per cui i dati sono raccolti.

1 ter. I dati comunicati dagli Stati membri a norma del presente articolo sono accompagnati da una relazione di controllo della qualità e sono verificati da terzi indipendenti.

1 quater. La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire le condizioni minime della verifica da parte di terzi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 11.”.

Articolo 5

Modifica della direttiva 2006/66/CE

La direttiva 2006/66/CE è così modificata:

1) l’articolo 22 è soppresso;

2) l’articolo 23 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Entro la fine del 2016 la Commissione presenta una relazione sull’attuazione della presente direttiva e sull’impatto da essa prodotto sull’ambiente e sul funzionamento del mercato interno.”;

b) al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

“La relazione della Commissione contiene la valutazione dei seguenti aspetti della presente direttiva:”.

Articolo 6

Modifica della direttiva 2012/19/UE

La direttiva 2012/19/UE è così modificata:

1) l’articolo 16 è così modificato:

a) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

“5 bis. Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione per via elettronica i dati riguardanti l’applicazione dell’articolo 16, paragrafo 4, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello per cui i dati sono raccolti. I dati sono trasmessi secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 5 quater. La prima relazione verte sul periodo compreso tra il 1º gennaio [inserire l’anno successivo a quello dell’entrata in vigore del presente atto modificativo] e il 31 dicembre [inserire l’anno successivo a quello dell’entrata in vigore del presente atto modificativo].

5 ter. I dati comunicati dallo Stato membro in applicazione del paragrafo 5 bis sono accompagnati da una relazione di controllo della qualità e sono verificati da terzi indipendenti.

5 quater. La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire le condizioni minime della verifica da parte di terzi. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura di cui all’articolo 21, paragrafo 2.”;

2) l’articolo 21 è sostituito dal seguente:

“Articolo 21

Procedura di comitato

1. Ai fini dell’articolo 7, paragrafo 5, dell’articolo 8, paragrafo 5, dell’articolo 11, paragrafo 3, dell’articolo 16, paragrafi 3 e 6, e dell’articolo 23, paragrafo 4, la Commissione è assistita dal comitato per l’adeguamento al progresso scientifico e tecnico e l’attuazione della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, istituito dall’articolo 39 di detta direttiva. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Nei casi in cui il comitato non esprime alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.”.

Articolo 7

Recepimento

1.           Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [dodici mesi dopo l’entrata in vigore della presente direttiva]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.           Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 8

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 9

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

[1]               Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

[2]               Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).

[3]               Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).

[4]               COM(2011) 571.

[5]               Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell’Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171).

[6]               La gerarchia dei rifiuti dà la preminenza alla prevenzione, seguita, nell’ordine, dal riutilizzo, dal riciclaggio prima del recupero di energia e dallo smaltimento, che comprende il collocamento in discarica e l’incenerimento senza recupero di energia.

[7]               COM(2013) 442.

[8]               Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34).

[9]               Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE (GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1).

[10]             http://www.wastetargetsreview.eu/

http://www.eea.europa.eu/publications/waste-opportunities-84-past-and

http://www.wastemodel.eu/

[11]             GU C del , pag. .

[12]             GU C del , pag. .

[13]             Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

[14]             Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).

[15]             Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).

[16]             Le attività industriali e minerarie sono il tema dei documenti di riferimento (BREF) delle migliori tecniche disponibili (BAT) elaborati a norma della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17) e della direttiva 2006/21/CE sui rifiuti delle industrie estrattive (GU L 102, dell’11.4.2006, pag. 15), che contengono informazioni sulla prevenzione dell’uso delle risorse e della produzione di rifiuti, sul loro riutilizzo, riciclaggio e recupero. La revisione attualmente in corso dei BREF e l’adozione, da parte della Commissione, delle conclusioni sulle BAT rafforzeranno l’impatto di questi documenti sulle pratiche industriali, da cui ne deriveranno uso ancor più efficiente delle risorse e una percentuale maggiore rifiuti riciclati e recuperati.

[17]             COM(2013) 442.

[18]             http://ec.europa.eu/eip/raw-materials/en/content/about-european-innovation-partnership-eip-raw-materials

[19]             COM(2014) 297.

[20]             Comunicazione della Commissione “Adeguatezza ed efficacia della regolamentazione (REFIT): risultati e prossime tappe” [COM(2013) 685].

[21]             http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/public-consultation-new/index_en.htm.

[22]             Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34).

[23]             Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

[24]             Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

[25]             Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

[26]             Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

ALLEGATO VI

Composizione dei rifiuti urbani

I rifiuti urbani consistono nei rifiuti domestici e nei rifiuti del commercio al dettaglio, delle piccole imprese, degli edifici adibiti a uffici e delle istituzioni (quali scuole, ospedali, edifici pubblici) che sono simili, per natura e composizione, ai rifiuti domestici, raccolti da o per conto dei comuni.

Rientrano in questa categoria:

– i rifiuti ingombranti (ad esempio elettrodomestici, mobili, materassi);

– i rifiuti di giardino, le foglie, l’erba tagliata, la spazzatura delle strade, il contenuto dei cestini da rifiuti e i rifiuti dei mercati;

– i rifiuti di determinati servizi comunali, ossia quelli prodotti dalla manutenzione di parchi e giardini e dalla pulizia delle strade.

Vi rientrano anche i rifiuti aventi la stessa origine, simili per natura e composizione, che:

– non sono raccolti per conto dei comuni, ma direttamente dai produttori, nell’ambito dei regimi di responsabilità del produttore, o dalle istituzioni private senza scopo di lucro a fini di riutilizzo e riciclaggio principalmente mediante raccolta differenziata,

– provengono da zone rurali non servite da un servizio di raccolta regolare.

Non rientrano in questa categoria:

– i rifiuti delle reti fognarie e degli impianti di trattamento, ivi compresi i fanghi di depurazione,

– i rifiuti da costruzione e demolizione.

ALLEGATO VII

Requisiti minimi in materia di responsabilità estesa del produttore

Nell’elaborare e applicare la responsabilità estesa del produttore, gli Stati membri:

1. tengono conto della fattibilità tecnica e della sostenibilità economica nonché dell’incidenza complessiva sull’ambiente, sulla salute umana e sul piano sociale, avendo cura di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno;

2. garantiscono una definizione chiara dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti nell’attuazione della responsabilità estesa del produttore, ivi compresi i produttori e gli importatori che immettono beni sul mercato dell’Unione e i loro sistemi di conformità, i gestori pubblici o privati di rifiuti, le autorità locali e, ove applicabile, i soggetti dell’economia sociale;

3. definiscono obiettivi misurabili in termini di prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riutilizzo, riciclaggio e/o recupero puntando a realizzare almeno gli obiettivi quantitativi vigenti stabiliti nella pertinente legislazione dell’Unione in materia di rifiuti;

4. fanno sì che i detentori di rifiuti che rientrano nel regime di responsabilità estesa del produttore dispongano delle dovute informazioni sui sistemi di raccolta esistenti;

5. istituiscono una procedura di rendicontazione volta a raccogliere dati sui prodotti immessi in commercio e, quando tali prodotti giungono al termine della loro vita utile, dati sulla loro raccolta e sul loro trattamento in linea con la gerarchia dei rifiuti, specificando, ove opportuno, i flussi di materiali;

6. si assicurano che i contributi finanziari a favore dei regimi di responsabilità estesa del produttore apportati dai produttori o dagli importatori di prodotti immessi nel mercato unionale:

6.1. coprano la totalità dei costi di gestione dei rifiuti, ivi compresi quelli inerenti alla raccolta differenziata e al trattamento, all’informazione adeguata dei detentori di rifiuti, alla raccolta e alla comunicazione dei dati;

6.2. tengano conto dei proventi della vendita delle materie prime secondarie ricavate dai rifiuti;

6.3. siano calcolati in funzione del costo effettivo della gestione del fine vita dei singoli prodotti immessi nel mercato unionale rientranti nel regime di responsabilità;

6.4. sostengano iniziative di prevenzione dell’inquinamento da rifiuti e azioni di pulizia;

7. predispongono una procedura di riconoscimento dei regimi di responsabilità estesa del produttore, al fine di:

7.1. garantire la trasparenza dei regimi in termini di contributi versati dai produttori, ivi compresa l’incidenza sui prezzi di vendita, come pure sul piano della competitività e dell’apertura a piccoli enti e imprese;

7.2. definire la copertura geografica dei regimi;

7.3. garantire la parità di trattamento dei produttori nazionali e degli importatori;

7.4. assicurare un meccanismo di autocontrollo mediante verifiche regolari dei regimi condotte da terzi, incentrato su entrambi i seguenti aspetti:

– 7.4.1. sana gestione finanziaria del regime — calcolo della totalità dei costi per tipo di prodotti; impiego dei fondi raccolti; e

– 7.4.2. adeguata raccolta e trattamento dei rifiuti, legalità delle spedizioni di rifiuti e qualità dei dati e della rendicontazione;

8. fissano sanzioni proporzionate in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi e/o mancato rispetto dei presenti requisiti;

9. si dotano di mezzi adeguati di controllo e garanzia dell’applicazione, e organizzano un dialogo ufficiale e regolare tra i soggetti coinvolti.

ALLEGATO VIII

Misure da prendere in considerazione nell’ambito del piano di cui all’articolo 11 bis (Sistema di segnalazione preventiva)

Le seguenti misure sono prese in considerazione nel piano di conformità proposto dagli Stati membri che rischiano di non raggiungere gli obiettivi:

– misure volte a migliorare la qualità delle statistiche e generare previsioni chiare sulla capacità di gestione dei rifiuti e sulla distanza che separa lo Stato membro dagli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, della presente direttiva, all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 94/62/CE, e all’articolo 5, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater, della direttiva 1999/31/CE;

– migliore utilizzo di strumenti economici di base, tra cui:

– aumento progressivo delle tasse sul collocamento in discarica per tutte le categorie di rifiuti (urbani, inerti, altri);

– introduzione o aumento delle tasse sull’incenerimento oppure divieti specifici d’incenerimento di rifiuti riciclabili;

– estensione progressiva delle tariffe puntali (PAYT - pay-as-you-throw) a tutto il territorio nazionale per incentivare i produttori di rifiuti urbani alla riduzione, al riutilizzo e al riciclaggio;

– misure intese a migliorare l’efficienza dei costi dei regimi di responsabilità del produttore, vigenti e futuri (ivi comprese misure e tempi precisi per l’attuazione dei requisiti minimi in materia di responsabilità estesa del produttore di cui all’allegato VII). Estensione del campo di applicazione dei regimi di responsabilità del produttore a nuovi flussi di rifiuti;

– incentivi economici che stimolino le autorità locali a promuovere la prevenzione, nonché a sviluppare e potenziare i sistemi di raccolta differenziata;

– misure a sostegno dell’espansione del settore del riutilizzo;

– misure volte a sopprimere le sovvenzioni controproducenti, in contrasto con la gerarchia dei rifiuti;

– misure tecniche e fiscali intese a sostenere lo sviluppo dei mercati dei prodotti riutilizzati e dei materiali riciclati (anche compostati), così come a migliorare la qualità dei materiali riciclati;

– misure volte a sensibilizzare maggiormente i cittadini su una corretta gestione dei rifiuti e sulla riduzione dell’inquinamento da rifiuti, ivi comprese apposite campagne per ridurre i rifiuti alla fonte e promuovere i sistemi di raccolta differenziata;

– misure volte a garantire un adeguato coordinamento tra tutte le autorità pubbliche competenti che intervengono nella gestione dei rifiuti e a favorire la partecipazione di altri portatori d’interesse rilevanti;

– utilizzo dei Fondi strutturali e di investimento europei per finanziare lo sviluppo delle infrastrutture di gestione dei rifiuti necessarie per conseguire gli obiettivi;

– eventuali misure alternative o aggiuntive miranti a conseguire lo stesso scopo.

Il piano è elaborato sulla base della valutazione dei vigenti piani di gestione dei rifiuti e previa consultazione di tutti i portatori d’interesse rilevanti e delle autorità pubbliche competenti che intervengono nella gestione dei rifiuti. Esso è accompagnato dai risultati delle consultazioni e dalla valutazione dell’incidenza prevista sul conseguimento degli obiettivi del piano medesimo. È inoltre corredato da un calendario preciso dell’applicazione delle misure proposte.

Se necessario, il piano rivede la pianificazione delle infrastrutture necessarie ed è eventualmente accompagnato da una proposta di calendario per l’adeguamento dei vigenti piani nazionali o regionali di gestione dei rifiuti, di cui all’articolo 28, e dei programmi di prevenzione dei rifiuti, di cui all’articolo 29.

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