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Document 62022TN0417

Causa T-417/22: Ricorso proposto il 6 luglio 2022 — Intel Corporation/Commissione

GU C 318 del 22.8.2022, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 318/46


Ricorso proposto il 6 luglio 2022 — Intel Corporation/Commissione

(Causa T-417/22)

(2022/C 318/61)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Intel Corporation Inc. (Wilmington, Delaware, Stati Uniti) (rappresentanti: D. Beard, J. Williams, Barristers-at-Law, B. Meyring, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

a.

condannare la Commissione al pagamento di un risarcimento pari a EUR 593 177 661,75, corrispondente agli interessi di mora sull’importo principale di EUR 1 060 000 000 al tasso di rifinanziamento della BCE in vigore il primo giorno di calendario del mese in cui è stata adottata la decisione C(2009) 3726 definitivo della Commissione, del 13 maggio 2009, nel caso COMP/C-3/37.990 — Intel (in prosieguo: la «decisione») (ossia l’1,25 %) maggiorato di 3,5 punti percentuali (o, altrimenti, al tasso di interesse che il Tribunale riterrà opportuno), per il periodo compreso tra il 13 agosto 2009 (data del pagamento provvisorio dell’ammenda da parte della Intel) e il 25 febbraio 2022 (data del rimborso dell’importo principale dell’ammenda da parte della Commissione), al netto dell’importo degli interessi già pagati alla Intel da parte della Commissione, pari a EUR 38 059 598,52;

b.

condannare la Commissione al pagamento degli interessi sull’importo richiesto al precedente paragrafo (a) per il periodo compreso tra il 25 febbraio 2022 (data del rimborso dell’importo principale dell’ammenda da parte della Commissione) o, in subordine, tra il 28 aprile 2022 (data del primo ricorso della Intel diretto ad ottenere il pagamento degli interessi), o tra il 6 luglio 2022 (data del presente ricorso), o, in ulteriore subordine, tra il giorno in cui sarà pronunciata la sentenza relativa al presente ricorso, e la data di effettivo pagamento, da parte della Commissione, di detto importo in esecuzione di una sentenza che accolga il presente ricorso, al tasso di interesse applicato dalla BCE alle operazioni di rifinanziamento, maggiorato di 3,5 punti percentuali o, altrimenti, al tasso di interesse che il Tribunale riterrà opportuno;

c.

inoltre, o in subordine:

i.

annullare qualsiasi decisione della Commissione recante diniego del rimborso degli interessi di mora e condannare la Commissione al pagamento di tali interessi negli stessi importi richiesti ai precedenti paragrafi (a) e (b); o

ii.

in subordine, dichiarare illegittima la condotta della Commissione per non aver essa pagato alla Intel gli interessi di mora sull’importo principale di un’ammenda rimborsata in seguito all’annullamento della decisione, e condannare la Commissione al pagamento di tali interessi negli stessi importi richiesti ai precedenti paragrafi (a) e (b);

d.

in ogni caso, condannare la Commissione all’integralità delle spese sostenute dalla Intel nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Con ricorso del 28 aprile 2022 nella causa T-236/22 (in prosieguo: il «primo ricorso della Intel per il pagamento degli interessi»), l’Intel ha chiesto il pagamento degli interessi di mora (e degli interessi su tali interessi di mora) derivanti dall’annullamento dell’articolo 2 della decisione, che, secondo la ricorrente, non sono stati pagati dalla Commissione. Ad oggi, quest’ultima non avrebbe ancora versato tali interessi. Tuttavia, essa avrebbe da allora avuto ulteriori contatti con l’Intel in seguito al primo ricorso della Intel per il pagamento degli interessi, offrendo nuove motivazioni a sostegno del proprio rifiuto di effettuare tale pagamento. Con il presente ricorso, proposto a titolo cautelare alla luce dell’incertezza generata dalla corrispondenza della Commissione, l’Intel impugna tale corrispondenza. A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

In primo luogo, a norma dell’articolo 268 TFUE in combinato disposto con l’articolo 340, secondo comma, TFUE e l’articolo 41, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali, la ricorrente chiede il pagamento del risarcimento e degli interessi conseguenti per il danno subìto per effetto del rifiuto della Commissione di pagare alla Intel gli interessi di mora sull’importo principale di un’ammenda rimborsata in seguito all’annullamento, con la sentenza T-286/09 RENV, ECLI:EU:T:2022:19, dell’articolo 2 della decisione C(2009) 3726 definitivo della Commissione, del 13 maggio 2009, nel caso COMP/C-3/37.990 — Intel. A tale riguardo, la ricorrente invoca l’obbligo di adottare le misure necessarie per conformarsi all’annullamento di un’ammenda a norma dell’articolo 266 TFUE, che comprende il pagamento di interessi di mora. La Commissione errerebbe nel sostenere che il termine per proporre un ricorso per responsabilità extracontrattuale inizia a decorrere dalla data del pagamento provvisorio di un’ammenda.

2.

In secondo luogo, inoltre, o in subordine, a norma dell’articolo 263 TFUE la ricorrente chiede l’annullamento di qualsiasi decisione della Commissione recante diniego del rimborso degli interessi di mora, al tasso menzionato in precedenza, in quanto contraria all’articolo 266 TFUE e recante una data errata a partire dalla quale inizierebbe a decorrere il termine per proporre un ricorso per responsabilità extracontrattuale.

3.

In terzo luogo, in ulteriore subordine, a norma dell’articolo 265 TFUE, nella misura in cui la Commissione non ha adottato una posizione definitiva (malgrado le richieste della ricorrente), la ricorrente chiede di dichiarare illegittima la condotta della Commissione per non aver questa pagato alla Intel i suddetti interessi di mora a norma dell’articolo 266 TFUE, e di condannare la Commissione a pagare tali interessi di mora al tasso menzionato in precedenza.

4.

In via strettamente subordinata, la ricorrente afferma che qualsiasi interpretazione contraria dei regolamenti del 2002, del 2012 e/o del 2018 che escludesse il pagamento degli interessi di mora ai sensi dell’articolo 266 TFUE, come intrepretato dalla CGUE e dal Tribunale, avrebbe come conseguenza di rendere le disposizioni pertinenti contrarie al diritto primario dell’Unione. In tali circostanze, la ricorrente solleva, in subordine, un’eccezione d’illegittimità ai sensi dell’articolo 266 TFUE e dell’articolo 277 TFUE in via subordinata eventuale.


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