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Document 62022TN0289
Case T-289/22: Action brought on 18 May 2022 — Shuvalov v Council
Causa T-289/22: Ricorso proposto il 18 maggio 2022 — Shuvalov/Consiglio
Causa T-289/22: Ricorso proposto il 18 maggio 2022 — Shuvalov/Consiglio
GU C 318 del 22.8.2022, p. 40–41
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 318/40 |
Ricorso proposto il 18 maggio 2022 — Shuvalov/Consiglio
(Causa T-289/22)
(2022/C 318/55)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Igor Shuvalov (Mosca, Russia) (rappresentanti: J. Iriarte Ángel ed E. Delage González, avvocati)
Convenuto Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione 2014/145/PESC (1) del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, nella parte in cui essa riguarda il ricorrente o può incidere su di lui; |
— |
annullare il regolamento (UE) n. 269/2014 (2) del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, nella parte in cui esso riguarda il ricorrente o può incidere su di lui; |
— |
condannare il Consiglio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.
1. |
Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione dei fatti sui quali si basano le misure restrittive impugnate, in quanto esse sarebbero state imposte, nel caso del ricorrente, in assenza di una base fattuale e probatoria attuale e reale. |
2. |
Secondo motivo, vertente sull’inadempimento dell’obbligo di motivazione, in quanto gli atti impugnati, nel caso del ricorrente, non sarebbero adeguatamente motivati, il che impedirebbe al medesimo di articolare correttamente la sua difesa. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto umano alla libertà di espressione, considerato che il ricorrente sarebbe sanzionato sulla base di determinate osservazioni rientranti nell’ambito di tale diritto umano. |
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva per quanto riguarda la motivazione degli atti, sulla mancanza di prova reale dei motivi dedotti e sulla violazione del diritto alla libertà di espressione, dei diritti della difesa e del diritto di proprietà, atteso che la necessità di addurre prove attuali e reali e l’obbligo di motivazione non sarebbero stati rispettati, il che inciderebbe sugli altri diritti citati. |
5. |
Quinto motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà in relazione al principio di proporzionalità, in quanto tale diritto sarebbe ingiustamente limitato e, per di più, in modo sproporzionato. |
6. |
Sesto motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento, poiché sarebbe stata pregiudicata la posizione comparativa del ricorrente, senza alcuna giustificazione. |
7. |
Settimo motivo, vertente su uno sviamento di potere, in quanto esisterebbero indizi obiettivi, precisi e concordanti che consentirebbero di sostenere che imponendo e prorogando le misure restrittive sarebbero stati perseguiti fini diversi da quelli dedotti dal Consiglio. |
(1) GU 2014, L 78, pag. 16; nella versione come modificata dalla decisione (PESC) 2022/265 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 42I, pag. 98).
(2) GU 2014, L 78, pag. 6; nella versione come modificata dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/260 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 42I, pag. 3).