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Document 62022TN0288
Case T-288/22: Action brought on 18 May 2022 — VEB.RF v Council
Causa T-288/22: Ricorso proposto il 18 maggio 2022 — VEB.RF/Consiglio
Causa T-288/22: Ricorso proposto il 18 maggio 2022 — VEB.RF/Consiglio
GU C 318 del 22.8.2022, p. 39–40
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 318/39 |
Ricorso proposto il 18 maggio 2022 — VEB.RF/Consiglio
(Causa T-288/22)
(2022/C 318/54)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: State Development Corporation «VEB.RF» (Mosca, Russia) (rappresentanti: J. Iriarte Ángel ed E. Delage González, avvocati)
Convenuto Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione 2014/145/PESC (1) del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, come modificata (2), nella parte in cui essa riguarda l’entità ricorrente o può incidere sulla medesima; |
— |
annullare il regolamento (UE) n. 269/2014 (3) del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, come modificato (4), nella parte in cui esso riguarda l’entità ricorrente o può incidere sulla medesima; |
— |
annullare l’articolo 1 sexies, in combinato disposto con l’allegato VIII, della decisione 2014/512/PESC (5) del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, come modificata (6), nella parte in cui esso riguarda l’entità ricorrente o può incidere sulla medesima; |
— |
annullare l’articolo 5 nonies, in combinato disposto con l’allegato XIV, del regolamento (UE) n. 833/2014 (7) del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, come modificato (8), nella parte in cui esso riguarda l’entità ricorrente o può incidere sulla medesima; |
— |
condannare il Consiglio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.
1. |
Motivi dedotti a sostegno delle prime due conclusioni:
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2. |
Motivi dedotti a sostegno delle ultime due conclusioni:
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(2) Modificata dalla decisione (PESC) 2022/265 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 42I, pag. 98).
(4) Modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/260 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 42I, pag. 3).
(6) Modificata dalla decisione (PESC) 2022/346 del Consiglio, del 1o marzo 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2022, L 63, pag. 5).
(8) Modificato dal regolamento (UE) 2022/345 del Consiglio, del 1o marzo 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2022, L 63, pag. 1).