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Document 62021CA0261
Case C-261/21: Judgment of the Court (Ninth Chamber) of 7 July 2022 (request for a preliminary ruling from the Consiglio di Stato — Italy) — F. Hoffmann-La Roche Ltd, Novartis AG, Novartis Farma SpA, Roche SpA v Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Reference for a preliminary ruling — Second subparagraph of Article 19(1) TEU — Obligation on Member States to provide remedies sufficient to ensure effective legal protection in the fields covered by EU law — Article 267 TFEU — Obligation on the referring court to give full effect to the interpretation of EU law provided by the Court of Justice — Charter of Fundamental Rights of the European Union — Article 47 — Access to an independent and impartial tribunal previously established by law — Judgment of a national court of last instance after a preliminary ruling by the Court — Alleged non-conformity of that judgment with the interpretation of EU law provided by the Court — National legislation preventing the bringing of an action for revision of that judgment)
Causa-C-261/21: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 7 luglio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — F. Hoffmann-La Roche Ltd, Novartis AG, Novartis Farma SpA, Roche SpA / Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Rinvio pregiudiziale – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Obbligo degli Stati membri di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per garantire una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione – Articolo 267 TFUE – Obbligo del giudice del rinvio di dare piena efficacia all’interpretazione del diritto dell’Unione fornita dalla Corte – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 – Accesso a un giudice indipendente e imparziale precostituito per legge – Sentenza di un giudice nazionale che statuisce in ultimo grado dopo una decisione pregiudiziale della Corte – Asserita non conformità di tale sentenza con l’interpretazione del diritto dell’Unione fornita dalla Corte – Normativa nazionale che impedisce l’introduzione di un ricorso per revocazione avverso tale sentenza)
Causa-C-261/21: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 7 luglio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — F. Hoffmann-La Roche Ltd, Novartis AG, Novartis Farma SpA, Roche SpA / Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Rinvio pregiudiziale – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Obbligo degli Stati membri di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per garantire una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione – Articolo 267 TFUE – Obbligo del giudice del rinvio di dare piena efficacia all’interpretazione del diritto dell’Unione fornita dalla Corte – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 – Accesso a un giudice indipendente e imparziale precostituito per legge – Sentenza di un giudice nazionale che statuisce in ultimo grado dopo una decisione pregiudiziale della Corte – Asserita non conformità di tale sentenza con l’interpretazione del diritto dell’Unione fornita dalla Corte – Normativa nazionale che impedisce l’introduzione di un ricorso per revocazione avverso tale sentenza)
GU C 318 del 22.8.2022, p. 16–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 318/16 |
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 7 luglio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — F. Hoffmann-La Roche Ltd, Novartis AG, Novartis Farma SpA, Roche SpA / Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
(Causa-C-261/21) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE - Obbligo degli Stati membri di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per garantire una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione - Articolo 267 TFUE - Obbligo del giudice del rinvio di dare piena efficacia all’interpretazione del diritto dell’Unione fornita dalla Corte - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 47 - Accesso a un giudice indipendente e imparziale precostituito per legge - Sentenza di un giudice nazionale che statuisce in ultimo grado dopo una decisione pregiudiziale della Corte - Asserita non conformità di tale sentenza con l’interpretazione del diritto dell’Unione fornita dalla Corte - Normativa nazionale che impedisce l’introduzione di un ricorso per revocazione avverso tale sentenza)
(2022/C 318/21)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: F. Hoffmann-La Roche Ltd, Novartis AG, Novartis Farma SpA, Roche SpA
Convenuta: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
nei confronti di: Società Oftalmologica Italiana (SOI) — Associazione Medici Oculisti Italiani (AMOI), Regione Emilia-Romagna, Regione Lombardia, Altroconsumo, Novartis Farma SpA, Roche SpA, Novartis AG, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Associazione Italiana delle Unità Dedicate Autonome Private di Day Surgery e dei Centri di Chirurgia Ambulatoriale (Aiudapds), Coordinamento delle associazioni per la tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori (Codacons), Ministero della Salute — Agenzia Italiana del Farmaco
Dispositivo
L’articolo 4, paragrafo 3, e l’articolo 19, paragrafo 1, TUE nonché l’articolo 267 TFUE, letti alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che non ostano a disposizioni di diritto processuale di uno Stato membro che, pur rispettando il principio di equivalenza, producono l’effetto che, quando l’organo di ultimo grado della giurisdizione amministrativa di tale Stato membro emette una decisione risolutiva di una controversia nell’ambito della quale esso aveva investito la Corte di una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi del suddetto articolo 267, le parti di tale controversia non possono chiedere la revocazione di detta decisione dell’organo giurisdizionale nazionale sulla base del motivo che quest’ultimo avrebbe violato l’interpretazione del diritto dell’Unione fornita dalla Corte in risposta a tale domanda.