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Document 62022CN0399

Causa C-399/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Francia) il 15 giugno 2022 — Confédération paysanne / Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique

GU C 359 del 19.9.2022, p. 37–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 359/37


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Francia) il 15 giugno 2022 — Confédération paysanne / Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique

(Causa C-399/22)

(2022/C 359/42)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d’État

Parti

Ricorrente: Confédération paysanne

Resistenti: Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique

Questioni pregiudiziali

1)

Se le disposizioni del regolamento n. 1169/2011 (1), del regolamento n. 1308/2013 (2), del regolamento n. 543/2011 (3) e del regolamento n. 952/2013 (4) debbano essere interpretate nel senso che consentono a uno Stato membro di adottare una misura nazionale che vieti le importazioni provenienti da un determinato paese di prodotti ortofrutticoli non conformi all'articolo 26 del regolamento n. 1169/2011 e all'articolo 76 del regolamento n. 1308/2013 in quanto non indicano il paese o il territorio di cui sono effettivamente originari, in particolare quando tale inosservanza è massiccia e non può essere facilmente controllata una volta che i prodotti sono entrati nel territorio dell'Unione.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l'accordo in forma di scambio di lettere, approvato con decisione del Consiglio del 28 gennaio 2019, che modifica i protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo di associazione euromediterraneo, del 26 febbraio 1996, che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Marocco, debba essere interpretato nel senso che, ai fini dell’applicazione degli articoli 9 e 26 del regolamento (UE) n. 1669/2011 e dell'articolo 76 del regolamento (UE) n. 1308/2011, da un lato, i prodotti ortofrutticoli raccolti nel territorio del Sahara occidentale hanno come paese di origine il Marocco e, dall'altro, le autorità marocchine sono competenti a rilasciare i certificati di conformità previsti dal regolamento n. 543/2011 ai prodotti ortofrutticoli raccolti in tale territorio.

3)

In caso di risposta affermativa alla seconda questione, se la decisione del Consiglio, del 28 gennaio 2019, che approva tale accordo in forma di scambio di lettere, sia conforme agli articoli 3, paragrafo 5, e 21 del trattato sull'Unione europea, e al principio consuetudinario di autodeterminazione richiamato, in particolare, all'articolo 1 della Carta delle Nazioni Unite.

4)

Se gli articoli 9 e 26 del regolamento (UE) n. 1669/2011 e l'articolo 76 del regolamento (UE) n. 1308/2011 debbano essere interpretati nel senso che, sia nella fase di importazione che in quella di vendita al consumatore, l'imballaggio dei prodotti ortofrutticoli raccolti nel territorio del Sahara occidentale non può indicare il Marocco come paese di origine, ma deve indicare il territorio del Sahara occidentale.


(1)  Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU 2011, L 304, pag. 18 e rettifica GU 2013, L 163, pag. 32).

(2)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 671).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU 2011, L 157, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU 2013, L 269, pag. 1, e rettifica GU 2013, L 287, pag. 90).


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