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Document 62020CJ0501

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 1° agosto 2022.
M P A contro LC D N M T.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Provincial de Barcelona.
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articoli 3, da 6 a 8 e 14 – Nozione di “residenza abituale” – Competenza, riconoscimento, esecuzione delle decisioni e cooperazione in materia di obbligazioni alimentari – Regolamento (CE) n. 4/2009 – Articoli 3 e 7 – Cittadini di due Stati membri diversi, residenti in uno Stato terzo in quanto agenti contrattuali con sede di servizio nella delegazione dell’Unione europea presso tale Stato terzo – Determinazione della competenza – Forum necessitatis.
Causa C-501/20.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:619

 SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

1o agosto 2022 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articoli 3, da 6 a 8 e 14 – Nozione di “residenza abituale” – Competenza, riconoscimento, esecuzione delle decisioni e cooperazione in materia di obbligazioni alimentari – Regolamento (CE) n. 4/2009 – Articoli 3 e 7 – Cittadini di due Stati membri diversi, residenti in uno Stato terzo in quanto agenti contrattuali con sede di servizio nella delegazione dell’Unione europea presso tale Stato terzo – Determinazione della competenza – Forum necessitatis»

Nella causa C‑501/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Audiencia Provincial de Barcelona (Corte provinciale di Barcellona, Spagna), con decisione del 15 settembre 2020, pervenuta in cancelleria il 6 ottobre 2020, nel procedimento

MPA

contro

LCDNMT,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da A. Prechal, presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Terza Sezione, J. Passer, F. Biltgen, L.S. Rossi (relatrice) e N. Wahl, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: L. Carrasco Marco, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 settembre 2021,

considerate le osservazioni presentate:

per MPA, da A. López Jiménez, abogada;

per LCDNMT, da C. Martínez Jorba e P. Tamborero Font, abogadas;

per il governo spagnolo, da L. Aguilera Ruiz, in qualità di agente;

per il governo ceco, da I. Gavrilova, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;

per il Consiglio dell’Unione europea, da M. Balta, H. Marcos Fraile e C. Zadra, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da I. Galindo Martín, M. Kellerbauer, N. Ruiz García, M. Wilderspin e W. Wils, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 24 febbraio 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 3, 7, 8 e 14 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU 2003, L 338, pag. 1), degli articoli 3 e 7 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU 2009, L 7, pag. 1), nonché dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra MPA e LCDNMT, due agenti contrattuali dell’Unione europea con sede di servizio presso la delegazione di quest’ultima in Togo, relativamente a una domanda di divorzio accompagnata da domande vertenti sulla determinazione del regime e delle modalità di esercizio dell’affidamento e della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minorenni della coppia, sull’assegno di mantenimento per questi ultimi nonché sul godimento dell’alloggio familiare situato a Lomé (Togo).

Contesto normativo

Diritto internazionale

3

Ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 1, della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, conclusa a Vienna il 18 aprile 1961 ed entrata in vigore il 24 aprile 1964 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 500, pag. 95; in prosieguo: la «Convenzione di Vienna»):

«L’agente diplomatico gode dell’immunità dalla giurisdizione penale dello Stato accreditatario. Esso gode del pari dell’immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa dello stesso, salvo si tratti di:

a)

azione reale circa un immobile privato situato sul territorio dello Stato accreditatario, purché l’agente diplomatico non lo possegga per conto dello Stato accreditante ai fini della missione;

b)

azione circa una successione cui l’agente diplomatico partecipi privatamente, e non in nome dello Stato accreditante, come esecutore testamentario, amministratore, erede o legatario;

c)

azione circa un’attività professionale o commerciale qualsiasi, esercitata dall’agente diplomatico fuori d[a]lle sue funzioni ufficiali nello Stato accreditatario».

Diritto dell’Unione

Protocollo sui privilegi e sulle immunità

4

L’articolo 11 del protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea (in prosieguo: il «protocollo sui privilegi e sulle immunità»), che rientra nel capo V di quest’ultimo, intitolato «Funzionari e agenti dell’Unione europea», così prevede:

«Sul territorio di ciascuno Stato membro e qualunque sia la loro cittadinanza, i funzionari ed altri agenti dell’Unione:

a)

godono dell’immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, con riserva dell’applicazione delle disposizioni dei trattati relative, da un lato, alle regole delle responsabilità dei funzionari ed agenti nei confronti dell’Unione e, dall’altro, alla competenza della Corte di giustizia dell’Unione europea per deliberare in merito ai litigi tra l’Unione ed i propri funzionari ed altri agenti. (...)

(...)».

5

Ai sensi dell’articolo 17, primo comma, di detto protocollo, che rientra nel capo VII del medesimo, intitolato «Disposizioni generali»:

«I privilegi, le immunità e le agevolazioni sono concesse ai funzionari e agli altri agenti dell’Unione esclusivamente nell’interesse di quest’ultima».

Statuto e RAA

6

In forza dell’articolo 1 ter dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), il servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), salvo disposizioni contrarie dello Statuto, è equiparato, ai fini dell’applicazione del medesimo, alle istituzioni dell’Unione.

7

L’articolo 23 dello Statuto precisa quanto segue:

«I privilegi e le immunità di cui godono i funzionari sono attribuiti nell’esclusivo interesse dell’Unione. Fatte salve le disposizioni del protocollo sui privilegi e sulle immunità, gli interessati non sono dispensati dall’adempimento dei loro obblighi privati, né dall’osservanza delle leggi e dei regolamenti di polizia in vigore.

(...)».

8

L’articolo 3 bis, paragrafo 1, del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (in prosieguo: il «RAA») così prevede:

«È considerato “agente contrattuale”, ai sensi del presente regime, l’agente non assegnato ad un impiego previsto nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa all’istituzione interessata e assunto per svolgere, ad orario parziale o ad orario completo, mansioni

(...)

d) presso le rappresentanze e le delegazioni delle istituzioni dell’Unione;

(...)».

9

L’articolo 85, paragrafo 1, primo comma, del RAA è così formulato:

«Il contratto di un agente contrattuale di cui all’articolo 3 bis è concluso a tempo determinato per un periodo compreso fra tre mesi e cinque anni. Il contratto può essere rinnovato una sola volta per una durata determinata non superiore a cinque anni. Il contratto iniziale e il primo rinnovo devono avere una durata complessiva minima di sei mesi per il gruppo di funzioni I e di nove mesi per gli altri gruppi di funzioni. I rinnovi successivi devono avere durata indeterminata».

Regolamento n. 2201/2003

10

I considerando 5, 11, 12, 14 e 33 del regolamento n. 2201/2003 enunciano quanto segue:

«(5)

Per garantire parità di condizioni a tutti i minori, il presente regolamento disciplina tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale, incluse le misure di protezione del minore, indipendentemente da qualsiasi nesso con un procedimento matrimoniale.

(...)

(11)

Le obbligazioni alimentari sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento in quanto sono già disciplinate dal regolamento (CE) n. 44/2001 [del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1)]. I giudici competenti ai sensi del presente regolamento saranno in genere competenti a statuire in materia di obbligazioni alimentari in applicazione dell’articolo 5, [punto] 2, del regolamento [n. 44/2001].

(12)

È opportuno che le regole di competenza in materia di responsabilità genitoriale accolte nel presente regolamento si informino all’interesse superiore del minore e in particolare al criterio di vicinanza. Ciò significa che la competenza giurisdizionale appartiene anzitutto ai giudici dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente, salvo ove si verifichi un cambiamento della sua residenza o in caso di accordo fra i titolari della responsabilità genitoriale.

(...)

(14)

Gli effetti del presente regolamento non dovrebbero pregiudicare l’applicazione del diritto internazionale pubblico in materia di immunità diplomatiche. Se il giudice competente in applicazione del presente regolamento non può esercitare la propria competenza a causa dell’esistenza di una immunità diplomatica conforme al diritto internazionale, la competenza dovrebbe essere determinata nello Stato membro nel quale la persona interessata non beneficia di immunità, conformemente alla legge di tale Stato.

(...)

(33)

Il presente regolamento riconosce i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla [Carta]. In particolare, mira a garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali del bambino quali riconosciuti dall’articolo 24 della [Carta]».

11

L’articolo 1 del regolamento n. 2201/2003, intitolato «Ambito d’applicazione», così dispone:

«1.   Il presente regolamento si applica, indipendentemente dal tipo di autorità giurisdizionale, alle materie civili relative:

a)

al divorzio, alla separazione personale e all’annullamento del matrimonio;

b)

all’attribuzione, all’esercizio, alla delega, alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale.

(...)

3.   Il presente regolamento non si applica:

(...)

e) alle obbligazioni alimentari;

(...)».

12

Il capo II del regolamento n. 2201/2003, intitolato «Competenza», si compone di tre sezioni. La sezione 1 di tale capo, intitolata «Divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio», comprende gli articoli da 3 a 7 del regolamento in parola.

13

L’articolo 3 di detto regolamento, intitolato «Competenza generale», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all’annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro:

a)

nel cui territorio si trova:

la residenza abituale dei coniugi, o

l’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, o

la residenza abituale del convenuto, o

in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, o

la residenza abituale dell’attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o

la residenza abituale dell’attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso o, nel caso del Regno Unito e dell’Irlanda, ha ivi il proprio “domicile”;

b)

di cui i due coniugi sono cittadini o, nel caso del Regno Unito e dell’Irlanda, del “domicile” di entrambi i coniugi».

14

Ai sensi dell’articolo 6 del medesimo regolamento, intitolato «Carattere esclusivo della competenza giurisdizionale di cui agli articoli 3, 4 e 5»:

«Il coniuge che:

a)

risiede abitualmente nel territorio di uno Stato membro o

b)

ha la cittadinanza di uno Stato membro o, nel caso del Regno Unito e dell’Irlanda, ha il proprio “domicile” nel territorio di uno di questi Stati membri

può essere convenuto in giudizio davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro soltanto in forza degli articoli 3, 4 e 5».

15

L’articolo 7 del regolamento n. 2201/2003, intitolato «Competenza residua», al paragrafo 1 precisa quanto segue:

«Qualora nessun giudice di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli 3, 4 e 5, la competenza, in ciascuno Stato membro, è determinata dalla legge di tale Stato».

16

La sezione 2 del capo II di tale regolamento, relativa alla competenza in materia di responsabilità genitoriale, contiene gli articoli da 8 a 15 di detto regolamento.

17

L’articolo 8 dello stesso regolamento, intitolato «Competenza generale», precisa, al paragrafo 1, quanto segue:

«Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adit[e]».

18

L’articolo 12 del regolamento n. 2201/2003, intitolato «Proroga della competenza», ai suoi paragrafi 1, 3 e 4 così recita:

«1.   Le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui viene esercitata, ai sensi dell’articolo 3, la competenza a decidere sulle domande di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio sono competenti per le domande relative alla responsabilità dei genitori che si ricollegano a tali domande se:

a)

almeno uno dei coniugi esercita la responsabilità genitoriale sul figlio;

e

b)

la competenza giurisdizionale di tali autorità giurisdizionali è stata accettata espressamente o in qualsiasi altro modo univoco dai coniugi e dai titolari della responsabilità genitoriale alla data in cui le autorità giurisdizionali sono adite, ed è conforme all’interesse superiore del minore.

(...)

3.   Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti in materia di responsabilità dei genitori nei procedimenti diversi da quelli di cui al primo paragrafo se:

a)

il minore ha un legame sostanziale con quello Stato membro, in particolare perché uno dei titolari della responsabilità genitoriale vi risiede abitualmente o perché è egli stesso cittadino di quello Stato

e

b)

la loro competenza è stata accettata espressamente o in qualsiasi altro modo univoco da tutte le parti al procedimento alla data in cui le autorità giurisdizionali sono adite ed è conforme all’interesse superiore del minore.

4.   Se il minore ha la residenza abituale nel territorio di uno Stato che non è parte della convenzione dell’Aia, del 19 ottobre 1996, concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di potestà genitoriale e di misure di protezione dei minori, si presume che la competenza fondata sul presente articolo sia nell’interesse del minore, in particolare quando un procedimento si rivela impossibile nel paese terzo interessato».

19

L’articolo 14 di tale regolamento, intitolato «Competenza residua», prevede quanto segue:

«Qualora nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli da 8 a 13 la competenza, in ciascuno Stato membro, è determinata dalla legge di tale Stato».

Regolamento n. 4/2009

20

I considerando 8, 15 e 16 del regolamento n. 4/2009 sono così formulati:

«(8)

Nel quadro della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato, la Comunità e gli Stati membri hanno partecipato a negoziati che sono sfociati il 23 novembre 2007 nell’adozione della convenzione [dell’Aia] sull’esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia (...) e del protocollo [dell’Aia] relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari[, approvato a nome della Comunità europea con la decisione 2009/941/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009 (GU 2009, L 331, pag. 17)]. È pertanto opportuno tener conto di questi due strumenti nell’ambito del presente regolamento.

(...)

(15)

Per preservare gli interessi dei creditori di alimenti e favorire la corretta amministrazione della giustizia all’interno dell’Unione europea, dovrebbero essere adattate le norme relative alla competenza quali risultano dal regolamento [n. 44/2001]. La circostanza che un convenuto abbia la residenza abituale in uno Stato terzo non dovrebbe escludere l’applicazione delle norme comunitarie in materia di competenza, e non dovrebbe essere più previsto alcun rinvio alle norme in materia di competenza contemplate dal diritto nazionale. È pertanto necessario determinare nel presente regolamento i casi in cui un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro può esercitare una competenza sussidiaria.

(16)

Al fine di rimediare in particolare a situazioni di diniego di giustizia, è opportuno prevedere nel presente regolamento un forum necessitatis che, in casi eccezionali, consenta ad un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro di conoscere di una controversia che abbia uno stretto collegamento con uno Stato terzo. Un tale caso eccezionale potrebbe presentarsi qualora un procedimento si riveli impossibile nello Stato terzo interessato, per esempio a causa di una guerra civile o qualora non ci si possa ragionevolmente aspettare che il richiedente introduca o prosegua un procedimento in tale Stato. La competenza fondata sul forum necessitatis potrebbe essere tuttavia esercitata soltanto qualora la controversia abbia un collegamento sufficiente con lo Stato membro della giurisdizione adita, quale ad esempio la cittadinanza di una delle parti».

21

L’articolo 3 del regolamento n. 4/2009, intitolato «Disposizioni generali», così prevede:

«Sono competenti a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri:

a)

l’autorità giurisdizionale del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente; o

b)

l’autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente; o

c)

l’autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un’azione relativa allo stato delle persone qualora la domanda relativa a un’obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti; o

d)

l’autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un’azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un’obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti».

22

L’articolo 6 di tale regolamento, intitolato «Competenza sussidiaria», così recita:

«Se nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro è competente ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 e nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato parte della convenzione di Lugano che non sia uno Stato membro è competente in virtù delle disposizioni di detta convenzione, sono competenti le autorità giurisdizionali dello Stato membro di cittadinanza comune delle parti».

23

L’articolo 7 di detto regolamento, intitolato «Forum necessitatis», dispone quanto segue:

«Qualora nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6, in casi eccezionali le autorità giurisdizionali di uno Stato membro possono conoscere della controversia se un procedimento non può ragionevolmente essere intentato o svolto o si rivela impossibile in uno Stato terzo con il quale la controversia ha uno stretto collegamento.

La controversia deve presentare un collegamento sufficiente con lo Stato membro dell’autorità giurisdizionale adita».

Diritto spagnolo

24

La Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial (legge organica 6/1985 sul potere giudiziario), del 1o luglio 1985 (BOE n. 157, del 2 luglio 1985, pag. 20632), come modificata dalla Ley Orgánica 7/2015 (legge organica 7/2015), del 21 luglio 2015 (BOE n. 174, del 22 luglio 2015, pag. 61593), al suo articolo 22 quater, lettere c) e d), dispone quanto segue:

«In assenza dei criteri precedenti, i giudici spagnoli sono competenti:

(...)

c)

in materia di rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi, annullamento del matrimonio, separazione e divorzio e loro modifiche, purché nessun altro giudice straniero sia competente, quando entrambi i coniugi risiedano abitualmente in Spagna al momento della presentazione della domanda o quando la loro ultima residenza abituale sia stata in questo paese e uno di essi vi risieda [ancora], o quando la Spagna sia la residenza abituale del convenuto, o, in caso di domanda congiunta, quando in Spagna risieda uno dei coniugi, (...), o quando il ricorrente sia spagnolo e risieda abitualmente in Spagna da almeno sei mesi prima della presentazione della domanda, così come quando entrambi i coniugi siano cittadini spagnoli;

d)

in materia di filiazione e di rapporti fra genitori e figli, di tutela dei minori e di responsabilità genitoriale, quando il figlio o il figlio minorenne risieda abitualmente in Spagna al momento della presentazione della domanda o il ricorrente sia spagnolo o risieda abitualmente in Spagna o, in ogni caso, da almeno sei mesi prima della presentazione della domanda».

25

L’articolo 22 octies di tale legge, come modificata, prevede quanto segue:

«1.   I giudici spagnoli non sono competenti nei casi in cui i fori competenti individuati dalle leggi spagnole non prevedano tale competenza.

(...)

3.   (...) I giudici spagnoli non potranno astenersi o dichiararsi incompetenti se la fattispecie controversa presenta un collegamento con la Spagna e i giudici dei diversi Stati collegati alla fattispecie si sono dichiarati incompetenti. (...)».

26

Il Código Civil (codice civile) precisa, all’articolo 40, che il domicilio dei diplomatici residenti, per ragioni di servizio, in uno Stato diverso dalla Spagna, e che godono del diritto di extraterritorialità, è l’ultimo che essi hanno avuto in territorio spagnolo.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

27

MPA, madre dei minori di cui trattasi nel procedimento principale, e LCDNMT, padre di questi ultimi, si sono sposati presso l’ambasciata di Spagna in Guinea-Bissau il 25 agosto 2010. Essi hanno due figli, nati il 10 ottobre 2007 e il 30 luglio 2012 in Spagna. La madre è cittadina spagnola e il padre è cittadino portoghese. Quanto ai loro figli, essi possiedono la doppia cittadinanza spagnola e portoghese.

28

I coniugi hanno risieduto in Guinea-Bissau dall’agosto 2010 al febbraio 2015 e si sono poi trasferiti in Togo. La separazione di fatto è avvenuta nel luglio 2018. Da allora, la madre e i figli continuano a risiedere presso il domicilio coniugale in Togo e il padre risiede in un albergo in tale Stato.

29

I coniugi lavorano entrambi per la Commissione europea e hanno sede di servizio presso la delegazione dell’Unione in Togo. La loro categoria professionale è quella di agenti contrattuali.

30

Il 6 marzo 2019 la madre ha presentato, dinanzi allo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n. 2 de Manresa (Giudice di primo grado e istruzione n. 2 di Manresa, Spagna), una domanda di divorzio, unitamente a domande vertenti sulla determinazione del regime e delle modalità di esercizio dell’affidamento e delle responsabilità genitoriali nei confronti dei figli minorenni della coppia, sull’assegno di mantenimento per questi ultimi nonché sul godimento dell’alloggio familiare in Togo.

31

Il padre ha sostenuto che lo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n. 2 de Manresa (Giudice di primo grado e istruzione n. 2 di Manresa) non aveva competenza internazionale.

32

Con ordinanza del 9 settembre 2019, tale giudice ha dichiarato la propria incompetenza internazionale dal momento che le parti non avevano, a suo avviso, la loro residenza abituale in Spagna.

33

La madre ha interposto appello dinanzi al giudice del rinvio. Ella afferma che i due coniugi godono dello status diplomatico in qualità di agenti dell’Unione accreditati nello Stato della sede di servizio e che tale status è concesso dallo Stato ospite ed esteso ai figli minorenni. Al riguardo, ella sostiene di essere tutelata dall’immunità di cui all’articolo 31 della Convenzione di Vienna e che le sue domande non rientrano nelle eccezioni previste da detto articolo. La madre asserisce che, in forza dei regolamenti nn. 2201/2003 e 4/2009, la competenza a conoscere delle questioni inerenti al divorzio, alla responsabilità genitoriale e all’assegno di mantenimento è determinata in base alla residenza abituale. Orbene, conformemente all’articolo 40 del codice civile, la sua residenza abituale non sarebbe il luogo in cui ella lavora come agente contrattuale dell’Unione, bensì il suo luogo di residenza prima di acquisire detto status, vale a dire la Spagna.

34

La madre invoca altresì il forum necessitatis riconosciuto dal regolamento n. 4/2009 e illustra la situazione in cui si trovano i giudici togolesi. Ella produce a tal fine relazioni redatte dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite. In una di suddette relazioni sarebbero constatate l’assenza di formazione adeguata e continua dei magistrati e la persistenza di un clima di impunità riguardo alle violazioni dei diritti umani. In un’altra delle relazioni in parola si esprimerebbe la preoccupazione delle Nazioni Unite quanto all’indipendenza del potere giudiziario, all’accesso alla giustizia e all’impunità per le violazioni dei diritti umani.

35

Il padre afferma, dal canto suo, che nessuno dei due coniugi esercita funzioni diplomatiche per i rispettivi Stati membri, vale a dire il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, ma che essi lavorano presso la delegazione dell’Unione in Togo in qualità di agenti contrattuali. Egli fa presente, a tal riguardo, che il lasciapassare di cui essi dispongono non è un passaporto diplomatico, bensì un salvacondotto o un documento di viaggio sicuro, valido unicamente nel territorio di Stati terzi. Inoltre, non sarebbe applicabile la Convenzione di Vienna, bensì il protocollo sui privilegi e sulle immunità. Tuttavia, quest’ultimo sarebbe applicabile unicamente agli atti compiuti dai funzionari e dagli agenti delle istituzioni dell’Unione in veste ufficiale di funzionari e agenti, cosicché esso non osterebbe, nel caso di specie, alla competenza dei giudici togolesi e non renderebbe necessaria l’applicazione del forum necessitatis.

36

Secondo il giudice del rinvio, non esiste una giurisprudenza sulla nozione di «residenza abituale» dei coniugi, ai fini della determinazione della competenza in materia di divorzio, né su quella di «residenza abituale» dei figli minorenni nell’ipotesi di cui al procedimento principale, cosicché esso deve determinare l’incidenza dello status diplomatico o di uno status analogo come quello delle persone che esercitano funzioni in qualità di agenti o funzionari che lavorano per l’Unione e che si trovano distaccate in Stati terzi ai fini dell’esercizio di siffatte funzioni. Nell’ambito della valutazione della residenza abituale dei coniugi che chiedono il divorzio, il giudice del rinvio osserva che gli agenti contrattuali hanno, nello Stato della loro sede di servizio, lo status di agenti diplomatici dell’Unione, ma che, negli Stati membri, essi sono considerati unicamente agenti dell’Unione. Inoltre, detto giudice fa presente di trovarsi nella necessità di determinare la durata, il carattere abituale e la stabilità del soggiorno dei coniugi in Togo, e di non poter prescindere dalla circostanza che la loro presenza fisica in tale Stato terzo avrebbe come causa e origine l’esercizio di funzioni per conto dell’Unione.

37

È in tale contesto che l’Audiencia Provincial de Barcelona (Corte provinciale di Barcellona, Spagna) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Come debba essere interpretata la nozione di “residenza abituale”, di cui all’articolo 3 del regolamento [n. 2201/2003] e all’articolo 3 del regolamento [n. 4/2009], dei cittadini di uno Stato membro che soggiornino in uno Stato terzo a causa delle funzioni loro assegnate in qualità di agenti contrattuali dell’[Unione], e ai quali, nello Stato terzo, sia riconosciuto lo status di agenti diplomatici dell’[Unione], quando il loro soggiorno in tale Stato è vincolato all’esercizio delle funzioni da loro esercitate per l’Unione.

2)

Nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento n. 2201/2003 e dell’articolo 3 del regolamento n. 4/2009, la determinazione della residenza abituale dei coniugi dipenda dal loro status di agenti contrattuali dell’[Unione] in uno Stato terzo, in che modo ciò possa incidere sulla determinazione della residenza abituale dei figli minorenni ai sensi dell’articolo 8 del regolamento n. 2201/2003.

3)

Se, nell’ipotesi in cui si ritenga che i minori non risiedano abitualmente nello Stato terzo, possa tenersi in considerazione il collegamento costituito dalla cittadinanza della madre, dalla sua residenza in Spagna precedente alla celebrazione del matrimonio, dalla cittadinanza spagnola dei figli minorenni e dalla loro nascita in Spagna ai fini della determinazione della residenza abituale ai sensi dell’articolo 8 del regolamento n. 2201/2003.

4)

Qualora si stabilisca che la residenza abituale dei genitori e dei minori non si trova in uno Stato membro, tenuto conto del fatto che, ai sensi del regolamento n. 2201/2003, non esiste alcun altro Stato membro competente a decidere sulle domande, se il fatto che il convenuto sia cittadino di uno Stato membro osti all’applicazione della clausola residuale di cui agli articoli 7 e 14 del regolamento n. 2201/2003.

5)

Qualora si stabilisca che la residenza abituale dei genitori e dei minori non si trova in uno Stato membro, ai fini della determinazione degli assegni di mantenimento per i figli, come debba essere interpretato il forum necessitatis di cui all’articolo 7 del regolamento n. 4/2009 e, in particolare, quali requisiti siano necessari per ritenere che un procedimento non possa ragionevolmente essere intentato o svolto o si riveli impossibile in uno Stato terzo con il quale la controversia ha uno stretto collegamento (nella fattispecie il Togo). Se sia necessario che la parte dimostri di aver promosso o tentato di promuovere il procedimento in tale Stato con esito negativo, e se la cittadinanza di una delle parti in causa costituisca un collegamento sufficiente con lo Stato membro [dell’autorità giurisdizionale adita].

6)

Se, in un caso come quello in esame, nel quale i coniugi hanno forti legami con Stati membri (cittadinanza, residenza precedente), il fatto che, in applicazione delle disposizioni dei regolamenti, nessuno Stato membro risulti competente sia in contrasto con l’articolo 47 della [Carta]».

Procedimento dinanzi alla Corte

38

Il giudice del rinvio ha chiesto che la presente causa fosse sottoposta al procedimento pregiudiziale d’urgenza previsto all’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte.

39

Il 19 ottobre 2020 la Corte ha deciso, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, che tale domanda non doveva essere accolta, in quanto non ricorrevano le condizioni di cui all’articolo 107, paragrafo 2, del regolamento di procedura.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

40

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2201/2003 e l’articolo 3, lettere a) e b), del regolamento n. 4/2009 debbano essere interpretati nel senso che, ai fini della determinazione della residenza abituale, ai sensi di suddette disposizioni, sia idonea a costituire un elemento determinante la qualità di agenti contrattuali dell’Unione dei coniugi di cui trattasi, con sede di servizio in una delegazione di quest’ultima presso uno Stato terzo e rispetto ai quali si afferma che godono dello status diplomatico in tale Stato terzo.

41

Per quanto riguarda, in primo luogo, l’interpretazione dell’articolo 3 del regolamento n. 2201/2003, occorre ricordare che la disposizione in parola fissa i criteri generali di competenza in materia di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio. Tali criteri oggettivi, alternativi ed esclusivi rispondono alla necessità di una regolamentazione adeguata alle specifiche necessità dei conflitti in materia di scioglimento del vincolo matrimoniale [v., in tal senso, sentenza del 25 novembre 2021, IB (Residenza abituale di un coniuge – Divorzio), C‑289/20, EU:C:2021:955, punto 32 e giurisprudenza ivi citata].

42

La nozione di «residenza abituale» figura nei sei criteri di competenza di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2201/2003. Pertanto, tale disposizione attribuisce, in modo non gerarchico, la competenza a decidere sulle questioni inerenti allo scioglimento del vincolo matrimoniale alle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova, a seconda dei casi, la residenza attuale o precedente dei coniugi o di uno di essi.

43

A tal riguardo, il regolamento n. 2201/2003 non contiene alcuna definizione della nozione di «residenza abituale», in particolare della residenza abituale di un coniuge, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento in parola. In assenza di una simile definizione o di un rinvio espresso al diritto degli Stati membri per determinare il senso e la portata di tale nozione, occorre ricercarne un’interpretazione autonoma e uniforme, tenendo conto del contesto delle disposizioni che menzionano detta nozione e degli obiettivi del summenzionato regolamento [v., in tal senso, sentenza del 25 novembre 2021, IB (Residenza abituale di un coniuge – Divorzio), C‑289/20, EU:C:2021:955, punti 3839].

44

La Corte ha già dichiarato che, ai fini dell’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2201/2003, occorre ritenere che la nozione di «residenza abituale» sia caratterizzata, in via di principio, da due elementi, ossia, da un lato, la volontà dell’interessato di fissare il centro abituale dei suoi interessi in un luogo determinato e, dall’altro, una presenza che denota un grado sufficiente di stabilità nel territorio dello Stato membro interessato [sentenza del 25 novembre 2021, IB (Residenza abituale di un coniuge – Divorzio), C‑289/20, EU:C:2021:955, punto 57] e che un coniuge può avere, in un determinato momento, una sola residenza abituale, ai sensi di detta disposizione [v., in tal senso, sentenza del 25 novembre 2021, IB (Residenza abituale di un coniuge – Divorzio), C‑289/20, EU:C:2021:955, punto 51].

45

Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’interpretazione dell’articolo 3 del regolamento n. 4/2009, dalla formulazione di tale articolo, intitolato «Disposizioni generali», risulta che quest’ultimo stabilisce criteri generali di attribuzione della competenza per le autorità giurisdizionali degli Stati membri che statuiscono in materia di obbligazioni alimentari. Tali criteri sono alternativi, come attesta l’impiego della congiunzione coordinativa «o» dopo l’indicazione di ciascuno di essi [sentenza del 5 settembre 2019, R (Competenza responsabilità genitoriale e obbligazione alimentare), C‑468/18, EU:C:2019:666, punto 29 e giurisprudenza ivi citata].

46

L’articolo 3 del regolamento n. 4/2009 offre così la possibilità di presentare una domanda relativa a un obbligo alimentare sulla base di diversi criteri di competenza, segnatamente, o dinanzi al giudice del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente, conformemente alla lettera a) di tale articolo 3, o dinanzi al giudice del luogo in cui il creditore risiede abitualmente, conformemente alla lettera b), di detto articolo [v., in tal senso, sentenza del 17 settembre 2020, Landkreis Harburg (Surrogazione di un ente pubblico al creditore di alimenti), C‑540/19, EU:C:2020:732, punto 30 e giurisprudenza ivi citata].

47

Poiché il regolamento n. 4/2009 non fornisce alcuna definizione della nozione di «residenza abituale», ai sensi del suo articolo 3, lettere a) e b), occorre ricercarne un’interpretazione autonoma e uniforme, conformemente ai principi ricordati al punto 43 della presente sentenza.

48

A tal riguardo, si deve ricordare, da un lato, che le regole di competenza previste dal regolamento n. 4/2009 sono intese non soltanto a garantire una prossimità tra il creditore di alimenti, considerato generalmente la parte più debole, e il giudice competente, ma altresì ad assicurare la corretta amministrazione della giustizia, tanto dal punto di vista di un’ottimizzazione dell’organizzazione giudiziaria, quanto in riferimento all’interesse delle parti, senza distinzione tra attore o convenuto, di beneficiare, in particolare, di un accesso facilitato alla giustizia e di una prevedibilità delle regole di competenza [v., in tal senso, sentenza del 4 giugno 2020, FX (Opposizione all’esecuzione di un credito di alimenti), C‑41/19, EU:C:2020:425, punto 40 e giurisprudenza ivi citata].

49

D’altro lato, come risulta in particolare dal considerando 8 del regolamento n. 4/2009 e come già rilevato dalla Corte, tale regolamento presenta stretti rapporti con le disposizioni del protocollo dell’Aia relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari [sentenza del 5 settembre 2019, R (Competenza responsabilità genitoriale e obbligazione alimentare), C‑468/18, EU:C:2019:666, punto 46 e giurisprudenza ivi citata]. Orbene, in forza dell’articolo 3 di tale protocollo, è, in linea di principio, la legge della residenza abituale del creditore di alimenti a disciplinare le obbligazioni alimentari, e una siffatta residenza implica un grado sufficiente di stabilità, escludendo una presenza temporanea od occasionale [v., in tal senso, sentenza del 12 maggio 2022, W.J. (Cambiamento della residenza abituale del creditore di alimenti), C‑644/20, EU:C:2022:371, punto 63].

50

Tale disposizione riflette il sistema di norme di collegamento su cui si basa detto protocollo, sistema che mira ad assicurare la prevedibilità della legge applicabile, garantendo che la legge designata non sia priva di un nesso sufficiente con la situazione familiare di cui trattasi, fermo restando che la legge della residenza abituale del creditore di alimenti appare, in linea di principio, quella che presenta il nesso più stretto con la sua situazione e come la più adeguata a disciplinare i problemi concreti cui tale creditore può andare incontro [sentenza del 12 maggio 2022, W.J. (Cambiamento della residenza abituale del creditore di alimenti), C‑644/20, EU:C:2022:371, punto 64 e giurisprudenza ivi citata).

51

Tale collegamento presenta il vantaggio principale di determinare l’esistenza e l’importo dell’obbligazione alimentare tenendo conto delle condizioni giuridiche e fattuali dell’ambiente sociale dello Stato in cui il creditore vive ed esercita la maggior parte delle sue attività. Infatti, poiché il creditore di alimenti userà il suo assegno alimentare per vivere, occorre valutare il problema concreto in relazione a una società determinata: quella in cui vive e vivrà la persona che chiede gli alimenti [v., in tal senso, sentenza del 12 maggio 2022, W.J. (Cambiamento della residenza abituale del creditore di alimenti), C‑644/20, EU:C:2022:371, punto 65].

52

È, pertanto, giustificato ritenere che, alla luce di tale obiettivo, la residenza abituale del creditore di alimenti sia quella del luogo in cui si trova, di fatto, il centro abituale della vita di quest’ultimo, considerato il suo ambiente familiare e sociale, in particolare quando si tratta di un figlio minorenne [v., in tal senso, sentenza del 12 maggio 2022, W.J. (Cambiamento della residenza abituale del creditore di alimenti), C‑644/20, EU:C:2022:371, punto 66].

53

Tenuto conto di tali considerazioni e alla luce del fatto che l’articolo 3, lettere a) e b), del regolamento n. 4/2009 e l’articolo 3 del protocollo dell’Aia si basano su un fattore di collegamento comune, vale a dire la residenza abituale dell’interessato, e presentano stretti rapporti, è giustificato che la definizione di suddetto fattore sia guidata dagli stessi principi e caratterizzata dai medesimi elementi nei due strumenti. Pertanto, ancorché la valutazione concreta della residenza abituale del richiedente alimenti, del creditore o, se del caso, del debitore, dipenda da circostanze proprie di ciascuna fattispecie, che possono variare, segnatamente, in funzione dell’età e dell’ambiente dell’interessato, è coerente che la nozione di «residenza abituale», ai sensi dell’articolo 3, lettere a) e b), del regolamento n. 4/2009, sia caratterizzata, da un lato, dalla volontà della persona interessata di fissare il centro abituale della sua vita in un luogo determinato e, dall’altro, da una presenza che denota un grado sufficiente di stabilità nel territorio dello Stato membro interessato.

54

Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che i coniugi di cui trattasi nel procedimento principale si sono sposati presso l’ambasciata di Spagna in Guinea-Bissau nell’agosto 2010 e che essi hanno risieduto in tale Stato dall’agosto 2010 al febbraio 2015, data a partire dalla quale si sono trasferiti in Togo, Stato in cui, nonostante la loro separazione di fatto a partire dal luglio 2018, essi risiedono tuttora, così come i loro due figli.

55

Per contro, dagli elementi comunicati dal giudice del rinvio non risulta affatto che il padre dei minori di cui trattasi nel procedimento principale, che ha la cittadinanza portoghese, abbia risieduto abitualmente nello Stato membro cui appartiene tale giudice, ossia il Regno di Spagna, da solo o insieme alla madre dei loro figli comuni. Quest’ultima, cittadina spagnola e che ha presentato la domanda di scioglimento del vincolo matrimoniale dinanzi ai giudici dello Stato membro in parola, sostiene, dal canto suo, di aver mantenuto la propria residenza abituale nel territorio di detto Stato membro, nonostante la circostanza che la medesima lavori come agente contrattuale dell’Unione nel territorio di Stati terzi a partire, quantomeno, dall’agosto 2010, e più precisamente in Togo dal febbraio 2015, e che da allora viva in tale Stato terzo con i suoi figli.

56

Orbene, in considerazione di siffatte circostanze e dei due elementi che caratterizzano la nozione di «residenza abituale», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2201/2003, quali ricordati al punto 44 della presente sentenza, risulta che i coniugi di cui trattasi nel procedimento principale, fatte salve ulteriori verifiche da parte del giudice del rinvio sulla base del complesso delle peculiari circostanze di fatto del caso di specie [v., in tal senso, sentenza del 25 novembre 2021, IB (Residenza abituale di un coniuge – Divorzio), C‑289/20, EU:C:2021:955, punto 52], non risiedono abitualmente nel territorio dello Stato membro cui appartiene l’autorità giurisdizionale investita della domanda di scioglimento del vincolo matrimoniale.

57

Infatti, in primo luogo, fatta eccezione, se del caso, per i periodi di congedo o in occasione della nascita dei figli, che corrispondono, di norma, ad interruzioni occasionali e temporanee del corso normale della loro vita (v., per analogia, sentenza del 28 giugno 2018, HR, C‑512/17, EU:C:2018:513, punto 51), i coniugi di cui trattasi nel procedimento principale sono fisicamente assenti, in maniera permanente, dal territorio del Regno di Spagna, almeno dall’agosto 2010. È pacifico che, a seguito della separazione di tali coniugi, la moglie di cui trattasi nel procedimento principale non si è trasferita nel territorio dello Stato membro cui appartiene il giudice investito della domanda di scioglimento del vincolo matrimoniale. Nello specifico, nessun elemento del fascicolo consente di constatare che detta moglie abbia risieduto nel territorio dello Stato membro in parola, di cui è cittadina, nei sei mesi immediatamente precedenti la sua domanda di scioglimento del vincolo matrimoniale, come previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), sesto trattino, del regolamento n. 2201/2003.

58

In siffatte circostanze, non risulta che il requisito, ricordato al punto 44 della presente sentenza, relativo a una presenza sufficientemente stabile nel territorio dello Stato membro cui appartiene il giudice del rinvio possa essere soddisfatto nel caso di specie. Quanto alla circostanza che il soggiorno dei coniugi di cui trattasi nel procedimento principale in Togo, in qualità di agenti contrattuali a tempo indeterminato dell’Unione con sede di servizio presso la delegazione di quest’ultima in detto Stato terzo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 85, paragrafo 1, del RAA che si applicano agli agenti contrattuali di cui all’articolo 3 bis del RAA, non soggetti a rotazione presso la sede a Bruxelles, abbia in tal modo un nesso diretto con l’esercizio delle loro funzioni, occorre precisare che essa non è, di per sé, idonea a impedire che il soggiorno in parola presenti un siffatto grado di stabilità (v., per analogia, sentenza del 28 giugno 2018, HR, C‑512/17, EU:C:2018:513, punti 1247) né a consentire di ritenere che l’assenza fisica degli interessati dal territorio dello Stato membro cui appartiene l’autorità giurisdizionale investita della domanda di scioglimento del vincolo matrimoniale sarebbe, nel caso di specie, puramente temporanea od occasionale.

59

In secondo luogo, nessun elemento del fascicolo consente di dedurre che i coniugi di cui trattasi nel procedimento principale, o almeno la moglie, avrebbero deciso, nonostante la loro costante lontananza fisica dal territorio del Regno di Spagna da diversi anni, di fissare il centro permanente o abituale dei loro interessi in tale Stato membro. Quand’anche uno di tali coniugi avesse manifestato l’intenzione di stabilirsi, in futuro, in Spagna, resta il fatto che, come precisato al punto 57 della presente sentenza, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, nonostante la loro separazione di fatto a partire dal luglio 2018, nessuno dei coniugi di cui trattasi nel procedimento principale ha lasciato il Togo. Peraltro, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 50 delle sue conclusioni, poiché i posti presso le delegazioni dell’Unione, come quella in Togo, sono richiesti volontariamente dai funzionari e dagli agenti che lo desiderano, risulta dubbio che i coniugi in parola abbiano effettivamente avuto l’intenzione, dopo la loro separazione di fatto, di lasciare il Togo per trasferire la loro residenza abituale nel territorio del Regno di Spagna.

60

Una valutazione sostanzialmente analoga appare necessaria, nel caso di specie, relativamente alla residenza abituale del convenuto o del creditore di alimenti, ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 3, lettera a), e dell’articolo 3, lettera b), del regolamento n. 4/2009, in quanto, fatte salve ulteriori verifiche da parte del giudice del rinvio, nulla pare tale da indicare che gli interessati abbiano trasferito la loro residenza abituale nel territorio del Regno di Spagna.

61

Siffatte considerazioni non sono messe in discussione dall’argomento del governo spagnolo, peraltro sviluppato unicamente in relazione all’interpretazione del regolamento n. 2201/2003, secondo cui i coniugi di cui trattasi nel procedimento principale, in virtù della loro qualità di agenti contrattuali con sede di servizio presso la delegazione dell’Unione europea in Togo, godrebbero dello status diplomatico in detto Stato terzo e beneficerebbero pertanto, in forza dell’articolo 31, paragrafo 1, della Convenzione di Vienna, dell’immunità dinanzi ai giudici civili nello Stato accreditatario, il che, secondo il governo summenzionato, dovrebbe condurre al riconoscimento, in applicazione dell’articolo 40 del codice civile, della competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui tali agenti non beneficiano dello status diplomatico in parola, vale a dire, nel caso di specie, il Regno di Spagna.

62

Infatti, anche se tale affermazione fosse esatta, essa non avrebbe tuttavia alcuna incidenza sull’interpretazione della nozione di «residenza abituale», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2201/2003 e dell’articolo 3, lettere a) e b), del regolamento n. 4/2009, poiché, in forza delle disposizioni in parola, l’autorità giurisdizionale adita può riconoscere la propria competenza solo se i coniugi, congiuntamente o separatamente, e/o i loro figli, questi ultimi in quanto creditori di alimenti ai fini dell’applicazione dell’articolo 3, lettera b), del regolamento n. 4/2009, possiedono una residenza abituale nel territorio dello Stato membro cui appartiene detto giudice, residenza abituale che soddisfi i criteri menzionati ai punti 44 e 53 della presente sentenza.

63

Orbene, il fatto che manchi una siffatta residenza abituale nello Stato membro cui appartiene l’autorità giurisdizionale adita è sufficiente per constatare l’incompetenza di tale autorità giurisdizionale, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2201/2003 e dell’articolo 3, lettere a) e b), del regolamento n. 4/2009, indipendentemente dalla questione se i coniugi di cui trattasi nel procedimento principale e i loro figli beneficino, in Togo, di un’eventuale immunità dinanzi ai giudici civili di tale Stato terzo.

64

Nessun argomento in senso contrario può essere desunto dal considerando 14 del regolamento n. 2201/2003, parimenti invocato dal governo spagnolo, da cui risulta che, qualora il giudice competente in applicazione di detto regolamento non possa esercitare la propria competenza a causa dell’esistenza di una immunità diplomatica conforme al diritto internazionale, la competenza deve essere determinata nello Stato membro nel quale la persona interessata non beneficia di immunità, conformemente alla legge di tale Stato membro.

65

Infatti, come correttamente sostenuto dalla Commissione, il considerando summenzionato riguarda la situazione in cui l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, benché competente sulla base delle disposizioni del regolamento n. 2201/2003, non è in grado di esercitare tale competenza a motivo dell’esistenza di un’immunità diplomatica. Orbene, è pacifico che, nel procedimento principale, né i coniugi né i loro figli beneficiano dell’immunità diplomatica in alcuno Stato membro. In particolare, dall’articolo 11, lettera a), del protocollo sui privilegi e sulle immunità risulta che i funzionari e gli altri agenti dell’Unione godono dell’immunità di giurisdizione nel territorio degli Stati membri soltanto per gli atti compiuti «in veste ufficiale», vale a dire nell’ambito dei compiti affidati all’Unione (sentenza del 30 novembre 2021, LR Ģenerālprokuratūra, C‑3/20, EU:C:2021:969, punto 56 e giurisprudenza ivi citata). Ne consegue, come confermato dall’articolo 23 dello Statuto, che una siffatta immunità di giurisdizione non riguarda azioni giudiziarie aventi ad oggetto rapporti di natura privata, quali domande tra coniugi in materia matrimoniale, di responsabilità genitoriale o di obbligazioni alimentari nei confronti dei figli, che, per loro natura, non vertono sulla partecipazione del beneficiario dell’immunità all’esercizio dei compiti dell’istituzione dell’Unione da cui dipende (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 1968, Sayag e Zurich, 5/68, EU:C:1968:42, pag. 530).

66

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2201/2003 e l’articolo 3, lettere a) e b), del regolamento n. 4/2009 devono essere interpretati nel senso che, ai fini della determinazione della residenza abituale, ai sensi di tali disposizioni, non è idonea a costituire un elemento determinante la qualità di agenti contrattuali dell’Unione dei coniugi di cui trattasi, con sede di servizio in una delegazione di quest’ultima presso uno Stato terzo e rispetto ai quali si afferma che godono dello status diplomatico in detto Stato terzo.

Sulla seconda questione

67

Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio si chiede, nell’ipotesi in cui la determinazione della residenza abituale dei coniugi dipenda dalla loro qualità di agenti contrattuali dell’Unione con sede di servizio in una delegazione di quest’ultima presso uno Stato terzo, quale sarebbe l’incidenza di tale situazione sulla determinazione della residenza abituale dei figli minorenni, ai sensi dell’articolo 8 del regolamento n. 2201/2003.

68

Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda questione.

Sulla terza questione

69

Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 debba essere interpretato nel senso che, ai fini della determinazione della residenza abituale di un minore, occorre prendere in considerazione il collegamento costituito dalla cittadinanza della madre nonché dalla residenza di quest’ultima, precedente alla celebrazione del matrimonio, nello Stato membro cui appartiene l’autorità giurisdizionale investita di una domanda in materia di responsabilità genitoriale, o ancora la circostanza che i figli minorenni siano nati in tale Stato membro e ne possiedano la cittadinanza.

70

Secondo l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, la competenza dell’autorità giurisdizionale di uno Stato membro in materia di domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore è determinata in base al criterio della residenza abituale di tale minore alla data in cui detta autorità giurisdizionale è adita.

71

A tal riguardo, la Corte ha ripetutamente dichiarato che la residenza abituale del minore costituisce una nozione autonoma del diritto dell’Unione, che dev’essere interpretata alla luce del contesto delle disposizioni che la menzionano e delle finalità del regolamento n. 2201/2003, segnatamente dell’obiettivo risultante dal suo considerando 12, secondo il quale le regole di competenza stabilite da detto regolamento sono concepite in funzione dell’interesse superiore del minore e, in particolare, del criterio di vicinanza (sentenza del 28 giugno 2018, HR, C‑512/17, EU:C:2018:513, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

72

Conformemente alla giurisprudenza della Corte, la residenza abituale del minore dev’essere stabilita sulla base delle peculiari circostanze di fatto che caratterizzano ogni caso di specie. Oltre alla presenza fisica del minore sul territorio di uno Stato membro, si devono considerare altri fattori idonei a dimostrare che tale presenza non è in alcun modo temporanea od occasionale e che essa denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare (sentenza del 28 giugno 2018, HR, C‑512/17, EU:C:2018:513, punto 41 e giurisprudenza ivi citata), il che corrisponde al luogo in cui si trova di fatto il centro della sua vita (sentenza del 28 giugno 2018, HR, C‑512/17, EU:C:2018:513, punto 42).

73

Tra questi fattori figurano la durata, la regolarità, le condizioni e i motivi del soggiorno del minore nel territorio dello Stato membro interessato nonché la cittadinanza di tale minore, e i fattori rilevanti variano in funzione dell’età del minore interessato (sentenza dell’8 giugno 2017, OL, C‑111/17 PPU, EU:C:2017:436, punto 44 e giurisprudenza ivi citata). Sono parimenti rilevanti il luogo e le condizioni della frequenza scolastica del minore nonché le relazioni familiari e sociali che quest’ultimo intrattiene nello Stato membro interessato (v., in tal senso, sentenza del 28 giugno 2018, HR, C‑512/17, EU:C:2018:513, punto 43).

74

Per quanto riguarda l’intenzione dei genitori di stabilirsi con il minore in un determinato luogo, la Corte ha riconosciuto che anch’essa può essere presa in considerazione qualora tale intenzione sia manifestata attraverso talune misure concrete, quali l’acquisto o la locazione di un alloggio nello Stato membro interessato (v., in tal senso, sentenza del 28 giugno 2018, HR, C‑512/17, EU:C:2018:513, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

75

Ne consegue che, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 72 delle sue conclusioni, la determinazione della residenza abituale di un minore in un dato Stato membro, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, richiede, quanto meno, che il minore interessato sia stato fisicamente presente in detto Stato membro e che i fattori supplementari che possono essere presi in considerazione dimostrino che tale presenza non è in alcun modo temporanea od occasionale e che essa denota una certa integrazione del minore di cui trattasi in un ambiente sociale e familiare.

76

Di conseguenza, nel procedimento principale, al fine di determinare la residenza abituale dei figli minorenni, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, non possono essere presi in considerazione il collegamento costituito dalla cittadinanza della madre di questi ultimi nonché la sua residenza in Spagna precedente alla celebrazione del matrimonio e la nascita dei figli, i quali non presentano alcuna rilevanza a tal fine.

77

Per contro, la cittadinanza spagnola dei figli minorenni di cui trattasi nel procedimento principale e il fatto che questi ultimi sono nati in Spagna sono idonei a costituire fattori rilevanti, senza, però, essere determinanti. Invero, il fatto che un minore sia originario di uno Stato membro e che condivida la cultura di tale Stato con uno dei suoi genitori non è determinante al fine di individuare il luogo della residenza abituale di detto minore (v., in tal senso, sentenza del 28 giugno 2018, HR, C‑512/17, EU:C:2018:513, punto 52). Siffatta constatazione si impone a maggior ragione allorché, come nel procedimento principale, nessun elemento evidenzia che i minori interessati sarebbero stati fisicamente presenti, in modo non occasionale, nel territorio dello Stato membro cui appartiene l’autorità giurisdizionale adita, e ivi beneficerebbero, tenuto conto della loro età, di una certa integrazione, in particolare, in un ambiente scolastico, sociale e familiare.

78

Occorre quindi rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretato nel senso che, ai fini della determinazione della residenza abituale di un minore, il collegamento costituito dalla cittadinanza della madre nonché dalla residenza di quest’ultima, precedente alla celebrazione del matrimonio, nello Stato membro cui appartiene l’autorità giurisdizionale investita di una domanda in materia di responsabilità genitoriale non è rilevante, mentre è insufficiente la circostanza che i figli minorenni siano nati in tale Stato membro e ne possiedano la cittadinanza.

Sulla quarta questione

79

Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, nel caso in cui nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente a decidere, rispettivamente, su una domanda di scioglimento del vincolo matrimoniale in forza degli articoli da 3 a 5 del regolamento n. 2201/2003, e su quella in materia di responsabilità genitoriale in forza degli articoli da 8 a 13 del regolamento in parola, gli articoli 7 e 14 di detto regolamento debbano essere interpretati nel senso che il fatto che il convenuto nel procedimento principale sia cittadino di uno Stato membro diverso da quello cui appartiene l’autorità giurisdizionale adita impedisce l’applicazione delle clausole relative alla competenza residua di cui agli articoli 7 e 14 per fondare la competenza di tale autorità giurisdizionale.

80

Occorre anzitutto osservare che, mentre l’articolo 7 del regolamento n. 2201/2003, intitolato «Competenza residua», rientra nella sezione 1 del capo II del regolamento in parola, intitolata «Divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio», l’articolo 14 di detto regolamento, anch’esso intitolato «Competenza residua», figura tra le disposizioni della sezione 2 del medesimo capo, relative alla «Responsabilità genitoriale». Ne consegue che, poiché gli articoli 7 e 14 del regolamento n. 2201/2003 riguardano rispettivamente la competenza residua relativa allo scioglimento del vincolo matrimoniale e quella in materia di responsabilità genitoriale sui figli, occorre esaminare in successione tali due regimi di competenza.

81

Per quanto riguarda, in primo luogo, la competenza residua relativa allo scioglimento del vincolo matrimoniale, dalla formulazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 risulta che solo qualora nessun giudice di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli da 3 a 5 di tale regolamento la competenza è determinata, in ciascuno Stato membro, dal diritto nazionale.

82

Sebbene, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 81 delle sue conclusioni, tale disposizione, presa isolatamente, sembri consentire ai coniugi che non hanno la loro residenza abituale in uno Stato membro e che hanno cittadinanze diverse di disporre di un foro sussidiario sulla base delle norme nazionali sulla competenza, l’ambito di applicazione di suddetta disposizione deve tuttavia essere interpretato tenendo conto dell’articolo 6 del regolamento n. 2201/2003.

83

Orbene, l’articolo 6 di tale regolamento, intitolato «Carattere esclusivo della competenza giurisdizionale di cui agli articoli 3, 4 e 5», dispone che «[i]l coniuge che (...) risiede abitualmente nel territorio di uno Stato membro o (...) ha la cittadinanza di uno Stato membro (...) può essere convenuto in giudizio davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro soltanto in forza degli articoli 3, 4 e 5».

84

Pertanto, secondo detto articolo 6, un convenuto che ha la residenza abituale in uno Stato membro o che è cittadino di uno Stato membro può essere citato dinanzi ai giudici di un altro Stato membro, tenuto conto del carattere esclusivo delle competenze definite agli articoli da 3 a 5 del regolamento n. 2201/2003, solo in base a tali disposizioni e, di conseguenza, ad esclusione delle norme di competenza fissate dal diritto nazionale (sentenza del 29 novembre 2007, Sundelind Lopez, C‑68/07, EU:C:2007:740, punto 22).

85

Ne consegue che, qualora un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro non sia competente a decidere su una domanda di scioglimento del vincolo matrimoniale sul fondamento degli articoli da 3 a 5 del regolamento n. 2201/2003, l’articolo 6 di tale regolamento impedisce all’autorità giurisdizionale in parola di dichiarare la propria competenza in forza delle norme sulla competenza residua previste dal diritto nazionale, conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, di detto regolamento, quando il convenuto è un cittadino di uno Stato membro diverso da quello cui appartiene detta autorità giurisdizionale.

86

Nel caso di specie, il coniuge, convenuto in giudizio a seguito dell’esercizio di un’azione per scioglimento del vincolo matrimoniale dinanzi alle autorità giurisdizionali spagnole, è cittadino portoghese, cosicché, tenuto conto delle informazioni fornite dal giudice del rinvio e fatte salve ulteriori verifiche da parte di quest’ultimo, i coniugi di cui trattasi nel procedimento principale non risiedono abitualmente nel territorio di uno Stato membro, in particolare dello Stato membro cui appartiene tale giudice. Di conseguenza, se il giudice del rinvio non può constatare la propria competenza a decidere su una siffatta azione in forza degli articoli da 3 a 5 del regolamento n. 2201/2003, l’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento non lo autorizza a fondare la propria competenza in forza di norme sulla competenza residua previste dal diritto nazionale, in quanto l’articolo 6, lettera b), di detto regolamento impedirebbe che il convenuto nel procedimento principale, che è un cittadino di uno Stato membro diverso da quello cui appartiene il giudice in parola, sia citato in giudizio dinanzi a quest’ultimo.

87

Occorre aggiungere che, come precisato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, tale interpretazione non significa che il coniuge, che chiede lo scioglimento del vincolo matrimoniale, sia privato della possibilità di presentare la sua domanda dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro di cui il convenuto è cittadino, se gli articoli da 3 a 5 del regolamento n. 2201/2003 non designano un altro foro. Infatti, in un caso del genere, l’articolo 6, lettera b), del regolamento in parola non osta a che le autorità giurisdizionali dello Stato membro di cui il convenuto è cittadino siano competenti a conoscere della domanda di scioglimento del vincolo matrimoniale, in applicazione delle norme nazionali sulla competenza di tale Stato membro.

88

In secondo luogo, per quanto riguarda la competenza residua in materia di responsabilità genitoriale, si deve ricordare che, ai sensi dell’articolo 14 del regolamento n. 2201/2003, qualora nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli da 8 a 13 di detto regolamento, la competenza, in ciascuno Stato membro, è determinata dalla legge di tale Stato.

89

Al riguardo, occorre rilevare che il fatto che una controversia portata dinanzi ad un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro non possa rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 in mancanza di residenza abituale del minore in detto Stato membro non costituisce necessariamente un ostacolo a che tale autorità giurisdizionale sia competente a conoscere della controversia in parola ad altro titolo.

90

Nella fattispecie, nel caso in cui l’interpretazione esposta ai punti da 70 a 78 della presente sentenza – secondo cui, in sostanza, una presenza fisica del minore in uno Stato membro è una condizione preliminare per stabilire la sua residenza abituale in tale Stato – abbia come conseguenza che non è possibile designare come competente un giudice di uno Stato membro in virtù delle disposizioni del regolamento n. 2201/2003 relative alla responsabilità genitoriale, resta comunque il fatto che ciascuno Stato membro rimane libero, in conformità dell’articolo 14 di tale regolamento, di fondare la competenza dei propri giudici in virtù di norme di diritto interno, discostandosi dal criterio della vicinanza sul quale si fondano le disposizioni di detto regolamento (v., in tal senso, sentenza del 17 ottobre 2018, UD, C‑393/18 PPU, EU:C:2018:835, punto 57).

91

Di conseguenza, l’articolo 14 del regolamento n. 2201/2003 non osta a che, per stabilire la propria competenza, l’autorità giurisdizionale adita applichi le norme di diritto interno, ivi compresa, se del caso, quella fondata sulla cittadinanza del minore interessato, anche qualora il padre di quest’ultimo, convenuto, sia cittadino di uno Stato membro diverso da quello cui appartiene tale autorità giurisdizionale.

92

Tenuto conto di siffatte considerazioni, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, non è escluso, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 95 delle sue conclusioni, che la competenza internazionale in materia di scioglimento del vincolo matrimoniale, da un lato, e quella in materia di responsabilità genitoriale, dall’altro, appartengano alle autorità giurisdizionali di Stati membri diversi. Detta constatazione potrebbe indurre a chiedersi se l’interesse superiore del minore, il cui rispetto deve, conformemente ai considerando 12 e 33 del regolamento n. 2201/2003, essere specificamente garantito dalle regole di competenza in materia di responsabilità genitoriale, possa essere compromesso da tale frammentazione.

93

Al riguardo, va ricordato che, come precisato dal considerando 5 del regolamento n. 2201/2003, per garantire parità di condizioni ai minori, tale regolamento disciplina tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale, incluse le misure di protezione del minore, indipendentemente da qualsiasi nesso con un procedimento matrimoniale.

94

Orbene, benché, come parimenti rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 96 delle sue conclusioni, il regolamento n. 2201/2003 consenta ai coniugi, in particolare mediante il suo articolo 12, paragrafo 3, di evitare la frammentazione dei fori, come quella illustrata al punto 92 della presente sentenza, ammettendo la competenza, ai fini di una domanda in materia di responsabilità genitoriale, dell’autorità giurisdizionale competente in materia di divorzio, qualora tale competenza sia nell’interesse superiore del minore, resta nondimeno il fatto che una frammentazione del genere, il cui eventuale verificarsi è inerente al sistema del regolamento in parola, non è necessariamente incompatibile con detto interesse. Infatti, il genitore di cui trattasi può desiderare, nell’interesse superiore del minore, di presentare una siffatta domanda dinanzi ad altre autorità giurisdizionali, tra cui quelle dello Stato membro di cui è cittadino, scelta quest’ultima che può essere motivata, in particolare, dalla facilità di esprimersi nella sua lingua materna e dai costi eventualmente inferiori del procedimento [v., per analogia, sentenza del 5 settembre 2019, R (Competenza responsabilità genitoriale e obbligazione alimentare), C‑468/18, EU:C:2019:666, punti 5051].

95

Occorre aggiungere che, conformemente all’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento n. 2201/2003, se il minore ha la residenza abituale nel territorio di uno Stato che non è parte della convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di potestà genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all’Aia il 19 ottobre 1996, si presume che la competenza fondata, in particolare, sul paragrafo 3 di tale articolo sia nell’interesse del minore, in particolare quando un procedimento si rivela impossibile nel paese terzo interessato.

96

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla quarta questione dichiarando che:

Nel caso in cui nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente a decidere su una domanda di scioglimento del vincolo matrimoniale in forza degli articoli da 3 a 5 del regolamento n. 2201/2003, l’articolo 7 di tale regolamento, in combinato disposto con l’articolo 6 del medesimo, deve essere interpretato nel senso che il fatto che il convenuto nel procedimento principale sia cittadino di uno Stato membro diverso da quello cui appartiene l’autorità giurisdizionale adita impedisce l’applicazione della clausola relativa alla competenza residua di cui a suddetto articolo 7 per fondare la competenza dell’autorità giurisdizionale in parola, senza tuttavia ostare a che le autorità giurisdizionali dello Stato membro di cui egli è cittadino siano competenti a conoscere di una siffatta domanda in applicazione delle norme nazionali sulla competenza di quest’ultimo Stato membro.

Nel caso in cui nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente a decidere su una domanda in materia di responsabilità genitoriale ai sensi degli articoli da 8 a 13 del regolamento n. 2201/2003, l’articolo 14 di detto regolamento deve essere interpretato nel senso che il fatto che il convenuto nel procedimento principale sia cittadino di uno Stato membro diverso da quello cui appartiene l’autorità giurisdizionale adita non osta all’applicazione della clausola relativa alla competenza residua prevista da tale articolo 14.

Sulla quinta questione

97

Con la sua quinta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, nel caso in cui la residenza abituale di tutte le parti della controversia in materia di obbligazioni alimentari non si trovi in uno Stato membro, in quali condizioni possa essere constatata la competenza fondata, in casi eccezionali, sul forum necessitatis, di cui all’articolo 7 del regolamento n. 4/2009. In particolare, il giudice del rinvio si chiede, da un lato, quali siano le condizioni necessarie per ritenere che un procedimento non possa ragionevolmente essere intentato o svolto o si riveli impossibile in uno Stato terzo con il quale la controversia ha uno stretto collegamento e se la parte che si avvale di detto articolo 7 sia tenuta a dimostrare di aver intentato, o cercato di intentare, invano tale procedimento dinanzi ai giudici dello Stato terzo in parola e, dall’altro, se, per ritenere che una controversia debba presentare un collegamento sufficiente con lo Stato membro dell’autorità giurisdizionale adita, sia possibile fondarsi sulla cittadinanza di una delle parti.

98

Secondo l’articolo 7, primo comma, del regolamento n. 4/2009, qualora nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli da 3 a 6 del regolamento suddetto, in casi eccezionali le autorità giurisdizionali di uno Stato membro possono conoscere della controversia se un procedimento non può ragionevolmente essere intentato o svolto o si rivela impossibile in uno Stato terzo con il quale la controversia ha uno stretto collegamento. In forza del secondo comma di tale articolo, la controversia deve presentare un collegamento sufficiente con lo Stato membro dell’autorità giurisdizionale adita.

99

L’articolo 7 del regolamento n. 4/2009 pone quindi quattro condizioni cumulative che devono essere soddisfatte affinché un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, investita di una domanda in materia di obbligazioni alimentari, possa eccezionalmente constatare la propria competenza in virtù dello stato di necessità (forum necessitatis). In primo luogo, siffatta autorità giurisdizionale deve constatare che nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro è competente ai sensi degli articoli da 3 a 6 del regolamento n. 4/2009. In secondo luogo, la controversia di cui è investita deve avere uno stretto collegamento con uno Stato terzo. In terzo luogo, il procedimento di cui trattasi non può ragionevolmente essere intentato o svolto in tale Stato terzo o si rivela impossibile in esso. Infine, in quarto luogo, la controversia deve altresì presentare un collegamento sufficiente con lo Stato membro dell’autorità giurisdizionale adita.

100

Sebbene spetti al giudice del rinvio verificare che tutte queste condizioni siano soddisfatte affinché, se del caso, esso possa avvalersi della competenza accordata dalle disposizioni dell’articolo 7 del regolamento n. 4/2009, occorre, per ciascuna di tali condizioni, e tenuto conto degli elementi forniti da detto giudice, svolgere le seguenti precisazioni.

101

In primo luogo, per quanto riguarda il soddisfacimento della prima condizione menzionata al punto 99 della presente sentenza, occorre osservare che non è sufficiente che l’autorità giurisdizionale adita constati che la propria competenza, ai sensi degli articoli da 3 a 6 del regolamento n. 4/2009, non sussiste, ma è parimenti necessario che essa si accerti, qualora, in particolare, più autorità giurisdizionali siano adite, che nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente ai sensi di tali articoli. La circostanza, menzionata dal giudice del rinvio quale premessa della quinta questione, che il convenuto o il o i creditori risiedano abitualmente in uno Stato terzo, vale a dire che essi non soddisfino i criteri enunciati all’articolo 3, lettere a) e b), rispettivamente, del regolamento n. 4/2009, non è quindi sufficiente per constatare che nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro è competente ai sensi degli articoli da 3 a 6 del regolamento summenzionato, a norma dell’articolo 7 di quest’ultimo. Di conseguenza, spetta ancora al giudice del rinvio verificare che esso e le autorità giurisdizionali degli altri Stati membri siano incompetenti a decidere su tale domanda in forza dei criteri di competenza elencati all’articolo 3, lettere c) o d), o agli articoli da 4 a 6 di detto regolamento.

102

Anzitutto, per quanto concerne l’articolo 3, lettere c) e d), del regolamento n. 4/2009, la disposizione in parola attribuisce la competenza vuoi all’autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un’azione principale relativa allo stato delle persone la cui domanda di alimenti sia accessoria, vuoi all’autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un’azione relativa alla responsabilità genitoriale la cui domanda di alimenti sia accessoria, salvo che tali competenze siano fondate unicamente sulla cittadinanza di una delle parti.

103

Nel caso di specie, se, come risulta dai punti da 86 a 92 della presente sentenza, il giudice del rinvio non fosse competente a decidere sulla domanda di scioglimento del vincolo matrimoniale, ma potrebbe esserlo, in forza della clausola di competenza residua di cui all’articolo 14 del regolamento n. 2201/2003, a decidere sulla domanda relativa alla responsabilità genitoriale sulla base di disposizioni di diritto nazionale fondate sulla cittadinanza della ricorrente nel procedimento principale, il giudice del rinvio dovrebbe determinare se, in ragione di tale circostanza e alla luce dell’articolo 3, lettera d), del regolamento n. 4/2009, esso sia incompetente a conoscere della domanda relativa al credito di alimenti a favore dei figli.

104

Per quanto concerne, poi, i criteri di competenza enunciati agli articoli 4 e 5 del regolamento n. 4/2009, pur se nessun elemento del fascicolo a disposizione della Corte indica che essi sarebbero applicabili nel procedimento principale, occorre segnatamente precisare che, da un lato, la scelta del foro prevista all’articolo 4 di tale regolamento è, in forza del paragrafo 3 di detto articolo, comunque esclusa per le controversie vertenti su un’obbligazione alimentare nei confronti di un minore di età inferiore a diciotto anni e, dall’altro, relativamente alla competenza fondata sull’articolo 5 del regolamento succitato, non emerge dal fascicolo in parola che il convenuto nel procedimento principale sia comparso volontariamente per una ragione diversa da quella di contestare la competenza dell’autorità giurisdizionale di uno Stato membro adita. Per contro, non risulta escluso che le autorità giurisdizionali della Repubblica portoghese possano, se del caso, fondare la loro competenza sull’articolo 6 del medesimo regolamento, alla luce della cittadinanza portoghese comune del padre e dei suoi figli, se questi ultimi sono parti del procedimento relativo alla domanda di alimenti in quanto creditori di tali alimenti, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare.

105

In secondo luogo, quanto alla condizione posta dall’articolo 7 del regolamento n. 4/2009 in base alla quale la controversia di cui l’autorità giurisdizionale è investita presenta uno stretto collegamento con uno Stato terzo, si deve rilevare che tale regolamento non fornisce alcuna indicazione quanto alle circostanze che consentono di constatare l’esistenza di un siffatto stretto collegamento. Tuttavia, tenuto conto dei criteri di competenza su cui detto regolamento si fonda, in particolare quello della residenza abituale, l’autorità giurisdizionale adita deve poter essere in grado di constatare l’esistenza di uno stretto collegamento del genere qualora dalle circostanze del caso di specie risulti che tutte le parti della controversia risiedono abitualmente nel territorio dello Stato terzo interessato, aspetto che incombe all’autorità giurisdizionale in parola verificare. Difatti, indipendentemente dai criteri sui quali la competenza in materia di obbligazioni alimentari è fondata in tale Stato terzo, in particolare quando si tratta di uno Stato che non è parte contraente della convenzione dell’Aia del 23 novembre 2007 sull’esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia, è ragionevole, in linea di principio, ritenere, tenuto conto del criterio di vicinanza, che le autorità giurisdizionali dello Stato nel cui territorio il minore, creditore di alimenti, e il debitore di alimenti hanno la loro residenza abituale siano nella posizione migliore per valutare le esigenze di siffatto minore, in considerazione dell’ambiente, segnatamente sociale e familiare, in cui egli vive e si troverà a vivere.

106

In terzo luogo, affinché l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro adita possa, in via eccezionale, esercitare la competenza risultante dall’articolo 7 del regolamento n. 4/2009, occorre altresì che il procedimento di cui trattasi non possa ragionevolmente essere intentato o svolto o si riveli impossibile dinanzi ai giudici dello Stato terzo interessato.

107

Al riguardo, sebbene il considerando 16 di tale regolamento menzioni la guerra civile come un esempio in cui il procedimento nello Stato terzo di cui trattasi si rivela impossibile, illustrando così il carattere eccezionale dei casi in cui la competenza fondata sul forum necessitatis può essere esercitata, è giocoforza rilevare che detto regolamento non fornisce indicazioni sulle circostanze in cui l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro adita potrebbe constatare che il procedimento in materia di obbligazioni alimentari non può ragionevolmente essere intentato o svolto dinanzi ai giudici dello Stato terzo interessato. Tuttavia, dallo stesso considerando 16 risulta che il forum necessitatis è stato introdotto «[a]l fine di rimediare in particolare a situazioni di diniego di giustizia», consentendo, in casi eccezionali, a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro adita di conoscere di una controversia che abbia uno stretto collegamento con uno Stato terzo «qualora non ci si possa ragionevolmente aspettare che il richiedente introduca o prosegua un procedimento» in tale Stato terzo.

108

Pertanto, da tali precisazioni risulta, da un lato, che, al fine, se del caso, di stabilire la propria competenza ai sensi dell’articolo 7 del regolamento n. 4/2009, l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro adita non può imporre al richiedente alimenti di dimostrare di aver intentato, o cercato di intentare, invano il procedimento di cui trattasi dinanzi ai giudici dello Stato terzo interessato. È quindi sufficiente che l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro adita, alla luce di tutti gli elementi di fatto e di diritto del caso di specie, sia in grado di assicurarsi che gli ostacoli nello Stato terzo interessato siano tali da rendere irragionevole imporre al richiedente di reclamare il credito di alimenti dinanzi ai giudici dello Stato terzo in parola.

109

Infatti, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 126 delle sue conclusioni, esigere da un tale richiedente che egli cerchi di intentare un procedimento dinanzi ai giudici dello Stato terzo interessato, unicamente al fine di dimostrare lo stato di necessità per applicare il forum necessitatis, sarebbe in contrasto con l’obiettivo del regolamento n. 4/2009, che mira, in particolare, conformemente alla giurisprudenza richiamata al punto 48 della presente sentenza, a tutelare il creditore di alimenti e a favorire la corretta amministrazione della giustizia. Siffatta constatazione si impone a maggior ragione quando il creditore di alimenti è un minore, il cui interesse superiore deve guidare l’interpretazione nonché l’attuazione del regolamento n. 4/2009 e, come afferma l’articolo 24, paragrafo 2, della Carta, deve essere considerato preminente in tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2015, A, C‑184/14, EU:C:2015:479, punto 46).

110

D’altro lato, dal momento che, come indicato dal considerando 16 del regolamento n. 4/2009, l’obiettivo della competenza fondata sul forum necessitatis è quello di rimediare «in particolare» a situazioni di diniego di giustizia, è, in linea di principio, giustificato che l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro adita possa avvalersene, in casi eccezionali e fatta salva un’analisi circostanziata delle condizioni procedurali dello Stato terzo interessato, qualora l’accesso alla giustizia in tale Stato terzo sia, in diritto o in fatto, ostacolato, in particolare mediante l’applicazione di condizioni procedurali discriminatorie o contrarie alle garanzie fondamentali dell’equo processo.

111

In quarto luogo, occorre che la controversia di cui trattasi presenti un «collegamento sufficiente» con lo Stato membro dell’autorità giurisdizionale adita. A tal riguardo, al fine di rispondere ai dubbi del giudice del rinvio, è sufficiente rilevare che il considerando 16 del regolamento n. 4/2009 precisa che un collegamento del genere potrebbe essere costituito, in particolare, dalla cittadinanza di una delle parti.

112

Tenuto conto di tali precisazioni, nonché degli elementi addotti dalla madre dei minori di cui trattasi nel procedimento principale, spetta al giudice del rinvio determinare se tale giudice possa fondarsi sulle disposizioni dell’articolo 7 del regolamento n. 4/2009 per conoscere della domanda di alimenti presentata da MPA a favore dei suoi figli. A detto riguardo, il giudice del rinvio può dichiararsi competente al fine di ovviare a un rischio di diniego di giustizia, ma non può fondarsi unicamente su circostanze generali relative alle carenze del sistema giudiziario dello Stato terzo, senza analizzare le conseguenze che dette circostanze potrebbero avere sul caso di specie.

113

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla quinta questione dichiarando che l’articolo 7 del regolamento n. 4/2009 deve essere interpretato nel senso che:

nel caso in cui la residenza abituale di tutte le parti della controversia in materia di obbligazioni alimentari non si trovi in uno Stato membro, la competenza fondata, in casi eccezionali, sul forum necessitatis, di cui a detto articolo 7, può essere constatata se nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro è competente ai sensi degli articoli da 3 a 6 del regolamento in parola, se il procedimento non può ragionevolmente essere intentato o svolto nello Stato terzo con il quale la controversia ha uno stretto collegamento, o si rivela impossibile in esso, e se tale controversia presenta un collegamento sufficiente con lo Stato membro dell’autorità giurisdizionale adita;

per ritenere, in casi eccezionali, che un procedimento non possa ragionevolmente essere intentato o svolto in uno Stato terzo, occorre che, al termine di un’analisi circostanziata degli elementi addotti in ciascun caso di specie, l’accesso alla giustizia in tale Stato terzo sia, in diritto o in fatto, ostacolato, in particolare mediante l’applicazione di condizioni procedurali discriminatorie o contrarie alle garanzie fondamentali dell’equo processo, senza che occorra che la parte che si avvale di detto articolo 7 sia tenuta a dimostrare di aver intentato, o cercato di intentare, invano tale procedimento dinanzi ai giudici del medesimo Stato terzo; e

per ritenere che una controversia debba presentare un collegamento sufficiente con lo Stato membro dell’autorità giurisdizionale adita, è possibile fondarsi sulla cittadinanza di una delle parti.

Sulla sesta questione

114

Con la sua sesta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 47 della Carta debba essere interpretato nel senso che esso osta a che, anche nel caso in cui i coniugi di cui trattasi abbiano stretti collegamenti con Stati membri, a motivo della loro cittadinanza e della loro residenza precedente, l’applicazione delle disposizioni dei regolamenti nn. 2201/2003 e 4/2009 non designi alcuno Stato membro competente.

115

Come risulta in particolare dai punti da 87 a 92 e da 98 a 113 della presente sentenza, e come rilevato, in sostanza, dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, risulta che, in applicazione delle disposizioni del regolamento n. 2201/2003 e del regolamento n. 4/2009, in particolare degli articoli 7 e 14 del regolamento n. 2201/2003 e dell’articolo 7 del regolamento n. 4/2009, che istituiscono meccanismi che consentono di designare un’autorità giurisdizionale competente quando nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro è competente in forza delle altre disposizioni di tali regolamenti, le autorità giurisdizionali di almeno uno Stato membro dovrebbero essere competenti a conoscere rispettivamente di azioni in materia di scioglimento del vincolo matrimoniale, di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari.

116

Di conseguenza, come osservato dalla Commissione, poiché la sesta questione è ipotetica, non occorre rispondervi.

Sulle spese

117

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, e l’articolo 3, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, devono essere interpretati nel senso che, ai fini della determinazione della residenza abituale, ai sensi di tali disposizioni, non è idonea a costituire un elemento determinante la qualità di agenti contrattuali dell’Unione europea dei coniugi di cui trattasi, con sede di servizio in una delegazione di quest’ultima presso uno Stato terzo e rispetto ai quali si afferma che godono dello status diplomatico in detto Stato terzo.

 

2)

L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretato nel senso che, ai fini della determinazione della residenza abituale di un minore, il collegamento costituito dalla cittadinanza della madre nonché dalla residenza di quest’ultima, precedente alla celebrazione del matrimonio, nello Stato membro cui appartiene l’autorità giurisdizionale investita di una domanda in materia di responsabilità genitoriale non è rilevante, mentre è insufficiente la circostanza che i figli minorenni siano nati in tale Stato membro e ne possiedano la cittadinanza.

 

3)

Nel caso in cui nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente a decidere su una domanda di scioglimento del vincolo matrimoniale in forza degli articoli da 3 a 5 del regolamento n. 2201/2003, l’articolo 7 di tale regolamento, in combinato disposto con l’articolo 6 del medesimo, deve essere interpretato nel senso che il fatto che il convenuto nel procedimento principale sia cittadino di uno Stato membro diverso da quello cui appartiene l’autorità giurisdizionale adita impedisce l’applicazione della clausola relativa alla competenza residua di cui a suddetto articolo 7 per fondare la competenza dell’autorità giurisdizionale in parola, senza tuttavia ostare a che le autorità giurisdizionali dello Stato membro di cui egli è cittadino siano competenti a conoscere di una siffatta domanda in applicazione delle norme nazionali sulla competenza di quest’ultimo Stato membro.

Nel caso in cui nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente a decidere su una domanda in materia di responsabilità genitoriale ai sensi degli articoli da 8 a 13 del regolamento n. 2201/2003, l’articolo 14 di detto regolamento deve essere interpretato nel senso che il fatto che il convenuto nel procedimento principale sia cittadino di uno Stato membro diverso da quello cui appartiene l’autorità giurisdizionale adita non osta all’applicazione della clausola relativa alla competenza residua prevista da tale articolo 14.

 

4)

L’articolo 7 del regolamento n. 4/2009 deve essere interpretato nel senso che:

nel caso in cui la residenza abituale di tutte le parti della controversia in materia di obbligazioni alimentari non si trovi in uno Stato membro, la competenza fondata, in casi eccezionali, sul forum necessitatis, di cui a detto articolo 7, può essere constatata se nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro è competente ai sensi degli articoli da 3 a 6 del regolamento in parola, se il procedimento non può ragionevolmente essere intentato o svolto nello Stato terzo con il quale la controversia ha uno stretto collegamento, o si rivela impossibile in esso, e se tale controversia presenta un collegamento sufficiente con lo Stato membro dell’autorità giurisdizionale adita;

per ritenere, in casi eccezionali, che un procedimento non possa ragionevolmente essere intentato o svolto in uno Stato terzo, occorre che, al termine di un’analisi circostanziata degli elementi addotti in ciascun caso di specie, l’accesso alla giustizia in tale Stato terzo sia, in diritto o in fatto, ostacolato, in particolare mediante l’applicazione di condizioni procedurali discriminatorie o contrarie alle garanzie fondamentali dell’equo processo, senza che occorra che la parte che si avvale di detto articolo 7 sia tenuta a dimostrare di aver intentato, o cercato di intentare, invano tale procedimento dinanzi ai giudici del medesimo Stato terzo; e

per ritenere che una controversia debba presentare un collegamento sufficiente con lo Stato membro dell’autorità giurisdizionale adita, è possibile fondarsi sulla cittadinanza di una delle parti.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo.

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