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Document 62020CJ0289

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 25 novembre 2021.
IB contro FA.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Paris.
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Competenza a statuire su una domanda di divorzio – Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) – Nozione di “residenza abituale” dell’attore.
Causa C-289/20.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:955

 SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

25 novembre 2021 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Competenza a statuire su una domanda di divorzio – Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) – Nozione di “residenza abituale” dell’attore»

Nella causa C‑289/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi, Francia), con decisione del 13 febbraio 2020, pervenuta in cancelleria il 30 giugno 2020, nel procedimento

IB

contro

FA,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da A. Prechal, presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Terza Sezione, J. Passer, F. Biltgen, L.S. Rossi (relatrice) e N. Wahl, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per IB, da F. Ingold e E. Ravin, avocats;

per FA, da A. Boiché, avocat;

per il governo francese, da E. de Moustier, T. Stehelin, D. Dubois e A. Daniel, in qualità di agenti;

per il governo tedesco, da J. Möller, M. Hellmann e U. Bartl, in qualità di agenti;

per l’Irlanda, da M. Browne, A. Joyce e J. Quaney, in qualità di agenti;

per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes, S. Duarte Afonso, P. Barros da Costa e L. Medeiros, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, inizialmente da M. Heller, W. Wils e M. Wilderspin, successivamente da M. Heller e W. Wils, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8 luglio 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU 2003, L 338, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra i coniugi IB e FA relativamente a una domanda di scioglimento del loro matrimonio.

Contesto normativo

Regolamento (CE) n. 1347/2000

3

Ai sensi dei considerando 4, 8 e 12 del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi (GU 2000, L 160, pag. 19), che è stato abrogato, a decorrere dal 1o marzo 2005, dal regolamento n. 2201/2003:

«(4)

Le differenze tra alcune norme nazionali sulla competenza giurisdizionale e il riconoscimento ostacolano la libera circolazione delle persone nonché il buon funzionamento del mercato interno. È pertanto opportuno adottare disposizioni che consentano di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori, semplificando le formalità per un rapido ed automatico riconoscimento delle decisioni e per la loro esecuzione.

(...)

(8)

Occorre che il presente regolamento preveda misure coerenti e uniformi, che consentano una circolazione delle persone quanto più ampia possibile. (...)

(...)

(12)

I criteri di competenza accolti nel presente regolamento si fondano sul principio secondo cui tra l’interessato e lo Stato membro che esercita la competenza giurisdizionale deve sussistere un reale collegamento. La scelta di taluni criteri è dovuta al fatto che essi esistono in vari ordinamenti giuridici nazionali e sono accettati dagli altri Stati membri».

Regolamento n. 2201/2003

4

Ai sensi del considerando 1 del regolamento n. 2201/2003:

«La Comunità europea si prefigge l’obiettivo di istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. A tal fine, la Comunità adotta, tra l’altro, le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile necessarie al corretto funzionamento del mercato interno».

5

L’articolo 1 del regolamento n. 2201/2003, intitolato «Ambito d’applicazione», al suo paragrafo 1, dispone quanto segue:

«Il presente regolamento si applica, indipendentemente dal tipo di autorità giurisdizionale, alle materie civili relative:

a)

al divorzio, alla separazione personale e all’annullamento del matrimonio;

(...)».

6

L’articolo 3 di tale regolamento, intitolato «Competenza generale», enuncia quanto segue:

«1.   Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all’annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro:

a)

nel cui territorio si trova:

la residenza abituale dei coniugi, o

l’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, o

la residenza abituale del convenuto, o

in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, o

la residenza abituale dell’attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o,

la residenza abituale dell’attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso o, nel caso del Regno Unito [di Gran Bretagna e Irlanda del Nord] e dell’Irlanda, ha ivi il proprio “domicile”;

b)

di cui i due coniugi sono cittadini o, nel caso del Regno Unito e dell’Irlanda, del “domicile” di entrambi i coniugi

2.   Ai fini del presente regolamento la nozione di “domicile” cui è fatto riferimento è quella utilizzata negli ordinamenti giuridici del Regno Unito e dell’Irlanda».

7

Ai sensi dell’articolo 6 del regolamento in parola, intitolato «Carattere esclusivo della competenza giurisdizionale di cui agli articoli 3, 4 e 5»:

«Il coniuge che:

a)

risiede abitualmente nel territorio di uno Stato membro o

b)

ha la cittadinanza di uno Stato membro o, nel caso del Regno Unito e dell’Irlanda, ha il proprio “domicile” nel territorio di uno di questi Stati membri

può essere convenuto in giudizio davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro soltanto in forza degli articoli 3, 4 e 5».

8

L’articolo 19 del medesimo regolamento, intitolato «Litispendenza e connessione», al suo paragrafo 1, dispone quanto segue:

«Qualora dinanzi a autorità giurisdizionali di Stati membri diverse e tra le stesse parti siano state proposte domande di divorzio, separazione personale dei coniugi e annullamento del matrimonio, l’autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d’ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dall’autorità giurisdizionale preventivamente adita».

9

L’articolo 66 del regolamento n. 2201/2003, intitolato «Stati membri con sistemi normativi plurimi», è così formulato:

«Qualora in uno Stato membro vigano, in unità territoriali diverse, due o più sistemi giuridici o complessi di norme per questioni disciplinate dal presente regolamento:

a)

ogni riferimento alla residenza abituale nello Stato membro va inteso come riferimento alla residenza abituale nell’unità territoriale;

(...)».

Regolamento (CE) n. 4/2009

10

L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU 2009, L 7, pag. 1), prevede quanto segue:

«Sono competenti a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri:

(...)

c)

l’autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un’azione relativa allo stato delle persone qualora la domanda relativa a un’obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti; (…)

(...)».

Regolamento (UE) n. 2016/1103

11

I considerando 15 e 49 del regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (GU 2016, L 183, pag. 1), sono così formulati:

«(15)

Al fine di garantire alle coppie sposate la certezza del diritto quanto ai loro beni e una certa prevedibilità è opportuno riunire in un solo strumento tutte le norme applicabili ai regimi patrimoniali tra coniugi.

(...)

(49)

In mancanza di scelta della legge applicabile, onde conciliare la prevedibilità e l’esigenza di certezza del diritto con le circostanze della vita reale di una coppia, il presente regolamento dovrebbe introdurre norme sul conflitto di leggi armonizzate basate su una serie di criteri di collegamento successivi che permettano di designare la legge applicabile all’insieme dei beni dei coniugi. Il primo criterio dovrebbe essere la prima residenza abituale comune dei coniugi poco dopo il matrimonio, ancor prima della legge della cittadinanza comune dei coniugi al momento del matrimonio. (...)».

12

L’articolo 5, paragrafo 1, del suddetto regolamento così dispone:

«Fatto salvo il paragrafo 2, se un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro è investita di una domanda di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio ai sensi del regolamento (CE) n. 2201/2003, le autorità giurisdizionali di tale Stato sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi correlate alla domanda in questione».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

13

IB, cittadino francese, e FA, sua moglie, cittadina irlandese, si sono sposati nel 1994 a Bray (Irlanda). Essi hanno avuto tre figli, ormai maggiorenni.

14

Il 28 dicembre 2018 IB ha depositato una domanda di divorzio presso il tribunal de grande instance de Paris (Tribunale di primo grado di Parigi, Francia).

15

Con ordinanza dell’11 luglio 2019 e conformemente alla domanda di FA, il giudice per le questioni familiari del suddetto Tribunale si è dichiarato territorialmente incompetente a statuire sul divorzio dei coniugi. Esso ha infatti ritenuto che la sola fissazione del luogo di lavoro di IB in Francia non potesse essere sufficiente a determinarne la volontà di stabilirvi la propria residenza abituale, nonostante le conseguenze fiscali e amministrative nonché le abitudini di vita che ne derivano.

16

Il 30 luglio 2019 IB ha interposto appello avverso tale ordinanza dinanzi alla cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi, Francia), chiedendo a quest’ultima, segnatamente, di dichiarare il tribunal de grande instance de Paris (Tribunale di primo grado di Parigi) territorialmente competente a statuire sul divorzio dei coniugi interessati. Al riguardo, IB sostiene di esercitare le proprie attività professionali in Francia dal 2010 e in modo stabile e permanente dal mese di maggio 2017. Inoltre, egli afferma di abitare in Francia in un appartamento di proprietà di suo padre, che in detto paese intrattiene una vita sociale e che è stato il rifiuto di sua moglie di vivere in Francia – benché ella vi soggiorni con regolarità – nell’appartamento parigino o nella casa di vacanze acquistata nel 2017, a portarli a condurre una vita quotidiana parallela.

17

FA sostiene, dal canto suo, che non è mai stato previsto che la famiglia si stabilisse in Francia. La residenza abituale della famiglia sarebbe infatti situata in Irlanda e IB non avrebbe mai modificato la sua residenza, ma avrebbe unicamente cambiato l’indirizzo del suo luogo di lavoro. Inoltre, il fatto che IB lavori e percepisca i suoi redditi in Francia da oltre 6 mesi non sarebbe sufficiente a caratterizzare la sua residenza abituale, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2201/2003. IB, in effetti, avrebbe continuato a recarsi al domicilio familiare, che si trova in Irlanda, fino alla fine del 2018, avrebbe condotto la stessa vita che aveva in precedenza e avrebbe consultato un avvocato in Irlanda quando i coniugi hanno contemplato, a partire dal mese di settembre 2018, il divorzio.

18

Secondo il giudice del rinvio, è pacifico che il domicilio familiare dei coniugi di cui trattasi era situato in Irlanda, luogo in cui la famiglia si era stabilita nel 1999 e aveva acquistato un immobile che costituiva il domicilio coniugale. Inoltre, FA ha mantenuto la propria residenza abituale in Irlanda alla data dell’avvio della procedura di divorzio da parte di IB, non è intervenuta alcuna separazione prima dell’avvio di tale procedura e nessun elemento consente di stabilire che i coniugi avessero inteso, di comune accordo, trasferire il domicilio coniugale in Francia, posto che numerosi elementi caratterizzavano il collegamento personale e familiare di IB all’Irlanda dove egli si recava ogni fine settimana per ricongiungersi a sua moglie e ai suoi figli.

19

Tuttavia, tale giudice è del parere che il collegamento di IB con l’Irlanda non escluda un collegamento con la Francia dove, dal 2017, egli tornava tutte le settimane per lavoro e constata, al pari del giudice di primo grado, che IB aveva, di fatto, due residenze, una, familiare, in Irlanda, e, l’altra, professionale, in Francia, da numerosi anni, sicché gli elementi di collegamento di IB con la Francia non sono, secondo il giudice del rinvio, né occasionali né circostanziali e IB vi aveva stabilito il centro dei propri interessi professionali, almeno a partire dal 15 maggio 2017.

20

Al riguardo, il giudice del rinvio precisa tuttavia che, sebbene possa ritenersi che IB avesse stabilito in Francia una residenza stabile e permanente almeno sei mesi prima di adire il tribunal de grande instance de Paris (Tribunale di primo grado di Parigi), egli non aveva per tale motivo perso la sua residenza in Irlanda, dove egli manteneva legami familiari e dove soggiornava regolarmente per esigenze personali. Tale giudice ne desume che i giudici irlandesi e francesi sono ugualmente competenti a statuire sul divorzio dei coniugi di cui trattasi.

21

Detto giudice precisa, in proposito, che il principio secondo cui uno stesso criterio di competenza possa essere contemplato in due Stati membri è stato sancito dalla Corte nella sentenza del 16 luglio 2009, Hadadi (C‑168/08, EU:C:2009:474), ma pone in rilievo che la causa all’origine di tale sentenza riguardava l’applicazione del criterio di cittadinanza, la cui definizione, oggettiva, si ricollega al fatto che due coniugi possano essere cittadini di due Stati membri, mentre nel procedimento principale ad essere controversa è la nozione di residenza abituale, la cui definizione stessa presuppone un’interpretazione.

22

Secondo il giudice del rinvio, la nozione di «residenza abituale», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2201/2003, è una nozione autonoma del diritto dell’Unione che richiede l’interpretazione della Corte.

23

In tale contesto, la cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se, qualora dalle circostanze di fatto emerga che uno dei coniugi divide la propria vita tra due Stati membri, si possa ritenere, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento n. 2201/2003 e ai fini della sua applicazione, che egli abbia la propria residenza abituale in due Stati membri, cosicché, ove le condizioni elencate da detto articolo siano soddisfatte in due Stati membri, i giudici di tali due Stati sono ugualmente competenti a pronunciarsi sul divorzio».

Procedimento dinanzi alla Corte

24

Nella sua decisione di rinvio, la cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi) ha chiesto alla Corte di trattare il presente rinvio pregiudiziale con procedimento accelerato ai sensi dell’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte.

25

Su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, il presidente della Corte ha respinto detta domanda con decisione del 15 luglio 2020.

26

Tale decisione si basa sulla constatazione secondo cui, salvo il riferimento alla circostanza che l’organizzazione della vita dei coniugi di cui trattasi dipende dalla determinazione della competenza dei giudici irlandesi o francesi – la quale non è tuttavia sufficiente a distinguere la presente causa da altre cause in materia di divorzio – il giudice del rinvio non ha esposto alcuna circostanza che consenta di dimostrare che la natura della causa richieda il suo rapido trattamento, conformemente all’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

27

Con lettera del 17 febbraio 2021, IB, in applicazione dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento di procedura, ha chiesto, in modo motivato, che si tenesse un’udienza di discussione.

28

Interrogato dalla cancelleria della Corte in relazione a tale domanda in considerazione della crisi sanitaria, IB ha acconsentito, con lettera del 2 marzo 2021, a che l’udienza fosse sostituita dalla possibilità di replicare per iscritto alle osservazioni scritte delle altre parti e degli interessati di cui all’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

29

Oltre a IB, il governo francese e l’Irlanda nonché la Commissione europea hanno usufruito di tale possibilità e hanno depositato osservazioni.

Sulla questione pregiudiziale

30

Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2201/2003 debba essere interpretato nel senso che un coniuge che divide la propria vita tra due Stati membri possa avere la propria residenza abituale in tali due Stati membri, cosicché i giudici di questi ultimi potrebbero essere competenti a statuire sulla domanda di scioglimento del vincolo matrimoniale.

31

Come risulta dal suo considerando 1, il regolamento n. 2201/2003 contribuisce a istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. A tale scopo, detto regolamento, ai capi II e III, stabilisce, in particolare, norme che regolano la competenza nonché il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni relative allo scioglimento del vincolo matrimoniale, regole queste che sono dirette a garantire la certezza del diritto (sentenza del 13 ottobre 2016, Mikołajczyk, C‑294/15, EU:C:2016:772, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

32

In siffatto contesto, l’articolo 3 di detto regolamento, che rientra nel capo II di quest’ultimo, fissa i criteri generali di competenza in materia di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio. Tali criteri oggettivi, alternativi ed esclusivi rispondono alla necessità di una regolazione adeguata alle specifiche necessità dei conflitti in materia di scioglimento del vincolo matrimoniale (sentenza del 13 ottobre 2016, Mikołajczyk, C‑294/15, EU:C:2016:772, punto 40).

33

Al riguardo, se l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), trattini dal primo al quarto, del regolamento n. 2201/2003 fa esplicitamente riferimento ai criteri della residenza abituale dei coniugi o di quella del convenuto, l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), quinto trattino, nonché l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), sesto trattino, di tale regolamento autorizzano l’applicazione della regola di competenza del forum actoris (sentenza del 13 ottobre 2016, Mikołajczyk, C‑294/15, EU:C:2016:772, punto 41).

34

Queste ultime disposizioni, infatti, riconoscono a determinate condizioni, ai giudici dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dell’attore la competenza a pronunciarsi sullo scioglimento del vincolo matrimoniale. L’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), sesto trattino, del regolamento n. 2201/2003, infatti, sancisce tale competenza se l’attore vi ha risieduto per almeno sei mesi prima della presentazione della domanda ed è cittadino dello Stato membro in questione o, nel caso dell’Irlanda o del Regno Unito, ha ivi il proprio «domicile» (v., in tal senso, sentenza del 13 ottobre 2016, Mikołajczyk, C‑294/15, EU:C:2016:772, punto 42).

35

Tale disposizione mira a proteggere gli interessi degli sposi e risponde alla finalità perseguita dal regolamento n. 2201/2003, in quanto quest’ultimo ha istituito regole di conflitto non rigide per tenere conto della mobilità delle persone e per proteggere altresì i diritti del coniuge che ha lasciato lo Stato membro della residenza abituale comune, garantendo nel contempo che sussista un nesso di collegamento effettivo tra l’interessato e lo Stato membro che esercita la competenza (v., in tal senso, sentenza del 13 ottobre 2016, Mikołajczyk, C‑294/15, EU:C:2016:772, punti 4950 nonché giurisprudenza ivi citata).

36

Nel caso di specie, come risulta dalla decisione di rinvio, IB, che è un cittadino francese, ha investito il tribunal de grande instance de Paris (Tribunale di primo grado di Parigi) di una domanda di divorzio, avvalendosi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), sesto trattino, del regolamento n. 2201/2003. Secondo il giudice del rinvio, almeno sei mesi prima di tale ricorso, IB aveva stabilito in Francia una residenza stabile e permanente. Detto giudice ritiene, infatti, che gli elementi di collegamento di IB con la Francia non siano occasionali o circostanziali e che, almeno a partire dal mese di maggio 2017, IB aveva stabilito il centro dei suoi interessi professionali in Francia. Ciò considerato, il giudice del rinvio precisa altresì che IB non aveva per tale motivo perso la propria residenza in Irlanda, dove egli manteneva legami familiari e dove soggiornava per esigenze personali con invariata regolarità. Il giudice in parola ritiene quindi che IB avesse di fatto due residenze, ossia una per la settimana fissata per ragioni professionali a Parigi e l’altra, per il resto del tempo, presso sua moglie e i suoi figli in Irlanda.

37

Stanti tali circostanze, occorre stabilire se l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2201/2003 debba essere interpretato nel senso che un coniuge può avere, in un determinato momento, una sola residenza abituale, ai sensi di detta disposizione.

38

In via preliminare, occorre constatare che il regolamento n. 2201/2003 non contiene alcuna definizione della nozione di «residenza abituale», in particolare della residenza abituale di un coniuge, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento in parola.

39

In assenza, nel regolamento n. 2201/2003, di una simile definizione o di un rinvio espresso al diritto degli Stati membri per determinare il senso e la portata di tale nozione, occorre ricercarne un’interpretazione autonoma e uniforme, tenendo conto del contesto delle disposizioni che menzionano detta nozione e degli obiettivi di tale regolamento (v., per analogia, a proposito della residenza abituale del minore, sentenza del 28 giugno 2018, HR, C‑512/17, EU:C:2018:513, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

40

In primo luogo, occorre evidenziare che né l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento né nessun’altra disposizione di quest’ultimo menzionano detta nozione nella forma plurale. Il regolamento n. 2201/2003 fa infatti riferimento ai giudici dello Stato membro della «residenza abituale» di uno e/o dell’altro coniuge o del minore, a seconda dei casi, impiegando sistematicamente il singolare, senza prevedere che una stessa persona possa, contemporaneamente, avere più residenze abituali o una residenza abituale in diversi luoghi. Al riguardo, il legislatore dell’Unione ha del resto voluto precisare, all’articolo 66, lettera a), di tale regolamento, che, qualora in uno Stato membro vigano, in unità territoriali diverse, due o più sistemi giuridici per questioni disciplinate da detto regolamento, «ogni riferimento alla residenza abituale nello Stato membro va inteso come riferimento alla residenza abituale nell’unità territoriale».

41

In secondo luogo, la Corte ha già dichiarato, nell’ambito dell’interpretazione delle disposizioni del regolamento n. 2201/2003, da un lato, che dall’impiego dell’aggettivo «abituale» si può dedurre che la residenza deve avere una certa stabilità o regolarità e, dall’altro, che il trasferimento da parte di una persona della propria residenza abituale in uno Stato membro riflette la volontà di tale persona di fissarvi, con l’intenzione di conferirgli carattere stabile, il centro permanente o abituale dei suoi interessi (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2010, Mercredi, C‑497/10 PPU, EU:C:2010:829, punti 4451).

42

Una siffatta interpretazione è del resto corroborata dalla relazione esplicativa elaborata dalla sig.ra Borrás, relativa alla convenzione concernente la competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni nelle cause matrimoniali, detta Convenzione di «Bruxelles II» (GU 1998, C 221, pag. 1), la quale ha ispirato il testo del regolamento n. 2201/2003. Dal punto 32 di tale relazione (GU 1998, C 221, pag. 27) risulta infatti che, per quanto riguarda la «residenza abituale» quale criterio di attribuzione della competenza in materia di scioglimento del vincolo matrimoniale, era stato tenuto conto in particolare della definizione fornita dalla Corte, in altri ambiti, secondo cui tale nozione designava il luogo in cui l’interessato ha fissato, con la volontà di conferirgli carattere stabile, il centro permanente o abituale dei suoi interessi.

43

Orbene, l’assimilazione della residenza abituale di una persona, nella fattispecie di un coniuge, al centro permanente o abituale in cui si trovano i suoi interessi non depone nel senso di accettare che una pluralità di residenze possano, contemporaneamente, presentare un siffatto carattere.

44

Tale valutazione è, in terzo luogo, corroborata dall’obiettivo perseguito dalle regole di competenza stabilite dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2201/2003, consistente nell’assicurare un equilibrio tra la mobilità delle persone all’interno dell’Unione europea e la certezza del diritto (v., in tal senso, sentenza del 13 ottobre 2016, Mikołajczyk, C‑294/15, EU:C:2016:772, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

45

È vero che, al fine di favorire la mobilità delle persone all’interno dell’Unione, il regolamento n. 2201/2003 è informato dall’obiettivo di agevolare la possibilità di ottenere lo scioglimento del vincolo matrimoniale stabilendo, al suo articolo 3, paragrafo 1, lettera a), a favore dell’attore, una pluralità di criteri alternativi, la cui applicazione non è soggetta a un rapporto di gerarchia. Per tale motivo, il sistema di ripartizione delle competenze introdotto da detto regolamento in materia di scioglimento del vincolo matrimoniale non mira ad escludere competenze giurisdizionali multiple (v., in tal senso, sentenza del 13 ottobre 2016, Mikołajczyk, C‑294/15, EU:C:2016:772, punti 4647 nonché giurisprudenza ivi citata), le quali sono coordinate mediante le norme sulla litispendenza enunciate all’articolo 19 del regolamento in parola.

46

Tuttavia, ammettere che un coniuge possa contemporaneamente risiedere abitualmente in più Stati membri potrebbe nuocere alla certezza del diritto, aumentando le difficoltà in relazione alla determinazione anticipata dei giudici che possono statuire sullo scioglimento del vincolo matrimoniale e rendendo più complessa la verifica, da parte del giudice adito, della propria competenza. Come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 94 delle sue conclusioni, vi sarebbe allora il rischio che la competenza internazionale venga determinata, in ultima analisi, non dal criterio della «residenza abituale», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2201/2003, bensì da un criterio fondato sulla semplice residenza dell’uno o dell’altro coniuge, il che violerebbe tale regolamento.

47

In quarto luogo, occorre osservare che l’interpretazione delle norme sulla competenza di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2201/2003 comporta conseguenze che non si limitano allo scioglimento del vincolo matrimoniale in quanto tale.

48

Difatti, in particolare, tanto l’articolo 3, lettera c), del regolamento n. 4/2009 quanto l’articolo 5 del regolamento 2016/1103 rinviano alla competenza stabilita all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2201/2003 e prevedono, nell’ambito delle procedure di scioglimento del vincolo matrimoniale, competenze accessorie del giudice adito a statuire su determinate richieste di alimenti o su determinate questioni patrimoniali. Pertanto, riconoscere a un coniuge una molteplicità di residenze abituali simultanee potrebbe parimenti compromettere l’esigenza di prevedibilità delle regole di competenza che è comune ai suddetti regolamenti [v., a proposito del regolamento n. 4/2009, sentenza del 4 giugno 2020, FX (Opposizione all’esecuzione di un credito di alimenti), C‑41/19, EU:C:2020:425, punto 40 e giurisprudenza ivi citata, nonché, per quanto riguarda il regolamento 2016/1103, in particolare, i considerando 15 e 49 di quest’ultimo].

49

In quinto luogo, il complesso di tali considerazioni non è rimesso in discussione dall’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2201/2003, accolta nella sentenza del 16 luglio 2009, Hadadi (C‑168/08, EU:C:2009:474, punto 56), in riferimento alla quale la Corte ha ammesso che i giudici di diversi Stati membri possono essere competenti quando gli interessati hanno più cittadinanze.

50

Come infatti sostanzialmente menzionato dall’avvocato generale al paragrafo 92 delle sue conclusioni, sebbene la Corte abbia escluso, in detta sentenza, che il criterio di collegamento previsto all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2201/2003, vale a dire la cittadinanza dei due coniugi, sia limitato alla «cittadinanza effettiva» di questi ultimi, siffatta circostanza è estranea all’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento.

51

Dal complesso di tali considerazioni risulta che, sebbene non sia escluso che un coniuge possa contemporaneamente disporre di più residenze, quest’ultimo può avere, in un determinato momento, una sola residenza abituale, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2201/2003.

52

Poiché la nozione di «residenza abituale» riflette essenzialmente una questione di fatto (sentenza dell’8 giugno 2017, OL, C‑111/17 PPU, EU:C:2017:436, punto 51), spetta al giudice del rinvio verificare, sulla base del complesso delle peculiari circostanze di fatto del caso di specie, se il territorio dello Stato membro del giudice nazionale adito da IB corrisponda al luogo in cui si trova la residenza abituale dell’attore, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), sesto trattino, del regolamento n. 2201/2003 (v., per analogia, sentenze del 2 aprile 2009, A, C‑523/07, EU:C:2009:225, punto 42, e del 28 giugno 2018, HR, C‑512/17, EU:C:2018:513, punto 41).

53

Al riguardo, occorre ricordare che, nell’ambito dell’interpretazione delle disposizioni del regolamento n. 2201/2003 relative alla responsabilità genitoriale, la Corte ha ritenuto che occorra ricercare, al fine di determinare il luogo della residenza abituale di un minore, soprattutto di tenera età che dipende quotidianamente dai suoi genitori, il luogo in cui questi ultimi sono presenti stabilmente e sono integrati in un ambiente sociale e familiare; l’intenzione di stabilirsi in tal modo in detto luogo, qualora sia manifestata attraverso misure concrete, può del pari essere presa in considerazione (v., in tal senso, sentenza del 28 giugno 2018, HR, C‑512/17, EU:C:2018:513, punti 4546 nonché giurisprudenza ivi citata). Tale giurisprudenza accoglie quindi l’ambiente sociale e familiare dei genitori del minore, in particolare di tenera età, quale criterio essenziale per la determinazione del luogo della residenza abituale di detto minore.

54

Certamente, le peculiari circostanze che caratterizzano il luogo della residenza abituale di un minore non sono, evidentemente, identiche sotto tutti i profili a quelle che consentono di determinare il luogo della residenza abituale di un coniuge, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2201/2003.

55

Un coniuge può, infatti, a causa della crisi coniugale, decidere di lasciare la precedente residenza abituale della coppia per stabilirsi in uno Stato membro diverso da quello di tale precedente residenza e ivi presentare una domanda di scioglimento del vincolo matrimoniale alle condizioni previste all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), quinto o sesto trattino, del regolamento n. 2201/2003, pur restando completamente libero di mantenere un certo numero di legami sociali e familiari nel territorio dello Stato membro della precedente residenza abituale della coppia.

56

Inoltre, a differenza di un minore, in particolare di tenera età, il cui l’ambiente è, in via generale, essenzialmente familiare (v., al riguardo, sentenza del 22 dicembre 2010, Mercredi, C‑497/10 PPU, EU:C:2010:829, punto 54), l’ambiente di un adulto è di tipo necessariamente più vario, composto da un ventaglio di attività sensibilmente più vasto e di interessi – segnatamente professionali, socio-culturali, patrimoniali nonché di ordine privato e familiare – diversificati. Al riguardo, non si può esigere che tali interessi siano concentrati nel territorio di un solo Stato membro, tenuto conto, segnatamente, dell’obiettivo del regolamento n. 2201/2003 di agevolare le domande di scioglimento del vincolo matrimoniale, instaurando regole di conflitto non rigide e tutelando i diritti del coniuge che, a seguito della crisi coniugale, abbia lasciato lo Stato membro della residenza comune (v., in tal senso, sentenza del 13 ottobre 2016, Mikołajczyk, C‑294/15, EU:C:2016:772, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).

57

Ciò non toglie che la giurisprudenza citata al punto 53 della presente sentenza consente, ai fini dell’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2201/2003, di ritenere che la nozione di «residenza abituale» sia caratterizzata, in via di principio, da due elementi, ossia, da un lato, la volontà dell’interessato di fissare il centro abituale dei suoi interessi in un luogo determinato e, dall’altro, una presenza che denota un grado sufficiente di stabilità nel territorio dello Stato membro interessato.

58

Pertanto, un coniuge che pretende di avvalersi del criterio di competenza previsto all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), quinto o sesto trattino, del regolamento n. 2201/2003 deve necessariamente aver trasferito la propria residenza abituale nel territorio di uno Stato membro diverso da quello della precedente residenza abituale comune e quindi, da un lato, aver manifestato la volontà di stabilire il centro abituale dei suoi interessi in tale altro Stato membro e, dall’altro, aver dimostrato che la sua presenza nel territorio di detto Stato membro denoti un grado sufficiente di stabilità.

59

Nel caso di specie, come risulta dal fascicolo di cui dispone la Corte, è pacifico che IB, cittadino dello Stato membro cui appartiene il giudice nazionale che egli ha adito, soddisfaceva il requisito della residenza nel territorio di tale Stato membro da almeno sei mesi immediatamente prima della presentazione della sua domanda di scioglimento del vincolo matrimoniale, in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), sesto trattino, del regolamento n. 2201/2003. È altresì accertato che IB esercitava, durante la settimana, in modo permanente e stabile, dal 2017, un’attività professionale a tempo indeterminato in Francia, nel cui territorio egli occupava un appartamento ai fini dell’esercizio di detta attività.

60

Tali elementi tendono a dimostrare che il soggiorno di IB nel territorio di detto Stato membro presenta un carattere stabile e consentono, inoltre, di rivelare, quantomeno, l’integrazione dell’interessato in un ambiente sociale e culturale all’interno di detto Stato membro.

61

Se è vero che siffatti elementi lasciano pensare, a priori, che i requisiti previsti all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), sesto trattino, del regolamento n. 2201/2003 possano essere soddisfatti, spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare se il complesso delle circostanze di fatto peculiari del caso di specie consentano effettivamente di ritenere che l’interessato abbia trasferito la sua residenza abituale nel territorio dello Stato membro cui appartiene detto giudice.

62

Tenuto conto delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretato nel senso che un coniuge che divide la propria vita tra due Stati membri può avere la propria residenza abituale in uno solo di tali Stati membri, cosicché solo i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situata tale residenza abituale sono competenti a statuire sulla domanda di scioglimento del vincolo matrimoniale.

Sulle spese

63

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

 

L’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, deve essere interpretato nel senso che un coniuge che divide la propria vita tra due Stati membri può avere la propria residenza abituale in uno solo di tali Stati membri, cosicché solo i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situata tale residenza abituale sono competenti a statuire sulla domanda di scioglimento del vincolo matrimoniale.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il francese.

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