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Document 32000Y0815(01)

Iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio relativo all'esecuzione reciproca delle decisioni in materia di diritto di visita ai figli minori

GU C 234 del 15.8.2000, p. 7–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

32000Y0815(01)

Iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio relativo all'esecuzione reciproca delle decisioni in materia di diritto di visita ai figli minori

Gazzetta ufficiale n. C 234 del 15/08/2000 pag. 0007 - 0011


Iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio relativo all'esecuzione reciproca delle decisioni in materia di diritto di visita ai figli minori

(2000/C 234/08)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c), e l'articolo 67, paragrafo 1,

vista l'iniziativa della Repubblica francese,

visto il parere del Parlamento europeo(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

considerando quanto segue:

(1) Gli Stati membri si prefiggono l'obiettivo di conservare e sviluppare l'Unione quale spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone; al fine di realizzare tale spazio la Comunità deve adottare, tra l'altro, nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, i provvedimenti necessari per il buon funzionamento del mercato interno.

(2) Il Consiglio europeo, riunito a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999, ha ricordato l'esigenza di istituire un effettivo spazio di giustizia europeo nel quale, in particolare, le decisioni relative al diritto di visita ai figli minori di coniugi separati o divorziati possano essere eseguite direttamente negli Stati membri.

(3) In caso di allentamento o di scioglimento del vincolo matrimoniale i figli minori devono poter beneficiare di garanzie che assicurino loro il diritto fondamentale al mantenimento di rapporti regolari con entrambi i genitori, indipendentemente dal luogo di stabilimento di questi ultimi all'interno della Comunità.

(4) Il buon funzionamento del mercato interno presuppone che sia migliorata ed accelerata la libera circolazione delle decisioni giudiziarie nella materia in questione e sia garantito l'effettivo esercizio dei diritti di visita transfrontaliera ai figli minori di coniugi il cui divorzio o separazione personale è pronunciato nella Comunità.

(5) Una migliore circolazione all'interno della Comunità dei figli minori di coniugi separati può essere assicurata soltanto da una circolazione più libera delle decisioni giudiziarie che li riguardano, la quale deriverà dal riconoscimento reciproco dell'esecutività di tali decisioni e dal rafforzamento dei meccanismi di cooperazione.

(6) Tale materia rientra nell'ambito dell'articolo 65 del trattato.

(7) In base ai principi di sussidiarietà e proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, gli obiettivi del presente regolamento non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario; il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il conseguimento di tali obiettivi.

(8) Le decisioni a cui si applica il presente regolamento devono essere pronunciate nel quadro dei procedimenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. .../2000 del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi(3) (Bruxelles II).

(9) Tali decisioni devono inoltre riguardare i diritti di visita transfrontaliera ai figli minori di 16 anni.

(10) Il regolamento (CE) n. .../2000 (Bruxelles II) si applica a tali decisioni, ma il presente regolamento vi deroga affermando il principio del riconoscimento reciproco dell'esecutività delle decisioni in questione.

(11) L'esecutività diretta, in tutti gli Stati membri, di tali decisioni deve essere bilanciata da garanzie che tutelino gli interessi di entrambi i genitori e dei figli minori.

(12) Una procedura unificata deve consentire, in casi eccezionali, di sospendere l'esecuzione laddove essa sia di natura tale da minacciare seriamente gli interessi dei figli minori o laddove sussista un'altra decisione esecutiva contrastante; peraltro una decisione passata in giudicato che abbia accertato un motivo di non riconoscimento o di non esecuzione in applicazione del regolamento (CE) n. .../2000 (Bruxelles II) osta all'esecuzione del diritto di visita.

(13) Occorre inoltre tutelare gli interessi del genitore affidatario a cui deve essere garantito il ritorno del figlio minore al termine del suo soggiorno all'estero, il che comporta, da un lato, che al di là del bisogno di protezione urgente dei figli, le autorità dello Stato membro di soggiorno non possono, nel corso del medesimo, essere competenti per modificare la decisione straniera in atto e, dall'altro, che esse hanno una competenza vincolata per ordinare il ritorno dei minori.

(14) Gli obiettivi del presente regolamento impongono inoltre la creazione di una cooperazione approfondita tra le autorità centrali incaricate di mettere in atto un'assistenza amministrativa e giudiziaria.

(15) Al fine di garantire il rispetto delle decisioni oggetto del presente regolamento, le autorità centrali si scambiano informazioni e utilizzano tutti i mezzi di cui dispongono in conformità del diritto interno del loro Stato per promuovere l'esercizio volontario del diritto di visita o per assicurarne l'esecuzione con mezzi coercitivi.

(16) Le autorità centrali devono essere accessibili ai genitori interessati, creditori o debitori del diritto di visita.

(17) La Commissione riferirà in merito all'applicazione del presente regolamento di proporre, se del caso, le modifiche necessarie; in questo compito essa si avvarrà delle informazioni che le saranno trasmesse dalle autorità centrali.

(18) Sulla scorta delle informazioni ricevute dagli Stati membri la Commissione potrà modificare, gli allegati del regolamento, relativi alle autorità centrali, agli organi giurisdizionali, alle autorità competenti e ai mezzi di ricorso.

(19) Periodicamente saranno organizzate riunioni delle autorità centrali onde consentire il reciproco scambio di esperienze.

(20) Ai sensi dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, questi Stati non partecipano all'adozione del presente regolamento che, di conseguenza, non vincola il Regno Unito e l'Irlanda né è applicabile in detti Stati.

(21) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, questo Stato non partecipa all'adozione del presente regolamento che, di conseguenza, non vincola la Danimarca né è applicabile in detto Stato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Campo d'applicazione

Articolo 1

1. Il presente regolamento si applica a tutte le decisioni prese in uno Stato membro, nel quadro dei procedimenti di cui all'articolo 1, paragrafo l, lettera b), del regolamento (CE) n. .../2000 (Bruxelles II), che riconoscono a uno dei genitori il diritto di visita ai figli avuti in comune, laddove:

a) questo diritto è esercitato nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui le autorità competenti lo hanno sancito, e

b) il figlio è minore di 16 anni nel momento in cui è richiesta l'esecuzione della decisione.

2. Il diritto di visita di cui al paragrafo 1 ricomprende il diritto di condurre il minore, per un periodo limitato, in un luogo diverso dalla sua residenza abituale.

3. Ai fini del presente regolamento per "Stato membro" si intendono tutti gli Stati membri ad eccezione di (...).

CAPO II

Riconoscimento reciproco dell'esecutività delle decisioni relative al diritto di visita

Articolo 2

In deroga all'articolo 21 del regolamento (CE) n. .../2000 (Bruxelles II) una decisione di cui all'articolo 1 del presente regolamento, adottata ed esecutiva in un determinato Stato membro, anche se a titolo provvisorio, può essere eseguita in tutti gli altri Stati membri senza che sia necessario avviare alcun procedimento.

Articolo 3

Il riconoscimento dell'esecutività di una decisione adottata in un altro Stato membro consente di utilizzare, a parità di condizioni, mezzi di esecuzione identici a quelli applicabili a una decisione della stessa natura che sarebbe esecutiva nello Stato membro di riconoscimento dopo essere stata pronunciata dalle autorità di quest'ultimo.

CAPO III

Rifiuto di esecuzione del diritto di visita

Articolo 4

L'esecuzione di una decisione di cui all'articolo 1 può essere sospesa in un altro Stato membro solo nel caso in cui il genitore affidatario constati, nel quadro del procedimento previsto all'articolo 6, che:

a) a seguito del mutamento di circostanze l'esercizio del diritto di visita e di alloggio metterebbe a rischio in modo grave e diretto la salute fisica e mentale dei figli minori, o

b) è stata pronunciata una decisione contrastante già esecutiva nel territorio del suddetto Stato membro.

Articolo 5

1. L'esecuzione non può in particolare essere sospesa dalla promozione di un'azione volta ad ottenere l'accertamento di un motivo di non riconoscimento o di non esecuzione di una decisione, o di parte di essa, adottata nel quadro dei procedimenti civili di cui all'articolo I, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. .../2000 (Bruxelles II).

2. Fatto salvo l'articolo 4 soltanto una decisione passata in giudicato che abbia accertato un motivo di non riconoscimento o di non esecuzione di una decisione di cui al paragrafo 1 osta all'esecuzione del diritto di visita.

Articolo 6

L'azione di opposizione all'esercizio del diritto di visita e di alloggio di cui all'articolo 4 è proposta dinanzi agli organi giurisdizionali, elencati nell'allegato II, dello Stato membro in cui i figli minori risiedono abitualmente.

Articolo 7

1. Le modalità di deposito o notifica o comunicazione della richiesta di opposizione sono stabilite dalla legge dello Stato membro in cui risiede il genitore titolare del diritto di visita.

2. Con procedura d'urgenza, previo contraddittorio e, se necessario, audizione dei figli minori, statuisce sulla fondatezza della richiesta tenuto conto in particolare delle circostanze e della facoltà di discernimento dei figli.

3. La decisione è pronunciata entro il termine massimo di otto giorni a decorrere dalla data in cui il titolare del diritto di visita ha comunicato le sue osservazioni. Essa è esecutiva nonostante l'azione di ricorso di cui all'articolo 8.

Articolo 8

La decisione sulla richiesta di opposizione al diritto di visita può costituire oggetto unicamente delle procedure di ricorso di cui all'allegato III.

CAPO IV

Modifica della decisione

Articolo 9

Nonostante la necessità prioritaria di una protezione immediata e provvisoria dei figli minori, che non potrebbe essere assicurata dalle autorità dello Stato di residenza abituale dei figli stessi, la durata del soggiorno da essi effettuato in un altro Stato membro in virtù dell'esecuzione di una decisione di cui all'articolo 1 non conferisce ad un'autorità di detto Stato la competenza per modificare la decisione in fase di esecuzione.

CAPO V

Ritorno immediato dei figli minori

Articolo 10

Se, allo scadere del termine relativo al diritto di visita e alloggio fissato dalla decisione, i figli minori non sono restituiti al genitore affidatario, quest'ultimo può chiederne il ritorno immediato all'autorità centrale, di cui all'articolo 12, dello Stato membro di residenza abituale o di soggiorno dei figli minori.

Articolo 11

Le autorità competenti dello Stato membro di soggiorno dei figli minori ne ordinano il ritorno immediato senza che il titolare del diritto di visita possa opporvisi, in particolare invocando l'esercizio dell'azione di cui all'articolo 5, l'esistenza di una decisione relativa all'affidamento a suo favore pronunciata nello Stato suddetto o che potrebbe essere da questo riconosciuta, nonché l'articolo 13 della convenzione dell'Aia sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, del 25 ottobre 1980.

CAPO VI

Cooperazione

Articolo 12

1. Gli Stati membri cooperano, per il tramite delle autorità centrali nazionali che essi designano e che sono elencate nell'allegato I, al fine di assicurare l'esercizio effettivo dei diritti di visita ai figli minori ed il ritorno immediato di questi ultimi presso il genitore affidatario al termine del periodo di esercizio del diritto di visita.

2. A tal fine tali autorità cooperano direttamente tra loro per promuovere una collaborazione tra le autorità competenti nei rispettivi territori.

3. In particolare, direttamente o con l'aiuto di intermediari, tali autorità devono adottare le misure opportune per:

a) scambiarsi informazioni sulla situazione dei figli;

b) facilitare l'esercizio volontario del diritto di visita;

c) agevolare l'intesa dei genitori sull'esercizio del diritto di visita mediante la conciliazione, la mediazione o qualsiasi altro metodo simile;

d) introdurre o favorire, secondo le norme applicabili in ciascuno Stato membro, l'avvio di qualsiasi procedimento utile e ricorrere ai mezzi coercitivi previsti dalle legislazioni nazionali in caso di rifiuto accertato a dare esecuzione ad un diritto di visita o a restituire i figli minori al genitore affidatario alla scadenza di questo diritto;

e) scambiarsi informazioni sulle disposizioni legislative dei rispettivi Stati in merito all'applicazione del presente regolamento;

f) tenersi reciprocamente informati su eventuali difficoltà riscontrate nell'applicazione del presente regolamento.

Articolo 13

1. Il beneficiario della decisione di cui all'articolo 1 che incontra difficoltà nell'esercizio del suo diritto può rivolgersi all'autorità centrale dello Stato membro in cui risiede oppure dello Stato membro in cui risiedono i figli minori.

2. Egli deve produrre a sostegno della sua istanza:

a) una copia della decisione che presenti tutti i requisiti di autenticità

b) il formulario previsto all'allegato V del regolamento (CE) n. .../2000 (Bruxelles II), debitamente compilato, il quale attesti che la decisione è esecutiva ai sensi della legge dello Stato membro d'origine e che essa è stata notificata o comunicata al genitore contro il quale è chiesta l'esecuzione.

CAPO VII

Disposizioni finali

Articolo 14

Le disposizioni del regolamento (CE) n. .../2000 (Bruxelles II) si applicano alle decisioni di cui all'articolo 1, salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento.

Articolo 15

1. Entro ...(4) la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione del presente regolamento.

2. La relazione di cui al paragrafo 1 è corredata, se del caso, di proposte d'adeguamento del regolamento.

3. Al fine di elaborare la relazione di cui al precedente paragrafo, la Commissione può invitare le autorità centrali di cui all'articolo 12 a trasmetterle informazioni sull'applicazione delle disposizioni del presente regolamento. Le autorità centrali possono inoltre trasmettere tali informazioni alla Commissione di propria iniziativa.

Articolo 16

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni interne che modificano la designazione delle autorità centrali menzionate all'allegato I, ovvero gli organi giurisdizionali, le autorità competenti e i mezzi di ricorso menzionati agli allegati II e III.

La Commissione adatta di conseguenza i relativi allegati.

Articolo 17

1. Le autorità centrali di cui all'articolo 12 si riuniscono per scambiare le loro esperienze e cercare soluzioni ai problemi pratici e giuridici riscontrati nell'ambito della cooperazione istituita dal presente regolamento.

2. Ciascuno Stato membro designa un rappresentante per assistere alle riunioni di cui al paragrafo 1.

3. Le autorità centrali si riuniscono per la prima volta entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. Successivamente esse si riuniscono periodicamente su una base ad hoc, tenendo di norma una riunione all'anno, ogniqualvolta se ne ravvisi l'esigenza, su richiesta della presidenza del Consiglio che tiene altresì conto dei desideri degli Stati membri.

4. Le riunioni si svolgono a Bruxelles, presso la sede del Consiglio, conformemente alle norme previste dal suo regolamento interno.

5. Per ogni riunione si redige una relazione che è trasmessa agli Stati membri e alla Commissione.

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore il ...

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a ...

Per il Consiglio

Il Presidente

...

(1) GU C ...

(2) GU C ...

(3) GU L ...

(4) Cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

ALLEGATO I

Elenco delle autorità centrali nazionali (articolo 12)

- In Belgio:

(...)

ALLEGATO II

Elenco degli organi giurisdizionali e delle autorità competenti a deliberare in merito alla procedura di sospensione dell'esecuzione (articoli 4 e 6)

- In Belgio:

(...)

ALLEGATO III

Ricorsi previsti dall'articolo 8

- In Belgio:

(...)

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