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Document 62022TN0648

Causa T-648/22: Ricorso proposto il 13 ottobre 2022 — ClientEarth / Consiglio

GU C 482 del 19.12.2022, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 482/25


Ricorso proposto il 13 ottobre 2022 — ClientEarth / Consiglio

(Causa T-648/22)

(2022/C 482/34)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ClientEarth AISBL (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: C. Ziegler, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del 3 agosto 2022 (SGS 22/3264) relativa alla richiesta di riesame interno ai sensi del titolo IV del regolamento di Aarhus per quanto riguarda il regolamento (UE) 2022/515 del Consiglio, del 31 marzo 2022, recante modifica del regolamento (UE) 2022/109, che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione (GU 2022, L 104, pag. 1); e

condannare il Consiglio a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un errore manifesto di diritto e di valutazione per quanto riguarda la portata dell’accesso della ricorrente al riesame dei diritti ai sensi della regolamento di Aarhus, a causa del fatto che il Consiglio ha dichiarato che i motivi della ricorrente, aventi ad oggetto il difetto di competenza del Consiglio e il fatto che quest’ultimo abbia commesso uno sviamento di potere nell’adottare il regolamento recante modifiche ai TAC, erano irricevibili poiché non rientravano nell’ambito di applicazione dell’articolo 10 del regolamento di Aarhus.

2.

Secondo motivo, vertente su errori manifesti di diritto e di valutazione per quanto riguarda elementi essenziali del diritto derivato e la portata della competenza del Consiglio a stabilire i TAC ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE, a causa del fatto che il Consiglio ha commesso:

un errore manifesto di diritto per quanto riguarda la presunta ripercussione dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione sulla competenza del Consiglio a stabilire i TAC, in contraddizione con la legislazione dell'Unione europea in materia di pesca;

errori manifesti di diritto per quanto riguarda il margine di discrezionalità di cui dispone per stabilire le possibilità di pesca, come limitato dal generale obiettivo del rendimento massimo sostenibile, di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base della politica comune della pesca (in prosieguo: «PCP»); e

errori manifesti di diritto e di valutazione riguardanti i limiti della propria competenza ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE.

3.

Terzo motivo, vertente su errori manifesti di valutazione riguardanti gli obblighi del Consiglio di:

attuare l’approccio precauzionale, come disposto dai commi primo e secondo dell’articolo 2, paragrafo 2, nonché dall’articolo 4, paragrafi 1 e 8 e dall’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento di base della PCP, e strettamente limitato dall’obiettivo del rendimento massimo sostenibile;

attuare l'approccio basato sugli ecosistemi come imposto dall’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base della PCP.

4.

Quarto motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione riguardante lo sviamento di potere commesso dal Consiglio nell’adottare il regolamento (UE) 2022/515 del Consiglio, del 31 marzo 2022, recante modifica del regolamento (UE) 2022/109, che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione (GU 2022, L 104, pag. 1).


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