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Document 62022TN0648
Case T-648/22: Action brought on 13 October 2022 — ClientEarth v Council
Causa T-648/22: Ricorso proposto il 13 ottobre 2022 — ClientEarth / Consiglio
Causa T-648/22: Ricorso proposto il 13 ottobre 2022 — ClientEarth / Consiglio
GU C 482 del 19.12.2022, p. 25–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
19.12.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 482/25 |
Ricorso proposto il 13 ottobre 2022 — ClientEarth / Consiglio
(Causa T-648/22)
(2022/C 482/34)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: ClientEarth AISBL (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: C. Ziegler, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione del 3 agosto 2022 (SGS 22/3264) relativa alla richiesta di riesame interno ai sensi del titolo IV del regolamento di Aarhus per quanto riguarda il regolamento (UE) 2022/515 del Consiglio, del 31 marzo 2022, recante modifica del regolamento (UE) 2022/109, che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione (GU 2022, L 104, pag. 1); e |
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condannare il Consiglio a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Primo motivo, vertente su un errore manifesto di diritto e di valutazione per quanto riguarda la portata dell’accesso della ricorrente al riesame dei diritti ai sensi della regolamento di Aarhus, a causa del fatto che il Consiglio ha dichiarato che i motivi della ricorrente, aventi ad oggetto il difetto di competenza del Consiglio e il fatto che quest’ultimo abbia commesso uno sviamento di potere nell’adottare il regolamento recante modifiche ai TAC, erano irricevibili poiché non rientravano nell’ambito di applicazione dell’articolo 10 del regolamento di Aarhus. |
2. |
Secondo motivo, vertente su errori manifesti di diritto e di valutazione per quanto riguarda elementi essenziali del diritto derivato e la portata della competenza del Consiglio a stabilire i TAC ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE, a causa del fatto che il Consiglio ha commesso:
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3. |
Terzo motivo, vertente su errori manifesti di valutazione riguardanti gli obblighi del Consiglio di:
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4. |
Quarto motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione riguardante lo sviamento di potere commesso dal Consiglio nell’adottare il regolamento (UE) 2022/515 del Consiglio, del 31 marzo 2022, recante modifica del regolamento (UE) 2022/109, che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione (GU 2022, L 104, pag. 1). |