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Document 62022TN0181

Causa T-181/22: Ricorso proposto il 6 aprile 2022 — Pharol/Commissione

GU C 213 del 30.5.2022, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 213 del 30.5.2022, p. 40–41 (GA)

30.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 213/42


Ricorso proposto il 6 aprile 2022 — Pharol/Commissione

(Causa T-181/22)

(2022/C 213/59)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Pharol, SGPS, SA (Lisbona, Portogallo) (rappresentanti: N. Mimoso Ruiz e L. Bettencourt Nunes, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

riconoscere il legittimo interesse della ricorrente nella proposizione del presente ricorso, ai sensi dell’articolo 263 del TFUE;

considerare il presente ricorso di annullamento regolarmente proposto e ricevibile, ai sensi dell’articolo 263 del TFUE;

annullare la decisione C(2022) 324 final, del 25 gennaio 2022, che modifica la decisione C(2013) 306 final, del 23 gennaio 2013, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (AT.39839 — Telefónica e Portugal Telecom) ai sensi dell’articolo 264 del TFUE;

in subordine e sempre ai sensi dell’articolo 264 del TFUE, per i motivi invocati, ridurre l’ammenda inflitta alla ricorrente ai sensi dell’articolo 1 della decisine impugnata;

condannare la Commissione al pagamento delle spese del procedimento e a quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione di quanto accertato nella sentenza del Tribunale. La ricorrente sostiene che la decisione C(2022) 324 final, del 25 gennaio 2022, che modifica la decisione C(2013) 306 final, del 23 gennaio 2013, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (AT.39839 — Telefónica e Portugal Telecom) presuppone una nuova interpretazione della clausola di non concorrenza, che costituisce violazione di quanto accertato dal Tribunale nonché della res giudicata, cosicché la decisione impugnata deve essere annullata.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione delle forme sostanziali e dei diritti della difesa della Pharol per non aver adottato una comunicazione degli addebiti. La ricorrente sostiene che la Commissione, nella misura in cui adotta una nuova interpretazione della clausola di non concorrenza, incidendo sulle conclusioni relative all’ambito dell’infrazione, avrebbe dovuto adottare una nuova comunicazione degli addebiti. Ha quindi violato le forme sostanziali e i diritti della difesa della ricorrente, per cui la decisione impugnata deve essere annullata.

3.

Terzo motivo, vertente su un errore nella determinazione dei dati di vendita relativi all'infrazione. La ricorrente sostiene, in particolare, che l'elemento essenziale per l'analisi dell'esistenza di concorrenza potenziale, al fine di determinare con precisione le vendite direttamente o indirettamente connesse all'infrazione, deve essere la possibilità effettiva di entrare in ciascun mercato di cui trattasi, vale a dire, l'inesistenza di barriere insormontabili all'ingresso e, nel caso ciò avvenga, l'esistenza di possibilità reali e concrete per l'impresa di entrare in ciascuno dei mercati, non essendo sufficiente l’affermazione che non esistono barriere insormontabili fatta, anche se in modo errato, dalla Commissione nella decisione impugnata.


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