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Document 62022CN0147

Causa C-147/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 1 marzo 2022 — Procedimento penale contro Imputato 5

GU C 213 del 30.5.2022, p. 27–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 213 del 30.5.2022, p. 25–25 (GA)

30.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 213/27


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 1 marzo 2022 — Procedimento penale contro Imputato 5

(Causa C-147/22)

(2022/C 213/37)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék.

Parti

Imputato 5

Questioni pregiudiziali

1)

Se il principio del ne bis in idem, sancito dall’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e dall’articolo 54 della Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen (in prosieguo: la «CAAS»), osti allo svolgimento di un procedimento penale avviato in uno Stato membro nei confronti della stessa persona e per i medesimi fatti in relazione ai quali si è già svolto un procedimento penale in un altro Stato membro e che è stato definitivamente concluso con decisione del Pubblico Ministero che ha disposto l’archiviazione dell’indagine penale.

2)

Se sia compatibile con il principio del ne bis in idem, sancito dall’articolo 50 della Carta e dall’articolo 54 della CAAS, e impedisca definitivamente l’apertura di un nuovo procedimento penale in uno Stato membro nei confronti della stessa persona e per i medesimi fatti la circostanza che, anche qualora — in presenza di una decisione del Pubblico Ministero che dispone l’archiviazione del procedimento penale (indagine) in uno Stato membro — sia comunque possibile riaprire l’indagine penale fino alla prescrizione del reato, la Procura non abbia ritenuto giustificato procedere d’ufficio a tale riapertura.

3)

Se sia compatibile con il principio del ne bis in idem, sancito dall’articolo 50 della Carta e dall’articolo 54 della CAAS e possa ritenersi sufficientemente approfondita ed esaustiva un’indagine penale archiviata nei confronti di un imputato che non è stato interrogato in qualità di indagato riguardo a un reato relativo ai suoi coimputati, anche qualora siano state effettuate attività d’indagine nei confronti di tale persona in qualità di imputato e l’archiviazione dell’indagine penale sia stata basata su elementi di indagine forniti a seguito di una richiesta di cooperazione giudiziaria, nonché su dati relativi a conti bancari e sull’interrogatorio dei coimputati in qualità di indagati.


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