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Document 62007CA0523

Causa C-523/07: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 2 aprile 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — causa promossa da A [Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Ambito di applicazione ratione materiae — Nozione di materie civili — Decisione relativa alla presa in carico e alla collocazione di minori al di fuori della famiglia — Residenza abituale del minore — Provvedimenti cautelari — Competenza]

GU C 141 del 20.6.2009, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 141/14


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 2 aprile 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — causa promossa da A

(Causa C-523/07) (1)

(Cooperazione giudiziaria in materia civile - Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale - Regolamento (CE) n. 2201/2003 - Ambito di applicazione ratione materiae - Nozione di «materie civili» - Decisione relativa alla presa in carico e alla collocazione di minori al di fuori della famiglia - Residenza abituale del minore - Provvedimenti cautelari - Competenza)

2009/C 141/22

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti

Ricorrente: A

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale pregiudiziale — Korkein hallinto-oikeus — Interpretazione degli artt. 1, n. 2, lett. d), 8, n. 1, 13, n. 1 e 20, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1) — Esecuzione di una decisione unica relativa alla presa a carico e al collocamento di un minore al di fuori della famiglia, adottato nell’ambito di provvedimenti di diritto pubblico relativi alla tutela dei minori — Situazione di un minore che ha la residenza permanente in uno Stato membro, ma che soggiorna in un altro Stato membro senza fissa dimora

Dispositivo

1)

L’art. 1, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, dev’essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «materie civili», ai sensi della suddetta disposizione, una decisione che ordina la presa in carico immediata e la collocazione di un minore al di fuori della sua famiglia di origine, quando tale decisione è stata adottata nell’ambito delle norme di diritto pubblico relative alla protezione dei minori.

2)

La nozione di «residenza abituale», ai sensi dell’art. 8, n. 1, del regolamento n. 2201/2003, dev’essere interpretata nel senso che tale residenza corrisponde al luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare. A tal fine, si deve in particolare tenere conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequenza scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato. Compete al giudice nazionale stabilire la residenza abituale del minore, tenendo conto delle peculiari circostanze di fatto che caratterizzano ogni caso di specie.

3)

Un giudice nazionale può disporre un provvedimento cautelare, come la presa in carico di minori, ai sensi dell’art. 20 del regolamento n. 2201/2003, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

tale provvedimento deve essere urgente;

deve essere adottato rispetto a persone presenti nello Stato membro di cui trattasi, e

deve essere provvisorio.

L’attuazione del detto provvedimento nonché il carattere imperativo di quest’ultimo devono essere determinati secondo quanto prescritto dalla normativa nazionale. Dopo l’attuazione del provvedimento cautelare, il giudice nazionale non è obbligato a deferire il caso al giudice competente di un altro Stato membro. Tuttavia, allorché lo rende necessario la tutela dell’interesse superiore del minore, il giudice nazionale che ha attuato provvedimenti provvisori o cautelari deve informarne, direttamente o tramite l’autorità centrale designata ai sensi dell’art. 53 del regolamento n. 2201/2003, il giudice competente di un altro Stato membro.

4)

Qualora il giudice di uno Stato membro non abbia alcuna competenza, esso deve dichiarare d’ufficio la propria incompetenza, senza essere tenuto a deferire il caso ad un altro giudice. Tuttavia, allorché lo rende necessario la tutela dell’interesse superiore del minore, il giudice nazionale cha ha dichiarato d’ufficio la propria incompetenza deve informarne, direttamente o tramite l’autorità centrale designata ai sensi dell’art. 53 del regolamento n. 2201/2003, il giudice competente di un altro Stato membro.


(1)  GU C 22 del 26.1.2008.


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