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Document 62022CJ0021

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 ottobre 2023.
OP contro Notariusz Justyna Gawlica.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Opolu.
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Legge nazionale applicabile in materia di successioni – Regolamento (UE) n. 650/2012 – Articolo 22 – Clausola sulla scelta della legge applicabile – Ambito di applicazione ratione personae – Cittadino di uno Stato terzo – Articolo 75 – Relazioni con le convenzioni internazionali in vigore – Accordo bilaterale tra la Repubblica di Polonia e l’Ucraina.
Causa C-21/22.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:766

 SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

12 ottobre 2023 ( *1 )

[Testo rettificato con ordinanza del 9 gennaio 2024]

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Legge nazionale applicabile in materia di successioni – Regolamento (UE) n. 650/2012 – Articolo 22 – Clausola sulla scelta della legge applicabile – Ambito di applicazione ratione personae – Cittadino di uno Stato terzo – Articolo 75 – Relazioni con le convenzioni internazionali in vigore – Accordo bilaterale tra la Repubblica di Polonia e l’Ucraina»

Nella causa C‑21/22,

[Come rettificato con ordinanza del 9 gennaio 2024] avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Okręgowy w Opolu (tribunale regionale di Opole, Polonia), con decisione del 10 dicembre 2021, pervenuta in cancelleria il 7 gennaio 2022, nel procedimento avviato da

OP

con l’intervento di:

Notariusz Justyna Gawlica,

composta da K. Jürimäe, presidente di sezione, N. Piçarra, M. Safjan, N. Jääskinen (relatore) e M. Gavalec, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per il Notariusz Justyna Gawlica, da M. Margoński, zastępca notarialny;

per il governo polacco, da B. Majczyna e S. Żyrek, in qualità di agenti;

per il governo spagnolo, da M.J. Ruiz Sánchez, in qualità di agente;

per il governo ungherese, da Zs. Biró-Tóth e M.Z. Fehér, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da S.L. Kalėda e W. Wils, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 23 marzo 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 22 e 75 del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (GU 2012, L 201, pag. 107).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra OP, cittadina ucraina residente in Polonia dove è comproprietaria di un immobile, e il notaio coadiutore del Notariusz Justyna Gawlica (Justyna Gawlica, notaio), che gestisce lo studio notarile di Krapkowice (in prosieguo: il «notaio coadiutore»), in merito al rifiuto di quest’ultimo di redigere un testamento autentico contenente una clausola in forza della quale il diritto applicabile alla successione di OP sarebbe il diritto ucraino.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

I considerando 7, 37, 38, 57 e 59 del regolamento n. 650/2012 enunciano quanto segue:

«(7)

È opportuno contribuire al corretto funzionamento del mercato interno rimuovendo gli ostacoli alla libera circolazione di persone che attualmente incontrano difficoltà nell’esercizio dei loro diritti nell’ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere. Nello spazio europeo di giustizia, i cittadini devono poter organizzare in anticipo la propria successione. I diritti di eredi e legatari, di altre persone vicine al defunto nonché dei creditori dell’eredità devono essere garantiti in maniera efficace.

(...)

(37)

Affinché i cittadini possano beneficiare, nel rispetto della certezza del diritto, dei vantaggi offerti dal mercato interno, è necessario che il presente regolamento consenta loro di conoscere in anticipo la legge applicabile alla loro successione. Occorre introdurre norme armonizzate sul conflitto di leggi per evitare risultati contraddittori. La regola principale dovrebbe garantire che la successione sia regolata da una legge prevedibile con la quale presenta collegamenti stretti. Ai fini della certezza del diritto e onde evitare la frammentazione della successione, tale legge dovrebbe regolare l’intera successione, ossia tutti i beni oggetto dell’eredità, indipendentemente dalla loro natura o dal fatto che siano situati in un altro Stato membro o in uno Stato terzo.

(38)

Il presente regolamento dovrebbe consentire ai cittadini di organizzare in anticipo la loro successione scegliendo la legge applicabile alla stessa. Tale scelta dovrebbe essere limitata alla legge di uno Stato di cui abbiano la cittadinanza al fine di assicurare un collegamento tra il defunto e la legge scelta e di evitare che una legge sia scelta nell’intento di frustrare le aspettative legittime di persone aventi diritto ad una quota di legittima.

(...)

(57)

Le norme sul conflitto di leggi previste dal presente regolamento possono portare all’applicazione della legge di uno Stato terzo. In tal caso, si dovrebbe tenere conto delle norme di diritto internazionale privato di tale Stato. Se dette norme prevedono un rinvio alla legge di uno Stato membro o alla legge di uno Stato terzo che applicherebbe alla successione la propria legge, tale rinvio dovrebbe essere accettato per assicurare la coerenza internazionale. Il rinvio dovrebbe tuttavia essere escluso nei casi in cui il defunto avesse effettuato una scelta di legge a favore della legge di uno Stato terzo.

(...)

(59)

Alla luce dell’obiettivo generale, ossia il riconoscimento reciproco delle decisioni emesse negli Stati membri in materia di successioni, indipendentemente dal fatto che dette decisioni siano emesse in procedimenti contenziosi o non contenziosi, il presente regolamento dovrebbe prevedere norme relative al riconoscimento, all’esecutività e all’esecuzione delle decisioni simili a quelle di altri strumenti dell’Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile».

4

L’articolo 5 di tale regolamento, intitolato «Accordi di scelta del foro», al paragrafo 1 così dispone:

«Se la legge scelta dal defunto per regolare la sua successione conformemente all’articolo 22 è la legge di uno Stato membro, le parti interessate possono convenire che un organo giurisdizionale o gli organi giurisdizionali di tale Stato membro hanno competenza esclusiva a decidere su qualsiasi questione relativa alla successione».

5

Ai sensi dell’articolo 6 di detto regolamento, intitolato «Dichiarazione di incompetenza in caso di scelta di legge»:

«Quando la legge scelta dal defunto per regolare la sua successione conformemente all’articolo 22 è la legge di uno Stato membro, l’organo giurisdizionale adito ai sensi dell’articolo 4 o dell’articolo 10:

(...)».

6

L’articolo 12, paragrafo 1, del medesimo regolamento così recita:

«Se l’eredità comprende beni situati in uno Stato terzo, l’organo giurisdizionale adito per decidere sulla successione può, su richiesta di una delle parti, astenersi dal decidere su uno o più di tali beni qualora si possa supporre che la sua decisione sui beni in questione non sarà riconosciuta né, se del caso, dichiarata esecutiva in tale Stato terzo».

7

L’articolo 20 del regolamento n. 650/2012, rubricato «Applicazione universale», è cosi formulato:

«La legge designata dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro».

8

L’articolo 21 di tale regolamento, intitolato «Criterio generale», enuncia quanto segue:

«1.   Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, la legge applicabile all’intera successione è quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte.

(...)».

9

L’articolo 22 di detto regolamento, intitolato «Scelta di legge», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Una persona può scegliere come legge che regola la sua intera successione la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte.

(...)».

10

L’articolo 75, paragrafo 1, del medesimo regolamento, intitolato «Relazioni con le convenzioni internazionali in vigore», al paragrafo 1, prevede quanto segue:

«Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri sono parte al momento dell’adozione del presente regolamento e che riguardano materie disciplinate dal presente regolamento.

(...)».

Diritto polacco

11

L’articolo 37 dell’accordo tra la Repubblica di Polonia e l’Ucraina, del 24 maggio 1993, sull’assistenza legale e le relazioni giuridiche in materia civile e penale, (in prosieguo: l’«accordo bilaterale»), prevede quanto segue:

«I rapporti giuridici in materia di successione di beni mobili sono disciplinati dalla legge dello Stato contraente di cui il defunto era cittadino al momento della sua morte.

I rapporti giuridici in materia di successione di beni immobili sono disciplinati dalla legge dello Stato contraente in cui detti beni sono situati.

La qualificazione dei beni facenti parte della successione di beni mobili o immobili è disciplinata dalla legge dello Stato contraente nel cui territorio si trovano i beni».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

12

OP è una cittadina ucraina, residente in Polonia, dove è comproprietaria di un immobile. Ella si è rivolta al notaio coadiutore affinché redigesse un testamento autentico contenente una clausola in forza della quale il diritto applicabile alla sua successione sarebbe il diritto ucraino.

13

Il notaio coadiutore si è rifiutato di redigere tale atto, adducendo principalmente due motivi. In primo luogo, l’articolo 22 del regolamento n. 650/2012, letto alla luce del considerando 38 dello stesso, offrirebbe la facoltà di scegliere la legge applicabile soltanto ai cittadini degli Stati membri dell’Unione. In secondo luogo, l’articolo 37 dell’accordo bilaterale, che prevale in ogni caso sul medesimo regolamento, prevederebbe che il diritto applicabile in materia di successioni sia il diritto dello Stato di cui il defunto possiede la cittadinanza qualora si tratti di beni mobili e il diritto dello Stato in cui si trovano i beni quando si tratti di beni immobili. Pertanto, il notaio coadiutore ha ritenuto che il diritto applicabile alla successione di OP sia il diritto polacco per quanto riguarda i beni immobili che ella possiede in Polonia.

14

OP ha presentato ricorso dinanzi al Sąd Okręgowy w Opolu (Tribunale regionale di Opole, Polonia), giudice del rinvio, contro il rifiuto del notaio coadiutore, in quanto quest’ultimo si sarebbe basato su una lettura erronea del regolamento n. 650/2012. A tal riguardo, ella ha fatto valere, in particolare, che l’articolo 22 di tale regolamento consentirebbe a «una persona» di scegliere la legge del proprio paese come legge applicabile alla sua successione. Inoltre, ella ha sostenuto che l’articolo 75, paragrafo 1, di detto regolamento avrebbe lo scopo di preservare la conformità di quest’ultimo agli obblighi derivanti dagli accordi conclusi dagli Stati membri con Stati terzi. Orbene, poiché l’accordo bilaterale non disciplinerebbe la scelta della legge di successione, OP ritiene che l’applicazione dell’articolo 22 del regolamento n. 650/2012 non sia incompatibile con quest’ultimo.

15

In tali circostanze, il Sąd Okręgowy w Opolu (Tribunale regionale di Opole) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 22 del [regolamento n. 650/2012] debba essere interpretato nel senso che una persona, che non sia cittadina dell’Unione europea, ha il diritto di scegliere, come legge che regoli la sua intera successione per causa di morte, la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza.

2)

Se l’articolo 75, in combinato disposto con l’articolo 22 [di tale] regolamento (...), debba essere interpretato nel senso che, nel caso in cui l’accordo bilaterale in vigore tra uno Stato membro e un[o Stato] terzo non disciplini la scelta della legge in materia di successioni, ma designi la legge applicabile alla successione, il cittadino di [detto Stato] terzo, che risiede nello Stato membro vincolato dall’accordo bilaterale in questione, possa effettuare la scelta della legge applicabile».

Sulla prima questione

16

Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 22 del regolamento n. 650/2012 debba essere interpretato nel senso che il cittadino di uno Stato terzo residente in uno Stato membro dell’Unione può scegliere la legge di tale Stato terzo come legge che disciplina la sua intera successione.

17

L’articolo 22 del regolamento n. 650/2012 dispone che una «persona può scegliere come legge che regola la sua intera successione la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte».

18

Come risulta dalla sua formulazione, tale disposizione riguarda qualsiasi «persona», senza operare alcuna distinzione tra i cittadini degli Stati membri dell’Unione e i cittadini di Stati terzi. Infatti, la sola restrizione alla libertà di scelta di cui dispone una siffatta persona consiste nel fatto che essa può scegliere solo la legge di uno Stato di cui possiede la cittadinanza, e ciò indipendentemente dalla qualità di Stato membro dell’Unione, o meno, di detto Stato.

19

Di conseguenza, non si può ritenere che solo i cittadini dell’Unione possano godere di una siffatta libertà di scelta.

20

Tale interpretazione letterale è corroborata da altre disposizioni del regolamento n. 650/2012 che fanno anch’esse riferimento alla legge di uno Stato terzo rispetto all’Unione.

21

Infatti, in primo luogo, l’articolo 20 di detto regolamento dispone che la legge designata dal medesimo regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro. Orbene, malgrado dal considerando 57 del regolamento n. 650/2012 risulti che le norme di diritto internazionale privato previste da tale regolamento possono portare all’applicazione della legge di uno Stato terzo e che occorre, in tal caso, tenere conto delle norme di rinvio previste dal diritto internazionale privato di detto Stato, è ivi espressamente precisato che un siffatto rinvio dovrebbe essere escluso «nei casi in cui il defunto [abbia] effettuato una scelta di legge a favore della legge di uno Stato terzo».

22

In secondo luogo, l’articolo 5 di tale regolamento circoscrive gli accordi di scelta del foro all’ipotesi in cui «la legge scelta dal defunto per regolare la sua successione conformemente all’articolo 22 [di detto regolamento] è la legge di uno Stato membro». Parimenti, l’articolo 6 del medesimo regolamento disciplina la dichiarazione di incompetenza «[q]uando la legge scelta dal defunto per regolare la sua successione conformemente all’articolo 22 è la legge di uno Stato membro». Siffatte precisazioni hanno senso solo ove esista una possibilità di scelta diversa dalla legge di uno Stato membro. Orbene, se non è la legge di uno Stato membro, non può che essere la legge di uno Stato terzo.

23

In terzo luogo, affermando che «[i]l presente regolamento dovrebbe consentire ai cittadini di organizzare in anticipo la loro successione scegliendo la legge applicabile alla stessa», il considerando 38 del regolamento n. 650/2012 si riferisce genericamente a qualsiasi «cittadino» e non solo ai cittadini dell’Unione.

24

Alla luce di tutti i suesposti motivi, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 22 del regolamento n. 650/2012 dev’essere interpretato nel senso che il cittadino di uno Stato terzo residente in uno Stato membro dell’Unione può scegliere la legge di tale Stato terzo come legge che disciplina la sua intera successione.

Sulla seconda questione

25

Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 75 del regolamento n. 650/2012, letto in combinato disposto con l’articolo 22 di tale regolamento, debba essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro dell’Unione abbia concluso un accordo bilaterale con uno Stato terzo che designa la legge applicabile in materia di successioni e non prevede espressamente la possibilità di sceglierne un’altra, un cittadino di tale Stato terzo, residente nello Stato membro di cui trattasi, può scegliere la legge di detto Stato terzo per disciplinare la sua intera successione.

26

A tale proposito deriva, in sostanza, dall’articolo 75, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012 che l’applicazione di tale regolamento non può pregiudicare quella delle convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri sono parte a condizione che, da un lato, lo Stato membro o gli Stati membri interessati siano già stati parti della convenzione internazionale in questione al momento dell’adozione del regolamento n. 650/2012 e che, dall’altro, tale convenzione riguardi le materie disciplinate da tale regolamento. Orbene, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, quando il legislatore dell’Unione prevede che l’applicazione di un regolamento «lascia impregiudicate» le convenzioni internazionali esistenti, queste ultime si applicano in caso di concorso di norme con un tale regolamento (v., per analogia, sentenza del 4 maggio 2010, TNT Express Nederland, C‑533/08, EU:C:2010:243, punto 46).

27

Pertanto, qualora uno Stato membro sia parte di un accordo bilaterale concluso con uno Stato terzo prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 650/2012 e tale accordo bilaterale contenga disposizioni che prevedono norme applicabili in materia di successioni, sono queste ultime che, in linea di principio, vanno applicate e non quelle previste dal regolamento n. 650/2012 in materia.

28

Inoltre, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 29 e 30 delle sue conclusioni, l’articolo 75 del regolamento n. 650/2012 non è una disposizione isolata fra gli atti dell’Unione in materia di cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale. Infatti, disposizioni di senso analogo a quello dell’articolo 75 del regolamento n. 650/2012 sono contenute in numerosi altri regolamenti e convenzioni riguardanti le relazioni tra privati nello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia.

29

Orbene, in tale contesto la Corte ha dichiarato che l’articolo che disciplina, nell’ambito dell’atto di diritto dell’Unione di cui trattasi, i rapporti tra tale atto e le convenzioni internazionali non può avere una portata in conflitto con i principi sottesi al contesto normativo cui pertiene (v., in tal senso, sentenza del 4 maggio 2010, TNT Express Nederland, C‑533/08, EU:C:2010:243, punto 51).

30

Nel caso di specie, oggetto del regolamento n. 650/2012 è, come risulta, in sostanza, dai considerando 7 e 59 di quest’ultimo, la rimozione degli ostacoli alla libera circolazione delle persone che possono incontrare difficoltà nell’esercizio dei loro diritti nell’ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere, in particolare prevedendo norme relative alla competenza e alla legge applicabile in materia, nonché al riconoscimento e all’esecuzione, in uno Stato membro, delle decisioni e degli atti provenienti da altri Stati membri.

31

A tale proposito, l’articolo 21 di tale regolamento prevede, sotto il titolo «Criterio generale», un criterio di collegamento generale, determinato con riferimento alla residenza abituale del defunto al momento della morte. Alla luce della struttura di tale regolamento, la facoltà di scegliere la legge dello Stato di cui il defunto possiede la cittadinanza, disciplinata all’articolo 22 di detto regolamento, deve essere intesa come deroga al criterio generale prescritto all’articolo 21 del medesimo regolamento.

32

Inoltre, sia la residenza abituale sia la cittadinanza costituiscono criteri di collegamento oggettivi che concorrono, entrambi, all’obiettivo della certezza del diritto delle parti del procedimento successorio perseguito dal regolamento n. 650/2012, come risulta dal suo considerando 37.

33

Dalle considerazioni che precedono risulta che la facoltà di scegliere la legge applicabile alla sua successione non può essere considerata un principio sotteso al regolamento n. 650/2012 e, pertanto, alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale all’interno dell’Unione, di cui esso è un atto.

34

Vero è che la Corte ha dichiarato che l’obiettivo generale di tale regolamento, consistente nel riconoscimento reciproco delle decisioni emesse negli Stati membri in materia di successioni, si ricollega al principio dell’unità della successione (v., in tal senso, sentenza del 21 giugno 2018,Oberle, C‑20/17, EU:C:2018:485, punti 5354). Tuttavia, non si tratta di un principio assoluto [v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2020, E.E. (Competenza giurisdizionale e legge applicabile alle successioni), C‑80/19, EU:C:2020:569, punto 69].

35

A tale proposito, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 71 delle sue conclusioni, l’articolo 12, paragrafo 1, di detto regolamento introduce espressamente una deroga a tale principio consentendo al giudice competente di non statuire su beni situati in Stati terzi, per timore che la decisione non sia riconosciuta o che non sia dichiarata esecutiva in tali Stati terzi.

36

Ne deriva che il legislatore dell’Unione ha espressamente inteso rispettare, in taluni casi particolari, il modello di scissione della successione che può essere attuato nei rapporti con taluni Stati terzi.

37

Di conseguenza, occorre giudicare che il sistema del regolamento n. 650/2012 non osta a che, in forza di un accordo bilaterale concluso tra uno Stato membro e uno Stato terzo prima dell’adozione di tale regolamento e alla luce dell’eccezione prevista all’articolo 75, paragrafo 1, di detto regolamento, il cittadino di uno Stato terzo, residente nello Stato membro vincolato da tale accordo bilaterale, non disponga della facoltà di scegliere la legge applicabile alla sua successione. Inoltre, tale risultato è conforme al principio sancito all’articolo 351, primo comma, TFUE, vertente sull’effetto degli accordi internazionali conclusi dagli Stati membri prima della loro adesione all’Unione.

38

Alla luce di tutti i motivi che precedono occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 75 del regolamento n. 650/2012, letto in combinato disposto con l’articolo 22 di tale regolamento, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a che, qualora uno Stato membro dell’Unione abbia concluso, prima dell’adozione di detto regolamento, un accordo bilaterale con uno Stato terzo che designa la legge applicabile in materia di successioni e non prevede espressamente la possibilità di sceglierne un’altra, un cittadino di tale Stato terzo, residente nello Stato membro di cui trattasi, non possa scegliere la legge di detto Stato terzo per disciplinare la sua intera successione.

Sulle spese

39

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 22 del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo,

dev’essere interpretato nel senso che:

il cittadino di uno Stato terzo residente in uno Stato membro dell’Unione europea può scegliere la legge di tale Stato terzo come legge che disciplina la sua intera successione.

 

2)

L’articolo 75 del regolamento n. 650/2012, letto in combinato disposto con l’articolo 22 di tale regolamento,

dev’essere interpretato nel senso che:

esso non osta a che, qualora uno Stato membro dell’Unione abbia concluso, prima dell’adozione di detto regolamento, un accordo bilaterale con uno Stato terzo che designa la legge applicabile in materia di successioni e non prevede espressamente la possibilità di sceglierne un’altra, un cittadino di tale Stato terzo, residente nello Stato membro di cui trattasi, non possa scegliere la legge di detto Stato terzo per disciplinare la sua intera successione.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il polacco.

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