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Document 62017CN0018

Causa C-18/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 16 gennaio 2017 — Danieli & C. Officine Meccaniche SpA e a./Arbeitsmarktservice Leoben

GU C 144 del 8.5.2017, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 144/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 16 gennaio 2017 — Danieli & C. Officine Meccaniche SpA e a./Arbeitsmarktservice Leoben

(Causa C-18/17)

(2017/C 144/24)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrenti: Danieli & C. Officine Meccaniche SpA, Dragan Panic, Ivan Arnautov, Jakov Mandic, Miroslav Brnjac, Nicolai Dorassevitch, Alen Mihovic

Resistente: Arbeitsmarktservice Leoben

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli articoli 56 e 57 TFUE, la direttiva 96/71/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, e i punti 2 e 12 del capitolo 2, Libera circolazione delle persone, dell’Allegato V dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull’Unione europea, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del Trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica debbano essere interpretati nel senso che l’Austria sia autorizzata a limitare il distacco di lavoratori occupati presso una società con sede in Croazia per effetto dell’imposizione del requisito del permesso di lavoro, laddove il distacco avvenga mediante cessione temporanea dei lavoratori medesimi ad una società con sede in Italia ai fini del compimento, per mezzo di quest’ultima società, di prestazioni di servizi in Austria e l’attività prestata dai lavoratori croati per la società italiana si limiti, nell’ambito della realizzazione di un laminatoio in Austria, a queste prestazioni, senza che tra la società italiana e i lavoratori in questione venga a crearsi alcun rapporto di lavoro.

2)

Se gli articoli 56 e 57 TFUE e la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, debbano essere interpretati nel senso che l’Austria sia autorizzata a limitare il distacco di lavoratori di nazionalità russa e bielorussa impiegati presso una società con sede in Italia, per effetto dell’imposizione del requisito di un permesso di lavoro, laddove il distacco avvenga mediante cessione temporanea ad una seconda società con sede in Italia ai fini del compimento di prestazioni di servizi, tramite detta seconda società, in Austria e l’attività prestata dai lavoratori russi e bielorussi per la seconda società si limiti alla prestazione dei servizi di quest’ultima in Austria, senza che tra i lavoratori in questione e la seconda società venga a crearsi alcun rapporto di lavoro.


(1)  GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.


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