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Document 62010CJ0497

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 dicembre 2010.
Barbara Mercredi contro Richard Chaffe.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Regno Unito.
Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Materia matrimoniale e responsabilità genitoriale – Figlio di genitori non coniugati tra loro – Nozione di “residenza abituale” di un neonato – Nozione di “diritto di affidamento.
Causa C-497/10 PPU.

Raccolta della Giurisprudenza 2010 I-14309

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2010:829

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

22 dicembre 2010 (*)

«Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Materia matrimoniale e responsabilità genitoriale – Figlio di genitori non coniugati tra loro – Nozione di “residenza abituale” di un neonato – Nozione di “diritto di affidamento”»

Nel procedimento C‑497/10 PPU,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito), con decisione 8 ottobre 2010, pervenuta in cancelleria il 18 ottobre 2010, nella causa

Barbara Mercredi

contro

Richard Chaffe,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. A. Borg Barthet, M. Ilešič, E. Levits (relatore) e dalla sig.ra M. Berger, giudici,

avvocato generale: sig. P. Cruz Villalón

cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale

vista la domanda del giudice del rinvio di sottoporre il rinvio pregiudiziale a un procedimento d’urgenza, a norma dell’art. 104 ter del regolamento di procedura della Corte,

vista la decisione della Prima Sezione 28 ottobre 2010 di accogliere la suddetta domanda,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 1° dicembre 2010,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la sig.ra Mercredi, dal sig. M. Scott‑Manderson, QC, nonché dalle sig.re M.‑C. Sparrow, barrister, e H. Newman, solicitor;

–        per il sig. Chaffe, dai sigg. H. Setright, QC, e D. Williams, barrister, nonché dalla sig.ra K. Gieve, solicitor;

–        per il governo del Regno Unito, dal sig. S. Ossowski, in qualità di agente, assistito dalla sig.ra H. Walker, solicitor, e dal sig. D. Beard, barrister;

–        per il governo tedesco, dal sig. T. Henze e dalla sig.ra J. Kemper, in qualità di agenti;

–        per il governo francese, dalla sig.ra B. Beaupère-Manokha, in qualità di agente;

–        per l’Irlanda, dal sig. N. Travers, BL;

–        per la Commissione europea, dalla sig.ra A.‑M. Rouchaud‑Joët e dal sig. M. Wilderspin, in qualità di agenti,

sentito l’avvocato generale,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento»).

2        Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra il sig. Chaffe, padre di una bambina, e la sig.ra Mercredi, madre della stessa bambina, riguardo al diritto di affidamento di tale minore che si trova attualmente con la madre sull’isola della Riunione (Francia).

 Contesto normativo

 La convezione dell’Aia del 1980

3        L’art. 1 della convenzione dell’Aia, del 25 ottobre 1980, sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (in prosieguo: la «convenzione dell’Aia del 1980»), così dispone:

«La presente Convenzione ha come fine:

a)      di assicurare l’immediato rientro dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti in qualsiasi Stato contraente;

(...)».

4        L’art. 13 di tale convenzione stabilisce quanto segue:

«Nonostante le disposizioni del precedente articolo, l’autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto non è tenuta ad ordinare il ritorno del minore qualora la persona, istituzione od ente che si oppone al ritorno dimostri:

a)      che la persona, l’istituzione o l’ente cui era affidato il minore non esercitava effettivamente il diritto di affidamento al momento del trasferimento o del mancato rientro, o aveva consentito, anche successivamente, al trasferimento o al mancato ritorno; (...)».

5        Ai sensi dell’art. 19 di tale convenzione:

«Una decisione relativa al ritorno del minore, pronunciata conformemente alla [convenzione dell’Aia del 1980], non pregiudica il merito del diritto di custodia».

 Il diritto dell’Unione

6        L’art. 2 del regolamento così dispone:

«Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

1)      “autorità giurisdizionale”: tutte le autorità degli Stati membri competenti per le materie rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento a norma dell’articolo 1;

(...)

7)      “responsabilità genitoriale”: i diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore. Il termine comprende, in particolare, il diritto di affidamento e il diritto di visita;

(…)

9)      “diritto di affidamento”: i diritti e doveri concernenti la cura della persona di un minore, in particolare il diritto di intervenire nella decisione riguardo al suo luogo di residenza;

10)      “diritto di visita”: in particolare il diritto di condurre il minore in un luogo diverso dalla sua residenza abituale per un periodo limitato di tempo;

11)      “trasferimento illecito o mancato ritorno del minore”: il trasferimento o il mancato rientro di un minore:

a)      quando avviene in violazione dei diritti di affidamento derivanti da una decisione [giudiziaria] (...) in base alla legislazione dello Stato membro nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro

e

b)      se il diritto di affidamento era effettivamente esercitato, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro, o lo sarebbe stato se non fossero sopravvenuti tali eventi. L’affidamento si considera esercitato congiuntamente da entrambi i genitori [quando] uno dei titolari della responsabilità genitoriale non può, conformemente ad una decisione o al diritto nazionale, decidere il luogo di residenza del minore senza il consenso dell’altro titolare della responsabilità genitoriale».

7        L’art. 8 del regolamento è formulato nei termini seguenti:

«1.      Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono aditi.

2.      Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 9, 10 e 12».

8        Ai sensi dell’art. 10:

«In caso di trasferimento illecito o mancato rientro del minore, l’autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento o del mancato rientro conserva la competenza giurisdizionale fino a che il minore non abbia acquisito la residenza in un altro Stato membro e:

a)      se ciascuna persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento ha accettato il trasferimento o mancato rientro;

o

b)      se il minore ha soggiornato in quell’altro Stato membro almeno per un anno da quando la persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza, del luogo in cui il minore si trovava e il minore si è integrato nel nuovo ambiente e se ricorre una qualsiasi delle seguenti condizioni:

i)      entro un anno da quando il titolare del diritto di affidamento ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza, del luogo in cui il minore si trovava non è stata presentata alcuna domanda di ritorno del minore dinanzi alle autorità competenti dello Stato membro nel quale il minore è stato trasferito o dal quale non ha fatto rientro;

(...)

iii)      un procedimento dinanzi all’autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento o del mancato rientro è stato definito a norma dell’articolo 11, paragrafo 7;

iv)      l’autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell’illecito trasferimento o del mancato ritorno ha emanato una decisione di affidamento che non prevede il ritorno del minore».

9        L’art. 11, n. 8, del regolamento è formulato in questi termini:

«Nonostante l’emanazione di un provvedimento contro il ritorno in base all’articolo 13 della convenzione dell’Aia del 1980, una successiva decisione che prescrive il ritorno del minore emanata da un giudice competente ai sensi del presente regolamento è esecutiva conformemente alla sezione 4 del capo III, allo scopo di assicurare il ritorno del minore».

10      L’art. 13, n. 1, del regolamento enuncia quanto segue:

«Qualora non sia possibile stabilire la residenza abituale del minore (...), sono competenti i giudici dello Stato membro in cui si trova il minore».

11      Ai sensi dell’art. 16 del regolamento,

«[l]’autorità giurisdizionale si considera adita:

a)      alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l’autorità giurisdizionale, purché successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché fosse effettuata la notificazione al convenuto;

(…)

(…)».

12      L’art. 19 del regolamento così prevede:

«(...)

2.      Qualora dinanzi a autorità giurisdizionali di Stati membri diversi siano state proposte domande sulla responsabilità genitoriale su uno stesso minore, aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l’autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d’ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita.

3.      Quando la competenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita è stata accertata, l’autorità giurisdizionale successivamente adita dichiara la propria incompetenza a favore dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita.

In tal caso la parte che ha proposto la domanda davanti all’autorità giurisdizionale successivamente adita può promuovere l’azione dinanzi all’autorità giurisdizionale preventivamente adita».

13      Ai sensi dell’art. 60, lett. e), del regolamento, nei rapporti tra gli Stati che ne sono parti, detto regolamento prevale sulla convenzione dell’Aia del 1980, laddove quest’ultima riguardi materie da esso disciplinate.

14      L’art. 3 di tale convenzione corrisponde sostanzialmente all’art. 2, punto 11, del regolamento, l’art. 5, lett. a), della convenzione corrisponde all’art. 2, punto 9, del regolamento e l’art. 5, lett. b), di detta convenzione corrisponde all’art. 2, punto 10, dello stesso regolamento.

15      L’art. 62 del regolamento è del seguente tenore:

«1.      Gli accordi e le convenzioni di cui all’articolo 59, paragrafo 1, e agli articoli 60 e 61 continuano a produrre effetti nelle materie non disciplinate dal presente regolamento.

2.      Le convenzioni di cui all’articolo 60, in particolare la convenzione dell’Aia del 1980, continuano ad avere efficacia tra gli Stati membri che ne sono parti contraenti, conformemente all’articolo 60».

 Il diritto nazionale

16      Dalla decisione di rinvio risulta che, in forza del diritto applicabile in Inghilterra e in Galles, il padre naturale non è ipso iure titolare della responsabilità genitoriale.

17      Nondimeno, ai sensi dell’art. 4 della legge sulla protezione dell’infanzia del 1989 (Children Act 1989), il padre può divenire titolare della responsabilità genitoriale mediante menzione sull’atto di nascita del figlio, oppure mediante conclusione con la madre di un accordo riguardo a detta responsabilità o ancora attraverso un’ordinanza giurisdizionale che gli attribuisca tale responsabilità («parental responsibility order»).

18      Inoltre, nei procedimenti di diritto privato relativi ai minori, in Inghilterra e in Galles i giudici possono emanare ordinanze in forza dell’art. 8 di detta legge o, nel caso della High Court of Justice (England & Wales), nell’ambito delle proprie competenze in materia di protezione dell’infanzia. Tali ordinanze consentono di statuire sulla residenza («residence order») e il diritto di visita («contact order»), di vietare taluni atti («prohibited steps order») e di risolvere difficoltà specifiche («specific issue order»).

19      Nell’ordinanza di rinvio si fa riferimento alla giurisprudenza nazionale in base alla quale i giudici di Inghilterra e Galles, allorché aditi con una domanda diretta ad ottenere un’ordinanza in materia di affidamento, possono essi stessi acquisire tale diritto, anche qualora il richiedente non ne sia ancora titolare.

 Causa principale e questioni pregiudiziali

 Le circostanze di fatto che hanno dato luogo alla controversia di cui alla causa principale

20      Risulta dal fascicolo presentato alla Corte che la sig.ra Mercredi, ricorrente nella causa principale, che è nata nell’isola della Riunione ed è cittadina francese, nel corso del 2000 si è trasferita in Inghilterra, ove ha lavorato come membro d’equipaggio per una compagnia aerea. Per diversi anni ha convissuto con il sig. Chaffe, cittadino britannico, formando una coppia non sposata.

21      Da detta relazione l’11 agosto 2009 è nata una bambina, Chloé, cittadina francese. Durante la settimana successiva alla nascita della loro bambina, la sig.ra Mercredi e il sig. Chaffe, la cui relazione si era deteriorata da un po’ di tempo e che non convivevano più, avendo il sig. Chaffe lasciato la residenza comune, si sono separati.

22      Il 7 ottobre 2009, quando Chloé aveva due mesi, la sig.ra Mercredi e la figlia hanno lasciato l’Inghilterra per l’isola della Riunione, ove sono giunte il giorno successivo. Il padre non è stato preventivamente informato della partenza di madre e figlia, ma il 10 ottobre 2009 ha ricevuto una lettera nella quale la sig.ra Mercredi spiegava le ragioni di tale partenza.

23      È pacifico che la residenza abituale della minore, prima della sua partenza avvenuta il 7 ottobre 2009, si trovava in Inghilterra. È del pari pacifico che il trasferimento nell’isola della Riunione era lecito, giacché la sig.ra Mercredi, al momento in cui esso ha avuto luogo, era l’unica titolare del «diritto di affidamento» ai sensi dell’art. 2, punto 9, del regolamento.

 Il procedimento avviato dal padre nel Regno Unito nel corso del 2009

24      Avendo scoperto il venerdì 9 ottobre 2009 che l’abitazione della sig.ra Mercredi era stata abbandonata, il sig. Chaffe ha presentato, il giorno stesso, telefonicamente, una domanda al giudice Holman, Duty High Court Judge, il quale emetteva un’ordinanza con cui venivano richieste informazioni sul luogo in cui si trovava la minore («location order») e fissava un’udienza dinanzi a sé per lunedì 12 ottobre 2009.

25      Il 12 ottobre 2009 il sig. Chaffe presentava domanda affinché, inter alia, gli venisse riconosciuta la responsabilità genitoriale, fosse disposto il coaffido alternato della figlia e un diritto di visita. Lo stesso giorno, senza che la sig.ra Mercredi avesse avuto conoscenza dell’azione avviata dal sig. Chaffe e senza che essa fosse presente o legalmente rappresentata, il giudice Holman emetteva un’ordinanza ingiungendo alla sig.ra Mercredi di riportare Chloé in Inghilterra. In tale ordinanza è precisato, per evitare qualsiasi ambiguità, che essa non comporta la consegna della minore al padre o un qualsiasi contatto con lui, restando riservate le decisioni in proposito in vista di una successiva udienza.

26      Va rilevato che il giudice del rinvio muove dal presupposto di essere stato «adito», ai sensi dell’art. 16 del regolamento, al più tardi il 12 ottobre 2009. Spetta a tale giudice verificare, eventualmente, tale punto. In ogni caso la Corte deve pronunciarsi alla luce delle considerazioni di fatto e di diritto che sono esposte nell’ordinanza di rinvio.

 I procedimenti avviati dalla madre e dal padre in Francia

27      Il 28 ottobre 2009 la sig.ra Mercredi presentava una domanda al tribunal de grande instance de Saint-Denis (Tribunale di Saint-Denis, Francia) al fine di ottenere la responsabilità genitoriale esclusiva e la fissazione del domicilio di Chloé presso il suo indirizzo.

28      Il 18 dicembre 2009 il sig. Chaffe presentava domanda a questo stesso giudice per ottenere il ritorno di Chloé in Inghilterra in forza della convenzione dell’Aia del 1980. Con sentenza 15 marzo 2010 tale domanda veniva respinta con la motivazione che, quando Chloé aveva lasciato l’Inghilterra, il sig. Chaffe non aveva su di lei alcun «diritto di affidamento». Avverso questa sentenza del 15 marzo 2010 non veniva interposto appello.

29      Il 23 giugno 2010 il tribunal de grande instance de Saint-Denis si pronunciava con sentenza attribuendo alla sig.ra Mercredi la responsabilità genitoriale esclusiva su Chloé e fissando la residenza abituale di quest’ultima presso l’indirizzo della madre. Risulta dalle osservazioni presentate dal sig. Chaffe, nonché dal governo francese all’udienza, che tale sentenza non è ancora divenuta definitiva.

 Il seguito del procedimento avviato dal padre nel Regno Unito nel corso del 2009

30      Il 15 aprile 2010 la causa avviata dal sig. Chaffe nel corso del mese d’ottobre 2009 è stata portata dinanzi al giudice McFarlane. Secondo il sig. Chaffe, il 9 ottobre 2009 la High Court of Justice (England & Wales) era competente a statuire sulla situazione di sua figlia, in quanto in tale data Chloé non aveva perduto la residenza abituale in Inghilterra. Sarebbe inoltre un principio consolidato, in forza del diritto applicabile in Inghilterra e in Galles, che una domanda diretta all’adozione di un’ordinanza in materia di diritto di affidamento è atta a conferire un «diritto di affidamento» ad un’autorità giurisdizionale. Il sig. Chaffe aggiunge che, poiché i giudici inglesi erano stati aditi con una domanda in materia di responsabilità genitoriale, a norma dell’art. 19 del regolamento il tribunal de grande instance de Saint-Denis avrebbe dovuto sospendere la propria pronuncia, fintantoché non fosse stata accertata la competenza dell’autorità giurisdizionale inglese.

31      Secondo la sig.ra Mercredi, i giudici inglesi non erano competenti a pronunciarsi sulla situazione di Chloé in quanto, dal giorno in cui la madre l’aveva portata sull’isola della Riunione, essa non era più abitualmente residente nel Regno Unito, bensì in Francia.

32      Il giudice McFarlane dichiarava quanto segue:

–        a partire dalla data in cui il padre si era rivolto telefonicamente al giudice Holman, l’autorità giurisdizionale inglese era da considerarsi «adita» della causa relativa a Chloé;

–        da quella data, l’autorità giurisdizionale inglese era titolare di un diritto di affidamento su Chloé;

–        avendo ottenuto ordinanze in suo favore, anche il padre aveva, a partire da quella data, un diritto di affidamento;

–        Chloé era ancora abitualmente residente in Inghilterra «alla data in cui l’autorità giurisdizionale inglese e il padre avevano entrambi acquisito un diritto di affidamento su di lei e l’autorità giurisdizionale inglese aveva ordinato che Chloé restasse entro la sua giurisdizione oppure vi facesse ritorno» e che

–        pertanto l’autorità giurisdizionale inglese era competente a decidere in merito a Chloé il 9 ottobre 2009.

 Il procedimento avviato dalla madre nel Regno Unito

33      Il 12 luglio 2010 la sig.ra Mercredi ha interposto appello contro le decisioni della High Court of Justice (England & Wales) dinanzi al giudice del rinvio.

34      Nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale tale giudice osserva che, per poter individuare l’autorità giurisdizionale competente, secondo il diritto dell’Unione, in materia di responsabilità genitoriale nei confronti di Chloé, è necessario che siano chiariti i criteri che devono essere applicati per determinare la residenza abituale della minore ai sensi degli artt. 8 e 10 del regolamento.

35      Il giudice del rinvio ritiene inoltre che la soluzione della questione se la High Court of Justice (England & Wales) abbia ottenuto un diritto di affidamento nei confronti di Chloé in conseguenza delle domande proposte dal padre di quest’ultima dipende dalla nozione di «istituzione o altro ente» ai sensi del regolamento, la cui interpretazione è di competenza della Corte. Tale giudice auspica inoltre di ricevere chiarimenti circa la valutazione della competenza concorrente delle autorità giurisdizionali del Regno Unito e di quelle francesi che si pronunciano sulle rispettive domande del padre e della madre di Chloé.

36      In tale contesto, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Corte d’appello civile d’Inghilterra e del Galles) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Voglia la Corte di giustizia chiarire quali siano i criteri appropriati per determinare la residenza abituale di un minore ai fini:

–        dell’art. 8 del regolamento (...) n. 2201/2003

–        dell’art. 10 del regolamento (...) n. 2201/2003.

2)      Se un’autorità giurisdizionale sia un’«istituzione o altro ente» cui possa essere riconosciuto un diritto di affidamento ai fini del regolamento (...) n. 2201/2003.

3)      Se l’art. 10 continui ad applicarsi dopo che il giudice dello Stato membro richiesto abbia respinto una domanda volta a ottenere il ritorno di un minore in forza della [convenzione dell’Aia del 1980], sulla base del rilievo che gli artt. 3 e 5 non risultano applicabili.

Si chiede, in particolare, come debba essere risolto un conflitto tra la decisione dello Stato richiesto secondo la quale non ricorrono i presupposti di cui agli artt. 3 e 5 della [convenzione dell’Aia del 1980], e la decisione dello Stato richiedente secondo la quale invece ricorrono tali presupposti».

 Sul procedimento d’urgenza

37      Il giudice del rinvio chiede di sottoporre il presente rinvio pregiudiziale ad un procedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 104 ter del regolamento di procedura della Corte.

38      Detto giudice ha motivato la propria richiesta sostenendo che fintantoché non sia stata individuata l’autorità giurisdizionale competente, ai sensi del diritto dell’Unione, in materia di responsabilità genitoriale nei confronti di Chloé, non possono essere trattate le domanda proposte dal padre di quest’ultima, dirette ad ottenere un’ordinanza che gli consenta di avere rapporti con la figlia.

39      A questo proposito, è importante rilevare che dalla decisione di rinvio risulta che la presente causa riguarda una minore dell’età di un anno e quattro mesi che è separata dal padre da più di un anno. Considerato che la minore interessata si trova in un’età cruciale per la presa di consapevolezza, il protrarsi della situazione attuale, caratterizzata oltretutto dalla considerevole distanza che separa la residenza del padre da quella della minore, potrebbe nuocere seriamente ai futuri rapporti tra quest’ultima e il padre.

40      Ciò considerato, la Prima Sezione della Corte ha deciso, in data 28 ottobre 2010, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, di accogliere la richiesta del giudice remittente di trattare il rinvio pregiudiziale con procedimento d’urgenza.

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

41      Con la prima questione il giudice del rinvio si pone sostanzialmente interrogativi circa l’interpretazione che occorre dare della nozione di «residenza abituale» ai sensi degli artt. 8 e 10 del regolamento, per determinare quale sia l’autorità giurisdizionale competente a pronunciarsi su questioni attinenti al diritto di affidamento, soprattutto qualora, come nella causa principale, la controversia verta sulla situazione di un neonato che è stato lecitamente portato dalla madre in uno Stato membro diverso da quello della sua residenza abituale e in cui soggiorna solo da pochi giorni al momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale dello Stato di partenza.

42      Va a tal proposito preliminarmente constatato che, ai sensi dell’art. 8, n. 1, del regolamento, la competenza dell’autorità giurisdizionale di uno Stato membro in materia di responsabilità genitoriale su un minore che si trasferisca lecitamente in un altro Stato membro è determinata mediante il criterio della residenza abituale di tale minore alla data in cui detta autorità giurisdizionale è adita.

43      Ai termini dell’art. 16 del regolamento, un’autorità giurisdizionale è considerata adita solo allorché la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso tale autorità giurisdizionale. Come è stato rilevato supra, al precedente punto 24, il sig. Chaffe ha adito, il 9 ottobre 2009, l’autorità giurisdizionale considerata nella persona del giudice Holman, Duty High Court Judge, solo telefonicamente. Quindi soltanto dal 12 ottobre 2009, con riserva, come precisato al precedente punto 26, della verifica, da parte del giudice del rinvio, del fatto che il richiedente non abbia omesso successivamente di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché l’atto fosse notificato alla convenuta, si considera adita la High Court of Justice (England & Wales). In tale data Chloé, giunta sull’isola della Riunione l’8 ottobre 2009, soggiornava in tale dipartimento francese solo da quattro giorni.

44      In proposito, va preliminarmente rilevato che il regolamento non contiene alcuna definizione della nozione di «residenza abituale». Dall’utilizzazione dell’aggettivo «abituale» si può semplicemente dedurre che la residenza deve avere una certa stabilità o regolarità.

45      Secondo una giurisprudenza costante, tanto l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto il principio di uguaglianza esigono che una disposizione di diritto dell’Unione che non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata deve normalmente dar luogo, nell’intera Unione europea, ad un’interpretazione autonoma e uniforme da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione stessa e dello scopo perseguito dalla normativa di cui trattasi (v., in particolare, sentenze 18 gennaio 1984, causa 327/82, Ekro, Racc. pag. 107, punto 11; 6 marzo 2008, causa C‑98/07, Nordania Finans e BG Factoring, Racc. pag. I‑1281, punto 17, nonché 2 aprile 2009, causa C‑523/07, A, Racc. pag. I‑2805, punto 34).

46      Dato che gli articoli del regolamento che menzionano la nozione di «residenza abituale» non contengono alcun richiamo espresso al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del senso e della portata di detta nozione, tale determinazione deve essere effettuata alla luce del contesto nel quale si inseriscono le disposizioni del regolamento e dell’obiettivo da esso perseguito, in particolare quello che emerge dal suo dodicesimo ‘considerando’, secondo il quale le regole di competenza da esso accolte si informano all’interesse superiore del minore e, in particolare, al criterio di vicinanza.

47      Affinché sia rispettato al meglio tale interesse superiore del minore, la Corte ha già statuito che la nozione di «residenza abituale», ai sensi dell’art. 8, n. 1, del regolamento, corrisponde al luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare. Tale luogo deve essere determinato dal giudice nazionale tenendo conto di tutte le circostanze di fatto specifiche di ciascuna fattispecie (v. sentenza A, cit., punto 44).

48      Tra i criteri alla luce dei quali il giudice nazionale deve stabilire il luogo di residenza abituale di un minore, occorre, in particolare, menzionare le condizioni e le ragioni del soggiorno del minore nel territorio di uno Stato membro, nonché la sua cittadinanza (v. sentenza A, cit., punto 44).

49      Come la Corte ha peraltro precisato al punto 38 della citata sentenza A, per determinare il luogo di residenza abituale di un minore, oltre alla presenza fisica di quest’ultimo in uno Stato membro, altri elementi supplementari devono dimostrare che tale presenza non è in alcun modo temporanea o occasionale.

50      In tale contesto, la Corte ha sottolineato che può costituire un indizio del trasferimento della residenza abituale l’intenzione del titolare della responsabilità genitoriale di stabilirsi con il minore in un altro Stato membro, manifestata attraverso determinate misure concrete, come l’acquisto o la locazione di un alloggio nello Stato membro ospitante. (v. sentenza A, cit., punto 40).

51      In proposito, si deve rilevare, al fine di distinguere la residenza abituale da una mera presenza temporanea, che essa deve, in linea di principio, essere di una certa durata per poter esprimere una stabilità sufficiente. Nondimeno, il regolamento non prevede una durata minima. Infatti, per il trasferimento della residenza abituale nello Stato membro ospitante conta soprattutto la volontà dell’interessato di fissarvi, con l’intenzione di conferirgli carattere stabile, il centro permanente o abituale degli interessi. La durata di un soggiorno non può quindi fungere da indizio nell’ambito della valutazione della stabilità della residenza, dovendo tale valutazione essere effettuata alla luce di tutte le circostanze di fatto specifiche della fattispecie.

52      Nella causa principale, l’età del minore, oltretutto, è atta a rivestire un’importanza particolare.

53      L’ambiente sociale e familiare del minore, essenziale per la determinazione del luogo della sua residenza abituale, è infatti composto di elementi diversi a seconda della sua età. Così gli elementi da prendere in considerazione nel caso di un minore in età scolare differiscono da quelli di cui si deve tener conto quando si tratti di un minore che ha terminato gli studi o ancora da quelli che sono pertinenti in relazione ad un neonato.

54      In generale, l’ambiente di un minore in tenera età è essenzialmente l’ambiente familiare, determinato dalla persona o dalle persone di riferimento con le quali il minore vive, da cui è effettivamente accudito e che si prendono cura di lui.

55      Ciò è ancor più vero nel caso in cui il minore considerato sia un neonato. Quest’ultimo condivide necessariamente l’ambiente sociale e familiare della cerchia di persone da cui dipende. Di conseguenza, laddove, come nella causa principale, il neonato sia effettivamente accudito dalla madre, occorre valutare l’integrazione di quest’ultima con il suo ambiente sociale e familiare. A tal riguardo, possono essere presi in considerazione i criteri enunciati dalla giurisprudenza della Corte, quali le ragioni del trasferimento verso un altro Stato membro della madre del minore, le sue conoscenze linguistiche o ancora le sue origini geografiche e familiari.

56      Da quanto precede risulta che occorre risolvere la prima questione dichiarando che la nozione di «residenza abituale», ai sensi degli artt. 8 e 10 del regolamento, deve essere interpretata nel senso che tale residenza corrisponde al luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare. A tal fine, e laddove si tratti della situazione di un neonato che soggiorna con la madre solo da pochi giorni in uno Stato membro – diverso da quello della sua residenza abituale – nel quale è stato portato, devono essere presi particolarmente in considerazione, da un lato, la durata, la regolarità, le condizioni e le ragioni del soggiorno nel territorio di tale Stato membro nonché del trasferimento della madre in detto Stato e, d’altro lato, tenuto conto segnatamente dell’età del minore, l’origine geografica e familiare della madre nonché i rapporti familiari e sociali che la madre e il minore intrattengono in quello stesso Stato membro. È compito del giudice nazionale determinare la residenza abituale del minore tenendo conto di tutte le circostanze di fatto specifiche di ciascuna fattispecie.

57      Nell’ipotesi in cui l’applicazione dei criteri testé ricordati conducesse, nella causa principale, a concludere che non è possibile accertare la residenza abituale del minore, la determinazione del giudice competente dovrebbe essere effettuata in base al criterio del luogo «in cui si trova il minore» ai sensi dell’art. 13 del regolamento.

 Sulla seconda questione

58      Con la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la nozione di «istituzione o altro ente» cui può essere riconosciuto un diritto di affidamento ai fini delle disposizioni del regolamento debba essere interpretata nel senso che essa comprende la nozione di «autorità giurisdizionale» ai sensi dell’art. 2, n. 1, di tale regolamento.

59      A tal proposito, occorre rilevare che il giudice del rinvio non ha precisato le disposizioni del regolamento nell’ambito delle quali auspica di ottenere delucidazioni relativamente all’interpretazione che va data di tale nozione, né le ragioni per le quali tale interpretazione gli è necessaria per emanare la propria decisione. Risulta tuttavia che detta nozione compare agli artt. 10 e 11 del regolamento. Tali disposizioni riguardano la competenza in caso di sottrazione di minori e trovano quindi applicazione in caso di trasferimento illecito o mancato rientro di un minore, mentre è l’art. 9 di tale regolamento a riguardare il trasferimento lecito di un minore da uno Stato membro ad un altro.

60      Come è stato constatato al punto 23 della presente sentenza, è pacifico che il trasferimento di Chloé nell’isola della Riunione era lecito.

61      Ne consegue che l’art. 10 del regolamento non può trovare applicazione. Non è quindi necessario risolvere la seconda questione.

 Sulla terza questione

62      Con la terza questione, il giudice del rinvio si interroga, in sostanza, come risulta in particolare dai punti 1.4 e 4.6 della decisione di rinvio, sulla questione se le decisioni di un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro recanti, in forza della convenzione dell’Aia del 1980, rigetto di una domanda di rientro immediato di un minore nell’ambito della giurisdizione di un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro e vertenti sulla responsabilità genitoriale nei confronti di tale minore, siano rilevanti ai fini delle decisioni che devono essere pronunciate, in tale altro Stato membro, in merito alle azioni relative alla responsabilità genitoriale che sono state precedentemente proposte e che ivi sono ancora pendenti.

 La sentenza del tribunal de grande instance de Saint-Denis 15 marzo 2010

63      Come è stato rilevato al punto 28 della presente sentenza, la domanda rivolta dal padre di Chloé al tribunal de grande instance de Saint-Denis era fondata sulle disposizioni della convenzione dell’Aia del 1980. Tale convenzione, ai sensi del suo art. 1, ha come fine di assicurare l’immediato rientro dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti in qualsiasi Stato contraente.

64      Il tribunal de grande instance de Saint-Denis ha respinto la domanda con la quale il padre di Chloé chiedeva il ritorno di quest’ultima nel Regno Unito «poiché non [era] stato comprovato il fatto che al momento del trasferimento della minore Chloé Mercredi il sig. Richard Chaffe fosse titolare di un diritto di affidamento, effettivamente esercitato, o che lo sarebbe stato qualora non fosse avvenuta la partenza».

65      A tal proposito, si deve necessariamente rilevare che, ai sensi dell’art. 19 della convenzione dell’Aia del 1980, la sentenza di tale tribunale non ha rilevanza sul merito del diritto di affidamento, anche se essa è divenuta definitiva, come constatato supra, al precedente punto 28.

66      Ne consegue che, nell’ipotesi in cui il giudice del rinvio decidesse, in applicazione dei criteri menzionati nella risposta alla prima questione, di essere competente, ai sensi dell’art. 8 del regolamento, relativamente alla responsabilità genitoriale nei confronti di Chloé, la sentenza del tribunal de grande instance de Saint-Denis 15 marzo 2010 sarebbe irrilevante ai fini della decisione che il giudice del rinvio sarebbe chiamato a emanare.

 La sentenza del tribunal de grande instance de Saint-Denis 23 giugno 2010

67      Con riferimento alla sentenza del tribunal de grande instance de Saint-Denis 23 giugno 2010, la quale come è stato precisato supra, al precedente punto 29, non è ancora divenuta definitiva, va anzitutto constatato che il giudice del rinvio si troverà, eventualmente, di fronte alla circostanza che detto tribunal de grande instance ha fondato la sua sentenza non sulla convenzione dell’Aia del 1980, ma parimenti sul regolamento.

68      In un simile caso di conflitto tra due autorità giurisdizionali di Stati membri diversi, dinanzi alle quali sono state proposte, in base al regolamento, azioni concernenti la responsabilità genitoriale nei confronti di un minore, aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, trova applicazione l’art. 19, n. 2, del regolamento. Ai sensi di tale articolo, il giudice adito successivamente sospende la propria pronuncia, fintantoché non sia stata accertata la competenza del giudice adito per primo.

69      Quindi, poiché la High Court of Justice (England & Wales) è stata adita il 12 ottobre 2009 dal padre della minore con un’azione diretta in particolare a vedersi attribuire la responsabilità genitoriale, il tribunal de grande instance de Saint-Denis, adito dalla madre della minore il 28 ottobre 2009, non poteva pronunciarsi sulla domanda proposta da quest’ultima.

70      Da quel che precede consegue che, nell’ipotesi in cui il giudice del rinvio, in applicazione dei criteri menzionati nella soluzione alla prima questione, decidesse di essere competente, ai sensi dell’art. 8 del regolamento, per quanto attiene alla responsabilità genitoriale nei confronti di Chloé, la sentenza del tribunal de grande instance de Saint-Denis in data 15 marzo 2010 e quella in data 23 giugno 2010 sarebbero irrilevanti ai fini della decisione che deve essere emanata dal giudice del rinvio.

71      Occorre pertanto risolvere la terza questione dichiarando che le decisioni di un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro recanti rigetto, ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980, di una domanda di rientro immediato di un minore nell’ambito della giurisdizione di un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro e vertenti sulla responsabilità genitoriale nei confronti di detto minore sono irrilevanti ai fini delle decisioni che devono essere emanate in tale altro Stato membro in merito alle azioni in materia di responsabilità genitoriale che sono state precedentemente proposte e ivi sono ancora pendenti.

 Sulle spese

72      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

1)      La nozione di «residenza abituale», ai sensi degli artt. 8 e 10 del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, deve essere interpretata nel senso che tale residenza corrisponde al luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare. A tal fine, e laddove si tratti della situazione di un neonato che soggiorna con la madre solo da pochi giorni in uno Stato membro – diverso da quello della sua residenza abituale – nel quale è stato portato, devono essere presi particolarmente in considerazione, da un lato, la durata, la regolarità, le condizioni e le ragioni del soggiorno nel territorio di tale Stato membro nonché del trasferimento della madre in detto Stato e, d’altro lato, tenuto conto segnatamente dell’età del minore, l’origine geografica e familiare della madre nonché i rapporti familiari e sociali che madre e minore intrattengono in quello stesso Stato membro. È compito del giudice nazionale determinare la residenza abituale del minore tenendo conto di tutte le circostanze di fatto specifiche di ciascuna fattispecie.

Nell’ipotesi in cui l’applicazione dei criteri testé ricordati conducesse, nella causa principale, a concludere che non è possibile accertare la residenza abituale del minore, la determinazione del giudice competente dovrebbe essere effettuata in base al criterio del luogo «in cui si trova il minore» ai sensi dell’art. 13 del regolamento.

2)      Le decisioni di un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro recanti rigetto, ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980, sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, di una domanda di rientro immediato di un minore nell’ambito della giurisdizione di un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro e vertenti sulla responsabilità genitoriale nei confronti di detto minore sono irrilevanti ai fini delle decisioni che devono essere emanate in tale altro Stato membro in merito alle azioni in materia di responsabilità genitoriale che sono state precedentemente proposte e ivi sono ancora pendenti.

Firme


* Lingua processuale: l’inglese.

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