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Document 62009CA0256

Causa C-256/09: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 15 luglio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Bianca Purrucker/Guillermo Vallés Pérez [Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Provvedimenti provvisori o cautelari — Riconoscimento ed esecuzione]

GU C 246 del 11.9.2010, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 246/10


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 15 luglio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Bianca Purrucker/Guillermo Vallés Pérez

(Causa C-256/09) (1)

(Cooperazione giudiziaria in materia civile - Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale - Regolamento (CE) n. 2201/2003 - Provvedimenti provvisori o cautelari - Riconoscimento ed esecuzione)

2010/C 246/16

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Bianca Purrucker

Convenuto: Guillermo Vallés Pérez

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione del capo III del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1) — Applicazione delle norme di riconoscimento e di esecuzione del detto regolamento a una misura provvisoria che attribuisce l’affidamento di un minore al padre e che dispone il ritorno presso quest’ultimo del minore, trattenuto dalla madre in un altro Stato membro

Dispositivo

Le disposizioni stabilite dagli artt. 21 e segg. del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, non si applicano a provvedimenti provvisori, in materia di diritto di affidamento, rientranti nell’art. 20 di detto regolamento.


(1)  GU C 220 del 12.9.2009.


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