11.9.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 246/10 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 15 luglio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Bianca Purrucker/Guillermo Vallés Pérez
(Causa C-256/09) (1)
(Cooperazione giudiziaria in materia civile - Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale - Regolamento (CE) n. 2201/2003 - Provvedimenti provvisori o cautelari - Riconoscimento ed esecuzione)
2010/C 246/16
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrente: Bianca Purrucker
Convenuto: Guillermo Vallés Pérez
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione del capo III del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1) — Applicazione delle norme di riconoscimento e di esecuzione del detto regolamento a una misura provvisoria che attribuisce l’affidamento di un minore al padre e che dispone il ritorno presso quest’ultimo del minore, trattenuto dalla madre in un altro Stato membro
Dispositivo
Le disposizioni stabilite dagli artt. 21 e segg. del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, non si applicano a provvedimenti provvisori, in materia di diritto di affidamento, rientranti nell’art. 20 di detto regolamento.