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Document 62004CJ0209

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 23 marzo 2006.
Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d'Austria.
Inadempimento di uno Stato -Direttiva 79/409/CEE - Conservazione degli uccelli selvatici - Re di quaglie - Zona di protezione speciale del parco naturale nazionale del Lauteracher Ried - Esclusione dei siti di Soren e di Gleggen-Köblern - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali - Fauna e flora selvatiche - Procedura relativa a un piano o progetto di costruzione - Procedura di fissazione del tracciato di una strada a scorrimento veloce - Procedura di valutazione dell'impatto ambientale - Violazioni procedurali legate al progetto di costruzione sul territorio austriaco della strada federale a scorrimento veloce S 18 - Applicazione nel tempo della direttiva 92/43.
Causa C-209/04.

Raccolta della Giurisprudenza 2006 I-02755

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2006:195

Causa C-209/04

Commissione delle Comunità europee

contro

Repubblica d’Austria

«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 79/409/CEE — Conservazione degli uccelli selvatici — Re di quaglie — Zona di protezione speciale del parco naturale nazionale del Lauteracher Ried — Esclusione dei siti di Soren e di Gleggen‑Köblern — Direttiva 92/43/CEE — Conservazione degli habitat naturali — Flora e fauna selvatiche — Procedura relativa a un piano o progetto di costruzione — Procedura di fissazione del tracciato di una strada a scorrimento veloce — Procedura di valutazione dell’impatto ambientale — Violazioni procedurali legate al progetto di costruzione sul territorio austriaco della strada federale a scorrimento veloce S 18 — Applicazione nel tempo della direttiva 92/43»

Conclusioni dell’avvocato generale J. Kokott, presentate il 27 ottobre 2005 

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 23 marzo 2006 

Massime della sentenza

1.     Ambiente — Conservazione degli uccelli selvatici — Direttiva 79/409 — Scelta e delimitazione delle zone di protezione speciale

(Direttive del Consiglio 79/409/CEE, art. 4, nn. 1 e 2, e 92/43/CEE, art. 6, n. 4)

2.     Ambiente — Conservazione degli habitat naturali nonché della fauna e della flora selvatiche — Direttiva 92/43 — Applicazione nel tempo

(Direttiva del Consiglio 92/43, art. 6, nn.  3 e 4)

1.     Nella scelta dei territori più appropriati per la classificazione in zone di protezione speciali in forza dell’art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva 79/409, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, il margine di valutazione di cui dispongono gli Stati membri non riguarda l’opportunità di classificare come zone di protezione speciali i territori che appaiono come i più idonei secondo criteri ornitologici, ma soltanto l’attuazione di tali criteri ai fini dell’identificazione dei territori più idonei alla conservazione delle specie elencate nell’allegato I.

Inoltre, all’atto della scelta e della delimitazione di una tale zona, gli Stati membri non possono tener conto di esigenze economiche, né a titolo di un interesse generale superiore a quello cui risponde l’obiettivo ecologico considerato dalla direttiva sugli uccelli né in quanto esse rispondono a motivi di rilevante interesse pubblico come quelli di cui all’art. 6, n. 4, primo comma, della direttiva 92/43, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

(v. punti 33, 40)

2.     Il principio della soggezione dei progetti che possono avere notevole incidenza sull’ambiente ad una valutazione relativa all’ambiente stesso non si applica nel caso in cui la data di presentazione formale della domanda di autorizzazione di un progetto precede la data di scadenza del termine di recepimento di una direttiva.

Tale criterio formale è l’unico che sia conforme al principio della certezza del diritto e consenta di preservare l’effetto utile di una direttiva. La ragione di tale considerazione consiste nel fatto che una direttiva, quale la direttiva 92/43, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, riguarda in gran parte progetti di una certa ampiezza, la cui realizzazione necessita molto spesso di un lungo periodo di tempo. Pertanto non sarebbe opportuno che procedure, già complesse a livello nazionale e formalmente avviate prima della data di scadenza del termine di trasposizione della direttiva, siano appesantite e ritardate dalle specifiche prescrizioni imposte da quest’ultima e che situazioni già consolidate ne siano colpite.

(v. punti 56-57)




SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

23 marzo 2006 (*)

«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 79/409/CEE – Conservazione degli uccelli selvatici – Re di quaglie – Zona di protezione speciale del parco naturale nazionale del Lauteracher Ried – Esclusione dei siti di Soren e di Gleggen‑Köblern – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali – Flora e fauna selvatiche – Procedura relativa a un piano o progetto di costruzione – Procedura di fissazione del tracciato di una strada a scorrimento veloce – Procedura di valutazione dell’impatto ambientale – Violazioni procedurali legate al progetto di costruzione sul territorio austriaco della strada federale a scorrimento veloce S 18 – Applicazione nel tempo della direttiva 92/43»

Nel procedimento C‑209/04,

avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 12 maggio 2004,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. M. van Beek e B. Schima, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica d’Austria, rappresentata dai sigg. E. Riedl e J. Müller, nonché dalla sig.ra K. Humer, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. R. Schintgen, P. Kūris (relatore), G. Arestis e J. Klučka, giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 6 ottobre 2005,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 27 ottobre 2005,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1       Con il suo ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che:

–       omettendo di includere nella zona del parco naturale nazionale del Lauteracher Ried (in prosieguo: il «Lauteracher Ried»), classificata come zona di protezione speciale (in prosieguo: la «ZPS»), i siti di Soren e di Gleggen‑Köblern che fanno parte, secondo criteri scientifici, allo stesso titolo di tale ZPS, dei territori più idonei in numero e in superficie ai sensi dell’art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1), come modificata dalla direttiva della Commissione 29 luglio 1997, 97/49/CE (GU L 223, pag. 9; in prosieguo: la «direttiva sugli uccelli»), e

–       non avendo osservato correttamente ed integralmente, all’atto dell’autorizzazione del processo di costruzione della strada federale a scorrimento veloce del lago di Costanza S 18 (in prosieguo: la «strada S 18»), i criteri fissati dall’art. 6, n. 4, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7, in prosieguo: la «direttiva sugli habitat»), per il caso in cui si proceda all’esecuzione del progetto nonostante l’esito negativo della valutazione dell’impatto ambientale dello stesso,

la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi impostile dall’art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva sugli uccelli e dal combinato disposto degli artt. 6, n. 4, e 7 della direttiva sugli habitat.

 Contesto normativo

 L’Atto di adesione della Repubblica d’Austria all’Unione europea

2       L’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU 1994, C 241, pag. 21, e GU 1995, L 1, pag. 1; in prosieguo: l’«Atto di adesione») è stato firmato il 24 giugno 1994 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1995.

3       Ai termini dell’art. 2 dell’Atto di adesione: «dal momento dell’adesione le disposizioni dei trattati originari e gli atti adottati dalle istituzioni prima dell’adesione vincolano i nuovi Stati membri e si applicano in tali Stati alle condizioni previste da detti trattati e dal presente atto».

4       L’art. 168 dell’Atto di adesione dispone:

«I nuovi Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi, dal momento dell’adesione, alle disposizioni delle direttive e delle decisioni, ai sensi dell’articolo 189 del Trattato CE e dell’articolo 161 del Trattato CEEA, nonché alle raccomandazioni e alle decisioni ai sensi dell’articolo 14 del Trattato CECA, fatti salvi gli eventuali termini previsti nell’elenco riportato nell’allegato XIX o in altre disposizioni del presente atto».

 La direttiva sugli uccelli

5       Ai termini del suo art. 1, n. 1, la direttiva sugli uccelli «concerne la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il Trattato. Essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento».

6       Il re di quaglie (crex crex) è una specie inserita nell’allegato I della direttiva sugli uccelli (in prosieguo: l’«allegato I») dalla direttiva della Commissione 25 luglio 1985, 85/411/CEE, che modifica la direttiva 79/409 (GU L 233, pag. 33).

7       L’art. 4 della direttiva sugli uccelli recita:

«1.      Per le specie elencate nell’allegato I sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l’habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione.

 A tal fine si tiene conto:

a)      delle specie minacciate di sparizione;

b)      delle specie che possono essere danneggiate da talune modifiche del loro habitat;

c)      delle specie considerate rare in quanto la loro popolazione è scarsa o la loro ripartizione locale è limitata;

d)      di altre specie che richiedono una particolare attenzione per la specificità del loro habitat.

Per effettuare le valutazioni si terrà conto delle tendenze e delle variazioni dei livelli di popolazione.

Gli Stati membri classificano in particolare come zone di protezione speciale i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie, tenuto conto delle necessità di protezione di queste ultime nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva.

2.      Analoghe misure vengono adottate dagli Stati membri per le specie migratrici non menzionate nell’allegato I che ritornano regolarmente, tenuto conto delle esigenze di protezione nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva per quanto riguarda le aree di riproduzione, di muta e di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione (…).

(…).

4.      Gli Stati membri adottano misure idonee a prevenire, nelle zone di protezione di cui ai paragrafi 1 e 2, l’inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative tenuto conto degli obiettivi del presente articolo. Gli Stati membri cercheranno inoltre di prevenire l’inquinamento o il deterioramento degli habitat al di fuori di tali zone di protezione».

 La direttiva sugli habitat

8       L’art. 6, nn. 3 e 4, primo comma, della direttiva sugli habitat dispone:

«3.      Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell’incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l’integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell’opinione pubblica.

4.      Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell’incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate».

9       L’art. 7 della stessa direttiva recita:

«Gli obblighi derivanti dall’articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 della presente direttiva sostituiscono gli obblighi derivanti dall’articolo 4, paragrafo 4, prima frase, della direttiva 79/409/CEE, per quanto riguarda le zone classificate a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, o analogamente riconosciute a norma dell’articolo 4, paragrafo 2 di detta direttiva a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva o dalla data di classificazione o di riconoscimento da parte di uno Stato membro a norma della direttiva 79/409/CEE, qualora essa sia posteriore».

 Antefatti della lite

10     Il Lauteracher Ried è situato nel Land del Vorarlberg. Dopo l’adesione della Repubblica d’Austria all’Unione europea, il 7 giugno 1995 il governo di tale Stato membro ha notificato per la prima volta alla Commissione la classificazione come ZPS di tale parco naturale e ha presentato successivamente alcuni documenti supplementari. I siti di Soren e di Gleggen‑Köblern non sono inclusi entro i limiti della detta ZPS.

11     Per quanto concerne il progetto di costruzione della strada S 18, il procedimento di fissazione del suo tracciato è stato avviato sin dall’anno 1992. A seguito di una discussione svoltasi il 29 aprile 1992 con l’amministrazione del Cantone di Dornbirn, il progetto è stato completamente rimaneggiato per tener conto della relazione redatta dall’esperto ufficiale del Land del Vorarlberg per la protezione della natura e dei paesaggi. Il procedimento di presentazione di tale progetto e l’audizione delle parti interessate ai fini della fissazione del tracciato della detta strada è stato avviato l’8 marzo 1994 in base alla legge sulle strade federali del 1971. Esso è terminato con la fissazione del tracciato mediante il regolamento del Ministro federale degli Affari economici 8 aprile 1997. In questa fase di elaborazione del progetto le autorità austriache hanno concluso che non vi sono itinerari alternativi per la strada S 18.

12     Il 27 gennaio 1999 è stato avviato il procedimento di autorizzazione della costruzione di tale strada. Con decisione 6 luglio 2001 il progetto di costruzione della stessa strada è stato autorizzato dalle amministrazioni dei Cantoni di Bregenz e di Dornbirn, in applicazione della legislazione del Land del Vorarlberg. Tenuto conto del detto regolamento emesso dal Ministro federale degli Affari economici, la decisione in parola non poteva stabilire un tracciato diverso da quello che è stato prescelto.

13     Tale decisione ha costituito oggetto di un ricorso presso il governo del Land del Vorarlberg. Il 21 febbraio 2003 quest’ultimo ha adottato una decisione di conferma, la cui esecuzione è stata sospesa, il 29 agosto 2003, dal Verwaltungsgerichtshof. L’esecuzione del progetto di costruzione della strada S 18 è attualmente bloccata.

 Procedimento precontenzioso

14     A seguito di una denuncia, il 12 novembre 2001 la Commissione ha inviato alle autorità austriache una lettera concernente l’insufficiente classificazione dal punto di vista ornitologico della ZPS del Lauteracher Ried, gli effetti negativi del progetto di costruzione della strada S 18 che si dovevano temere per il re di quaglie e le altre popolazioni di uccelli da preservare in tale zona, nonché altre questioni relative alla protezione della stessa zona.

15     Dopo aver esaminato la risposta del governo austriaco, indirizzatale il 1° febbraio 2002, il 27 giugno 2002 la Commissione ha inviato alla Repubblica d’Austria una lettera di messa in mora. Non essendo soddisfatta dalle spiegazioni fornite da quest’ultima, la Commissione, in data 11 luglio 2003, ha emesso un parere motivato, invitando tale Stato membro ad adottare i provvedimenti necessari per conformarvisi entro il termine di due mesi a decorrere dalla sua notifica.

16     Ritenendo che gli argomenti addotti dalla Repubblica d’Austria nella sua risposta 26 settembre 2003 al parere motivato non fossero convincenti e considerando che l’impedimento rimproverato persisteva, la Commissione ha deciso di proporre il ricorso in esame.

 Sul ricorso

17     La Commissione adduce due censure a sostegno del suo ricorso. In primo luogo, essa rimprovera alla Repubblica d’Austria di non aver rispettato il disposto dell’art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva sugli uccelli concernente la procedura di scelta e di classificazione di una ZPS. In secondo luogo, essa lamenta l’inosservanza dei criteri enunciati dall’art. 6, n. 4, della direttiva sugli habitat, all’atto dell’autorizzazione del progetto di costruzione della strada S 18.

 Sulla prima censura, relativa all’inosservanza del disposto dell’art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva sugli uccelli

 Argomenti delle parti

18     Con la prima censura la Commissione sostiene che la classificazione e la delimitazione attuali della ZPS del Lauteracher Ried non soddisfano i requisiti della protezione e della conservazione durevole delle specie di uccelli presenti in tale luogo, in particolare il re di quaglie, nonché altre specie di uccelli migratori che nidificano nei prati. Secondo la Commissione, al fine di soddisfare quanto prescritto dall’art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva sugli uccelli, la superficie della detta ZPS dev’essere estesa ai siti di Soren e di Gleggen‑Köblern.

19     A sostegno di tale censura la Commissione fa valere anzitutto che l’elemento cruciale per la delimitazione della ZPS è la presenza delle specie di uccelli da tutelare. Secondo le informazioni scientifiche e i risultati dei controlli operati durante gli anni 2000‑2002, i detti siti non soltanto costituiscono habitat, ma fanno parte anche del principale luogo di riproduzione del re di quaglie e di altri uccelli migratori che nidificano nei prati. La Commissione sottolinea del pari che le praterie situate all’interno e intorno al sito di Lauteracher Ried offrono, per quanto concerne la tutela degli uccelli, un habitat naturale uniforme, la cui struttura è particolarmente idonea, e sono usate dalle stesse popolazioni di uccelli. Aggiunge che i re di quaglie presenti nella valle del Reno, nel territorio del Land del Vorarlberg, costituiscono un insieme di uccelli in stretto contatto fra loro.

20     Inoltre, la Commissione sostiene che l’obbligo di designare come ZPS tutte le zone che sembrano le più idonee secondo i criteri ornitologici non si esaurisce all’atto della prima dichiarazione effettuata. L’obiettivo di conservazione delle specie minacciate impone la necessità di riesaminare una dichiarazione alla luce delle più recenti conoscenze scientifiche ed eventualmente di effettuare una nuova delimitazione della ZPS esistente.

21     Infine, il fatto che la Repubblica d’Austria abbia classificato come zona di protezione i siti di Bangs e di Matschels, che sono anch’essi situati nel Land del Vorarlberg e mirano a garantire la conservazione del re di quaglie, non fa venir meno l’obbligo di tale Stato membro di fare altrettanto per i siti di Soren e di Gleggen‑Köblern adiacenti alla ZPS dichiarata.

22     La Repubblica d’Austria fa valere che l’attuale delimitazione della ZPS del Lauteracher Ried soddisfa ottimamente i criteri della direttiva sugli uccelli per la tutela e la conservazione del re di quaglie e delle specie di uccelli migratori che soggiornano regolarmente nella valle renana del Land del Vorarlberg.

23     Essa considera di aver soddisfatto gli obblighi impostile dalla direttiva sugli uccelli, delimitando insieme la detta ZPS nonché la zona di protezione della fauna, della flora, degli habitat e degli uccelli Bangs e Matschels, avendo così dichiarato come ZPS e riconosciuto come tali i territori della valle del Reno situati nel Land del Vorarlberg che sono i più idonei in numero e in superficie per la conservazione della specie del re di quaglie di cui all’allegato I, nonché delle specie migratrici che ritornano regolarmente.

24     La Repubblica d’Austria precisa che il perimetro della ZPS è stato delimitato in base ad elementi di prova scientifici disponibili all’epoca della scelta e della classificazione di tale zona, che sono riconosciuti come affidabili dalla giurisprudenza della Corte e hanno comportato la classificazione di tale unica zona come la più importante area di riproduzione degli uccelli di prateria del Land del Vorarlberg.

25     Aggiunge di essersi unicamente basata, all’atto della classificazione della detta zona, sugli aspetti ornitologici o ecologici quali possono essere dedotti dall’art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva sugli uccelli. Al riguardo sostiene che nella ZPS del Lauteracher Ried si concentra un insieme naturale vergine indispensabile allo sviluppo del re di quaglie, ma che tale insieme non si estende ai prati da sfalcio situati nei siti di Soren e di Gleggen‑Köblern.

26     Secondo la Repubblica d’Austria, vari criteri devono essere esaminati per determinare i territori più idonei, in particolare il fatto che uccelli delle due specie frequentino una zona determinata o una sua parte. Tuttavia questo ultimo criterio non è da solo decisivo per soddisfare i criteri della direttiva sugli uccelli. Per far parte dei territori più idonei ai sensi di tale direttiva, la zona deve soddisfare cumulativamente altri parametri ornitologici o ecologici. Occorrerebbe del pari esaminare e valutare se la detta zona sia idonea per la sua superficie e dal punto di vista quantitativo, tenuto conto del suo stato nonché del suo ambiente. A questo proposito, sarebbero considerate le perturbazioni già esistenti di una zona, a causa di attività di natura ricreativa, del sistema di valorizzazione o di altre circostanze, e il conseguente deterioramento dell’habitat. Secondo tale Stato membro, a causa delle nocività e delle difficoltà già esistenti, nonché dell’attuale qualità dei due siti di Soren e di Gleggen‑Köblern, questi non corrispondono ai pertinenti criteri della direttiva sugli uccelli per essere classificati come ZPS.

27     In tale contesto la Repubblica d’Austria osserva che una presa in considerazione, almeno indiretta, di interessi socioeconomici può svolgere un ruolo nel valutare il carattere idoneo in superficie di una zona e sottolinea del pari che ciò vale per le lesioni della sfera giuridica dei privati.

28     Secondo la Repubblica d’Austria, la censura secondo la quale essa sarebbe stata tenuta a modificare successivamente e ad adeguare costantemente la ZPS del Lauteracher Ried non si basa su alcun fondamento giuridico. Un obbligo del genere potrebbe risultare difficile da conciliare col principio di legalità dell’attività amministrativa ed essere in contrasto con la giurisprudenza della Corte.

29     Inoltre, la Repubblica d’Austria precisa che i siti di Soren e di Gleggen‑Köblern, anche se non fanno parte dei territori più idonei ai sensi dell’art. 4, n. 1, quarto comma, della direttiva sugli uccelli, non sono tuttavia sottratti ad ogni protezione. Infatti, essi sarebbero stati soggetti, nel corso del procedimento di ricorso relativo al progetto di costruzione della strada S 18, al regime di tutela di cui all’art. 4, n. 4, seconda frase, del detto articolo.

 Giudizio della Corte

30     Al fine di risolvere la causa in esame, si devono preliminarmente ricordare i principi concernenti gli obblighi degli Stati membri relativi alla scelta e alla classificazione delle ZPS imposti dalla direttiva sugli uccelli.

31     Dall’art. 4, n. 1, quarto comma, della detta direttiva risulta che gli Stati membri devono classificare come ZPS i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione delle specie protette menzionate all’allegato I. Nel far ciò essi devono tener conto delle necessità di protezione di queste specie nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la direttiva. Ai termini del n. 2 dello stesso articolo, analoghe misure vengono adottate dagli Stati membri per le specie migratrici non menzionate nell’allegato I che ritornano regolarmente per quanto concerne le aree di riproduzione, di muta e di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione.

32     Secondo la costante giurisprudenza della Corte, l’art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva sugli uccelli impone agli Stati membri di conferire alle ZPS uno status giuridico di protezione che possa garantire, in particolare, la sopravvivenza e la riproduzione delle specie di uccelli menzionate nell’allegato I della direttiva stessa e la riproduzione, la muta e lo svernamento delle specie migratorie non considerate nel detto allegato che ivi ritornano regolarmente (v. sentenza 18 marzo 1999, causa C‑166/97, Commissione/Francia, Racc. pag. I‑1719, punto 21 e la giurisprudenza ivi citata).

33     Peraltro, la Corte ha affermato che il margine di valutazione di cui gli Stati membri dispongono nella scelta dei territori più idonei per la determinazione delle ZPS non riguarda l’opportunità di classificare come ZPS i territori che appaiono come i più idonei secondo criteri ornitologici, ma soltanto l’attuazione di tali criteri ai fini dell’identificazione dei territori più idonei alla conservazione delle specie elencate nell’allegato I (v., in particolare, sentenza 19 maggio 1998, causa C‑3/96, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. I‑3031, punto 61).

34     Occorre del pari ricordare che, secondo i risultati di studi scientifici e di un controllo, presentati dalla Commissione nel corso del procedimento e che non sono stati contestati dal governo austriaco, rispettivamente 4 o 5, 4 e 3 maschi cantori della specie re di quaglie sono stati osservati all’interno della ZPS del Lauteracher Ried, avente una superficie di 580 ettari, nel corso degli anni 2000‑2002. Le osservazioni concernenti i siti di Soren e di Gleggen‑Köblern, di una superficie di 64 et di 352 ettari, sono stati soltanto leggermente inferiori, poiché gli uccelli osservati ammontavano, rispettivamente, a 4, 2 e 3.

35     Inoltre, come la Commissione ha sostenuto senza essere contraddetta neanche su tale punto, nel 2001 gli uccelli migratori delle specie beccaccino (gallinago gallinago), pavoncella (vanellus vanellus) e gran chiurlo (numenius arquata) si sono del pari riprodotti in numero notevole nei due siti non designati come ZPS dalle autorità austriache. Il numero di coppie nidificanti nella ZPS del Lauteracher Ried era di 3‑5 per i beccaccini, di 11 o 12 per le pavoncelle e di 3 per i gran chiurli. Nei siti di Soren e di Gleggen‑Köblern, tale numero era rispettivamente di 3 e 3 o 4 per i beccaccini, di 6 e 9 per le pavoncelle, nonché di 1 (probabilmente) e 8 per i gran chiurli.

36     Ne consegue, come ha osservato l’avvocato generale al paragrafo 32 delle sue conclusioni, che i siti di Soren e di Gleggen‑Köblern presentano tanto per il re di quaglie quanto per le specie di uccelli migratori non figuranti all’allegato I, come il beccaccino, la pavoncella e il gran chiurlo, un’importanza quantomeno analoga a quella dei territori situati all’interno della ZPS del Lauteracher Ried. Inoltre, le cifre indicate dal governo austriaco nel formulario standard di dati concernenti queste ultime tre specie di uccelli migratori sono raggiunte soltanto se si prendono in considerazione anche le particelle situate al di fuori della ZPS.

37     Per quanto attiene all’argomento del governo austriaco secondo il quale i siti di Soren e di Gleggen‑Köblern non sono i più idonei per tutelare le summenzionate specie di uccelli a causa delle nocività e delle difficoltà già esistenti, nonché dello stato e della qualità attuale di tali siti, va ricordato che questi accolgono, come si è osservato ai punti 34 e 35 della presente sentenza, su una superficie più ridotta di quella della detta ZPS, un numero di uccelli nidificanti analogo a quello che si osserva in quest’ultima.

38     Si deve quindi constatare che, in base ai criteri ornitologici, i siti di Soren e di Gleggen‑Köblern fanno parte, allo stesso titolo della ZPS del Lauteracher Ried, dei territori più idonei in numero e in superficie per essere classificati come ZPS, conformemente all’art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva sugli uccelli.

39     Tale considerazione non può essere messa in discussione dall’argomento addotto dal governo austriaco secondo il quale occorrerebbe prendere in considerazione, almeno indirettamente, criteri economici e sociali nel corso della valutazione necessaria delle caratteristiche della zona destinata ad essere classificata come ZPS.

40     Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte, uno Stato membro non può, all’atto della scelta e della delimitazione di una ZPS, tener conto di esigenze economiche, né a titolo di un interesse generale superiore a quello cui risponde l’obiettivo ecologico considerato dalla direttiva sugli uccelli né in quanto esse rispondono a motivi imperativi di rilevante interesse pubblico come quelli di cui all’art. 6, n. 4, primo comma, della direttiva sugli habitat (v., in particolare, sentenza 11 luglio 1996, causa C‑44/95, Royal Society for the Protection of Birds, Racc. pag. I‑3805, punti 31 e 42).

41     Quanto all’argomento del governo austriaco secondo il quale i risultati del controllo effettuato in loco non consentirebbero di concludere per l’idoneità dei siti di Soren e di Gleggen‑Kölbern per la conservazione delle specie di uccelli da proteggere, si deve constatare che esso non è atto a giustificare scientificamente che tali siti siano esclusi dalla ZPS. Al contrario, la classificazione di tali siti come ZPS deve garantire lo stato di conservazione del re di quaglie, specie figurante nell’allegato I, e di altre specie di uccelli migratori che ritornano regolarmente, conformemente agli obiettivi della direttiva sugli uccelli.

42     Non può essere accolto l’argomento dello stesso governo secondo il quale erratamente la Commissione sostiene che occorre modificare e adeguare permanentemente la ZPS del Lauteracher Ried, in quanto tale criterio non si basa su alcun fondamento giuridico.

43     Infatti, si deve osservare che, anche se è assodato che l’obbligo di classificazione dei territori più idonei per costituire una ZPS ha prodotto tutti i suoi effetti il 1° gennaio 1995 per quanto concerne la Repubblica d’Austria, data dell’adesione di questo Stato membro all’Unione europea, siffatto obbligo non si esaurisce alla detta data. Infatti, né la direttiva sugli uccelli né il testo dell’art. 4 di quest’ultima contengono la benché minima indicazione diretta a precisare che l’obbligo di recepimento di tale direttiva ha esaurito tutti i suoi effetti alla detta data. Inoltre, come ha del pari rilevato l’avvocato generale al paragrafo 39 delle sue conclusioni, sarebbe difficilmente compatibile con l’obiettivo di una tutela efficace degli uccelli non salvaguardare siti eccezionali per la conservazione delle specie da proteggere unicamente perché il carattere eccezionale di tali siti è risultato soltanto dopo il recepimento della direttiva sugli uccelli.

44     Per quanto concerne l’argomento del governo austriaco secondo il quale esso si è basato sullo studio realizzato nel 1995 dall’Agenzia federale per la protezione dell’ambiente in cooperazione con BirdLife, intitolato Important Bird Areas in Österreich, in quanto esso costituisce l’unica rilevazione e l’unica valutazione scientifica affidabili esistenti all’epoca della scelta e della classificazione del Lauteracher Ried come ZPS, è sufficiente constatare che l’obbligo di classificazione non è limitato, come giustamente sostiene la Commissione, dallo stato delle conoscenze scientifiche ad una data determinata.

45     Infatti, dal fascicolo risulta che sono disponibili altri studi e perizie ornitologiche aventi carattere scientifico, nonché i risultati di controlli più recenti di quelli in base ai quali è avvenuta la classificazione come ZPS del Lauteracher Ried. E quindi in base a tali elementi, la cui esattezza non è contestata dalla Repubblica d’Austria, che la classificazione di tale ZPS dev’essere riesaminata.

46     Non può essere neanche sostenuto dalla Repubblica d’Austria che, avendo classificato come zone di protezione i siti di Bangs e di Matschels, dove il re di quaglie è del pari presente, essa sarebbe dispensata dal classificare i territori di Soren e di Gleggen‑Köblern come ZPS.

47     Come la Corte ha già affermato, gli Stati membri sono tenuti a classificare come ZPS tutti i siti che, secondo criteri ornitologici, appaiano come i più idonei per la conservazione delle specie di cui trattasi (v., in particolare, precitata sentenza Commissione/Paesi Bassi, punto 62).

48     Infine, quanto all’argomento del governo austriaco relativo al fatto che i siti di Soren e di Gleggen‑Köblern non sono sottratti a qualsiasi protezione, è sufficiente ricordare che l’art. 4, n. 1, della direttiva sugli uccelli impone agli Stati membri l’obbligo di classificare come ZPS i territori più idonei per numero e per superficie alla conservazione delle specie menzionate nell’allegato I, obbligo cui non è possibile sottrarsi adottando altre misure di conservazione speciali (precitata sentenza Commissione/Paesi Bassi, punto 55).

49     Tenuto conto di quanto precede, si deve considerare che la prima censura addotta dalla Commissione è fondata.

 Sulla seconda censura, relativa all’inosservanza dei criteri di cui all’art. 6, n. 4, della direttiva sugli habitat

50     Con la sua seconda censura la Commissione sostiene che la Repubblica d’Austria non ha rispettato gli obblighi derivanti dal combinato disposto degli artt. 6, nn. 4 e 7, della direttiva sugli habitat all’atto dell’autorizzazione del progetto di costruzione della strada S 18, tenuto conto delle esigenze di protezione dei biotopi e degli habitat fissate per la ZPS del Lauteracher Ried.

51     Anzitutto, la Commissione rileva che nessuna valutazione concreta e dettagliata conforme agli obiettivi della direttiva sugli uccelli è stata effettuata prima del maggio 2000. Essa sostiene che, quando lo studio sull’ambiente si è tradotto in un parere sfavorevole dell’esperto ufficiale del Land del Vorarlberg durante il maggio 2000, a causa delle incidenze del progetto di costruzione della strada S 18 sulla ZPS, nessuno studio è stato avviato per verificare se si potessero considerare soluzioni alternative per il tracciato di tale strada. Inoltre, la Commissione sottolinea che, dopo la decisione di autorizzazione della costruzione, adottata il 6 luglio 2001, essa non è stata direttamente informata delle misure compensative adottate per ovviare agli effetti negativi di tale costruzione. Infine, la Commissione fa valere che non si è neanche stabilito che tutte le misure compensative necessarie per garantire la coerenza globale di Natura 2000 siano state effettivamente adottate.

52     La Repubblica d’Austria contesta l’insieme dei motivi addotti dalla Commissione a sostegno della seconda censura.

 Sull’applicabilità nel tempo della direttiva sugli habitat

53     Poiché dal punto 11 della presente sentenza risulta che taluni elementi fattuali relativi al progetto di costruzione della strada S 18 hanno avuto luogo prima della data di adesione della Repubblica d’Austria all’Unione europea, occorre, prima di statuire sull’asserita violazione della direttiva sugli habitat, esaminare se questa sia applicabile ai fatti della controversia che hanno dato luogo al ricorso della Commissione.

54     Al riguardo, è assodato che il progetto di costruzione della strada S 18 è iniziato nel 1992. La procedura, dopo una sua interruzione, è ripresa l’8 marzo 1994, data in cui tale progetto è stato formalmente presentato e sottoposto ad un procedimento di valutazione in base alla legge sulle strade federali del 1971.

55     Inoltre, dal fascicolo risulta che la relazione peritale federale generale è stata resa pubblica durante lo stesso anno, vale a dire prima del 1° gennaio 1995, data dell’adesione della Repubblica d’Austria all’Unione europea.

56     Orbene, dalla giurisprudenza della Corte risulta che il principio della soggezione dei progetti che possono avere notevoli incidenze sull’ambiente ad una valutazione relativa all’ambiente stesso non si applica nel caso in cui la data di presentazione formale della domanda di autorizzazione di un progetto precede la data di scadenza del termine di recepimento di una direttiva [v., per quanto attiene alla direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), sentenze 11 agosto 1995, causa C‑431/92, Commissione/Germania, Racc. pag. I‑2189, punti 29 e 32, nonché 18 giugno 1998, causa C‑81/96, Gedeputeerde Staten van Noord‑Holland, Racc. pag. I‑3923, punto 23].

57     La Corte ha infatti considerato che tale criterio formale è l’unico che sia conforme al principio della certezza del diritto e consenta di preservare l’effetto utile di una direttiva. La ragione di tale considerazione consiste nel fatto che una direttiva, quale la direttiva sugli habitat, riguarda in gran parte progetti di una certa ampiezza, la cui realizzazione necessita molto spesso di un lungo periodo di tempo. Pertanto non sarebbe opportuno che procedure, già complesse a livello nazionale e formalmente avviate prima della data di scadenza del termine di attuazione della direttiva, siano appesantite e ritardate dalle specifiche prescrizioni imposte da quest’ultima e che situazioni già consolidate ne siano colpite (v., per analogia, precitata sentenza Gedeputeerde Staten van Noord‑Holland, punti 23 e 24).

58     Orbene, la direttiva 85/337 e la direttiva sugli habitat riguardano entrambe la valutazione degli impatti ambientali di taluni progetti pubblici e privati. In entrambi i casi il procedimento di valutazione si colloca a monte della scelta definitiva del progetto. I risultati di tale valutazione devono essere presi in considerazione quando si decide sul progetto, e quest’ultimo può essere modificato in funzione dei detti risultati. Le varie fasi dell’esame di un progetto sono collegate al punto da costituire un’operazione complessa. Il fatto che il contenuto di talune prescrizioni sia diverso non è in grado di rimettere in discussione tale valutazione. Ne consegue che la censura dev’essere valutata alla data in cui il progetto è stato formalmente presentato, cioè quella menzionata al punto 54 della presente sentenza.

59     Inoltre, va ricordato che, conformemente alle disposizioni degli atti di adesione, i diritti e gli obblighi derivanti dal diritto comunitario sono, salvo eccezione, immediatamente applicabili nei nuovi Stati membri (v., in tal senso, sentenza 15 gennaio 2002, causa C‑179/00, Weidacher, Racc. pag. I‑501, punto 18).

60     Dall’Atto di adesione risulta che gli obblighi derivanti dalle direttive sugli uccelli e sugli habitat hanno preso effetto, per quanto concerne la Repubblica d’Austria, il 1° gennaio 1995 e che nessuna deroga né nessun periodo transitorio è stato accordato a tale Stato membro.

61     Si deve quindi constatare che il procedimento di autorizzazione del progetto di costruzione della strada S 18 è stato formalmente avviato anteriormente alla data dell’adesione della Repubblica d’Austria all’Unione europea.

62     Ne consegue che, nella specie, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 56 della presente sentenza, gli obblighi derivanti dalla direttiva sugli habitat non si imponevano alla Repubblica d’Austria e il progetto di costruzione della strada S 18 non era soggetto alle prescrizioni stabilite da tale direttiva.

63     Alla luce di quanto precede, si deve concludere che la seconda censura della Commissione è infondata.

64     Di conseguenza, si deve constatare che, omettendo di includere nella ZPS del Lauteracher Ried i siti di Soren e di Gleggen‑Köblern che fanno parte, secondo criteri scientifici, allo stesso titolo di tale ZPS, dei territori più idonei in numero e in superficie conformemente all’art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva sugli uccelli, la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi impostile dalla detta direttiva.

 Sulle spese

65     Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Conformemente al n. 3, primo comma, dello stesso articolo, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, ovvero per motivi eccezionali, la Corte può però ripartire le spese o decidere che ciascuna delle parti sopporti le proprie spese. Si deve decidere che la Commissione e la Repubblica d’Austria, rimaste parzialmente soccombenti, sopportino le proprie spese.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:

1)      Omettendo di includere nella zona di protezione speciale del parco naturale nazionale del Lauteracher Ried i siti di Soren e di Gleggen‑Köblern che fanno parte, secondo criteri scientifici, allo stesso titolo di tale zona di protezione speciale, dei territori più idonei in numero e in superficie ai sensi dell’art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, come modificata con la direttiva della Commissione 29 luglio 1997, 97/49/CE, la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi impostile dalla detta direttiva.

2)      Per il resto, il ricorso è respinto.

3)      La Commissione delle Comunità europee e la Repubblica d’Austria sopportano ciascuna le proprie spese.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.

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