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Document 32010D0346

2010/346/: Decisione della Commissione, del 18 giugno 2010 , recante misure di protezione nei confronti dell’anemia infettiva equina in Romania [notificata con il numero C(2010) 3767] (Testo rilevante ai fini del SEE )

GU L 155 del 22.6.2010, p. 48–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/05/2022; abrogato da 32022D0701

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/346/oj

22.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 155/48


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2010

recante misure di protezione nei confronti dell’anemia infettiva equina in Romania

[notificata con il numero C(2010) 3767]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/346/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’anemia infettiva equina (AIE) è una malattia virale che colpisce esclusivamente gli animali della famiglia degli equidi. Il periodo di incubazione dura generalmente da una a tre settimane, ma può anche superare tre mesi. Gli equidi infetti restano contagiosi per tutta la vita e possono trasmettere l’infezione ad altri equidi. L’infezione da AIE tende a passare inosservata se il decesso non è imputabile a un attacco clinico acuto durante la viremia e ciò aumenta notevolmente la probabilità di una trasmissione. La trasmissione locale avviene per il trasferimento del sangue di un equino infetto ad opera di insetti ematofagi in caso di doppia puntura di soggetti diversi oppure in utero per il contagio del feto. I principali vettori di propagazione della malattia su lunghe distanze sono il movimento di animali, sperma, ovuli ed embrioni infetti, nonché l’utilizzo di aghi infetti o la trasfusione di prodotti sanguigni contenenti il virus.

(2)

L’AIE è una malattia soggetta a obbligo di denuncia a norma dell’allegato A della direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (2). La direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità (3), prevede inoltre che i focolai di AIE siano notificati alla Commissione e agli altri Stati membri tramite il sistema di notifica delle malattie degli animali (ADNS Animal Disease Notification System).

(3)

L’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 90/426/CEE stabilisce restrizioni dei movimenti degli equidi provenienti da aziende in cui sia stata confermata la presenza di AIE, che restano in vigore fino a quando, dopo l’abbattimento degli equidi infetti, gli animali restanti non siano stati sottoposti a due test di Coggins con risultato negativo.

(4)

L’AIE è endemica in Romania, mentre negli altri Stati la situazione zoosanitaria è diversa, e gli equidi infetti non sono abbattuti immediatamente. Per questo motivo è stata adottata la decisione 2007/269/CE della Commissione, del 23 aprile 2007, recante misure di protezione nei confronti dell’anemia infettiva equina in Romania (4).

(5)

Tuttavia, casi recenti di AIE in equidi da riproduzione e produzione spediti dalla Romania verso altri Stati membri e le conclusioni, pubblicate recentemente, di un’ispezione veterinaria effettuata in tale Stato membro nel 2009 dai servizi della Commissione, in conformità all’articolo 10 della direttiva 90/426/CEE (5), dimostrano che le misure di attuazione, applicazione e monitoraggio della decisione 2007/269/CE sono insufficienti.

(6)

Visto il commercio di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi, la situazione della malattia in Romania presenta un rischio sanitario per gli equidi di tutta l’Unione. Di conseguenza, è opportuno adottare misure di protezione che stabiliscano un regime specifico per i movimenti e il commercio di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi, nonché di alcuni prodotti a base di sangue equino provenienti dalla Romania, al fine di salvaguardare la salute e il benessere degli equidi nell’Unione.

(7)

La malattia non è diffusa in modo uniforme in tutta la Romania e tra le varie categorie di equidi in tale Stato membro. Questa situazione permette di applicare condizioni meno rigorose per il movimento di alcuni cavalli registrati da competizione e da corsa e dovrebbe consentire in futuro di definire le regioni indenni dalla malattia.

(8)

Conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 90/426/CEE, lo Stato membro di destinazione può, in modo generale o limitato, accordare una deroga per quanto riguarda taluni requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 5, purché l’animale sia munito di un marchio particolare indicante che è esso destinato al macello e purché la menzione della deroga figuri sul certificato sanitario. Se è accordata una deroga, gli equini da macello devono essere trasportati direttamente nel mattatoio designato ed essere macellati entro 5 giorni dall’arrivo.

(9)

L’articolo 12 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (6), stabilisce i requisiti per l’accreditamento dei laboratori che eseguono l’analisi dei campioni prelevati durante i controlli ufficiali.

(10)

L’allegato del regolamento (CE) n. 180/2008 della Commissione, del 28 febbraio 2008, concernente il laboratorio comunitario di riferimento per le malattie degli equini diverse dalla peste equina (7) stabilisce le funzioni, i compiti e le procedure del laboratorio di riferimento dell’Unione per le malattie degli equini per quanto riguarda la collaborazione con i laboratori incaricati della diagnosi delle malattie equine infettive negli Stati membri. Tali funzioni comprendono, tra l’altro, la promozione dell’armonizzazione dei metodi diagnostici e la vigilanza sull’efficacia dei test nell’ambito dell’Unione, mediante l’organizzazione e l’effettuazione periodica di prove comparate e la trasmissione regolare dei risultati di tali prove alla Commissione, agli Stati membri e ai laboratori nazionali/centrali. Il programma di lavoro concordato dalla Commissione e dal laboratorio di riferimento prevede che il primo test specifico per l’AIE sia effettuato nel 2010.

(11)

In mancanza di norme specifiche a livello dell’Unione concernenti i test dell’AIE, occorre fare riferimento al capitolo pertinente del manuale sui test diagnostici e i vaccini per gli animali terrestri 2009 dell’Organizzazione mondiale per la sanità animale (OIE). Tale capitolo, che è attualmente il capitolo 2.5.6, prescrive l’immunodiffusione su gel di agar (AGID) per individuare l’AIE nei cavalli, un metodo accurato e affidabile fuorché in alcune circostanze precisate nel manuale. Quindi, per compensare i limiti di questo test, la presente decisione stabilisce che si effettuino due prove AGID per l’AIE, il cui risultato deve essere negativo.

(12)

Il regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione, del 6 giugno 2008, recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi (8), prescrive che gli equidi siano identificati con un documento di identificazione. Per rafforzare il collegamento tra il documento di identificazione e l’animale, i cavalli adulti destinati a essere trasportati dalla Romania verso altri Stati membri devono essere marchiati con un identificatore elettronico iniettato (transponder).

(13)

L’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate (9), stabilisce i controlli e le altre misure relative al giornale di viaggio che vanno adottate dall’autorità competente prima di lunghi viaggi.

(14)

Gli obblighi di certificazione per i movimenti e il trasporto degli equidi sono stabiliti nell’articolo 8 della direttiva 90/426/CEE. Allo scopo di migliorare la tracciabilità degli equidi registrati provenienti da zone della Romania colpite dall’AIE e diretti verso gli altri Stati membri, l’attestato di cui all’allegato B della direttiva 90/426/CEE va sostituito da un certificato zoosanitario conforme al modello figurante nell’allegato C di detta direttiva.

(15)

Il sistema informatico veterinario integrato TRACES (Trade Control and Expert System) introdotto dalla decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all’applicazione del sistema TRACES (10) può essere utile per «incanalare» gli equidi provenienti dalla Romania destinati ai mattatoi di altri Stati membri.

(16)

Il trasferimento di equidi diversi da quelli destinati al macello provenienti dalla Romania verso altri Stati membri non può dirsi concluso finché un test dell’AIE effettuato su un campione prelevato durante il periodo di isolamento dopo l’arrivo nel luogo di destinazione non abbia confermato l’assenza della malattia.

(17)

Dato che il settore colpito è pienamente a conoscenza dei rischi presentati dalla situazione della malattia in Romania, è opportuno che coloro che partecipano al trasferimento degli equidi provenienti dalla Romania assumano insieme alle autorità competenti le responsabilità e i costi legati a tali movimenti.

(18)

La direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (11), modificata dal regolamento (UE) n. 176/2010 della Commissione (12), introduce l’obbligo di test dell’AIE anche per le giumente donatrici da cui sono prelevati ovuli o embrioni. Tali modifiche sono applicate tuttavia solo a partire dal 1o settembre 2010. Per questo motivo, se gli ovuli ed embrioni sono prelevati da giumente allevate in Romania, è necessario integrare le condizioni di polizia sanitaria fissate nella decisione 95/294/CE della Commissione, del 24 luglio 1995, che stabilisce il modello del certificato sanitario da utilizzare negli scambi di ovuli ed embrioni di animali della specie equina (13), con l’obbligo di effettuare un test dell’AIE.

(19)

Inoltre, le condizioni di polizia sanitaria imposte dalla normativa dell’Unione sui prodotti a base di sangue di equidi sono in corso di revisione. Attualmente, i requisiti applicabili al siero di equidi sono fissati nell’allegato VIII, capitolo V, parte A, del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (14).

(20)

Per motivi di chiarezza della normativa dell’Unione, occorre abrogare la decisione 2007/269/CE e sostituirla con la presente decisione.

(21)

Dato che le misure previste tengono in debito conto il programma rumeno per l’eradicazione dell’AIE in Romania adottato recentemente, risulta inutile introdurre condizioni transitorie.

(22)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Misure di protezione applicabili agli equidi, a sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina e ai prodotti a base di sangue di equidi

1.   La Romania non spedisce verso altri Stati membri:

a)

equidi provenienti dalle regioni elencate nell’allegato;

b)

sperma di animali della specie equina;

c)

ovuli ed embrioni di animali della specie equina;

d)

prodotti a base di sangue di equidi.

2.   Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera a), non si applica agli equidi provenienti dalle aziende situate al di fuori della Romania che:

a)

sono in transito attraverso la Romania sulle principali strade e autostrade; oppure

b)

sono trasportati attraverso la Romania direttamente e senza interruzioni del viaggio verso un mattatoio per essere immediatamente macellati e sono accompagnati da un certificato zoosanitario debitamente completato, conforme al modello figurante nell’allegato C della direttiva 90/426/CEE.

Articolo 2

Deroghe per i movimenti degli equidi provenienti dalle regioni elencate nell’allegato destinati ad altri Stati membri

1.   In deroga all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), la Romania può autorizzare la spedizione di partite di equidi verso altri Stati membri, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

a)

l’intera partita di equidi è stata:

i)

isolata sotto il controllo ufficiale di un’azienda riconosciuta dall’autorità competente come indenne da anemia infettiva equina (AIE) («azienda riconosciuta»); e

ii)

tenuta a una distanza minima di 200 metri da altri equidi di stato sanitario inferiore per un periodo di almeno 90 giorni prima della data di spedizione;

b)

tutti gli equidi che costituiscono la partita sono stati sottoposti a una prova di immunodiffusione su gel di agar (AGID) per individuare l’AIE, effettuata con risultato negativo su campioni di sangue prelevati in due occasioni a distanza di 90 giorni; il secondo campione è stato prelevato nei 10 giorni precedenti la spedizione della partita dall’azienda riconosciuta; la prova AGID è conforme ai criteri stabiliti nel capitolo pertinente del manuale sui test diagnostici e i vaccini per gli animali terrestri 2009 dell’Organizzazione mondiale per la sanità animale (OIE) («il manuale»);

c)

il trasportatore deve documentare gli accordi presi per garantire che gli equidi che costituiscono la partita siano spediti direttamente dall’azienda riconosciuta al luogo di destinazione senza passare attraverso un mercato o un centro di raccolta;

d)

se la partita comprende equidi registrati o equidi da riproduzione e produzione, tutti gli altri equidi presenti nell’azienda riconosciuta nel periodo di isolamento di cui alla lettera a), punto i), sono stati sottoposti a una prova AGID effettuata con risultato negativo su campioni di sangue prelevati prima del loro trasporto dall’azienda durante il periodo di isolamento o nei 10 giorni che precedono la spedizione della partita dall’azienda riconosciuta;

e)

tutti gli equidi che costituiscono la partita sono marchiati con un identificatore elettronico impiantato (transponder) e sono muniti del documento di identificazione unico per equidi, o passaporto, di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 504/2008, che indica:

i)

il numero che appare leggendo il transponder elettronico impiantato, nella sezione I, parte A, punto 5, di detto documento;

ii)

la prova AGID di cui alle lettere b) e d) del presente paragrafo e i relativi risultati, nella sezione VII di detto documento;

f)

i controlli del giornale di viaggio effettuati in conformità all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2005 sono soddisfacenti e non richiedono la comunicazione di dati a un posto di controllo situato in uno Stato membro di transito, conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento;

g)

gli equidi che costituiscono la partita sono accompagnati da un certificato zoosanitario debitamente compilato, conforme al modello figurante nell’allegato C della direttiva 90/426/CEE, che indica il luogo di destinazione e contiene la seguente dicitura supplementare:

«Equidi spediti in conformità alla decisione 2010/346/UE della Commissione (15)

2.   In deroga al paragrafo 1, lettera b), la prima prova AGID effettuata su campioni prelevati almeno 90 giorni prima della spedizione non è obbligatoria nei seguenti casi:

a)

lo Stato membro di destinazione ha accordato tale deroga in applicazione delle misure di cui all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 90/426/CEE; oppure

b)

gli equidi sono destinati a essere trasportati direttamente al macello e sono stati raccolti nell’azienda riconosciuta in provenienza da aziende dichiarate indenni da AIE a norma del programma nazionale di lotta contro l’AIE in vigore.

Articolo 3

Deroga per i movimenti degli equidi provenienti dalle regioni elencate nell’allegato destinati ad altri Stati membri per quanto riguarda i cavalli registrati partecipanti a talune competizioni e manifestazioni

In deroga all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed f), la Romania può autorizzare la spedizione in altri Stati membri di partite di cavalli registrati per partecipare a competizioni organizzate sotto gli auspici della Federazione equestre internazionale (FEI) o a grandi manifestazioni internazionali di corse di cavalli, fatto salvo il rispetto delle seguenti condizioni:

a)

i cavalli sono stati sottoposti a una prova AGID, effettuata con risultato negativo secondo i criteri stabiliti dal manuale su un campione di sangue prelevato nei 10 giorni precedenti la spedizione dall’azienda riconosciuta;

b)

tutti gli equidi presenti nell’azienda riconosciuta e in un perimetro di 200 metri attorno all’azienda riconosciuta sono stati sottoposti a una prova AGID effettuata con risultato negativo su un campione di sangue prelevato da 90 a 180 giorni prima della data del movimento previsto;

c)

le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere e) e g).

Articolo 4

Restrizioni in caso di un risultato positivo della prova AGID

Nel caso di un risultato positivo di una delle prove AGID di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e d), e all’articolo 3, lettera a), della presente decisione, l’intera azienda riconosciuta è sottoposta a restrizioni di movimento finché sono stati completati i provvedimenti di cui all’articolo 4, paragrafo 5, lettera a), terzo trattino, della direttiva 90/426/CEE.

Articolo 5

Deroghe per lo sperma, gli ovuli e gli embrioni congelati della specie equina e prodotti a base di sangue di equidi

1.   In deroga all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), la Romania può autorizzare la spedizione in altri Stati membri di sperma congelato di equidi conforme ai requisiti di cui all’allegato D, capitolo II, sezione I, punto 1.6, lettera c), e punti 1.7 e 1.8, della direttiva 92/65/CEE.

2.   In deroga all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), la Romania può autorizzare la spedizione in altri Stati membri di embrioni congelati prelevati da giumente donatrici che sono state sottoposte a una prova AGID effettuata con risultato negativo su campioni di sangue prelevati a distanza di 90 giorni; il secondo campione è stato prelevato da 30 a 45 giorni dopo la data del prelievo degli embrioni.

3.   Le partite di sperma o embrioni congelati di cui ai paragrafi 1 e 2 sono accompagnate da un certificato zoosanitario rilasciato per la partita in questione, conformemente all’articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 92/65/CEE, contenente la dicitura supplementare:

«Sperma/embrioni (cancellare la voce non pertinente) della specie equina spediti in conformità alla decisione 2010/346/UE della Commissione (16).

4.   In deroga all’articolo 1, paragrafo 1, lettera d), la Romania può autorizzare la spedizione in altri Stati membri di siero di equidi conforme ai requisiti di cui all’allegato VIII, capitolo V, sezione A, del regolamento (CE) n. 1774/2002.

Articolo 6

Altri obblighi della Romania

La Romania provvede affinché:

a)

siano comunicati alla Commissione e agli altri Stati membri il nome e l’ubicazione geografica delle aziende riconosciute nonché il nome e la qualifica professionale del veterinario ufficiale responsabile dell’azienda riconosciuta che ha firmato il certificato sanitario di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), e all’articolo 5, paragrafo 3;

b)

il laboratorio ufficiale che esegue i test AGID di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e d), e all’articolo 3:

i)

rispetti le disposizioni dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 882/2004;

ii)

sia sottoposto, entro il 31 dicembre 2010 e tutti gli anni seguenti, a un test annuale specifico in collaborazione con il laboratorio di riferimento dell’Unione europea per le malattie equine diverse dalla peste equina;

c)

doppi campioni di sangue siano conservati nel laboratorio ufficiale di cui alla lettera b) per ciascuna prova AGID eseguita entro 10 giorni dalla data della spedizione conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e d), e all’articolo 3 per almeno 90 giorni, a meno che:

i)

il decesso dell’animale sia stato notificato conformemente all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 504/2008; oppure

ii)

la prova AGID di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) abbia dato un risultato negativo notificato prima della fine del periodo di 90 giorni;

d)

il movimento sia notificato al luogo di destinazione tramite il sistema TRACES con un preavviso di almeno 36 ore.

Articolo 7

Obblighi degli Stati membri del luogo di destinazione

1.   Gli Stati membri del luogo di destinazione provvedono affinché, nel caso di una notifica con preavviso, in conformità all’articolo 6, lettera d), del movimento di equidi di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), gli equidi siano, all’arrivo nel luogo di destinazione:

a)

macellati entro 72 ore dall’arrivo al mattatoio notificato alle autorità competenti tramite TRACES; il 10 % delle partite arrivate al mattatoio in conformità alla presente decisione sia sottoposto dopo l’arrivo a una prova AGID; oppure

b)

isolati sotto il controllo di un veterinario ufficiale nell’azienda di destinazione indicata nel certificato zoosanitario, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), per almeno 30 giorni e a una distanza di almeno 200 metri da altri equidi o in condizioni protette contro il vettore, e sottoposti a una prova AGID con risultato negativo effettuata su un campione di sangue prelevato non prima di 28 giorni dalla data d’inizio del periodo di isolamento.

2.   Fatto salvo l’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri provvedono affinché per un periodo di 90 giorni dopo la data di arrivo degli equidi di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), nell’azienda di destinazione di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, gli equidi siano spediti da tale azienda verso un altro Stato membro unicamente se:

a)

sono stati sottoposti a una prova AGID con risultato negativo effettuata su un campione di sangue prelevato nei 10 giorni precedenti la data della spedizione; e

b)

sono accompagnati da un certificato zoosanitario debitamente completato, conforme al modello figurante nell’allegato C della direttiva 90/426/CEE.

Articolo 8

Obblighi di informazione

Gli Stati membri interessati dagli scambi di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi in conformità alla presente decisione informano la Commissione e gli altri Stati membri periodicamente ed almeno ogni tre mesi, in occasione delle riunioni del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Articolo 9

Costi delle procedure amministrative

1.   La Romania adotta le misure necessarie, anche di natura giuridica, per garantire che i costi delle procedure amministrative supplementari relative al movimento delle partite di equidi, di sperma, ovuli, embrioni e siero derivato da equidi provenienti da tale Stato membro in conformità agli articoli 2, 3 e 5, comprese le prove di laboratorio necessarie o le indagini di seguito, siano interamente a carico dallo speditore degli equidi o dei loro prodotti.

2.   Gli Stati membri del luogo di destinazione adottano le misure necessarie, anche di natura giuridica, per garantire che i costi delle procedure amministrative supplementari relative al movimento degli equidi dalla Romania, in conformità agli articoli 2 e 3, comprese le prove di laboratorio necessarie o le indagini di seguito, finché i provvedimenti di cui all’articolo 7 non siano stati completati, siano interamente a carico del destinatario degli equidi.

Articolo 10

Abrogazione

La decisione 2007/269/CE è abrogata.

Articolo 11

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42.

(3)  GU L 378 del 31.12.1982, pag. 58.

(4)  GU L 115 del 3.5.2007, pag. 18.

(5)  (SANCO) 2009-8256 — MR FINAL (http://ec.europa.eu/food/fvo/rep_details_en.cfm?rep_id=2341).

(6)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(7)  GU L 56 del 29.2.2008, pag. 4.

(8)  GU L 149 del 7.6.2008, pag. 3.

(9)  GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1.

(10)  GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63.

(11)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

(12)  GU L 52 del 3.3.2010, pag. 14.

(13)  GU L 182 del 2.8.1995, pag. 27.

(14)  GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

(15)  GU L 155 del 22.6.2010, pag. 48

(16)  GU L 155 del 22.6.2010, pag. 48


ALLEGATO

Regioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a):

Stato membro

Regione

Nota

Romania

Tutto il territorio

 


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