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Document 32004D0579

2004/579/CE: Decisione del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale

GU L 261 del 6.8.2004, p. 69–69 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/579/oj

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32004D0579

2004/579/CE: Decisione del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale

Gazzetta ufficiale n. L 261 del 06/08/2004 pag. 0069 - 0069


Decisione del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (2004/579/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 47, 55, 95 e 179 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase, e con l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo(1),

considerando quanto segue:

(1) Gli elementi della convenzione che ricadono sotto la competenza comunitaria sono stati negoziati dalla Commissione, a nome della Comunità, previa approvazione del Consiglio.

(2) Il Consiglio ha incaricato la Commissione di negoziare l'adesione della Comunità europea alla convenzione di cui trattasi.

(3) I negoziati sono stati condotti a buon fine e lo strumento che ne è risultato è stato firmato dalla Comunità il 12 dicembre 2000 , conformemente alla decisione 2001/87/CE(2).

(4) Alcuni Stati membri sono parti della convenzione, mentre in altri Stati membri il processo di ratifica è in corso.

(5) Sono soddisfatte le condizioni richieste per il deposito da parte della Comunità europea dello strumento di approvazione di cui all'articolo 36, paragrafo 3, della convenzione.

(6) Occorre che la convenzione sia approvata per permettere alla Comunità europea di diventarne parte nei limiti delle sue competenze.

(7) In occasione del deposito dello strumento di approvazione, la Comunità è anche tenuta, a norma dell'articolo 36, paragrafo 3, della convenzione, a dichiarare il suo ambito di competenza con riferimento alle materie regolamentate dalla convenzione,

DECIDE:

Articolo 1

La convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, è approvata a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo è contenuto nell'allegato I(3).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona(e) abilitata(e) a depositare lo strumento di conferma formale che impegna la Comunità europea. Lo strumento di conferma formale include una dichiarazione relativa alla competenza ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 3, della convenzione, quale riportata nell'allegato II. Include inoltre una dichiarazione riportata nell'allegato III.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 2004 .

Per il Consiglio

Il presidente

M. Mcdowell

(1) Parere reso il 13 gennaio 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU L 30 dell'1.2.2001, pag. 44.

(3) Il testo dell'accordo esiste in francese, inglese e spagnolo.

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