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Document 62015CN0294

Causa C-294/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Apelacyjny w Warszawie (Polonia) il 17 giugno 2015 — Edyta Mikołajczyk/Marie Louise Czarnecka, Stefan Czarnecki

GU C 311 del 21.9.2015, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 311/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Apelacyjny w Warszawie (Polonia) il 17 giugno 2015 — Edyta Mikołajczyk/Marie Louise Czarnecka, Stefan Czarnecki

(Causa C-294/15)

(2015/C 311/23)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Parti

Ricorrente: Edyta Mikołajczyk

Convenuti: Marie Louise Czarnecka, Stefan Czarnecki

Questioni pregiudiziali

1)

Se le cause aventi ad oggetto l’annullamento di un matrimonio dopo il decesso di uno dei coniugi rientrino nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (1),

2)

in caso di risposta affermativa alla prima questione, se il succitato regolamento includa nel proprio ambito di applicazione le cause aventi ad oggetto l’annullamento del matrimonio promosse da un soggetto diverso rispetto ad uno dei coniugi,

3)

in caso di risposta affermativa alla seconda questione, se nelle cause aventi ad oggetto l’annullamento del matrimonio, promosse da un soggetto diverso rispetto ad uno dei coniugi, la competenza dell’autorità giudiziaria possa essere fondata sui criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), quinto e sesto trattino, del regolamento.


(1)  GU L 338, pag. 1.


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