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Document 62008CA0473

Causa C-473/08: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 28 gennaio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sächsisches Finanzgericht — Germania) — Ingenieurbüro Eulitz GbR Thomas und Marion Eulitz/Finanzamt Dresden I (Sesta direttiva IVA — Art. 13, parte A, n. 1, lett. j) — Esenzione — Lezioni impartite da insegnanti a titolo personale e relative all’insegnamento scolastico o universitario — Prestazioni fornite da un insegnante indipendente nell’ambito di corsi di formazione professionale periodica organizzati da un istituto terzo)

GU C 63 del 13.3.2010, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 63/14


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 28 gennaio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sächsisches Finanzgericht — Germania) — Ingenieurbüro Eulitz GbR Thomas und Marion Eulitz/Finanzamt Dresden I

(Causa C-473/08) (1)

(Sesta direttiva IVA - Art. 13, parte A, n. 1, lett. j) - Esenzione - Lezioni impartite da insegnanti a titolo personale e relative all’insegnamento scolastico o universitario - Prestazioni fornite da un insegnante indipendente nell’ambito di corsi di formazione professionale periodica organizzati da un istituto terzo)

2010/C 63/22

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Sächsisches Finanzgericht

Parti

Ricorrente: Ingenieurbüro Eulitz GbR Thomas und Marion Eulitz

Convenuto: Finanzamt Dresden I

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Sächsisches Finanzgericht — Interpretazione dell’art. 13, parte A, n. 1, lett. j, della direttiva 77/388/CEE: Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Esenzione di «lezioni impartite da insegnanti a titolo personale e relative all’insegnamento scolastico o universitario» — Insegnamento fornito da un ingegnere nell’ambito di corsi di riqualificazione professionale proposti da una scuola privata, e diretto ad esonerare una qualifica di specializzazione post-universitaria in materia di protezione antincendio per ingegneri e architetti — Fornitura continua di prestazioni di insegnamento ed esercizio parallelo di compiti direzionali per taluni cicli di formazione — Percezione di onorari anche in caso di annullamento dei corsi per mancanza di iscrizioni

Dispositivo

1)

L’art. 13, parte A, n. 1, lett. j), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che le prestazioni di insegnamento fornite da un ingegnere, presso un istituto di formazione registrato come associazione di diritto privato, ai partecipanti a corsi di formazione professionale che già possiedono almeno un titolo di studio, conseguito presso un’università o un istituto universitario, in architettura o in ingegneria o che dispongono di una formazione analoga, e tenendo presente che i corsi si concludono con un esame, possono costituire «lezioni (…) relative all’insegnamento scolastico o universitario» ai sensi di tale disposizione. Parimenti, attività diverse da quella d’insegnamento propriamente detta possono costituire siffatte lezioni, purché tali attività siano svolte sostanzialmente nell’ambito della trasmissione di conoscenze e di competenze tra un docente e gli scolari o gli studenti, riguardanti l’insegnamento scolastico o universitario. Se necessario, spetta al giudice del rinvio verificare se tutte le attività di cui trattasi nella causa principale costituiscano «lezioni» relative all’«insegnamento scolastico o universitario» ai sensi di detta disposizione.

2)

L’art. 13, parte A, n. 1, lett. j), di tale direttiva deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle di cui trattasi nella causa principale, non si può ritenere che una persona come il sig. Eulitz, socio della ricorrente nella causa principale, il quale fornisce prestazioni d’insegnamento nell’ambito dei corsi di formazione proposti da un ente terzo, abbia impartito lezioni «a titolo personale», ai sensi di tale disposizione.


(1)  GU C 44 del 21.2.2009.


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