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Document 32017R0238

Regolamento (UE) 2017/238 della Commissione, del 10 febbraio 2017, che modifica l'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici

C/2017/0716

GU L 36 del 11.2.2017, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/238/oj

11.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 36/37


REGOLAMENTO (UE) 2017/238 DELLA COMMISSIONE

del 10 febbraio 2017

che modifica l'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori («CSSC») ha concluso, nel suo parere del 16 dicembre 2008 (2), che l'impiego di benzophenone-3 come filtro UV a una concentrazione massima del 6 % p/p nei prodotti cosmetici per la protezione solare e dello 0,5 % p/p nelle altre tipologie di prodotti cosmetici per proteggere la formulazione non presenta rischi per la salute umana, a parte il potenziale allergenico e fotoallergenico da contatto.

(2)

Di conseguenza l'attuale concentrazione massima del 10 % p/p per il benzophenone-3 impiegato come filtro UV nei prodotti cosmetici dovrebbe essere ridotta al 6 % p/p.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1223/2009.

(4)

L'applicazione della nuova concentrazione massima dovrebbe essere differita per consentire all'industria di operare i necessari adeguamenti delle formulazioni dei prodotti. In particolare è opportuno concedere alle imprese un periodo di sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento per adottare le misure necessarie a immettere sul mercato prodotti conformi e per cessare la messa a disposizione di prodotti già immessi sul mercato che non rispettano la nuova concentrazione massima.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento si applica dal 3 settembre 2017.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59.

(2)  SCCP 1201/08.


ALLEGATO

All'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009, la voce 4 è sostituita dalla seguente:

Numero d'ordine

Identificazione della sostanza

Condizioni

Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze

Denominazione chimica/INN/XAN

Denominazione comune nel glossario degli ingredienti

Numero CAS

Numero CE

Tipo di prodotto, parti del corpo

Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso

Altre

a

b

c

d

e

f

g

h

i

«4

2-idrossi-4-metossibenzofenone/Ossibenzone

Benzophenone-3

131-57-7

205-031-5

 

6 %

Tenore massimo dello 0,5 % per proteggere la formulazione del prodotto

Contiene Benzophenone-3 (1


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