11.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 36/37


REGOLAMENTO (UE) 2017/238 DELLA COMMISSIONE

del 10 febbraio 2017

che modifica l'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori («CSSC») ha concluso, nel suo parere del 16 dicembre 2008 (2), che l'impiego di benzophenone-3 come filtro UV a una concentrazione massima del 6 % p/p nei prodotti cosmetici per la protezione solare e dello 0,5 % p/p nelle altre tipologie di prodotti cosmetici per proteggere la formulazione non presenta rischi per la salute umana, a parte il potenziale allergenico e fotoallergenico da contatto.

(2)

Di conseguenza l'attuale concentrazione massima del 10 % p/p per il benzophenone-3 impiegato come filtro UV nei prodotti cosmetici dovrebbe essere ridotta al 6 % p/p.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1223/2009.

(4)

L'applicazione della nuova concentrazione massima dovrebbe essere differita per consentire all'industria di operare i necessari adeguamenti delle formulazioni dei prodotti. In particolare è opportuno concedere alle imprese un periodo di sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento per adottare le misure necessarie a immettere sul mercato prodotti conformi e per cessare la messa a disposizione di prodotti già immessi sul mercato che non rispettano la nuova concentrazione massima.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento si applica dal 3 settembre 2017.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59.

(2)  SCCP 1201/08.


ALLEGATO

All'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009, la voce 4 è sostituita dalla seguente:

Numero d'ordine

Identificazione della sostanza

Condizioni

Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze

Denominazione chimica/INN/XAN

Denominazione comune nel glossario degli ingredienti

Numero CAS

Numero CE

Tipo di prodotto, parti del corpo

Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso

Altre

a

b

c

d

e

f

g

h

i

«4

2-idrossi-4-metossibenzofenone/Ossibenzone

Benzophenone-3

131-57-7

205-031-5

 

6 %

Tenore massimo dello 0,5 % per proteggere la formulazione del prodotto

Contiene Benzophenone-3 (1