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Document 62021CJ0007

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 7 luglio 2022.
LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG contro CB e a.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bezirksgericht Bleiburg.
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Notificazione e comunicazione degli atti – Regolamento (CE) n. 1393/2007 – Articolo 8, paragrafo 1 – Termine di una settimana per esercitare il diritto di rifiuto di ricezione dell’atto – Ordinanza di esecuzione forzata emessa in uno Stato membro e comunicata in un altro Stato membro unicamente nella lingua del primo Stato membro – Normativa del primo Stato membro che prevede un termine di otto giorni per proporre opposizione avverso tale ordinanza – Termine per l’opposizione che inizia a decorrere unitamente al termine previsto per esercitare il diritto di rifiuto di ricezione dell’atto – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto a un ricorso effettivo.
Causa C-7/21.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:527

 SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

7 luglio 2022 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Notificazione e comunicazione degli atti – Regolamento (CE) n. 1393/2007 – Articolo 8, paragrafo 1 – Termine di una settimana per esercitare il diritto di rifiuto di ricezione dell’atto – Ordinanza di esecuzione forzata emessa in uno Stato membro e comunicata in un altro Stato membro unicamente nella lingua del primo Stato membro – Normativa del primo Stato membro che prevede un termine di otto giorni per proporre opposizione avverso tale ordinanza – Termine per l’opposizione che inizia a decorrere unitamente al termine previsto per esercitare il diritto di rifiuto di ricezione dell’atto – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto a un ricorso effettivo»

Nella causa C‑7/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bezirksgericht Bleiburg (Tribunale circoscrizionale di Bleiburg, Austria), con decisione del 6 novembre 2020, pervenuta in cancelleria l’8 gennaio 2021, nel procedimento

LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG

contro

CB,

DF,

GH,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, S. Rodin, J.-C. Bonichot, L.S. Rossi e O. Spineanu-Matei (relatrice), giudici,

avvocato generale: P. Pikamäe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG, CB, DF e GH, da M. Erman, R. Grilc, S. Grilc, J.J. Janezic, M. Ranc, G. Schmidt, M. Škof e R. Vouk, Rechtsanwälte;

per il governo sloveno, da A. Vran, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da H. Krämer e S. Noë, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 marzo 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 18, primo comma, TFUE, dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU 2007, L 324, pag. 79), nonché degli articoli 36 e 39 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1), in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE.

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la LKW Walter Internationale Transportorganisation AG e CB, DF e GH, in merito ad una domanda risarcitoria relativa alla loro responsabilità in qualità di avvocati per la mancata introduzione, entro il termine impartito, di un’opposizione avverso un’ordinanza di esecuzione forzata emessa da un giudice sloveno.

Diritto dell’Unione

3

I considerando 2, 10 e 12 del regolamento n. 1393/2007 enunciavano quanto segue:

«(2)

Il buon funzionamento del mercato interno presuppone che fra gli Stati membri sia migliorata ed accelerata la trasmissione, a fini di notificazione e di comunicazione, degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale.

(...)

(10)

Per garantire l’efficacia del presente regolamento, la facoltà di rifiutare la notificazione o la comunicazione degli atti dovrebbe essere limitata a situazioni eccezionali.

(...)

(12)

Con apposito modulo standard, l’organo ricevente dovrebbe informare il destinatario per iscritto che può rifiutare di ricevere l’atto da notificare o da comunicare al momento stesso della notificazione o della comunicazione, oppure inviando l’atto all’organo ricevente entro una settimana, qualora non sia redatto in una lingua compresa dal destinatario o nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo di notificazione o di comunicazione. Tale norma dovrebbe applicarsi anche alle notificazioni o comunicazioni successive, dopo che il destinatario abbia esercitato la facoltà di rifiuto. Le norme sul rifiuto dovrebbero applicarsi anche alle notificazioni e comunicazioni effettuate tramite gli agenti diplomatici o consolari e i servizi postali e alle notificazioni e comunicazioni dirette. È opportuno prevedere la possibilità di ovviare al rifiuto del destinatario di ricevere un atto attraverso la notificazione o la comunicazione della traduzione dell’atto stesso».

4

L’articolo 5 di tale regolamento, intitolato «Traduzione dell’atto», prevedeva quanto segue:

«1.   Il richiedente è informato dall’organo mittente a cui consegna l’atto per la trasmissione che il destinatario può rifiutare di ricevere l’atto se non è compilato in una delle lingue di cui all’articolo 8.

2.   Il richiedente sostiene le eventuali spese di traduzione prima della trasmissione dell’atto, fatta salva un’eventuale decisione successiva del giudice o dell’autorità competente sull’addebito di tale spesa».

5

Intitolato «Rifiuto di ricevere l’atto», l’articolo 8 di detto regolamento, che rientrava nella sezione 1 del capo II di quest’ultimo, così disponeva:

«1.   L’organo ricevente informa il destinatario, utilizzando il modulo standard che figura nell’allegato II, della sua facoltà di rifiutare di ricevere l’atto da notificare o comunicare al momento stesso della notificazione o della comunicazione, oppure inviando l’atto all’organo ricevente entro una settimana qualora non sia redatto o accompagnato da una traduzione in una delle seguenti lingue:

a)

una lingua compresa dal destinatario; oppure

b)

la lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se lo Stato membro ha più lingue ufficiali, la lingua o una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione o la comunicazione.

2.   Se l’organo ricevente è informato del fatto che il destinatario rifiuta di ricevere l’atto a norma del paragrafo 1, ne informa immediatamente l’organo mittente (...) e gli restituisce la domanda e i documenti di cui si chiede la traduzione.

3.   Ove il destinatario abbia rifiutato di ricevere l’atto a norma del paragrafo 1, è possibile ovviare a tale rifiuto notificando o comunicando al destinatario l’atto accompagnato da una traduzione in una delle lingue di cui al paragrafo 1, conformemente alle disposizioni del presente regolamento. In questo caso, la data di notificazione o di comunicazione dell’atto è quella in cui l’atto accompagnato dalla traduzione è notificato o comunicato in conformità della legge dello Stato membro richiesto. Tuttavia, qualora a norma della legge di uno Stato membro un atto vada notificato o comunicato entro un dato termine, la data da prendere in considerazione nei confronti del richiedente è quella di notificazione o di comunicazione dell’atto originale, determinata conformemente all’articolo 9, paragrafo 2.

4.   I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano alle modalità di trasmissione e di notificazione o di comunicazione di atti giudiziari previsti alla sezione 2.

5.   Ai fini del paragrafo 1, (...) l’autorità o il soggetto, quando la notificazione o la comunicazione è effettuata in conformità dell’articolo 14, [informa] il destinatario della sua facoltà di rifiutare di ricevere l’atto e che qualsiasi atto rifiutato deve essere inviato rispettivamente a quegli agenti o a quella autorità o soggetto».

6

L’articolo 14 del medesimo regolamento, collocato nella sezione 2 del capo II e intitolato «Notifica o comunicazione tramite i servizi postali», prevedeva quanto segue:

«Ciascuno Stato membro ha facoltà di notificare o comunicare atti giudiziari alle persone residenti in un altro Stato membro direttamente tramite i servizi postali, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente».

7

Il modulo standard, intitolato «Comunicazione al destinatario del diritto di rifiutare di ricevere l’atto», di cui all’allegato II del regolamento n. 1393/2007, conteneva la seguente indicazione, all’attenzione del destinatario dell’atto:

«È prevista la facoltà di rifiutare di ricevere l’atto se non è redatto o accompagnato da una traduzione in una lingua compresa dal destinatario oppure nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo di notificazione o di comunicazione.

Chi vuole avvalersi di tale diritto può dichiarare il proprio rifiuto al momento della notificazione o della comunicazione direttamente alla persona che la effettua, oppure può rispedire l’atto entro una settimana all’indirizzo sottoindicato, dichiarando il proprio rifiuto di riceverlo».

8

Tale modulo standard conteneva anche una parte intitolata «Dichiarazione del destinatario» che quest’ultimo, nell’ipotesi in cui rifiuti di ricevere l’atto in questione, è invitato a firmare e a completare contrassegnando la casella corrispondente alla/alle lingua/e ufficiale/i dell’Unione che comprende. Tale parte era così formulata:

«Rifiuto di ricevere l’atto allegato in quanto non è redatto o accompagnato da una traduzione in una lingua da me compresa oppure nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo di notificazione o di comunicazione».

Comprendo le seguenti lingue:

(...)».

9

Il regolamento n. 1393/2007 è stato abrogato dal regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti) (GU 2020, L 405, pag. 40), applicabile a decorrere dal 1o luglio 2022. Tuttavia, tenuto conto della data dei fatti all’origine della controversia principale, la domanda di pronuncia pregiudiziale deve essere esaminata alla luce del regolamento n. 1393/2007.

Diritto nazionale

Diritto austriaco

10

L’articolo 1295 dell’Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (codice civile generale; in prosieguo: l’«ABGB») prevede, al paragrafo 1, quanto segue:

«Chiunque ha diritto di richiedere il risarcimento del danno subito a colui che lo ha causato per propria colpa; il danno può essere causato da illecito contrattuale oppure extracontrattuale».

11

Ai sensi dell’articolo 1299 dell’ABGB:

«Colui che esercita pubblicamente una funzione, un’arte, una professione o un mestiere, o che volontariamente si incarica della gestione di un affare la cui realizzazione richieda conoscenze specifiche o una diligenza non comune, fa mostra di reputarsi in possesso della diligenza necessaria e delle conoscenze non comuni richieste; pertanto, è tenuto a rispondere dell’eventuale mancanza delle stesse. Tuttavia, se la sua mancanza di esperienza era nota a colui che gli ha affidato l’incarico o costui avrebbe potuto venirne a conoscenza usando la normale attenzione, anche a quest’ultimo è imputabile una colpa».

12

L’articolo 1300 dell’ABGB così dispone:

«Un esperto è altresì responsabile quando fornisce, per errore e dietro compenso, un parere pregiudizievole nei campi della sua arte o della sua scienza. Al di fuori di tale ipotesi, un consulente è responsabile soltanto dei danni da lui consapevolmente arrecati ad altri fornendo un parere».

Diritto sloveno

13

L’articolo 9 dello Zakon o izvršbi in zavarovanju (legge sui procedimenti di esecuzione, Uradni list RS, n. 3/07), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: lo «ZIZ»), è intitolato «Mezzi di impugnazione e competenza territoriale del giudice d’appello in materia di esecuzione sulla base di un atto autentico». La disposizione così recita:

«Un’ordinanza di primo grado può essere oggetto di ricorso, a meno che la legge disponga diversamente.

Il ricorso esperibile dal debitore avverso un’ordinanza di esecuzione forzata che accoglie la domanda costituisce l’opposizione.

Il ricorso e l’opposizione devono essere proposti entro un termine di otto giorni a decorrere dalla notificazione o dalla comunicazione dell’ordinanza del tribunale di primo grado, salvo diversa disposizione di legge.

Il ricorso proposto tempestivamente e autorizzato è notificato o comunicato alla controparte per risposta se anche quest’ultima ha ricevuto la notificazione o la comunicazione dell’ordinanza del giudice di primo grado avverso la quale è diretto il ricorso.

L’ordinanza che decide sull’opposizione può formare oggetto di ricorso.

Il ricorso e l’opposizione non hanno effetto sospensivo, salvo che la legge disponga diversamente.

La decisione sul ricorso è definitiva.

(...)».

14

L’articolo 53 dello ZIZ, intitolato «L’opposizione come unico mezzo di ricorso del debitore», prevede quanto segue:

«L’ordinanza di esecuzione forzata che fa seguito alla domanda di esecuzione forzata può formare oggetto di opposizione da parte del debitore, salvo che quest’ultimo contesti unicamente la decisione sulle spese.

L’opposizione deve essere motivata. Nell’opposizione, il debitore deve indicare i fatti sui quali fonda la propria opposizione e produrre le prove, altrimenti l’opposizione si considera non motivata».

15

L’articolo 61 dello ZIZ, intitolato «Opposizione avverso l’ordinanza emessa sulla base di un documento facente fede», prevede quanto segue:

«L’opposizione avverso l’ordinanza di esecuzione forzata emessa sulla base di un documento facente fede è disciplinata dalle disposizioni degli articoli 53 e 54 della presente legge (...).

Se l’opposizione di cui al paragrafo precedente è diretta a contestare la parte dell’ordinanza di esecuzione forzata che ordina al debitore di pagare il debito, l’opposizione si considera motivata su tale punto se il debitore espone i fatti sui quali fonda la propria opposizione e produce elementi di prova che dimostrano i fatti da lui menzionati nell’opposizione.

(...)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

16

La ricorrente nella causa principale è una società iscritta nel registro delle imprese austriache, attiva nel trasporto internazionale di merci.

17

Il 30 ottobre 2019, l’Okrajno sodišče v Ljubljani (Tribunale cantonale di Lubiana, Slovenia) ha notificato alla ricorrente nel procedimento principale, a mezzo posta, un titolo esecutivo, emesso su richiesta della Transport Gaj d.o.o., che ordina il pignoramento di 25 crediti detenuti dalla ricorrente nel procedimento principale nei confronti di varie società slovene al fine di recuperare una somma di EUR 17610 (in prosieguo: il «titolo in questione»). Tale ordinanza è stata emessa in contumacia, sulla base di documenti facenti fede, vale a dire delle fatture, senza aver raccolto le osservazioni della ricorrente nel procedimento principale.

18

Tale ordinanza è pervenuta al servizio giuridico della ricorrente nel procedimento principale, tramite il suo servizio di corriere interno, solo il 4 novembre 2019. Il 5 novembre 2019, a seguito di uno scambio di informazioni tra tale ricorrente e i convenuti nel procedimento principale, soci di una società di avvocati con sede a Klagenfurt (Austria), sulla natura e sulle conseguenze dell’ordinanza di cui trattasi, la ricorrente nel procedimento principale ha chiesto a questi ultimi di proporre opposizione avverso tale ordinanza. Tra i documenti che aveva trasmesso ai convenuti nel procedimento principale figurava la fotocopia della busta da cui risultava che la ricorrente nella causa principale aveva effettivamente ricevuto detta ordinanza il 30 ottobre 2019.

19

L’11 novembre 2019 i convenuti nel procedimento principale hanno proposto dinanzi all’Okrajno sodišče v Ljubljani (Tribunale cantonale di Lubiana) un’opposizione motivata avverso l’ordinanza di cui trattasi. Essi hanno altresì pagato le spese giudiziarie richieste da tale giudice, per un importo pari a EUR 55.

20

Con decisione del 10 dicembre 2019, detto giudice ha respinto tale opposizione in quanto tardiva, dal momento che era stata presentata oltre otto giorni dopo la notifica dell’ordinanza di cui trattasi.

21

I convenuti nel procedimento principale hanno proposto, a nome della ricorrente nel procedimento principale, un ricorso avverso tale decisione dinanzi al Višje sodišče v Mariboru (Corte d’appello di Maribor, Slovenia). A sostegno del loro ricorso, essi hanno eccepito, in particolare, l’incostituzionalità del termine di otto giorni per proporre opposizione, in quanto un termine così breve non era compatibile con il diritto dell’Unione. Essi facevano altresì valere che l’ordinanza in questione non era stata notificata conformemente al regolamento n. 1393/2007, in quanto, in particolare, essa non era conforme all’articolo 8 di tale regolamento e non era stata effettuata tramite l’organo ricevente, ai sensi dell’articolo 2 di quest’ultimo.

22

Poiché il Višje sodišče v Mariboru (Corte d’appello di Maribor) ha respinto il ricorso dei convenuti nel procedimento principale, l’ordinanza di cui trattasi è divenuta definitiva ed esecutiva. La ricorrente nel procedimento principale, sulla base di tale ordinanza, ha pagato la totalità della somma oggetto di quest’ultima.

23

A seguito di tali procedimenti, la ricorrente nel procedimento principale ha adito il Bezirksgericht Bleiburg (Tribunale circoscrizionale di Bleiburg, Austria), giudice del rinvio, con un’azione di responsabilità nei confronti dei convenuti nel procedimento principale a causa del rigetto per tardività, da parte dei giudici sloveni, dell’opposizione proposta avverso l’ordinanza di cui trattasi, chiedendo, su tale base, la loro condanna al pagamento di una somma di EUR 22168,09, corrispondente all’importo pagato in via principale ai sensi dell’ordinanza di cui trattasi, oltre interessi e spese processuali.

24

Il 10 luglio 2020, tale giudice ha emesso un’ingiunzione di pagamento nei confronti dei convenuti nel procedimento principale per un importo pari all’importo richiesto.

25

Questi ultimi hanno proposto opposizione avverso tale ingiunzione dinanzi al medesimo giudice, sostenendo, in sostanza, che il termine di otto giorni previsto dallo ZIZ per proporre opposizione avverso un atto quale l’ordinanza in questione non è conforme né agli articoli 36 e 39 del regolamento n. 1215/2012, né all’articolo 8 e all’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento n. 1393/2007, né all’articolo 18, primo comma, TFUE, e all’articolo 47 della Carta e che, di conseguenza, se i giudici sloveni avessero applicato correttamente tali disposizioni, l’opposizione avverso l’ordinanza in questione non avrebbe potuto essere proposta in quanto tardiva.

26

Il giudice del rinvio afferma che, nell’ambito dell’opposizione di cui è investito, è tenuto ad esaminare se siano soddisfatte le condizioni per far sorgere la responsabilità dei convenuti nella causa principale ai sensi degli articoli 1295 e seguenti dell’ABGB, in particolare se il danno fatto valere dalla ricorrente nel procedimento principale derivi da un comportamento colposo ad essi imputabile. Secondo tale giudice, un siffatto esame richiede, alla luce degli argomenti svolti dai convenuti nel procedimento principale, l’interpretazione, da un lato, di talune disposizioni del regolamento n. 1393/2007, nella misura in cui il procedimento principale riguarda la comunicazione o la notificazione di un atto giudiziario e, dall’altro, del regolamento n. 1215/2012, poiché la questione del requisito della comunicazione in tempo utile di una domanda giudiziale è anch’essa al centro del dibattimento.

27

Il giudice del rinvio ritiene che il termine di otto giorni previsto dallo ZIZ per proporre opposizione avverso un mandato di esecuzione forzata emesso in esito ad un procedimento sommario, avviato per via elettronica, sulla sola base delle affermazioni del ricorrente relative all’esistenza di un documento facente fede, ad esempio una fattura, e senza che la domanda si basi, peraltro, su una decisione definitiva ed esecutiva, potrebbe comportare il rischio che il convenuto non sia in grado di proporre in tempo utile un’opposizione motivata contro tale ordinanza. A sostegno del suo punto di vista, detto giudice fa riferimento alla causa che ha dato luogo alla sentenza del 13 settembre 2018, Profi Credit Polska (C‑176/17, EU:C:2018:711), a termini della quale la Corte ha dichiarato che un termine di quattordici giorni non era compatibile con il diritto a un ricorso effettivo, in quanto comportava un rischio non trascurabile che un consumatore non potesse proporre opposizione, entro tale termine, a un’ingiunzione di pagamento.

28

Se è vero che, a differenza della causa che ha dato luogo a tale sentenza, che verteva su un procedimento tra un’impresa e un consumatore in merito ad un’ingiunzione di pagamento emessa sulla base di una cambiale, la presente controversia vede contrapposte due imprese, nondimeno il rischio di superamento del termine preso in considerazione dalla Corte in detta sentenza sarebbe più presente quando il convenuto è stabilito in un altro Stato membro, come nel caso di specie. Il giudice del rinvio considera, pertanto, che il termine di otto giorni previsto dallo ZIZ potrebbe risultare contrario agli articoli 36 e 39 del regolamento n. 1215/2012, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta.

29

Per quanto riguarda l’interpretazione dell’articolo 8 del regolamento n. 1393/2007, il giudice del rinvio si interroga sul dies a quo del termine di otto giorni previsto dallo ZIZ per proporre opposizione contro un atto notificato o comunicato in una lingua diversa da quella che si presume essere compresa dal destinatario, come avveniva nel caso di specie. A tal riguardo, esso ritiene che, al fine di stabilire se un diritto di ricorso sia stato esercitato entro il termine impartito dalla normativa dello Stato membro cui appartiene l’autorità che ha emesso l’atto da notificare o da comunicare, occorra attendere la scadenza del termine di una settimana per l’esercizio del diritto di rifiutare la ricezione di tale atto.

30

Tale giudice dubita altresì della compatibilità con l’articolo 18 TFUE delle disposizioni dello ZIZ che disciplinano il termine per proporre opposizione avverso un’ordinanza di esecuzione forzata, in quanto una siffatta normativa inciderebbe maggiormente sui convenuti stabiliti in altri Stati membri, i quali sarebbero costretti ad intraprendere azioni supplementari connesse alla traduzione degli atti notificati.

31

In tali circostanze, il Bezirksgericht Bleiburg (Tribunale circoscrizionale di Bleiburg) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se gli articoli 36 e 39 del regolamento [n. 1215/2012], in combinato disposto con l’articolo 47 della [Carta] e con il principio di effettività e di equivalenza (principio di leale cooperazione sancito dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE), debbano essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro che prevede, quale unico mezzo di ricorso contro una decisione di esecuzione forzata adottata solo sulla base delle affermazioni della parte esecutante, in assenza di contraddittorio preventivo e senza titolo esecutivo, l’opposizione da presentarsi entro otto giorni nella lingua di tale Stato membro, anche quando la decisione di esecuzione forzata viene notificata in un altro Stato membro in una lingua che il destinatario non comprende, tenuto conto che già in caso di presentazione dell’opposizione entro dodici giorni quest’ultimo viene respinto in quanto tardivo.

2)

Se l’articolo 8 del regolamento [n. 1393/2007], in combinato disposto con il principio di effettività e di equivalenza, debba essere interpretato nel senso che osti a una normativa nazionale che preveda che, con la notifica del modulo standard che figura nell’allegato II, sull’informazione del destinatario del suo diritto di rifiutare un atto entro il termine di una settimana, inizi a decorrere anche il termine per la presentazione del previsto ricorso contro la decisione di esecuzione forzata nel contempo notificata, fissato in otto giorni.

3)

Se l’articolo 18, comma 1, [TFUE] debba essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro che contempla, quale mezzo di ricorso contro la decisione di esecuzione forzata, l’opposizione, che dev’essere motivata e presentata entro otto giorni, e che impone tale termine anche quando il destinatario della decisione che ordina l’esecuzione forzata abbia sede in un altro Stato membro e detta decisione non sia redatta né nella lingua ufficiale dello Stato membro nel quale essa viene notificata, né in una lingua che il destinatario della decisione medesima comprende».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla seconda questione

32

Con la sua seconda questione, che occorre esaminare per prima, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa dello Stato membro da cui dipende l’autorità che ha emesso un atto da notificare o da comunicare, in forza della quale il dies a quo del termine di una settimana, di cui a tale articolo 8, paragrafo 1, entro il quale il destinatario di un tale atto può rifiutare di ricevere tale atto per motivi previsti da tale disposizione, coincide con il dies a quo del termine per proporre ricorso avverso il summenzionato atto in tale Stato membro.

33

Occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, quando si interpreta una disposizione del diritto dell’Unione occorre tenere conto non soltanto della formulazione di quest’ultima, ma anche del suo contesto e degli obiettivi che persegue l’atto di cui fa parte (sentenza del 10 giugno 2021, KRONE – Verlag, C‑65/20, EU:C:2021:471, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

34

Come risulta dalla formulazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007, tale disposizione prevede la possibilità per il destinatario di un atto da notificare o comunicare di rifiutare di riceverlo qualora tale atto non sia redatto accompagnato da una traduzione in una lingua che esso comprende o nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se del caso, in una delle lingue ufficiali del luogo in cui si deve procedere alla notificazione o alla comunicazione, lingue che il destinatario dovrebbe padroneggiare.

35

Tale facoltà di rifiutare di ricevere l’atto da notificare o da comunicare costituisce un diritto del destinatario di detto atto (sentenza del 6 settembre 2018, Catlin Europe, C‑21/17, EU:C:2018:675, punto 32 e giurisprudenza ivi citata). Tale destinatario può esercitare il summenzionato diritto sia al momento della notificazione o della comunicazione di detto atto, sia entro una settimana, a condizione che rispedisca indietro, entro tale termine, lo stesso atto.

36

Dalla giurisprudenza della Corte risulta altresì che tale diritto di rifiutare la ricezione di un atto da notificare o da comunicare consente di tutelare i diritti della difesa del destinatario di tale atto, nel rispetto dei requisiti di un equo processo, sancito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta. Infatti, sebbene il regolamento n. 1393/2007 sia volto anzitutto a migliorare l’efficacia e la rapidità dei procedimenti giudiziari e a garantire una buona amministrazione della giustizia, detti obiettivi non possono essere raggiunti indebolendo, in qualsiasi modo, il rispetto effettivo dei diritti della difesa dei destinatari degli atti di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 6 settembre 2018, Catlin Europe, C 21/17, EU:C:2018:675, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

37

In tale contesto, occorre peraltro rilevare che detto diritto del destinatario di un atto da notificare o da comunicare di respingerlo corrisponde alla scelta informata del ricorrente di non procedere alla previa traduzione di tale atto.

38

Infatti, conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007, spetta all’organo mittente richiamare l’attenzione del ricorrente sul rischio di un eventuale rifiuto di ricezione da parte del destinatario di un atto che non sia redatto in una delle lingue indicate all’articolo 8 di tale regolamento. Spetta tuttavia al ricorrente decidere se occorra far tradurre l’atto in questione, ciò di cui questi deve peraltro sostenere il costo, conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, di detto regolamento (sentenza del 16 settembre 2015, Alpha Bank Cyprus, C‑519/13, EU:C:2015:603, punto 35).

39

Occorre pertanto vigilare affinché il destinatario di un atto da notificare o da comunicare, redatto in una lingua diversa da quella che si suppone comprenda, sia effettivamente in grado di esercitare il diritto di rifiutare la ricezione di tale atto, il quale rientra, come risulta dal punto 36 della presente sentenza, nel suo diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale effettiva.

40

Per quanto attiene all’informazione da fornire, a tal riguardo, al destinatario durante la notificazione o la comunicazione di un atto nel sistema previsto dal regolamento n. 1393/2007, occorre ricordare che tale regolamento non prevede alcuna eccezione all’utilizzo del modulo standard che figura nel suo allegato II. Il carattere obbligatorio e sistematico dell’uso di tale modulo standard si applica non solo alla trasmissione di atti da parte degli organi mittenti e degli organi riceventi designati dagli Stati membri, ma anche, come si evince esplicitamente dalla formulazione dell’articolo 8, paragrafo 4, di tale regolamento, alle modalità di notificazione e di comunicazione previste dal capo II, sezione 2, del regolamento medesimo, tra cui quella, prevista dall’articolo 14 di quest’ultimo, che consiste nella notificazione o comunicazione di un atto giudiziario da parte dei servizi postali (v., in tal senso, sentenza del 2 marzo 2017, Henderson, C‑354/15, EU:C:2017:157, punti 55, 5961, nonché ordinanza del 5 maggio 2022, ING Luxembourg, C‑346/21, non pubblicata, EU:C:2022:368, punti 3235). Detto modulo costituisce, come risulta dal considerando 12 del regolamento n. 1393/2007, uno strumento mediante il quale il destinatario è informato del diritto di cui dispone di rifiutare di ricevere l’atto da notificare o da comunicare.

41

L’effetto utile del diritto di rifiutare la ricezione di un atto da notificare o da comunicare richiede, da un lato, che il destinatario sia stato informato dell’esistenza di tale diritto e, dall’altro, che disponga dell’intero termine di una settimana per valutare se occorra accettare o rifiutare la ricezione dell’atto e, in caso di rifiuto, per rispedirlo indietro.

42

Nella specie, il termine per proporre opposizione avverso l’ordinanza di cui trattasi era, conformemente all’articolo 9 del ZIZ, di otto giorni a decorrere dalla notificazione o dalla comunicazione di quest’ultima. Orbene, in forza della normativa processuale slovena, la cui portata è stata precisata dal governo sloveno in risposta a quesiti per risposta scritta posti dalla Corte, tale termine è stato calcolato a partire dalla data non della scadenza del termine di una settimana di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007, bensì della consegna di tale ordinanza alla ricorrente nel procedimento principale, ossia il 30 ottobre 2019, cosicché questi due termini si sono quasi integralmente sovrapposti. Pertanto, la ricorrente nel procedimento principale non ha potuto, di fatto, dedicare l’integralità del termine di una settimana, che le era stato riconosciuto da tale regolamento, a esaminare se occorresse accettare o rifiutare la ricezione dell’atto giudiziario in questione poiché, a causa di tale normativa, essa era tenuta anche, nel corso dello stesso termine, a proporre, se del caso, opposizione a tale atto giudiziario, nell’ipotesi in cui essa l’avesse accettato.

43

Peraltro, una normativa come quella oggetto del procedimento principale comporta, di fatto, che il destinatario di un atto rientrante nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1393/2007 sia privato della piena fruizione del termine previsto dal diritto nazionale per proporre un ricorso, vale a dire, nel caso di specie, il termine di otto giorni per proporre opposizione contro l’atto giudiziario in questione. Orbene, in situazioni rientranti nel diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, sancito all’articolo 47 della Carta, i singoli devono poter beneficiare di tutti i termini riconosciuti dal diritto nazionale di uno Stato membro per esercitare un diritto processuale contro un atto notificato o comunicato (v., per analogia, sentenza del 14 maggio 2020, Staatsanwaltschaft Offenburg, C 615/18, EU:C:2020:376, punto 50 e giurisprudenza citata).

44

Inoltre, quando, come nel caso di specie, il dies a quo di detti termini coincide e il destinatario dell’atto redatto in una lingua che non è dal medesimo comprensibile non beneficia quindi, di fatto, indipendentemente dalla durata del termine per proporre un ricorso contro tale atto, previsto dalla normativa dello Stato membro da cui dipende l’autorità che lo ha emesso, dell’integralità di tale termine, tale destinatario si trova in una situazione svantaggiosa rispetto agli altri destinatari che comprendono la lingua in cui l’atto che è stato loro inviato è stato redatto e dispongono, pertanto, di fatto, della totalità del termine summenzionato per far valere i propri diritti.

45

Orbene, l’obiettivo di evitare qualsiasi discriminazione tra queste due categorie di destinatari, perseguito dall’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007, esige che i destinatari che ricevono l’atto in una lingua diversa da quelle previste da tale disposizione possano esercitare il loro diritto di rifiutare la ricezione di tale atto senza subire uno svantaggio procedurale a causa della loro situazione transfrontaliera.

46

Ne consegue che, qualora l’atto da notificare non sia redatto o tradotto in una delle lingue indicate in tale disposizione, il dies a quo del termine di una settimana previsto dall’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007 non può essere, a pena di compromettere l’effetto utile di tale disposizione, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, coincidere con il dies a quo del termine per l’esercizio del diritto di ricorso secondo le norme dello Stato membro cui appartiene l’autorità che ha emanato l’atto, dovendo tale termine iniziare a decorrere, in linea di principio, dopo la scadenza del periodo di una settimana di cui al citato articolo 8, paragrafo 1.

47

Tale interpretazione risponde altresì alla finalità del regolamento n. 1393/2007. Infatti, se il diritto dell’Unione fosse interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che fa decorrere il termine per proporre un ricorso contro un atto di cui all’articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento sin dall’inizio del termine impartito da tale disposizione per valutare se occorra accettare o rifiutare la ricezione di tale atto, il destinatario di quest’ultimo rischierebbe di essere indotto, al fine di non subire lo svantaggio menzionato al punto 45 della presente sentenza, a scegliere l’opzione consistente nel rifiutare detto atto.

48

Un siffatto incentivo sarebbe contrario all’obiettivo di detto regolamento, che consiste, come risulta in particolare dal considerando 2 di quest’ultimo, nel favorire la trasmissione rapida degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale ai fini della notificazione o della comunicazione, fatto salvo il rispetto dei diritti della difesa del destinatario di tali atti. È d’altronde così che il considerando 10 del medesimo regolamento sottolinea che, al fine di garantire l’efficacia di quest’ultimo, la possibilità di rifiutare la notificazione o la comunicazione di detti atti dovrebbe essere limitata a situazioni eccezionali.

49

Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa dello Stato membro da cui dipende l’autorità che ha emesso un atto da notificare o da comunicare, in forza della quale il dies a quo del termine di una settimana di cui a tale articolo 8, paragrafo 1, entro il quale il destinatario di un tale atto può rifiutare di riceverlo per uno dei motivi previsti da detta disposizione, coincide con il dies a quo del termine per proporre ricorso avverso il summenzionato atto in tale Stato membro.

Sulla prima e sulla terza questione

50

Alla luce della risposta fornita alla seconda questione, non occorre rispondere alle questioni prima e terza.

Sulle spese

51

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

 

L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

 

deve essere interpretato nel senso che:

 

esso osta a una normativa dello Stato membro da cui dipende l’autorità che ha emesso un atto da notificare o da comunicare, in forza della quale il dies a quo del termine di una settimana di cui a tale articolo 8, paragrafo 1, entro il quale il destinatario di un tale atto può rifiutare di riceverlo per uno dei motivi previsti da detta disposizione, coincide con il dies a quo del termine per proporre ricorso avverso il summenzionato atto in tale Stato membro.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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