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Document 62009CA0403

Causa C-403/09 PPU: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 23 dicembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Višje sodišče v Mariboru — Repubblica di Slovenia) — Jasna Detiček/Maurizio Sgueglia [Cooperazione giudiziaria in materia civile — Materia matrimoniale e materia attinente alla responsabilità genitoriale — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Provvedimenti provvisori riguardanti il diritto di affidamento — Decisione esecutiva in uno Stato membro — Trasferimento illecito del minore — Altro Stato membro — Altro giudice — Affidamento del minore all’altro genitore — Competenza — Procedimento pregiudiziale d’urgenza]

GU C 63 del 13.3.2010, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 63/16


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 23 dicembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Višje sodišče v Mariboru — Repubblica di Slovenia) — Jasna Detiček/Maurizio Sgueglia

(Causa C-403/09 PPU) (1)

(Cooperazione giudiziaria in materia civile - Materia matrimoniale e materia attinente alla responsabilità genitoriale - Regolamento (CE) n. 2201/2003 - Provvedimenti provvisori riguardanti il diritto di affidamento - Decisione esecutiva in uno Stato membro - Trasferimento illecito del minore - Altro Stato membro - Altro giudice - Affidamento del minore all’altro genitore - Competenza - Procedimento pregiudiziale d’urgenza)

2010/C 63/24

Lingua processuale: lo sloveno

Giudice del rinvio

Višje sodišče v Mariboru

Parti

Ricorrente: Jasna Detiček

Convenuto: Maurizio Sgueglia

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Interpretazione dell’art. 20 del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1) — Misure provvisorie e conservative — Competenza di un giudice di uno Stato membro A a decidere provvisoriamente su una domanda intesa a riottenere l’affidamento di un minore, mentre il giudice che conosce del merito della causa — il giudice che statuisce sulla domanda di divorzio — si trova in uno Stato membro B

Dispositivo

L’art. 20 del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione quale quella oggetto della causa principale, esso non consente ad un giudice di uno Stato membro di adottare un provvedimento provvisorio in materia di responsabilità genitoriale inteso a concedere l’affidamento di un minore che si trova nel territorio di tale Stato ad uno dei suoi genitori, nel caso in cui un giudice di un altro Stato membro, competente in forza del detto regolamento a conoscere del merito della controversia relativa all’affidamento, abbia già emesso una decisione che affida provvisoriamente il minore all’altro genitore, e tale decisione sia stata dichiarata esecutiva nel territorio del primo Stato membro.


(1)  GU C 312 del 19.12.2009.


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