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Document 62008CN0230

Causa C-230/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret (Danimarca) il 28 maggio 2008 — Dansk Transport og Logistik/Skatteministeriet

GU C 197 del 2.8.2008, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 197/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret (Danimarca) il 28 maggio 2008 — Dansk Transport og Logistik/Skatteministeriet

(Causa C-230/08)

(2008/C 197/24)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Østre Landsret

Parti

Ricorrente: Dansk Transport og Logistik

Convenuto: Skatteministeriet

Questioni pregiudiziali

1)

Se la formulazione «sono sequestrate e contemporaneamente o successivamente confiscate» di cui all'art. 233, lett. d), del codice doganale (1), debba essere interpretata nel senso che nella disposizione rientrano situazioni in cui le merci trattenute ai sensi dell'art. 83, n. 1, primo comma, della legge doganale all'atto dell'importazione illegale, vengono contemporaneamente o successivamente distrutte o rese inutilizzabili dalle autorità doganali, senza che tali merci siano uscite dal possesso delle dette autorità.

2)

Se la direttiva sulla circolazione (2) debba essere interpretata nel senso che merci illegalmente importate, che vengono trattenute all'atto della loro importazione e contemporaneamente o successivamente distrutte o rese inutilizzabili dalle autorità doganali, debbano considerarsi merci «in regime di sospensione dei diritti di accisa» con la conseguenza che il diritto di accisa non sorge o si estingue [v. artt. 5, n. 2, primo comma, e 6, n. 1, lett. c), della direttiva sulla circolazione, in combinato disposto con gli artt. 84, n. 1, lett. a) e 6 del codice doganale e infine art. 876 bis delle disposizioni di applicazione (3)]. Se, ai fini della soluzione, sia rilevante che l'obbligazione doganale sorta all'atto di tale importazione illegale si estingua a norma dell'art. 233, lett. d) del codice doganale.

3)

Se la sesta direttiva IVA (4) debba essere interpretata nel senso che merci illegalmente importate, che vengono trattenute all'atto della loro importazione e contemporaneamente o successivamente distrutte o rese inutilizzabili dalle autorità doganali debbano considerarsi merci «in regime di deposito doganale» con la conseguenza che l'obbligazione IVA non sorge o si estingue [v. artt. 7, n. 3, 10, n. 3 e 16, n. 1, B, lett. c) e 876 bis delle disposizioni di applicazione]. Se, ai fini della soluzione, sia rilevante che l'obbligazione doganale sorta all'atto di una siffatta importazione illegale, si estingua, a norma dell'art. 233, lett. d), del codice doganale.

4)

Se il codice doganale, le disposizioni di applicazione e la sesta direttiva debbano essere interpretati nel senso che le autorità doganali di uno Stato membro, in cui viene accertata l'importazione illegale di merci con trasporto TIR, sia competente a riscuotere i dazi, le accise e l'IVA relative a detto trasporto, qualora le autorità di un altro Stato membro, dove è avvenuta l'importazione illegale nella Comunità non abbiano constatato irregolarità e non abbiano di conseguenza riscosso i dazi, le accise e l'IVA (v. artt. 215 e 217 del codice doganale, 454, nn. 2 e 3 delle disposizioni di applicazione all'epoca vigenti, e art. 7 della sesta direttiva IVA).


(1)  Regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19 ottobre 1992, pag. 1).

(2)  Direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 76 del 23 marzo 1992).

(3)  Regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11 ottobre 1993, pag. 1).

(4)  Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13 giugno 1977, pag. 1).


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