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Document 62007CN0535

Causa C-535/07: Ricorso proposto il 30 novembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria

GU C 51 del 23.2.2008, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 51/32


Ricorso proposto il 30 novembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria

(Causa C-535/07)

(2008/C 51/55)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sig. R. Sauer e sig.ra D. Recchia, agenti)

Convenuta: Repubblica d'Austria

Conclusioni

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

Dichiarare che la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, nonché ai sensi dell'art. 6, n. 2, nel combinato disposto con il successivo art. 7 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali e della flora e della fauna selvatiche (1),

a)

non avendo indicato le zone di protezione speciale corrispondenti, ai sensi dell'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva «uccelli», secondo corretti criteri ornitologici, ai territori più idonei, in numero e in superficie, alla conservazione delle specie («Hansag» nel Land Burgenland) ovvero non avendo proceduto alla loro corretta delimitazione («Niedere Tauern» nel Land Steiermark (2)) e

b)

non avendo predisposto, per le zone di protezione speciale già istituite, idonea tutela ai sensi dell'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva uccelli, ovvero dell'art. 6, n. 2, nel combinato disposto con il successivo art. 7 della direttiva 92/43/CEE.

Condannare la Repubblica d'Austria alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 79/409/CEE (direttiva «uccelli») obbliga gli Stati membri a classificare quali zone di protezione speciale (ZPS) i territori più idonei, in numero e in superficie, alla conservazione delle specie, indicate nell'allegato I della direttiva medesima, nonché a disporre analoghe misure per gli uccelli migratori che ritornino regolarmente, non indicati nel medesimo allegato I. La direttiva obbliga gli Stati a disporre idonee misure di tutela delle zone di protezione speciali, al fine di garantire, inter alia, la sopravvivenza e la riproduzione delle specie indicate nell'allegato I, nonché la riproduzione, la muta a lo svernamento degli uccelli migratori, non indicati nell'allegato I, che facciano ritorno regolarmente. Atteso che, ai sensi dell'art. 7 della direttiva del Consiglio 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (direttiva «habitat») gli obblighi dettati dal precedente art. 6, n. 2, riguardanti le zone di protezione speciale, si sostituiscono agli obblighi derivanti dall'art. 4, n. 4, primo periodo, della direttiva «uccelli», lo status di tutela di tali zone deve parimenti impedire il degrado degli habitat naturali delle specie per le quali siano state istituite le zone di protezione speciale, impedendo altresì perturbazioni alle specie medesime.

La Repubblica austriaca è venuta meno agli obblighi risultanti dalle menzionate disposizioni comunitarie, in quanto il territorio «Hansag» non sarebbe classificato quale zone di protezione speciale, e la zona di protezione speciale «Niedere Tauern», non è stata delimitata conformemente ai dettami della direttiva uccelli; infine, parti delle zone già classificate come zone di protezione speciali non sono state munite di tutela conforme ai requisiti indicati dalle menzionate disposizioni comunitarie.

Per quanto la Repubblica austriaca abbia riconosciuto la necessità di classificare il territorio «Hansag» quale zone di protezione speciale, sottolineando più volte l'intendimento di procedervi, tale obbligo non è stato adempiuto entro il termine indicato nel parere motivato.

L'insufficiente delimitazione della zona «Niedere Tauern», non rispondente ai requisiti della direttiva uccelli, riguarda, da un lato, la non sufficiente presa in considerazione del necessario habitat del piviere tortolino e, dall'altro, la non sufficiente presa in considerazione dell'habitat accertato per determinate specie di uccelli di bosco, quali il picchio cenerino (picus canus) e la bonaria (bonasia bonaria). È pur vero che, nella scelta e nella delimitazione delle zone di protezione speciale, gli Stati membri dispongono di un certo margine di discrezionalità, il quale è comunque soggetto al rispetto dei criteri ornitologici stabiliti nella direttiva. In particolare, uno Stato membro non è autorizzato, nella scelta e nella delimitazione di una zona di protezione speciale, a tener conto dei motivi di natura economica di cui all'art. 2 della direttiva uccelli ovvero di cui all'art. 6, n. 4, della direttiva habitat.

Per quanto attiene alla tutela dei territori classificati in Austria quali zone di protezione speciale, i territori rispondenti ai criteri ai fini della classificazione quale ZPS devono essere assoggettati a «particolari misure» con riguardo alla fauna ornitologica ivi indicata; è altresì necessario stabilire con esattezza le singole misure di tutela con riferimento alle particolari caratteristiche e condizioni ambientali della relativa ZPS e delle specie ivi viventi. Le specifiche finalità di conservazione indicate negli strumenti di tutela, ai sensi dell'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva uccelli e le specifiche finalità di tutela ai sensi dell'art. 6, n. 2, della direttiva habitat per le relative specie, unitamente alle necessarie misure concrete (in termini di divieti e di obblighi) concernenti il relativo territorio devono parimenti presentare carattere vincolante e ricevere sufficiente pubblicità. A seguito dell'esame delle normative vigenti nei singoli Länder, la Commissione ha accertato che lo status di tutela ivi previsto non risponde ai criteri indicati dalle direttive e non può quindi essere giudicato sufficiente ai sensi delle medesime.


(1)  GU 1979 L 103, p. 1.

(2)  GU 1992 L 206, p. 7.


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