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Document 62007CJ0523

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 2 aprile 2009.
A.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Korkein hallinto-oikeus - Finlandia.
Cooperazione giudiziaria in materia civile - Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale - Regolamento (CE) n. 2201/2003 - Ambito di applicazione ratione materiae - Nozione di «materie civili» - Decisione relativa alla presa in carico e alla collocazione di minori al di fuori della famiglia - Residenza abituale del minore - Provvedimenti cautelari - Competenza.
Causa C-523/07.

Raccolta della Giurisprudenza 2009 I-02805

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2009:225

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

2 aprile 2009 ( *1 )

«Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Ambito di applicazione ratione materiae — Nozione di “materie civili” — Decisione relativa alla presa in carico e alla collocazione di minori al di fuori della famiglia — Residenza abituale del minore — Provvedimenti cautelari — Competenza»

Nel procedimento C-523/07,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi degli artt. 68 CE e 234 CE, dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) con decisione 19 novembre 2007, pervenuta in cancelleria in pari data, nella causa promossa da

A,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. A. Ó Caoimh, J.N. Cunha Rodrigues (relatore), U. Lõhmus e dalla sig.ra P. Lindh, giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 22 ottobre 2008,

considerate le osservazioni presentate:

per il governo finlandese, dal sig. J. Heliskoski e dalla sig.ra A. Guimaraes-Purokoski, in qualità di agenti;

per il governo tedesco, dal sig. M. Lumma e dalla sig.ra J. Kemper, in qualità di agenti;

per il governo ellenico, dalla sig.ra T. Papadopoulou, in qualità di agente;

per il governo italiano, dal sig. R. Adam, in qualità di agente, assistito dalla sig.ra W. Ferrante, avvocato dello Stato;

per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra V. Jackson, in qualità di agente, assistita dal sig. C. Howard, QC;

per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. P. Aalto e V. Joris, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 29 gennaio 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un ricorso proposto dalla sig.ra A, madre dei minori C, D ed E, avverso la decisione del Kuopion hallinto-oikeus [Tribunale amministrativo di Kuopio (Finlandia)] che ha confermato la decisione con la quale la perusturvalautakunta (commissione di garanzia dei diritti sociali fondamentali; in prosieguo: la «commissione di garanzia») ha proceduto alla presa in carico urgente di tali minori ed alla loro collocazione in un istituto di accoglienza.

Contesto normativo

Il diritto comunitario

3

Il dodicesimo ed il tredicesimo ‘considerando’ del regolamento sono così formulati:

«(12)

È opportuno che le regole di competenza in materia di responsabilità genitoriale accolte nel presente regolamento si informino all’interesse superiore del minore e in particolare al criterio di vicinanza. Ciò significa che la competenza giurisdizionale appartiene anzitutto ai giudici dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente, salvo ove si verifichi un cambiamento della sua residenza o in caso di accordo fra i titolari della responsabilità genitoriale.

(13)

Nell’interesse del minore, il presente regolamento consente al giudice competente, a titolo eccezionale e in determinate condizioni, di trasferire il caso al giudice di un altro Stato membro se quest’ultimo è più indicato a conoscere del caso (…)».

4

L’art. 1, n. 1, del regolamento così dispone:

«1.   Il presente regolamento si applica, indipendentemente dal tipo di autorità giurisdizionale, alle materie civili relative:

(…)

b)

all’attribuzione, all’esercizio, alla delega, alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale».

5

L’art. 8, n. 1, di tale regolamento prevede quanto segue:

«Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono aditi».

6

L’art. 13, n. 1, del detto regolamento è così formulato:

«Qualora non sia possibile stabilire la residenza abituale del minore né determinare la competenza ai sensi dell’articolo 12, sono competenti i giudici dello Stato membro in cui si trova il minore».

7

L’art. 15, n. 1, del regolamento così dispone:

«In via eccezionale le autorità giurisdizionali di uno Stato membro competenti a conoscere del merito, qualora ritengano che l’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con il quale il minore abbia un legame particolare sia più adatto a trattare il caso o una sua parte specifica e ove ciò corrisponda all’interesse superiore del minore, possono:

a)

interrompere l’esame del caso o della parte in questione e invitare le parti a presentare domanda all’autorità giurisdizionale dell’altro Stato membro conformemente al paragrafo 4 oppure

b)

chiedere all’autorità giurisdizionale dell’altro Stato membro di assumere la competenza ai sensi del paragrafo 5».

8

Ai sensi dell’art. 17 di tale regolamento:

«L’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, investita di una controversia per la quale il presente regolamento non prevede la sua competenza e per la quale, in base al presente regolamento, è competente un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, dichiara d’ufficio la propria incompetenza».

9

L’art. 20, n. 1, del detto regolamento così dispone:

«In casi d’urgenza, le disposizioni del presente regolamento non ostano a che le autorità giurisdizionali di uno Stato membro adottino i provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge interna, relativamente alle persone presenti in quello Stato o ai beni in esso situati, anche se, a norma del presente regolamento, è competente a conoscere nel merito l’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro».

10

Ai sensi dell’art. 53 del regolamento:

«Ciascuno Stato membro designa una o più autorità centrali incaricat[e] di assisterlo nell’applicazione del presente regolamento e ne specifica le competenze territoriali e materiali. Qualora uno Stato membro abbia designato più autorità centrali, le comunicazioni dovrebbero essere inviate direttamente all’autorità centrale competente. Se una comunicazione è stata inviata a un’autorità centrale non competente, quest’ultima deve inoltrarla all’autorità centrale competente e informare il mittente al riguardo».

11

L’art. 55 di tale regolamento prevede, in particolare, quanto segue:

«Le autorità centrali, su richiesta di un’autorità centrale di un altro Stato membro o del titolare della responsabilità genitoriale, cooperano nell’ambito di cause specifiche per realizzare gli obiettivi del presente regolamento. A tal fine esse provvedono, direttamente o tramite le autorità pubbliche o altri organismi, compatibilmente con l’ordinamento di tale Stato membro in materia di protezione dei dati personali:

a)

a raccogliere e a scambiare informazioni:

i)

sulla situazione del minore;

ii)

sugli eventuali procedimenti in corso; o

iii)

sulle decisioni adottate relativamente al minore;

(…)

c)

a facilitare la comunicazione fra le autorità giurisdizionali, in relazione soprattutto all’attuazione dell’articolo 11, paragrafi 6 e 7, e dell’articolo 15;

(…)».

Il diritto nazionale

12

Secondo l’art. 15, n. 1, della legge sull’assistenza sociale [sosiaalihuoltolaki (710/1982); in prosieguo: la «legge n. 710/1982»)], nella sua versione in vigore alla data dei fatti di cui alla causa principale, in casi urgenti o quando le circostanze lo richiedano, il Comune è tenuto a farsi carico dell’organizzazione dell’assistenza all’interno di un istituto e degli altri servizi sociali anche a favore di persone che soggiornino nel comune, ma non vi abbiano il proprio domicilio.

13

Ai sensi dell’art. 16 della legge sulla protezione dei minori [lastensuojelulaki (683/1983); in prosieguo: la «legge n. 683/1983»], nella sua versione in vigore alla data dei fatti di cui alla causa principale, l’ufficio servizi sociali del comune deve adottare immediate misure di soccorso se le condizioni in cui il bambino o l’adolescente cresce minacciano, ovvero non garantiscono, la sua salute o il suo sviluppo.

Causa principale e questioni pregiudiziali

14

Nel dicembre 2001, i minori C, D ed E si sono stabiliti in Svezia, accompagnati dalla madre, sig.ra A, nonché dal patrigno, sig. F. In precedenza, D ed E erano stati presi in carico dalla città X, in Finlandia. Tale presa in carico era stata motivata dalla violenza del patrigno ed era stata, successivamente, sospesa. Nell’estate del 2005, la famiglia ha lasciato la Svezia per trascorrere le vacanze in Finlandia. Essa è rimasta in territorio finlandese, abitando in roulotte, in vari campeggi, senza che i minori andassero a scuola. Il 30 ottobre 2005, detta famiglia ha presentato domanda per un alloggio presso i servizi sociali della città Y (Finlandia).

15

Con decisioni della commissione di garanzia 16 novembre 2005, adottate sulla base della legge n. 683/1983, i minori C, D ed E sono stati presi d’urgenza in carico in Finlandia e sono stati collocati presso una famiglia affidataria, in quanto ritenuti in stato di abbandono.

16

La sig.ra A e il sig. F hanno chiesto l’annullamento delle decisioni relative alla presa in carico urgente di cui trattasi.

17

Con decisioni 15 dicembre 2005, la Commissione di garanzia ha respinto la domanda di annullamento così presentata e, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 683/1983, ha preso in carico i minori C, D ed E e ne ha disposto la collocazione in un istituto di accoglienza.

18

La sig.ra A ha proposto ricorso dinanzi al Kuopion hallinto-oikeus, chiedendo l’annullamento di tali decisioni e il riaffidamento dei suoi figli. La sig.ra A ha puntualizzato che, quando era partita con il sig. F per la Svezia alla metà del novembre 2005, i suoi figli erano rimasti in Finlandia presso la sorella del loro patrigno. Con decisione 25 ottobre 2006, il giudice ha respinto il ricorso ed ha confermato le decisioni impugnate. Esso ha motivato la sua decisione affermando che, alla luce dell’art. 15, n. 1, della legge n. 710/1982, la commissione di garanzia aveva agito nell’ambito delle sue competenze. Detto giudice ha aggiunto che le condizioni di vita dei minori di cui trattasi ne avevano messo in grave pericolo lo stato psichico, la salute e lo sviluppo. La presa in carico e la collocazione di tali minori in un istituto avrebbero loro consentito di ricevere le cure psichiatriche di cui necessitavano e avrebbe dato loro la possibilità di frequentare la scuola nonché un ambiente sicuro e stabile.

19

La sig.ra A ha impugnato tale decisione dinanzi al Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema), facendo valere l’incompetenza delle autorità finlandesi. A tale proposito, la sig.ra A ha affermato che, dal 2 aprile 2007, i minori C, D ed E hanno lo status di cittadini svedesi, avendo da molto tempo la residenza stabile in Svezia. Il caso sarebbe pertanto di competenza dei giudici svedesi.

20

Ritenendo necessaria l’interpretazione del regolamento per decidere la controversia di cui è stato investito, il Korkein hallinto-oikeus ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

a)

Se il regolamento (…) sia applicabile all’esecuzione di tutte le parti di una decisione, come quella della fattispecie, riguardante la presa in carico e la collocazione immediate di minori al di fuori della propria famiglia d’origine, qualora tale decisione sia adottata come un’unica decisione di diritto pubblico nell’ambito della tutela di minori,

b)

ovvero se, considerato il disposto del suo art. 1, n. 2, lett. d), il regolamento sia applicabile solo alla parte della decisione relativa alla collocazione al di fuori della propria famiglia d’origine.

2)

Come debba essere interpretata, in diritto comunitario, la nozione di “residenza abituale” di cui all’art. 8, n. 1, del regolamento nonché all’art. 13, n. 1, ad essa collegata, in particolare rispetto ad una situazione in cui il minore ha la residenza stabile in uno Stato membro, ma soggiorna in un altro Stato membro in cui non ha fissa dimora.

3)

a)

Nel caso in cui si ritenga che la residenza abituale del minore non si trovi in quest’altro Stato membro, a quali condizioni un provvedimento cautelare urgente (un provvedimento di presa in carico) possa essere ciò nondimeno adottato, sul fondamento dell’art. 20, n. 1, del regolamento, in tale Stato membro.

b)

Se il provvedimento cautelare di cui all’art. 20, n. 1, del regolamento sia esclusivamente un provvedimento che può essere attuato in conformità del diritto nazionale e se le norme del diritto nazionale relative ad esso siano vincolanti in sede di applicazione dell’articolo di cui trattasi.

c)

Se, [in seguito all’attuazione del] provvedimento cautelare, la causa debba essere deferita d’ufficio al giudice dello Stato membro competente.

4)

Qualora il giudice dello Stato membro non abbia alcuna competenza, se esso debba dichiarare l’irricevibilità della causa o deferirla ad un giudice di un altro Stato membro».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

21

La presente questione è volta, in sostanza, a chiarire se l’art. 1, n. 1, del regolamento debba essere interpretato, da una parte, nel senso che esso si applica ad una decisione unica che ordina la presa in carico immediata nonchè la collocazione di un minore al di fuori della sua famiglia d’origine e, dall’altra, nel senso che una decisione siffatta rientra nella nozione di «materie civili», ai sensi di tale disposizione, quando essa è stata adottata nell’ambito delle norme di diritto pubblico relative alla protezione dei minori.

22

Tale questione è stata sollevata dal medesimo giudice del rinvio, si basa sulla medesima motivazione ed è stata redatta esattamente nei medesimi termini di quella che ha dato origine alla sentenza 27 novembre 2007, causa C-435/06, C (Racc. pag. I-10141). Conseguentemente essa deve essere risolta nei medesimi termini in cui è stata risolta la prima questione nella citata sentenza C.

23

Invero, l’art. 2, punto 7, del regolamento stabilisce che la responsabilità genitoriale comprende tutti i diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore.

24

Conformemente all’art. 1, n. 2, lett. d), del regolamento, la collocazione del minore in una famiglia affidataria o in un istituto appartiene alle materie relative alla responsabilità genitoriale.

25

Inoltre, dal quinto ‘considerando’ del regolamento emerge che, per garantire parità di condizioni a tutti i minori, tale regolamento disciplina tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale, incluse le misure di protezione del minore.

26

Una decisione di presa in carico di un minore, come quella di cui trattasi nella causa principale, si inserisce per sua stessa natura nell’ambito di un’azione pubblica avente l’obiettivo di rispondere alle esigenze di protezione e di assistenza dei minori.

27

Quanto alla nozione di «materie civili», questa dev’essere interpretata nel senso che può comprendere anche misure che, dal punto di vista del diritto di uno Stato membro, rientrano nel diritto pubblico.

28

Tale interpretazione è avvalorata dal decimo ‘considerando’ del regolamento, secondo cui esso non è inteso ad applicarsi a «misure pubbliche di carattere generale in materia di istruzione e di sanità». Tale esclusione conferma che il legislatore comunitario non ha voluto escludere dall’ambito di applicazione di tale regolamento tutte le misure rientranti nel diritto pubblico.

29

Pertanto, occorre risolvere la prima questione dichiarando che l’art. 1, n. 1, del regolamento dev’essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «materie civili», ai sensi della suddetta disposizione, una decisione che ordina la presa in carico immediata e la collocazione di un minore al di fuori della sua famiglia di origine, quando tale decisione è stata adottata nell’ambito delle norme di diritto pubblico relative alla protezione dei minori.

Sulla seconda questione

30

Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio s’interroga circa l’interpretazione da dare alla nozione di «residenza abituale» ai sensi dell’art. 8, n. 1, del regolamento, in particolare in una situazione in cui il minore ha la residenza stabile in uno Stato membro, ma soggiorna in un altro Stato membro in cui non ha fissa dimora.

31

L’art. 8, n. 1, del regolamento enuncia il principio in forza del quale la competenza dei giudici degli Stati membri in materia di responsabilità genitoriale viene stabilita sulla base del luogo della residenza abituale del minore alla data in cui il giudice è adito, senza tuttavia definire il contenuto di tale nozione.

32

Qualora non sia possibile stabilire la residenza abituale del minore, ai sensi dell’art. 13, n. 1, del regolamento, sono competenti i giudici dello Stato membro in cui si trova il minore.

33

Pertanto, la sola presenza fisica del minore in uno Stato membro, in quanto regola di competenza sussidiaria rispetto a quella sancita all’art. 8 del regolamento, non può essere sufficiente a stabilire la residenza abituale del minore.

34

Secondo una giurisprudenza costante, tanto l’applicazione uniforme del diritto comunitario quanto il principio di uguaglianza esigono che una disposizione di diritto comunitario che non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata deve normalmente dar luogo, nell’intera Comunità europea, ad un’interpretazione autonoma e uniforme da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione stessa e dello scopo perseguito dalla normativa di cui trattasi (v., in particolare, sentenze 18 gennaio 1984, causa 327/82, Ekro, Racc. pag. 107, punto 11, nonché 6 marzo 2008, causa C-98/07, Nordania Finans e BG Factoring, Racc. pag. I-1281, punto 17).

35

Dato che l’art. 8, n. 1, del regolamento non contiene alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del senso e della portata della nozione di «residenza abituale», tale determinazione deve essere effettuata alla luce del contesto delle disposizioni e dell’obiettivo del regolamento, in particolare quello che emerge dal suo dodicesimo ‘considerando’, secondo il quale le regole di competenza da esso accolte si informano all’interesse superiore del minore e, in particolare, al criterio di vicinanza.

36

Nel valutare la residenza abituale dei minori, ai sensi dell’art. 8, n. 1, del regolamento, non si può direttamente trasporre la giurisprudenza della Corte sulla nozione di residenza abituale relativa ad altri settori del diritto dell’Unione europea (v., in particolare, sentenze 15 settembre 1994, causa C-452/93 P, Magdalena Fernández/Commissione, Racc. pag. I-4295, punto 22; 11 novembre 2004, causa C-372/02, Adanez-Vega, Racc. pag. I-10761, punto 37, e 17 luglio 2008, causa C-66/08, Kozłowski, Racc. pag. I-6041).

37

La «residenza abituale» del minore, ai sensi dell’art. 8, n. 1, del regolamento, deve essere stabilita sulla base delle peculiari circostanze di fatto che caratterizzano ogni caso di specie.

38

Oltre alla presenza fisica del minore in uno Stato membro, si devono considerare altri fattori idonei a dimostrare che tale presenza non è in alcun modo temporanea o occasionale e che la residenza del minore denota una certa integrazione in un ambiente sociale e familiare.

39

Si deve in particolare tenere conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequenza scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato.

40

Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 44 delle sue conclusioni, l’intenzione dei genitori di stabilirsi con il minore in un altro Stato membro, manifestata attraverso determinate circostanze esterne, come l’acquisto o l’affitto di un alloggio nello Stato membro ospitante, può costituire un indizio del trasferimento della residenza abituale. Un ulteriore indizio può essere la presentazione di una domanda per ottenere un alloggio sociale presso i relativi servizi del detto Stato.

41

Per contro, la circostanza che i minori soggiornino in uno Stato membro in cui, per un breve periodo, non hanno fissa dimora può essere un indizio che la residenza abituale di tali minori non si trova in questo Stato.

42

È alla luce dei criteri menzionati ai punti 38-41 della presente sentenza e sulla base di una valutazione complessiva che il giudice nazionale deve stabilire il luogo della residenza abituale dei minori.

43

Non è tuttavia escluso che, in seguito a detta valutazione, risulti impossibile stabilire lo Stato membro della residenza abituale del minore. In un siffatto caso eccezionale, e laddove non sia applicabile l’art. 12 del regolamento, che concerne la competenza dei giudici nazionali per le questioni relative alla responsabilità genitoriale qualora tali questioni si ricolleghino ad una domanda di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio, competenti a conoscere nel merito il caso diventano, ai sensi dell’art. 13, n. 1, del regolamento, i giudici nazionali dello Stato membro in cui si trova il minore.

44

Di conseguenza, occorre risolvere la seconda questione dichiarando che la nozione di «residenza abituale», ai sensi dell’art. 8, n. 1, del regolamento, dev’essere interpretata nel senso che tale residenza corrisponde al luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare. A tal fine, si deve in particolare tenere conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequenza scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato. Compete al giudice nazionale stabilire la residenza abituale del minore, tenendo conto delle peculiari circostanze di fatto che caratterizzano ogni caso di specie.

Sulla terza questione

45

Con la questione in oggetto, il giudice del rinvio domanda, in primo luogo, a quali condizioni sia subordinata, ai sensi dell’art. 20, n. 1, del regolamento, l’adozione di un provvedimento cautelare come la presa in carico di minori. In secondo luogo, si chiede se un provvedimento di questo tipo possa essere applicato conformemente al diritto nazionale e se le norme di tale diritto relative al provvedimento in oggetto siano imperative. In terzo luogo, si domanda se, dopo l’esecuzione del detto provvedimento cautelare, il caso debba essere deferito al giudice competente di un altro Stato membro.

46

Ai sensi dell’art. 20, n. 1, del regolamento, in caso d’urgenza, le disposizioni di quest’ultimo non ostano a che i giudici di uno Stato membro adottino i provvedimenti provvisori o cautelari relativi alle persone o ai beni presenti in tale Stato, previsti dalla legge di quest’ultimo Stato stesso se, a norma del regolamento, è competente a conoscere nel merito il giudice di un altro Stato membro.

47

Dalla stessa formulazione di tale disposizione risulta che l’adozione di provvedimenti in materia di responsabilità genitoriale da parte dei giudici degli Stati membri che non sono competenti a conoscere nel merito è subordinata al rispetto di tre condizioni cumulative, ovvero:

i provvedimenti di cui trattasi devono essere urgenti;

devono essere adottati nei confronti di persone o beni presenti nello Stato membro in cui è situato il giudice investito della causa, e

devono avere carattere provvisorio.

48

Tali provvedimenti sono applicabili ai minori che hanno la loro residenza abituale in uno Stato membro, ma soggiornano temporaneamente o occasionalmente in un altro Stato membro e si trovano in una situazione atta a nuocere gravemente al loro benessere, inclusi la loro salute o il loro sviluppo, la quale giustifica pertanto l’adozione immediata di provvedimenti di tutela. Il carattere provvisorio di siffatti provvedimenti deriva dal fatto che, ai sensi dell’art. 20, n. 2, del regolamento, essi cessano di essere applicabili quando il giudice dello Stato membro competente a conoscere del merito abbia adottato i provvedimenti che ritiene appropriati.

49

Il regolamento non comprende disposizioni sostanziali in merito al tipo di provvedimenti urgenti che si devono applicare.

50

L’art. 20, n. 1, del regolamento dispone che i provvedimenti provvisori e cautelari che i giudici di uno Stato membro sono chiamati ad adottare in casi d’urgenza sono quelli «previsti dalla legge interna».

51

Ciò considerato, compete al legislatore nazionale indicare le misure che le autorità nazionali devono adottare in vista della salvaguardia dell’interesse superiore del minore e stabilire le modalità procedurali della loro esecuzione.

52

Dato che siffatti provvedimenti vengono adottati sulla base del diritto nazionale, il loro carattere imperativo deve risultare dalla normativa nazionale in questione.

53

Resta da stabilire se, in seguito all’attuazione di un provvedimento cautelare, il caso debba essere deferito d’ufficio al giudice competente di un altro Stato membro.

54

Ai sensi dell’art. 15, n. 1, lett. b), del regolamento, i giudici di uno Stato membro competenti a conoscere del merito, qualora ritengano che un giudice di un altro Stato membro con il quale il minore abbia un legame particolare sia più adatto a trattare il caso, possono chiedere ai giudici di tale Stato di assumere la competenza.

55

Nel contesto delle disposizioni relative alle regole di competenza in materia di responsabilità genitoriale, il detto art. 15 è l’unico a prevedere una richiesta al giudice di un altro Stato membro di esercitare la sua competenza.

56

Il regolamento non impone ai giudici nazionali che adottano provvedimenti provvisori o cautelari di deferire il caso ad un giudice di un altro Stato membro dopo l’attuazione di tali misure.

57

Diversa è la questione se i giudici nazionali che hanno attuato provvedimenti provvisori o cautelari debbano informarne i giudici competenti di un altro Stato membro.

58

Come è stato indicato al punto 48 della presente sentenza, ai sensi dell’art. 20, n. 2, del regolamento, i provvedimenti provvisori o cautelari cessano di essere applicabili quando il giudice dello Stato membro competente a conoscere del merito abbia adottato i provvedimenti che ritiene appropriati.

59

Dato che i provvedimenti provvisori o cautelari hanno carattere temporaneo, circostanze legate all’evoluzione fisica, psicologica e intellettuale del minore possono rendere necessario l’intervento precoce del giudice competente affinché siano adottate misure definitive.

60

La necessità e l’urgenza dei provvedimenti definitivi devono essere valutate con riferimento alla situazione del minore, alla sua prevedibile evoluzione e all’efficacia dei provvedimenti provvisori o cautelari adottati.

61

Ciò considerato, la tutela dell’interesse superiore del minore può imporre che il giudice nazionale che ha attuato provvedimenti provvisori o cautelari ne informi, direttamente o tramite l’autorità centrale designata ai sensi dell’art. 53 del regolamento, il giudice competente di un altro Stato membro.

62

La cooperazione nell’ambito di cause specifiche alla responsabilità genitoriale è prevista all’art. 55 del regolamento e comprende, in particolare, la raccolta nonchè lo scambio di informazioni sulla situazione del minore, sugli eventuali procedimenti in corso e sulle decisioni adottate relativamente al minore.

63

L’art. 55, lett. c), del regolamento prevede una comunicazione fra i giudici degli Stati membri ai fini dell’applicazione di tale regolamento.

64

Ne consegue che, allorché lo rende necessario la tutela dell’interesse superiore del minore, il giudice nazionale che ha attuato provvedimenti provvisori o cautelari deve informarne, direttamente o tramite l’autorità centrale designata ai sensi dell’art. 53 del regolamento, il giudice competente di un altro Stato membro.

65

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la terza questione dichiarando che un giudice nazionale può disporre un provvedimento cautelare, come la presa in carico di minori, ai sensi dell’art. 20 del regolamento, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

tale provvedimento deve essere urgente;

deve essere adottato rispetto a persone presenti nello Stato membro di cui trattasi, e

deve essere provvisorio.

L’attuazione del detto provvedimento nonché il carattere imperativo di quest’ultimo devono essere determinati secondo quanto prescritto dalla normativa nazionale. Dopo l’attuazione del provvedimento cautelare, il giudice nazionale non è obbligato a deferire il caso al giudice competente di un altro Stato membro. Tuttavia, allorché lo rende necessario la tutela dell’interesse superiore del minore, il giudice nazionale che ha attuato provvedimenti provvisori o cautelari deve informarne, direttamente o tramite l’autorità centrale designata ai sensi dell’art. 53 del regolamento, il giudice competente di un altro Stato membro.

Sulla quarta questione

66

Con la presente questione, il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se, qualora il giudice di uno Stato membro non abbia alcuna competenza, esso debba dichiarare la propria incompetenza o deferire il caso al giudice di un altro Stato membro.

67

Conformemente all’art. 17 del regolamento, «[i]l giudice di uno Stato membro, investito di una controversia per la quale il presente regolamento non prevede la sua competenza e per la quale, in base al presente regolamento, è competente un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, dichiara d’ufficio la propria incompetenza».

68

Come osservato al punto 55 della presente sentenza, nel contesto delle disposizioni relative alle regole di competenza in materia di responsabilità genitoriale, l’art. 15 del regolamento è l’unico a prevedere una richiesta al giudice di un altro Stato membro di esercitare la sua competenza.

69

Nell’ipotesi in cui il giudice di uno Stato membro dichiari d’ufficio la propria incompetenza, il regolamento non prevede che il caso sia deferito al giudice di un altro Stato membro.

70

Tuttavia, per ragioni identiche a quelle indicate ai punti 59-63 della presente sentenza e allorché lo rende necessario la tutela dell’interesse superiore del minore, il giudice nazionale che ha dichiarato d’ufficio la propria incompetenza deve informarne, direttamente o tramite l’autorità centrale designata ai sensi dell’art. 53 del regolamento, il giudice competente di un altro Stato membro.

71

Occorre pertanto risolvere la quarta questione dichiarando che, qualora il giudice di uno Stato membro non abbia alcuna competenza, esso deve dichiarare d’ufficio la propria incompetenza, senza essere tenuto a deferire il caso ad un altro giudice. Tuttavia, allorché lo rende necessario la tutela dell’interesse superiore del minore, il giudice nazionale cha ha dichiarato d’ufficio la propria incompetenza deve informarne, direttamente o tramite l’autorità centrale designata ai sensi dell’art. 53 del regolamento, il giudice competente di un altro Stato membro.

Sulle spese

72

Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

 

1)

L’art. 1, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, dev’essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «materie civili», ai sensi della suddetta disposizione, una decisione che ordina la presa in carico immediata e la collocazione di un minore al di fuori della sua famiglia di origine, quando tale decisione è stata adottata nell’ambito delle norme di diritto pubblico relative alla protezione dei minori.

 

2)

La nozione di «residenza abituale», ai sensi dell’art. 8, n. 1, del regolamento n. 2201/2003, dev’essere interpretata nel senso che tale residenza corrisponde al luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare. A tal fine, si deve in particolare tenere conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequenza scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato. Compete al giudice nazionale stabilire la residenza abituale del minore, tenendo conto delle peculiari circostanze di fatto che caratterizzano ogni caso di specie.

 

3)

Un giudice nazionale può disporre un provvedimento cautelare, come la presa in carico di minori, ai sensi dell’art. 20 del regolamento n. 2201/2003, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

tale provvedimento deve essere urgente;

deve essere adottato rispetto a persone presenti nello Stato membro di cui trattasi, e

deve essere provvisorio.

L’attuazione del detto provvedimento nonché il carattere imperativo di quest’ultimo devono essere determinati secondo quanto prescritto dalla normativa nazionale. Dopo l’attuazione del provvedimento cautelare, il giudice nazionale non è obbligato a deferire il caso al giudice competente di un altro Stato membro. Tuttavia, allorché lo rende necessario la tutela dell’interesse superiore del minore, il giudice nazionale che ha attuato provvedimenti provvisori o cautelari deve informarne, direttamente o tramite l’autorità centrale designata ai sensi dell’art. 53 del regolamento n. 2201/2003, il giudice competente di un altro Stato membro.

 

4)

Qualora il giudice di uno Stato membro non abbia alcuna competenza, esso deve dichiarare d’ufficio la propria incompetenza, senza essere tenuto a deferire il caso ad un altro giudice. Tuttavia, allorché lo rende necessario la tutela dell’interesse superiore del minore, il giudice nazionale cha ha dichiarato d’ufficio la propria incompetenza deve informarne, direttamente o tramite l’autorità centrale designata ai sensi dell’art. 53 del regolamento n. 2201/2003, il giudice competente di un altro Stato membro.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il finlandese.

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