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Document 12003TN08/02

Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea - Allegato VIII: Elenco di cui all'articolo 24 dell'atto di adesione: Lettonia - 2. Libera prestazione dei servizi

GU L 236 del 23.9.2003, p. 826–826 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

12003TN08/02

Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea - Allegato VIII: Elenco di cui all'articolo 24 dell'atto di adesione: Lettonia - 2. Libera prestazione dei servizi

Gazzetta ufficiale n. L 236 del 23/09/2003 pag. 0826 - 0826


2. LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

1. 31994 L 0019: Direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 135 del 31.5.1994, pag. 5).

In deroga all'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 94/19/CE il livello minimo della garanzia non si applicherà in Lettonia fino al 31 dicembre 2007. La Lettonia assicura che il suo sistema di garanzia dei depositi prevederà una copertura non inferiore a 10.000 euro fino al 31 dicembre 2005 e non inferiore a 15.000 euro dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2007.

Nel corso del periodo transitorio gli altri Stati membri manterranno il diritto di impedire a una succursale di un ente creditizio lettone stabilita nel loro territorio di operare a meno che e finché tale succursale non abbia aderito ad un sistema di garanzia dei depositi ufficialmente riconosciuto nel territorio dello Stato membro interessato, al fine di equilibrare il divario tra il livello di garanzia in Lettonia e il livello minimo di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

2. 31997 L 0009: Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22).

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 97/9/CE il livello minimo di indennizzo non si applicherà in Lettonia fino al 31 dicembre 2007. La Lettonia assicura che il suo sistema di indennizzo degli investitori prevederà una copertura non inferiore a 10.000 euro fino al 31 dicembre 2005 e non inferiore a 15.000 euro dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2007.

Nel corso del periodo transitorio gli altri Stati membri manterranno il diritto di impedire a una succursale di un'impresa d'investimento lettone stabilita nel loro territorio di operare a meno che e finché detta succursale non abbia aderito ad un sistema di indennizzo degli investitori ufficialmente riconosciuto nel territorio dello Stato membro interessato, al fine di equilibrare il divario fra il livello di compensazione in Lettonia e il livello minimo di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

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